L’assegno postdatato – indice:
- Cos’è
- L’errato utilizzo
- Il divieto di legge
- La nullità
- L’incasso
- La posizione del debitore
- Il protesto
Cos’è un assegno postdatato
L’emissione di un assegno postdatato (ovvero, di un assegno che riporta una data successiva a quella di effettiva emissione) è una prassi ancora comune all’interno del nostro territorio. Si tenga ad esempio conto di quei rapporti commerciali in cui l’acquirente di beni e servizi concorda con il venditore un periodo di “credito”, rilasciando un assegno che riporta la data in cui il venditore / creditore riuscirà a incassare il corrispettivo (e utilizzando in via sostanziale l’assegno come se si trattasse di una cambiale).
Quando l’assegno postdatato è usato come cambiale
Intuibilmente, il fatto che si tratti di una prassi comune e diffusa, non equivale a sostenere che si tratti di una prassi coerente con la funzione di mezzo di pagamento che il nostro ordinamento attribuisce all’assegno bancario (anzi!). Come già abbiamo avuto modo di anticipare, il differimento del pagamento che scaturisce dall’emissione di un assegno postdatato è funzione tipica della cambiale, e non può essere ricondotta alla natura e alle caratteristiche dell’assegno bancario.
Assegno postdatato: vietato dalla legge
Il fatto che la postdatazione non sia “gradita” al nostro ordinamento è chiara osservando la contrarietà di tale prassi al principio stabilito dall’art. 31 comma 1 della legge assegni, che al comma 1 stabilisce che
L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
prevedendo poi ai successivi commi che
L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
e infine che
L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.
Nullità assegno postdatato
In tal senso, si tenga però conto che la postdatazione dell’assegno non determina di per sé la nullità del titolo bancario ma solamente la nullità del patto di post datazione, per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, permettendo così al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.
In termini esemplificativi, chi riceve un assegno postdatato può ben incassarlo in qualsiasi momento. L’assegno è per legge pagabile a vista, ma dovrà rispettare alcune indicazioni. Quali?
Come incassare un assegno postdatato
Come sancito dall’art. 31 della legge assegni, l’assegno bancario postdatato è pagabile nel giorno in cui è presentato per il pagamento, anche se la presentazione è anteriore alla data di emissione indicata sul titolo. Per poterlo presentare efficacemente al pagamento, l’assegno sarà soggetto all’imposta di bollo prevista per le cambiali, pari al 12 per mille.
È altrettanto intuibile che per poter essere presentato efficacemente al pagamento, l’assegno dovrà prevedere la regolarità di tutti gli elementi essenziali. Questi dovranno essere presenti a pena di invalidità. Dovrà ad esempio sussistere la correttezza della firma di traenza, della girata, dell’importo in cifre e in lettere, dell’eventuale clausola di intrasferibilità.
Il debitore nell’assegno postdatato
Come abbiamo già ricordato, la prassi dell’emissione di un assegno postdatato si regge sull’esistenza del c.d. “patto di non presentazione”. È un accordo tra le parti, con cui il creditore si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata sul titolo medesimo.
Abbiamo però anche visto che se il prenditore dovesse comunque presentare il titolo all’incasso prima della data riportata sul titolo, agirebbe in maniera lecita, previa regolarizzazione fiscale del titolo. Il patto di garanzia di non presentazione è dunque da intendersi nullo proprio per contrarietà a norme imperative, in quanto trattasi di negozio in frode alla legge.
Ne consegue che la posizione del debitore in tal senso è molto debole. Il traente dell’assegno non potrà mai contestare la responsabilità del creditore che abbia condotto il titolo all’incasso prima della data pattuita, considerato che – ribadiamo ancora una volta a titolo di maggiore chiarezza – la legge ritiene l’accordo di non presentazione dell’assegno postdatato come nullo.
Protesto assegno postdatato
E nell’ipotesi in cui la presentazione dell’assegno postdatato, prima della data indicata sul titolo, desse luogo al riscontro di mancanza fondi sul conto corrente del traente? L’ipotesi è peraltro non improbabile, considerato che una delle principali motivazioni sottostanti l’emissione di assegni postdatati è, appunto, la possibilità di poter ottenere una dilazione.
In questo caso il contesto si fa ancora più complesso. Se infatti scegliamo di incassare l’assegno postdatato prima della data indicata sul titolo, senza che tuttavia il conto corrente di chi lo ha emesso abbia una copertura sufficiente, sarà possibile ottenere il protesto dell’assegno per accelerare il recupero del proprio credito, con tutte le conseguenze prevedibili per la parte debitrice.
Insomma, a margine delle brevi riflessioni di cui sopra, non possiamo che rammentare come la prassi dell’emissione di assegni postdatati sia incoerente con il nostro ordinamento, e che è da intendersi nullo qualsiasi patto che obblighi le parti alla non presentazione del titolo prima della data indicata in esso.
Se si vuole raggiungere l’obiettivo della generazione di una dilazione del pagamento, gli strumenti sono ben altri (es. cambiali).