L’assegno non trasferibile spedito per posta – indice:
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1049/2019, si è espressa sul tema della responsabilità della banca negoziatrice nel momento in cui un assegno munito di clausola di non trasferibilità viene posto all’incasso da un soggetto non legittimato. Chi è il responsabile?
Il caso
Per poterlo comprendere in modo chiaro, ricostruendo le motivazioni cui sono giunti i giudici della Suprema Corte, giova compiere un passo indietro e rammentare che il tribunale di secondo grado accoglieva l’appello proposto contro la sentenza del giudice di pace decidendo la responsabilità dell’istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile trasmesso dalla società a mezzo posta, e posto all’incasso da un soggetto non legittimato.
Contro la sentenza di appello proponeva ricorso l’istituto negoziatore, sostenendo:
- l’illegittimità della decisione di secondo grado sulla sua responsabilità;
- il possibile concorso di negligenza a carico della società che ha emesso l’assegno, e che aveva preferito inviare il titolo all’avente diritto a mezzo posta.
Assegno non trasferibile
Giova rammentare come la legge sull’assegno chiarisca che l’assegno bancario emesso con la clausola di intrasferibilità possa essere pagato solamente dal prenditore o, su sua richiesta, accreditato sul proprio conto corrente. È pur sempre prevista la possibilità che il prenditore giri l’assegno a un banchiere per l’incasso, che non potrà a sua volta girarlo ulteriormente.
In tal senso, la clausola di non trasferibilità serve dunque a limitare la circolazione del titolo, il quale sarà tenuto a esplicare i propri effetti nei confronti del prenditore, che potrà girare il titolo solo a un banchiere (per l’incasso).
Per poter accertare la non trasferibilità è sufficiente che sull’assegno sia apposta la dizione “non trasferibile“, da scrivere o imprimere sulla facciata anteriore del titolo. Una volta apposta, la clausola è irrevocabile: dunque, non si può cancellare.
Sulla base di ciò, ne deriva anche che il pagamento effettuato a una persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, non può essere considerato liberatorio. Autorevole dottrina aveva poi già intuito che la responsabilità non è solo del trattario, quanto anche della banca girataria per l’incasso, o di chiunque altro dovesse inserirsi nella illegittima circolazione del titolo, in relazione al danno colpevolmente provocato con il pagamento del titolo al soggetto non legittimato.
Pagamento dell’assegno non trasferibile
In altri termini, il pagamento dell’assegno non trasferibile richiama quanto previsto dall’art. 1992 co. 2 c.c., per il quale è liberatorio solo il pagamento eseguito senza dolo o senza colpa grave nei confronti di colui che, in esito a una identificazione diligente, sia apparso essere il legittimo prenditore del titolo.
La legge sull’assegno non è dunque derogatoria di quanto previsto dall’articolo succitato, non ponendo a carico del banchiere una responsabilità oggettiva, considerato che il titolo non trasferibile è assoggettato, nell’aspetto in esame, al generale sistema normativo degli assegni.
Rimane dunque aperto il “problema” legato alla valutazione della responsabilità della banca nell’identificazione del prenditore dell’assegno non trasferibile. Una responsabilità che non potrà essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, bensì volta per volta, con il giudice che dovrà verificare se la banca abbia adoperato accorgimenti e cautele richieste dalla fattispecie.
Spedizione del titolo per posta e responsabilità
Giungiamo dunque alle valutazioni contenute nelle motivazioni della sentenza in esame.
Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha statuito che la condotta tenuta dal traente dell’assegno, che ha spedito il titolo al beneficiario a mezzo servizio postale, non assume alcun rilievo in relazione all’evento produttivo del danno lamentato, che è stato determinato dal successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto, a seguito di una riconoscibile falsificazione del nome del beneficiario.
Pertanto, la responsabilità non può essere di chi ha spedito il titolo, nemmeno in concorso, bensì alla condotta colposa realizzata dall’istituto di credito che ha posto il titolo all’incasso, che non si è accorto dell’evidente falsificazione.
I giudici della Suprema Corte affermano così il seguente principio di diritto:
in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all’ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell’incidenza o meno della “colpa” del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, come sopra indicato in relazione all’art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1295 del 19/01/2017 – Rv. 642704 01) non rilevano nè il rischio generico assunto dall’emittente nell’affidarsi al servizio postale ordinario, nè le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.