<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commerciale Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
	<atom:link href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/articoli/diritto-commerciale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 09:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2020/01/cropped-consulenza-legale-italia-512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Commerciale Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inail: l&#8217;assegno di incollocabilità è garantito fino alla pensione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/inail-assegno-incollocabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una importante novit&#224; attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, l&#8217;Inail continua a erogare l&#8217;assegno di incollocabilit&#224; anche dopo il compimento dei 65 anni, fino al raggiungimento dell&#8217;et&#224; pensionabile. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inail-assegno-incollocabilita/">Inail: l&#8217;assegno di incollocabilità è garantito fino alla pensione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una importante novità attende gli invalidi del lavoro che non possono tornare a lavorare. Dal primo gennaio 2026, infatti, <strong>l&#8217;Inail continua a erogare l&#8217;assegno di incollocabilità anche dopo il compimento dei 65 anni</strong>,<strong> fino al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile</strong>. Si tratta di una modifica che colma un vuoto normativo e offre maggiore protezione economica a una categoria particolarmente vulnerabile. Scopriamo insieme come funziona.</p>
<h2>Cos&#8217;è l&#8217;assegno di incollocabilità</h2>
<p>L&#8217;assegno di incollocabilità è una prestazione economica che serve a compensare chi, a causa di una disabilità lavoro-correlata, non può essere assunto in maniera obbligatoria dalle aziende. È una misura di sostituzione: laddove la legge impone alle imprese private di assumere un certo numero di persone con disabilità, l&#8217;assegno garantisce un sostegno economico quando questa assunzione risulta impossibile.</p>
<p>La prestazione viene riconosciuta agli invalidi del lavoro che si trovano nell&#8217;impossibilità assoluta di lavorare, sia per perdita totale della capacità lavorativa che per la natura stessa della loro invalidità. In entrambi i casi, il &#8220;collocamento&#8221; lavorativo non è realisticamente possibile, e quindi interviene questo sostegno economico periodico, soggetto a rivalutazione nel tempo.</p>
<h2>Quali erano i requisiti dell&#8217;assegno di incollocabilità</h2>
<p>Fino al 31 dicembre 2025, per accedere all&#8217;assegno erano necessari diversi requisiti. Il principale riguardava l&#8217;età: non era possibile superare i 65 anni. Accanto a questo si richiedevano soglie di invalidità differenziate a seconda dell&#8217;epoca dell&#8217;evento dannoso. Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate fino al 2006, era necessaria una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento. Per quelli denunciati dal 2007 in poi, si richiede una menomazione dell&#8217;integrità psicofisica superiore al 20 per cento.</p>
<p>Infine, era essenziale che il beneficio dell&#8217;assunzione obbligatoria non fosse applicabile, cioè che non fosse possibile ricorrere a questa forma di inserimento lavorativo. <strong>Il limite d&#8217;età rappresentava il più rigido e problematico di questi requisiti</strong>, perché una volta raggiunto il sessantacinquesimo compleanno, il diritto alla prestazione cessava automaticamente, indipendentemente dalle effettive condizioni di salute e necessità economica della persona.</p>
<h2>La riforma introdotta dal Decreto Sicurezza</h2>
<p>Il Decreto Sicurezza convertito in legge ha modificato questo sistema con una soluzione elegante e adattiva. L&#8217;articolo 9 del decreto ha previsto che il limite d&#8217;età non rimanga fisso a 65 anni, ma <strong>si adegui automaticamente all&#8217;effettiva età pensionabile stabilita dalla normativa vigente</strong>. Dal primo gennaio 2026, questo significa che l&#8217;assegno viene ora riconosciuto fino ai 67 anni di età.</p>
<p>Ancora più importante, la norma contiene un meccanismo di adeguamento automatico. Quando in futuro l&#8217;età pensionabile salirà ulteriormente, per effetto dei continui innalzamenti legati all&#8217;aumento della speranza di vita, il limite di età per l&#8217;assegno d&#8217;incollocabilità seguirà automaticamente questi aumenti, senza bisogno di nuovi interventi legislativi.</p>
<h2>Come cambiano le cose nella pratica</h2>
<p>La nuova disciplina interesserà diverse categorie di persone. La prima comprende coloro che già ricevono regolarmente l&#8217;assegno e che raggiungeranno i 65 anni a partire dal 1° gennaio 2026. Per questi soggetti, l&#8217;Inail provvederà d&#8217;ufficio al mantenimento dell&#8217;erogazione, senza necessità di alcun intervento da parte loro.</p>
<p>La situazione più delicata riguarda chi aveva già compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e per questo motivo aveva perso il diritto alla prestazione. Queste persone non riceveranno automaticamente il beneficio, ma <strong>dovranno presentare una nuova domanda presso la sede Inail competente</strong>. Una volta accolta, il diritto decorre dal mese successivo alla presentazione dell&#8217;istanza, non dalla data della nuova norma.</p>
<p>Infine, vi sono coloro che possedevano tutti i requisiti ma non avevano mai fatto domanda. Anche in questo caso è necessario un&#8217;iniziativa attiva, poiché l&#8217;Inail non può riconoscere prestazioni senza una richiesta formale del beneficiario. Il riconoscimento avrà comunque decorrenza dal mese successivo alla domanda.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/inail-assegno-incollocabilita/">Inail: l&#8217;assegno di incollocabilità è garantito fino alla pensione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di attività di impresa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/minore-emancipato-autorizzato-esercizio-attivita-di-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 09:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di attivit&#224; di impresa I presupposti dell&#8217;emancipazione del minore Il procedimento per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di impresa Gli effetti dell&#8217;autorizzazione sulla capacit&#224; giuridica Le responsabilit&#224; e i rischi dell&#8217;attivit&#224; imprenditoriale La cessazione dell&#8217;autorizzazione e le sue conseguenze Aspetti problematici e orientamenti giurisprudenziali Considerazioni de Iure condendo e prospettive future Considerazioni de [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/minore-emancipato-autorizzato-esercizio-attivita-di-impresa/">Il minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di attività di impresa</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Il minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di attività di impresa</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#presupposti">I presupposti dell&#8217;emancipazione del minore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#procedimento">Il procedimento per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di impresa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#effetti">Gli effetti dell&#8217;autorizzazione sulla capacità giuridica</a></strong></li>
<li><strong><a href="#responsabliita">Le responsabilità e i rischi dell&#8217;attività imprenditoriale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cessazione">La cessazione dell&#8217;autorizzazione e le sue conseguenze</a></strong></li>
<li><strong><a href="#aspetti">Aspetti problematici e orientamenti giurisprudenziali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#considerazioni">Considerazioni de Iure condendo e prospettive future</a></strong></li>
<li><strong><a href="#conclusioni">Considerazioni de Iure condendo e prospettive future</a></strong></li>
</ul>
<p class="western" style="text-align: justify">Il tema del <strong>minore emancipato</strong> <strong>che ottiene l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività imprenditoriale</strong> è uno degli istituti più complessi e affascinanti del diritto civile italiano. Si tratta di una materia che interseca il diritto di famiglia, il diritto commerciale e la tutela dei soggetti deboli, configurandosi come un delicato equilibrio tra l&#8217;autonomia negoziale del giovane e la necessaria protezione che l&#8217;ordinamento deve garantire ai soggetti non ancora maggiorenni.</p>
<h2 id="presupposti" class="western" style="text-align: justify">I presupposti dell&#8217;emancipazione del minore</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;<strong>emancipazione del minore</strong> costituisce il presupposto necessario per poter accedere all&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività d&#8217;impresa. Disciplinata dagli articoli 390 e seguenti del Codice Civile, l&#8217;emancipazione si configura come un istituto che amplia la capacità di agire del minore ultraquattordicenne, pur mantenendo alcune limitazioni fondamentali per la sua protezione.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Il minore può ottenere l&#8217;emancipazione attraverso il matrimonio, evento che determina automaticamente l&#8217;acquisizione dello status di emancipato, oppure mediante decreto del tribunale per i minorenni quando ricorrano gravi motivi e il minore abbia compiuto i sedici anni di età. La seconda modalità, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, ha ampliato considerevolmente le possibilità di accesso all&#8217;emancipazione, consentendo al giudice di valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti necessari.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;emancipazione produce effetti significativi sulla capacità giuridica del minore. L&#8217;emancipato acquista una capacità di agire limitata ma sostanziale, potendo compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione senza necessità di assistenza. Per gli atti eccedenti l&#8217;ordinaria amministrazione, invece, rimane necessaria l&#8217;assistenza del curatore, figura che sostituisce la potestà genitoriale e che viene nominata contestualmente al decreto di emancipazione.</p>
<h2 id="procedimenti" class="western" style="text-align: justify">Il procedimento per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di impresa</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;<strong>autorizzazione all&#8217;esercizio di un&#8217;attività imprenditoriale da parte del minore emancipato</strong> è disciplinata dall&#8217;articolo 397 del Codice Civile, che stabilisce un procedimento specifico finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per consentire al giovane di intraprendere un&#8217;attività economica organizzata.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Il procedimento si articola in diverse fasi, caratterizzate da un rigoroso controllo giudiziale. La richiesta deve essere presentata al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza, corredata da una documentazione completa che dimostri la serietà del progetto imprenditoriale e la capacità del richiedente di gestirlo adeguatamente. Il tribunale deve valutare non soltanto l&#8217;aspetto economico dell&#8217;iniziativa, ma anche la maturità personale del minore e la sua preparazione specifica nel settore di attività prescelta.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">La valutazione del tribunale deve essere particolarmente approfondita, considerando che l&#8217;autorizzazione comporta una significativa espansione della capacità di agire del minore emancipato. Il giudice deve accertare che l&#8217;attività imprenditoriale sia compatibile con l&#8217;età e la formazione del richiedente, che sussistano concrete prospettive di successo dell&#8217;iniziativa e che siano presenti adeguate garanzie per la tutela degli interessi del minore stesso e dei terzi che entreranno in rapporti commerciali con lui.</p>
<h2 id="effetti" class="western" style="text-align: justify">Gli effetti dell&#8217;autorizzazione sulla capacità giuridica</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;<strong>autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività d&#8217;impresa</strong> produce <strong>effetti</strong> rilevanti sulla capacità giuridica del minore emancipato, configurando una situazione giuridica del tutto particolare nell&#8217;ambito del diritto civile. Una volta ottenuta l&#8217;autorizzazione, il minore acquista una capacità di agire pressoché completa per tutti gli atti inerenti l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa autorizzata.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Questo ampliamento della capacità si estende a tutti gli atti funzionali allo svolgimento dell&#8217;attività imprenditoriale, compresi quelli che normalmente eccederebbero l&#8217;ordinaria amministrazione. Il minore autorizzato può quindi stipulare contratti commerciali, assumere dipendenti, accendere mutui per esigenze aziendali, acquistare e vendere beni strumentali all&#8217;attività, senza necessità di assistenza del curatore per questi specifici ambiti.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Tuttavia, rimane ferma la necessità dell&#8217;assistenza curatoriale per tutti gli atti estranei all&#8217;attività imprenditoriale autorizzata. Questa distinzione, apparentemente semplice nella formulazione normativa, può presentare nella pratica alcune zone grigie che richiedono un&#8217;attenta valutazione caso per caso. La giurisprudenza ha chiarito che il criterio distintivo deve essere individuato nella funzionalità dell&#8217;atto rispetto all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, escludendo dalla sfera di autonomia del minore tutti quegli atti che, pur avendo riflessi economici, non sono direttamente collegati all&#8217;attività autorizzata.</p>
<h2 id="responsabilita" class="western" style="text-align: justify">Le responsabilità e i rischi dell&#8217;attività imprenditoriale</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;esercizio di un&#8217;attività d&#8217;impresa comporta inevitabilmente l&#8217;assunzione di <strong>rischi</strong> e <strong>responsabilità</strong> che assumono una particolare rilevanza quando il soggetto è un minore emancipato. L&#8217;ordinamento giuridico ha previsto specifiche tutele per contemperare l&#8217;esigenza di consentire lo sviluppo dell&#8217;iniziativa imprenditoriale giovanile con la necessaria protezione del soggetto ancora non maggiorenne.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Dal punto di vista della responsabilità civile, il minore emancipato autorizzato risponde delle obbligazioni assunte nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Questa responsabilità illimitata rappresenta uno degli aspetti più delicati dell&#8217;istituto, poiché espone il patrimonio del giovane imprenditore ai rischi tipici dell&#8217;attività economica. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che tale responsabilità deve essere valutata in relazione alla natura specifica dell&#8217;autorizzazione concessa e alla tipologia di attività autorizzata.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">La responsabilità penale segue i principi generali, con la specificazione che per i reati commessi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale il minore risponde secondo le ordinarie regole del diritto penale minorile. Questo aspetto assume particolare rilevanza in settori merceologici sottoposti a specifiche normative, dove la violazione di prescrizioni amministrative può configurare responsabilità penali.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Un aspetto di particolare interesse riguarda la responsabilità verso i terzi. I soggetti che entrano in rapporti commerciali con il minore emancipato autorizzato devono essere messi in condizione di conoscere la particolare natura giuridica del loro contraente. A tal fine, l&#8217;autorizzazione deve essere iscritta nel registro delle imprese, garantendo la pubblicità necessaria per la tutela della buona fede dei terzi.</p>
<h2 id="cessazione" class="western" style="text-align: justify">La cessazione dell&#8217;autorizzazione e le sue conseguenze</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività d&#8217;impresa non ha carattere permanente e può cessare per diverse cause, ciascuna delle quali produce specifiche conseguenze giuridiche. La causa naturale di cessazione è il raggiungimento della maggiore età, momento in cui il soggetto acquisce la piena capacità di agire e l&#8217;autorizzazione perde la sua ragion d&#8217;essere.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Tuttavia, l&#8217;autorizzazione può cessare anche prima del compimento della maggiore età per revoca da parte del tribunale. La revoca può essere disposta quando vengano meno le condizioni che avevano giustificato il rilascio dell&#8217;autorizzazione originaria, oppure quando l&#8217;esercizio dell&#8217;attività si riveli pregiudizievole per gli interessi del minore. La valutazione del tribunale deve essere particolarmente attenta, bilanciando l&#8217;esigenza di tutelare il minore con il rispetto per l&#8217;attività già avviata e per i rapporti commerciali instaurati.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">La<strong> cessazione dell&#8217;autorizzazione</strong> comporta significative conseguenze pratiche. Il minore perde immediatamente la capacità di compiere autonomamente gli atti inerenti l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, rendendo necessaria l&#8217;assistenza del curatore per la gestione ordinaria e straordinaria dell&#8217;attività. Questa situazione può creare notevoli difficoltà operative, specialmente quando l&#8217;attività sia caratterizzata da particolare dinamicità o richieda decisioni tempestive.</p>
<h2 id="aspetti" class="western" style="text-align: justify">Aspetti problematici e orientamenti giurisprudenziali</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">La disciplina del minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di impresa presenta alcuni aspetti problematici che hanno richiesto l&#8217;intervento chiarificatore della giurisprudenza. Una delle questioni più dibattute riguarda l&#8217;estensione della capacità di agire del minore autorizzato e i confini tra atti rientranti nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e atti ad essa estranei.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">La Corte di Cassazione ha affrontato questa problematica in diverse occasioni, stabilendo che la valutazione deve essere condotta caso per caso, avendo riguardo alla natura dell&#8217;atto e alla sua funzionalità rispetto all&#8217;attività imprenditoriale autorizzata. In una pronuncia particolarmente significativa, la Suprema Corte ha precisato che &#8220;l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività commerciale conferisce al minore emancipato la capacità di compiere tutti e soli gli atti che hanno attinenza con l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa autorizzata, rimanendo ferma per tutti gli altri atti la necessità dell&#8217;assistenza del curatore&#8221; (Cass. Civ., Sez. I, n. 15234/2019).</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Un altro aspetto problematico concerne la responsabilità del curatore per gli atti compiuti dal minore nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività autorizzata. La giurisprudenza ha chiarito che il curatore non risponde per le obbligazioni assunte dal minore nell&#8217;ambito dell&#8217;attività autorizzata, a meno che non abbia prestato una specifica garanzia o non abbia partecipato direttamente alla conclusione dell&#8217;affare.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Particolare attenzione merita anche la questione della rappresentanza processuale. Mentre per le controversie estranee all&#8217;attività d&#8217;impresa rimane necessaria l&#8217;assistenza o la rappresentanza del curatore, per quelle inerenti l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa autorizzata il minore può stare in giudizio autonomamente, sia come attore che come convenuto.</p>
<h2 id="considerazioni" class="western" style="text-align: justify">Considerazioni de Iure condendo e prospettive future</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;istituto del minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di impresa, pur rappresentando uno strumento importante per favorire l&#8217;iniziativa imprenditoriale giovanile, presenta alcuni profili che potrebbero beneficiare di un aggiornamento normativo alla luce dell&#8217;evoluzione sociale ed economica degli ultimi decenni.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">In primo luogo, appare opportuna una riflessione sui limiti di età per l&#8217;accesso all&#8217;emancipazione giudiziale. L&#8217;attuale soglia dei sedici anni, stabilita in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale, potrebbe essere riconsiderata alla luce dei mutati percorsi formativi e delle aumentate opportunità di acquisizione di competenze specialistiche anche in età precoce.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Un secondo aspetto meritevole di considerazione riguarda la semplificazione delle procedure amministrative connesse all&#8217;esercizio dell&#8217;attività autorizzata. L&#8217;attuale sistema, che richiede continue verifiche sulla natura degli atti compiuti dal minore, potrebbe essere razionalizzato attraverso l&#8217;introduzione di presunzioni legali o di criteri più chiari per la distinzione tra atti rientranti e non rientranti nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">Infine, merita attenzione la possibilità di introdurre forme specifiche di tutela assicurativa o di garanzia patrimoniale per l&#8217;attività del minore emancipato, al fine di conciliare meglio l&#8217;esigenza di favorire l&#8217;imprenditoria giovanile con quella di tutelare il patrimonio del soggetto non ancora maggiorenne.</p>
<h2 id="conclusioni" class="western" style="text-align: justify">Conclusioni</h2>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;istituto del minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di un&#8217;attività d&#8217;impresa rappresenta un interessante punto di equilibrio tra tutela del soggetto debole e promozione dell&#8217;iniziativa economica. La sua disciplina, pur presentando alcuni aspetti problematici, offre uno strumento giuridico prezioso per consentire ai giovani dotati di particolare maturità e competenza di intraprendere percorsi imprenditoriali prima del raggiungimento della maggiore età.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">L&#8217;esperienza applicativa ha dimostrato che, quando correttamente utilizzato, questo istituto può costituire un efficace trampolino di lancio per giovani imprenditori, permettendo loro di acquisire esperienza e competenze in un contesto giuridicamente tutelato. Tuttavia, la sua applicazione richiede sempre una valutazione attenta e personalizzata, che tenga conto non soltanto degli aspetti economici del progetto imprenditoriale, ma anche della maturità personale del richiedente e della sua capacità di gestire le responsabilità connesse all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">La giurisprudenza ha fornito preziosi chiarimenti interpretativi, contribuendo a delineare con maggiore precisione i contorni dell&#8217;istituto e le sue modalità applicative. Tuttavia, rimane aperto il dibattito su possibili aggiornamenti normativi che potrebbero rendere questo strumento ancora più efficace e rispondente alle esigenze della società contemporanea.</p>
<p class="western" style="text-align: justify">In definitiva, il minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di impresa rappresenta una figura giuridica di grande interesse, che testimonia la capacità dell&#8217;ordinamento di adattarsi alle trasformazioni sociali ed economiche, pur mantenendo fermi i principi fondamentali di tutela dei soggetti più vulnerabili. La sua corretta applicazione richiede competenze specialistiche e una valutazione multidisciplinare che tenga conto degli aspetti giuridici, economici e psicologici coinvolti, rendendo essenziale il supporto di professionisti qualificati per orientare tanto i giovani aspiranti imprenditori quanto le loro famiglie in questo complesso ma stimolante percorso.</p>
<p class="western">
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/minore-emancipato-autorizzato-esercizio-attivita-di-impresa/">Il minore emancipato autorizzato all&#8217;esercizio di attività di impresa</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestito vitalizio ipotecario – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/prestito-vitalizio-ipotecario-guida-rapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 17:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prestito vitalizio ipotecario &#8211; guida rapida Il quadro normativo di riferimento Chi pu&#242; richiedere il prestito La cointestazione obbligatoria Gli intermediari finanziari Tipologie di prestito vitalizio ipotecario Valutazione dell&#8217;immobile Tassi di interesse e costi Eventi di rimborso anticipato Opzioni di rimborso post mortem Processo di vendita dell&#8217;immobile Tutela del &#8220;patto marciano&#8221; Aspetti fiscali e contabili [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prestito-vitalizio-ipotecario-guida-rapida/">Prestito vitalizio ipotecario – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Prestito vitalizio ipotecario – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#quadro">Il quadro normativo di riferimento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#chi">Chi può richiedere il prestito</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cointestazione">La cointestazione obbligatoria</a></strong></li>
<li><strong><a href="#intermediari">Gli intermediari finanziari</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tipologie">Tipologie di prestito vitalizio ipotecario</a></strong></li>
<li><strong><a href="#valutazione">Valutazione dell’immobile</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tassi">Tassi di interesse e costi</a></strong></li>
<li><strong><a href="#eventi">Eventi di rimborso anticipato</a></strong></li>
<li><strong><a href="#opzioni">Opzioni di rimborso post mortem</a></strong></li>
<li><strong><a href="#processo">Processo di vendita dell&#8217;immobile</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tutela">Tutela del &#8220;patto marciano&#8221;</a></strong></li>
<li><strong><a href="#aspetti">Aspetti fiscali e contabili</a></strong></li>
<li><strong><a href="#vantaggi">Vantaggi e criticità del prestito vitalizio ipotecario</a></strong></li>
<li><strong><a href="#mercato">Il mercato del prestito vitalizio ipotecario in Italia</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tipologie">Le tipologie di prestito vitalizio ipotecario: riassunto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#considerazioni">Le nostre considerazioni finali</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il <b>prestito vitalizio ipotecario </b>è una soluzione finanziaria specificamente concepita per le persone anziane proprietarie di immobili che necessitano di liquidità. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Introdotto nell&#8217;ordinamento italiano nel 2005 con l&#8217;art. 11-quaterdecies, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con la legge 2 dicembre 2005 n. 248), è stato successivamente modificato dalla legge 2 aprile 2015 n. 44, entrata in vigore il 6 maggio 2015, e dal relativo regolamento attuativo (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 22 dicembre 2015).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Tecnicamente, il prestito vitalizio ipotecario è un <b>finanziamento a medio-lungo termine riservato a persone fisiche di età superiore ai 60 anni, proprietarie di un immobile residenziale</b>. La sua peculiarità consiste nella modalità di rimborso: il capitale e gli interessi non vengono restituiti tramite rate periodiche, ma in un&#8217;unica soluzione al verificarsi di specifici eventi, principalmente alla morte del soggetto finanziato. Il prestito è garantito da un&#8217;ipoteca di primo grado sull&#8217;immobile residenziale di proprietà del richiedente.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Lo strumento finanziario si è diffuso inizialmente nei paesi anglosassoni, dove è noto come &#8220;<i>reverse mortgage</i>&#8221; o &#8220;<i>lifetime mortgage</i>&#8220;, per poi essere introdotto nel sistema italiano come alternativa alla vendita della nuda proprietà, consentendo al proprietario di ottenere liquidità mantenendo il diritto di abitare nell&#8217;immobile fino alla morte.</span></p>
<h2 id="quadro" class="western" style="text-align: justify">Il quadro normativo di riferimento</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La disciplina del prestito vitalizio ipotecario ha subito un&#8217;evoluzione significativa nel corso degli anni. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il quadro normativo attuale è definito da diversi provvedimenti normativi complementari. Inizialmente, il Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 12, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha introdotto il PVI nell&#8217;ordinamento italiano. Successivamente, la Legge 2 aprile 2015 n. 44 ha modificato la disciplina originaria, ampliandola e chiarendone alcuni aspetti. Infine, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 22 dicembre 2015 ha definito il regolamento attuativo, completando il quadro normativo.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Le modifiche del 2015 hanno apportato <b>significativi miglioramenti alla disciplina</b>. Tra questi, l&#8217;abbassamento dell&#8217;età minima per accedere al PVI da 65 a 60 anni ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari. L&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo di cointestazione per coniugi e conviventi ha rafforzato le tutele familiari. La definizione più chiara delle modalità di rimborso e delle tutele per gli eredi ha reso lo strumento più trasparente. Infine, l&#8217;introduzione della possibilità di rimborsare gradualmente gli interessi ha offerto maggiore flessibilità ai beneficiari.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Gli interventi legislativi hanno reso il prestito vitalizio ipotecario uno strumento più accessibile e meglio regolamentato, favorendone la diffusione come alternativa alla vendita della nuda proprietà.</span></p>
<h2 id="chi" class="western" style="text-align: justify">Chi può richiedere il prestito</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">I requisiti fondamentali per accedere al prestito vitalizio ipotecario comprendono diversi elementi essenziali. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">In primo luogo, il richiedente deve avere un&#8217;età minima di 60 anni compiuti, abbassata rispetto ai 65 anni previsti dalla normativa originaria. Inoltre, deve essere proprietario di un immobile residenziale idoneo, che rispetti determinate caratteristiche di abitabilità e commerciabilità. Infine, sull&#8217;immobile non devono gravare ipoteche preesistenti, a meno che non si provveda alla loro cancellazione prima della stipula del contratto di finanziamento.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">È importante sottolineare che l&#8217;età rappresenta un fattore determinante anche per l&#8217;importo del finanziamento ottenibile: più avanzata è l&#8217;età del richiedente, maggiore sarà la percentuale del valore dell&#8217;immobile che potrà essere erogata. Ricordiamo infatti che <b>le </b><b>banche calcolano il rischio dell&#8217;operazione anche in base all&#8217;aspettativa di vita del richiedente</b>.</span></p>
<h2 id="cointestazione" class="western" style="text-align: justify">La cointestazione obbligatoria</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Una particolarità introdotta dalla riforma del 2015 riguarda l&#8217;<b>obbligo di cointestazione del </b><b>prestito vitalizio ipotecario </b>nel caso in cui il richiedente sia coniugato o convivente more uxorio da almeno cinque anni e l&#8217;immobile costituisca la residenza di entrambi. In questo caso, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi o conviventi, anche se l&#8217;immobile è di proprietà di uno solo di essi. Tale obbligo sussiste a condizione che anche il coniuge o il convivente abbia compiuto 60 anni. In caso di cointestazione, il finanziamento si estingue solo alla morte del più longevo tra i contraenti.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La previsione tutela il diritto all&#8217;abitazione del coniuge o del convivente, impedendo che alla morte del proprietario dell&#8217;immobile il superstite possa perdere la casa. Si tratta di una norma di protezione sociale che riconosce l&#8217;importanza dell&#8217;abitazione come bene primario, specialmente per le persone anziane.</span></p>
<h2 id="intermediari" class="western" style="text-align: justify">Gli intermediari finanziari</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il prestito vitalizio ipotecario può essere concesso esclusivamente da soggetti autorizzati dal sistema bancario e finanziario: banche tradizionali e intermediari finanziari iscritti all&#8217;albo di cui all&#8217;articolo 106 del TUB (Testo Unico Bancario).</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">I soggetti sono tenuti a rispettare specifici obblighi di trasparenza nella promozione e nella gestione del PVI, fornendo al cliente informazioni chiare e complete sul funzionamento del prodotto, sui costi e sulle conseguenze per gli eredi. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La normativa impone inoltre agli istituti finanziatori di consegnare al potenziale cliente un prospetto informativo contenente simulazioni sull&#8217;evoluzione del debito nel tempo, permettendo così una valutazione consapevole dell&#8217;impatto economico del prestito.</span></p>
<h2 id="tipologie" class="western" style="text-align: justify">Tipologie di prestito vitalizio ipotecario</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il prestito vitalizio ipotecario può essere strutturato in diverse modalità, a seconda delle esigenze del richiedente e delle offerte proposte dagli istituti finanziari. Vediamo nel dettaglio le principali tipologie disponibili sul mercato.</span></p>
<h3 class="western" style="text-align: justify">Prestito vitalizio ipotecario con capitalizzazione degli interessi</h3>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">È la forma &#8220;classica&#8221; del prestito vitalizio ipotecario, caratterizzata da specifiche peculiarità. Il finanziamento viene erogato in un&#8217;unica soluzione all&#8217;accensione del contratto, fornendo immediatamente al richiedente l&#8217;intera somma concordata. Durante la vita del beneficiario, non è previsto alcun pagamento di rate, garantendo così una totale assenza di esborsi periodici. Gli interessi e le spese vengono capitalizzati annualmente, aggiungendosi al capitale e producendo a loro volta interessi, secondo il meccanismo dell&#8217;anatocismo. Il rimborso avviene in un&#8217;unica soluzione alla morte del finanziato o al verificarsi di altri eventi previsti dalla legge.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">In questa tipologia, il debito cresce esponenzialmente nel tempo a causa della capitalizzazione degli interessi, riducendo potenzialmente l&#8217;eredità che sarà lasciata ai beneficiari. Questo aspetto rappresenta la principale criticità di questa forma di prestito, soprattutto se il beneficiario ha un&#8217;aspettativa di vita ancora lunga.</span></p>
<h3 class="western" style="text-align: justify">Prestito vitalizio ipotecario con rimborso graduale degli interessi</h3>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Introdotta dalla riforma del 2015, questa tipologia <b>offre un&#8217;alternativa alla capitalizzazione degli interessi. </b>Il capitale viene erogato in un&#8217;unica soluzione, come nella forma classica. Tuttavia, durante la vita del finanziato è previsto il pagamento periodico degli interessi man mano che maturano, evitando così la loro capitalizzazione. Alla morte del beneficiario, gli eredi dovranno rimborsare solo il capitale, poiché gli interessi sono già stati pagati.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La soluzione evita la crescita esponenziale del debito e può risultare più vantaggiosa nel lungo periodo, specialmente se il finanziato ha un&#8217;aspettativa di vita ancora lunga. Rappresenta un giusto compromesso tra la necessità di liquidità immediata e la tutela del patrimonio immobiliare da trasmettere agli eredi.</span></p>
<h3 class="western" style="text-align: justify">Prestito vitalizio ipotecario a tranche</h3>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Alcune banche offrono una terza possibilità, caratterizzata dalla <b>frammentazione dell&#8217;erogazione</b>. Il finanziamento viene infatti concesso in più tranche: un importo iniziale viene erogato al momento della stipula, seguito da successivi versamenti periodici (mensili, trimestrali o annuali) per tutta la durata della vita del richiedente.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La soluzione è particolarmente indicata per chi desidera integrare il proprio reddito pensionistico con un importo fisso e regolare, piuttosto che disporre di una somma considerevole in un&#8217;unica soluzione. Permette una gestione più pianificata delle risorse finanziarie nel tempo e, spesso, un minore impatto complessivo sugli interessi da rimborsare.</span></p>
<h2 id="valutazione" class="western" style="text-align: justify">Valutazione dell’immobile</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La determinazione dell&#8217;importo erogabile si basa principalmente sul valore di mercato dell&#8217;immobile offerto in garanzia. Il valore viene stabilito mediante una perizia tecnica effettuata da un professionista indipendente incaricato dall&#8217;istituto finanziatore. La perizia considera diversi fattori quali l&#8217;ubicazione, le dimensioni, lo stato di conservazione e le caratteristiche dell&#8217;immobile, nonché l&#8217;andamento del mercato immobiliare locale.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">L&#8217;importo concesso rappresenta una <b>percentuale del valore peritale</b>, che varia in funzione dell&#8217;età del richiedente. Per i soggetti appena sessantenni, la percentuale si aggira generalmente intorno al 15-20% del valore dell&#8217;immobile, mentre per gli ultranovantenni può raggiungere il 50-60%. La progressione riflette la correlazione tra l&#8217;aspettativa di vita del richiedente e il periodo di tempo durante il quale gli interessi si accumuleranno.</span></p>
<h2 id="tassi" class="western" style="text-align: justify">Tassi di interesse e costi</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il <b>tasso di interesse applicato ai prestiti vitalizi ipotecari </b>è generalmente fisso per tutta la durata del finanziamento, garantendo così certezza sui costi futuri. I tassi sono solitamente più elevati rispetto a quelli dei mutui tradizionali, in considerazione della peculiare struttura del prodotto e dei rischi associati per l&#8217;istituto finanziatore.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Oltre agli interessi, il contratto prevede spese accessorie che includono: il costo della perizia iniziale, le spese notarili per la stipula del contratto e l&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca, eventuali commissioni bancarie, il premio per la polizza assicurativa obbligatoria sull&#8217;immobile contro danni e incendi, e le imposte. I costi possono essere corrisposti separatamente o, più frequentemente, inclusi nel finanziamento e quindi soggetti anch&#8217;essi alla capitalizzazione annuale insieme agli interessi.</span></p>
<h2 id="eventi" class="western" style="text-align: justify">Eventi di rimborso anticipato</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La normativa prevede specifici eventi che determinano l&#8217;obbligo di rimborso integrale del prestito prima della morte del beneficiario. </span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Gli eventi includono di solito: </span></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">il trasferimento a qualsiasi titolo (eccetto per successione mortis causa) della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull&#8217;immobile ipotecato; </span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell&#8217;immobile;</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi; </span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">modifiche all&#8217;immobile non autorizzate dal finanziatore; </span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">la revoca dell&#8217;abitabilità dell&#8217;immobile per incuria o mancata manutenzione; </span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">l&#8217;acquisizione della residenza nell&#8217;immobile da parte di soggetti non autorizzati (esclusi familiari e personale di assistenza); </span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman, serif">procedimenti conservativi o esecutivi sull&#8217;immobile di importo pari o superiore al 20% del suo valore.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Gli eventi mirano a tutelare il valore della garanzia ipotecaria, prevenendo comportamenti che possano ridurre il valore dell&#8217;immobile o compromettere la capacità del finanziatore di recuperare il proprio credito.</span></p>
<h2 id="opzioni" class="western" style="text-align: justify">Opzioni di rimborso post mortem</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Alla morte del soggetto finanziato (o dell&#8217;ultimo dei soggetti finanziati in caso di cointestazione), <b>gli eredi hanno diverse possibilità per gestire il rimborso del prestito</b>. Possono decidere di estinguere il debito con risorse proprie, mantenendo così la proprietà dell&#8217;immobile. In alternativa, possono vendere autonomamente l&#8217;immobile, utilizzando il ricavato per saldare il debito e trattenendo l&#8217;eventuale eccedenza. Infine, possono lasciare che la banca proceda alla vendita dell&#8217;immobile secondo le modalità previste dalla legge.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La normativa concede agli eredi un periodo di 12 mesi dalla morte del finanziato per decidere come procedere. Durante questo periodo, gli interessi continuano a maturare sul debito residuo, ma non vengono capitalizzati. La previsione offre un tempo ragionevole per valutare le diverse opzioni e organizzare il rimborso o la vendita dell&#8217;immobile.</span></p>
<h2 id="processo" class="western" style="text-align: justify">Processo di vendita dell&#8217;immobile</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Se il debito non viene integralmente rimborsato entro 12 mesi dalla morte del finanziato, la banca può procedere alla vendita dell&#8217;immobile. Il processo di vendita è disciplinato dalla legge, che prevede importanti tutele per gli eredi. L&#8217;immobile deve essere venduto al valore di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dalla banca.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Se la vendita non si perfeziona entro ulteriori 12 mesi, il prezzo può essere ridotto del 15% e così via per periodi successivi di 12 mesi, fino alla effettiva vendita. La gradualità nella riduzione del prezzo mira a bilanciare l&#8217;interesse della banca a recuperare rapidamente il proprio credito con quello degli eredi a non svendere l&#8217;immobile.</span></p>
<h2 id="tutela" class="western" style="text-align: justify">Tutela del &#8220;patto marciano&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Una delle tutele fondamentali per gli eredi è rappresentata dal cosiddetto &#8220;patto marciano&#8221;, incorporato nella disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Secondo tale previsione, l&#8217;importo del debito residuo non può mai superare il ricavato della vendita dell&#8217;immobile, al netto delle spese sostenute. Ciò significa che, anche se il debito accumulato dovesse superare il valore dell&#8217;immobile (ad esempio a causa della capitalizzazione degli interessi per un lungo periodo), gli eredi non sarebbero tenuti a integrare la differenza con risorse proprie.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">D&#8217;altro canto, se il ricavato della vendita supera l&#8217;importo del debito, l&#8217;eccedenza viene riconosciuta agli eredi. Questa doppia tutela garantisce che il rischio di perdita di valore dell&#8217;immobile gravi principalmente sulla banca e non sugli eredi, rendendo il prestito vitalizio ipotecario uno strumento finanziario più sicuro per le famiglie.</span></p>
<h2 id="aspetti" class="western" style="text-align: justify">Aspetti fiscali e contabili</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il prestito vitalizio ipotecario <b>gode di un trattamento fiscale favorevole</b>, esplicitamente previsto dalla normativa. L&#8217;articolo 11-quaterdecies, comma 12-ter stabilisce che &#8220;ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Al prestito vitalizio ipotecario si applicano dunque le agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio e lungo termine, ovvero l&#8217;esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, mediante il pagamento dell&#8217;imposta sostitutiva dello 0,25% sull&#8217;importo finanziato. Tale regime favorevole contribuisce a contenere i costi complessivi dell&#8217;operazione.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Un aspetto fiscale ulteriormente rilevante è stato chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza 4.4.2024 n. 8875. La Suprema Corte ha stabilito che la donazione modale che prevede l&#8217;obbligo per il donatario di eseguire una prestazione a favore di un terzo determinato configura, anche ai fini fiscali, una donazione indiretta operata dal donante a favore del terzo, purché l&#8217;istituzione dell&#8217;onere sia sorretta da spirito di liberalità da parte del donante.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il principio può avere importanti implicazioni per la strutturazione del PVI e per la gestione delle sue conseguenze fiscali, specialmente nei casi in cui il finanziamento sia finalizzato a beneficiare non solo il soggetto finanziato ma anche altri membri della famiglia, come evidenziato nella sentenza della Cassazione che ha qualificato tali attribuzioni come liberalità indirette.</span></p>
<h2 id="vantaggi" class="western" style="text-align: justify">Vantaggi e criticità del prestito vitalizio ipotecario</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il prestito vitalizio ipotecario <b>offre numerosi benefici ai potenziali beneficiari. </b>In primo luogo, consente di monetizzare il patrimonio immobiliare senza dover vendere la casa, permettendo agli anziani di continuare a vivere nella propria abitazione. Inoltre, fornisce liquidità immediata che può essere utilizzata per diverse finalità: migliorare la qualità della vita, affrontare spese sanitarie, aiutare finanziariamente i familiari o semplicemente integrare il reddito pensionistico.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Un altro vantaggio significativo è <b>l&#8217;assenza di rate da pagare durante la vita del beneficiario </b>(nella forma con capitalizzazione degli interessi), evitando così l&#8217;onere di esborsi periodici che potrebbero pesare su un bilancio familiare già limitato dalle sole entrate pensionistiche. La flessibilità dello strumento, che può essere adattato alle specifiche esigenze del richiedente attraverso le diverse tipologie disponibili, rappresenta un ulteriore punto di forza.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Infine, la presenza di tutele per gli eredi, come il &#8220;patto marciano&#8221; e il tempo concesso per decidere come gestire il rimborso, rende il prestito uno strumento più equilibrato rispetto alla vendita della nuda proprietà, che comporta invece la perdita definitiva della proprietà dell&#8217;immobile.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Nonostante i vantaggi, il prestito vitalizio ipotecario presenta alcune criticità da considerare attentamente. La principale riguarda la capitalizzazione degli interessi nella forma classica, che può portare a una crescita esponenziale del debito, riducendo significativamente o azzerando il valore dell&#8217;eredità per i successori. L’effetto è tanto più marcato quanto più giovane è il beneficiario al momento della stipula.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">I tassi di interesse generalmente più elevati rispetto ai mutui tradizionali rappresentano un&#8217;altra criticità, aumentando il costo complessivo del finanziamento. Inoltre, i vincoli imposti sull&#8217;immobile (divieto di locazione, obbligo di manutenzione, limitazioni alle modifiche) possono risultare restrittivi per alcuni proprietari.</span></p>
<h2 id="mercato" class="western" style="text-align: justify">Il mercato del prestito vitalizio ipotecario in Italia</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il mercato del prestito vitalizio ipotecario in Italia, sebbene ancora in fase di sviluppo rispetto ad altri paesi anglosassoni, <b>sta progressivamente crescendo</b>, anche grazie alle migliorie normative introdotte nel 2015. L&#8217;invecchiamento della popolazione italiana e l&#8217;elevata percentuale di proprietari di casa tra gli over 60 creano un potenziale bacino di utenza significativo per questo strumento.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Attualmente, diversi istituti bancari hanno inserito il prestito vitalizio ipotecario nella propria offerta, con prodotti che si differenziano per condizioni, tassi e servizi accessori. L&#8217;interesse crescente da parte degli operatori finanziari testimonia le potenzialità di questo mercato, che risponde a un&#8217;esigenza reale della popolazione anziana.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Le prospettive future appaiono favorevoli, specialmente considerando le attuali dinamiche demografiche e pensionistiche. L&#8217;aumento dell&#8217;aspettativa di vita, combinato con pensioni spesso inadeguate a mantenere lo standard di vita precedente al pensionamento, rende questo prestito una soluzione potenzialmente attraente per un numero crescente di anziani proprietari di immobili.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Nel contesto internazionale, il prestito vitalizio ipotecario (o reverse mortgage) ha una storia più lunga e consolidata, specialmente nei paesi anglosassoni. Negli Stati Uniti, ad esempio, questo strumento è diffuso da decenni e gode di una regolamentazione articolata e di garanzie statali. In Regno Unito, il mercato del lifetime mortgage è maturo e diversificato, con numerosi operatori specializzati e prodotti innovativi.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">L&#8217;esperienza di questi paesi offre spunti interessanti per il mercato italiano. In particolare, si osserva una maggiore varietà di opzioni personalizzabili (come piani di erogazione flessibili, tassi di interesse scalari, opzioni di rimborso parziale senza penali) e un&#8217;attenzione crescente alla consulenza pre-contrattuale, per garantire che il prodotto sia adatto alle specifiche esigenze del cliente.</span></p>
<h2 id="tipologie" class="western" style="text-align: justify">Le tipologie di prestito vitalizio ipotecario: riassunto</h2>
<table width="643" cellspacing="0" cellpadding="1">
<thead>
<tr>
<td width="132">
<p class="western" align="center"><b>Caratteristica</b></p>
</td>
<td width="174">
<p class="western" align="center"><b>C</b><b>on capitalizzazione interessi</b></p>
</td>
<td width="145">
<p class="western" align="center"><b>C</b><b>on rimborso graduale interessi</b></p>
</td>
<td width="183">
<p class="western" align="center"><b>A</b><b> tranche</b></p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Erogazione</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Unica soluzione iniziale</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">Unica soluzione iniziale</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Importo iniziale + versamenti periodici</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Pagamenti in vita</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Nessuno</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">Pagamento periodico degli interessi</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Nessuno</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Capitalizzazione interessi</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Sì, annuale</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">No</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Sì, annuale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Crescita del debito</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Esponenziale</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">Lineare (solo capitale)</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Progressiva</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Rimborso finale</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Capitale + interessi capitalizzati</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">Solo capitale</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Capitale erogato + interessi capitalizzati</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Ideale per</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Chi necessita di una somma elevata subito</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">Chi vuole limitare la crescita del debito</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Chi desidera integrare il reddito periodicamente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="132">
<p class="western">Impatto sull&#8217;eredità</p>
</td>
<td width="174">
<p class="western">Potenzialmente elevato</p>
</td>
<td width="145">
<p class="western">Contenuto</p>
</td>
<td width="183">
<p class="western">Medio</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="considerazioni" class="western" style="text-align: justify">Le nostre considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Sulla base di quanto condiviso, il prestito vitalizio ipotecario rappresenta uno strumento finanziario innovativo nel panorama italiano, capace di rispondere a specifiche esigenze della popolazione anziana. La sua evoluzione normativa ha portato a un quadro più chiaro e tutelante, sia per i beneficiari che per gli eredi, rendendo questo prestito una valida alternativa alla vendita della nuda proprietà.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">La scelta di ricorrere a questo strumento deve basarsi su un&#8217;attenta valutazione delle condizioni offerte, delle proprie necessità finanziarie e delle implicazioni a lungo termine per sé e per i propri eredi. In questo contesto, assume fondamentale importanza la consulenza di professionisti qualificati, che possano illustrare in modo trasparente vantaggi e criticità del prestito vitalizio ipotecario in relazione alla specifica situazione personale e patrimoniale.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Il prestito vitalizio ipotecario non è una soluzione adatta a tutti: la sua convenienza dipende da molteplici fattori, tra cui l&#8217;età del richiedente, il valore dell&#8217;immobile, le condizioni contrattuali offerte dalla banca e le aspettative in termini di eredità. Per alcuni, può rappresentare un&#8217;opportunità per migliorare la qualità della vita negli anni della vecchiaia, valorizzando il patrimonio immobiliare senza rinunciare alla propria casa; per altri, potrebbe risultare una soluzione troppo onerosa o non allineata con i propri obiettivi di pianificazione successoria.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif">Arricchisce tuttavia il ventaglio di opzioni disponibili per la gestione finanziaria della terza età, rispondendo a un&#8217;esigenza concreta in una società caratterizzata dall&#8217;invecchiamento demografico e da un patrimonio immobiliare diffuso. La sua ulteriore diffusione dipenderà dalla capacità degli operatori di proporre condizioni competitive e trasparenti, e dalla crescente consapevolezza dei potenziali beneficiari riguardo alle caratteristiche e alle opportunità offerte da questo strumento.</span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prestito-vitalizio-ipotecario-guida-rapida/">Prestito vitalizio ipotecario – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/segnalazione-cr-mancato-preavviso-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 16:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente &#8211; guida rapida Il caso in esame: fatti e contestazioni La questione del preavviso di segnalazione La legittimit&#224; sostanziale della segnalazione a sofferenza La questione della cessione del credito e dell&#8217;estinzione del rapporto La decisione del Collegio Riflessioni e implicazioni della decisione Il nostro commento La decisione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segnalazione-cr-mancato-preavviso-cliente/">Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#caso">Il caso in esame: fatti e contestazioni</a></strong></li>
<li><strong><a href="#questione">La questione del preavviso di segnalazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#legittimita">La legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza</a></strong></li>
<li><strong><a href="#questione">La questione della cessione del credito e dell&#8217;estinzione del rapporto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#collegio">La decisione del Collegio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#riflessione">Riflessioni e implicazioni della decisione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#commento">Il nostro commento</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 emessa dal Collegio di Torino dell&#8217;Arbitro Bancario Finanziario affronta un tema di grande rilevanza nell&#8217;ambito del diritto bancario: <strong>la legittimità delle segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d&#8217;Italia e i presupposti necessari per considerarle valide</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La controversia si sviluppa attorno a questioni di natura sia formale che sostanziale che meritano un&#8217;analisi approfondita per comprendere l&#8217;orientamento dell&#8217;ABF su una materia che ha significative ripercussioni sui rapporti tra intermediari bancari e clienti.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify"><strong>Il caso in esame: fatti e contestazioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La vicenda prende avvio dal ricorso presentato da un cliente (parte ricorrente), il quale contestava la legittimità delle segnalazioni effettuate a suo carico dall&#8217;intermediario resistente presso la Centrale dei Rischi. Il ricorrente chiedeva la <strong>cancellazione di tali segnalazioni</strong>, oltre al risarcimento del danno, fondando la propria richiesta su due distinti profili di illegittimità: l&#8217;assenza del preavviso di segnalazione e la carenza del requisito sostanziale per l&#8217;appostazione a sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify">Il contesto fattuale evidenzia che la controversia riguardava due rapporti bancari: un conto corrente aperto nel giugno 2017 e un prestito a rimborso rateale sottoscritto nel febbraio 2018. La situazione debitoria era caratterizzata da un&#8217;evidente difficoltà del cliente ad adempiere ai propri obblighi di pagamento, con criticità manifestatesi già nel corso del 2018 e proseguite negli anni successivi. La prima segnalazione a sofferenza risultava riferita a maggio 2021 ed era perdurata fino a luglio 2022, data in cui il credito era stato passato a perdita.</p>
<h3>I tentativi di sollecito</h3>
<p style="text-align: justify">L&#8217;intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha ricostruito in modo dettagliato la cronologia degli eventi, evidenziando i ripetuti tentativi di sollecito al pagamento e le diverse azioni intraprese per il recupero del credito. In particolare, dopo una serie di lettere di sollecito inviate nel 2018 e 2019, l&#8217;intermediario aveva affidato la posizione ad una società specializzata nel recupero crediti, la quale, a fine 2019, aveva ottenuto dal ricorrente l&#8217;impegno (poi non mantenuto) di saldare il debito nei primi giorni del 2020.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;intermediario sosteneva di aver inviato al ricorrente le comunicazioni di preavviso di segnalazione in Centrale Rischi in data 14 novembre 2019 e 18 dicembre 2019, tramite raccomandate a.r., che tuttavia erano state restituite al mittente per &#8220;errato indirizzo&#8221;. Successivamente, nel giugno 2021, l&#8217;intermediario aveva richiesto la notifica di un decreto ingiuntivo (anch&#8217;esso non recapitato per &#8220;temporanea assenza del destinatario&#8221;) e, nel luglio 2021, aveva proceduto con la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.</p>
<h2 id="questione" style="text-align: justify"><strong>La questione del preavviso di segnalazione</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Uno dei nodi centrali della controversia riguardava la mancata ricezione, da parte del ricorrente, del preavviso di segnalazione. Sul punto, il Collegio di Torino ha rilevato che, trattandosi di cliente consumatore e di segnalazione a sofferenza, l&#8217;intermediario era effettivamente tenuto ad inviare un preavviso. L&#8217;intermediario aveva prodotto copia delle comunicazioni inviate, ma queste risultavano restituite al mittente per indirizzo &#8220;sconosciuto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Un elemento significativo emerso dall&#8217;analisi della documentazione era la discrepanza tra l&#8217;indirizzo utilizzato per le comunicazioni (risultato errato) e quello che emergeva dai documenti contrattuali. Inoltre, nel modulo di ricorso, il cliente aveva indicato un indirizzo diverso, coincidente con quello riportato nella carta d&#8217;identità emessa nel febbraio 2021 e nel ricorso per decreto ingiuntivo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata in materia,</strong> sottolineando che il mancato recapito per &#8220;irreperibilità&#8221; non può essere equiparato a quello per &#8220;compiuta giacenza&#8221;, generalmente considerato idoneo a ritenere provata la ricezione del preavviso. Nel caso di specie, l&#8217;intermediario non era stato in grado di fornire la prova dell&#8217;effettiva ricezione delle comunicazioni di preavviso da parte del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, il Collegio ha richiamato un importante principio recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento: il preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi ha natura di obbligo di trasparenza e non di presupposto di legittimità della segnalazione stessa. In altri termini, la mancata prova della ricezione del preavviso non determina automaticamente l&#8217;illegittimità della segnalazione.</p>
<h2 id="legittimita" style="text-align: justify"><strong>La legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Il secondo profilo di contestazione riguardava la legittimità sostanziale della segnalazione a sofferenza. Il ricorrente eccepiva che l&#8217;intermediario non avesse effettuato la preventiva valutazione della sua situazione economico-patrimoniale e contestava l&#8217;esistenza di uno stato di insolvenza tale da giustificare l&#8217;appostazione a sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;intermediario, dal canto suo, affermava di aver desunto lo stato di insolvenza dal persistente inadempimento e produceva ampia documentazione a supporto: l&#8217;estratto della lista movimenti del conto corrente (che mostrava un saldo a debito costantemente crescente dal maggio 2018 al luglio 2022), la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (febbraio 2019), la relazione della società incaricata del recupero crediti sull&#8217;irrecuperabilità del credito, il decreto ingiuntivo (maggio 2021), il precetto (gennaio 2022) e l&#8217;atto di pignoramento presso terzi (aprile 2022).</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio ha evidenziato che il ricorrente non contestava l&#8217;esistenza dell&#8217;inadempimento, limitandosi a contestare la classificazione a sofferenza. In questo contesto, la domanda di cancellazione ab initio della segnalazione implicava la contestazione della originaria valutazione di sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio ha richiamato diverse pronunce precedenti in cui i Collegi ABF hanno valorizzato principalmente l&#8217;omesso prolungato pagamento del debito come elemento sufficiente per considerare integrato il presupposto sostanziale della segnalazione a sofferenza.</p>
<h2 id="questione" style="text-align: justify"><strong>La questione della cessione del credito e dell&#8217;estinzione del rapporto</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Un ulteriore profilo di contestazione riguardava il divieto di effettuare la segnalazione a sofferenza dalla data della cessione del credito o dall&#8217;estinzione del rapporto. Sul punto, il Collegio ha rilevato che, dalla visura della Centrale Rischi prodotta dal ricorrente stesso, risultava la cessazione di ogni segnalazione nei periodi successivi al luglio 2022, data nella quale era stato rilevato il passaggio a perdita integrale, in conformità alle previsioni della Circolare n. 139/11 della Banca d&#8217;Italia.</p>
<h2 id="collegio" style="text-align: justify"><strong>La decisione del Collegio</strong></h2>
<p style="text-align: justify">Alla luce dell&#8217;analisi dei vari profili di contestazione, il Collegio di Torino ha ritenuto di non accogliere il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify">In sintesi, pur riconoscendo che l&#8217;intermediario non aveva fornito prova della ricezione del preavviso da parte del cliente, il Collegio ha ritenuto che tale circostanza non fosse sufficiente a determinare l&#8217;illegittimità della segnalazione, in quanto il preavviso rappresenta un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify">Quanto alla contestazione sulla legittimità sostanziale, il Collegio ha ritenuto che il persistente inadempimento, documentato dall&#8217;intermediario attraverso numerosi atti (solleciti, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento), fosse sufficiente a giustificare la classificazione a sofferenza.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, riguardo alla cessazione della segnalazione dopo la cessione del credito, il Collegio ha rilevato che l&#8217;intermediario aveva correttamente interrotto le segnalazioni dopo il passaggio a perdita del luglio 2022, in conformità alla normativa applicabile.</p>
<h2 id="riflessione" style="text-align: justify"><strong>Riflessioni e implicazioni della decisione</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La decisione del Collegio di Torino offre interessanti spunti di riflessione su questioni di grande rilevanza pratica nel rapporto tra banche e clienti.</p>
<p style="text-align: justify">In primo luogo, viene ribadito il principio secondo cui il preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi rappresenta un obbligo di trasparenza a carico dell&#8217;intermediario, ma non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione stessa. Ciò significa che, anche in caso di mancato preavviso, la segnalazione può essere considerata legittima se sussistono i requisiti sostanziali che la giustificano.</p>
<p style="text-align: justify">In secondo luogo, viene confermato l&#8217;orientamento secondo cui il persistente inadempimento può essere considerato un elemento sufficiente per giustificare la classificazione a sofferenza, senza che sia necessaria una specifica valutazione della complessiva situazione economico-patrimoniale del debitore.</p>
<p style="text-align: justify">Questi principi hanno importanti implicazioni pratiche. Da un lato, gli intermediari bancari sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza nei confronti dei clienti, ma possono confidare nel fatto che eventuali vizi formali nella comunicazione del preavviso non determinano automaticamente l&#8217;illegittimità della segnalazione. Dall&#8217;altro lato, i clienti devono essere consapevoli che il persistente inadempimento può costituire di per sé un elemento sufficiente per giustificare la segnalazione a sofferenza, con tutte le conseguenze negative che ne derivano in termini di accesso al credito.</p>
<p style="text-align: justify">Un altro aspetto rilevante riguarda l&#8217;onere, a carico del cliente, di comunicare all&#8217;intermediario eventuali variazioni del proprio indirizzo di domicilio. Nel caso in esame, il Collegio ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente non avesse riferito alcunché circa il suo verosimile cambio di domicilio, elemento che poteva spiegare il mancato recapito delle comunicazioni inviate dall&#8217;intermediario.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, la decisione conferma la correttezza dell&#8217;interruzione delle segnalazioni dopo il passaggio a perdita del credito, in conformità alle previsioni della Circolare n. 139/11 della Banca d&#8217;Italia.</p>
<h2 id="commento" style="text-align: justify"><strong>Il nostro commento</strong></h2>
<p style="text-align: justify">La decisione n. 1101/2025 del Collegio di Torino rappresenta un importante contributo alla giurisprudenza dell&#8217;ABF in materia di segnalazioni nella Centrale dei Rischi. I principi affermati nella pronuncia forniscono utili indicazioni sia agli intermediari bancari sia ai clienti sui rispettivi diritti e obblighi in questo delicato ambito.</p>
<p style="text-align: justify">Per gli intermediari, la decisione ribadisce l&#8217;importanza di documentare adeguatamente sia l&#8217;invio delle comunicazioni di preavviso sia l&#8217;esistenza dei presupposti sostanziali che giustificano la segnalazione a sofferenza. Per i clienti, la pronuncia sottolinea l&#8217;importanza di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio domicilio.</p>
<p style="text-align: justify">In un contesto economico caratterizzato da crescenti difficoltà per famiglie e imprese, la corretta gestione delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi assume un&#8217;importanza cruciale per garantire l&#8217;equilibrio tra le esigenze di tutela del sistema bancario e i diritti dei clienti. La decisione esaminata contribuisce a chiarire i confini entro cui deve muoversi questo delicato bilanciamento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/segnalazione-cr-mancato-preavviso-cliente/">Segnalazione in CR e mancato preavviso al cliente – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte di una società – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-accesso-documentazione-bancaria-societa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 16:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte di una societ&#224; &#8211; guida rapida Il caso concreto: lo scontro tra una societ&#224; e la banca I motivi del ricorso La posizione della Suprema Corte: il diritto alla documentazione bancaria come diritto sostanziale autonomo L&#8217;errore interpretativo della Corte d&#8217;Appello: trasformare un &#8216;dare&#8217; in un &#8216;facere&#8217; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-accesso-documentazione-bancaria-societa/">Il diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte di una società – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Il diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte di una società – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#caso">Il caso concreto: lo scontro tra una società e la banca</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">I motivi del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cassazione">La posizione della Suprema Corte: il diritto alla documentazione bancaria come diritto sostanziale autonomo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#errore">L&#8217;errore interpretativo della Corte d&#8217;Appello: trasformare un &#8216;dare&#8217; in un &#8216;facere&#8217;</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tecnologia">L&#8217;evoluzione tecnologica e il suo impatto sull&#8217;interpretazione della norma</a></strong></li>
<li><strong><a href="#diritto">Il diritto alla documentazione e l&#8217;irrilevanza dell&#8217;anticipo delle spese</a></strong></li>
<li><strong><a href="#strumenti">Gli strumenti processuali per tutelare il diritto ex art. 119 TUB: legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#commento">Il nostro commento</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La recente ordinanza n. 8173 del 2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 28 marzo 2025, rappresenta un&#8217;importante pronuncia in materia di diritto bancario, in particolare sul tema del <strong>diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa al rapporto contrattuale intrattenuto con l&#8217;istituto di credito,</strong> ai sensi dell&#8217;art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB).</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify">Il caso concreto: lo scontro tra una società e la banca sulla documentazione</h2>
<p style="text-align: justify">La vicenda processuale oggetto della sentenza in esame prende le mosse dal ricorso n. 4043/2021 proposto da una società a responsabilità limitata contro una banca avverso la sentenza n. 3204/2020 della Corte d&#8217;Appello di Roma, depositata il 3 luglio 2020.</p>
<p style="text-align: justify">La controversia ha origine da una precedente sentenza del Tribunale di Velletri (n. 1818/2015 del 5 giugno 2015) che, in accoglimento dell&#8217;opposizione proposta dalla banca, aveva revocato un decreto ingiuntivo. <strong>Il decreto imponeva alla banca la consegna in favore della società della copia della documentazione relativa a tutte le operazioni intercorse tra le parti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 20 maggio 2008.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello di Roma aveva respinto l&#8217;appello proposto dalla società, affermando che il diritto riconosciuto dall&#8217;art. 119 TUB non poteva essere esercitato mediante il procedimento per decreto ingiuntivo. Secondo la Corte territoriale, questo perché la documentazione in questione avrebbe dovuto essere preventivamente formata dalla banca (e non semplicemente consegnata) e perché, nel caso specifico, non ricorreva il requisito dell&#8217;esigibilità, essendosi la società appellante rifiutata di anticipare le spese di estrazione delle copie richieste.</p>
<p style="text-align: justify">Contro questa decisione, la società ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due motivi principali di impugnazione.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">I motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorso proposto dalla società si fonda su due motivi principali.</p>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo, la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli articoli 119 TUB e 633 c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la possibilità di esercitare il diritto di cui all&#8217;art. 119 TUB tramite ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame prevaleva il profilo della mera consegna, rispetto alla quale la formazione della documentazione rappresentava un aspetto di mera attuazione pratica.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo, la società ha contestato la violazione e falsa applicazione degli articoli 633 e 638 c.p.c. e 1186 c.c., argomentando che la Corte d&#8217;Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell&#8217;esigibilità. Secondo la ricorrente, tale requisito si sarebbe invece integrato nel momento in cui la banca aveva rifiutato la consegna della documentazione richiesta.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify">La posizione della Suprema Corte: il diritto alla documentazione bancaria come diritto sostanziale autonomo</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione, nell&#8217;accogliere il ricorso, ha fornito un&#8217;approfondita analisi della natura giuridica del diritto alla consegna della documentazione bancaria previsto dall&#8217;art. 119 TUB.</p>
<p style="text-align: justify">Innanzitutto, la Suprema Corte ha rammentato il proprio consolidato orientamento secondo cui <em>&#8220;il diritto del cliente di ottenere dall&#8217;istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell&#8217;ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell&#8217;art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify">Il diritto trova il proprio riferimento sistematico generale negli obblighi integrativi strumentali di cui agli articoli 1175, 1374 e 1375 c.c., riconducibili agli obblighi di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 della Costituzione. Si tratta, quindi, di un diritto che si applica anche a situazioni soggettive che, pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ha sottolineato come, in quanto diritto sostanziale autonomo, esso possa trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, attraverso una specifica domanda volta a conseguire la condanna all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo legale, indipendentemente dalla finalità posta alla base della domanda stessa.</p>
<h2 id="errore" style="text-align: justify">L&#8217;errore interpretativo della Corte d&#8217;Appello: trasformare un &#8216;dare&#8217; in un &#8216;facere&#8217;</h2>
<p style="text-align: justify">La Suprema Corte ha individuato un errore fondamentale nella decisione della Corte d&#8217;Appello di Roma: <strong>l&#8217;aver trasformato un diritto di ottenere la consegna documentale (un &#8216;dare&#8217;) in un obbligo di &#8216;formare&#8217; la documentazione (un &#8216;facere&#8217;).</strong></p>
<p style="text-align: justify">La Cassazione ha evidenziato che l&#8217;oggetto della domanda monitoria fondata sull&#8217;art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che si connota nei termini non di un &#8216;facere&#8217; bensì di un &#8216;dare&#8217;. Questo chiarimento è cruciale poiché l&#8217;obbligazione inadempiuta dall&#8217;istituto di credito, della quale si chiede tutela in sede giurisdizionale, è proprio quella di consegna.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui &#8220;l&#8217;oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di &#8216;formare&#8217; la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all&#8217;avente diritto&#8221;, viene criticata dalla Cassazione in quanto snatura radicalmente il contenuto della previsione di legge. Tale interpretazione trasforma un diritto alla consegna – univocamente configurato dal legislatore – in un diritto ad ottenere dall&#8217;istituto di credito un &#8216;facere&#8217;, senza considerare che, rispetto all&#8217;obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, in definitiva, eventuale.</p>
<h2 id="tecnologia" style="text-align: justify">L&#8217;evoluzione tecnologica e il suo impatto sull&#8217;interpretazione della norma</h2>
<p style="text-align: justify">Un aspetto particolarmente interessante della sentenza riguarda il riconoscimento dell&#8217;impatto dell&#8217;evoluzione tecnologica sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 119 TUB.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte osserva che il diritto del cliente investe la &#8220;documentazione&#8221;, ovvero un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la banca. In un contesto moderno, tale supporto potrebbe essere meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito. Ormai, lo stesso &#8220;originale&#8221; – e non la sola &#8220;copia&#8221; – delle registrazioni delle movimentazioni è dematerializzato e allocato su supporto informatizzato.</p>
<p style="text-align: justify">Una interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, quindi, impone di intendere l&#8217;art. 119 TUB come espressione di un diritto al &#8220;dato&#8221;, qualunque sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato. Lo scenario della &#8220;formazione della copia&#8221;, sul quale la Corte territoriale aveva basato le proprie considerazioni, non può trasformare l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione ex art. 119 TUB in un&#8217;ipotesi di &#8216;facere&#8217;, esclusa dall&#8217;ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify">Il diritto alla documentazione e l&#8217;irrilevanza dell&#8217;anticipo delle spese</h2>
<p style="text-align: justify">Un altro punto fondamentale affrontato dalla Cassazione riguarda la questione dell&#8217;anticipo delle spese di produzione della documentazione.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello aveva ritenuto che la pretesa azionata in monitorio non fosse assistita dal requisito dell&#8217;esigibilità a causa del rifiuto della ricorrente di corrispondere la somma di € 82,56 richiesta dalla banca quale &#8220;costo delle operazioni di formazione della copia della documentazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che l&#8217;art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che &#8220;al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione&#8221;. Tale previsione normativa evidenzia che il legislatore aveva ben presente il profilo della &#8220;produzione&#8221; della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un &#8216;facere&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify">La norma non subordina in alcun modo il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione. Si deve quindi concludere che l&#8217;esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l&#8217;istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo.</p>
<p style="text-align: justify">Un&#8217;interpretazione come quella fatta propria dalla Corte d&#8217;Appello di Roma verrebbe invece a determinare indirettamente un&#8217;inammissibile limitazione nell&#8217;esercizio di un diritto che, come rammentato poc&#8217;anzi, risulta riconducibile agli obblighi di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 Cost., e quindi ad un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità.</p>
<h2 id="strumenti" style="text-align: justify">Gli strumenti processuali per tutelare il diritto ex art. 119 TUB: legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza affronta infine la questione relativa agli strumenti processuali utilizzabili per la tutela del diritto previsto dall&#8217;art. 119 TUB, chiarendo che tra questi rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo, in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ribadisce il principio secondo cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall&#8217;art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo. Questo è possibile indipendentemente dalle modalità che si rendono necessarie per la realizzazione di tale copia.</p>
<p style="text-align: justify">Si deve quindi ritenere che la facoltà dell&#8217;istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l&#8217;esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ha accolto il ricorso, cassando l&#8217;impugnata sentenza con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di Roma, in diversa composizione. Quest&#8217;ultima, nel decidere conformandosi ai principi enunciati, dovrà altresì regolare le spese anche del giudizio di legittimità.</p>
<h2 id="commento" style="text-align: justify">Il nostro commento</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza n. 8173/2025 si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce nel diritto alla documentazione bancaria previsto dall&#8217;art. 119 TUB un vero e proprio diritto sostanziale autonomamente tutelabile, e non una mera pretesa strumentale o accessoria.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;ordinanza in esame segna però un ulteriore passo avanti, chiarendo alcuni aspetti fondamentali che potrebbero avere significative ripercussioni pratiche:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Il diritto alla documentazione bancaria è configurato come diritto ad un &#8216;dare&#8217; (la consegna della documentazione) e non ad un &#8216;facere&#8217; (la formazione della documentazione).</li>
<li>L&#8217;evoluzione tecnologica impone di reinterpretare la norma come diritto al &#8220;dato&#8221;, indipendentemente dal supporto sul quale esso viene incorporato.</li>
<li>L&#8217;esercizio del diritto non può essere subordinato all&#8217;anticipo delle spese di produzione della documentazione, che possono essere addebitate sul conto corrente ma non costituiscono un elemento condizionante in un rapporto di sinallagmaticità.</li>
<li>Il diritto può essere tutelato anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, in presenza dei relativi presupposti procedurali.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Questi principi rappresentano un importante tassello nell&#8217;evoluzione del diritto bancario italiano, sempre più orientato verso la tutela sostanziale del cliente nei confronti degli istituti di credito. La Suprema Corte ribadisce infatti l&#8217;importanza degli obblighi di trasparenza e collaborazione gravanti sulle banche, ancorandoli ai principi costituzionali di solidarietà sociale.</p>
<p style="text-align: justify">Particolarmente significativo è il riconoscimento dell&#8217;impatto delle nuove tecnologie sul rapporto banca-cliente: il passaggio dai documenti cartacei ai dati informatici non può essere utilizzato come pretesto per limitare o rendere più oneroso l&#8217;esercizio di diritti fondamentali del cliente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-accesso-documentazione-bancaria-societa/">Il diritto di accesso alla documentazione bancaria da parte di una società – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pausa pranzo troppo spesso allungata? Si rischia il licenziamento – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pausa-pranzo-allungata-licenziamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pausa pranzo troppo spesso allungata? Si rischia il licenziamento &#8211; guida rapida L&#8217;iter giudiziario I motivi del ricorso in Cassazione La decisione della Corte di Cassazione Il nostro commento Con l&#8217;ordinanza n. 9081 del 6 aprile 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore con qualifica di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pausa-pranzo-allungata-licenziamento/">Pausa pranzo troppo spesso allungata? Si rischia il licenziamento – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Pausa pranzo troppo spesso allungata? Si rischia il licenziamento – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#iter">L&#8217;iter giudiziario</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">I motivi del ricorso in Cassazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cassazione">La decisione della Corte di Cassazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#opinione">Il nostro commento</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con l&#8217;ordinanza n. 9081 del 6 aprile 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore con qualifica di quadro contro la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Napoli che aveva confermato la <strong>legittimità del suo licenziamento per giusta causa.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La vicenda rappresenta un importante precedente sul tema dell&#8217;<strong>osservanza dell&#8217;orario di lavoro da parte dei quadri aziendali</strong> e sulle condotte che possono giustificare la massima sanzione disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il caso riguarda un quadro di 2° livello, assunto presso un&#8217;azienda e licenziato per giusta causa il 26 febbraio 2020 a seguito di contestazioni disciplinari relative alla sistematica inosservanza dell&#8217;orario di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo quanto emerso nel procedimento, il dipendente aveva reiteratamente effettuato pause pranzo di circa due ore, invece dei prescritti 60 minuti, e/o anticipato l&#8217;uscita dall&#8217;azienda, riducendo illegittimamente il tempo giornaliero di presenza al lavoro, stabilito contrattualmente in otto ore.</p>
<p style="text-align: justify">Le irregolarità erano state rilevate in ben ventisei giornate lavorative, nel periodo compreso tra gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020. L&#8217;azienda, prima di procedere con la contestazione formale del 18 febbraio 2020, aveva già bonariamente richiamato il lavoratore nel dicembre 2019, invitandolo a rispettare l&#8217;orario di lavoro contrattuale.</p>
<h2 id="iter" style="text-align: justify">L&#8217;iter giudiziario</h2>
<p style="text-align: justify">Il procedimento ha attraversato tutti i gradi di giudizio. Riassumiamoli in brevità.</p>
<p style="text-align: justify">In primo grado, il Tribunale di Nola ha rigettato il ricorso in opposizione presentato dal lavoratore ex legge n. 92 del 2012 (c.d. Legge Fornero), confermando la legittimità del licenziamento.</p>
<p style="text-align: justify">In appello, la Corte d&#8217;Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la sentenza n. 2607/2023, ritenendo che i fatti addebitati erano pacificamente accertati e dimostrati dalla prova testimoniale e che il lavoratore, nonostante la qualifica di quadro professionale, era sottoposto all&#8217;osservanza di un orario di lavoro, registrato attraverso il sistema &#8220;Single Badging&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, la Corte affermava che non risultava alcuna autorizzazione del responsabile per permessi o assenze e che il comportamento non poteva essere inquadrato tra quelli puniti dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa. Era dunque irrilevante l&#8217;assenza di recidiva formale, poiché la condotta era considerata di per sé sufficientemente grave da legittimare il licenziamento per giusta causa.</p>
<p style="text-align: justify">Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d&#8217;Appello con due motivi principali.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">I motivi del ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, sostenendo che, in virtù della sua qualifica di quadro professionale di 2° livello, non dovesse essere assoggettato a stringenti vincoli orari. La tesi difensiva si basava sull&#8217;interpretazione della norma che prevede deroghe in materia di orario di lavoro per il personale direttivo dell&#8217;azienda, categoria nella quale il ricorrente riteneva di rientrare.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 23 e 24 del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) e dell&#8217;art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo che la sanzione espulsiva senza preavviso fosse illegittima e sproporzionata e che il comportamento contestato sarebbe stato inquadrabile nelle fattispecie punite con sanzione conservativa dall&#8217;art. 23 lett. b) del CCSL.</p>
<p style="text-align: justify">Lamentava inoltre che il medesimo comportamento era stato sostanzialmente tollerato dall&#8217;azienda nei mesi precedenti, che la contestazione disciplinare sarebbe stata intempestiva e che la condotta non poteva essere considerata sistematica e reiterata.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify">La decisione della Corte di Cassazione sulla pausa pranzo allungata</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sul primo motivo</h3>
<p style="text-align: justify">Sul primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto di esprimere un’opinione di infondatezza. Ha chiarito in particolare che l&#8217;art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 esclude dall&#8217;applicazione delle norme sull&#8217;orario di lavoro i dirigenti, il personale direttivo delle aziende o altre persone con potere di decisione autonomo. Il ricorrente, pur essendo inquadrato come quadro professionale, non rientrava in queste categorie, non risultando che avesse poteri decisionali autonomi o che svolgesse funzioni direttive quale preposto a singoli servizi o sezioni dell&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, la Corte specifica che la contrattazione collettiva applicabile (CCSL, art. 10, Titolo II) prevedeva espressamente che &#8220;<em>l&#8217;orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai)&#8221;</em> fosse regolamentato, confermando che anche i quadri sono soggetti a orario e che il sistema &#8220;Single Badging&#8221; adottato dall&#8217;azienda, che registrava le presenze, riguardava anche il personale Professional e non aveva modificato l&#8217;orario di lavoro contrattualmente previsto.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, la Suprema Corte chiariva come lo stesso lavoratore fosse consapevole dell&#8217;obbligo di osservare un orario di lavoro, tanto che nelle sue giustificazioni aveva sostenuto di aver comunque lavorato per un orario complessivamente superiore a quello previsto.</p>
<h3 style="text-align: justify">Sul secondo motivo</h3>
<p style="text-align: justify">Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. In particolare, la Corte ha ribadito che in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante per il giudice, che deve valutare la gravità e proporzionalità della condotta tenendo conto degli elementi concreti del caso.</p>
<p style="text-align: justify">Di contro, risulta essere invece vincolante la previsione collettiva quando per una determinata condotta è prevista espressamente una sanzione conservativa, a meno che non vi siano elementi aggravanti o non sia accertato che le parti collettive non intendessero escludere la possibilità della sanzione espulsiva per i casi più gravi.</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso specifico, l&#8217;art. 23 lett. b) del CCSL punisce con sanzione conservativa il singolo episodio di ritardo o la singola sospensione dal lavoro, mentre nella fattispecie in esame si riscontrava una serie sistematica e reiterata di violazioni dell&#8217;orario di lavoro, caratterizzate da indifferenza alle regole aziendali e al precedente richiamo informale.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, non sussisteva intempestività della contestazione disciplinare, poiché questa si riferiva al comportamento tenuto tra gennaio e febbraio 2020, e non al richiamo verbale del dicembre 2019. Né la condotta del lavoratore aveva determinato una irrimediabile lesione dell&#8217;elemento fiduciario su cui si fonda il rapporto di lavoro, inteso come interesse del datore all&#8217;esatto e puntuale adempimento della prestazione.</p>
<h3 style="text-align: justify">L&#8217;orario di lavoro dei quadri e la pausa pranzo</h3>
<p style="text-align: justify">La sentenza offre diversi spunti di discussione. Cominciamo con l’evidenziare che la Corte precisa i confini dell&#8217;esenzione dall&#8217;orario di lavoro prevista dall&#8217;art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. Per beneficiare di tale esenzione non è sufficiente la qualifica formale di quadro, ma occorre svolgere effettivamente funzioni direttive o disporre di autonomia decisionale. Si tratta di un&#8217;interpretazione sostanzialistica che valorizza il contenuto concreto delle mansioni rispetto all&#8217;inquadramento formale.</p>
<p style="text-align: justify">La pronuncia chiarisce che l&#8217;indennità di funzione eventualmente riconosciuta ai quadri incide sul compenso del lavoro straordinario, ma non sull&#8217;obbligo di rispettare l&#8217;orario di lavoro ordinario. Un aspetto particolarmente rilevante nelle organizzazioni aziendali moderne, dove spesso i confini tra le diverse categorie di lavoratori tendono a sfumarsi.</p>
<h3 style="text-align: justify">La proporzionalità della sanzione disciplinare e la pausa pranzo troppo spesso allungata</h3>
<p style="text-align: justify">La sentenza ribadisce inoltre il principio secondo cui il giudice, nel valutare la legittimità di un licenziamento, non è vincolato alle previsioni della contrattazione collettiva, ma deve considerare tutti gli elementi concreti della fattispecie. Il principio, pur consolidato nella giurisprudenza, è talvolta oggetto di critica in quanto potrebbe introdurre elementi di incertezza nell&#8217;applicazione delle sanzioni disciplinari.</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, la Corte opera una distinzione tra la condotta sanzionata dal CCSL con misure conservative (il singolo episodio di ritardo) e quella contestata al lavoratore (una reiterata e sistematica violazione dell&#8217;orario di lavoro). Una distinzione che sottolinea l&#8217;importanza dell&#8217;elemento soggettivo e della persistenza nel tempo della condotta inadempiente.</p>
<h3 style="text-align: justify">La rilevanza del precedente richiamo informale</h3>
<p style="text-align: justify">Un altro aspetto interessante della sentenza riguarda il valore attribuito al precedente richiamo informale ricevuto dal lavoratore nel dicembre 2019. Sebbene non configurasse una recidiva in senso tecnico, tale circostanza è stata considerata rilevante per valutare l&#8217;atteggiamento complessivo del dipendente, che aveva perseverato nella condotta nonostante l&#8217;avvertimento.</p>
<p style="text-align: justify">L’elemento evidenzia come, ai fini della valutazione della giusta causa, possano assumere importanza anche circostanze precedenti non formalizzate in sanzioni disciplinari, purché dimostrino la consapevolezza del lavoratore circa l&#8217;illegittimità della propria condotta.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro</h3>
<p style="text-align: justify">La Corte ribadisce la centralità dell&#8217;elemento fiduciario nel rapporto di lavoro, definito come &#8220;concreto interesse del datore all&#8217;esatto e puntuale adempimento futuro della prestazione da parte del lavoratore&#8221;. La definizione sottolinea la natura prospettica della fiducia, che guarda non solo alla valutazione delle condotte passate, ma anche alla prevedibilità dei comportamenti futuri.</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso specifico, la reiterazione della violazione dell&#8217;orario di lavoro, nonostante il richiamo, è stata considerata indicativa di un atteggiamento che comprometteva la possibilità di fare affidamento sul corretto adempimento futuro delle obbligazioni contrattuali.</p>
<h2 id="opinione" style="text-align: justify">Il nostro commento</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza n. 9081/2025 della Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul tema dell&#8217;orario di lavoro e delle sanzioni disciplinari, con particolare riferimento alla posizione dei quadri aziendali.</p>
<p style="text-align: justify">Il rigetto del ricorso conferma che anche i lavoratori con qualifiche elevate sono tenuti al rispetto dell&#8217;orario di lavoro quando previsto dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni aziendali, a meno che non svolgano effettivamente funzioni direttive o godano di autonomia decisionale.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, la pronuncia ribadisce che la valutazione della giusta causa di licenziamento richiede un&#8217;analisi complessiva della condotta del lavoratore, che tenga conto non solo della sua corrispondenza alle previsioni della contrattazione collettiva, ma anche di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi rilevanti, inclusa la reiterazione nel tempo e l&#8217;atteggiamento complessivo dimostrato.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, la sentenza evidenzia l&#8217;importanza della correttezza e della buona fede nell&#8217;esecuzione del contratto di lavoro, elementi che assumono particolare rilevanza nelle posizioni di maggiore responsabilità, dove ci si attende dal lavoratore un comportamento esemplare anche nel rispetto delle regole organizzative.</p>
<p style="text-align: justify">Il caso offre quindi un prezioso orientamento per aziende e lavoratori nella gestione dell&#8217;orario di lavoro e nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari, contribuendo a chiarire i confini di legittime aspettative reciproche in un ambito, quello dell&#8217;organizzazione del tempo di lavoro, sempre più complesso e in evoluzione nel moderno contesto produttivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pausa-pranzo-allungata-licenziamento/">Pausa pranzo troppo spesso allungata? Si rischia il licenziamento – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frasi offensive sull’orientamento sessuale sul luogo di lavoro – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/frasi-offensive-orientamento-sessuale-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 13:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frasi offensive sull&#8217;orientamento sessuale sul luogo di lavoro &#8211; guida rapida I fatti L&#8217;iter processuale I motivi del ricorso La modifica delle condizioni contrattuali La nostra opinione L&#8217;ordinanza n. 6345 del 10 marzo 2025 ha indotto la Corte di Cassazione ad affermare che rivolgere frasi offensive sull&#8217;orientamento sessuale di un collega integra una forma di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/frasi-offensive-orientamento-sessuale-lavoro/">Frasi offensive sull’orientamento sessuale sul luogo di lavoro – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Frasi offensive sull’orientamento sessuale sul luogo di lavoro – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#fatti">I fatti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#iter">L’iter processuale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">I motivi del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cassazione">La modifica delle condizioni contrattuali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#opinione">La nostra opinione</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’ordinanza n. 6345 del 10 marzo 2025 ha indotto la Corte di Cassazione ad affermare che rivolgere frasi offensive sull’orientamento sessuale di un collega integra una forma di molestia, per la cui sussistenza non è richiesta l’intenzione soggettiva dell’autore della condotta.</p>
<p style="text-align: justify">Come sempre, cerchiamo di condividere insieme una breve ricostruzione dei fatti e, di conseguenza, delle motivazioni della Suprema Corte.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">I fatti</h2>
<p style="text-align: justify">Il caso in esame riguarda un licenziamento disciplinare per giusta causa. I protagonisti della vicenda sono dunque il dipendente licenziato in qualità di ricorrente e la società datrice di lavoro in qualità di controricorrente.</p>
<p style="text-align: justify">Il dipendente condivide come in data 7 e 20 novembre 2017 la società gli abbia contestato <strong>comportamenti disciplinarmente rilevanti</strong>, con conseguente licenziamento. Il 27 dicembre 2017 il lavoratore ha presentato le proprie giustificazioni con richiesta di essere giudicato dal Consiglio di disciplina, per un licenziamento poi confermato il 9 gennaio 2018.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, <strong>la causa del licenziamento riguardava comportamenti inappropriati nei confronti di una collega.</strong> Emerge dalla sentenza che il dipendente aveva pronunciato frasi inappropriate verso una collega donna, con frasi offensive sull&#8217;orientamento sessuale, creando una situazione di imbarazzo.</p>
<p style="text-align: justify">I comportamenti sono stati qualificati come molestie sessuali e ritenuti particolarmente gravi in quanto avvenuti sul luogo di lavoro, in presenza di altri colleghi, con con carattere non episodico (contestata recidiva) e considerati &#8220;<em>disonorevoli ed immorali</em>&#8220;.</p>
<h2 id="iter" style="text-align: justify">Frasi offensive sull&#8217;orientamento sessuale: l’iter processuale</h2>
<p style="text-align: justify">Il dipendente ha impugnato il provvedimento espulsivo <strong>lamentando vizi e insussistenza dei fatti contestati.</strong> Il Tribunale di Bologna ha rigettato l&#8217;impugnazione del licenziamento sia in fase sommaria che a seguito dell&#8217;opposizione del lavoratore.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello di Bologna, con sentenza n. 211/2020, ha parzialmente accolto il reclamo, dichiarando illegittimo il licenziamento per sproporzione e condannando la società a pagare 20 mensilità della retribuzione globale.</p>
<p style="text-align: justify">Con ordinanza n. 7029/2023 la Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, cassando la sentenza e rinviando per il riesame. A seguito della riassunzione, la Corte d&#8217;Appello di Bologna ha rigettato il gravame del lavoratore (sentenza n. 564/2023).</p>
<p style="text-align: justify">Il dipendente ha dunque proposto ricorso per Cassazione basato su tre motivi, che esamineremo tra breve, con la società datore di lavoro che ha resistito con controricorso e memoria.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">I motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify">Come abbiamo anticipato, i motivi del ricorso sono tre. Con il primo motivo (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta l&#8217;omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto attendibile la testimonianza di LR senza adeguata valutazione.</p>
<p style="text-align: justify">La Cassazione dichiara il motivo inammissibile per plurime ragioni:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>non riguarda un fatto storico ma una deposizione testimoniale</li>
<li>si traduce in una censura alla formazione del convincimento della Corte territoriale, inattaccabile in sede di legittimità</li>
<li>tenta di rimettere in discussione fatti ormai accertati su cui si è formato giudicato interno.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), il ricorrente lamenta &#8220;violazione e falsa applicazione&#8221; degli artt. 2119 c.c. e 45, punto 6, R.D. n. 148/1931, contestando l&#8217;integrazione della giusta causa di licenziamento in violazione del criterio di proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify">Anche in questo caso, la Cassazione ritiene il motivo inammissibile perché:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>sollecita una diversa valutazione dei fatti, interdetta in sede di legittimità</li>
<li>la decisione impugnata si è attenuta al principio di diritto già affermato dalla Cassazione nella pronuncia rescindente</li>
<li>la valutazione della proporzionalità presuppone accertamenti di fatto, esclusi in sede di legittimità.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con il terzo e ultimo motivo (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), il ricorrente contesta la valutazione della Corte territoriale riguardo a un&#8217;ulteriore condotta di minaccia verso un ingegnere.</p>
<p style="text-align: justify">La Cassazione dichiara il motivo assorbito, non essendo necessario esaminarlo dato che la condotta principale era già sufficiente a giustificare il licenziamento.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify">Le ragioni della Cassazione sulle frasi offensive sull&#8217;orientamento sessuale</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento per tre motivi fondamentali.</p>
<h3 style="text-align: justify">Tutela contro le discriminazioni sull&#8217;orientamento sessuale</h3>
<p style="text-align: justify">La Corte territoriale ha correttamente qualificato i comportamenti come molestie sessuali, precisando che il focus della tutela è sul contenuto oggettivo della condotta e sulla percezione soggettiva della vittima, che non è necessaria l&#8217;intenzione soggettiva di infliggere molestie e che le molestie sono considerate discriminazione quando hanno lo scopo o l&#8217;effetto di violare la dignità e creare un clima degradante.</p>
<h3 style="text-align: justify">Proporzionalità della sanzione</h3>
<p style="text-align: justify">La Corte ha ritenuto appropriata la sanzione espulsiva considerando la gravità del comportamento &#8220;disonorevole ed immorale&#8221;, il contesto lavorativo e la presenza di altri colleghi, la recidiva nel comportamento e la necessità di proteggere la dignità della lavoratrice e l&#8217;ambiente di lavoro.</p>
<h3 style="text-align: justify">Rispetto dei precedenti</h3>
<p style="text-align: justify">La decisione si allinea con la giurisprudenza consolidata in materia di molestie sessuali sul lavoro, riconoscendo che tali comportamenti ledono principi fondamentali ormai radicati nella coscienza sociale.</p>
<h2 id="opinione" style="text-align: justify">La nostra opinione</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza della Cassazione si inserisce nel solco della giurisprudenza che negli ultimi anni ha rafforzato la tutela contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, riconoscendole come forma di discriminazione.</p>
<p style="text-align: justify">È peraltro significativo che la Corte abbia posto l&#8217;accento sul carattere oggettivo della condotta e sulla percezione della vittima, superando la necessità di provare un&#8217;intenzione soggettiva dell&#8217;autore. Un approccio che facilita la tutela delle vittime, che non devono dimostrare l&#8217;elemento psicologico dell&#8217;autore.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ribadisce poi che comportamenti che violano la dignità personale e creano un ambiente di lavoro ostile possono giustificare la massima sanzione disciplinare, per un orientamento che rafforza la protezione dell&#8217;ambiente lavorativo come spazio di rispetto reciproco.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, la Corte ha opportunamente valorizzato elementi contestuali come la presenza di colleghi e la recidiva, riconoscendo che tali fattori aumentano la gravità della condotta e il suo impatto sul clima lavorativo. La sentenza ribadisce infine i confini del giudizio di cassazione, escludendo rivalutazioni di merito su fatti già accertati nei gradi precedenti e confermando la distinzione tra questioni di diritto e di fatto.</p>
<p style="text-align: justify">Non mancano, in tal senso, gli spunti critici e di approfondimento. La decisione riflette infatti la crescente attenzione verso la dignità del lavoratore e la qualità dell&#8217;ambiente di lavoro, ma solleva interrogativi sul bilanciamento con le garanzie procedurali nel procedimento disciplinare. Inoltre, sebbene formalmente richiamato, il principio di proporzionalità rischia talvolta di essere applicato in modo automatico, soprattutto quando si tratta di comportamenti che toccano sfere sensibili come quella sessuale. Sarebbe auspicabile una valutazione più articolata delle singole fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, la sentenza rispecchia l&#8217;evoluzione della sensibilità sociale verso comportamenti un tempo tollerati o sottovalutati. Il riferimento ai &#8220;valori ormai radicati nella coscienza sociale&#8221; evidenzia come il diritto recepisca i cambiamenti culturali, specialmente in ambiti come il rispetto della dignità personale e della sfera sessuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/frasi-offensive-orientamento-sessuale-lavoro/">Frasi offensive sull’orientamento sessuale sul luogo di lavoro – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Validità della conciliazione in sede aziendale – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/validita-conciliazione-sede-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Validit&#224; della conciliazione in sede aziendale &#8211; guida rapida I fatti Le sedi protette La modifica delle condizioni contrattuali L&#8217;importanza delle sedi protette L&#8217;ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 ha contribuito a fare chiarezza sulla validit&#224; della conciliazione in sede aziendale, sancendo che non pu&#242; essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/validita-conciliazione-sede-aziendale/">Validità della conciliazione in sede aziendale – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Validità della conciliazione in sede aziendale – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#fatti">I fatti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#sedi">Le sedi protette</a></strong></li>
<li><strong><a href="#modifica">La modifica delle condizioni contrattuali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#importanza">L’importanza delle sedi protette</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 ha contribuito a fare chiarezza sulla <strong>validità della conciliazione in sede aziendale</strong>, sancendo che non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo la sede aziendale essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">I fatti</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza riguarda un caso in cui un lavoratore ha <strong>contestato la validità di un verbale di conciliazione sottoscritto con la società datrice di lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Con tale accordo, il lavoratore aveva accettato una riduzione del 20% della retribuzione per evitare un licenziamento collettivo. La particolarità è che l&#8217;accordo è stato stipulato presso la sede aziendale, alla presenza di un rappresentante sindacale, e non presso una delle &#8220;sedi protette&#8221; previste dalla legge.</p>
<h2 id="sedi" style="text-align: justify">Le sedi protette</h2>
<p style="text-align: justify">A tal proposito, la Cassazione ribadisce l&#8217;importanza delle cosiddette &#8220;sedi protette&#8221; per la validità delle rinunce e transazioni sui diritti inderogabili dei lavoratori, ricordando come esse siano:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>La sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.)</li>
<li>Le commissioni di conciliazione presso l&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2 c.p.c.)</li>
<li>Le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.)</li>
<li>I collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.)</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">La ratio di tale individuazione è presto chiarita: l&#8217;importanza di queste sedi risiede infatti nella loro neutralità e nella garanzia che offrono al lavoratore di poter manifestare un consenso libero e informato, al riparo da possibili condizionamenti. Cosa che, in sostanza, non può essere assicurata all’interno della sede aziendale.</p>
<p style="text-align: justify">Di qui, un supporto utile per comprendere come interpretare correttamente il concetto di &#8220;sede sindacale&#8221;. La società sosteneva infatti che fosse sufficiente la presenza e l&#8217;assistenza del rappresentante sindacale, indipendentemente dal luogo fisico in cui avveniva la conciliazione. La Cassazione respinge però questa interpretazione, chiarendo che la &#8220;sede sindacale&#8221; è un luogo fisico specifico e non un concetto virtuale, che la protezione del lavoratore richiede sia l&#8217;assistenza sindacale sia un ambiente neutro e, infine, che i locali aziendali non possono mai essere considerati &#8220;sede sindacale&#8221; ai fini dell&#8217;art. 411 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ribadisce dunque che l&#8217;assistenza prestata dal rappresentante sindacale deve essere &#8220;effettiva&#8221; e finalizzata a porre il lavoratore nella condizione di comprendere pienamente a quali diritti sta rinunciando e in che misura. In questo modo si garantisce un consenso &#8220;informato e consapevole&#8221;. La Cassazione richiama precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 24024/2013, n. 21617/2018, n. 25796/2023 e n. 18503/2023) che hanno consolidato questo principio.</p>
<h2 id="modifica" style="text-align: justify">La modifica delle condizioni contrattuali nella conciliazione</h2>
<p style="text-align: justify">Un altro aspetto rilevante riguarda l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2103 c.c. (come modificato dal d.lgs. 81/2015), che consente la stipula di accordi individuali di modifica di mansioni, categoria, livello e retribuzione &#8220;nell&#8217;interesse del lavoratore alla conservazione dell&#8217;occupazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">La sentenza chiarisce che tali accordi, anche se potenzialmente favorevoli al lavoratore in quanto finalizzati a evitare il licenziamento, devono comunque rispettare i requisiti formali delle &#8220;sedi protette&#8221;. La protezione formale non viene meno neppure quando il contenuto materiale dell&#8217;accordo potrebbe essere nell&#8217;interesse del lavoratore.</p>
<h2 id="importanza" style="text-align: justify">L’importanza delle sedi protette per la conciliazione</h2>
<p style="text-align: justify">Chiarito quanto sopra, la Corte sottolinea che l&#8217;elenco delle sedi in cui possono validamente essere concluse le conciliazioni è tassativo e non ammette alternative o equipollenti.</p>
<p style="text-align: justify">Le ragioni di questa presa di posizione sono principalmente due: la prima è che le sedi sono direttamente collegate all&#8217;organo deputato alla conciliazione, la seconda è che la finalità è garantire al lavoratore un ambiente neutro, non soggetto all&#8217;influenza datoriale.</p>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, nel caso esaminato la Cassazione conferma la nullità dell&#8217;accordo di riduzione della retribuzione sottolineando che <strong>è stato concluso presso la sede aziendale, non in una sede protetta</strong> e che non è mai stata effettuata la &#8220;<em>ratifica successiva</em>&#8221; nelle sedi previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c., come lo stesso accordo prevedeva.</p>
<p style="text-align: justify">Una sentenza che rafforza dunque la tutela dei lavoratori nelle conciliazioni su diritti inderogabili, chiarendo che la mera presenza di un rappresentante sindacale non è sufficiente, la sede in cui avviene la conciliazione ha un valore sostanziale, non formale e che i requisiti di forma previsti dalla legge non possono essere aggirati, neanche quando l&#8217;accordo mira a evitare un licenziamento.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/validita-conciliazione-sede-aziendale/">Validità della conciliazione in sede aziendale – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tolleranza del datore di lavoro non legittima la violazione delle regole – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/tolleranza-datore-lavoro-violazione-regole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20100</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tolleranza del datore di lavoro non legittima la violazione delle regole &#8211; guida rapida Il caso in esame: licenziamento per violazione del divieto di fumo L&#8217;orientamento della Cassazione: la tolleranza non esclude l&#8217;antigiuridicit&#224; L&#8217;errore della Corte d&#8217;Appello: la mancata indagine sulla buona fede del lavoratore Il rapporto tra tolleranza datoriale e responsabilit&#224; del lavoratore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/tolleranza-datore-lavoro-violazione-regole/">La tolleranza del datore di lavoro non legittima la violazione delle regole – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La tolleranza del datore di lavoro non legittima la violazione delle regole – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#caso">Il caso in esame: licenziamento per violazione del divieto di fumo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#orientamento">L&#8217;orientamento della Cassazione: la tolleranza non esclude l&#8217;antigiuridicità</a></strong></li>
<li><strong><a href="#errore">L&#8217;errore della Corte d&#8217;Appello: la mancata indagine sulla buona fede del lavoratore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#rapporto">Il rapporto tra tolleranza datoriale e responsabilità del lavoratore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#condizioni">Condizioni per l&#8217;affidamento legittimo del lavoratore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#implicazioni">Implicazioni pratiche per datori di lavoro e dipendenti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#riflessi">I riflessi sulla proporzionalità della sanzione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#considerazioni">Le nostre considerazioni finali</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La recente ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sul <strong>valore giuridico della tolleranza datoriale rispetto a comportamenti illegittimi dei dipendenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il caso, che ha visto protagonisti una società per azioni (Spa) e un suo dipendente licenziato per aver fumato in un&#8217;area vietata, offre spunti di riflessione significativi sulla responsabilità disciplinare del lavoratore e sui limiti dell&#8217;affidamento che quest&#8217;ultimo può riporre nella mancata reazione del datore di lavoro a precedenti violazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Partiamo dunque dal caso in esame per trarre qualche spunto generale.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify">Il caso in esame: licenziamento per violazione del divieto di fumo</h2>
<p style="text-align: justify">La vicenda giudiziaria trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato al dipendente il 12 ottobre 2021 dalla Spa. Al dipendente era stato contestato di aver fumato nei pressi dell&#8217;area &#8220;air-side&#8221;, in violazione di un espresso divieto. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando la società alla reintegra del lavoratore e al risarcimento del danno, decisione successivamente confermata dalla Corte d&#8217;Appello di Milano.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte territoriale aveva basato la propria decisione su alcuni elementi fattuali ritenuti decisivi:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>la mancanza di cartelli recanti il divieto di fumo nella zona specifica;</li>
<li>la prassi consolidata di tutti i dipendenti, compresi i superiori diretti del lavoratore, di recarsi in quella zona per fumare;</li>
<li>la consapevolezza da parte della società di tale prassi e la sua tolleranza, dimostrata dalla mancata adozione di provvedimenti per far rispettare il divieto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Secondo i giudici di merito, questa &#8220;tolleranza&#8221; datoriale era sintomatica di una valutazione della prassi come non illecita, con conseguente insussistenza del fatto contestato e applicazione della tutela reintegratoria prevista dall&#8217;art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015.</p>
<h2 id="orientamento" style="text-align: justify">L&#8217;orientamento della Cassazione: la tolleranza non esclude l&#8217;antigiuridicità</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza in commento, ha ribaltato questa impostazione, chiarendo che la mera tolleranza del datore di lavoro rispetto a condotte violative di obblighi afferenti al rapporto di lavoro non è di per sé idonea a far venire meno l&#8217;antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici di legittimità hanno precisato che, in ipotesi di tolleranza di condotte illegittime, &#8220;non basta la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l&#8217;illiceità della condotta&#8221;. L&#8217;esclusione di responsabilità dell&#8217;autore della violazione &#8220;in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Il principio, che la Corte di Cassazione dichiara estensibile alla sfera della responsabilità disciplinare del dipendente, implica che l&#8217;errore sulla liceità della condotta (la &#8220;buona fede&#8221;) può escludere la responsabilità solo quando risulti effettivamente inevitabile. A tal fine, è necessario che sussista un &#8220;elemento positivo, estraneo all&#8217;autore dell&#8217;infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della sopra riferita liceità&#8221;, senza che il medesimo sia stato negligente o imprudente.</p>
<p style="text-align: justify">Non basta quindi che il datore di lavoro abbia in passato omesso di sanzionare comportamenti analoghi: occorre che il lavoratore abbia &#8220;fatto tutto quanto possibile per osservare la legge&#8221; e che &#8220;nessun rimprovero possa essergli mosso&#8221;, affinché l&#8217;errore risulti davvero incolpevole e non suscettibile di essere impedito con l&#8217;ordinaria diligenza.</p>
<h2 id="errore" style="text-align: justify">L&#8217;errore della Corte d&#8217;Appello: la mancata indagine sulla buona fede del lavoratore</h2>
<p style="text-align: justify">L&#8217;errore principale della Corte d&#8217;Appello di Milano, secondo la Cassazione, consiste nell&#8217;aver attribuito alla tolleranza datoriale l&#8217;effetto di escludere automaticamente l&#8217;antigiuridicità della condotta del dipendente, senza compiere un&#8217;indagine approfondita sulla sussistenza di quegli &#8220;elementi ulteriori&#8221; necessari per configurare un affidamento legittimo e incolpevole.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo, tale che nessun rimprovero poteva essergli mosso, oppure se avesse semplicemente approfittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte Suprema sottolinea come fosse pacifico nel processo che il lavoratore fosse consapevole dell&#8217;esistenza del divieto di fumo nell&#8217;area in questione. In questo contesto, la semplice mancanza di reazione del datore di lavoro rispetto a precedenti violazioni non poteva automaticamente trasformare un comportamento oggettivamente illecito in una condotta lecita.</p>
<h2 id="rapporto" style="text-align: justify">Il rapporto tra tolleranza datoriale e responsabilità del lavoratore</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza in esame offre l&#8217;occasione per riflettere più approfonditamente sul rapporto tra tolleranza datoriale e responsabilità disciplinare del lavoratore, tema di grande rilevanza pratica in molti contesti aziendali.</p>
<p style="text-align: justify">La tolleranza può essere definita come la mancata reazione di fronte a comportamenti teoricamente sanzionabili. Nel diritto del lavoro, essa si manifesta quando il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza di condotte dei dipendenti che violano regole aziendali o obblighi contrattuali, omette di adottare provvedimenti disciplinari.</p>
<p style="text-align: justify">Il fenomeno è piuttosto diffuso nelle realtà lavorative e può dipendere da molteplici fattori: una valutazione di scarsa rilevanza delle infrazioni, la volontà di mantenere un clima aziendale disteso, difficoltà organizzative nel controllare costantemente il rispetto di tutte le regole, o semplicemente inerzia gestionale.</p>
<p style="text-align: justify">La giurisprudenza ha più volte affrontato la questione degli effetti giuridici della tolleranza datoriale, delineando alcuni principi fondamentali che possiamo così sintetizzare:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="217"><strong>Principio generale di liceità</strong></td>
<td width="425">La condotta del lavoratore, se oggettivamente contraria a norme di legge o contrattuali, rimane in linea di principio illecita e sanzionabile, nonostante precedenti comportamenti tolleranti del datore di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="217"><strong>Principio dell&#8217;affidamento</strong></td>
<td width="425">In casi particolari, la tolleranza prolungata e inequivocabile può generare nel lavoratore un legittimo affidamento sulla liceità del comportamento, tale da escludere l&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito disciplinare.</td>
</tr>
<tr>
<td width="217"><strong>Principio di proporzionalità</strong></td>
<td width="425">Anche quando la tolleranza non esclude l&#8217;antigiuridicità della condotta, essa può incidere sulla valutazione della proporzionalità della sanzione, rendendo eccessivo un provvedimento particolarmente severo per comportamenti a lungo tollerati.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">La sentenza n. 7826/2025 si inserisce in questo quadro giurisprudenziale, rafforzando il primo principio e precisando le condizioni limitative per l&#8217;applicazione del secondo.</p>
<h2 id="condizioni" style="text-align: justify">Condizioni per l&#8217;affidamento legittimo del lavoratore</h2>
<p style="text-align: justify">Dall&#8217;analisi dell&#8217;ordinanza della Cassazione emergono alcuni criteri che possono guidare l&#8217;interprete nella valutazione del legittimo affidamento del lavoratore sulla liceità di una condotta generalmente tollerata. Proviamo a valutarli uno per uno.</p>
<h3 style="text-align: justify">Incolpevolezza dell&#8217;errore sulla liceità</h3>
<p style="text-align: justify">Non è sufficiente che il datore di lavoro abbia tollerato comportamenti simili in passato. È necessario che l&#8217;errore del lavoratore sulla liceità della condotta sia genuinamente incolpevole, cioè non imputabile a negligenza o imprudenza. Il lavoratore deve aver fatto &#8220;tutto quanto possibile per osservare la legge&#8221; e nessun rimprovero deve potergli essere mosso.</p>
<h3 style="text-align: justify">Elemento positivo esterno</h3>
<p style="text-align: justify">La Cassazione richiede l&#8217;esistenza di un &#8220;elemento positivo, estraneo all&#8217;autore dell&#8217;infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della liceità&#8221; della condotta. La semplice inerzia o mancata reazione del datore non costituisce di per sé tale elemento positivo.</p>
<h3 style="text-align: justify">Caratteristiche della violazione</h3>
<p style="text-align: justify">La natura della regola violata influisce sulla possibilità di configurare un legittimo affidamento. Quando si tratta di norme poste a tutela di interessi primari come la salute o la sicurezza (come nel caso del divieto di fumo), la possibilità di un affidamento legittimo è più ristretta rispetto a violazioni di regole meramente organizzative.</p>
<h3 style="text-align: justify">Consapevolezza della regola</h3>
<p style="text-align: justify">Un elemento decisivo è la consapevolezza del lavoratore circa l&#8217;esistenza della regola. Se il dipendente conosce perfettamente il divieto (come nel caso in esame), sarà più difficile sostenere un affidamento legittimo basato sulla sola tolleranza.</p>
<h3 style="text-align: justify">Comportamento complessivo del datore di lavoro</h3>
<p style="text-align: justify">Non rileva solo la mancata reazione a precedenti violazioni, ma il comportamento complessivo del datore di lavoro. Ad esempio, se l&#8217;azienda, pur non sanzionando i trasgressori, ha comunque ricordato periodicamente l&#8217;esistenza del divieto o ha adottato altre misure preventive, la tolleranza avrà un peso minore nel configurare un affidamento legittimo.</p>
<h2 id="implicazioni" style="text-align: justify">Implicazioni pratiche per datori di lavoro e dipendenti</h2>
<p style="text-align: justify">La sentenza della Cassazione offre importanti indicazioni pratiche sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le implicazioni per i datori di lavoro</h3>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda le implicazioni per i datori di lavoro, riassumiamo in questa tabella le principali conseguenze:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="236"><strong>Coerenza nell&#8217;applicazione delle regole</strong></td>
<td width="406">La tolleranza prolungata può rendere più difficile sanzionare successivamente comportamenti a lungo tollerati, anche se non li rende automaticamente leciti. È quindi importante mantenere una coerenza nell&#8217;applicazione delle regole aziendali.</td>
</tr>
<tr>
<td width="236"><strong>Chiarezza nella comunicazione</strong></td>
<td width="406">Le regole e i divieti devono essere comunicati in modo chiaro e inequivocabile, attraverso regolamenti aziendali, cartellonistica adeguata, formazione e informazione periodica.</td>
</tr>
<tr>
<td width="236"><strong>Gradualità delle sanzioni</strong></td>
<td width="406">In caso di prassi tollerata che si intende interrompere, può essere opportuno procedere con gradualità, iniziando con richiami verbali o sanzioni conservative prima di arrivare a provvedimenti più gravi.</td>
</tr>
<tr>
<td width="236"><strong>Documentazione delle violazioni</strong></td>
<td width="406">È importante documentare adeguatamente le violazioni e i provvedimenti adottati, per dimostrare l&#8217;assenza di una tolleranza generalizzata in caso di contenzioso.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: justify">Le implicazioni per i dipendenti</h3>
<p style="text-align: justify">Di rilievo anche le implicazioni per i dipendenti. Ecco, in tabella, una breve sintesi:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="236"><strong>Consapevolezza dell&#8217;illiceità</strong></td>
<td width="406">La sentenza chiarisce che la mera tolleranza datoriale non rende lecito un comportamento oggettivamente contrario a norme di legge o contrattuali. Il dipendente non può quindi invocare automaticamente la tolleranza come scriminante.</td>
</tr>
<tr>
<td width="236"><strong>Onere di diligenza</strong></td>
<td width="406">Per poter invocare un legittimo affidamento, il lavoratore deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza e che il suo errore sulla liceità della condotta era effettivamente inevitabile.</td>
</tr>
<tr>
<td width="236"><strong>Valutazione del contesto complessivo</strong></td>
<td width="406">La semplice constatazione che &#8220;altri lo fanno&#8221; o che &#8220;nessuno è mai stato punito&#8221; non è sufficiente per ritenere legittimo un comportamento che si sa essere contrario alle regole.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="riflessi" style="text-align: justify">I riflessi sulla proporzionalità della sanzione</h2>
<p style="text-align: justify">Un aspetto non direttamente affrontato dalla Cassazione nel caso specifico, ma rilevante in termini generali, riguarda l&#8217;incidenza della tolleranza datoriale sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify">Anche quando la tolleranza non è sufficiente a escludere l&#8217;antigiuridicità della condotta, essa può comunque influire sulla valutazione della proporzionalità del provvedimento disciplinare. In particolare, potrebbe risultare sproporzionato un licenziamento per una condotta a lungo tollerata, soprattutto se adottato senza preventivi richiami o sanzioni conservative.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici, pur riconoscendo l&#8217;illiceità del comportamento, potrebbero quindi ritenere eccessiva la sanzione espulsiva, applicando le tutele previste per il licenziamento sproporzionato anziché quelle relative all&#8217;insussistenza del fatto contestato.</p>
<h2 id="considerazioni" style="text-align: justify">Le nostre considerazioni finali</h2>
<p style="text-align: justify">L&#8217;ordinanza della Cassazione n. 7826/2025 rappresenta un importante contributo alla chiarificazione del rapporto tra tolleranza datoriale e responsabilità disciplinare del lavoratore. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la mera tolleranza del datore di lavoro non è di per sé sufficiente a legittimare comportamenti contrari a norme di legge o contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify">Per poter invocare un legittimo affidamento, il lavoratore deve dimostrare che il suo errore sulla liceità della condotta era genuinamente incolpevole e determinato da elementi positivi esterni che hanno ingenerato in lui la convinzione della liceità del comportamento. Non basta che il datore di lavoro abbia omesso di sanzionare comportamenti analoghi in passato: è necessario che il lavoratore abbia fatto tutto il possibile per rispettare le regole e che nessun rimprovero possa essergli mosso.</p>
<p style="text-align: justify">Questa impostazione rigorosa è particolarmente significativa quando si tratta di violazioni di norme poste a tutela di interessi primari, come nel caso del divieto di fumo, che coinvolge la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">La sentenza invita datori di lavoro e dipendenti a una maggiore consapevolezza delle rispettive responsabilità: i primi devono garantire chiarezza e coerenza nell&#8217;applicazione delle regole aziendali; i secondi non possono trincerarsi dietro la tolleranza datoriale per giustificare comportamenti che sanno essere contrari alle norme.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/tolleranza-datore-lavoro-violazione-regole/">La tolleranza del datore di lavoro non legittima la violazione delle regole – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/recesso-soci-spa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 07:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=10523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cos'è il diritto di recesso dei soci nelle società per azioni, quando si può esercitare e in che modi e tempi può essere comunicato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/recesso-soci-spa/">Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Il diritto di recesso nelle spa &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#codice"><strong>Nel Codice civile</strong></a></li>
<li><a href="#definizione"><strong>Cos&#8217;è il recesso</strong></a></li>
<li><a href="#cause"><strong>Le cause</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi può recedere</strong></a></li>
<li><a href="#patti"><strong>I patti limitativi</strong></a></li>
<li><a href="#tempi"><strong>I tempi e i modi</strong></a></li>
<li><a href="#inefficacia"><strong>L&#8217;inefficacia</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’art. 2437 c.c. disciplina il<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso/"> diritto di recesso</a> dei soci dalle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-per-azioni/">società per azioni</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo di comprendere che cosa preveda l’attuale formulazione dell’articolo del Codice civile e, successivamente, effettuiamo un commento sul dispositivo, riassumendo che cosa intende il legislatore per recesso, e quali sono le modalità di esercizio dello stesso.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify">Il diritto di recesso nel Codice civile</h2>
<p style="text-align: justify">Come anticipato, l’art. 2437 c.c., rubricato “Diritto di recesso”, disciplina il diritto del socio, stabilendo che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:</em></p>
<p><em>a) la modifica della clausola dell&#8217;oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell&#8217;attività della società;</em></p>
<p><em>b) la trasformazione della società;</em></p>
<p><em>c) il trasferimento della sede sociale all&#8217;estero;</em></p>
<p><em>d) la revoca dello stato di liquidazione;</em></p>
<p><em>e) l&#8217;eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;</em></p>
<p><em>f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell&#8217;azione in caso di recesso;</em></p>
<p><em>g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all&#8217;approvazione delle deliberazioni riguardanti:</em></p>
<p><em>a) la proroga del termine;</em></p>
<p><em>b) l&#8217;introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l&#8217;esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Insomma, tante nozioni che sarebbe opportuno cercare di approfondire e schematizzare. Lo faremo nei prossimi paragrafi.</p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify">Cos’è il recesso</h2>
<p style="text-align: justify">Cominciamo dalle basi. Il <strong>recesso </strong>è un negozio giuridico, unilaterale, perfezionato dal socio. Il suo obiettivo è quello di consentire lo scioglimento del rapporto sociale, ma limitatamente al solo socio.</p>
<p style="text-align: justify">Il legislatore ha introdotto diverse ipotesi per le società per azioni, intendendole quali forme di tutela della “minoranza”.</p>
<p style="text-align: justify">Non sfugge, fin da questa sede introduttiva, che le società per azioni siano essenzialmente gestite con il principio della maggioranza, pur con alcuni limiti (il perseguimento dell’interesse sociale, ad esempio), e che alla minoranza dissenziente con il governo della maggioranza è tuttavia riconosciuta la possibilità di recedere dalla compagine.</p>
<h2 id="cause" style="text-align: justify">Le cause del recesso</h2>
<p style="text-align: justify">Le <strong>cause del recesso </strong>possono distinguersi in inderogabili, derogabili e statutarie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cause inderogabili</h3>
<p style="text-align: justify">Le <strong>cause inderogabili </strong>sono quelle che vengono disciplinate dal primo comma della norma, ovvero:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">modifica dell’oggetto sociale se questo comporta una variazione significativa dell’attività societaria;</li>
<li style="text-align: justify">trasferimento della sede sociale all’estero;</li>
<li style="text-align: justify">revoca dello stato di liquidazione;</li>
<li style="text-align: justify">eliminazione di una o più cause di recesso;</li>
<li style="text-align: justify">modifica dei criteri con cui determinare il valore dell’azione in caso di recesso;</li>
<li style="text-align: justify">modifica dello statuto sui diritti di voto o di partecipazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tutti i soci che sono dissenzienti, assenti, astenuti o privi del diritto di voto possono procedere a recedere dalla società.</p>
<p style="text-align: justify">Costituiscono altresì ulteriori cause inderogabili di recesso le altre previste dalla stessa norma, ovvero:</p>
<p style="text-align: justify">se la società è costituita a tempo indeterminato e la società non è quotata in Borsa, il socio può sempre recedere con un preavviso di almeno 180 giorni. Lo statuto può pur sempre prevedere un periodo maggiore, a patto che non sia superiore a un anno;</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">revisione di stima ex art. 2343 c.c.;</li>
<li style="text-align: justify">introduzione o soppressione di clausole compromissorie;</li>
<li style="text-align: justify">se le azioni sono quotate in Borsa, i soci che non hanno concorso alla eliberazione di esclusione dalla quotazione possono recedere.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Cause derogabili</h3>
<p style="text-align: justify">Passando poi alle <strong>cause derogabili</strong>, tali sono quelle previste dal secondo comma della norma, ovvero:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify">proroga a tempo determinato del termine;</li>
<li style="text-align: justify">introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Cause statutarie di recesso</h3>
<p style="text-align: justify">Infine, costituiscono le <strong>cause statutarie di recesso</strong> tutte quelle che vengono previste dallo statuto della società.</p>
<p style="text-align: justify">Per esempio, lo statuto sociale può prevedere un recesso per giusta causa, per volere del socio <em>ad nutum</em>, con preavviso di almeno 180 giorni.</p>
<p style="text-align: justify">A margine di ciò, rileviamo altresì che sussistono delle cause di recesso previste da norme speciali, e fattispecie aggiuntive per le società che sono soggette a direzione e a coordinamento.</p>
<h2 id="chi" style="text-align: justify">Chi può recedere</h2>
<p style="text-align: justify">Per esercitare il <strong>diritto di recesso</strong> occorre fondamentalmente essere soci. Più nel dettaglio, l’art. 2437 c.c. riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni, e ai soci privi del diritto di voto.</p>
<p style="text-align: justify">Un caso particolare è rappresentato dall’ipotesi di costituzione di pegno o di usufrutto sulle azioni. In questo caso la dottrina prevalente ritiene che la titolarità del diritto di recesso rimane in capo al socio, che non può esercitarlo se il creditore pignoratizio o l’usufruttuario abbia votato in favore della delibera che andrebbe a legittimarlo.</p>
<p style="text-align: justify">Diverse pronunce giurisprudenziali hanno poi sostenuto che il creditore pignoratizio non sia titolare del diritto di recesso, e che non sia legittimato all’esercizio dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify">Il diritto di recesso rimane in capo al socio anche nell’ipotesi di sottoposizione della partecipazione al sequestro conservativo.</p>
<h2 id="patti" style="text-align: justify">Patti limitativi del diritto</h2>
<p style="text-align: justify">Tornando al dispositivo, si noti come l’ultimo comma del succitato articolo stabilisca la nullità di ogni patto che ha come finalità principale o meno quello di escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso.</p>
<p style="text-align: justify">Per esempio, lo statuto non può escludere o rendere più onerosa la possibilità di recesso. E, peraltro, non può limitare la portata del diritto di recesso, magari stabilendo che spetti solo per la modifica di alcuni diritti partecipativi, ma non di altri.</p>
<p style="text-align: justify">Non sono invece patti limitativi del diritto di recesso gli atti di rinuncia preventiva all’esercizio del diritto stesso, circoscritti a una specifica deliberazione.</p>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify">Tempi e modi di esercizio del diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify">Il <strong>recesso </strong>consiste in una dichiarazione unilaterale del socio e, come tale, non richiede accettazione da parte della società. La sua efficacia discende dunque non da un “accordo” con la società, bensì con la semplice ricezione della comunicazione da parte degli amministratori.</p>
<p style="text-align: justify">In tale contesto, si noti come l’art. 2437 bis c.c. abbia stabilito che il recesso debba essere esercitato – a pena di decadenza – con invio di lettera raccomandata entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera societaria da parte del socio, presente o assente in assemblea.</p>
<p style="text-align: justify">Se invece la causa di recesso è consistente in un fatto differente dalla deliberazione, allora il termine sale a 30 giorni, che partono dalla conoscenza del fatto da parte del socio recedente. Per le ipotesi di recesso con causa statutaria, dovrà invece farsi riferimento alle stesse previsioni per l’individuazione dei termini di decorrenza.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, nel caso in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, nell’ipotesi in cui l’uscita del socio sia determinata dalla modifica dell’atto costitutivo (per introduzione o sospensione di clausole compromissorie), i termini per poter esercitare il recesso sono di 90 giorni.</p>
<p style="text-align: justify">Onde evitare qualsiasi tipo di pregiudizio, o ritardi nella procedura, è bene che nella <strong>raccomandata </strong>da trasmettere alla società, siano indicati tutti i più importanti aspetti di riferimento. Dunque, è bene indicare in modo esplicito e chiaro la volontà di recedere, e tutti i dati che sono indicati dal comma 1 dell’art. 2437 bis c.c., e in particolare il dettaglio sul numero e sulla categoria di azioni per le quali viene esercitato il diritto.</p>
<p style="text-align: justify">Come già rammentato, la raccomandata dovrà essere indirizzata all’amministrazione della società, a cui spetta il potere di avviare la procedura che ne consegue.</p>
<p style="text-align: justify">In sostituzione della raccomandata, è ammesso l’utilizzo di strumenti che diano la certezza della ricezione da parte degli amministratori della stessa comunicazione.</p>
<h2 id="inefficacia" style="text-align: justify">L’inefficacia del recesso</h2>
<p style="text-align: justify">Il comma 3 dell’art. 2437  bis c.c. stabilisce l’<strong>inefficacia del recesso </strong>se entro il termine di 90 giorni la società revoca la delibera che legittima tale decisione, o se viene deliberato lo scioglimento societario, indicando un termine oltre il quale divengono intangibili gli effetti della dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify">Si noti infine che l’efficacia del recesso è sottoposta a condizione risolutiva per il periodo di 90 giorni di cui sopra.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/recesso-soci-spa/">Il diritto di recesso dei soci nelle s.p.a.: guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l.: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-recesso-soci-srl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 06:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=14167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l. &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; Le cause Modalit&#224; di esercizio Efficacia Valore della quota Liquidazione della quota Il primo comma dell&#8217;articolo 2473 c.c. afferma che: &#8220;L&#8217;atto costitutivo determina quando il socio pu&#242; recedere dalla societ&#224; e le relative modalit&#224;. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-recesso-soci-srl/">Il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l.: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l. &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#cause"><strong>Le cause</strong></a></li>
<li><a href="#modalità-esercizio"><strong>Modalità di esercizio</strong></a></li>
<li><a href="#efficacia"><strong>Efficacia</strong></a></li>
<li><a href="#valore-quota"><strong>Valore della quota</strong></a></li>
<li><a href="#liquidazione-quota"><strong>Liquidazione della quota</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il primo comma dell&#8217;articolo 2473 c.c. afferma che:</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;L&#8217;atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il <strong>diritto di recesso</strong> compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell&#8217;oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all&#8217;estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall&#8217;atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell&#8217;oggetto della società determinato nell&#8217;atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell&#8217;articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo la riforma ad opera del <strong>decreto legislativo n. 6/2003</strong> il legislatore ha ampliato le ipotesi di recesso del socio dalla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-responsabilita-limitata/">società a responsabilità limitata</a> garantendo una maggior tutela dei soci di minoranza la cui partecipazione trova minor soddisfazione nel mercato delle quote. Nei commi successivi al primo, la norma stabilisce le modalità di esercizio del diritto di recesso dei soci nelle S.r.l. con riguardo al preavviso, alla <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/liquidazione-quota-socio-recesso/">liquidazione della quota del socio uscente</a>, ed ai casi in cui il recesso non può essere esercitato o risulterebbe privo di efficacia.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify">Cos&#8217;è il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l.</h2>
<p style="text-align: justify">Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso/">diritto di recesso</a> è un <strong>atto unilaterale</strong> la cui facoltà di esercizio è riconosciuta in via generale dalla legge all&#8217;art. 1372 c.c. La norma ne differenzia la disciplina a seconda del tipo di contratto, ovvero ad esecuzione istantanea o ad esecuzione continuata o periodica.  Nulla dice con riferimento ad ulteriori tipologie contrattuali per le quali, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno ricostruito una disciplina prendendo come riferimento le singole norme inserite nel più ampio novero di quelle riguardanti le altre tipologie contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify">Così è avvenuto anche per il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l. In generale, la legge riconosce sempre il diritto di recesso nel <strong>diritto societario</strong> sebbene talvolta lo faccia con alcuni limiti. È ad esempio il caso del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/recesso-soci-spa/">diritto di recesso dei soci nelle S.p.a</a> ovvero quello di cui si va svolgendo l&#8217;approfondimento regolato dall&#8217;articolo 2473 c.c.</p>
<p style="text-align: justify">Lo scopo del diritto di recesso, si rammenta, è quello di <strong>consentire lo scioglimento del vincolo sociale</strong> con riguardo alla posizione di un socio sia qualora la società sia contratta a tempo determinato ovvero a maggior ragione quando è contratta a tempo indeterminato.</p>
<h2 id="cause" style="text-align: justify">Le cause che legittimano il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l.</h2>
<p style="text-align: justify">Le cause di recesso dei soci nelle S.r.l. possono trovare la propria disciplina:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>nello <strong>statuto</strong>;</li>
<li>nella <strong>legge</strong> e in maniera inderogabile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L&#8217;<strong>art. 2473, primo comma, c.c</strong>.. dopo aver previsto quelle statutarie, elenca una serie di cause inderogabili. Ulteriori cause sono contenute in altre norme del codice civile ovvero nel <strong>decreto legislativo n. 5/2003</strong>, recante disposizioni su procedimenti in materia di diritto societario ed altre materie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le cause di recesso previste nello statuto</h3>
<p style="text-align: justify">Con riguardo alle prime, la norma stabilisce che <em>&#8220;L&#8217;<strong>atto costitutivo</strong> determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità&#8221;.</em> Il legislatore dunque lascia ai soci la possibilità di pattuire quali possano essere le cause di recesso mediante l&#8217;inserimento di clausole nello statuto.</p>
<p style="text-align: justify">Più controversa è la previsione nello statuto di clausole che consentano il <strong>recesso <em>ad nutum</em></strong> (senza una causa) del socio dalla S.r.l. In ogni caso  il socio avrebbe l&#8217;obbligo di dare un preavviso di almeno 180 giorni come previsto al secondo comma dell&#8217;art. 2473 nel caso di società contratta a tempo indeterminato.</p>
<p style="text-align: justify">La durata della società può essere a tempo <strong>determinato</strong> o<strong> indeterminato</strong>. Nel secondo caso è la stessa legge che prevede il recesso <em>ad nutum;</em> nel primo caso bisogna vedere se la data di scadenza della società è assimilabile ad una durata a tempo indeterminato. Si è espressa sulla questione la Cassazione nel 2019, il 29 marzo, con ordinanza n. 8962 affermando che il solo fatto che la durata della società superi l&#8217;aspettativa di vita del socio non giustifica il suo recesso <em>ad nutum</em> dalla società, in quanto la durata così determinata non è automaticamente equiparabile ad una durata a tempo indeterminato e non significa che sia una durata sufficiente al compimento del progetto imprenditoriale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quelle di cui all&#8217;articolo 2473 c.c.</h3>
<p style="text-align: justify">Le cause legali di recesso invece sono principalmente previste al primo comma dell&#8217;art. 2473 c.c. e riguardano il socio che non ha consentito, perché assente, contrario, astenuto o privo del diritto di voto, a:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong>modificare l&#8217;oggetto sociale</strong>, se la modifica comporta un cambiamento significativo dell&#8217;attività svolta dalla società. A specificare la norma di legge sulla modifica dell&#8217;oggetto sociale è intervenuto il Comitato triveneto dei Notai;</li>
<li><strong>modificare il tipo di società</strong> ovvero ad effettuare una <strong>fusione</strong> o una <strong>scissione</strong>. Diversamente dalle <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-per-azioni/">S.p.a</a>, nelle S.r.l. la fusione e la scissione sono due cause autonome di recesso;</li>
<li>revocare lo<strong> stato di liquidazione</strong>;</li>
<li>trasferire la<strong> sede all&#8217;estero</strong>;</li>
<li>eliminare una o più <strong>cause di recesso</strong> previste dall&#8217;atto costitutivo;</li>
<li>compiere una serie di operazioni che comportano una sostanziale <strong>modificazione dell&#8217;oggetto della società</strong> determinato nell&#8217;atto costitutivo;</li>
<li>compiere operazioni che comportino una rilevante <strong>modificazione dei diritti attribuiti ai soci</strong> a norma dell&#8217;articolo 2468, quarto comma, c.c. È fatto salvo il caso in cui in tale ultima norma citata sia prevista la possibilità di modificare a maggioranza determinati diritti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Un&#8217;ulteriore causa di recesso prevista dall&#8217;art. 2473 c.c. è quella contenuta nel secondo comma. Questo prevede il recesso <em>ad nutum</em> del socio nelle <strong>società contratte a tempo indeterminato</strong> con l&#8217;obbligo di dare un preavviso di almeno 180 giorni salvo lo statuto non stabilisca una durata maggiore non superiore ai 365 giorni.</p>
<h3 style="text-align: justify">Altre cause previste nel codice civile e in leggi speciali</h3>
<p style="text-align: justify">Sempre all&#8217;interno del codice civile si possono individuare altre disposizioni che contengono cause di recesso del socio dalla S.r.l. Si tratta in particolare di:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>l&#8217;<strong>art. 2469 c.c.,</strong> secondo comma, che prevede il diritto di recesso del socio l&#8217;atto costitutivo della cui società <em>&#8220;preveda l&#8217;intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte&#8221;;</em></li>
<li>l&#8217;<strong>art. 2481-bis</strong>, primo comma, c.c. secondo il quale i soci esclusi dalla sottoscrizione dell&#8217;aumento di capitale sociale tramite offerta di quote di nuova emissione a terzi possono esercitare il diritto di recesso;</li>
<li>l&#8217;<strong>art. 2497-quater</strong> quando la società a responsabilità limitata è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Infine, un&#8217;ultima ipotesi di recesso è prevista nel D.lgs n. 5/2003 all&#8217;articolo 34, il quale stabilisce al comma sesto che <em>&#8220;Le modifiche dell&#8217;atto costitutivo, introduttive o soppressive di <strong>clausole compromissorie</strong>, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso&#8221;</em>.</p>
<h2 id="modalità-esercizio" style="text-align: justify">Come il socio può esercitare il diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify">I soci possono pattuire dei <strong>termini</strong> di esercizio del diritto di recesso ovvero le modalità con cui esercitarlo nell&#8217;atto costitutivo poiché la legge non si esprime in merito. In mancanza di una clausola dell&#8217;atto costitutivo che si esprima in tal senso la dottrina più autorevole, la giurisprudenza nonché il Comitato Triveneto dei notai sono d&#8217;accordo nel ritenersi applicabile, per analogia, la disciplina dei termini e delle modalità di recesso previste per le società per azioni.</p>
<p style="text-align: justify">Si applica pertanto quanto previsto dall&#8217;articolo 2437-bis c.c. che recita <em>&#8220;Il diritto di recesso è esercitato mediante <strong>lettera raccomandata</strong> che deve essere spedita entro<strong> quindici giorni</strong> dall&#8217;iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l&#8217;indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2473 c.c. stabilisce infine che il recesso <strong>non può essere esercitato</strong> e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p>
<h2 id="efficacia" style="text-align: justify">L&#8217;efficacia del recesso</h2>
<p style="text-align: justify">Il recesso è un <strong>atto unilaterale recettizio</strong>. Ciò significa che produce i suoi effetti dal momento in cui viene ricevuto dalla società salvo non sia stata revocata la delibera che lo legittima o sia stata messa in liquidazione la società (art. 2473, comma 6). Non si tratta dunque di un accordo preso con la società bensì di una dichiarazione unilaterale del socio contraente.</p>
<p style="text-align: justify">Dal momento in cui produce i suoi effetti il socio resta formalmente titolare della propria partecipazione sociale ma i diritti ad essa connessi vengono <strong>temporaneamente sospesi</strong> in funzione della successiva liquidazione. La computazione di tali partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso inoltre non avviene nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci. È quanto affermato dal Comitato Triveneto dei Notai nella massima I.H.6.</p>
<h2 id="valore-quota" style="text-align: justify">La determinazione del valore della quota del socio receduto</h2>
<p style="text-align: justify">Il terzo comma dell&#8217;art. 2473 c.c. riconosce il diritto del socio receduto alla liquidazione della quota nelle seguenti modalità:</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo <strong>valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso</strong>; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell&#8217;articolo 1349&#8243;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">È illegittima la clausola dello statuto che misura la liquidazione della quota ad un valore diverso rispetto a quello di mercato nel momento in cui il socio esercita il recesso. È invece lecita la clausola dello statuto con cui si stabiliscono le modalità di determinazione del valore di mercato della partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il calcolo della liquidazione della quota del socio ha un risultato aleatorio in quanto non è detto che il socio riesca ad ottenere quanto si spetti. A parere del Comitato Triveneto dei Notai il socio può <strong>condizionare la sua dichiarazione di recesso</strong> all&#8217;ottenimento di una valutazione minima del valore di liquidazione della quota. Non c&#8217;è alcun obbligo di mettere gli altri soci a conoscenza del valore delle quote così determinato depositandone il procedimento di determinazione presso la sede sociale.</p>
<h2 id="liquidazione-quota" style="text-align: justify">Le modalità di liquidazione della quota del socio che ha esercitato il diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify">Il quarto comma dell&#8217;articolo 2473 c.c. stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito <strong>entro centottanta giorni</strong> dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante <strong>acquisto da parte degli altri soci</strong> proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte <strong>di un terzo</strong> concordemente individuato da soci medesimi&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify">Se la liquidazione della quota avviene tramite cessione della stessa agli altri soci o ad un terzo si deve porre un vero e proprio <strong>negozio di cessione</strong> sottoscritto dal cedente e dal cessionario. La dottrina è divisa sul soggetto legittimato alla vendita della partecipazione. C&#8217;è chi sostiene spetti all&#8217;amministratore, chi, avendo la meglio, al socio recedente. È richiesto l&#8217;intervento del notaio che dovrà depositare, in alternativa all&#8217;intermediario abilitato ai sensi della legge 133/2008, l&#8217;atto di cessione presso l&#8217;<strong>ufficio del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/registro-delle-imprese/">registro delle imprese</a></strong> nella cui circoscrizione è situata la sede sociale entro trenta giorni ai sensi dell&#8217;articolo 2470. secondo comma, c.c.</p>
<p style="text-align: justify">La quota può essere rimborsata anche usufruendo delle <strong>riserve disponibili</strong> lasciando il capitale invariato e accrescendo proporzionalmente la partecipazione degli altri soci con quella del socio recedente. In ogni caso, ai sensi dell&#8217;art. 2474 c.c., la quota non può essere acquistata dalla società vigendone il divieto.</p>
<p style="text-align: justify">Se non ci sono riserve disponibili la quota può essere liquidata <strong>riducendo il capitale sociale</strong>. In tal caso <em>&#8220;si applica l&#8217;articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione&#8221;</em>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-impresa/">Avv. Bellato – diritto civile e commerciale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-recesso-soci-srl/">Il diritto di recesso dei soci nelle S.r.l.: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRL Unipersonale – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/srl-unipersonale-guida-rapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 18:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20010</guid>

					<description><![CDATA[<p>SRL Unipersonale &#8211; guida rapida Cos&#8217;&#232; la SRL Unipersonale Il quadro normativo di riferimento La costituzione della SRL Unipersonale Governance e amministrazione Regime patrimoniale e responsabilit&#224; Aspetti fiscali e contabili Vantaggi e criticit&#224; della SRL unipersonale Casi particolari e operazioni straordinarie La Societ&#224; a Responsabilit&#224; Limitata Unipersonale (o SRL Unipersonale) &#232; una delle forme societarie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/srl-unipersonale-guida-rapida/">SRL Unipersonale – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>SRL Unipersonale – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#srl">Cos’è la SRL Unipersonale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#normativo">Il quadro normativo di riferimento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#costituzione">La costituzione della SRL Unipersonale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#governance">Governance e amministrazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#regime">Regime patrimoniale e responsabilità</a></strong></li>
<li><strong><a href="#aspetti">Aspetti fiscali e contabili</a></strong></li>
<li><strong><a href="#vantaggi">Vantaggi e criticità della SRL unipersonale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#casi">Casi particolari e operazioni straordinarie</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La <strong>Società a Responsabilità Limitata Unipersonale</strong> (o <strong>SRL Unipersonale</strong>) è una delle forme societarie del tessuto imprenditoriale italiano: una soluzione che può offrire un equilibrio ottimale tra limitazione della responsabilità patrimoniale e flessibilità gestionale.</p>
<p style="text-align: justify">In questa guida vedremo insieme ogni aspetto rilevante di questa tipologia societaria, fornendo un supporto informativo completo per imprenditori, professionisti e consulenti.</p>
<h2 id="srl" style="text-align: justify">Cos’è la SRL Unipersonale</h2>
<p style="text-align: justify">Per prima cosa, ricordiamo che la Società a Responsabilità Limitata Unipersonale costituisce una variante della tradizionale SRL, caratterizzata dalla <strong>presenza di un unico socio</strong>, sia esso persona fisica o giuridica. L&#8217;istituto della SRL unipersonale è stato introdotto nell&#8217;ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 88/1993, in attuazione della Direttiva 89/667/CEE, successivamente consolidato nel Codice Civile con la riforma del diritto societario del 2003.</p>
<p style="text-align: justify">Prima di tale innovazione normativa, <strong>l&#8217;ordinamento italiano non contemplava la possibilità di costituire società di capitali con un unico socio</strong>, richiedendo necessariamente la pluralità dei soci come elemento costitutivo di qualsiasi struttura societaria. L&#8217;introduzione della SRL unipersonale ha rappresentato quindi una significativa evoluzione nel panorama giuridico italiano, consentendo all&#8217;imprenditore di beneficiare della responsabilità limitata senza dover necessariamente coinvolgere altri soggetti nella compagine sociale.</p>
<p style="text-align: justify">La <em>ratio legis</em> sottesa a tale istituto risiede nella volontà del legislatore di incentivare l&#8217;iniziativa economica individuale, <strong>offrendo all&#8217;imprenditore uno strumento giuridico che garantisca la separazione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale</strong>, limitando così il rischio d&#8217;impresa. Questa forma societaria risponde efficacemente alle esigenze dell&#8217;imprenditore che intende operare autonomamente nel mercato, mantenendo il pieno controllo decisionale e beneficiando al contempo della limitazione della responsabilità patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify">La SRL unipersonale si distingue dall&#8217;impresa individuale proprio per questo fondamentale aspetto: mentre nell&#8217;impresa individuale l&#8217;imprenditore risponde illimitatamente delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, nella SRL unipersonale la responsabilità del socio è limitata al capitale conferito, salvo specifiche eccezioni che verranno approfondite nel prosieguo della trattazione.</p>
<h2 id="normativo" style="text-align: justify">Il quadro normativo di riferimento</h2>
<p style="text-align: justify">Il quadro normativo che disciplina la SRL unipersonale è <strong>articolato e stratificato</strong>, frutto di una progressiva evoluzione legislativa che ha gradualmente ampliato le possibilità operative di questa forma societaria.</p>
<p style="text-align: justify">La normativa fondamentale è contenuta nel Codice Civile, in particolare negli articoli 2462-2483, che disciplinano le società a responsabilità limitata in generale, con specifiche disposizioni dedicate alle SRL unipersonali. L&#8217;art. 2462, comma 2, c.c. stabilisce espressamente che &#8220;in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall&#8217;art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall&#8217;art. 2470&#8221;.</p>
<h3>Le altre disposizioni</h3>
<p style="text-align: justify">Oltre alle disposizioni codicistiche, la disciplina della SRL unipersonale si compone di una serie di interventi normativi successivi, tra cui:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Il D.Lgs. n. 6/2003 (Riforma del diritto societario), che ha profondamente innovato la disciplina delle SRL, accentuandone l&#8217;autonomia rispetto alle società per azioni e valorizzandone i profili personalistici;</li>
<li>Il D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013, che ha introdotto la SRL semplificata, accessibile anche in forma unipersonale;</li>
<li>La L. n. 33/2015, che ha eliminato l&#8217;obbligo del capitale sociale minimo di 10.000 euro, consentendo la costituzione di SRL (anche unipersonali) con capitale inferiore, fino a un euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Un ulteriore tassello normativo è rappresentato dalla disciplina fiscale, contenuta principalmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), che assimila la SRL unipersonale alle altre società di capitali, assoggettandola all&#8217;imposta sul reddito delle società (IRES).</p>
<p style="text-align: justify">Completano il quadro le disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari contenute nel D.P.R. n. 581/1995 (Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese), nonché la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche), particolarmente rilevante per le società con socio unico, potenzialmente esposte a rischi di utilizzo improprio della struttura societaria.</p>
<p style="text-align: justify">Questo complesso panorama normativo richiede una conoscenza approfondita e un costante aggiornamento, considerando anche l&#8217;evoluzione giurisprudenziale e le prassi amministrative che contribuiscono a delineare i contorni operativi dell&#8217;istituto.</p>
<h2 id="costituzione" style="text-align: justify">La costituzione della SRL Unipersonale</h2>
<p style="text-align: justify">La costituzione di una SRL unipersonale rappresenta un momento fondamentale nella vita dell&#8217;ente, che richiede una serie di adempimenti formali e sostanziali, nonché una attenta pianificazione preliminare.</p>
<h3 style="text-align: justify">Requisiti Soggettivi e Oggettivi</h3>
<p style="text-align: justify">Dal punto di vista soggettivo, il socio unico può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, senza limitazioni di nazionalità o residenza. Non sussistono particolari requisiti di onorabilità o professionalità in capo al socio, salvo quanto previsto da normative di settore per specifiche attività regolamentate. È tuttavia necessario che il socio non sia interdetto, inabilitato o soggetto a procedure concorsuali.</p>
<p style="text-align: justify">Dal punto di vista oggettivo, la SRL unipersonale può svolgere qualsiasi attività economica lecita, sia commerciale che non commerciale, con le sole limitazioni previste per determinate attività riservate (ad esempio, attività bancaria, assicurativa, etc.) che richiedono specifiche autorizzazioni amministrative.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;oggetto sociale deve essere determinato e lecito, nonché sufficientemente specifico da consentire l&#8217;individuazione del settore di attività, pur mantenendo un certo grado di elasticità per eventuali sviluppi futuri dell&#8217;impresa. La prassi notarile suggerisce di evitare oggetti sociali eccessivamente generici, che potrebbero comportare difficoltà in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.</p>
<h3 style="text-align: justify">Atto costitutivo e statuto</h3>
<p style="text-align: justify">La costituzione della SRL unipersonale richiede necessariamente un atto pubblico redatto da un notaio. L&#8217;atto costitutivo deve contenere, ai sensi dell&#8217;art. 2463 c.c.:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Le generalità del socio unico (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, sede, numero di iscrizione al registro delle imprese per le persone giuridiche);</li>
<li>La denominazione sociale, contenente l&#8217;indicazione di &#8220;società a responsabilità limitata&#8221; o la sigla &#8220;s.r.l.&#8221;;</li>
<li>L&#8217;indicazione del comune in cui sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;</li>
<li>L&#8217;oggetto sociale;</li>
<li>L&#8217;ammontare del capitale sociale, interamente sottoscritto dal socio unico;</li>
<li>I conferimenti del socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;</li>
<li>Le norme relative al funzionamento della società, con indicazione di quelle concernenti l&#8217;amministrazione e la rappresentanza;</li>
<li>Le persone cui è affidata l&#8217;amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;</li>
<li>La durata della società, che può essere anche indeterminata.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Lo statuto della società, che può costituire parte integrante dell&#8217;atto costitutivo o documento separato, contiene le norme di funzionamento della società e può prevedere una regolamentazione più dettagliata rispetto alle indicazioni minime richieste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify">Particolare attenzione deve essere posta alla redazione di queste clausole statutarie, che delineano l&#8217;architettura operativa della società e possono influenzare significativamente la sua futura gestione. Tra gli aspetti più rilevanti da considerare nella redazione dello statuto si annoverano:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>La struttura dell&#8217;organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione);</li>
<li>I poteri degli amministratori e le eventuali limitazioni;</li>
<li>Le modalità di nomina e revoca degli amministratori;</li>
<li>Le regole per la distribuzione degli utili;</li>
<li>Le clausole relative al trasferimento delle partecipazioni in caso di ingresso di nuovi soci;</li>
<li>Le cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle legali.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Capitale sociale e conferimenti</h3>
<p style="text-align: justify">Il capitale sociale della SRL unipersonale deve essere interamente sottoscritto al momento della costituzione. Dal 2015, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 33/2015, è possibile costituire una SRL (anche unipersonale) con capitale sociale inferiore a 10.000 euro, fino al limite minimo di 1 euro. In questo caso, tuttavia, i conferimenti devono essere necessariamente in denaro e devono essere integralmente versati all&#8217;organo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify">Per le SRL con capitale pari o superiore a 10.000 euro, i conferimenti possono essere effettuati, oltre che in denaro, anche in natura (beni o crediti), in prestazioni d&#8217;opera o servizi (in quest&#8217;ultimo caso, garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria). In caso di conferimenti in denaro, è sufficiente il versamento del 25% del capitale sottoscritto presso un istituto di credito, con la particolarità che nella SRL unipersonale, a differenza di quanto avviene nelle SRL pluripersonali, il versamento deve essere integrale se il capitale è inferiore a 10.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify">I conferimenti in natura richiedono necessariamente una perizia giurata di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell&#8217;apposito registro, ai sensi dell&#8217;art. 2465 c.c. La perizia deve essere allegata all&#8217;atto costitutivo e deve essere riferita a una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla costituzione della società.</p>
<p style="text-align: justify">Per i conferimenti di prestazioni d&#8217;opera o servizi, introdotti dalla riforma del 2003, è necessaria la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a garanzia dell&#8217;effettiva esecuzione delle prestazioni. L&#8217;importo della garanzia deve corrispondere al valore attribuito al conferimento nell&#8217;atto costitutivo.</p>
<h3 style="text-align: justify">Procedura di costituzione e adempimenti</h3>
<p style="text-align: justify">Il procedimento di costituzione di una SRL unipersonale si articola in diverse fasi:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Predisposizione dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto, con il supporto di un notaio;</li>
<li>Versamento del capitale sociale secondo le modalità sopra descritte;</li>
<li>Stipula dell&#8217;atto costitutivo in forma di atto pubblico davanti al notaio;</li>
<li>Richiesta del codice fiscale e della partita IVA;</li>
<li>Iscrizione nel Registro delle Imprese entro 20 giorni dalla stipula dell&#8217;atto costitutivo;</li>
<li>Comunicazione Unica per l&#8217;avvio dell&#8217;attività d&#8217;impresa, che consente di effettuare contestualmente le iscrizioni presso il Registro Imprese, l&#8217;INPS, l&#8217;INAIL e l&#8217;Agenzia delle Entrate;</li>
<li>Eventuali ulteriori adempimenti specifici legati alla tipologia di attività esercitata (es. SCIA, autorizzazioni amministrative, etc.).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Una peculiarità della SRL unipersonale è l&#8217;obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza la condizione di &#8220;socio unico&#8221;, fino a quando perdura tale situazione. Inoltre, gli amministratori devono effettuare una specifica iscrizione presso il Registro delle Imprese che attesti la presenza di un unico socio, entro 30 giorni dall&#8217;iscrizione nel libro dei soci.</p>
<p style="text-align: justify">Questi adempimenti pubblicitari sono funzionali a rendere nota ai terzi la particolare situazione della società, consentendo loro di valutare le eventuali implicazioni in termini di responsabilità del socio unico.</p>
<h2 id="governance" style="text-align: justify">Governance e amministrazione</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>governance della SRL unipersonale</strong> presenta caratteristiche peculiari derivanti dalla concentrazione della proprietà in un unico soggetto, che spesso riveste anche il ruolo di amministratore. Questa sovrapposizione di ruoli, se da un lato semplifica i processi decisionali, dall&#8217;altro richiede particolare attenzione per evitare confusione tra la sfera personale del socio e quella societaria.</p>
<h3 style="text-align: justify">Organi sociali e funzionamento</h3>
<p style="text-align: justify">La struttura organizzativa della SRL unipersonale comprende necessariamente:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>L&#8217;assemblea dei soci</strong>: pur essendo presente un unico socio, le decisioni di sua competenza devono essere formalizzate in verbali assembleari, come previsto dall&#8217;art. 2479-bis c.c. Le decisioni del socio unico devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci, con l&#8217;indicazione della data di trascrizione. Il socio unico esercita i poteri attribuiti all&#8217;assemblea dal codice civile, tra cui l&#8217;approvazione del bilancio, la nomina e revoca degli amministratori, le modifiche dell&#8217;atto costitutivo e le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.</li>
<li><strong>L&#8217;organo amministrativo</strong>: può essere costituito da un amministratore unico (soluzione più frequente nelle SRL unipersonali) o da un consiglio di amministrazione composto da più membri. Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci e rimangono in carica a tempo indeterminato, salvo diversa previsione statutaria. Nelle SRL unipersonali è frequente che il socio unico ricopra anche la carica di amministratore unico, concentrando in sé sia il potere decisionale che quello gestorio.</li>
</ol>
<h3>Gli altri organi</h3>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>L&#8217;organo di controllo</strong>: la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico è obbligatoria solo al superamento dei limiti dimensionali previsti dall&#8217;art. 2477 c.c., recentemente modificato dal Codice della crisi d&#8217;impresa (D.Lgs. 14/2019). In particolare, la nomina è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell&#8217;attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l&#8217;esercizio: 20 unità.</li>
<li><strong>Il revisore legale</strong>: la funzione di revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale, purché tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell&#8217;apposito registro, oppure a un revisore o a una società di revisione esterni.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify">Rapporti tra socio unico e società</h3>
<p style="text-align: justify">Uno degli aspetti più delicati nella gestione della SRL unipersonale riguarda i rapporti tra il socio unico e la società, in particolare le operazioni concluse tra questi soggetti. L&#8217;art. 2478 c.c. prevede che i contratti stipulati tra il socio unico e la società, o le operazioni a favore della società compiute dal socio unico, debbano essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori o in quello delle decisioni dei soci, a seconda della competenza. In mancanza di tale adempimento, i contratti o le operazioni non sono opponibili ai creditori della società in caso di insolvenza.</p>
<p style="text-align: justify">Questa previsione mira a garantire la trasparenza nei rapporti tra socio e società, prevenendo potenziali abusi della personalità giuridica. È quindi fondamentale che ogni operazione intercorrente tra il socio e la società sia adeguatamente documentata e formalizzata, rispettando le condizioni di mercato e assicurando che la società mantenga la propria autonomia patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify">Tra le operazioni che richiedono particolare attenzione si annoverano:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>I finanziamenti del socio alla società, che devono essere adeguatamente formalizzati e possono essere soggetti alla disciplina della postergazione in caso di eccessivo squilibrio dell&#8217;indebitamento rispetto al patrimonio netto o di situazione finanziaria che avrebbe reso ragionevole un conferimento (art. 2467 c.c.);</li>
<li>Le garanzie prestate dal socio per i debiti sociali o dalla società per i debiti personali del socio;</li>
<li>L&#8217;utilizzo di beni sociali da parte del socio o di beni personali del socio da parte della società, che deve avvenire a condizioni di mercato e con adeguata regolamentazione contrattuale;</li>
<li>Le operazioni di distribuzione di utili o riserve, che devono rispettare le norme a tutela dell&#8217;integrità del capitale sociale.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Responsabilità e poteri dell&#8217;amministratore</h3>
<p style="text-align: justify">Gli amministratori della SRL unipersonale sono soggetti ai medesimi doveri e responsabilità previsti per gli amministratori delle SRL pluripersonali. In particolare, devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell&#8217;incarico e dalle loro specifiche competenze, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 2476 c.c.</p>
<p style="text-align: justify">Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall&#8217;inosservanza di tali doveri, salvo che si tratti di attribuzioni proprie del consiglio di amministrazione delegate a uno o più amministratori, nel qual caso la responsabilità non si estende agli amministratori che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle decisioni degli amministratori.</p>
<p style="text-align: justify">Nelle SRL unipersonali, la coincidenza tra socio e amministratore può generare situazioni peculiari in termini di responsabilità. Se da un lato il socio-amministratore gode di maggiore autonomia decisionale, dall&#8217;altro su di esso gravano obblighi di corretta gestione ancora più stringenti, proprio per la mancanza di un controllo interno da parte di altri soci.</p>
<p style="text-align: justify">La giurisprudenza ha evidenziato come, in caso di insolvenza della società, la responsabilità dell&#8217;amministratore possa essere particolarmente scrutinata, soprattutto in presenza di operazioni che abbiano depauperato il patrimonio sociale a vantaggio del socio unico.</p>
<h2 id="regime" style="text-align: justify">Regime patrimoniale e responsabilità</h2>
<p style="text-align: justify">Il regime patrimoniale della SRL unipersonale costituisce uno degli aspetti di maggiore interesse per l&#8217;imprenditore che sceglie questa forma societaria, in quanto rappresenta il principale vantaggio rispetto all&#8217;impresa individuale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Autonomia patrimoniale e responsabilità limitata</h3>
<p style="text-align: justify">La SRL unipersonale, in quanto società di capitali, gode del beneficio dell&#8217;autonomia patrimoniale perfetta, che si traduce nella netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale del socio. Di conseguenza, per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, mentre il socio rischia solo quanto conferito.</p>
<p style="text-align: justify">Questo principio, sancito dall&#8217;art. 2462, comma 1, c.c., costituisce la regola generale. Tuttavia, <strong>il</strong> <strong>legislatore ha introdotto alcune eccezioni finalizzate a prevenire abusi della personalità giuridica</strong>, soprattutto in considerazione della peculiare struttura della società unipersonale, in cui la concentrazione della proprietà in un unico soggetto potrebbe facilitare operazioni a danno dei creditori sociali.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ipotesi di responsabilità illimitata del socio</h3>
<p style="text-align: justify">L&#8217;art. 2462, comma 2, c.c. prevede due ipotesi in cui il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Mancato o irregolare conferimento</strong>: se i conferimenti non sono stati effettuati secondo le modalità prescritte dall&#8217;art. 2464 c.c. (ad esempio, mancato versamento integrale dei conferimenti in denaro quando il capitale è inferiore a 10.000 euro, o mancata perizia di stima per i conferimenti in natura);</li>
<li><strong>Mancata pubblicità</strong>: se non è stata attuata la pubblicità prescritta dall&#8217;art. 2470 c.c., ovvero non è stata iscritta nel Registro delle Imprese la dichiarazione relativa alla presenza di un unico socio.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">In queste ipotesi, il socio risponde illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui si è verificata l&#8217;irregolarità. La responsabilità illimitata viene meno una volta sanata l&#8217;irregolarità, ma solo per le obbligazioni sorte successivamente.</p>
<p style="text-align: justify">È importante sottolineare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la responsabilità illimitata del socio unico in queste ipotesi non comporta la trasformazione della società in impresa individuale, né elimina la soggettività giuridica della società stessa. Si tratta piuttosto di una forma di responsabilità aggiuntiva, che si affianca a quella della società senza sostituirla.</p>
<h3 style="text-align: justify">Tutela dei creditori sociali</h3>
<p style="text-align: justify">La disciplina della SRL unipersonale prevede ulteriori meccanismi di tutela dei creditori sociali, tra cui:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Principio di effettività del capitale sociale</strong>: il capitale deve essere effettivamente conferito e mantenuto, con particolare rigore nelle SRL unipersonali con capitale inferiore a 10.000 euro, che devono accantonare a riserva legale almeno un quinto degli utili netti annuali fino a quando la riserva, unitamente al capitale, non abbia raggiunto l&#8217;ammontare di 10.000 euro;</li>
<li><strong>Trasparenza nei rapporti socio-società</strong>: come già evidenziato, i contratti tra socio unico e società devono essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori o in quello delle decisioni dei soci, a pena di inopponibilità ai creditori in caso di insolvenza;</li>
<li><strong>Divieto di distribuzione di utili in presenza di perdite che intaccano il capitale</strong>: analogamente a quanto previsto per le altre società di capitali, non possono essere distribuiti utili in presenza di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.</li>
<li><strong>Disciplina dei finanziamenti soci</strong>: i finanziamenti effettuati dal socio a favore della società sono soggetti alla regola della postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, se effettuati in una situazione di eccessivo squilibrio dell&#8217;indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento (art. 2467 c.c.).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Questi meccanismi di tutela sono fondamentali per garantire l&#8217;equilibrio tra l&#8217;interesse del socio unico a limitare la propria responsabilità patrimoniale e l&#8217;interesse dei creditori sociali a poter contare su un patrimonio societario adeguato a soddisfare le proprie pretese.</p>
<h2 id="aspetti" style="text-align: justify">Aspetti fiscali e contabili</h2>
<p style="text-align: justify">Il regime fiscale della SRL unipersonale riveste un&#8217;importanza cruciale nella scelta di questa forma societaria, in quanto influisce significativamente sulla convenienza economica complessiva dell&#8217;operazione.</p>
<h3 style="text-align: justify">Imposizione diretta</h3>
<p style="text-align: justify">Dal punto di vista dell&#8217;imposizione diretta, la SRL unipersonale, in quanto società di capitali, è soggetta all&#8217;Imposta sul Reddito delle Società (IRES), attualmente con aliquota del 24% sul reddito complessivo netto.</p>
<p style="text-align: justify">Il reddito imponibile è determinato secondo le regole previste per il reddito d&#8217;impresa, partendo dal risultato economico di bilancio e apportando le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Tra le principali variazioni si segnalano:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>L&#8217;indeducibilità totale o parziale di alcuni costi, come le spese di rappresentanza, gli automezzi, le spese telefoniche;</li>
<li>Il regime di deducibilità degli ammortamenti, che segue tabelle ministeriali spesso diverse dalle aliquote civilistiche;</li>
<li>Il regime delle perdite fiscali, riportabili in avanti senza limiti di tempo ma utilizzabili in misura non superiore all&#8217;80% del reddito imponibile di ciascun periodo successivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Oltre all&#8217;IRES, la società è soggetta all&#8217;Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), con aliquota base del 3,9% (variabile a seconda della regione e del settore di attività), calcolata su una base imponibile determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, con l&#8217;esclusione delle spese per il personale dipendente e assimilato e degli oneri finanziari.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda la tassazione del socio unico, gli utili percepiti sono soggetti a imposizione fiscale differenziata a seconda che il socio sia:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Persona fisica non imprenditore: gli utili sono soggetti a ritenuta a titolo d&#8217;imposta del 26%;</li>
<li>Persona fisica imprenditore: gli utili concorrono alla formazione del reddito d&#8217;impresa nella misura del 58,14%;</li>
<li>Società o ente commerciale: gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5% del loro ammontare (esclusione del 95%);</li>
<li>Società di persone: gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Imposizione indiretta</h3>
<p style="text-align: justify">Dal punto di vista dell&#8217;imposizione indiretta, la SRL unipersonale è soggetta:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>All&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), secondo le regole ordinarie previste per i soggetti passivi d&#8217;imposta;</li>
<li>All&#8217;imposta di registro, applicabile in misura fissa (200 euro) o proporzionale a seconda della tipologia di atto;</li>
<li>All&#8217;imposta di bollo, applicabile su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari;</li>
<li>Alle imposte ipotecarie e catastali, in caso di operazioni immobiliari.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Particolare attenzione merita l&#8217;atto costitutivo della SRL unipersonale, soggetto a imposta di registro in misura fissa (200 euro), nonché a imposta di bollo, tassa di concessione governativa e diritti di segreteria per l&#8217;iscrizione al Registro delle Imprese.</p>
<h3 style="text-align: justify">Adempimenti contabili e dichiarativi</h3>
<p style="text-align: justify">La SRL unipersonale è soggetta agli obblighi contabili previsti per le società di capitali, tra cui:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Tenuta della contabilità ordinaria</strong>, comprendente il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA e le altre scritture ausiliarie richieste dalla normativa fiscale;</li>
<li><strong>Redazione del bilancio d&#8217;esercizio</strong>, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (eccetto per le micro-imprese) e nota integrativa, secondo gli schemi previsti dal codice civile;</li>
<li><strong>Approvazione e deposito del bilancio</strong>: il bilancio deve essere approvato dall&#8217;assemblea (o dal socio unico) entro 120 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio, elevabili a 180 giorni in presenza di particolari esigenze, e depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall&#8217;approvazione;</li>
<li><strong>Presentazione delle dichiarazioni fiscali</strong>: la società deve presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC), la dichiarazione IRAP e, se previste, le dichiarazioni periodiche e annuali IVA, nonché le altre dichiarazioni richieste dalla normativa vigente (ad esempio, la dichiarazione dei sostituti d&#8217;imposta &#8211; modello 770).</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">È opportuno evidenziare che, per le SRL unipersonali di dimensioni contenute, la normativa prevede significative semplificazioni in termini di adempimenti contabili e di bilancio. In particolare, le micro-imprese (società che non superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: 1) totale dell&#8217;attivo: 175.000 euro; 2) ricavi: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media: 5 unità) possono redigere il bilancio in forma super-semplificata, omettendo il rendiconto finanziario e la nota integrativa, purché forniscano in calce allo stato patrimoniale alcune informazioni essenziali.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pianificazione fiscale e ottimizzazione</h3>
<p style="text-align: justify">La pianificazione fiscale rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione della SRL unipersonale, consentendo di ottimizzare il carico tributario complessivo nel rispetto della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify">Tra le principali strategie di pianificazione fiscale si segnalano:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Politica dei compensi amministratori</strong>: la determinazione di un adeguato compenso per l&#8217;amministratore (spesso coincidente con il socio unico) consente di trasferire ricchezza dalla società al socio, con il vantaggio della deducibilità del costo per la società. Tuttavia, il compenso deve essere congruo rispetto all&#8217;attività svolta e formalizzato con apposita delibera assembleare;</li>
<li><strong>Gestione dei fringe benefit</strong>: l&#8217;attribuzione di fringe benefit all&#8217;amministratore (auto aziendale, telefono, etc.) può rappresentare una forma efficiente di remunerazione, grazie al favorevole regime fiscale previsto per alcune tipologie di benefit;</li>
<li><strong>Politica degli ammortamenti</strong>: la scelta delle aliquote di ammortamento, nel rispetto dei limiti fiscali, consente di modulare il reddito imponibile in base alle esigenze della società e del socio;</li>
<li><strong>Accantonamenti e svalutazioni</strong>: una corretta politica di accantonamenti e svalutazioni, nei limiti consentiti dalla normativa fiscale, permette di gestire in modo efficiente il carico fiscale, anticipando la deduzione di costi probabili o certi ma non ancora determinati nel loro ammontare;</li>
<li><strong>Utilizzo di regimi fiscali agevolati</strong>: la valutazione dell&#8217;applicabilità di regimi fiscali agevolati, come il regime forfetario per le piccole imprese o le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi (super e iper-ammortamento), può consentire significativi risparmi d&#8217;imposta.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">È fondamentale sottolineare che ogni strategia di pianificazione fiscale deve essere valutata alla luce dei principi di inerenza, competenza e congruità, nonché del divieto di abuso del diritto sancito dall&#8217;art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Una pianificazione fiscale aggressiva o non conforme ai principi dell&#8217;ordinamento tributario può comportare rischi significativi, tra cui l&#8217;inapplicabilità dei benefici fiscali, l&#8217;irrogazione di sanzioni e, nei casi più gravi, conseguenze di natura penale.</p>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify">Vantaggi e criticità della SRL unipersonale</h2>
<p style="text-align: justify">La scelta della SRL unipersonale come forma giuridica per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività d&#8217;impresa presenta numerosi vantaggi, ma anche alcune criticità che meritano un&#8217;attenta valutazione. Un&#8217;analisi approfondita di questi aspetti risulta essenziale per una decisione consapevole, che tenga conto delle specifiche esigenze dell&#8217;imprenditore e delle caratteristiche del progetto imprenditoriale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Principali Vantaggi</h3>
<p style="text-align: justify">La SRL unipersonale offre molteplici vantaggi che la rendono particolarmente attrattiva per l&#8217;imprenditore individuale:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Responsabilità limitata</strong>: indubbiamente il principale vantaggio è rappresentato dalla limitazione della responsabilità patrimoniale del socio, che risponde delle obbligazioni sociali nei limiti del capitale conferito, salvaguardando così il proprio patrimonio personale dai rischi d&#8217;impresa. Questa caratteristica distingue nettamente la SRL unipersonale dall&#8217;impresa individuale, in cui l&#8217;imprenditore risponde illimitatamente con tutti i suoi beni.</li>
<li><strong>Continuità dell&#8217;impresa</strong>: la SRL unipersonale, godendo di personalità giuridica autonoma, garantisce una maggiore stabilità e continuità dell&#8217;attività imprenditoriale, svincolandola dalle vicende personali del socio. In caso di decesso dell&#8217;imprenditore, ad esempio, la partecipazione nella società può essere trasferita agli eredi senza necessità di interrompere l&#8217;attività.</li>
<li><strong>Immagine e credibilità sul mercato</strong>: la forma societaria conferisce generalmente una maggiore credibilità nei rapporti commerciali e migliora la percezione dell&#8217;impresa da parte di clienti, fornitori e istituti di credito. Questo aspetto può risultare particolarmente rilevante per le imprese che operano in settori competitivi o che intrattengono relazioni con partner di dimensioni significative.</li>
</ol>
<h3>Gli altri vantaggi</h3>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Flessibilità nella governance</strong>: la SRL unipersonale consente una notevole flessibilità nella definizione dell&#8217;assetto organizzativo e di governance, permettendo all&#8217;imprenditore di adattare la struttura societaria alle specifiche esigenze dell&#8217;attività svolta e alle sue prospettive di sviluppo.</li>
<li><strong>Regime fiscale potenzialmente vantaggioso</strong>: in determinate situazioni, il regime fiscale della SRL unipersonale può risultare più conveniente rispetto a quello dell&#8217;impresa individuale, soprattutto in presenza di utili significativi o di una politica di autofinanziamento dell&#8217;impresa.</li>
<li><strong>Possibilità di accesso a forme di finanziamento più articolate</strong>: la forma societaria offre maggiori opportunità di accesso a capitali esterni, sia sotto forma di finanziamenti bancari che attraverso l&#8217;ingresso di nuovi soci o investitori.</li>
<li><strong>Maggiore regolamentazione delle relazioni con i terzi</strong>: la disciplina societaria fornisce un quadro normativo più strutturato per la regolamentazione dei rapporti con i terzi, offrendo maggiori tutele e certezze giuridiche rispetto all&#8217;impresa individuale.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify">Criticità e svantaggi</h3>
<p style="text-align: justify">Nonostante i numerosi vantaggi, la SRL unipersonale presenta anche alcune criticità che devono essere attentamente valutate:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Costi di costituzione e gestione</strong>: la costituzione e la gestione di una SRL unipersonale comportano costi significativamente superiori rispetto all&#8217;impresa individuale, tra cui oneri notarili, imposte, diritti camerali e costi amministrativi per la tenuta della contabilità e gli adempimenti societari. Questi costi fissi possono risultare particolarmente gravosi per attività di dimensioni ridotte o in fase di avvio.</li>
<li><strong>Complessità degli adempimenti</strong>: la gestione di una SRL unipersonale richiede il rispetto di numerosi adempimenti formali e sostanziali, tra cui la tenuta dei libri sociali, la redazione e il deposito del bilancio, la presentazione di dichiarazioni fiscali più articolate rispetto all&#8217;impresa individuale. Questa complessità implica generalmente la necessità di avvalersi di consulenti specializzati, con conseguente incremento dei costi.</li>
<li><strong>Rigidità dell&#8217;assetto patrimoniale</strong>: a differenza dell&#8217;impresa individuale, in cui l&#8217;imprenditore può liberamente disporre del patrimonio aziendale, nella SRL unipersonale il capitale sociale e le riserve sono soggetti a vincoli di indisponibilità, limitando la libertà del socio di prelevare risorse dalla società.</li>
<li><strong>Doppia imposizione economica sugli utili distribuiti</strong>: nonostante le attenuazioni previste dalla normativa fiscale, gli utili distribuiti al socio unico persona fisica sono soggetti a una forma di doppia imposizione economica, essendo tassati prima a livello societario con l&#8217;IRES e successivamente in capo al socio con la ritenuta a titolo d&#8217;imposta del 26%.</li>
</ol>
<h3>Gli altri svantaggi</h3>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Regime di trasparenza fiscale non automatico</strong>: a differenza delle società di persone, la SRL unipersonale non beneficia automaticamente del regime di trasparenza fiscale, che consente l&#8217;imputazione diretta del reddito societario al socio. Tale regime può essere opzionato solo in presenza di specifiche condizioni e comporta comunque l&#8217;applicazione dell&#8217;IRAP a livello societario.</li>
<li><strong>Rischi di confusione patrimoniale</strong>: la sovrapposizione tra la figura del socio unico e quella dell&#8217;amministratore può generare rischi di confusione tra il patrimonio personale e quello societario, con potenziali conseguenze in termini di responsabilità illimitata del socio in caso di insolvenza della società.</li>
<li><strong>Maggiore esposizione a controlli fiscali</strong>: le società di capitali, tra cui le SRL unipersonali, sono generalmente più esposte a controlli fiscali rispetto alle imprese individuali, soprattutto in presenza di particolari profili di rischio, come compensi elevati all&#8217;amministratore-socio o operazioni significative con parti correlate.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify">Valutazione complessiva e criteri di scelta</h3>
<p style="text-align: justify">La scelta tra la SRL unipersonale e altre forme giuridiche, in particolare l&#8217;impresa individuale, deve basarsi su un&#8217;attenta analisi costi-benefici, che tenga conto di molteplici fattori:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Dimensione e prospettive di sviluppo dell&#8217;attività</strong>: per attività di dimensioni ridotte o in fase di avvio, con limitate prospettive di sviluppo, i costi e la complessità gestionale della SRL unipersonale potrebbero risultare eccessivi rispetto ai benefici. Al contrario, per attività di dimensioni significative o con elevate potenzialità di crescita, i vantaggi della forma societaria tendono a prevalere sugli svantaggi.</li>
<li><strong>Profilo di rischio dell&#8217;attività</strong>: per attività caratterizzate da un elevato profilo di rischio (ad esempio, settori soggetti a frequente contenzioso o a responsabilità professionali significative), il beneficio della responsabilità limitata può risultare determinante nella scelta della forma giuridica.</li>
<li><strong>Esigenze di finanziamento</strong>: la necessità di accedere a capitali esterni o di attrarre investitori può orientare la scelta verso la forma societaria, che offre maggiori opportunità e flessibilità in tal senso.</li>
<li><strong>Pianificazione successoria</strong>: l&#8217;esigenza di garantire la continuità dell&#8217;impresa anche in caso di vicende personali dell&#8217;imprenditore può rappresentare un fattore decisivo a favore della SRL unipersonale.</li>
<li><strong>Considerazioni fiscali</strong>: l&#8217;analisi comparata del carico fiscale complessivo nelle diverse forme giuridiche, tenendo conto sia delle imposte dirette che di quelle indirette, rappresenta un elemento essenziale nella valutazione di convenienza.</li>
<li><strong>Aspetti reputazionali e d&#8217;immagine</strong>: per attività che operano in settori dove l&#8217;immagine e la credibilità percepita risultano particolarmente rilevanti, la forma societaria può offrire un vantaggio competitivo significativo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">In conclusione, la scelta della SRL unipersonale richiede un&#8217;analisi approfondita e personalizzata, che tenga conto delle specifiche caratteristiche dell&#8217;attività imprenditoriale e delle esigenze personali dell&#8217;imprenditore. Una valutazione preliminare effettuata con il supporto di professionisti qualificati risulta fondamentale per una decisione consapevole e adeguata al caso concreto.</p>
<h2 id="casi" style="text-align: justify">Casi particolari e operazioni straordinarie</h2>
<p style="text-align: justify">La SRL unipersonale può essere coinvolta in diverse operazioni straordinarie e situazioni particolari che meritano un&#8217;analisi specifica, in quanto presentano peculiarità procedurali e sostanziali rispetto alle corrispondenti operazioni nelle società pluripersonali.</p>
<h3 style="text-align: justify">Trasformazione</h3>
<p style="text-align: justify">La trasformazione rappresenta l&#8217;operazione con cui la società modifica la propria forma giuridica, mantenendo la continuità dei rapporti giuridici. Nel caso della SRL unipersonale, le principali ipotesi di trasformazione sono:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Trasformazione da impresa individuale a SRL unipersonale</strong>: questa operazione, disciplinata dall&#8217;art. 2500-ter c.c., consente all&#8217;imprenditore individuale di conferire la propria azienda in una SRL di nuova costituzione, divenendone socio unico. La trasformazione richiede la redazione di una perizia di stima del patrimonio aziendale da parte di un esperto nominato dal tribunale, nonché un atto pubblico redatto da un notaio. Dal punto di vista fiscale, l&#8217;operazione può beneficiare del regime di neutralità previsto dall&#8217;art. 170 del TUIR, purché siano rispettate determinate condizioni.</li>
<li><strong>Trasformazione da SRL unipersonale a SRL pluripersonale</strong>: questa ipotesi si verifica automaticamente con l&#8217;ingresso di nuovi soci nella compagine sociale, senza necessità di una formale delibera di trasformazione. L&#8217;operazione comporta la cessazione della responsabilità illimitata del socio originario per le obbligazioni sociali, anche quelle sorte prima dell&#8217;ingresso dei nuovi soci.</li>
<li><strong>Trasformazione da SRL unipersonale a impresa individuale</strong>: si tratta di una trasformazione regressiva, da società di capitali a impresa individuale, che comporta la perdita della personalità giuridica e l&#8217;assunzione della responsabilità illimitata da parte dell&#8217;imprenditore. L&#8217;operazione richiede il consenso unanime dei creditori sociali o, in alternativa, il loro pagamento, nonché un atto pubblico notarile. Dal punto di vista fiscale, la trasformazione comporta la tassazione delle plusvalenze latenti nel patrimonio sociale, configurandosi come operazione realizzativa.</li>
<li><strong>Trasformazione da SRL unipersonale ad altre forme societarie</strong>: la SRL unipersonale può trasformarsi in altre forme societarie, come la società per azioni unipersonale o pluripersonale, seguendo la procedura ordinaria prevista per le trasformazioni omogenee progressive, che richiede una delibera dell&#8217;assemblea straordinaria (o del socio unico) e un atto pubblico notarile.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify">Fusione e Scissione</h3>
<p style="text-align: justify">La SRL unipersonale può partecipare a operazioni di fusione e scissione, con alcune particolarità procedurali:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Fusione</strong>: la fusione può avvenire mediante incorporazione della SRL unipersonale in un&#8217;altra società (fusione per incorporazione) o mediante la costituzione di una nuova società (fusione propria). In entrambi i casi, la procedura segue le regole ordinarie previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, con la peculiarità che le decisioni relative alla fusione sono assunte dal socio unico. Il progetto di fusione deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e, trascorsi 30 giorni senza opposizione dei creditori, può essere stipulato l&#8217;atto di fusione. Dal punto di vista fiscale, la fusione beneficia del regime di neutralità previsto dall&#8217;art. 172 del TUIR.</li>
<li><strong>Scissione</strong>: la scissione può essere totale (con estinzione della società scissa) o parziale (con mantenimento della società scissa), proporzionale (con mantenimento delle proporzioni delle partecipazioni) o non proporzionale (con alterazione delle proporzioni). Anche in questo caso, la procedura segue le regole ordinarie previste dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile, con le decisioni assunte dal socio unico. Dal punto di vista fiscale, la scissione beneficia del regime di neutralità previsto dall&#8217;art. 173 del TUIR.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Sia per la fusione che per la scissione, è prevista la possibilità di adottare una procedura semplificata in caso di incorporazione di società interamente possedute (art. 2505 c.c.) o possedute al 90% (art. 2505-bis c.c.), con significative semplificazioni procedurali.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cessione di quote e recesso del socio</h3>
<p style="text-align: justify">Nella SRL unipersonale, la cessione dell&#8217;intera partecipazione o di parte di essa presenta caratteristiche peculiari:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Cessione dell&#8217;intera partecipazione</strong>: comporta la sostituzione integrale del socio unico, ma non modifica la natura unipersonale della società. L&#8217;operazione richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, da depositare presso il Registro delle Imprese a cura del notaio o degli amministratori entro 30 giorni. Dal punto di vista fiscale, la cessione genera una plusvalenza tassabile in capo al cedente, qualificabile come reddito diverso se il socio è una persona fisica non imprenditore, o come reddito d&#8217;impresa negli altri casi.</li>
<li><strong>Cessione parziale della partecipazione</strong>: comporta la trasformazione della SRL unipersonale in SRL pluripersonale, con conseguente cessazione delle ipotesi di responsabilità illimitata del socio originario. Anche in questo caso, l&#8217;atto di cessione richiede la forma pubblica o la scrittura privata autenticata e il deposito presso il Registro delle Imprese.</li>
<li><strong>Recesso del socio</strong>: nella SRL unipersonale, l&#8217;ipotesi di recesso è configurabile solo in caso di precedente trasformazione in società pluripersonale, in quanto il recesso dell&#8217;unico socio comporterebbe lo scioglimento della società. In caso di recesso, la procedura segue le regole ordinarie previste dall&#8217;art. 2473 c.c., con liquidazione della partecipazione mediante rimborso al socio recedente del valore della sua quota.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify">Scioglimento e liquidazione</h3>
<p style="text-align: justify">Lo scioglimento della SRL unipersonale può verificarsi per diverse cause, tra cui:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li><strong>Decorso del termine fissato nell&#8217;atto costitutivo</strong>: se lo statuto prevede una durata determinata della società, il suo decorso comporta lo scioglimento automatico, salvo proroga deliberata prima della scadenza;</li>
<li><strong>Conseguimento dell&#8217;oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo</strong>: quando l&#8217;attività prevista nell&#8217;oggetto sociale è stata integralmente realizzata o è divenuta impossibile, la società può essere sciolta;</li>
<li><strong>Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell&#8217;assemblea</strong>: l&#8217;impossibilità di assumere decisioni fondamentali per il funzionamento della società può costituire causa di scioglimento;</li>
<li><strong>Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale</strong>: se il capitale si riduce, per perdite o altre cause, al di sotto del minimo legale (1 euro) e non viene reintegrato o trasformata la società, si verifica lo scioglimento;</li>
<li><strong>Deliberazione dell&#8217;assemblea (o del socio unico)</strong>: il socio unico può deliberare lo scioglimento anticipato della società;</li>
<li><strong>Altre cause previste dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto</strong>.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Una volta verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l&#8217;assemblea (o il socio unico) per la nomina dei liquidatori e l&#8217;avvio della procedura di liquidazione. I liquidatori provvedono alla realizzazione dell&#8217;attivo, all&#8217;estinzione delle passività e alla distribuzione dell&#8217;eventuale residuo attivo al socio unico. Al termine della liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione e richiedono la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.</p>
<p style="text-align: justify">È importante sottolineare che, anche durante la fase di liquidazione, permangono gli obblighi di redazione del bilancio annuale e gli altri adempimenti fiscali e societari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/srl-unipersonale-guida-rapida/">SRL Unipersonale – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scissione semplificata – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/scissione-semplificata-guida-rapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scissione semplificata &#8211; guida rapida La normativa di riferimento Tipologie di scissione semplificata I presupposti applicativi della scissione semplificata In cosa consiste la semplificazione Gli effetti della scissione semplificata Le garanzie per i creditori sociali I profili fiscali della scissione semplificata Scissione semplificata e gruppi societari Scissione semplificata e operazioni transfrontaliere Gli orientamenti giurisprudenziali La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scissione-semplificata-guida-rapida/">Scissione semplificata – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Scissione semplificata – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="#normativa">La normativa di riferimento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tipologie">Tipologie di scissione semplificata</a></strong></li>
<li><strong><a href="#presupposti">I presupposti applicativi della scissione semplificata</a></strong></li>
<li><strong><a href="#consiste">In cosa consiste la semplificazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#effetti">Gli effetti della scissione semplificata</a></strong></li>
<li><strong><a href="#garanzie">Le garanzie per i creditori sociali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#profili">I profili fiscali della scissione semplificata</a></strong></li>
<li><strong><a href="#gruppi">Scissione semplificata e gruppi societari</a></strong></li>
<li><strong><a href="#transfrontaliere">Scissione semplificata e operazioni transfrontaliere</a></strong></li>
<li><strong><a href="#orientamenti">Gli orientamenti giurisprudenziali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#pmi">La scissione semplificata nelle PMI</a></strong></li>
<li><strong><a href="#leverage">La scissione semplificata con leverage</a></strong></li>
<li><strong><a href="#responsabilita">Scissione semplificata e responsabilità degli amministratori</a></strong></li>
<li><strong><a href="#recesso">Scissione semplificata e diritto di recesso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#altreforme">I rapporti con le altre forme di riorganizzazione aziendale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#crisi">La scissione semplificata nel contesto della crisi d&#8217;impresa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#trasferimento">Scissione semplificata e trasferimento d&#8217;azienda</a></strong></li>
<li><strong><a href="#concorrenza">Scissione semplificata e tutela della concorrenza</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>scissione semplificata</strong> è una variante procedurale della più nota operazione di scissione societaria, disciplinata nel nostro ordinamento dagli articoli 2506 e ss. del codice civile. Si tratta di una particolare modalità di scissione che è stata introdotta con la riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e che successivamente è stata perfezionata con interventi legislativi successivi, con l&#8217;obiettivo di snellire le procedure societarie e favorire la flessibilità organizzativa delle imprese italiane.</p>
<p style="text-align: justify;">Come suggerisce il suo stesso nome, <strong>la principale caratteristica della scissione semplificata consiste nella possibilità di omettere alcuni adempimenti procedurali normalmente richiesti nelle operazioni di scissione ordinaria</strong>, a patto che sussistano determinate condizioni che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un trattamento agevolato.</p>
<p style="text-align: justify;">Come osserva la dottrina prevalente, questa semplificazione si inserisce nel più ampio processo di modernizzazione del diritto societario italiano, volto a favorire la competitività delle imprese nazionali nel contesto europeo e internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di legittimità ha peraltro più volte sottolineato la ratio dell&#8217;istituto, evidenziando come la semplificazione procedurale non comporti un affievolimento delle tutele sostanziali previste dall&#8217;ordinamento a favore dei soci e dei creditori.</p>
<h2 id="normativa" style="text-align: justify;">La normativa di riferimento</h2>
<p style="text-align: justify;">Il fondamento normativo della scissione semplificata si rinviene principalmente negli <strong>articoli 2506-ter e 2505 del codice civile</strong>. In particolare, l&#8217;art. 2506-ter, quarto comma, c.c. estende alla scissione le disposizioni semplificate previste per la fusione dall&#8217;art. 2505 c.c., quando la scissione avviene mediante la costituzione di nuove società e il rapporto di cambio è stabilito secondo specifiche modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina è stata ulteriormente arricchita dal d.lgs. 108/2008, che ha regolamentato le operazioni transfrontaliere, e dal d.Lgs. 147/2018, che ha recepito la direttiva UE 2017/1132 relativamente a determinati aspetti del diritto societario. Va inoltre ricordato il contributo interpretativo fornito dalla Massima n. 22 del Consiglio Notarile di Milano, che ha chiarito l&#8217;ambito applicativo della scissione semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2506-bis, commi 2 e 3, c.c. disciplina il piano di assegnazione degli elementi patrimoniali, mentre l&#8217;articolo 2506-quater c.c. regola gli effetti dell&#8217;operazione. Da non trascurare sono le norme fiscali contenute negli articoli 173 e seguenti del TUIR (D.P.R. 917/1986), che definiscono il trattamento tributario dell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8927/2013, ha poi precisato che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>le norme sulla scissione semplificata vanno interpretate in modo sistematico, alla luce dei principi generali dell&#8217;ordinamento societario e della finalità del legislatore di favorire la riorganizzazione dei gruppi societari</em>.</p>
</blockquote>
<h2 id="tipologie" style="text-align: justify;">Tipologie di scissione semplificata</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell’attuale panorama giuridico italiano è possibile distinguere diverse tipologie di scissione semplificata, ciascuna caratterizzata da presupposti applicativi specifici e da diverse modalità di attuazione della semplificazione procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima tipologia è la <strong>scissione semplificata per incorporazione in società interamente posseduta</strong>, disciplinata dal combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505 c.c. L’ipotesi si verifica quando una società scinde parte del suo patrimonio a favore di una società preesistente che è interamente posseduta dalla società scissa.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda tipologia è la <strong>scissione semplificata a favore di società possedute almeno al 90%</strong>, regolata dal richiamo all&#8217;art. 2505-bis c.c. In questo caso, la dottrina ha evidenziato che la semplificazione opera in misura ridotta rispetto all&#8217;ipotesi precedente, in considerazione della presenza di soci di minoranza.</p>
<p style="text-align: justify;">La terza variante è la <strong>scissione semplificata mediante costituzione di nuove società con assegnazione proporzionale delle partecipazioni</strong>, fattispecie in cui, secondo la Massima n. 22 del Consiglio Notarile di Milano, &#8220;<em>la semplificazione è giustificata dalla conservazione dei rapporti proprietari preesistenti&#8221;. </em>Il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 158, ha inoltre riconosciuto la legittimità della scissione semplificata inversa, in cui la beneficiaria detiene partecipazioni nella scissa.</p>
<h2 id="presupposti" style="text-align: justify;">I presupposti applicativi della scissione semplificata</h2>
<p style="text-align: justify;">Ma in quali casi la scissione semplificata può essere percorsa efficacemente?</p>
<p style="text-align: justify;">Per rispondere a tale quesito, ricordiamo che l&#8217;applicazione della disciplina semplificata richiede la sussistenza di presupposti specifici, che variano in funzione della tipologia di scissione semplificata che si intende attuare. La corretta identificazione di tali presupposti è fondamentale per determinare legittimamente l&#8217;ambito di semplificazione procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la <strong>scissione semplificata ex art. 2505 c.c</strong>., il presupposto essenziale è la titolarità, in capo alla società scissa, dell&#8217;intero capitale sociale della società beneficiaria preesistente. La giurisprudenza di merito ha più volte precisato che tale requisito deve sussistere ininterrottamente dall&#8217;inizio della procedura fino alla stipulazione dell&#8217;atto di scissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella <strong>scissione semplificata ex art. 2505-bis c.c</strong>., invece, è sufficiente che la società scissa detenga almeno il 90% del capitale della beneficiaria. Come sottolineato dalla dottrina è in questo caso necessario garantire ai soci di minoranza della beneficiaria la possibilità di esercitare il diritto di vendita delle proprie partecipazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la <strong>scissione con costituzione di nuove società</strong>, il presupposto è l&#8217;assegnazione proporzionale delle partecipazioni ai soci della scissa e l&#8217;assenza di conguagli in denaro. La Corte d&#8217;Appello di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2016, ha confermato in tal proposito che &#8220;<em>la proporzionalità dell&#8217;assegnazione è condizione imprescindibile per l&#8217;accesso al regime semplificato&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella massima n. I.N.10, ha inoltre chiarito che in caso di scissione a favore di beneficiaria neocostituita, la semplificazione è applicabile anche quando la scissa assegna alla beneficiaria un patrimonio netto negativo, purché compensato da un conferimento positivo dei soci.</p>
<h2 id="consiste" style="text-align: justify;">In cosa consiste la semplificazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;iter procedurale della scissione semplificata si caratterizza <strong>per l&#8217;eliminazione o la riduzione di alcuni adempimenti normalmente previsti per la scissione ordinaria.</strong> La semplificazione, tuttavia, non è uniforme ma varia in funzione della tipologia di scissione semplificata in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella scissione semplificata ex art. 2505 c.c., la procedura inizia con la redazione del progetto di scissione, che deve contenere gli elementi essenziali previsti dall&#8217;art. 2506-bis c.c. Come osservato dalla dottrina, pur in assenza dell&#8217;obbligo di relazione degli amministratori e degli esperti, il progetto deve comunque essere completo e dettagliato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto deve essere depositato presso il registro delle imprese o pubblicato sul sito internet della società almeno trenta giorni prima della decisione in ordine alla scissione, termine che la giurisprudenza di merito ha ritenuto non derogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">La principale semplificazione riguarda la possibilità di omettere la relazione degli amministratori (ex art. 2506-ter, primo comma, c.c.) e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (ex art. 2506-ter, terzo comma, c.c.). Come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 12314/2019), <em>&#8220;tali omissioni si giustificano con l&#8217;assenza di modifiche degli assetti proprietari&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore semplificazione è la possibilità di prevedere statutariamente che la decisione in ordine alla scissione sia adottata dall&#8217;organo amministrativo anziché dall&#8217;assemblea dei soci, con atto pubblico e nel rispetto dell&#8217;art. 2436 c.c., come confermato dalla prassi notarile (Massima n. 60 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato).</p>
<h2 id="effetti" style="text-align: justify;">Gli effetti della scissione semplificata</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli<strong> effetti della scissione semplificata</strong>, pur caratterizzandosi per una procedura agevolata, non differiscono sostanzialmente da quelli della scissione ordinaria. Permane, infatti, il principio cardine della successione universale o particolare delle società beneficiarie nei rapporti giuridici della società scissa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come stabilito dall&#8217;art. 2506-quater c.c., la scissione produce effetti dall&#8217;ultima delle iscrizioni dell&#8217;atto di scissione nell&#8217;ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società partecipanti all&#8217;operazione. Tuttavia, come evidenziato dalla dottrina, è possibile prevedere che gli effetti contabili e fiscali decorrano da una data anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i rapporti giuridici, la Corte di Cassazione (sentenza n. 17020/2018) ha affermato il principio secondo cui &#8220;<em>le società beneficiarie succedono nelle posizioni giuridiche attive e passive della scissa secondo quanto previsto nel progetto di scissione, con responsabilità solidale, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto attribuito, per i debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente rilevante è la questione della responsabilità solidale delle società partecipanti per i debiti della scissa. Il Tribunale di Bologna con sentenza del 7 marzo 2017 ha precisato che &#8220;<em>tale responsabilità opera come garanzia per i creditori e non modifica l&#8217;imputazione del debito secondo quanto previsto dal progetto di scissione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano fiscale, l&#8217;operazione è regolata dal principio di neutralità fiscale ex art. 173 TUIR, con la conseguenza che la scissione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, come confermato dalla prassi dell&#8217;Agenzia delle Entrate (Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000).</p>
<h2 id="garanzie" style="text-align: justify;">Le garanzie per i creditori sociali</h2>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la semplificazione procedurale, la scissione semplificata<strong> mantiene intatti i presidi posti a tutela dei creditori sociali</strong>, considerato che l&#8217;operazione può comportare una ripartizione del patrimonio della società scissa e, conseguentemente, una potenziale riduzione della garanzia patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, il principale strumento di tutela è rappresentato dal diritto di opposizione previsto dall&#8217;art. 2506-ter, quinto comma, c.c., che richiama l&#8217;art. 2503 c.c. I creditori della società scissa e delle società beneficiarie possono opporsi alla scissione entro sessanta giorni dall&#8217;ultima delle iscrizioni previste dall&#8217;art. 2502-bis c.c. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 21846/2013), &#8220;<em>l&#8217;opposizione dei creditori sospende l&#8217;efficacia della scissione, salvo che il tribunale disponga l&#8217;esecuzione previa prestazione di idonea garanzia&#8221;. </em>La dottrina prevalente sottolinea poi come la scissione semplificata non riduce la portata del diritto di opposizione, che rimane lo strumento principale di tutela preventiva per i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre al diritto di opposizione, l&#8217;art. 2506-quater, terzo comma, c.c. prevede la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione per i debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui sono stati assegnati. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 settembre 2018, ha precisato che &#8220;<em>tale responsabilità è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria e opera a prescindere dalle pattuizioni contenute nel progetto di scissione&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore garanzia è rappresentata dall&#8217;obbligo di allegare al progetto di scissione la situazione patrimoniale delle società partecipanti, redatta con l&#8217;osservanza delle norme sul bilancio d&#8217;esercizio.</p>
<h2 id="profili" style="text-align: justify;">I profili fiscali della scissione semplificata</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>trattamento fiscale della scissione semplificata</strong> segue i principi generali previsti per le operazioni di scissione, caratterizzandosi per il principio di neutralità fiscale sancito dall&#8217;art. 173 del TUIR (D.P.R. 917/1986).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo tale principio, <strong>la scissione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa</strong>. I beni ricevuti dalle società beneficiarie sono valutati fiscalmente in base all&#8217;ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla società scissa. Come precisato dall&#8217;Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 52/E del 22 maggio 2015, &#8220;<em>la neutralità fiscale opera anche in caso di scissione semplificata, essendo irrilevante la semplificazione procedurale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le posizioni soggettive e gli obblighi fiscali della società scissa, questi si trasferiscono alle beneficiarie in proporzione ai rispettivi patrimoni netti contabili. L&#8217;Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 2014, ha specificato che &#8220;<em>in caso di scissione parziale, le posizioni fiscali connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, si trasferiscono alla società beneficiaria&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le perdite fiscali pregresse, gli interessi passivi non dedotti e l&#8217;eccedenza ACE della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferito, salvo specifiche limitazioni antielusive. Limitazioni che trovano applicazione anche in caso di scissione semplificata, essendo finalizzate a contrastare operazioni prive di valide ragioni economiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini delle imposte indirette, la scissione è soggetta all&#8217;imposta di registro in misura fissa (200 euro).</p>
<h2 id="gruppi" style="text-align: justify;">Scissione semplificata e gruppi societari</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>scissione semplificata</strong> rappresenta uno strumento particolarmente utile nell&#8217;ambito delle <strong>riorganizzazioni dei gruppi</strong> <strong>societari</strong>, offrendo un percorso procedurale agevolato per operazioni infragruppo che, per loro natura, presentano minori criticità in termini di tutela degli interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina aziendalistica da tempo ha evidenziato come la scissione semplificata consenta di realizzare efficacemente operazioni di riassetto organizzativo e di riallocazione delle risorse all&#8217;interno dei gruppi, minimizzando i costi procedurali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contesto dei gruppi, <strong>la scissione semplificata può essere utilizzata per diverse finalità</strong>: dalla separazione di rami d&#8217;azienda in vista di successive cessioni, alla creazione di sub-holding per specifici settori di attività, fino alla razionalizzazione delle catene partecipative. Particolare attenzione merita l&#8217;ipotesi della scissione semplificata a cascata, in cui la società scissa trasferisce a una beneficiaria interamente posseduta partecipazioni in altre società del gruppo. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 22850/2017) ha chiarito che anche in tali casi è applicabile la disciplina semplificata, purché sussistano i presupposti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La prassi notarile ha inoltre riconosciuto la legittimità della scissione semplificata orizzontale tra società sorelle interamente possedute dalla medesima capogruppo, valorizzando l&#8217;unitarietà economica del gruppo quale presupposto per l&#8217;applicazione della disciplina semplificata.</p>
<h2 id="transfrontaliere" style="text-align: justify;">Scissione semplificata e operazioni transfrontaliere</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina della scissione semplificata ha trovato applicazione anche nel contesto delle <strong>operazioni</strong> <strong>transfrontaliere</strong>, in particolare a seguito del recepimento della Direttiva UE 2017/1132 e delle successive modifiche introdotte dalla Direttiva UE 2019/2121 in materia di mobilità transfrontaliera delle società.</p>
<p style="text-align: justify;">Il d.lgs. 108/2008, come modificato dal D.Lgs. 147/2018, disciplina le operazioni di fusione e scissione transfrontaliere, estendendo anche a queste la possibilità di adottare procedure semplificate quando ne ricorrano i presupposti. Come sottolineato dalla dottrina internazionalistica l&#8217;applicazione delle semplificazioni anche alle operazioni transfrontaliere risponde all&#8217;esigenza di facilitare la mobilità delle imprese nello spazio giuridico europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, nella sentenza C-117/16 (caso Marine Harvest), ha precisato che &#8220;<em>gli Stati membri devono garantire che le semplificazioni procedurali previste dal diritto interno siano accessibili anche nelle operazioni transfrontaliere, in ossequio al principio di non discriminazione e alla libertà di stabilimento</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente rilevante è la questione delle <strong>certificazioni preliminari richieste per le operazioni transfrontaliere.</strong> La giurisprudenza ha chiarito che anche in caso di scissione semplificata transfrontaliera è necessario ottenere il certificato preliminare attestante il regolare completamento degli adempimenti anteriori alla scissione.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina ha poi evidenziato largamente che le semplificazioni procedurali non esimono dal rispetto delle norme imperative poste a tutela dei soci di minoranza, dei creditori e dei lavoratori, che anzi assumono particolare rilievo nel contesto transfrontaliero.</p>
<h2 id="orientamenti" style="text-align: justify;">Gli orientamenti giurisprudenziali</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione della disciplina della scissione semplificata ha sollevato nel tempo diverse questioni interpretative, che hanno formato oggetto di dibattito dottrinale e di pronunce giurisprudenziali non sempre univoche.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo profilo di criticità riguarda <strong>l&#8217;applicabilità della disciplina semplificata in caso di scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente non interamente posseduta dalla scissa</strong>. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9050/2018, ha adottato un approccio restrittivo, affermando che &#8220;<em>la semplificazione ex art. 2505 c.c. presuppone che la società scissa detenga l&#8217;intero capitale della beneficiaria, senza che rilevi la limitata entità del patrimonio trasferito</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Divergenze interpretative si sono registrate anche in merito alla possibilità di <strong>omettere la relazione degli esperti</strong> quando, pur ricorrendo i presupposti per la semplificazione, vi sia un aumento di capitale della beneficiaria con emissione di nuove azioni. Il Tribunale di Torino, con decreto del 14 dicembre 2017, ha sostenuto la tesi affermativa, ritenendo che &#8220;<em>la semplificazione operi a prescindere dalle modalità tecniche di realizzazione dell&#8217;operazione</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro tema dibattuto riguarda <strong>l&#8217;applicabilità della disciplina semplificata alla scissione asimmetrica</strong>. La dottrina prevalente sostiene che &#8220;<em>la non proporzionalità dell&#8217;assegnazione impedisce l&#8217;accesso al regime semplificato, in quanto altera gli equilibri proprietari preesistenti</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Interessante è anche la questione dell&#8217;applicabilità della disciplina semplificata in presenza di rapporti di cambio diversificati per diverse categorie di azioni. La giurisprudenza di merito ha più ritenuto compatibile tale situazione con la disciplina semplificata, purché sia preservata la proporzionalità all&#8217;interno di ciascuna categoria.</p>
<h2 id="pmi" style="text-align: justify;">La scissione semplificata nelle PMI</h2>
<p style="text-align: justify;">La scissione semplificata riveste particolare importanza anche nel contesto delle <strong>piccole e medie imprese (PMI)</strong>, dove l&#8217;esigenza di contenere i costi e di snellire le procedure assume rilevanza ancora maggiore rispetto alle grandi società.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla dottrina la disciplina semplificata della scissione rappresenta uno strumento fondamentale proprio per le PMI, consentendo loro di realizzare operazioni di riorganizzazione con un significativo risparmio di tempi e costi. Un assunto che è particolarmente vero nelle società a responsabilità limitata, dove l&#8217;art. 2506-ter, quinto comma, c.c. prevede ulteriori semplificazioni, consentendo di omettere la situazione patrimoniale con il consenso unanime dei soci.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle PMI, <strong>la scissione semplificata trova frequente applicazione nei passaggi generazionali,</strong> consentendo la separazione dei patrimoni in vista dell&#8217;assegnazione a diversi rami familiari. La Corte d&#8217;Appello di Venezia (sentenza del 12 luglio 2017) ha riconosciuto che &#8220;<em>in tali ipotesi, la scissione semplificata consente di realizzare il riassetto proprietario con minor dispendio di risorse, salvaguardando al contempo la continuità aziendale&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La prassi notarile (Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Firenze) ha inoltre riconosciuto la legittimità della scissione semplificata nelle società di persone trasformate in società di capitali, &#8220;<em>purché ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge&#8221;.</em></p>
<h2 id="leverage" style="text-align: justify;">La scissione semplificata con leverage</h2>
<p style="text-align: justify;">Una particolare applicazione della scissione semplificata è rappresentata dalla cosiddetta <strong>scissione con leverage</strong>, operazione in cui la società beneficiaria fa ricorso all&#8217;indebitamento per acquisire gli elementi patrimoniali della società scissa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come osservato dalla dottrina specialistica, la scissione con leverage consente di realizzare operazioni simili al leveraged buy out, con il vantaggio di evitare i vincoli procedurali previsti dall&#8217;art. 2501-bis c.c.. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, decreto del 9 marzo 2016) ha tuttavia precisato che &#8220;<em>l&#8217;utilizzo della scissione semplificata in operazioni con leverage deve essere valutato con particolare attenzione, per evitare elusioni della disciplina posta a tutela dell&#8217;integrità del capitale sociale</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano operativo, la scissione con leverage si realizza mediante l&#8217;assegnazione alla società beneficiaria di elementi patrimoniali che generano flussi di cassa sufficienti a ripagare l&#8217;indebitamento contratto. L&#8217;Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 97/E del 2017, ha chiarito che tali operazioni sono fiscalmente neutrali, purché rispondano a valide ragioni economiche e non abbiano come obiettivo principale l&#8217;elusione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolarmente dibattuta è la questione dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 2501-bis c.c. in via analogica alle scissioni con leverage. La dottrina prevalente sostiene che i presidi informativi previsti per la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento debbano trovare applicazione anche nelle scissioni con leverage, in virtù dell&#8217;identità di ratio.</p>
<h2 id="responsabilita" style="text-align: justify;">Scissione semplificata e responsabilità degli amministratori</h2>
<p style="text-align: justify;">La semplificazione procedurale che caratterizza la scissione semplificata <strong>non comporta un affievolimento della responsabilità degli amministratori delle società partecipanti,</strong> che mantiene invece tutta la sua portata in relazione alla correttezza e completezza delle informazioni fornite e alla tutela degli interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla dottrina, infatti, la semplificazione degli adempimenti procedurali è compensata da un aggravamento della responsabilità degli amministratori, chiamati a garantire comunque la trasparenza e la correttezza dell&#8217;operazione. Di particolare rilievo è la responsabilità degli amministratori per la corretta redazione del progetto di scissione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17619/2016, ha affermato che anche in caso di scissione semplificata, gli amministratori rispondono della veridicità e completezza delle informazioni contenute nel progetto di scissione, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli elementi patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ipotesi in cui la decisione in ordine alla scissione sia adottata dall&#8217;organo amministrativo anziché dall&#8217;assemblea (ex art. 2505, secondo comma, c.c.), la giurisprudenza di merito ha precisato che gli amministratori assumono una responsabilità rafforzata, essendo chiamati ad esercitare una competenza eccezionalmente sottratta all&#8217;organo assembleare.</p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina ha inoltre sottolineato che gli amministratori sono responsabili non solo verso i soci ma anche verso i creditori sociali per l&#8217;eventuale pregiudizio arrecato all&#8217;integrità del patrimonio sociale in conseguenza dell&#8217;operazione di scissione.</p>
<h2 id="recesso" style="text-align: justify;">Scissione semplificata e diritto di recesso</h2>
<p style="text-align: justify;">La disciplina del diritto di recesso in caso di scissione semplificata <strong>presenta peculiarità che riflettono la natura agevolata dell&#8217;operazione e i presupposti applicativi della stessa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nelle ipotesi di scissione semplificata ex art. 2505 c.c., dove la beneficiaria è interamente posseduta dalla scissa, la dottrina prevalente, si ritiene che il diritto di recesso sia escluso, in quanto l&#8217;operazione non comporta alcuna modifica sostanziale delle condizioni di rischio dell&#8217;investimento per i soci della scissa.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversa è la situazione nella scissione semplificata ex art. 2505-bis c.c., dove la presenza di soci di minoranza nella beneficiaria giustifica il riconoscimento del diritto di recesso. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2017, ha precisato che in tal caso, ai soci di minoranza della beneficiaria deve essere riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni dalla scissa per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella scissione semplificata mediante costituzione di nuove società con assegnazione proporzionale delle partecipazioni, la Corte d&#8217;Appello di Bologna (sentenza del 5 novembre 2019) ha chiarito che il diritto di recesso spetta ai soci della scissa solo in presenza di modifiche statutarie che legittimano il recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2473 c.c., non derivando automaticamente dall&#8217;operazione di scissione in sé considerata.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare attenzione merita la questione del recesso nelle scissioni non proporzionali, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sentenza n. 18761/2018) determina sempre il diritto di recesso per i soci non consenzienti, in quanto comporta una modifica sostanziale dell&#8217;investimento originario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il termine per l&#8217;esercizio del diritto di recesso, come precisato dal Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 119), decorre dall&#8217;iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese, anche in caso di scissione semplificata, non rilevando a tal fine le semplificazioni procedurali.</p>
<h2 id="altreforme" style="text-align: justify;">I rapporti con le altre forme di riorganizzazione aziendale</h2>
<p style="text-align: justify;">Questa occasione di approfondimento è utile per condividere come la scissione semplificata si inserisca nel più ampio contesto delle operazioni straordinarie, collocandosi in un rapporto di complementarità e talvolta di alternatività rispetto ad altri istituti di riorganizzazione aziendale previsti dal nostro ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla dottrina aziendalistica la scelta tra scissione semplificata e altre forme di riorganizzazione dipende dalle specifiche esigenze dell&#8217;impresa, dalle caratteristiche patrimoniali e dalla struttura del gruppo societario.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto alla fusione semplificata, disciplinata anch&#8217;essa dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., la scissione semplificata si caratterizza per una maggiore flessibilità nella ridistribuzione del patrimonio. Mentre la fusione comporta necessariamente l&#8217;unificazione dei patrimoni, inoltre, la scissione consente di selezionare specifici elementi patrimoniali da trasferire, mantenendo la pluralità soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">In raffronto al conferimento d&#8217;azienda o di ramo d&#8217;azienda, la scissione semplificata presenta il vantaggio della successione universale o particolare. La Corte di Cassazione (sentenza n. 10596/2019) ha sottolineato che a differenza del conferimento, che richiede la cessione dei singoli rapporti giuridici secondo le rispettive discipline, la scissione determina una successione a titolo universale o particolare nei rapporti giuridici della scissa, senza necessità di specifici atti di trasferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto alla trasformazione, la scissione semplificata consente non solo di modificare il tipo societario ma anche di ripartire il patrimonio tra più entità, rispondendo così ad esigenze organizzative più articolate. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, decreto del 9 maggio 2018) ha precisato che la scissione semplificata può costituire un&#8217;alternativa alla liquidazione societaria, consentendo di mantenere in vita l&#8217;attività d&#8217;impresa e di preservare il valore aziendale attraverso la riallocazione del patrimonio in società esistenti o di nuova costituzione.</p>
<h2 id="crisi" style="text-align: justify;">La scissione semplificata nel contesto della crisi d&#8217;impresa</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della scissione semplificata ha trovato applicazione anche nel contesto della crisi d&#8217;impresa, rivelando potenzialità significative quale strumento di riorganizzazione e risanamento aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">La riforma della disciplina della crisi d&#8217;impresa e dell&#8217;insolvenza ha confermato la compatibilità delle operazioni straordinarie, inclusa la scissione semplificata, con le procedure di regolazione della crisi. Come osservato dalla dottrina specialistica la scissione semplificata può rappresentare un efficace strumento di ristrutturazione nell&#8217;ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza di merito ha poi riconosciuto che la scissione semplificata può consentire la separazione tra patrimonio produttivo e patrimonio improduttivo o gravato da debiti, facilitando il risanamento dell&#8217;attività economicamente sostenibile. Particolarmente interessante è l&#8217;utilizzo della scissione semplificata nella creazione di bad company e good company. L’operazione è legittima purché non pregiudichi le ragioni dei creditori, che continuano a beneficiare della responsabilità solidale delle società partecipanti ex art. 2506-quater, comma 3, c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda inoltre che la scissione semplificata può agevolare la continuità aziendale indiretta nel contesto del concordato preventivo, consentendo il trasferimento del compendio produttivo a una newco controllata dal debitore o da terzi, e che sul piano operativo, la Corte d&#8217;Appello di Firenze (decreto del 21 giugno 2019) ha precisato che in caso di scissione semplificata nel contesto della crisi d&#8217;impresa, il tribunale deve verificare con particolare attenzione la congruità della valutazione patrimoniale e la sussistenza di adeguate garanzie per i creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">La recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sentenza n. 15346/2021) ha inoltre chiarito che la scissione semplificata deliberata in prossimità della dichiarazione di fallimento può essere soggetta a revocatoria fallimentare, se finalizzata a pregiudicare le ragioni dei creditori o a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.</p>
<h2 id="trasferimento" style="text-align: justify;">Scissione semplificata e trasferimento d&#8217;azienda</h2>
<p style="text-align: justify;">La scissione semplificata presenta significative interrelazioni con la disciplina del trasferimento d&#8217;azienda, pur differenziandosene sul piano concettuale e giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla dottrina, la scissione semplificata, quando comporta il trasferimento di un&#8217;azienda o di un ramo d&#8217;azienda funzionalmente autonomo, determina l&#8217;applicazione delle tutele previste dall&#8217;art. 2112 c.c. in materia di diritti dei lavoratori. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22728/2018, ha precisato che ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 2112 c.c., è irrilevante la forma giuridica dell&#8217;operazione, risultando determinante il trasferimento di un&#8217;entità economica organizzata, che conserva la propria identità nel passaggio alla società beneficiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano delle procedure, l&#8217;art. 47 della Legge 428/1990 prevede specifici obblighi di informazione e consultazione sindacale in caso di trasferimento d&#8217;azienda mediante scissione. Il Tribunale di Milano (sentenza del 24 settembre 2017) ha chiarito che tali obblighi devono essere adempiuti anche in caso di scissione semplificata, non potendo la semplificazione procedurale societaria incidere sulle tutele lavoristiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziamo con questa occasione che la scissione semplificata presenta, rispetto alla cessione d&#8217;azienda, il vantaggio della successione universale nei rapporti giuridici, inclusi quelli di lavoro, senza necessità di specifici atti di trasferimento o di consenso dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano operativo, il progetto di scissione deve indicare con precisione i rapporti di lavoro oggetto di trasferimento, al fine di garantire la certezza delle posizioni giuridiche e l&#8217;effettività delle tutele previste dall&#8217;art. 2112 c.c.</p>
<h2 id="concorrenza" style="text-align: justify;">Scissione semplificata e tutela della concorrenza</h2>
<p style="text-align: justify;">La scissione semplificata, in quanto strumento di riorganizzazione societaria, può intersecarsi con la disciplina antitrust, sollevando questioni rilevanti in materia di tutela della concorrenza e del mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur beneficiando di semplificazioni procedurali sul piano societario, la scissione semplificata rimane soggetta alla disciplina antitrust quando comporta una concentrazione rilevante ai sensi della normativa sulla concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nel Provvedimento n. C12456 del 14 maggio 2019, ha in tal senso precisato che le operazioni di scissione semplificata che determinano un mutamento durevole del controllo di un&#8217;impresa sono soggette all&#8217;obbligo di comunicazione preventiva, qualora siano superati i fatturati soglia previsti dall&#8217;art. 16 della Legge 287/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare attenzione merita la valutazione della rilevanza antitrust delle scissioni semplificate infragruppo, con le operazioni di riorganizzazione interna ai gruppi societari che sono generalmente esenti dalla disciplina antitrust, salvo che comportino sostanziali modifiche della struttura concorrenziale del mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (caso C-248/16, Austria Asphalt) ha inoltre precisato che le operazioni che non determinano un cambiamento qualitativo del controllo non costituiscono concentrazioni ai sensi del Regolamento UE 139/2004, anche se realizzate mediante scissione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scissione-semplificata-guida-rapida/">Scissione semplificata – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Registro Somme e Valori del notaio – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/registro-somme-valori-notai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 08:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Registro Somme e Valori del notaio &#8211; guida rapida La base normativa del Registro Somme e Valori La struttura e i contenuti del registro Le tipologie di depositi da annotare Le tutele introdotte dal legislatore Modalit&#224; di gestione Gli altri adempimenti La responsabilit&#224; del notaio La funzione di garanzia Il Registro nell&#8217;era digitale I [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/registro-somme-valori-notai/">Il Registro Somme e Valori del notaio – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Il Registro Somme e Valori del notaio – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#base">La base normativa del Registro Somme e Valori</a></strong></li>
<li><strong><a href="#registro">La struttura e i contenuti del registro</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tipologie">Le tipologie di depositi da annotare</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tutele">Le tutele introdotte dal legislatore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#gestione">Modalità di gestione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#altri">Gli altri adempimenti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#responsabilita">La responsabilità del notaio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#garanzia">La funzione di garanzia</a></strong></li>
<li><strong><a href="#digitale">Il Registro nell&#8217;era digitale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#rapporti">I rapporti con gli altri adempimenti notarili</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il <strong>Registro Somme e Valori</strong> rappresenta uno strumento fondamentale nell&#8217;esercizio della professione notarile: costituisce infatti <strong>il documento ufficiale in cui il notaio deve annotare cronologicamente tutte le somme e i valori che riceve in deposito dai clienti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il registro, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell&#8217;articolo 6 della legge 22 gennaio 1934 n. 64, rappresenta una garanzia sia per i clienti che per il notaio stesso, assicurando la trasparenza nella gestione dei depositi fiduciari.</p>
<h2 id="base" style="text-align: justify">La base normativa del Registro Somme e Valori</h2>
<p style="text-align: justify">Come abbiamo anticipato qualche riga fa, la disciplina del Registro Somme e Valori trova il suo fondamento principale nella <strong>legge notarile</strong> e nelle <strong>successive disposizioni integrative</strong>. In particolare, la legge 22 gennaio 1934 n. 64 ha introdotto l&#8217;obbligo per i notai di tenere questo registro, mentre il successivo regolamento di esecuzione ha definito le modalità concrete della sua gestione.</p>
<p style="text-align: justify">Il quadro normativo si è poi arricchito con le disposizioni del Consiglio Nazionale del Notariato che, attraverso varie circolari e regolamenti, ha fornito indicazioni operative dettagliate sulla corretta tenuta del registro.</p>
<h2 id="registro" style="text-align: justify">La struttura e i contenuti del registro</h2>
<p style="text-align: justify">Il Registro Somme e Valori <strong>deve essere tenuto secondo un formato prestabilito che prevede l&#8217;annotazione cronologica di tutte le operazioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ogni pagina del registro deve dunque contenere specifiche informazioni quali la data dell&#8217;operazione, il nome del depositante, la causale del deposito, l&#8217;importo o il valore depositato, e la data di restituzione o di utilizzo delle somme.</p>
<p style="text-align: justify">Il registro deve essere vidimato prima del suo utilizzo dal presidente del Consiglio notarile distrettuale o da un suo delegato, garantendo così l&#8217;autenticità e l&#8217;immodificabilità delle registrazioni.</p>
<h2 id="tipologie" style="text-align: justify">Le tipologie di depositi da annotare</h2>
<p style="text-align: justify">Ma quali sono le tipologie di depositi che devono essere annotate nel Registro Somme e Valori?</p>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;ambito delle funzioni notarili relative alla <strong>gestione delle somme depositate</strong>, è fondamentale analizzare in dettaglio la disciplina prevista dalla lettera b) del comma 63, che rappresenta una disposizione di carattere residuale di particolare rilevanza nell&#8217;ordinamento notarile.</p>
<p style="text-align: justify">La norma in questione abbraccia un&#8217;ampia gamma di fattispecie, comprendendo tutte le somme che vengono affidate al notaio nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, sia in relazione agli atti rogati dinanzi a lui, sia in esecuzione di provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria, come espressamente previsto dall&#8217;articolo 6, comma 1, della legge n. 64/1934. La disposizione si caratterizza dunque per la sua natura omnicomprensiva, andando a disciplinare tutte quelle ipotesi che non ricadono nelle specifiche previsioni delle lettere a) e c) del medesimo comma 63.</p>
<p style="text-align: justify">È importante precisare le <strong>esclusioni dall&#8217;ambito di applicazione di tale norma</strong>. In primo luogo, non rientrano in questa disciplina le somme destinate al pagamento delle imposte e tasse inerenti agli atti notarili, per le quali l&#8217;articolo 6, ultimo comma, della legge n. 64/1934 prevede espressamente l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di annotazione nel registro somme e valori. Tale esclusione risponde a precise esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell&#8217;attività notarile.</p>
<p style="text-align: justify">Particolare attenzione merita anche il trattamento delle somme che costituiscono prezzo o corrispettivo degli atti traslativi di immobili o aziende, nonché quelle destinate all&#8217;estinzione di oneri correlati a tali atti, disciplinate dalla lettera c) del comma 63. Queste fattispecie, pur essendo oggetto di una regolamentazione autonoma e specifica nei successivi commi 64 e 66, rimangono comunque soggette all&#8217;obbligo di annotazione nel registro somme e valori. Tale scelta del legislatore si giustifica con l&#8217;esigenza di garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse agli atti di trasferimento immobiliare e aziendale, che rappresentano momenti di particolare rilevanza nell&#8217;attività notarile.</p>
<h2 id="tutele" style="text-align: justify">Le tutele introdotte dal legislatore</h2>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;ottica di una più <strong>ampia tutela degli interessi delle parti coinvolte negli atti notarili</strong>, il legislatore ha introdotto specifiche disposizioni volte a salvaguardare le somme affidate al notaio da eventuali azioni cautelari o esecutive. La disciplina si propone peraltro di evitare la commistione di questi importi con il patrimonio personale del notaio, con particolare riferimento alle vicende successorie e al regime patrimoniale della famiglia, aspetti per i quali le garanzie previste dalla legge notarile non apparivano sufficientemente adeguate.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, è necessario evidenziare come un&#8217;interpretazione eccessivamente letterale e restrittiva della norma, che limita l&#8217;ambito di applicazione delle tutele alle sole fattispecie di deposito soggette ad annotazione nel registro somme e valori, possa determinare significative <strong>lacune nel sistema di protezione</strong>. La criticità emerge con particolare evidenza in relazione a quelle ipotesi che, secondo l&#8217;orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, non richiedono l&#8217;annotazione nel suddetto registro, in quanto non sussiste il rischio di appropriazione indebita delle somme da parte del notaio.</p>
<p style="text-align: justify">Un caso emblematico è rappresentato dalle <strong>somme rappresentate da assegni circolari o bancari non trasferibili intestati a terzi</strong>. Secondo l&#8217;interpretazione prevalente, tali somme non sono soggette all&#8217;obbligo di annotazione nel registro somme e valori. Tuttavia, questa esclusione dall&#8217;obbligo di annotazione non elimina il rischio che tali importi possano essere oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori di una delle parti coinvolte nell&#8217;atto notarile.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’interpretazione evolutiva della normativa</h3>
<p style="text-align: justify">La situazione evidenzia la necessità di un&#8217;interpretazione evolutiva della normativa, che consenta di estendere le tutele previste dal legislatore anche a quelle fattispecie che, pur non essendo formalmente soggette all&#8217;obbligo di annotazione, presentano analoghe esigenze di protezione. Tale approccio interpretativo appare maggiormente coerente con la ratio della disciplina e con l&#8217;obiettivo di garantire una tutela effettiva e completa degli interessi delle parti coinvolte nelle operazioni notarili.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, si pone oggi il quesito se tali assegni, una volta girati dal notaio per il versamento su conto corrente, possano essere inclusi nell&#8217;ambito del deposito obbligatorio, estendendo così le tutele previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify">La prassi più prudente e consigliabile suggerisce di sottoporre ad annotazione nel registro somme e valori anche queste fattispecie, perseguendo un approccio uniforme nella gestione di tutti i depositi affidati al notaio. Tale soluzione risponde all&#8217;esigenza di garantire la massima trasparenza e sicurezza nella gestione delle somme, indipendentemente dalla loro forma di corresponsione.</p>
<p style="text-align: justify">È importante tuttavia evidenziare un&#8217;eccezione significativa a questo principio generale. Qualora le parti optino per una consegna meramente fiduciaria degli assegni al notaio, escludendo espressamente il loro versamento su conto corrente, vengono meno sia l&#8217;obbligo di annotazione nel registro somme e valori, sia l&#8217;applicabilità della normativa relativa all&#8217;utilizzo del conto corrente dedicato. L’ipotesi configura un rapporto fiduciario specifico, che si colloca al di fuori del perimetro delle disposizioni in esame.</p>
<h3 style="text-align: justify">Lo svincolo delle somme depositate</h3>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne la <strong>disciplina dello svincolo delle somme depositate</strong>, questa deve necessariamente conformarsi ai termini dell&#8217;incarico conferito al notaio, il quale deve essere dettagliatamente documentato nel registro somme e valori, come espressamente previsto dall&#8217;articolo 6, comma 3, della legge n. 64/1934. Tale norma impone infatti al notaio l&#8217;obbligo di annotare tempestivamente, per ciascuna partita, le operazioni effettuate in adempimento dell&#8217;incarico ricevuto, garantendo così la piena tracciabilità e documentazione di ogni movimento.</p>
<p style="text-align: justify">Un’impostazione normativa che riflette la volontà del legislatore di assicurare la massima trasparenza nella gestione delle somme affidate al notaio, contemperando le esigenze di tutela delle parti con la necessaria flessibilità operativa richiesta dalla prassi notarile.</p>
<h2 id="gestione" style="text-align: justify">Modalità di gestione</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>gestione del Registro Somme e Valori</strong> rappresenta uno degli aspetti più delicati e rilevanti dell&#8217;attività notarile, costituendo un presidio fondamentale per la trasparenza e la corretta amministrazione delle somme affidate al notaio nell&#8217;esercizio delle sue funzioni. Ricordiamo che lo strumento, disciplinato dalla legge notarile e dalle successive disposizioni normative, richiede una gestione particolarmente accurata e sistematica.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il registro somme e valori deve essere tenuto secondo precise modalità formali che ne garantiscano l&#8217;autenticità e l&#8217;immodificabilità delle registrazioni. La normativa prevede che il registro sia numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato dal presidente del Consiglio notarile distrettuale o da un suo delegato, con una formalità che iniziale costituisce un prerequisito essenziale per la validità delle successive annotazioni e garantisce la continuità e l&#8217;integrità delle registrazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Le annotazioni nel registro devono essere effettuate in ordine cronologico e senza lasciare spazi vuoti o interlinee. Per ogni operazione, il notaio è tenuto a registrare una serie di informazioni essenziali che includono la data di ricevimento delle somme o dei valori, le generalità complete del soggetto che effettua il deposito, la causale dettagliata del deposito stesso, l&#8217;importo ricevuto con specificazione del mezzo di pagamento utilizzato, nonché le modalità e i termini per lo svincolo delle somme secondo gli accordi intercorsi tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify">Particolare attenzione deve essere dedicata alla registrazione delle operazioni di svincolo e restituzione delle somme. Il notaio deve annotare tempestivamente, come prescritto dall&#8217;articolo 6, comma 3, della legge n. 64/1934, tutte le operazioni compiute in adempimento dell&#8217;incarico ricevuto. L’annotazione deve includere la data dell&#8217;operazione, le modalità di esecuzione, il beneficiario dello svincolo e gli estremi dell&#8217;eventuale documentazione giustificativa.</p>
<h2 id="altri" style="text-align: justify">Gli altri adempimenti</h2>
<p style="text-align: justify">La gestione del registro deve inoltre coordinarsi con le più recenti disposizioni in materia di conto corrente dedicato. Le somme annotate nel registro devono infatti trovare precisa corrispondenza con le movimentazioni del conto corrente dedicato, creando così un sistema di controllo incrociato che garantisce la piena tracciabilità di ogni operazione. Tale correlazione tra registro e conto corrente rappresenta un elemento fondamentale del sistema di garanzie predisposto dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo poi che il notaio è tenuto a conservare, insieme al registro, tutta la documentazione giustificativa delle operazioni annotate, incluse le richieste scritte delle parti, i documenti bancari, le ricevute di versamento e ogni altro documento rilevante. La documentazione di supporto deve essere ordinata cronologicamente e conservata per il periodo previsto dalla legge, consentendo in ogni momento la ricostruzione puntuale di ogni operazione registrata.</p>
<p style="text-align: justify">La corretta tenuta del registro somme e valori è oggetto di specifici controlli da parte degli organi di vigilanza notarile. Le ispezioni periodiche verificano non solo la regolarità formale delle annotazioni, ma anche la corrispondenza tra le registrazioni e la documentazione di supporto, nonché la tempestività delle annotazioni stesse. Eventuali irregolarità nella tenuta del registro possono comportare conseguenze disciplinari significative, data la rilevanza di questo strumento per la tutela degli interessi delle parti e per la trasparenza dell&#8217;attività notarile.</p>
<p style="text-align: justify">Come vedremo, in un&#8217;ottica di modernizzazione, molti studi notarili hanno adottato sistemi informatici per la gestione del registro somme e valori, pur mantenendo l&#8217;obbligo della tenuta cartacea prevista dalla legge. I sistemi consentono una gestione più efficiente delle registrazioni e facilitano le operazioni di controllo e riconciliazione con le movimentazioni bancarie, rappresentando un importante ausilio nell&#8217;adempimento degli obblighi di corretta tenuta del registro.</p>
<h2 id="responsabilita" style="text-align: justify">La responsabilità del notaio</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>corretta tenuta del Registro Somme e Valori</strong> rientra tra le responsabilità primarie del notaio. La mancata o irregolare tenuta del registro può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche conseguenze civili e penali.</p>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo Il notaio è responsabile della custodia e della gestione delle somme e dei valori ricevuti in deposito, e deve garantire la loro pronta restituzione o il loro utilizzo secondo le istruzioni ricevute dai depositanti.</p>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo anche che il Registro Somme e Valori è soggetto a periodiche ispezioni da parte degli organi di vigilanza notarile. Durante queste ispezioni viene verificata la regolare tenuta del registro, la corrispondenza tra le annotazioni e i depositi effettivamente gestiti, e il rispetto di tutte le prescrizioni normative.</p>
<p style="text-align: justify">Le verifiche rappresentano un importante strumento di controllo dell&#8217;attività notarile e di tutela dei clienti.</p>
<h2 id="garanzia" style="text-align: justify">La funzione di garanzia</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>funzione di garanzia del Registro Somme e Valori</strong> rappresenta uno degli elementi cardine del sistema di tutele predisposto dall&#8217;ordinamento notarile per salvaguardare gli interessi delle parti e garantire la massima trasparenza nella gestione delle somme affidate al notaio.</p>
<p style="text-align: justify">L’occasione è infatti utile per sottolineare come questo strumento assolva a una duplice funzione di protezione: da un lato, tutela le parti coinvolte negli atti notarili, dall&#8217;altro, salvaguarda la posizione del notaio stesso nell&#8217;esercizio delle sue funzioni.</p>
<p style="text-align: justify">La principale funzione di garanzia si esplica nella netta separazione che il registro impone tra il patrimonio personale del notaio e le somme a lui affidate nell&#8217;esercizio della professione. La separazione patrimoniale costituisce una tutela fondamentale per i clienti, in quanto le somme annotate nel registro sono protette da eventuali azioni esecutive dei creditori personali del notaio e non rientrano nella sua successione ereditaria, con una sostanziale protezione che si estende anche alle vicende personali del notaio, come il regime patrimoniale della famiglia o eventuali procedure concorsuali.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;annotazione nel registro somme e valori svolge inoltre una funzione probatoria di particolare rilevanza. Le registrazioni effettuate costituiscono infatti prova privilegiata dell&#8217;esistenza e della consistenza delle somme affidate al notaio, nonché delle modalità e dei termini del loro utilizzo. La valenza probatoria assume particolare importanza in caso di controversie tra le parti o di contestazioni circa la destinazione delle somme depositate.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, si tenga conto che il sistema di garanzie si completa con l&#8217;obbligo di versamento delle somme annotate sul conto corrente dedicato, creando così un circuito chiuso e controllato che assicura la piena tracciabilità di ogni movimento. La correlazione tra registro e conto corrente dedicato rafforza ulteriormente la funzione di garanzia, rendendo immediatamente verificabile la corrispondenza tra le somme annotate e quelle effettivamente depositate.</p>
<h3 style="text-align: justify">I conflitti tra le parti</h3>
<p style="text-align: justify">Ma non solo. La funzione di garanzia si manifesta anche nella prevenzione di potenziali conflitti tra le parti. L&#8217;annotazione dettagliata delle condizioni di svincolo delle somme depositate, infatti, fornisce un quadro chiaro e inequivocabile delle modalità di gestione del deposito, riducendo il rischio di contestazioni future. In questo senso, il registro svolge anche una funzione di prevenzione del contenzioso, contribuendo alla certezza dei rapporti giuridici.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, un ulteriore aspetto della funzione di garanzia riguarda la protezione del notaio stesso nell&#8217;esercizio delle sue funzioni. La puntuale annotazione delle operazioni nel registro, supportata dalla relativa documentazione, consente al notaio di dimostrare in ogni momento la correttezza del proprio operato nella gestione delle somme affidate, costituendo così un efficace strumento di tutela della sua responsabilità professionale.</p>
<p style="text-align: justify">Non possiamo poi non sottolineare come la funzione di garanzia del registro si estenda anche al sistema dei controlli sull&#8217;attività notarile. La regolare tenuta del registro consente infatti agli organi di vigilanza di verificare costantemente la corretta gestione delle somme affidate al notaio, contribuendo così alla trasparenza complessiva del sistema e alla tutela degli interessi pubblici connessi all&#8217;esercizio della funzione notarile.</p>
<h2 id="digitale" style="text-align: justify">Il Registro nell&#8217;era digitale</h2>
<p style="text-align: justify">L&#8217;evoluzione tecnologica e la progressiva digitalizzazione delle attività professionali hanno significativamente influenzato anche la <strong>gestione del Registro Somme e Valori nell&#8217;ambito dell&#8217;attività notarile</strong>. Il processo di modernizzazione, pur mantenendo inalterate le funzioni essenziali del registro, ha introdotto nuove modalità operative che meritano un&#8217;approfondita analisi che hanno finito con l’impattare anche sullo strumento che è oggetto del nostro odierno approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, l&#8217;attuale quadro normativo, pur mantenendo l&#8217;obbligo della tenuta cartacea del registro somme e valori, ha aperto la strada all&#8217;implementazione di sistemi informatici di gestione parallela che ottimizzano e semplificano le procedure di annotazione e controllo. Gli strumenti digitali consentono infatti una gestione più efficiente delle registrazioni, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e tracciabilità delle operazioni.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;<strong>integrazione tra il registro tradizionale e i sistemi informatici</strong> ha portato a significativi vantaggi operativi. In particolare, le moderne piattaforme software permettono la gestione automatizzata delle annotazioni, la generazione di report analitici, il monitoraggio in tempo reale delle movimentazioni e la riconciliazione automatica con i movimenti del conto corrente dedicato. L’automazione così citata non può che ridurre significativamente il rischio di errori materiali e facilita le operazioni di controllo e verifica.</p>
<p style="text-align: justify">La digitalizzazione ha inoltre potenziato le funzioni di ricerca e consultazione del registro. I sistemi informatici consentono infatti di effettuare ricerche immediate e precise all&#8217;interno dell&#8217;archivio delle registrazioni, facilitando la ricostruzione storica delle operazioni e l&#8217;individuazione tempestiva di specifiche annotazioni. La funzionalità risulta particolarmente preziosa nella gestione quotidiana dello studio notarile e nei rapporti con gli organi di vigilanza.</p>
<h3 style="text-align: justify">La conservazione digitale</h3>
<p style="text-align: justify">Un aspetto particolarmente rilevante della digitalizzazione riguarda l&#8217;interoperabilità con gli altri sistemi informatici dello studio notarile. L&#8217;integrazione del registro somme e valori con il software di gestione dello studio, la contabilità e il sistema di conservazione documentale digitale permette di creare un ecosistema informativo coordinato, che ottimizza i flussi di lavoro e riduce le duplicazioni di attività.</p>
<p style="text-align: justify">La conservazione digitale della documentazione correlata alle annotazioni rappresenta un ulteriore elemento di modernizzazione. I documenti giustificativi, le richieste delle parti, le ricevute bancarie e ogni altra documentazione rilevante possono essere archiviati in formato digitale, garantendone la pronta reperibilità e la conservazione sicura nel tempo. Tale modalità di gestione documentale facilita anche le operazioni di controllo e verifica da parte degli organi competenti.</p>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo anche che l’&#8217;evoluzione digitale del registro somme e valori si inserisce nel più ampio contesto della trasformazione tecnologica della professione notarile. L&#8217;adozione di strumenti digitali, pur nel rispetto delle forme tradizionali previste dalla legge, contribuisce a migliorare l&#8217;efficienza operativa, la trasparenza e la sicurezza nella gestione delle somme affidate al notaio.</p>
<p style="text-align: justify">Il futuro potrebbe vedere un&#8217;ulteriore evoluzione verso forme di gestione completamente digitale del registro, subordinatamente alle necessarie modifiche normative. Un’evoluzione che dovrebbe comunque garantire il mantenimento degli elevati standard di sicurezza e affidabilità che caratterizzano l&#8217;attuale sistema di gestione, preservando la fondamentale funzione di garanzia del registro somme e valori.</p>
<h2 id="rapporti" style="text-align: justify">I rapporti con gli altri adempimenti notarili</h2>
<p style="text-align: justify">Il Registro Somme e Valori si inserisce in un più <strong>ampio sistema di adempimenti e controlli</strong> che caratterizzano l&#8217;attività notarile, come ad esempio il repertorio degli atti e la contabilità dello studio, ma non solo.</p>
<p style="text-align: justify">Per esempio, la <strong>pubblicazione dei testamenti</strong> rappresenta uno degli adempimenti più delicati e significativi. Il notaio, entro 30 giorni dall&#8217;apertura del testamento pubblico o dalla pubblicazione del testamento olografo o segreto, deve provvedere alla registrazione dell&#8217;atto presso l&#8217;Agenzia delle Entrate competente. Parallelamente, deve curare la trasmissione della copia dell&#8217;atto al Registro Generale dei Testamenti presso il Ministero della Giustizia, garantendo così la pubblicità e la certezza delle disposizioni testamentarie. L’attività richiede particolare attenzione nella compilazione delle schede e nella verifica della completezza dei dati trasmessi.</p>
<p style="text-align: justify">Anche la <strong>gestione dei conti correnti</strong> <strong>dedicati</strong> costituisce un altro adempimento di grande importanza. Il notaio deve mantenere una rigorosa separazione tra il proprio patrimonio personale e le somme ricevute nell&#8217;esercizio della professione. La normativa impone la tenuta di conti correnti dedicati esclusivamente all&#8217;attività professionale, sui quali devono transitare tutte le somme ricevute in relazione agli atti stipulati. Il notaio deve effettuare verifiche periodiche della corrispondenza tra le annotazioni nel registro somme e valori e i movimenti bancari, predisponendo rendicontazioni periodiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione.</p>
<p style="text-align: justify">Tra gli altri adempimenti ricordiamo poi quelli delle <strong>comunicazioni all&#8217;Archivio Notarile</strong> rappresentano un adempimento mensile di fondamentale importanza. Il notaio deve trasmettere, entro la fine di ogni mese, l&#8217;estratto dei repertori contenente tutti gli atti rogati nel mese precedente, accompagnato dalla documentazione prescritta. L’attività include la predisposizione degli estratti repertoriali, la verifica della completezza e correttezza delle annotazioni, e l&#8217;invio della documentazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<h3 style="text-align: justify">I repertori</h3>
<p style="text-align: justify">Anche la tenuta e l&#8217;aggiornamento dei repertori costituiscono un impegno quotidiano che richiede particolare accuratezza. Il notaio deve annotare tempestivamente ogni atto rogato o autenticato nei repertori degli atti tra vivi e in quello degli atti di ultima volontà, seguendo le prescrizioni formali previste dalla legge notarile. Un’attività che – tra gli altri elementi &#8211; include la numerazione progressiva degli atti, l&#8217;indicazione delle parti, la natura dell&#8217;atto e gli estremi della registrazione.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gli adempimenti fiscali</h3>
<p style="text-align: justify">Non possiamo poi non citare gli adempimenti fiscali rappresentano una componente significativa delle attività periodiche. Il notaio deve provvedere alla registrazione degli atti presso l&#8217;Agenzia delle Entrate, al versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché alla liquidazione e al versamento dell&#8217;IVA secondo le scadenze previste. Particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione e presentazione delle dichiarazioni periodiche e alla conservazione della documentazione fiscale.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le comunicazioni agli enti</h3>
<p style="text-align: justify">Anche le comunicazioni agli enti previdenziali e assistenziali costituiscono un altro importante adempimento periodico. Il notaio deve provvedere regolarmente al versamento dei contributi alla Cassa Nazionale del Notariato e alle altre forme di previdenza obbligatoria, nonché presentare le relative dichiarazioni periodiche. L’attività include anche la gestione dei rapporti con il personale dipendente e i relativi adempimenti previdenziali e assistenziali.</p>
<h3 style="text-align: justify">Le attività di conservazione e di archiviazione degli atti</h3>
<p style="text-align: justify">Infine, si consideri la rilevanza delle attività di conservazione e di archiviazione degli atti, che rappresentano un impegno costante per il professionista. Il notaio deve provvedere alla corretta conservazione degli originali degli atti, alla formazione e alla tenuta delle raccolte, nonché all&#8217;organizzazione dell&#8217;archivio secondo le prescrizioni normative. Rientrano in questi adempimenti periodici anche le comunicazioni alle Conservatorie dei Registri Immobiliari, che richiedono particolare attenzione. Il notaio deve provvedere alla trascrizione degli atti che comportano il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari, nonché alla presentazione delle note di trascrizione e iscrizione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.</p>
<h3 style="text-align: justify">I rapporti con il Consiglio Notarile</h3>
<p style="text-align: justify">La gestione dei rapporti con il Consiglio Notarile distrettuale comporta ulteriori adempimenti periodici. Il notaio deve partecipare alle assemblee, fornire le informazioni richieste dall&#8217;organo di vigilanza, e collaborare alle attività istituzionali del Consiglio. Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio costituiscono poi un aspetto particolarmente delicato dell&#8217;attività notarile. Il notaio deve effettuare le verifiche prescritte dalla normativa, conservare la documentazione relativa all&#8217;adeguata verifica della clientela, e provvedere alle segnalazioni di operazioni sospette quando necessario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/registro-somme-valori-notai/">Il Registro Somme e Valori del notaio – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La natura giuridica del consorzio – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/natura-giuridica-consorzio-guida-rapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 07:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19954</guid>

					<description><![CDATA[<p>La natura giuridica del consorzio &#8211; guida rapida La funzione e lo scopo del consorzio Requisiti soggettivi e partecipazione Autonomia e individualit&#224; delle imprese consorziate Differenze consorzio con attivit&#224; interna e esterna Le societ&#224; consortili: una forma alternativa Differenze societ&#224; consortili e consorzi Le societ&#224; consortili miste Differenze societ&#224; consortili miste e tradizionali Profili di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/natura-giuridica-consorzio-guida-rapida/">La natura giuridica del consorzio – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La natura giuridica del consorzio – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#funzione">La funzione e lo scopo del consorzio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#requisiti">Requisiti soggettivi e partecipazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#autonomia">Autonomia e individualità delle imprese consorziate</a></strong></li>
<li><strong><a href="#differenze">Differenze consorzio con attività interna e esterna</a></strong></li>
<li><strong><a href="#consortili">Le società consortili: una forma alternativa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#consorzi">Differenze società consortili e consorzi</a></strong></li>
<li><strong><a href="#miste">Le società consortili miste</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tradizionali">Differenze società consortili miste e tradizionali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tutela">Profili di responsabilità e tutela dei terzi</a></strong></li>
<li><strong><a href="#aspetti">Aspetti gestionali e organizzativi</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il consorzio rappresenta una <strong>forma di collaborazione tra imprenditori regolata dal diritto italiano</strong>, che si configura come un contratto attraverso il quale più soggetti imprenditoriali istituiscono un&#8217;organizzazione comune finalizzata alla disciplina e allo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività imprenditoriali.</p>
<p style="text-align: justify">La peculiarità di questa forma organizzativa risiede nella sua <strong>natura mutualistica</strong>, poiché l&#8217;attività consortile deve necessariamente svolgersi nell&#8217;interesse delle imprese associate.</p>
<h2 id="funzione" style="text-align: justify">La funzione e lo scopo del consorzio</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>funzione primaria del consorzio</strong> si articola su due livelli distinti. Il primo livello, che rappresenta la funzione minima necessaria, consiste nella &#8220;<strong>disciplina</strong>&#8221; <strong>di determinate fasi delle imprese consorziate</strong>. La funzione regolatoria costituisce l&#8217;elemento essenziale e imprescindibile di ogni forma consortile.</p>
<p style="text-align: justify">Il secondo livello, presente nei consorzi con attività esterna, si estende anche allo <strong>&#8220;svolgimento&#8221; concreto di determinate fasi delle attività imprenditoriali consorziate,</strong> comportando un coinvolgimento più diretto dell&#8217;organizzazione consortile nelle operazioni delle imprese associate.</p>
<h2 id="requisiti" style="text-align: justify">Requisiti soggettivi e partecipazione al consorzio</h2>
<p style="text-align: justify">La partecipazione al consorzio è caratterizzata da <strong>requisiti soggettivi specifici e rigorosi</strong>. La qualifica di imprenditore costituisce un presupposto essenziale per l&#8217;adesione al consorzio, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) e dalle caratteristiche dimensionali o strutturali dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify">Una limitazione soggettiva che è funzionale alla realizzazione dello scopo consortile, che si realizza attraverso la coordinazione di attività imprenditoriali.</p>
<h2 id="autonomia" style="text-align: justify">Autonomia e individualità delle imprese consorziate</h2>
<p style="text-align: justify">Un altro aspetto fondamentale della struttura consortile è il <strong>mantenimento dell&#8217;autonomia e dell&#8217;individualità delle imprese partecipanti.</strong> Nonostante la partecipazione al consorzio comporti la sottoposizione di alcune fasi del processo produttivo alle regole consortili, ciascuna impresa mantiene la propria identità giuridica e operativa. Un equilibrio tra coordinamento e autonomia che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell&#8217;istituto consortile.</p>
<p style="text-align: justify">I <strong>consorzi con attività esterna</strong> si distinguono per la presenza di un&#8217;organizzazione destinata a interagire con i terzi. La configurazione implica generalmente la creazione di un ufficio dedicato alla gestione dei rapporti giuridici con soggetti esterni.</p>
<p style="text-align: justify">Pur non godendo di personalità giuridica, il consorzio con attività esterna si configura come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, assumendo la responsabilità dei contratti stipulati in nome proprio. Una responsabilità che è garantita dal fondo consortile e si estende anche ai rischi di natura extracontrattuale derivanti dalla gestione dell&#8217;attività imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify">Il consorzio, disciplinato dall&#8217;articolo 2602 del codice civile, rappresenta dunque una forma di organizzazione comune costituita da più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. La sua funzione essenzialmente mutualistica si manifesta attraverso lo svolgimento di attività nell&#8217;interesse delle imprese associate, configurandosi come struttura strumentale al perseguimento degli obiettivi comuni.</p>
<h3 style="text-align: justify">Diverse tipologie di consorzio</h3>
<p style="text-align: justify">Nel panorama giuridico italiano si distinguono <strong>diverse tipologie di consorzi</strong>: quelli con attività interna, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i consorziati attraverso l&#8217;assunzione di obblighi reciproci monitorati dall&#8217;organizzazione comune; quelli con attività esterna, strutturati per operare con i terzi mediante un ufficio dedicato alla gestione dei rapporti giuridici, che pur non possedendo personalità giuridica si configurano come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici con responsabilità garantita dal fondo consortile; e i consorzi stabili, caratterizzati da personalità giuridica autonoma e dalla capacità di operare con una struttura imprenditoriale indipendente.</p>
<p style="text-align: justify">Quest&#8217;ultima categoria assume particolare rilevanza nel <strong>settore degli appalti pubblici</strong>, dove, ai sensi dell&#8217;articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50 del 2016, sono costituiti per operare congiuntamente per almeno cinque anni. L&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 marzo 2021, n. 5, ha chiarito che mentre il consorzio ordinario si limita al coordinamento delle imprese partecipanti, il consorzio stabile crea una vera e propria struttura imprenditoriale comune con autonomia operativa e patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>rapporto tra consorzio stabile e imprese consorziate</strong> è assimilabile a quello tra società commerciale e socio, con una completa autonomia dello strumento associativo che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, permette anche la contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio e della consorziata, purché quest&#8217;ultima non sia designata per l&#8217;esecuzione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify">La soggettività giuridica dei consorzi stabili si caratterizza per un rapporto organico con le consorziate e per la responsabilità solidale verso la stazione appaltante, garantendo maggiore stabilità e affidabilità nelle relazioni con i terzi, specialmente nel contesto degli appalti pubblici.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify">Differenze consorzio con attività interna e esterna</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>Caratteristica</strong></td>
<td><strong>Consorzio con attività interna</strong></td>
<td><strong>Consorzio con attività esterna</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Finalità principale</td>
<td>Regolamentazione dei rapporti interni tra consorziati</td>
<td>Svolgimento di attività con i terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>Struttura organizzativa</td>
<td>Organizzazione comune per la gestione degli obblighi reciproci</td>
<td>Ufficio dedicato alla gestione dei rapporti esterni</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalità giuridica</td>
<td>Assente</td>
<td>Assente</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapporti con i terzi</td>
<td>Non intrattiene rapporti diretti con terzi</td>
<td>Opera direttamente con i terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>Fondo consortile</td>
<td>Non necessario</td>
<td>Obbligatorio come garanzia per i terzi</td>
</tr>
<tr>
<td>Autonomia patrimoniale</td>
<td>Limitata</td>
<td>Piena, con responsabilità garantita dal fondo consortile</td>
</tr>
<tr>
<td>Responsabilità</td>
<td>Limitata ai rapporti interni</td>
<td>Estesa anche ai rapporti esterni e rischi extracontrattuali</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicità</td>
<td>Non richiesta</td>
<td>Iscrizione nel registro delle imprese</td>
</tr>
<tr>
<td>Oggetto dell&#8217;attività</td>
<td>Solo disciplina delle fasi delle imprese</td>
<td>Disciplina e svolgimento delle fasi delle imprese</td>
</tr>
<tr>
<td>Rappresentanza</td>
<td>Limitata ai rapporti tra consorziati</td>
<td>Estesa ai rapporti con i terzi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="consortili" style="text-align: justify">Le società consortili: una forma alternativa</h2>
<p style="text-align: justify">Lo scopo consortile può essere perseguito anche attraverso la <strong>costituzione di società commerciali</strong>, nelle diverse forme previste dall&#8217;ordinamento (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In questa configurazione, lo scopo consortile assorbe l&#8217;oggetto sociale, ma il funzionamento dell&#8217;organizzazione rimane regolato dalle norme societarie.</p>
<p style="text-align: justify">Le <strong>società consortili</strong> rappresentano una <strong>peculiare forma di organizzazione che combina gli elementi caratteristici delle società commerciali con le finalità tipiche dei consorzi</strong>, configurandosi come uno strumento giuridico particolarmente flessibile e adatto alle esigenze di cooperazione interaziendale.</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>disciplina delle società consortili</strong>, prevista dall&#8217;articolo 2615-ter del codice civile, consente di perseguire lo scopo consortile attraverso la costituzione di una società, che può assumere una qualsiasi delle forme previste dal codice civile per le società commerciali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). Questa forma organizzativa si caratterizza per la prevalenza dello scopo consortile sull&#8217;oggetto sociale, mantenendo tuttavia le regole di funzionamento tipiche della forma societaria prescelta.</p>
<p style="text-align: justify">Le società consortili godono di personalità giuridica e di un&#8217;autonomia patrimoniale perfetta, distinguendosi in questo dai consorzi ordinari.</p>
<p style="text-align: justify">Una peculiarità significativa delle società consortili è la possibilità di <strong>includere nella compagine sociale anche soggetti non imprenditori</strong>, purché la loro presenza sia funzionale al raggiungimento delle finalità consortili, come nel caso dei soci sostenitori o delle associazioni di categoria. Questa apertura a soggetti non imprenditori rappresenta una differenza sostanziale rispetto ai consorzi tradizionali, dove la partecipazione è riservata esclusivamente agli imprenditori.</p>
<h3 style="text-align: justify">Garanzie ai terzi</h3>
<p style="text-align: justify">Le società consortili offrono inoltre <strong>maggiori garanzie ai terzi</strong> grazie alla loro struttura societaria e alla conseguente applicazione delle norme sulla pubblicità e sulla responsabilità previste per il tipo societario prescelto. Dal punto di vista operativo, le società consortili possono svolgere attività sia nei confronti dei soci che dei terzi, con una flessibilità maggiore rispetto ai consorzi tradizionali. La gestione dell&#8217;attività segue le regole del tipo societario adottato, con la particolarità che gli utili eventualmente prodotti devono essere destinati al perseguimento dello scopo consortile e non alla mera remunerazione del capitale investito.</p>
<p style="text-align: justify">La scelta di costituire una società consortile anziché un consorzio è spesso dettata dall&#8217;esigenza di disporre di una struttura più articolata e stabile, capace di operare sul mercato con maggiore efficacia e di offrire maggiori garanzie ai terzi.</p>
<h2 id="consorzi" style="text-align: justify">Differenze società consortili e consorzio</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>Caratteristica</strong></td>
<td><strong>Società Consortile</strong></td>
<td><strong>Consorzio</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Personalità giuridica</td>
<td>Sempre presente</td>
<td>Solo nei consorzi stabili</td>
</tr>
<tr>
<td>Forma giuridica</td>
<td>Qualsiasi tipo societario commerciale</td>
<td>Forma consortile specifica</td>
</tr>
<tr>
<td>Partecipanti</td>
<td>Anche non imprenditori se funzionali allo scopo</td>
<td>Solo imprenditori</td>
</tr>
<tr>
<td>Autonomia patrimoniale</td>
<td>Perfetta</td>
<td>Limitata nei consorzi ordinari</td>
</tr>
<tr>
<td>Responsabilità</td>
<td>Secondo il tipo societario scelto</td>
<td>Limitata al fondo consortile</td>
</tr>
<tr>
<td>Disciplina applicabile</td>
<td>Norme societarie + scopo consortile</td>
<td>Normativa specifica sui consorzi</td>
</tr>
<tr>
<td>Governance</td>
<td>Secondo il tipo societario scelto</td>
<td>Organi consortili tipici</td>
</tr>
<tr>
<td>Pubblicità</td>
<td>Registro imprese secondo forma societaria</td>
<td>Solo per consorzi con attività esterna</td>
</tr>
<tr>
<td>Distribuzione utili</td>
<td>Vincolata allo scopo consortile</td>
<td>Non prevista</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapporti con i terzi</td>
<td>Sempre possibili</td>
<td>Solo nei consorzi con attività esterna</td>
</tr>
<tr>
<td>Struttura organizzativa</td>
<td>Complessa secondo tipo societario</td>
<td>Più semplice e flessibile</td>
</tr>
<tr>
<td>Capitale sociale</td>
<td>Obbligatorio secondo tipo societario</td>
<td>Non previsto (solo fondo consortile)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="miste" style="text-align: justify">Le società consortili miste</h2>
<p style="text-align: justify">Una particolare evoluzione dell&#8217;istituto consortile è rappresentata dalle <strong>società consortili miste</strong>, che prevedono la partecipazione anche di soggetti non imprenditori. La presenza di questi soci &#8220;non imprenditori&#8221; deve essere strumentale alla realizzazione delle finalità consortili, come nel caso dei soci &#8220;sostenitori&#8221; o delle associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali. Questa apertura a soggetti non imprenditori rappresenta un&#8217;innovazione significativa nella struttura tradizionale del consorzio.</p>
<p style="text-align: justify">Le società consortili miste <strong>rappresentano un&#8217;evoluzione ulteriore del modello della società consortile</strong>, caratterizzandosi per la presenza nella compagine sociale sia di soggetti imprenditori che di soggetti non imprenditori. Questa particolare configurazione risponde all&#8217;esigenza di combinare le finalità consortili tradizionali con l&#8217;apporto di soggetti diversi che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso competenze, risorse o relazioni specifiche. La peculiarità fondamentale delle società consortili miste risiede nella possibilità di includere soci &#8220;sostenitori&#8221; o altri soggetti la cui presenza sia strumentale alla realizzazione delle finalità consortili, come ad esempio enti pubblici, associazioni di categoria, istituti di ricerca o professionisti.</p>
<p style="text-align: justify">La partecipazione dei soci non imprenditori deve tuttavia essere giustificata da una specifica funzionalità rispetto allo scopo consortile e non può snaturare la finalità mutualistica dell&#8217;organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">Dal punto di vista della disciplina applicabile, le società consortili miste seguono le regole del tipo societario prescelto, integrate dalle norme specifiche sullo scopo consortile. La governance di queste società può prevedere meccanismi particolari per bilanciare gli interessi dei diversi tipi di soci, ad esempio attraverso la creazione di categorie speciali di azioni o quote, o mediante la previsione di diritti amministrativi differenziati.</p>
<h2 id="tradizionali" style="text-align: justify">Differenze società consortili miste e tradizionali</h2>
<p style="text-align: justify">La gestione dell&#8217;attività deve comunque rimanere orientata al perseguimento dello scopo consortile, con la particolarità che i soci non imprenditori possono contribuire attraverso modalità diverse dalla partecipazione diretta alle attività imprenditoriali coordinate. Questa forma organizzativa si è rivelata particolarmente efficace in contesti dove la collaborazione tra imprese richiede l&#8217;apporto di competenze o risorse complementari, come nei settori dell&#8217;innovazione tecnologica, della ricerca scientifica o dello sviluppo territoriale.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>Caratteristica</strong></td>
<td><strong>Società Consortile Mista</strong></td>
<td><strong>Società Consortile Tradizionale</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Composizione sociale</td>
<td>Imprenditori e non imprenditori</td>
<td>Prevalentemente imprenditori</td>
</tr>
<tr>
<td>Tipologia soci</td>
<td>Anche soci sostenitori ed enti</td>
<td>Solo soci operativi</td>
</tr>
<tr>
<td>Scopo</td>
<td>Consortile con finalità integrate</td>
<td>Puramente consortile</td>
</tr>
<tr>
<td>Governance</td>
<td>Sistema differenziato per categorie</td>
<td>Sistema uniforme</td>
</tr>
<tr>
<td>Diritti soci</td>
<td>Possibilità di diritti differenziati</td>
<td>Tendenzialmente uniformi</td>
</tr>
<tr>
<td>Apporti</td>
<td>Anche non imprenditoriali</td>
<td>Prevalentemente imprenditoriali</td>
</tr>
<tr>
<td>Attività svolta</td>
<td>Più ampia e diversificata</td>
<td>Focalizzata sullo scopo consortile</td>
</tr>
<tr>
<td>Destinazione utili</td>
<td>Possibile differenziazione</td>
<td>Uniforme secondo scopo consortile</td>
</tr>
<tr>
<td>Struttura organizzativa</td>
<td>Più articolata</td>
<td>Più semplice</td>
</tr>
<tr>
<td>Categorie quote/azioni</td>
<td>Possibilità di categorie speciali</td>
<td>Tendenzialmente uniformi</td>
</tr>
<tr>
<td>Partecipazione gestione</td>
<td>Differenziata per categorie</td>
<td>Uniforme</td>
</tr>
<tr>
<td>Finalità operative</td>
<td>Multiple e integrate</td>
<td>Principalmente consortili</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 id="tutela" style="text-align: justify">Profili di responsabilità e tutela dei terzi</h2>
<p style="text-align: justify">La disciplina dei consorzi prevede <strong>specifici</strong> <strong>meccanismi di tutela dei terzi</strong>, particolarmente rilevanti nei consorzi con attività esterna. Il fondo consortile rappresenta la garanzia patrimoniale per i creditori del consorzio, e la sua costituzione e gestione sono regolate da norme specifiche volte a garantirne l&#8217;effettività e l&#8217;adeguatezza rispetto agli impegni assunti dal consorzio.</p>
<p style="text-align: justify">I profili di responsabilità e la <strong>tutela dei terzi nei consorzi</strong> si articolano in modo differenziato a seconda della tipologia consortile, con particolare rilevanza per i consorzi con attività esterna. In questi ultimi, il legislatore ha predisposto un sistema di garanzie basato principalmente sul fondo consortile, che rappresenta la garanzia patrimoniale primaria per i creditori del consorzio. Il fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti con questi contributi, svolge una funzione analoga al capitale sociale nelle società, rappresentando il patrimonio di garanzia per le obbligazioni assunte dal consorzio nei confronti dei terzi.</p>
<p style="text-align: justify">La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza grava sul fondo consortile. Per tali obbligazioni, i singoli consorziati rispondono solidalmente con il fondo consortile, salvo patto contrario. Tale responsabilità solidale può essere tuttavia limitata o esclusa attraverso apposite previsioni dell&#8217;atto costitutivo, che devono essere però adeguatamente pubblicizzate attraverso l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify">Particolare rilevanza assume la distinzione tra obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati e obbligazioni assunte per conto del consorzio. Nel primo caso, rispondono solidalmente il fondo consortile e il singolo consorziato interessato; nel secondo caso, la responsabilità grava sul fondo consortile e, salvo patto contrario, su tutti i consorziati in via solidale.</p>
<h3 style="text-align: justify">La tutela dei terzi</h3>
<p style="text-align: justify">Nei consorzi stabili, la presenza di personalità giuridica comporta una più netta separazione patrimoniale, con conseguente limitazione della responsabilità dei consorziati. Tuttavia, nel settore degli appalti pubblici, la normativa prevede specifiche forme di responsabilità solidale tra consorzio e consorziata esecutrice nei confronti della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda la tutela dei terzi, il sistema di pubblicità legale attraverso l&#8217;iscrizione nel registro delle imprese assume un ruolo fondamentale. Le modifiche dell&#8217;atto costitutivo e le variazioni delle persone dei rappresentanti devono essere iscritte nel registro delle imprese entro trenta giorni, pena l&#8217;inopponibilità ai terzi. Inoltre, i terzi possono far valere la responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto del consorzio in violazione delle norme di legge o delle previsioni contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify">La giurisprudenza ha inoltre elaborato principi specifici in materia di responsabilità extracontrattuale del consorzio, riconoscendo la possibilità per i terzi danneggiati di agire direttamente nei confronti del consorzio per i danni causati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività consortile. In questo contesto, assume particolare rilevanza il principio della responsabilità solidale tra consorzio e consorziati, che opera come ulteriore garanzia per i terzi danneggiati.</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso di insolvenza del consorzio, i creditori possono agire nei confronti dei singoli consorziati, nei limiti della loro responsabilità solidale, solo dopo aver escusso il fondo consortile. Questo meccanismo di sussidiarietà rappresenta un importante elemento di equilibrio tra la tutela dei creditori e l&#8217;autonomia patrimoniale del consorzio.</p>
<h2 id="aspetti" style="text-align: justify">Aspetti gestionali e organizzativi</h2>
<p style="text-align: justify">La gestione del consorzio richiede una struttura organizzativa adeguata alle finalità perseguite, con una <strong>particolare attenzione alla definizione degli organi e delle loro competenze</strong>. L&#8217;organizzazione dei consorzi si articola attraverso una struttura complessa che deve garantire sia l&#8217;efficienza operativa che la tutela degli interessi dei consorziati.</p>
<p style="text-align: justify">Gli organi consortili tipici includono l&#8217;assemblea dei consorziati, che rappresenta l&#8217;organo sovrano del consorzio e determina le linee strategiche dell&#8217;attività consortile. L&#8217;assemblea è competente per le decisioni di maggiore rilevanza, come l&#8217;approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, le modifiche dell&#8217;atto costitutivo e le decisioni inerenti allo scioglimento del consorzio. Le modalità di convocazione, costituzione e deliberazione dell&#8217;assemblea sono generalmente disciplinate dall&#8217;atto costitutivo, che può prevedere anche maggioranze qualificate per determinate decisioni.</p>
<p style="text-align: justify">Gli organi di gestione, tipicamente rappresentati dal consiglio direttivo o dal comitato di gestione, sono responsabili dell&#8217;attuazione delle decisioni assembleari e della gestione operativa del consorzio. Questi organi sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, nei limiti delle previsioni dell&#8217;atto costitutivo e delle delibere assembleari. La composizione degli organi di gestione deve garantire un&#8217;adeguata rappresentanza delle diverse categorie di consorziati e delle diverse istanze presenti nel consorzio.</p>
<p style="text-align: justify">Un ruolo fondamentale è svolto dal presidente del consorzio, che ha la rappresentanza legale dell&#8217;ente nei rapporti con i terzi e in giudizio. Il presidente coordina l&#8217;attività degli organi consortili e vigila sull&#8217;esecuzione delle delibere assembleari e consiliari. In molti casi, l&#8217;atto costitutivo prevede anche la figura del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’organizzazione tecnica del consorzio</h3>
<p style="text-align: justify">Particolare rilevanza assume l&#8217;organizzazione tecnica del consorzio, che può prevedere la costituzione di comitati tecnici o gruppi di lavoro specializzati per la gestione di specifiche attività o progetti. Questi organismi supportano gli organi di gestione nell&#8217;implementazione delle strategie consortili e nel coordinamento delle attività operative.</p>
<p style="text-align: justify">Il sistema di controllo interno rappresenta un altro elemento fondamentale dell&#8217;organizzazione consortile. Questo può essere affidato a un collegio sindacale o a revisori dei conti, che vigilano sull&#8217;osservanza della legge e dell&#8217;atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile del consorzio.</p>
<p style="text-align: justify">La struttura organizzativa deve inoltre prevedere adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra gli organi consortili e le imprese consorziate, garantendo un flusso informativo costante e trasparente. L’aspetto assume particolare rilevanza nei consorzi con attività esterna, dove la gestione dei rapporti con i terzi richiede procedure operative chiare e definite.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;efficienza della gestione consortile dipende in larga misura dalla capacità di implementare sistemi di pianificazione e controllo adeguati, che consentano di monitorare l&#8217;andamento delle attività e di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tutto ciò richiede l&#8217;adozione di strumenti di gestione e controllo appropriati, come budget, sistemi di reporting e indicatori di performance.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/natura-giuridica-consorzio-guida-rapida/">La natura giuridica del consorzio – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fusione per incorporazione semplificata – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/fusione-incorporazione-semplificata-guida-rapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 07:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19950</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fusione per incorporazione semplificata &#8211; guida rapida I principali interventi di semplificazione del legislatore Le novit&#224; sulla tempistica procedurale Le semplificazioni dell&#8217;art. 2505 c.c. Applicazione dell&#8217;art. 2505 c.c.: analisi e profili problematici Il rapporto tra leveraged buy-out e fusioni semplificate Analisi delle fattispecie analoghe all&#8217;art. 2505 c.c. Applicazione dell&#8217;art. 2505 bis c.c. Applicazione dell&#8217;art. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fusione-incorporazione-semplificata-guida-rapida/">La fusione per incorporazione semplificata – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La fusione per incorporazione semplificata – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="#interventi">I principali interventi di semplificazione del legislatore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#tempistica">Le novità sulla tempistica procedurale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#semplificazioni">Le semplificazioni dell’art. 2505 c.c.</a></strong></li>
<li><strong><a href="#2505">Applicazione dell&#8217;art. 2505 c.c.: analisi e profili problematici</a></strong></li>
<li><strong><a href="#leveraged">Il rapporto tra leveraged buy-out e fusioni semplificate</a></strong></li>
<li><strong><a href="#analisi">Analisi delle fattispecie analoghe all&#8217;art. 2505 c.c.</a></strong></li>
<li><strong><a href="#bis">Applicazione dell’art. 2505 bis c.c.</a></strong></li>
<li><strong><a href="#quater">Applicazione dell’art. 2505 quater c.c.</a></strong></li>
<li><strong><a href="#altri">Gli altri articoli</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>riforma del diritto societario</strong>, attuata attraverso la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha introdotto <strong>significative innovazioni nella disciplina delle operazioni straordinarie societarie</strong>, con particolare riferimento alle fusioni e scissioni. L&#8217;intervento normativo si è mosso nella direzione di una sostanziale semplificazione procedurale, pur mantenendo fermi i presidi di tutela degli interessi coinvolti, in conformità con il quadro normativo comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fondamento giuridico di tale intervento riformatore si rinviene nell&#8217;articolo 7 della legge delega, che ha posto come obiettivo primario la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese. La scelta legislativa risponde a precise istanze provenienti dal mondo imprenditoriale e professionale, emerse già all&#8217;indomani dell&#8217;attuazione della direttiva comunitaria sulle fusioni attraverso il D.lgs. 22/1991.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>percorso di semplificazione</strong> ha trovato un primo importante momento nella legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha segnato l&#8217;abolizione dell&#8217;omologazione giudiziaria degli atti societari. Tale intervento ha comportato l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale del progetto di fusione, della delibera e dell&#8217;atto di fusione, adempimenti che comportavano significativi oneri economici e temporali per le società interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore delegato ha poi ulteriormente sviluppato questa linea direttrice attraverso l&#8217;introduzione di una serie articolata di disposizioni, alcune delle quali rappresentano una conferma di prassi già consolidate, mentre altre costituiscono significative innovazioni normative.</p>
<h2 id="interventi" style="text-align: justify;">I principali interventi di semplificazione del legislatore</h2>
<p style="text-align: justify;">Di particolare rilevanza è la <strong>disciplina contenuta nell&#8217;articolo 2505 del codice civile</strong>, che regola l&#8217;incorporazione di società interamente possedute. La norma introduce significative <strong>semplificazioni procedurali per le operazioni di fusione per incorporazione nelle quali la società incorporante detiene la totalità delle quote o azioni della società incorporata. </strong>In questi casi, il legislatore ha ritenuto superflua l&#8217;applicazione di alcune disposizioni procedurali, considerando che l&#8217;assenza di interessi di soci terzi consente una maggiore flessibilità operativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, l&#8217;articolo 2505-bis disciplina <strong>l&#8217;incorporazione di società possedute al novanta per cento</strong>, prevedendo anche in questo caso alcune semplificazioni, pur mantenendo specifiche tutele per i soci di minoranza. La ratio della norma risiede nella considerazione che, in presenza di una partecipazione così rilevante, alcune formalità procedurali possono essere semplificate senza pregiudizio per gli interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2505-quater estende <strong>alcune semplificazioni alle fusioni alle quali non partecipino società con capitale rappresentato da azioni</strong>, riconoscendo la minor complessità organizzativa e strutturale di tali operazioni. La disposizione si inserisce nel più ampio disegno di modulare gli adempimenti in funzione della tipologia societaria e della complessità dell&#8217;operazione.</p>
<h2 id="tempistica" style="text-align: justify;">Le novità sulla tempistica procedurale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha inoltre introdotto significative novità in tema di <strong>tempistica procedurale</strong>. L&#8217;articolo 2501-ter, ultimo comma, prevede la possibilità per i soci di rinunciare, con consenso unanime, al termine tra l&#8217;iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese e la decisione in ordine alla fusione. Analogamente, l&#8217;articolo 2501-septies, primo comma, consente la rinuncia al termine tra il deposito degli atti presso la sede sociale e la decisione sulla fusione.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di controlli, l&#8217;articolo 2501-sexies, terzo comma, introduce una significativa <strong>semplificazione per le società non azionarie</strong>, consentendo alle parti di designare direttamente l&#8217;esperto per la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, senza necessità di ricorrere alla nomina giudiziale. Una previsione che riconosce una maggiore autonomia alle società di persone e alle società a responsabilità limitata nella gestione del procedimento di fusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di particolare interesse è anche la previsione contenuta nell&#8217;articolo 2503, primo comma, che consente l&#8217;attuazione immediata della fusione qualora la relazione degli esperti sia stata redatta, per tutte le società partecipanti, da un&#8217;unica società di revisione che abbia fornito l&#8217;asseverazione di garanzia prevista dalla norma. La disposizione rappresenta un importante strumento di accelerazione del procedimento, bilanciando l&#8217;esigenza di celerità con quella di tutela dei creditori sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Le semplificazioni introdotte dalla riforma si inseriscono peraltro in un quadro normativo che mantiene comunque fermi i principi fondamentali di tutela degli interessi coinvolti nell&#8217;operazione di fusione. In particolare, restano invariati gli obblighi informativi nei confronti dei soci e dei terzi, la tutela dei creditori sociali e le garanzie procedurali essenziali per la validità dell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina così delineata ha trovato ampia applicazione nella prassi notarile e societaria, dimostrando la sua efficacia nel conseguimento degli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore. La giurisprudenza ha contribuito a definire i contorni applicativi delle nuove disposizioni, fornendo importanti chiarimenti interpretativi e operative.</p>
<h2 id="semplificazioni" style="text-align: justify;">Le semplificazioni dell’art. 2505 c.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2505 del codice civile <strong>rappresenta una delle più significative innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario in materia di operazioni straordinarie</strong>, disciplinando specificamente<strong> l&#8217;ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente controllate</strong>. La norma si inserisce nel più ampio contesto delle semplificazioni procedurali, rispondendo all&#8217;esigenza di snellire il procedimento di fusione nei casi in cui la struttura proprietaria renda superflue determinate tutele procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presupposto applicativo della norma è rappresentato dalla titolarità, in capo alla società incorporante, dell&#8217;intero capitale sociale della società incorporanda. Tale situazione, caratterizzata dall&#8217;assenza di soci terzi nella società incorporata, giustifica sul piano sistematico una significativa semplificazione dell&#8217;iter procedurale, in quanto vengono meno le esigenze di tutela tipicamente connesse alla presenza di soci di minoranza.</p>
<p style="text-align: justify;">Le semplificazioni introdotte dall&#8217;articolo 2505 c.c. operano su due distinti piani: quello documentale e quello decisionale. Sotto il primo profilo, <strong>la norma consente di omettere la predisposizione di alcuni documenti fondamentali del procedimento ordinario di fusione</strong>, in particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la relazione degli organi amministrativi prevista dall&#8217;articolo 2501-quinquies c.c., documento che nelle procedure ordinarie illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione;</li>
<li>la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, disciplinata dall&#8217;articolo 2501-sexies c.c., che nelle fusioni ordinarie garantisce l&#8217;equità del trattamento riservato ai soci delle società partecipanti;</li>
<li>nel progetto di fusione, le indicazioni relative al rapporto di cambio delle azioni o quote, alle modalità di assegnazione delle partecipazioni della società incorporante e alla data dalla quale tali partecipazioni daranno diritto alla partecipazione agli utili.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">La competenza deliberativa</h3>
<p style="text-align: justify;">Sul piano decisionale, la norma introduce un&#8217;importante innovazione consentendo, a determinate condizioni, <strong>il trasferimento della competenza deliberativa dall&#8217;assemblea dei soci all&#8217;organo amministrativo</strong>. Tale spostamento di competenza rappresenta una deroga significativa al principio generale che attribuisce all&#8217;assemblea il potere decisionale sulle operazioni straordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, <strong>il legislatore ha subordinato questa semplificazione procedurale a precise condizioni. </strong>In primo luogo, è necessaria una specifica previsione statutaria o dell&#8217;atto costitutivo che legittimi tale trasferimento di competenza. La previsione deve essere presente negli statuti di tutte le società partecipanti all&#8217;operazione, come si evince dal chiaro disposto normativo contenuto nell&#8217;incipit del secondo comma dell&#8217;articolo 2505.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, anche in presenza della clausola statutaria, il trasferimento di competenza è subordinato al rispetto delle disposizioni dell&#8217;articolo 2501-ter (relative al progetto di fusione) per tutte le società partecipanti, e dell&#8217;articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2 (concernenti il deposito di atti presso la sede sociale) per la società incorporante.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il diritto di opposizione</h3>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore ha previsto un importante meccanismo di tutela attraverso il diritto di opposizione riconosciuto ai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della società incorporante. I soci possono richiedere che la decisione sulla fusione sia adottata dall&#8217;assemblea, anziché dall&#8217;organo amministrativo. Tale richiesta deve essere presentata alla società incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">È significativo notare come il termine per l&#8217;esercizio di tale diritto decorra dal momento del deposito del progetto e non dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Tale precisazione assume particolare rilevanza pratica, considerando che tra la protocollazione della domanda di iscrizione e l&#8217;effettiva iscrizione può intercorrere un intervallo temporale significativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina così delineata solleva interessanti questioni interpretative in merito alla rinunciabilità dei termini procedurali previsti dagli articoli 2501-ter e 2501-septies anche nell&#8217;ipotesi di fusione deliberata dagli organi amministrativi. Tale aspetto si inserisce nel più ampio dibattito sulla disponibilità delle tutele procedimentali nelle operazioni straordinarie societarie.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza e la dottrina hanno contribuito a chiarire numerosi aspetti applicativi della norma, evidenziando come la semplificazione procedurale non comporti una diminuzione delle garanzie sostanziali dell&#8217;operazione. In particolare, resta ferma la necessità di tutelare gli interessi dei creditori sociali e dei terzi attraverso gli ordinari meccanismi di pubblicità e opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2505 c.c. rappresenta quindi un efficace esempio di come il legislatore della riforma abbia saputo coniugare le esigenze di semplificazione procedurale con la necessaria tutela degli interessi coinvolti nell&#8217;operazione di fusione, introducendo meccanismi di flessibilità operativa che tengono conto della realtà delle dinamiche societarie contemporanee.</p>
<p style="text-align: justify;">La prassi applicativa ha confermato l&#8217;utilità di questa disciplina semplificata, particolarmente apprezzata negli ambiti dei gruppi societari dove le operazioni di riorganizzazione interna rappresentano uno strumento frequente di razionalizzazione della struttura societaria.</p>
<h2 id="2505" style="text-align: justify;">Applicazione dell&#8217;art. 2505 c.c.: analisi e profili problematici</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>applicazione pratica dell&#8217;articolo 2505 del codice civile</strong> ha sollevato diverse questioni interpretative di notevole rilevanza, che meritano un&#8217;analisi approfondita per le loro implicazioni operative. La complessità delle problematiche emerge in particolare con riferimento ad alcuni aspetti specifici della norma, sui quali la dottrina e la giurisprudenza hanno sviluppato importanti riflessioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo profilo problematico riguarda <strong>la determinazione della percentuale di capitale sociale rilevante ai fini dell&#8217;esercizio del diritto di opposizione al trasferimento della competenza decisionale all&#8217;organo amministrativo</strong>. Il legislatore non ha espressamente chiarito se nel computo del 5% del capitale sociale debbano essere considerate esclusivamente le azioni munite del diritto di voto o se debbano essere incluse anche le azioni prive di tale diritto. Tale lacuna normativa ha dato origine a un dibattito dottrinale, nel quale sembrano prevalere le argomentazioni a favore dell&#8217;inclusione delle sole azioni con diritto di voto, in considerazione della natura deliberativa del diritto esercitato.</p>
<p style="text-align: justify;">Una seconda questione di particolare interesse riguarda il <strong>rapporto tra la competenza dell&#8217;organo amministrativo</strong>, derivante dalla previsione statutaria ex articolo 2505, <strong>e quella dell&#8217;assemblea dei soci</strong>. L&#8217;interpretazione maggiormente condivisa sostiene la natura concorrente delle due competenze, riconoscendo la persistente legittimazione dell&#8217;assemblea a deliberare sulla fusione anche in presenza di una clausola statutaria che attribuisca tale potere all&#8217;organo amministrativo. Tale interpretazione si fonda sul principio generale secondo cui la competenza assembleare in materia di modificazioni statutarie non può essere completamente esautorata.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L’applicazione della disciplina delle s.r.l.</h3>
<p style="text-align: justify;">Di particolare rilevanza sistematica è la <strong>questione dell&#8217;applicabilità della disciplina alle società a</strong> <strong>responsabilità limitata</strong>. Il legislatore ha infatti collocato la norma sulla competenza dell&#8217;organo amministrativo nell&#8217;articolo 2365, secondo comma, riferito espressamente alle società per azioni, senza prevedere un&#8217;analoga disposizione per le S.r.l. Tuttavia, l&#8217;interpretazione prevalente, supportata da solide argomentazioni sistematiche, ritiene applicabile la disciplina anche alle S.r.l., nonostante le previsioni degli articoli 2479 e 2480 che riservano ai soci le modificazioni dell&#8217;atto costitutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione si fonda su diverse considerazioni. In primo luogo, la mancata riproduzione del secondo comma dell&#8217;articolo 2365 nella disciplina delle S.r.l. appare riconducibile a un difetto di coordinamento nel processo di elaborazione della riforma, piuttosto che a una scelta consapevole del legislatore. Inoltre, sia l&#8217;articolo 2505 che l&#8217;articolo 2505-bis fanno esplicito riferimento al possesso di &#8220;azioni o quote&#8221; della società incorporanda, manifestando chiaramente l&#8217;intenzione di includere nel proprio ambito applicativo anche le S.r.l.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Acquisizione con indebitamento</h3>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra la disciplina semplificata dell&#8217;articolo 2505 e la normativa speciale in materia di fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento (leveraged buy-out), disciplinata dall&#8217;articolo 2501-bis. La questione si pone in termini particolarmente delicati, considerando che l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2501-bis sembrerebbe escludere l&#8217;applicabilità delle semplificazioni previste dall&#8217;articolo 2505 alle operazioni di leveraged buy-out.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale apparente incompatibilità richiede un&#8217;attenta analisi delle finalità perseguite dalle due discipline. La normativa sul leveraged buy-out è infatti caratterizzata da specifiche esigenze di tutela, legate alla particolare struttura dell&#8217;operazione e ai rischi che essa comporta per i creditori sociali. Le semplificazioni previste dall&#8217;articolo 2505, d&#8217;altro canto, si giustificano in ragione dell&#8217;assenza di interessi di soci terzi da tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione interpretativa più convincente sembra essere quella che distingue tra i diversi aspetti della semplificazione prevista dall&#8217;articolo 2505, ritenendo inapplicabili al leveraged buy-out solo quelle semplificazioni che potrebbero compromettere le specifiche esigenze di tutela sottese alla disciplina dell&#8217;articolo 2501-bis, mantenendo invece applicabili le altre.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi di queste problematiche interpretative evidenzia la necessità di un approccio equilibrato nell&#8217;applicazione della disciplina semplificata delle fusioni, che tenga conto sia delle esigenze di snellimento procedurale sia della necessità di garantire adeguata tutela agli interessi coinvolti nell&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La prassi notarile e societaria ha sviluppato soluzioni operative che, nel rispetto dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento, consentono di realizzare efficacemente le operazioni di fusione semplificata, contribuendo così alla costruzione di un quadro applicativo coerente e funzionale alle esigenze del mondo imprenditoriale.</p>
<h2 id="leveraged" style="text-align: justify;">Il rapporto tra leveraged buy-out e fusioni semplificate</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;apparente incompatibilità tra la disciplina delle fusioni semplificate e quella del leveraged buy-out richiede un&#8217;attenta analisi interpretativa per determinarne l&#8217;effettiva portata applicativa. La questione assume particolare rilevanza pratica nella definizione del perimetro delle semplificazioni ammissibili nel contesto di operazioni di LBO.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione prevista dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 2501-bis deve essere interpretata in modo selettivo, distinguendo gli elementi procedurali che risultano effettivamente incompatibili con la disciplina del LBO da quelli che invece possono coesistere con essa. In particolare, quando il procedimento di fusione per incorporazione di società controllate (totalitariamente o al 90%) si realizza nel contesto di un&#8217;operazione di LBO, permangono alcuni obblighi procedurali inderogabili:</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione dell&#8217;organo amministrativo prevista dall&#8217;articolo 2501-quinquies non può essere omessa, in quanto nelle operazioni di LBO essa deve necessariamente contenere, oltre al suo contenuto tipico, le ragioni giustificatrici dell&#8217;operazione e un piano economico-finanziario dettagliato, comprensivo dell&#8217;indicazione delle risorse finanziarie e della descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, il parere degli esperti ex articolo 2501-sexies risulta indispensabile, poiché nelle operazioni di LBO assume una funzione peculiare e distinta rispetto alla mera valutazione della congruità del rapporto di cambio. Gli esperti sono infatti chiamati ad attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione relative alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento dei debiti della società risultante dall&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, nelle operazioni di LBO non è ammissibile lo spostamento della competenza decisionale dall&#8217;assemblea all&#8217;organo amministrativo, data la particolare delicatezza dell&#8217;operazione e la necessità di garantire il massimo coinvolgimento della compagine sociale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le semplificazioni applicabili</h3>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nel caso di controllo totalitario tra incorporante e incorporanda, anche nella fusione con leverage rimangono applicabili alcune semplificazioni. In particolare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>È possibile disapplicare le regole in materia di determinazione e illustrazione del rapporto di cambio e di verifica esterna della sua congruità, in quanto in presenza di un controllo totalitario il rapporto di cambio non potrebbe comunque trovare espressione.</li>
<li>Resta applicabile la disciplina dell&#8217;articolo 2505-bis che consente ai soci dissenzienti della incorporanda di esercitare il diritto di recesso, ottenendo l&#8217;acquisto delle proprie partecipazioni da parte dell&#8217;incorporante.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore profilo di particolare interesse pratico riguarda l&#8217;individuazione del momento in cui deve sussistere il possesso integrale del capitale della incorporanda da parte dell&#8217;incorporante. La questione può presentarsi in diverse configurazioni temporali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il possesso integrale può sussistere fin dal momento della redazione del progetto di fusione;</li>
<li>Può verificarsi dopo la redazione del progetto (che dovrà necessariamente menzionare tale eventualità) ma prima della decisione di approvazione;</li>
<li>Può realizzarsi anche dopo la decisione di approvazione del progetto (sempre con necessaria menzione di tale eventualità) ma prima della stipula dell&#8217;atto di fusione.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il ruolo del notaio</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione del sistema di controllo di legalità degli atti societari ha influenzato l&#8217;interpretazione di questa problematica. Nel precedente regime dell&#8217;omologa giudiziaria, si riteneva necessaria la sussistenza del possesso integrale almeno al momento dell&#8217;assemblea di approvazione del progetto, per consentire la verifica giudiziale di tale requisito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;attuale sistema, dove il controllo di legalità è affidato primariamente al notaio, sia in sede di iscrizione della decisione di approvazione del progetto che di stipula dell&#8217;atto di fusione, appare sostenibile una interpretazione più flessibile. Considerando che l&#8217;atto di fusione è un atto pubblico necessitato e che il notaio esercita in tale sede il proprio controllo di legalità, si può ammettere la possibilità di posticipare l&#8217;acquisto dell&#8217;intero capitale della incorporanda fino al momento della stipula dell&#8217;atto di fusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione dell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;articolo 2505 si pone anche in relazione a fattispecie analoghe a quella espressamente prevista dalla norma, in particolare nei casi in cui il rapporto di cambio risulti oggettivamente predeterminato e invariabile o comunque rinunciabile. Tale problematica, già emersa in passato, non ha trovato una espressa soluzione nella riforma del diritto societario, lasciando aperto il dibattito sull&#8217;applicabilità estensiva o analogica delle semplificazioni procedurali a situazioni simili ma non identiche a quella tipizzata dal legislatore.</p>
<h2 id="analisi" style="text-align: justify;">Analisi delle fattispecie analoghe all&#8217;art. 2505 c.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">La prassi societaria ha individuato diverse fattispecie che presentano analogie con la situazione tipizzata dall&#8217;articolo 2505 c.c., sollevando questioni interpretative circa l&#8217;applicabilità delle semplificazioni procedurali previste dalla norma. L&#8217;analisi di queste fattispecie risulta particolarmente rilevante per definire l&#8217;ambito di estensione della disciplina semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principali configurazioni identificate dalla prassi includono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La fusione tra società interamente possedute da un unico socio, dove la comunanza della compagine sociale potrebbe suggerire l&#8217;inutilità di alcune formalità procedurali;</li>
<li>La fusione tra società possedute dai medesimi soci in proporzioni identiche, situazione che presenta analogie strutturali con il controllo totalitario;</li>
<li>Il caso in cui l&#8217;incorporante possiede una parte del capitale della incorporanda mentre la quota residua è detenuta dai soci dell&#8217;incorporante nelle medesime proporzioni;</li>
<li>La fusione inversa, dove la società interamente controllata incorpora la controllante totalitaria;</li>
<li>Le operazioni che coinvolgono tre o più società il cui capitale sia posseduto direttamente e indirettamente dalla incorporante;</li>
<li>Le fusioni che interessano società possedute &#8220;a cascata&#8221;, dove l&#8217;incorporante controlla totalitariamente la prima incorporanda che, a sua volta, possiede l&#8217;intero capitale della seconda incorporanda.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi di queste fattispecie si concentra su due aspetti fondamentali: la possibilità di omettere gli adempimenti relativi al rapporto di cambio e l&#8217;eventuale trasferimento della competenza decisionale all&#8217;organo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo al primo aspetto, l&#8217;interpretazione prevalente propende per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;omissione degli adempimenti concernenti il rapporto di cambio in tutte le ipotesi in cui la sua determinazione risulti oggettivamente superflua o quando tale omissione possa essere legittimamente decisa dal socio unico, non coinvolgendo interessi di terzi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le resistenze in dottrina</h3>
<p style="text-align: justify;">La posizione <strong>ha tuttavia incontrato alcune resistenze in dottrina</strong>. In particolare, è stata sostenuta la tesi secondo cui, anche in presenza di compagini sociali identiche, la decisione di mantenere invariato il capitale nominale dell&#8217;incorporante potrebbe pregiudicare gli interessi dei creditori sociali, riducendo il vincolo di destinazione del patrimonio sociale rappresentato dal capitale. Secondo questa impostazione, tale scelta richiederebbe un&#8217;adeguata motivazione nel progetto e nella delibera di fusione, con conseguente applicazione del termine per le opposizioni dei creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale <strong>interpretazione</strong> <strong>restrittiva</strong> appare tuttavia criticabile per diverse ragioni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;operazione non comporta immediate restituzioni di capitale ai soci;</li>
<li>Il capitale della società incorporata viene appostato a riserva nel bilancio post-fusione dell&#8217;incorporante, con un regime di intangibilità analogo a quello del sovrapprezzo fino al raggiungimento del limite legale della riserva legale;</li>
<li>La disciplina della fusione presenta carattere di specialità rispetto alla normativa sulla riduzione del capitale sociale.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Il trasferimento della competenza decisionale</h3>
<p style="text-align: justify;">Più complessa appare la questione relativa alla possibilità di estendere il trasferimento della competenza decisionale all&#8217;organo amministrativo nelle fattispecie analoghe. Il dibattito si articola su due questioni principali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>La legittimità di una clausola statutaria che estenda espressamente l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 2505, secondo comma, a fattispecie diverse da quella prevista dal primo comma;</li>
<li>La possibilità di interpretare una clausola statutaria meramente riproduttiva del dettato normativo nel senso di includervi anche le fattispecie analoghe precedentemente descritte.</li>
<li>L&#8217;orientamento prevalente, condivisibile sul piano sistematico, propende per una risposta negativa ad entrambi i quesiti. Tale conclusione si fonda su due considerazioni fondamentali:</li>
<li>Il carattere eccezionale della norma che attribuisce all&#8217;organo amministrativo la competenza decisionale in materia di fusione, tradizionalmente riservata all&#8217;assemblea;</li>
<li>La persistenza di un rilevante interesse dei soci alla determinazione, anche solo potenziale, del rapporto di cambio nelle fattispecie analoghe.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale interpretazione restrittiva appare coerente con l&#8217;esigenza di garantire adeguata tutela agli interessi coinvolti nell&#8217;operazione di fusione, evitando un&#8217;eccessiva compressione dei diritti dei soci in situazioni non espressamente disciplinate dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La prassi notarile e societaria ha quindi sviluppato un approccio prudente nell&#8217;applicazione analogica delle semplificazioni procedurali, privilegiando un&#8217;interpretazione che bilanci le esigenze di snellimento procedurale con la necessaria tutela degli interessi coinvolti nell&#8217;operazione.</p>
<h2 id="bis" style="text-align: justify;">Applicazione dell’art. 2505 bis c.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2505-bis del codice civile <strong>disciplina l&#8217;ipotesi di fusione per incorporazione di società possedute al 90% o più dall&#8217;incorporante</strong>, introducendo un regime di semplificazione procedurale che, pur presentando analogie con quello previsto dall&#8217;articolo 2505, se ne differenzia sotto diversi profili significativi.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, anche per questa fattispecie vale il principio di flessibilità temporale circa il momento di realizzazione del presupposto del controllo qualificato. Il possesso del 90% o più del capitale dell&#8217;incorporanda non deve necessariamente sussistere al momento della redazione del progetto di fusione, ma può realizzarsi anche in una fase successiva del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Una differenza sostanziale rispetto alla disciplina dell&#8217;incorporazione di società interamente possedute riguarda la deroga alla competenza assembleare. Nel caso dell&#8217;articolo 2505-bis, tale deroga è limitata alla sola società incorporante, mentre per le società incorporande permane inderogabile la competenza dei soci. L’asimmetria trova la sua ragione giustificatrice nella necessità di tutelare i soci di minoranza dell&#8217;incorporanda, portatori di una partecipazione pari o inferiore al 10% del capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento della competenza decisionale all&#8217;organo amministrativo dell&#8217;incorporante è subordinato a specifiche condizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Deve essere previsto espressamente dallo statuto o dall&#8217;atto costitutivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Devono essere rispettate le disposizioni dell&#8217;articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; L&#8217;iscrizione del progetto di fusione ex articolo 2501-ter, terzo comma, deve essere effettuata, per l&#8217;incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione dell&#8217;incorporanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutelare gli eventuali soci &#8220;esterni&#8221; dell&#8217;incorporante dissenzienti rispetto alla fusione infragruppo, viene mantenuta la facoltà di richiedere la convocazione dell&#8217;assemblea, analogamente a quanto previsto dall&#8217;articolo 2505, qualora rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La differenza dall’incorporazione totalitaria</h3>
<p style="text-align: justify;">Una differenza significativa rispetto alla disciplina dell&#8217;incorporazione totalitaria riguarda l&#8217;impossibilità di disapplicare automaticamente le regole relative alla determinazione, illustrazione e verifica del rapporto di cambio. Tale differenza è giustificata dalla presenza di soci esterni nelle incorporande e dal potenziale conflitto di interessi tra socio di controllo e minoranze circa la determinazione del rapporto di cambio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, <strong>la norma prevede una significativa semplificazione procedurale</strong>, consentendo la disapplicazione dell&#8217;articolo 2501-sexies (relativo alla relazione degli esperti) a condizione che venga riconosciuto ai soci &#8220;esterni&#8221; dell&#8217;incorporanda il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni dall&#8217;incorporante. Il prezzo di acquisto deve essere determinato secondo i criteri previsti per la liquidazione della quota del socio recedente.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione ha sollevato alcune questioni interpretative. In primo luogo, si ritiene necessario che l&#8217;attribuzione del diritto di far acquistare le proprie partecipazioni sia espressamente prevista nel progetto di fusione. Inoltre, è dibattuto se tale attribuzione comporti la disapplicazione dell&#8217;intera disciplina del rapporto di cambio o solo dell&#8217;obbligo di redazione della relazione degli esperti sulla sua congruità.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione prevalente propende per la seconda soluzione, ritenendo necessario che un rapporto di cambio sia comunque fissato e indicato nel progetto, pur potendo essere considerato non congruo dai soci minoritari dell&#8217;incorporanda, ai quali viene riconosciuta la facoltà di disinvestimento.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il rinvio alla normativa sul recesso</h3>
<p style="text-align: justify;">Un aspetto critico della disciplina riguarda il rinvio alla normativa sul recesso per la determinazione del valore della partecipazione del socio dissenziente. L&#8217;articolo 2505-bis non prevede espressamente la possibilità di fissare statutariamente criteri di determinazione del valore di liquidazione diversi da quelli legali, a differenza di quanto previsto dall&#8217;articolo 2437-ter. La lacuna normativa è stata oggetto di critiche, in quanto sarebbe stata preferibile una maggiore flessibilità nella determinazione dei criteri di valutazione, analogamente a quanto previsto per il recesso.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell&#8217;articolo 2505-bis rappresenta quindi un equilibrato contemperamento tra le esigenze di semplificazione procedurale e la necessaria tutela degli interessi dei soci di minoranza, introducendo meccanismi di protezione specifici per questi ultimi pur mantenendo alcuni elementi di flessibilità operativa per la realizzazione dell&#8217;operazione straordinaria.</p>
<h2 id="quater" style="text-align: justify;">Applicazione dell’art. 2505 quater c.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2505-quater del codice civile introduce un <strong>regime di significative semplificazioni per le operazioni di fusione che coinvolgono esclusivamente società di persone, società a responsabilità limitata o cooperative il cui capitale non sia rappresentato da azioni</strong>. È importante sottolineare che, secondo il dettato normativo, la presenza anche di una sola società con capitale rappresentato da azioni è sufficiente ad escludere l&#8217;applicabilità di questo regime semplificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le semplificazioni introdotte dalla norma possono essere sistematicamente organizzate in tre categorie principali, ciascuna caratterizzata da una specifica ratio e da peculiari profili applicativi.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima categoria riguarda la disapplicazione di due importanti limitazioni previste per le fusioni ordinarie:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il divieto di partecipazione alla fusione per le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell&#8217;attivo (art. 2501, comma 2);</li>
<li>Il limite del 10% del valore nominale delle quote assegnate per il conguaglio in denaro attribuibile in sede di fusione (art. 2501-ter, comma 2).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione di queste deroghe ha generato un dibattito dottrinale significativo. L&#8217;orientamento prevalente, definito &#8220;estensivo&#8221;, ritiene che la norma intenda ampliare le possibilità operative delle società non azionarie, consentendo loro di partecipare alla fusione anche dopo l&#8217;inizio della ripartizione dell&#8217;attivo sociale e di prevedere conguagli in denaro superiori al limite del 10%. Un’interpretazione che appare più coerente con la ratio della norma, volta a facilitare le operazioni di fusione tra società di minori dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda categoria di semplificazioni riguarda la possibilità di omettere, con il consenso unanime dei soci, la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall&#8217;articolo 2501-sexies. La semplificazione risponde a concrete esigenze operative, permettendo di evitare costi e tempistiche della verifica esterna quando questa risulti superflua per l&#8217;unanimità dei consensi delle compagini sociali coinvolte.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il consenso dei soci</h3>
<p style="text-align: justify;">Particolare attenzione merita la questione procedurale relativa alle modalità e al momento di rilevazione del consenso dei soci. Sebbene sia stato sollevato il dubbio circa la necessità di una rinuncia preventiva rispetto alla decisione di fusione, la prassi ha ritenuto sufficiente che il consenso unanime emerga in occasione della riunione dei soci ex art. 2502, purché:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il progetto di fusione menzioni espressamente questa possibilità;</li>
<li>Il verbale dia atto dell&#8217;esistenza del consenso unanime di tutti i soci, non solo dei presenti;</li>
<li>Gli amministratori abbiano predisposto adeguate modalità per raccogliere il consenso dei soci assenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La terza categoria di semplificazioni riguarda la riduzione alla metà di alcuni termini procedimentali fondamentali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il termine tra l&#8217;iscrizione del progetto nel Registro Imprese e la decisione di approvazione viene ridotto a quindici giorni;</li>
<li>Il termine tra il deposito dei documenti presso la sede e la decisione si riduce a quindici giorni;</li>
<li>Il termine per le opposizioni dei creditori viene ridotto a trenta giorni.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">L’applicabilità della deroga nelle fusioni di società di persone e capitali</h3>
<p style="text-align: justify;">Un aspetto particolare riguarda l&#8217;applicabilità della deroga alla relazione degli esperti anche nelle fusioni che coinvolgono società di persone e società di capitali. In questi casi, la relazione di stima del patrimonio della società di persone prevista dall&#8217;articolo 2501-sexies, settimo comma, non può essere oggetto di rinuncia, in quanto tutela interessi dei terzi non disponibili da parte dei soci, specialmente quando il patrimonio della società di persone viene imputato al capitale della società di capitali.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina dell&#8217;articolo 2505-quater rappresenta quindi un importante strumento di semplificazione per le operazioni di fusione tra società di minori dimensioni, bilanciando l&#8217;esigenza di snellimento procedurale con la necessaria tutela degli interessi coinvolti. La prassi applicativa ha dimostrato l&#8217;efficacia di queste semplificazioni nel facilitare i processi di riorganizzazione societaria, particolarmente rilevanti nel contesto delle piccole e medie imprese italiane.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interpretazione sistematica della norma suggerisce che le semplificazioni introdotte non compromettono la tutela degli interessi essenziali coinvolti nell&#8217;operazione, ma piuttosto eliminano formalità superflue in contesti caratterizzati da maggiore omogeneità e semplificazione della struttura societaria.</p>
<h2 id="altri" style="text-align: justify;">Gli altri articoli</h2>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore della riforma ha introdotto una serie di importanti semplificazioni procedurali che interessano diversi aspetti del procedimento di fusione. Le innovazioni hanno risolto alcune questioni interpretative emerse nella prassi e hanno contribuito a rendere più efficiente il procedimento di fusione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La rinuncia ai termini di pubblicità e deposito</h3>
<p style="text-align: justify;">Gli articoli 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, hanno risolto positivamente la questione della rinunciabilità dei termini procedimentali, tema dibattuto fin dall&#8217;attuazione della direttiva comunitaria in materia di fusioni. In particolare, la norma consente ai soci di rinunciare, con consenso unanime, a due termini fondamentali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Il termine di trenta giorni tra l&#8217;iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la data fissata per la decisione sulla fusione;</li>
<li>Il termine di trenta giorni durante il quale il progetto e gli altri documenti devono restare depositati presso la sede delle società partecipanti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È importante sottolineare che tale rinuncia riguarda esclusivamente la durata del periodo di pubblicazione e consultazione, mentre resta fermo il diritto dei soci di essere informati sulle condizioni dell&#8217;operazione attraverso il progetto di fusione, la cui redazione rimane obbligatoria. Analogamente, non può essere oggetto di rinuncia il diritto di accesso agli altri documenti elencati nell&#8217;articolo 2501-septies.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione si è posta anche in relazione alla rinunciabilità dei termini nel caso di competenza degli organi amministrativi a deliberare la fusione ex articoli 2505 e 2505-bis. L&#8217;interpretazione prevalente propende per l&#8217;ammissibilità della rinuncia anche in questi casi, con modalità analoghe a quelle previste per la rinuncia alla relazione degli esperti nelle fusioni di società non azionarie.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La semplificazione nella nomina degli esperti</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2501-sexies, terzo comma, introduce una significativa semplificazione per le fusioni in cui né la società incorporante né quella risultante dalla fusione siano società per azioni o in accomandita per azioni. In questi casi, l&#8217;esperto o gli esperti incaricati di formulare il parere sulla congruità del rapporto di cambio possono essere scelti direttamente dalle società partecipanti tra i soggetti iscritti nell&#8217;albo dei revisori contabili o le società di revisione, senza necessità di ricorrere alla nomina giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura, analoga a quella prevista per i conferimenti in natura nelle S.r.l., comporta un notevole risparmio di tempo ed una maggiore flessibilità operativa, pur mantenendo le necessarie garanzie di professionalità e indipendenza dell&#8217;esperto.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;attuazione immediata della fusione</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2503, primo comma, ha introdotto <strong>un&#8217;ulteriore ipotesi di attuazione immediata della fusione</strong>. Oltre ai casi già previsti dalla normativa precedente, la fusione può essere attuata immediatamente dopo la deliberazione dei soci quando la relazione sul rapporto di cambio sia stata redatta, per tutte le società partecipanti, da un&#8217;unica società di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilità, <strong>che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La semplificazione appare applicabile anche nei casi in cui la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio non sia necessaria per legge o per interpretazione estensiva. In tali ipotesi, le società partecipanti possono volontariamente richiedere la relazione alla società di revisione al solo fine di abbreviare il termine per le opposizioni creditorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di opposizioni, rimane aperta la questione, non espressamente risolta dalla riforma, della possibilità di considerare la fideiussione come strumento equipollente al deposito di somme ai fini dell&#8217;abbreviazione del termine di sessanta giorni. L&#8217;orientamento prevalente propende per l&#8217;ammissibilità di tale soluzione, considerandola una ulteriore modalità di semplificazione procedurale della fusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le semplificazioni procedurali rappresentano un importante strumento di efficientamento delle operazioni di fusione, consentendo una significativa riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, pur nel rispetto delle necessarie garanzie per i soggetti coinvolti. La prassi applicativa ha dimostrato l&#8217;utilità di questi strumenti, che hanno contribuito a rendere più agevole la realizzazione delle operazioni straordinarie, particolarmente nel contesto delle piccole e medie imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina così delineata realizza un equilibrato contemperamento tra le esigenze di snellimento procedurale e la necessaria tutela degli interessi coinvolti nell&#8217;operazione, fornendo agli operatori strumenti flessibili ed efficaci per la realizzazione delle operazioni di fusione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fusione-incorporazione-semplificata-guida-rapida/">La fusione per incorporazione semplificata – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compenso amministratori e validità delibera – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/compenso-amministratori-validita-delibera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 21:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Societario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Compenso amministratori e validit&#224; delibera &#8211; guida rapida &#8211; guida rapida La domanda di annullamento delle delibere La posizione della Corte di appello Gli interessi in gioco Il danno alla societ&#224; e il conflitto di interessi La sproporzione dei compensi degli amministratori L&#8217;obbligo giuridico di riduzione del compenso dell&#8217;amministratore Con ordinanza n. 10889 dello scorso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/compenso-amministratori-validita-delibera/">Compenso amministratori e validità delibera – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Compenso amministratori e validità delibera – guida rapida – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#domanda">La domanda di annullamento delle delibere</a></strong></li>
<li><strong><a href="#posizione">La posizione della Corte di appello</a></strong></li>
<li><strong><a href="#interessi">Gli interessi in gioco</a></strong></li>
<li><strong><a href="#danno">Il danno alla società e il conflitto di interessi</a></strong></li>
<li><strong><a href="#sproporzione">La sproporzione dei compensi degli amministratori</a></strong></li>
<li><strong><a href="#obbligo">L’obbligo giuridico di riduzione del compenso dell’amministratore</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con ordinanza n. 10889 dello scorso 23 aprile 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità della delibera con cui viene determinato il compenso degli amministratori, se <strong>adottata con il voto determinante dell’amministratore che partecipa all’assemblea in qualità di socio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Come vedremo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la delibera con cui viene determinato il compenso degli amministratori non può essere ritenuta invalida ex art. 2479 ter c.2 c.c. per il solo fatto che è stata adottata con il voto determinante dell’amministratore stesso, che partecipa all’assemblea in qualità di socio, ma che è invece necessario che risulti pregiudicato l’interesse sociale.</p>
<h2 id="domanda" style="text-align: justify">La domanda di annullamento delle delibere</h2>
<p style="text-align: justify">Il caso ha origine con il ricorso di un Comune, contro la sentenza della Corte di appello, per la riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, che aveva respinto la domanda di annullamento delle delibere ordinaria e straordinaria dei soci di una srl, impugnate per conflitto di interesse dei soci ex art. 2479-ter cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify">La Corte di appello ha riferito che a sostegno dell’impugnazione l’ente locale aveva allegato che la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/societa-responsabilita-limitata/"><strong>srl</strong> </a>era cessionaria del servizio di farmacia comunale sul territorio comunale ed era partecipata per il 18,35% dal Comune e per il restante 81,65% da una snc. La srl presentava un organo amministrativo da due membri espressione del socio privato ed uno nominato direttamente dal socio pubblico.</p>
<p style="text-align: justify">L’assemblea dei soci della srl era stata convocata per l&#8217;esame e approvazione del bilancio, il rinnovo delle cariche sociali, con determinazione relativi compensi, e l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482 n. 4, cod. civ. per la riduzione del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: justify">In questa riunione la società aveva approvato il bilancio e rinnovato le cariche dell&#8217;organo amministrativo, respingendo la proposta dell’ente locale di modifica del progetto di bilancio mediante riduzione del compenso degli amministratori di parte privata pari alle perdite di esercizio, in modo da di con riportarle al disotto del terzo del capitale, nonché quella di nomina un organo di controllo.</p>
<p style="text-align: justify">Le delibere erano viziate poiché assunte con la <strong>maggioranza determinante del socio privato detentore della quota di portatore</strong>, di un interesse al mantenimento del compenso degli amministratori in contrasto con quello della società al mantenimento dell&#8217;integrità del capitale sociale;</p>
<h2 id="posizione" style="text-align: justify">La posizione della Corte di appello</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado evidenziando che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>gli amministratori di parte privata che avevano partecipato all’assemblea in qualità di soci non avevano inteso perseguire un interesse extra-sociale e personale in contrasto con quello della srl;</li>
<li>non era comunque ravvisabile una situazione di conflitto di interessi sotto il profilo della sproporzione e della irragionevolezza dei compensi riconosciuti agli amministratori stessi;</li>
<li>negli amministratori non sussisteva l’obbligo di ridursi il compenso giuridico in caso di peggioramento della situazione economica della società;</li>
<li>non era stato dimostrato il dedotto disegno della parte privata di pervenire alla riduzione del capitale sociale al fine di determinare un deprezzamento del valore della quota sociale della parte pubblica in previsione di un futuro eventuale acquisto della stessa;</li>
<li>il mancato accoglimento della proposta di nomina di un revisore interno non era foriera di un danno per la società.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Contro tale sentenza il Comune propone ricorso in cassazione articolato in quattro motivi.</p>
<h2 id="interessi" style="text-align: justify">Gli interessi in gioco di società e amministratori</h2>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2479-ter, secondo comma, e 2482-bis cod. civ., sottolineando il contrasto tra l’interesse personale e quello sociale, con l’assemblea che aveva agito per il soddisfacimento dell‘interesse privato e personale degli amministratori al mantenimento della misura del compenso e che tale interesse si contrapponeva all‘interesse della società alla conservazione del valore e dell&#8217;integrità del capitale sociale e del patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente evidenzia inoltre come il conflitto di interesse emergesse anche dai ripetuti solleciti che il socio privato aveva rivolto all’ente locale affinché alienasse la propria quota.</p>
<p style="text-align: justify">Per la Suprema Corte, però, il motivo è infondato. L’art. 2479 ter, secondo comma, cod. civ., infatti, prevede che sono invalide le delibere dell’assemblea una s.r.l. se sono assunte con la partecipazione determinante dei soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto quello societario e richiede l&#8217;accertamento dell’esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il socio e la società, la decisività del voto espresso e la potenziale dannosità della delibera per gli interessi sociali.</p>
<p style="text-align: justify">Con particolare riferimento al primo requisito, si osserva che il conflitto interessi, da accertarsi non in termini astratti e ipotetici, ma con riferimento alla singola delibera, sussiste quando vi è di fatto un conflitto tra un interesse non sociale (quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società) e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto e, quindi, che sono comuni ai soci.</p>
<h3>Il duplice e contrapposto interesse</h3>
<p style="text-align: justify">Prosegue ancora la pronuncia che la situazione di conflitto di interessi tra socio e società presuppone che il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da un lato il proprio interesse di socio e dall&#8217;altro l’interesse della società, e che questa duplicità di interessi sia tale per cui <strong>il socio non possa realizzare l&#8217;uno se non sacrificando l’altro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, affermano ancora i giudici di legittimità, il fatto che una siffatta delibera consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse non determina di per sé un pregiudizio all&#8217;interesse sociale.</p>
<p style="text-align: justify">In applicazione di tale principio è stato affermato che <strong>la deliberazione determinativa del compenso dell&#8217;amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore</strong> <strong>che abbia preso parte all&#8217;assemblea in veste sociale di socio. </strong></p>
<p style="text-align: justify">La Corte ricorda poi come il giudice di appello &#8211; nell&#8217;argomentare l&#8217;insussistenza denunciata situazione di conflitto di interesse – abbia valorizzato il fatto che con la impugnata delibera di approvazione del compenso degli amministratori abbia disposto la riduzione dello stesso proprio in ragione delle difficolta economiche della società.</p>
<p style="text-align: justify">Si osserva in tal proposito che non risulta decisiva la dedotta ripetuta sollecitazione rivolta dal socio privato al socio pubblico ad alienare la propria quota, ritenuta dal ricorrente strumentale a determinare un deprezzamento del valore della quota medesima e un suo più conveniente acquisto della stessa, atteso che la Corte di appello ha accertato che il socio privato si è limitato a chiedere al socio pubblico di procedere alla indizione di una gara a evidenza pubblica per la cessione di tale quota, in conformità con gli obblighi di legge.</p>
<h2 id="danno" style="text-align: justify">Il danno alla società e il conflitto di interessi dei soci amministratori</h2>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2477 e 2479-ter, secondo comma, cod. civ. e degli artt. 2, 3 e 4 d.Igs. 19 agosto 2016, n. 175, per avere la sentenza impugnata <strong>ritenuto insussistente il danno alla società</strong> <strong>e il conflitto di interessi del socio privato</strong> in relazione alla mancata nomina dell’organo di controllo.</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, precisa la Suprema Corte, il motivo è però inammissibile. La Corte di appello ha infatti espressamente escluso che una siffatta delibera fosse idonea a produrre un danno alla società, osservando che l’approvazione della proposta dell’ente pubblico “<em>avrebbe finito per provocare un danno agli interessi della società</em>”, in relazione al <strong>conseguente aumento dei costi in una situazione di precarietà finanziaria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di appello, evidenziando l’omessa considerazione della natura mista della società, della tipologia del servizio offerto e del ruolo di presidio della legalità del revisore. La doglianza investe tuttavia l’accertamento della sussistenza del danno alla società, che è riservato al giudice di merito e che, dunque, non può certo essere sindacato sotto il paradigma della violazione o falsa applicazione della legge in sede di legittimità.</p>
<h2 id="sproporzione" style="text-align: justify">La sproporzione dei compensi degli amministratori</h2>
<p style="text-align: justify">Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 2479-ter, secondo comma, e 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata affermato che il Comune non avesse dato <strong>prova della sproporzione e della irragionevolezza dei compensi degli amministratori</strong> della srl e per aver comunque escluso che ricorresse una siffatta sproporzione, omettendo di prendere l’importo del volume di affari della società.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici di legittimità questo motivo è inammissibile poiché, tra gli altri elementi di considerazione, una simile doglianza si risolve in una contestazione della valutazione del giudice di appello, che ha escluso che gli elementi istruttori a disposizione dessero evidenza della sproporzione e della irragionevolezza dei compensi accordati agli amministratori, valutati anche in rapporto ai ricavi della società.</p>
<p style="text-align: justify">Una tale falsa valutazione non può essere censurata per violazione o applicazione di legge, investendo un accertamento riservato al giudice di merito.</p>
<h2 id="obbligo" style="text-align: justify">L’obbligo giuridico di riduzione del compenso degli amministratori</h2>
<p style="text-align: justify">Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2389 e 2479-ter, secondo comma, cod. civ., per aver escluso la sentenza impugnata la sussistenza di un <strong>obbligo giuridico di riduzione del compenso dell’&#8217;amministratore</strong> in una situazione, quale quella in esame, in cui tale compenso diventi sproporzionato e irragionevole peggioramento delle condizioni economiche della società.</p>
<p style="text-align: justify">Anche in questo caso il motivo è ritenuto inammissibile. La doglianza aggredisce un passaggio della motivazione della decisione che non esprime una <em>ratio decidendi</em> e, in ogni caso, interessa una questione che non risulta essere introdotta quale motivo di impugnazione delle delibere.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, il ricorso non può essere accolto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/compenso-amministratori-validita-delibera/">Compenso amministratori e validità delibera – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUD e prova del pagamento del TFR – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cud-prova-pagamento-tfr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 14:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19928</guid>

					<description><![CDATA[<p>CUD e prova del pagamento del TFR &#8211; guida rapida Il caso affrontato dalla Suprema Corte Il ricorso del lavoratore Le motivazioni della Suprema Corte Con l&#8217;ordinanza n. 28798 dell&#8217;8 novembre 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che il CUD &#232; un atto unilaterale del datore di lavoro che non prova l&#8217;esistenza di fatti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cud-prova-pagamento-tfr/">CUD e prova del pagamento del TFR – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>CUD e prova del pagamento del TFR – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#caso">Il caso affrontato dalla Suprema Corte</a></strong></li>
<li><strong><a href="#ricorso">Il ricorso del lavoratore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivazioni">Le motivazioni della Suprema Corte</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con l’ordinanza n. 28798 dell’8 novembre 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che <strong>il CUD è un atto unilaterale del datore di lavoro che non prova l’esistenza di fatti estintivi del credito fatto valere dal dipendente</strong>, soprattutto se da parte di quest’ultimo vi sono contestazioni.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify">Il caso affrontato dalla Suprema Corte sul credito a titolo di TFR</h2>
<p style="text-align: justify">Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguarda un lavoratore che è ricorso giudizialmente al fine di domandare l’ammissione al passivo dell’ex datore di lavoro, per un <strong>credito vantato a titolo di TFR</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il giudice delegato al fallimento ha rigettato la domanda, ritenendo provata dal CUD depositato dallo stesso dipendente, l’erogazione del trattamento di fine rapporto.</p>
<p style="text-align: justify">Nel dettaglio, il Tribunale riteneva che il pagamento del TFR dovesse ritenersi adeguatamente dimostrato dal CUD, depositato dallo stesso lavoratore e facente fede nei confronti della curatela, che, essendo rimasta estranea al rapporto di lavoro, doveva essere considerata soggetto terzo.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale osservava inoltre come il documento avesse un contenuto inequivoco, non contestato dal lavoratore. Si poteva pertanto ragionevolmente ritenere, continuano i giudici, che il credito di cui era stata domandata l’ammissione al passivo fosse stato già soddisfatto.</p>
<p style="text-align: justify">Il lavoratore propone allora ricorso in Cassazione per ottenere il rigetto dell’opposizione, con due motivi di doglianza.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">Il ricorso del lavoratore sul pagamento del TFR</h2>
<p style="text-align: justify">In particolare, con il secondo motivo di ricorso il lavoratore denuncia la <strong>falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.</strong> sostenendo che il CUD &#8211; come atto unilaterale proveniente dal datore di lavoro &#8211; non comprovava in alcun modo l’esistenza di fatti estintivi del credito fatto valere dal lavoratore, soprattutto in presenza delle contestazioni avanzate dallo stesso.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, il tribunale avrebbe dovuto prendere atto che la curatela, sebbene fosse onerata di provare i fatti estintivi del proprio debito, aveva omesso di assolvere questo onere, in modo tale che rimaneva indimostrata l’estinzione del credito di cui il lavoratore aveva domandato l’ammissione al passivo.</p>
<h2 id="motivazioni" style="text-align: justify">Le motivazioni della Suprema Corte</h2>
<p style="text-align: justify">Per la Suprema Corte il motivo di doglianza è fondato.</p>
<p style="text-align: justify">Ricordano i giudici di Cassazione che la giurisprudenza di legittimità sezione (cfr. Cass. 19820/2023), ha chiarito che, una volta allegata in giudizio la C.U., sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (prova del diritto al TFR) da quelli per lo stesso sfavorevoli (attestazione di avvenuto pagamento del TFR).</p>
<p style="text-align: justify">Nel dettaglio, la decisione ha condiviso i seguenti spunti.</p>
<h3 style="text-align: justify">La provenienza del documento sul TFR</h3>
<p style="text-align: justify">La pronuncia ha ribadito la validità del principio secondo cui “<em>il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire</em> <em>prova in favore della stessa né determina inversione dell&#8217;onere probatorio in caso di contestazione”</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Ha precisato poi come non sia possibile sostenere che il curatore sia terzo rispetto al datore di lavoro perché, quando intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi), egli ne assume la medesima posizione processuale, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’utilizzo del mezzo di prova sul pagamento del TFR</h3>
<p style="text-align: justify">La pronuncia ha poi ricordato il principio secondo cui la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova (documento, testimonianza, informazioni della P.A.) comporta la conseguenza che “<em>esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto</em> <em>I’ammissione del mezzo istruttorio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify">Ha altresì precisato che chi ha esibito un documento non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lui contrari, a meno che al momento dell&#8217;esibizione abbia fatto presente di voler invocare il documento solo in parte ed abbia dedotto prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’inscindibilità del contenuto</h3>
<p style="text-align: justify">Ulteriormente, la pronuncia ha sottolineato che il principio dell’inscindibilità del contenuto del documento prodotto da una parte vale, tuttavia, “<em>solo se riferito ai documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersi dei loro effetti favorevoli</em>”.</p>
<p style="text-align: justify">In questa ipotesi la parte che esibisce il documento non può certamente selezionare quanto in esso rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli.</p>
<p style="text-align: justify">Di contro, se il documento è formato da una delle parti in causa, rivive e prevale la ricordata regola probatoria secondo cui lo scritto proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa anche se versato in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto.</p>
<h3 style="text-align: justify">La mancata prova del pagamento del credito</h3>
<p style="text-align: justify">Infine, la sentenza ha ribadito l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le buste paga e la C.U. provenienti dalla parte datoriale – se prive di altri elementi probatori (come ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) &#8211; <strong>non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, per i giudici di legittimità la pronuncia impugnata si pone in evidente contrasto con questi principi in quanto, laddove afferma che il pagamento del T.F.R. doveva ritenersi adeguatamente dimostrato dal CUD depositato dallo stesso lavoratore, non tiene conto che il principio dell&#8217;inscindibilità del contenuto del documento attiene ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene.</p>
<p style="text-align: justify">Per quelli formati dalle parti in causa, invece, vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene, quand&#8217;anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto.</p>
<p style="text-align: justify">Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discendono altresì l’assorbimento del primo mezzo e la Cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale in diversa composizione che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra indicati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cud-prova-pagamento-tfr/">CUD e prova del pagamento del TFR – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come provare il mobbing sul luogo di lavoro – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-provare-mobbing-luogo-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 08:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come provare il mobbing sul luogo di lavoro &#8211; guida rapida Lo svolgimento del processo La ricognizione del contenuto delle prove documentali offerte Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato I principi sul risarcimento dei danni La motivazione apparente Erronea ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del mobbing I principi di diritto L&#8217;ordinanza n. 29400 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-provare-mobbing-luogo-lavoro/">Come provare il mobbing sul luogo di lavoro – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Come provare il mobbing sul luogo di lavoro – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#processo">Lo svolgimento del processo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#ricognizione">La ricognizione del contenuto delle prove documentali offerte</a></strong></li>
<li><strong><a href="#corrispondenza">Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato</a></strong></li>
<li><strong><a href="#risarcimento">I principi sul risarcimento dei danni</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivazione">La motivazione apparente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#erronea">Erronea ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del mobbing</a></strong></li>
<li><strong><a href="#diritto">I principi di diritto</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’ordinanza n. 29400 del 14.11.2024 ha permesso alla Corte di Cassazione di intervenire su un tema molto importante quale quello della <strong>prova del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mobbing-reato-lesioni/">mobbing sul luogo di lavoro</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Formulando il principio di diritto che condividiamo a margine di questo approfondimento, l’ordinanza ha sancito che le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, dunque, integrano le fattispecie di <strong>responsabilità contrattuale </strong>che si caratterizzano – rispetto alle altre infrazioni dello stesso articolo – per il fatto di assumere rilievo principalmente “<em>in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.”</em>.</p>
<h2 id="processo" style="text-align: justify">Lo svolgimento del processo sul mobbing</h2>
<p style="text-align: justify">Andiamo con ordine e cerchiamo di riassumere lo svolgimento del processo.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale di Roma ha rigettato &#8211; con sentenza n. 56/2015 &#8211; la domanda proposta da un dipendente di un ente confluito nell&#8217;INAIL, al fine di ottenere la condanna di quest&#8217;ultimo a pagare in suo favore il complessivo importo di Euro 841.078,54 a titolo di <strong>risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta tenuta nei suoi confronti</strong> dall’ente confluito nel periodo dall&#8217;8 luglio 1998 al 31 marzo 2003, consistita in <strong>comportamenti mobbizzanti e vessatori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il dipendente ha proposto appello che la Corte d&#8217;Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 733/2019, ha rigettato. Propone dunque <strong>ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi</strong>, mentre l&#8217;INAIL si è difeso con controricorso.</p>
<h2 id="ricognizione" style="text-align: justify">La ricognizione del contenuto delle prove documentali offerte</h2>
<p style="text-align: justify">Esaminiamo in brevità i singoli motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la <strong>violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l&#8217;errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove documentali offerte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La doglianza è per ritenuta inammissibile dai giudici della Suprema Corte. Con essa, infatti, il ricorrente chiede al Collegio di riesaminare le prove agli atti, per un’attività che non è notoriamente di norma consentita in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify">Rilevano invece i giudici di Cassazione che la Corte d&#8217;Appello di Roma ha esaminato in maniera puntuale i motivi d&#8217;impugnazione e la documentazione agli atti. Per quanto poi concerne uno specifico episodio (<strong>l’invio del dipendente a una conferenza</strong>), lo stesso era avvenuto in virtù della sua posizione di coordinatore dell’unità, del ruolo da lui svolto e del fatto che era stato proprio il ricorrente a rifiutarsi (e ciò non era stato negato in appello) di prendervi parte assieme al suo superiore, del quale non riconosceva la competenza tecnica.</p>
<p style="text-align: justify">Un altro episodio evidenziato dal lavoratore è stato quello del <strong>blocco delle relazioni di consulenza tecnica</strong>, che era avvenuto in quanto il ricorrente le aveva redatte disapplicando le parti della Conferenza da lui ritenute contrarie al contenuto del d.m. n. 381 del 1998. La circostanza era stata rilevata dal Tribunale di Roma e non era stata criticata in appello.</p>
<h3>La partecipazione ad eventi esterni</h3>
<p style="text-align: justify">Per ciò che riguarda la <strong>partecipazione ad eventi esterni</strong>, il giudice di appello ha poi verificato che le mancate autorizzazioni lamentate dal ricorrente erano avvenute nel rispetto della Circolare 2390 del 2000 della P.A. controricorrente e che il medesimo ricorrente non aveva allegato una specifica discriminazione in suo danno.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici della Cassazione condividono poi come il c.d. <strong>furto di ferie</strong> non sarebbe avvenuto secondo la Corte territoriale con carattere discriminatorio, considerato che l&#8217;attività svolta fuori sede nei giorni interessati non era stata autorizzata e che era stato il ricorrente a domandarne la concessione.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello di Roma ha dunque escluso ogni rilievo della dedotta sottrazione degli strumenti di lavoro. Ha affermato che la relativa assegnazione ad altra stanza era avvenuta in ragione dell&#8217;avvenuta recente assegnazione presso l&#8217;unità in questione di cinque nuovi dipendenti, le esigenze dei quali erano state segnalate proprio dal ricorrente.</p>
<h3>La percezione della ricognizione</h3>
<p style="text-align: justify">Dopo aver puntualizzato su ulteriori lamentele, i giudici di legittimità affermano come in ordine al dedotto &#8220;<em>errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove documentali offerte</em>&#8220;, è possibile evidenziare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre, comunque, in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell&#8217;informazione probatoria al fatto probatorio, trovando il suo istituzionale rimedio nell&#8217;impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ricorrano i presupposti richiesti dall&#8217;art. 395, n. 4, c.p.c. Nella specie, palesemente non emerge la verificazione di una tale svista.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, si prosegue, dovrebbe essere applicato il principio per il quale, &#8220;<em>se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti</em>&#8220;, il vizio va fatto valere ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., S.U., n. 5792 del 5 marzo 2024).</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso in questione, però, il ricorrente ha domandato una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, che è preclusa a questo Collegio.</p>
<h2 id="corrispondenza" style="text-align: justify">Il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato</h2>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., del <strong>principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato</strong> e l&#8217;infrapetizione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare assorbito il motivo di appello e nel non motivare quanto alle richieste di mezzi istruttori che erano state avanzate. Infatti, il Tribunale di Roma avrebbe operato in maniera parziale.</p>
<p style="text-align: justify">Anche questa doglianza è ritenuta inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify">Infatti, la Corte d&#8217;Appello di Roma ha valutato con cura le prove agli atti e risposto con piena motivazione a tutte le doglianze del ricorrente, al rigetto delle quali non poteva non conseguire l&#8217;assorbimento della censura.</p>
<p style="text-align: justify">Nelle motivazioni della decisione si legge poi come l’assorbimento non possa in ogni caso essere contestato deducendo il vizio di omessa pronuncia, considerato che la pronuncia non è omessa, se non in senso formale, ma deriva implicitamente dalla decisione di assorbimento, ne è resa in assenza di motivazione, in quanto la ragione del <em>decisum</em> è, appunto, nell&#8217;affermazione del carattere assorbente della questione esaminata, affermazione alla quale, se l&#8217;assorbimento è correttamente dichiarato, non occorre aggiungere null&#8217;altro per assolvere agli oneri motivazionali imposti dall&#8217;art. 132 c.p.c.</p>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify">I principi sul risarcimento dei danni da mobbing</h2>
<p style="text-align: justify">Con il terzo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1173, 1174, 1218, 2087 e 2697 c.c., 2 Cost. e dei principi in tema di risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente afferma infatti che la Corte territoriale avrebbe sbagliato nel non tenere in considerazione che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la mancanza sussistenza dell’inadempimento e dei danni lamentati e dell’elemento soggettivo, costituito dal disegno persecutorio.</p>
<p style="text-align: justify">La lamentela non può tuttavia essere accolta per due motivi principali:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Il ricorrente sta cercando, in modo indiretto, di ottenere dalla Corte di legittimità una nuova valutazione nel merito della causa, nel tentativo di superare quanto già accertato nei fatti dalla Corte territoriale, cosa che la Corte di Cassazione non può evidentemente fare.</li>
<li>Il ricorrente non considera che il giudice d&#8217;appello non solo non ha trovato prove riguardo alla presunta persecuzione nei suoi confronti e all&#8217;esistenza di un danno causalmente collegato all&#8217;inadempimento lamentato, ma ne ha proprio escluso l&#8217;esistenza, rendendo così impossibile sostenere che ci sia stata una violazione dei principi sulla distribuzione dell&#8217;onere della prova.</li>
</ol>
<h3>Il richiamo all&#8217;art. 2087 c.c.</h3>
<p style="text-align: justify">È peraltro qui importante precisare che <strong>i casi classificati come mobbing rientrano nelle violazioni dell&#8217;art. 2087 del codice civile e costituiscono quindi casi di responsabilità contrattuale</strong>. Tuttavia, ciò che distingue il mobbing dalle altre violazioni dell&#8217;art. 2087 c.c. è una caratteristica particolare: <strong>il mobbing si manifesta principalmente attraverso una serie di azioni del datore di lavoro che, pur essendo formalmente legittime, sono unite da un intento persecutorio.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, anche nel caso in cui le singole azioni del datore di lavoro appaiono formalmente corrette, possono comunque costituire una violazione degli obblighi previsti dall&#8217;art. 2087 c.c. proprio a causa di questo intento persecutorio che le unifica.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, <strong>un intento vessatorio potrebbe manifestarsi anche quando il datore di lavoro tiene una condotta illegittima</strong>. Tuttavia, in questo caso, l&#8217;intento vessatorio non sarebbe determinante per stabilire la violazione dell&#8217;art. 2087 c.c., poiché la violazione deriverebbe già dal comportamento illegittimo stesso del datore di lavoro.</p>
<h3>La responsabilità contrattuale ordinaria</h3>
<p style="text-align: justify">Per quanto poi concerne la <strong>responsabilità contrattuale ordinaria,</strong> che deriva dalla violazione di un obbligo contrattuale (come, per esempio, gli obblighi relativi alle mansioni del dipendente o alla sicurezza sul lavoro, come specificato dal D.Lgs. n. 81 del 2008), si applicano i principi ormai ben consolidati dalla giurisprudenza. Secondo questi principi, stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001), in materia di prova dell&#8217;inadempimento di un&#8217;obbligazione:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Il creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l&#8217;adempimento deve solo provare l&#8217;origine (legale o contrattuale) del suo diritto, provare la scadenza prevista e limitarsi a dichiarare l&#8217;inadempimento della controparte.</li>
<li>Il debitore convenuto, invece, ha l&#8217;onere di provare di aver adempiuto, dimostrando così il fatto che estinguerebbe la pretesa della controparte.</li>
</ul>
<h3>L&#8217;intervento della Suprema Corte sul mobbing</h3>
<p style="text-align: justify">La Suprema Corte ha chiarito un punto importante sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro in relazione all&#8217;art. 2087 c.c. Per quanto riguarda l&#8217;onere della prova:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Nel caso di violazioni generiche dell&#8217;art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare i fatto che costituisce inadempimento dell&#8217;obbligo di sicurezza e il nesso causale tra l&#8217;inadempimento e l&#8217;eventuale danno subito. Non deve invece provare la colpa del datore di lavoro (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12445 del 25 maggio 2006).</li>
<li>Nei casi di mobbing, invece, la situazione è diversa. Poiché il mobbing si verifica quando delle condotte formalmente legittime diventano inadempimenti a causa di un intento persecutorio, il lavoratore deve provare l&#8217;inadempimento del datore di lavoro, il titolo del suo diritto, l&#8217;eventuale danno subito, il nesso causale tra inadempimento e danno e l&#8217;intento persecutorio (elemento aggiuntivo specifico del mobbing).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’interpretazione così espressa è stata confermata dalla Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10992 del 9 giugno 2020. Quindi, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l&#8217;onere di provare l&#8217;elemento soggettivo del mobbing (cioè l&#8217;intento persecutorio) spetta al lavoratore e non alla Pubblica Amministrazione.</p>
<h2 id="motivazione" style="text-align: justify">La motivazione apparente per il mobbing sul posto di lavoro</h2>
<p style="text-align: justify">Si giunge così al quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. e la presenza di una motivazione solo apparente, oltre che la Corte territoriale abbia fondato la decisione sulle deduzioni della Pubblica Amministrazione controricorrente anziché sui documenti agli atti.</p>
<p style="text-align: justify">Il giudice di Cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile richiamando i precedenti motivi di ricorso già esaminati e affermando che il giudice d&#8217;appello ha invece fornito una motivazione completa della sua decisione.</p>
<p style="text-align: justify">Viene così respinta l&#8217;accusa di motivazione apparente, rilevando che la Corte d&#8217;appello ha invece motivato in modo completo la propria decisione, come sarebbe evidente dall&#8217;esame dei motivi precedentemente discussi nella sentenza.</p>
<h2 id="erronea" style="text-align: justify">Erronea ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del mobbing</h2>
<p style="text-align: justify">Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1173 (fonti delle obbligazioni), 1218 (responsabilità del debitore) e 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) del codice civile, con violazione dei principi sul risarcimento del danno, erronea valutazione circa l&#8217;insussistenza degli elementi costitutivi del mobbing e erronea negazione del correlato diritto al risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify">Anche in questo caso, però, il giudice di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il ricorrente sta in realtà chiedendo una nuova valutazione nel merito della causa e sottolineando come tale richiesta sia illegittima poiché mira a sostituire il giudizio di merito già compiuto dalla Corte territoriale. Evidenzia infine che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione completa, respingendo così il motivo di ricorso perché tenta impropriamente di ottenere una nuova valutazione nel merito, quando invece il giudizio precedente era stato già adeguatamente motivato.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify">I principi di diritto sul mobbing al lavoro</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile in applicazione dei seguenti principi di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell&#8217;art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell&#8217;operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell&#8217;art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell&#8217;onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell&#8217;obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l&#8217;inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall&#8217;onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante; peraltro, ove denunci la ricorrenza di un&#8217;ipotesi di mobbing, egli deve non solo allegare l&#8217;inadempimento datoriale e provare il titolo del suo diritto, il danno asseritamente subito e il nesso causale fra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato, ma anche dimostrare l&#8217;intento persecutorio di controparte.</em></p>
</blockquote>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/come-provare-mobbing-luogo-lavoro/">Come provare il mobbing sul luogo di lavoro – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conto cointestato, necessario menzionare l’operatività dei singoli – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/conto-cointestato-operativita-singoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 19:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conto cointestato, necessario menzionare l&#8217;operativit&#224; dei singoli &#8211; guida rapida La cointestazione del conto corrente I motivi del ricorso Se il conto corrente bancario &#232; cointestato a pi&#249; persone, la facolt&#224; per gli intestatari di compiere operazioni in modo disgiunto non pu&#242; essere presunta per il solo fatto della comune intestazione. Deve invece essere espressamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/conto-cointestato-operativita-singoli/">Conto cointestato, necessario menzionare l’operatività dei singoli – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Conto cointestato, necessario menzionare l’operatività dei singoli – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#cointestazione">La cointestazione del conto corrente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">I motivi del ricorso</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Se il conto corrente bancario è cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni in modo disgiunto non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione. Deve invece essere espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di requisiti formali, perché l&#8217;esigenza formale che caratterizza i contratti bancari &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 &#8211; ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.</p>
<p style="text-align: justify">A tanto è giunta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25243/2024: condividiamo insieme i fatti di causa e le decisioni dei giudici di legittimità.</p>
<h2 id="cointestazione" style="text-align: justify">La cointestazione del conto corrente</h2>
<p style="text-align: justify">Un uomo è stato nominato erede da una donna defunta, di tutto il danaro e i titoli depositati in banche con testamento.</p>
<p style="text-align: justify">L’uomo ha convenuto in giudizio la banca per accertare la riferibilità esclusiva alla donna di un conto corrente e degli investimenti finanziari, anche se conto e deposito titoli erano cointestati a due donne, poiché alimentati e frutto d’investimento effettuato con provviste esclusive della de cuius.</p>
<p style="text-align: justify">Ha dunque chiesto la condanna della banca e della cointestataria del conto corrente e dei titoli a restituirgli quanto liquidato dalla banca quale controvalore delle rispettive quote e la condanna della sola banca a risarcirgli il danno determinato dall’omesso trasferimento dei titoli ad altro istituto bancario, come richiesto dalla de cuius.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale di Sassari ha originariamente rigettato le domande e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha respinto l’appello che l’uomo ha successivamente proposto.</p>
<h3>La presunzione di contitolarità</h3>
<p style="text-align: justify">A fondamento della decisione il giudice d’appello ha convenuto con quello di primo grado sul fatto che<strong> non fosse stata superata la presunzione di contitolarità posta dall’art. 1854 c.c</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A tale scopo, erano insufficienti il verbale di pubblicazione del testamento olografo della de cuius, la lettera con cui la banca dava conto dei rapporti intestati alla defunta, i moduli d’investimento prodotti, senz’altro alimentati da versamenti della de cuius, ma non coincidenti con quello oggetto di causa.</p>
<p style="text-align: justify">In tale contesto, specifica la corte territoriale che a fronte della cointestazione del conto alle convenute, le quali avevano affermate di essere contitolari effettive e non soltanto formali di conto corrente e titoli, <strong>mancava la dimostrazione della proprietà esclusiva della provvista che alimentava il primo ed era investita nel secondo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, il giudice d’appello ha precisato che correttamente la banca aveva omesso di eseguire le operazioni consistenti nell’immediata estinzione del fondo d’investimento e nel trasferimento del ricavato presso la filiale richiesta, in quanto provenienti da una sola cointestataria, la de cuius.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale sentenza l’uomo propone ricorso per ottenerne la cassazione, con unico motivo di ricorso.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">Il motivo di ricorso e la decisione della banca</h2>
<p style="text-align: justify">Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c.: a suo dire la banca avrebbe infatti trascurato che in caso di conto corrente bancario intestato a più persone con facoltà di ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, <strong>gli intestatari sono creditori in solido dei saldi del conto e possono richiedere alla banca il rimborso integrale dei valori presenti sul conto.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il ricorso è ritenuto inammissibile perché, per la corte di legittimità, <strong>muove dalla premessa che il conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di compiere operazioni anche separatamente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, tale premessa non può essere desunta da quanto il ricorrente narra in ricorso e la sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta essere una prospettazione fattuale nuova.</p>
<p style="text-align: justify">L’inammissibilità dunque discende ex articolo 360 bis, n. 1, c.p.c., dall’applicazione del principio che segue:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><strong><em>In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l&#8217;esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell&#8217;art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti</em></strong>.</p>
</blockquote>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/conto-cointestato-operativita-singoli/">Conto cointestato, necessario menzionare l’operatività dei singoli – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischio cambio, cosa succede al contratto di leasing – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/rischio-cambio-contratto-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 18:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rischio cambio, cosa succede al contratto di leasing &#8211; guida rapida Il ricorso del titolare del contratto di leasing I motivi del ricorso La fondatezza dei motivi di ricorso: le decisioni della Corte Meritevolezza del contratto e rispetto doveri di buona fede Con la sentenza n. 25791 del 26 settembre 2024, la Corte di Cassazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rischio-cambio-contratto-leasing/">Rischio cambio, cosa succede al contratto di leasing – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Rischio cambio, cosa succede al contratto di leasing – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#ricorso">Il ricorso del titolare del contratto di leasing</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">I motivi del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#fondatezza">La fondatezza dei motivi di ricorso: le decisioni della Corte</a></strong></li>
<li><strong><a href="#meritevolezza">Meritevolezza del contratto e rispetto doveri di buona fede</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con la sentenza n. 25791 del 26 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. né uno strumento finanziario derivato implicito <strong>la clausola di un contratto di leasing</strong> che preveda il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, e l&#8217;invariabilità nominale dell&#8217;importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso in cui il contratto preveda una doppia indicizzazione, agganciando le variazioni del canone sia alle variazioni del tasso LIBOR, sia alle variazioni del rapporto di cambio franco/euro, deve essere dunque considerato che l’indicizzazione del canone al tasso LIBOR costituisca <strong>una normale clausola onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per la sentenza ora in esame, è dunque pacificamente lecita e non costituisce un derivato. L’indicizzazione del canone alle fluttuazioni del rapporto di cambio costituisce invero una clausola-valore, cosi che essa è da ritenersi lecita, senza che costituisca uno strumento derivato. Dalla combinazione delle due clausole, tutte e due lecite e non costituenti uno strumento finanziario derivato, <strong>non può insomma sorgere un contratto illecito, costituente uno strumento finanziario derivato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sulla base dei principi di cui sopra, <strong>bisogna escludersi che la clausola di “rischio cambio” determini un mutamento della causa del contratto di leasing</strong>, dovendo escludersi che la relativa previsione legittimi la conclusione che scopo dell’utilizzatore in tal caso divenga quello di realizzare un lucro finanziario in luogo di quello commerciale di acquistare un immobile, e che la volontà del concedente debba in tale ipotesi ritenersi quella di concludere il contratto al solo fine di speculare sul tasso di cambio.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">Il ricorso del titolare del contratto di leasing sul rischio cambio</h2>
<p style="text-align: justify">Una snc ha convenuto dinanzi al Tribunale una società a responsabilità limitata (srl) in rapporto ad un contratto di leasing immobiliare inizialmente stipulato una spa, alla quale quest’ultima era subentrata.</p>
<p style="text-align: justify">La snc ha dedotto che il contratto di leasing sottoscritto con la convenuta contenesse <strong>una clausola di doppia indicizzazione al rischio cambio da ritenersi nulla ed illegittima per indeterminatezza, immeritevolezza, violazione degli obblighi informativi.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Istituitosi il contraddittorio con la convenuta, il Tribunale <strong>ha accolto la domanda accertando e dichiarando la nullità della clausola di doppia indicizzazione al rischio cambio</strong>, con rigetto viceversa delle domande relative al trattenimento dei canoni di locazione versati.</p>
<p style="text-align: justify">Applicato il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7 TUB, ha condannato la srl alla restituzione di una somma di denaro e al pagamento delle spese di lite e CTU.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d’Appello di Trieste ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla srl e in conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato la <strong>nullità della clausola di indicizzazione dei canoni a “rischio cambio” del contratto di leasing</strong> per ragioni in parte diverse da quelle ravvisate dal giudice di prime cure. La Corte d’Appello ha infatti ritenuto che la clausola costituisse un <strong>contratto aleatorio stipulato tra il conduttore ed il locatore</strong>, una sorta di swap, e come tale non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c..</p>
<p style="text-align: justify">Di conseguenza, riformando parzialmente la sentenza, ha accertato e dichiarato l’invalidità della clausola ai sensi dell’art. 1322 c.c., confermando per il resto la sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale sentenza della corte di merito la srl ha proposto ricorso per Cassazione.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">I motivi del ricorso sul rischio cambio</h2>
<p style="text-align: justify">Con il primo e il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. in riferimento all’art. 360, primo comma n. 4) c.p.c. In particolare, la srl si duole dell’<strong>erronea interpretazione della clausola di doppia indicizzazione</strong>, secondo cui essa integri una sorta di swap, laddove trattasi di mera clausola rischio cambio ritenuta legittima dalla Suprema Corte.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, la srl lamenta che la corte di merito ha erroneamente e immotivatamente considerato la clausola (dal giudice di prime cure ritenuta nulla/inefficace per violazione dell’obbligo di trasparenza ex art. 117 TUB) come invalida/inefficace per violazione dell’art. 1322 c.c.. Con il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., in riferimento all’art. art. 360, secondo comma n. 3), c.p.c.</p>
<h3>La clausola di rischio cambio e quella di indicizzazione</h3>
<p style="text-align: justify">In particolare, si duole non essersi dalla corte di merito considerato che <strong>la clausola di rischio cambio e la clausola di indicizzazione per variazione del tasso costituiscono elementi fondamentali e inscindibili di determinazione del corrispettivo del contratto di leasing</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Lamenta poi che la corte di merito ha considerato come contratto autonomo con propria causa, una sorta di swap, la clausola di rischio cambio, dopo averla erroneamente estrapolata dalla clausola di indicizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3), c.p.c. La ricorrente si duole infatti che la corte di merito abbia considerato la clausola di rischio cambio immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. <strong>solo in quanto “astrusa” e macchinosa, laddove essa è considerata legittima dalla Suprema Corte</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma n. 4), c.p.c. La srl si duole non essersi “compreso” che il 3° motivo d’appello, con il quale ha censurato la sentenza di 1° grado nella parte in cui risulta affermato che la nullità delle clausole di indicizzazione riverberano sulla pattuizione del tasso d’interesse del contratto, e si è fatta applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Lamenta dunque che la corte di merito ha confuso la restituzione delle somme per nullità delle clausole di indicizzazione con la sostituzione del tasso ex art. 117 TUB.</p>
<h2 id="fondatezza" style="text-align: justify">La fondatezza dei motivi di ricorso: le decisioni della Corte</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte esamina unitariamente i motivi di ricorso premettendo di aver già avuto modo di affermare come “<em>non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. né uno strumento finanziario derivato implicito la clausola di un contratto di leasing che preveda</em></p>
<ol style="text-align: justify">
<li><em>a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, </em></li>
<li><em>b) l&#8217;invariabilità nominale dell&#8217;importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (v. Cass., Sez. Un., 23/2/2023, n. 5657; e, conformemente, Cass., 1, n. 30556 del 3/11/2023; Cass., 3, n. 2510 del 26/1/2024; Cass., n. 14805 del 2023, Cass., n. 25578 del 2023).</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify">Precisa con l’occasione che nel caso in cui il contratto preveda una <strong>doppia indicizzazione</strong>, agganciando cioè le variazioni del canone sia alle variazioni del tasso LIBOR, sia alle variazioni del rapporto di cambio franco/euro, si deve considerare che <strong>l’indicizzazione del canone al tasso LIBOR costituisce una normale clausola onnipresente nei finanziamenti a tasso variabile</strong>.</p>
<h3>L&#8217;indicizzazione non costituisce un derivato</h3>
<p style="text-align: justify">La Corte ricorda che essa è infatti pacificamente lecita e <strong>non costituisce un derivato</strong>. L’indicizzazione del canone alle fluttuazioni del rapporto di cambio costituisce piuttosto una <strong>clausola-valore</strong>, così che essa è lecita e non costituisce un derivato. Dalla combinazione di due clausole, tutte e due lecite e non costituenti uno strumento finanziario derivato, non può sorgere un contratto illecito, costituente uno strumento finanziario derivato.</p>
<p style="text-align: justify">Si pone poi in rilievo, prosegue la pronuncia che “<em>in applicazione di detti princìpi deve escludersi che la clausola di “rischio cambio” determini un mutamento della causa del contratto di leasing, dovendo escludersi che la relativa previsione legittimi la conclusione che scopo dell’utilizzatore in tal caso divenga quello di realizzare un lucro finanziario in luogo di quello commerciale di acquistare un immobile, e che la volontà del concedente debba in tale ipotesi ritenersi quella di concludere il contratto al solo fine di speculare sul tasso di cambio</em>”.</p>
<h2 id="meritevolezza" style="text-align: justify">Meritevolezza del contratto e rispetto doveri di buona fede</h2>
<p style="text-align: justify">La pronuncia si sofferma poi nel sottolineare come i concetti di <strong>meritevolezza del contratto</strong> e di <strong>rispetto dei doveri di buona fede</strong> siano diversi:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il giudizio di meritevolezza stabilisce se il contratto può produrre effetti;</li>
<li>il giudizio sul rispetto della buona fede assume rilievo sotto molteplici profili. Per esempio, prima della stipula può servire a stabilire se il consenso di una delle parti sia stato carpito con dolo o dato per errore. Dopo la stipula, invece, può essere utile per stabilire come debba interpretarsi il contratto. Infine, dopo l’adempimento può servire a stabilire se questo sia stato inesatto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, i giudici di legittimità sottolineano come il contratto immeritevole sia <strong>improduttivo di effetti</strong>, mentre il contratto eseguito in contrasto con la buona fede o correttezza faccia <strong>insorgere il diritto alla risoluzione o al risarcimento del danno</strong>.</p>
<h3>I principi violati dalla sentenza</h3>
<p style="text-align: justify">Si precisa poi che se la pattuizione di una clausola di rischio cambio di per sé non può considerarsi integrare violazione dell’obbligo di buona fede o correttezza, va in concreto verificato se la relativa previsione viceversa non la determini in ipotesi di <em>“mancanza di chiarezza e di informazione, conseguenti alla natura puramente speculativa della clausola</em>”, quando cioè il finanziatore, pur essendo a conoscenza o potendo conoscere eventuali future fluttuazioni del cambio, “<em>non avverta l’altra parte di tale circostanza in sede precontrattuale, in tal caso violando il dovere di buona fede, e, se il contratto è stipulato con un consumatore, pattuendo una clausola determinante un significativo squilibrio tra le parti”</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, sottolinea la pronuncia, nella sentenza impugnata sentenza la corte di merito ha <strong>disatteso i suindicati principi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, si legge, dove ha fatto riferimento</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>alla macchinosità della clausola,</li>
<li>all’aleatorietà degli effetti della medesima,</li>
<li>allo squilibrio tra le prestazioni,</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">senza considerare come rientri nell’autonomia privata delle parti prefigurare la possibilità di sopravvenienze che incidono o possono incidere sull’equilibrio delle prestazioni ed assumerne, reciprocamente o unilateralmente, il rischio modificando lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio.</p>
<p style="text-align: justify">Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/rischio-cambio-contratto-leasing/">Rischio cambio, cosa succede al contratto di leasing – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dove comunicare il licenziamento al lavoratore – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/dove-comunicare-licenziamento-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 21:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dove comunicare il licenziamento al lavoratore &#8211; guida rapida La comunicazione del licenziamento I motivi del ricorso L&#8217;invio dell&#8217;intimazione del licenziamento La presunzione di conoscenza L&#8217;onere della prova Attraverso l&#8217;ordinanza n. 28171 del 31 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione scritta del licenziamento &#232; valida se inviata all&#8217;ultimo indirizzo conosciuto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dove-comunicare-licenziamento-lavoratore/">Dove comunicare il licenziamento al lavoratore – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Dove comunicare il licenziamento al lavoratore – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#licenziamento">La comunicazione del licenziamento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#ricorso">I motivi del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#invio">L’invio dell’intimazione del licenziamento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#presunzione">La presunzione di conoscenza</a></strong></li>
<li><strong><a href="#onere">L’onere della prova</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Attraverso l’ordinanza n. 28171 del 31 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la comunicazione scritta del licenziamento è valida se inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dall’azienda, anche se nel frattempo il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/articoli/diritto-commerciale/diritto-lavoro/">lavoratore</a> si è trasferito senza avvertire il datore.</p>
<h2 id="licenziamento" style="text-align: justify">La comunicazione del licenziamento</h2>
<p style="text-align: justify">Proviamo a riepilogare brevemente i fatti.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello di Napoli, riformando la pronuncia del giudice di primo grado, ha respinto l&#8217;impugnativa di licenziamento orale proposta da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte territoriale ha preliminarmente ritenuto regolarmente intimato in forma scritta il licenziamento, sia in applicazione del principio di presunzione dettato dall&#8217;art. 1335 c.c. (avendo, il datore di lavoro, depositato la busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente su cui si legge la data di spedizione, nonché il timbro &#8220;<em>non richiesto entro il termine</em>&#8220;) sia in considerazione della tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore (impugnazione nella quale si fa riferimento al licenziamento), circostanze sufficienti a dipanare l&#8217;incertezza derivante dall&#8217;ulteriore dicitura &#8220;<em>sconosciuto</em>&#8221; apposta sulla busta raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ha poi ritenuto tempestiva l&#8217;impugnazione giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore. Ha inoltre accertato la ragione di carattere oggettivo del licenziamento (cioè, riduzione delle commesse lavorative), risultando del tutto sfornito di prova il rilievo del lavoratore che ha ricondotto il licenziamento ad un infortunio sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, con due motivi.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">I motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo di ricorso il lavoratore denuncia ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1335 c.c. gli artt. 53 e ss., 2106 c.c. e 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970. Per il ricorrente, infatti, la Corte di appello, avrebbe <strong>erroneamente ritenuta perfezionata la fattispecie di presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento da parte del lavoratore</strong> anche a fronte di un elemento di prova contraria rappresentato, che era rappresentato dalla dicitura &#8220;<em>sconosciuto</em>&#8221; apposta sulla busta e della considerazione che l&#8217;impugnativa del licenziamento è stata effettuata sulla base di un modulo prestampato.</p>
<p style="text-align: justify">Attraverso il secondo motivo di ricorso, invece, viene denunciata, ai sensi dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 7 della legge n. 604 del 1966 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Per il ricorrente, infatti, la Corte di appello avrebbe trascurato che il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, aveva dedotto di aver subito un grave infortunio sul lavoro (che lo aveva costretto ad assentarsi dall&#8217;agosto al dicembre 2003, con postumi invalidanti dell&#8217;8%) ed aveva prodotto copia della denuncia di infortunio inoltrata all&#8217;Inail di Caserta.</p>
<h2 id="invio" style="text-align: justify">L’invio dell’intimazione del licenziamento</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato la documentazione agli atti, ritiene il primo motivo di ricorso non fondato.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ha già ritenuto con la sentenza n. 22295 del 2017 valida l&#8217;intimazione del licenziamento inviata all&#8217;indirizzo comunicato all&#8217;azienda al momento dell&#8217;assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l&#8217;obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio.</p>
<p style="text-align: justify">Una condotta che risponde non solamente a una specifica obbligazione traente fonte dal CCNL, quanto anche a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, considerato che il licenziamento inviato all&#8217;indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.</p>
<p style="text-align: justify">Lo stesso principio, prosegue la Suprema Corte, vale anche in relazione alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all&#8217;indirizzo originario del lavoratore, se quest&#8217;ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza.</p>
<p style="text-align: justify">Con altre pronunce si è poi affermato che tale presunzione non opera nell&#8217;ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell&#8217;allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell&#8217;impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata.</p>
<h2 id="presunzione" style="text-align: justify">La presunzione di conoscenza</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>presunzione di conoscenza</strong> del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici di legittimità, infatti, è necessaria attraverso l&#8217;avviso di ricevimento o l&#8217;attestazione di compiuta giacenza, la <strong>dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell&#8217;avviso di ricevimento, costituisce dunque prova certa della spedizione, attestata dall&#8217;ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, da cui consegue la presunzione dell&#8217;arrivo dell&#8217;atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell&#8217;art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull&#8217;ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico.</p>
<p style="text-align: justify">Rammentano i giudici di legittimità come il giudice di merito, in caso di contestazioni, non possa ritenere dimostrata l&#8217;operatività della presunzione di conoscenza di cui all&#8217;art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell&#8217;invio della raccomandata.</p>
<p style="text-align: justify">Invece, dovrà anche verificare l&#8217;esito dell&#8217;invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell&#8217;avviso di ricevimento. Comunque, in ogni caso, dovrà valutare ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato.</p>
<p style="text-align: justify">In questa fattispecie, la Corte di appello, in conformità ai principi di diritto sopra esposti, ha proceduto alla verifica della regolarità dell&#8217;invio della raccomandata da parte della società come attestato dai timbri e dalle sottoscrizioni degli addetti postali.</p>
<p style="text-align: justify">Ha utilizzato inoltre a conferma anche altri indici probatori, come la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.</p>
<h2 id="onere" style="text-align: justify">L’onere della prova</h2>
<p style="text-align: justify">Per i giudici di Cassazione il secondo motivo è inammissibile perché non individua un errore di diritto ma, piuttosto, riporta <strong>apprezzamenti di merito in ordine alla sussistenza del danno nella fattispecie concreta,</strong> che sono valutazioni sottratti al sindacato della Corte di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici di Cassazione si limitano a rammentare come la Corte territoriale, in ossequio al criterio di distribuzione dell&#8217;onere della prova dettato dall&#8217;art. 5 della legge n. 604 del 1966, abbia accertato la concreta sussistenza della ragione posta a base del licenziamento (calo di commesse), ritenendo assolto di conseguenza il peso probatorio incombente sul datore di lavoro e legittimo il licenziamento, escludendo ogni profilo di ritorsività o discriminazione dovuta al dedotto infortunio sul lavoro (che non ha ritenuto sufficientemente provato).</p>
<p style="text-align: justify">Rileva infine la Corte di Cassazione che, preso atto di quanto dedotto nel ricorso per Cassazione e precisato in memoria, ove si rileva la mancata riproposizione del motivo discriminatorio in sede di appello, la stessa Corte ha già avuto modo di affermare che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>non ha l&#8217;onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite (o anche quelle esplicitamente respinte qualora l&#8217;eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni), ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell&#8217;art. 346 c.p.c. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie il lavoratore, trascurando di riproporre l&#8217;eccezione consistente nella illegittimità del licenziamento per motivo discriminatorio dovuto ad un infortunio sul lavoro, ha adottato, in sede di appello, un comportamento processuale interpretabile come rinunzia a detta eccezione.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorso va dunque rigettato.</p>
<p style="text-align: justify">
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/dove-comunicare-licenziamento-lavoratore/">Dove comunicare il licenziamento al lavoratore – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reintegrato il lavoratore licenziato senza preventiva contestazione &#8211; guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reintegrato-lavoratore-licenziato-senza-preventiva-contestazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 21:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reintegrato il lavoratore licenziato senza preventiva contestazione &#8211; guida rapida Il licenziamento per giusta causa I motivi del ricorso Le valutazioni della Corte di Cassazione L&#8217;ordinanza n. 28927 dell&#8217;11 novembre 2024 da parte della Corte di Cassazione afferma che l&#8217;assenza di una preventiva contestazione pu&#242; inficiare l&#8217;intero procedimento disciplinare, comportando la reintegra del dipendente sul [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reintegrato-lavoratore-licenziato-senza-preventiva-contestazione/">Reintegrato il lavoratore licenziato senza preventiva contestazione &#8211; guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Reintegrato il lavoratore licenziato senza preventiva contestazione &#8211; guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#licenziamento">Il licenziamento per giusta causa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#ricorso">I motivi del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#valutazioni">Le valutazioni della Corte di Cassazione</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’ordinanza n. 28927 dell’11 novembre 2024 da parte della Corte di Cassazione afferma che l’assenza di una preventiva contestazione può inficiare l’intero procedimento disciplinare, comportando la reintegra del dipendente sul luogo di lavoro.</p>
<h2 id="licenziamento" style="text-align: justify">Il licenziamento per giusta causa e l&#8217;assenza di contestazione</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo di un lavoratore e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro applicando la tutela di cui all’art. 18, comma 4, legge 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;appello, qualificato il licenziamento come disciplinare, ha accertato che lo stesso era stato intimato <strong>senza alcuna preventiva contestazione di addebito</strong>. Ha dunque ritenuto applicabile la tutela reintegratoria di cui all&#8217;art. 18, comma 4 cit. (anziché quella prevista dall’art. 18, comma 6, adottata dal tribunale), richiamando precedenti di legittimita in termini (Cass. n. 25745 del 2016; n. 4879 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify">Contro la sentenza, il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">I motivi del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify">Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 6, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012, e dell’art. 3 Cost. in relazione al canone di ragionevolezza, per avere la Corte d’appello ricondotto il vizio dell&#8217;omessa preventiva contestazione disciplinare alla previsione dell’art. 18 comma 4 cit., anziché al comma 6 della medesima disposizione.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 6, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012, per avere i giudici di appello trascurato che il comma 6 dichiara inefficace il licenziamento per “<strong>violazione del requisito di motivazione</strong> di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604&#8243; e “della procedura di cui all’art. 7 della presente legge&#8230;”, prescrivendo la tutela indennitaria ed eccettuando la sola ipotesi in cui il giudice accerti l’assenza di giustificazione del recesso (“<em>a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento”</em>).</p>
<p style="text-align: justify">Con il terzo motivo è poi dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, commi 4 e 6, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012, e dell&#8217;art. 324 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify">Si osserva in tal punto che il lavoratore non ha mai dedotto né provato a dimostrare l’insussistenza del fatto contestato e che la stessa sentenza d’appello dà atto che nessuna verifica è stata compiuta sulla insussistenza del fatto contestato e che tale capo di sentenza è passato in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify">Con il quarto e ultimo motivo, infine, si denuncia, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., <em>error in procedendo</em> per avere la Corte d’appello, a fronte di una norma (art. 18, comma 6) che richiede |&#8217;accertamento della inesistenza della causa giustificatrice del licenziamento al fine di disapplicare il citato sesto comma, <strong>ritenuto applicabile la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, senza alcuna motivazione</strong>.</p>
<h2 id="valutazioni" style="text-align: justify">Le valutazioni della Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">I motivi di ricorso vengono trattati congiuntamente perché riguardano tutti la questione della tutela applicabile al licenziamento privo di qualsiasi motivazione, e sono ritenuti infondati.</p>
<p style="text-align: justify">Per giungere a tale valutazione, la Corte di Cassazione esordisce sostenendo come l&#8217;art. 18, comma 6, della legge 300/70, come novellato dalla legge 92/2012 dispoga che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>nell&#8217;ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito della motivazione di cui all&#8217;art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni, della procedura di cui all&#8217;art. 7 della presente legge, o della procedura di cui all&#8217;art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un&#8217;indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>in relazione alla gravita della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Con indirizzo unanime, la Corte di Cassazione ha poi già statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell&#8217;infrazione determina l&#8217;inesistenza dell&#8217;intero procedimento, e non solo l&#8217;inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente <strong>applicazione della tutela reintegratoria </strong>per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.</p>
<p style="text-align: justify">Questa interpretazione è supportata dal precetto normativo che collega la tutela reintegratoria attenuata all’insussistenza del “fatto contestato”, ponendo in tal modo la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici della Suprema Corte non si può giungere a conclusioni diverse con l’inciso contenuto nel sesto comma dell‘art. 18 (“<em>a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi &amp; anche un difetto di giustificazione del licenziamento</em>”), che è finalizzato solo a ribadire l&#8217;esistenza di una scala di priorità tra l’illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa, cui è connessa una tutela più ampia, e l&#8217;illegittimità dello stesso per vizi procedurali, cui si applica una tutela più lieve, con conseguente divieto di assorbimento.</p>
<p style="text-align: justify">Per la Cassazione, infine, non può dirsi formato alcun giudicato, come invece dedotto nel terzo motivo di ricorso: è infatti stata devoluta con il reclamo la questione della tutela applicabile che involge il riesame della fattispecie nella sua integralità.</p>
<p style="text-align: justify">Per queste ragioni si respinge il ricorso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reintegrato-lavoratore-licenziato-senza-preventiva-contestazione/">Reintegrato il lavoratore licenziato senza preventiva contestazione &#8211; guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Wallet e utilizzo fraudolento – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/digital-wallet-utilizzo-fraudolento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2024 21:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digital Wallet e utilizzo fraudolento &#8211; guida rapida Cosa &#232; accaduto alla ricorrente Le eccezioni dell&#8217;intermediario Le decisioni del Collegio rimettente L&#8217;esame dell&#8217;eccezione preliminare Le questioni di merito Le operazioni di pagamento L&#8217;Opinione EBA Q&#38;A 2021_6145 Sempre pi&#249; utilizzati in tutta Italia, i digital wallet sono un frequente strumento di pagamento. Ma che cosa accade [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/digital-wallet-utilizzo-fraudolento/">Digital Wallet e utilizzo fraudolento – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Digital Wallet e utilizzo fraudolento – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#cosa">Cosa è accaduto alla ricorrente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#eccezioni">Le eccezioni dell’intermediario</a></strong></li>
<li><strong><a href="#decisioni">Le decisioni del Collegio rimettente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#esame">L’esame dell’eccezione preliminare</a></strong></li>
<li><strong><a href="#merito">Le questioni di merito</a></strong></li>
<li><strong><a href="#pagamento">Le operazioni di pagamento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#eba">L’Opinione EBA Q&amp;A 2021_6145</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Sempre più utilizzati in tutta Italia, i digital wallet sono un frequente strumento di pagamento. Ma che cosa accade nelle ipotesi di utilizzo fraudolento? Quali sono le responsabilità?</p>
<p style="text-align: justify">A fornire una guida in tal senso ci ha pensato l’Arbitro Bancario Finanziario, che con la decisione n. 9559 del 4 settembre 2024 da parte del suo Collegio di Coordinamento si è espresso sul tema.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify">Cosa è accaduto alla ricorrente per il digital wallet</h2>
<p style="text-align: justify">La ricorrente è titolare di una carta di credito gestita dall’intermediario e si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario dichiarando di essere stata contattata il 10.10.2023 da un operatore dell’intermediario, che domandava chiedeva conferma dell’ordine di disposizione di un pagamento online di 816,90 euro.</p>
<p style="text-align: justify">La ricorrente disconosce però l’operazione verificando che, nel periodo compreso tra il 24.9.2023 e il 5.10.2023, erano state effettuate con la sua carta di credito dieci operazioni da lei non autorizzate, per un esborso totale di 8.160,01 euro.</p>
<p style="text-align: justify">Come conseguenza di quanto sopra, la ricorrente chiede il rimborso della somma in questione.</p>
<h2 id="eccezioni" style="text-align: justify">Le eccezioni dell’intermediario sul digital wallet</h2>
<p style="text-align: justify">L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in ragione della incompletezza della ricostruzione dei fatti e di una finalità sostanzialmente consulenziale.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, fa presente nel merito che il 3.09.2023 (ventuno giorni prima della prima operazione contestata) la ricorrente aveva ricevuto un SMS truffaldino con il quale era stata indotta ad aprire un link e a compilare un modulo.</p>
<p style="text-align: justify">Al termine della procedura, la ricorrente aveva ricevuto un ulteriore SMS che la informava dell’avvenuta attivazione della carta ad A**** Pay, ma, nonostante questo, non si era allarmata né aveva ritenuto di mettersi in contatto con la resistente per chiedere spiegazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto poi concerne le operazioni che sono ora oggetto di contestazione, l’intermediario ha precisato che esse sono state effettuate tramite digital wallet e ha dedotto la loro corretta autenticazione tramite procedura conforme a quanto richiesto dalla normativa sulla Strong Costumer Authentication (SCA).</p>
<p style="text-align: justify">Infine, l’intermediario resistente ha dedotto di avere già provveduto a stornare una operazione dell’importo di 1.124,00 euro che andrebbero dunque in ogni caso sottratti dalle somme richieste dalla ricorrente.</p>
<h2 id="decisioni" style="text-align: justify">Le decisioni del Collegio rimettente sul digital wallet</h2>
<p style="text-align: justify">Il Collegio di Roma viene così investito della decisione e, superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, acclarato che</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>le operazioni sono state effettuate previa tokenizzazione della carta nel wallet presente su un cellulare del truffatore, autorizzata “con inserimento della password (fattore di conoscenza) e riconoscimento biometrico (fattore di inerenza)”;</li>
<li>le successive operazioni dispositive risultano effettuate con la carta tokenizzata su wallet A**** Pay e autorizzate con impiego del dispositivo certificato (fattore di possesso) e di un passcode definito dall’utente, che l’intermediario qualifica come fattore di conoscenza, e che corrisponde al codice di sblocco del dispositivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ciò premesso, il Collegio di Roma rileva la sussistenza dei fattori di autenticazione forte nella operazione di associazione della carta al wallet e dubita però della conformità a SCA del procedimento di autorizzazione delle singole operazioni di pagamento, ponendo soprattutto la questione della possibilità di considerare quale valido fattore rilevante ai fini della SCA – segnatamente, quale fattore di conoscenza – il codice di sblocco del dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify">Nel far ciò, il Collegio di Roma richiama una Opinion dell’EBA (Q&amp;A 2021_6145), con cui in riferimento alla fase della tokenizzazione della carta ritiene che lo sblocco del dispositivo mediante faceid, o pin/password non dovrebbe essere considerato un elemento SCA valido ai fini dell&#8217;aggiunta di una carta di pagamento a un portafoglio digitale se il meccanismo di blocco dello schermo del dispositivo mobile non è sotto il controllo dell&#8217;emittente o se il pagatore non è stato associato precedentemente tramite una SCA con le credenziali utilizzate per sbloccare il telefono.</p>
<h3 style="text-align: justify">Questioni di sicurezza</h3>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a quanto sopra, il Collegio di Roma segnala il rischio che</p>
<p style="text-align: justify"><em>una volta sbloccato lo smartphone mediante l’inserimento del codice, fingerprint o riconoscimento biometrico che serve a questo fine, il device potrebbe essere utilizzato per autorizzare un numero indefinito di operazioni di pagamento mediante un solo fattore di autenticazione, ossia quello del suo possesso</em></p>
<p style="text-align: justify">cosa che farebbe dubitare della conformità a SCA dell’operazione.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce di ciò e in valutazione di alcune difformità nei precedenti dei Collegi territoriali, il Collegio di Roma rimette l’esame del ricorso al Collegio di coordinamento.</p>
<h2 id="esame" style="text-align: justify">L’esame dell’eccezione preliminare per il caso sul digital wallet</h2>
<p style="text-align: justify">Il Collegio di Coordinamento, nel suo esame, ricorda che la controversia ha come riferimento una vicenda di <strong>uso non autorizzato di uno strumento di pagamento</strong>, consistente nella fattispecie in alcuni pagamenti effettuati mediante carta di credito previamente “tokenizzata” su un telefono cellulare e poi utilizzata attraverso il digital wallet installato sul medesimo apparecchio.</p>
<p style="text-align: justify">In via preliminare esamina poi l’eccezione sollevata dalla parte resistente, che ritiene il ricorso “<em>oscuro e confuso</em>”, al punto da meritare la sanzione dell’inammissibilità.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, si osserva che, sebbene parte ricorrente non descriva nei dettagli le modalità esecutive della frode subita, <em>petitum</em> e <em>causa petendi</em> del ricorso risultano nel complesso ben chiari, non sussistendo dubbi sul fatto che oggetto del ricorso sia la richiesta di rimborso di alcune specifiche operazioni disconosciute.</p>
<p style="text-align: justify">L’eccezione preliminare dell’intermediario, pertanto, non trova accoglimento.</p>
<h2 id="merito" style="text-align: justify">Le questioni di merito</h2>
<p style="text-align: justify">Si giunge così all’esame della questione del merito, con cui la ricorrente domanda <strong>il rimborso di alcune operazioni disconosciute in quanto eseguite fraudolentemente da terzi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio di Coordinamento rileva prima di tutto come l’operazione contestata sia stata eseguita sotto il vigore del d.lgs. 27.1.2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2), entrato in vigore il 13.1.2018.</p>
<p style="text-align: justify">Rileva altresì che l’operazione contestata è stata eseguita successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di <em>“autenticazione e misure di sicurezza”</em> (c.d. autenticazione forte), a norma del Regolamento Delegato (UE) della Commissione, del 27 novembre 2017, n. 2018/389, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l&#8217;autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (cfr. anche il disposto dell’art. 5, d. lgs. n. 11/2010, come novellato).</p>
<h3 style="text-align: justify">La disciplina in vigore</h3>
<p style="text-align: justify">Il richiamo alla <strong>disciplina in vigore </strong>è importante, perché permette di rammentare come il rischio di <strong>utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento </strong>ricada, in prima battuta, sull’intermediario, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso delle somme fraudolentemente sottratte <strong>fornendo la prova del dolo ovvero della colpa grave dell’utilizzatore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, si legge nel quadro normativo in vigore</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>qualora l&#8217;utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un&#8217;operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l&#8217;operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, se l’utente nega di avere autorizzato un&#8217;operazione di pagamento eseguita,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>l&#8217;utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento […] non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l&#8217;operazione sia stata autorizzata dall&#8217;utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all&#8217;articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell&#8217;utente</em>.</p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify">L’autenticazione forte</h3>
<p style="text-align: justify">Ai sensi del successivo art. 12, co. 2 bis, d.lgs. cit., inoltre,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un’autenticazione forte del cliente</em>”.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo in questa occasione che per “<em>autenticazione forte</em>” si intende</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>un&#8217;autenticazione basata sull&#8217;uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l&#8217;utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l&#8217;utente possiede) e dell&#8217;inerenza (qualcosa che caratterizza l&#8217;utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l&#8217;affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ulteriormente, la normativa ricorda che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a utilizzare l’autenticazione forte</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>quando l&#8217;utente: a) accede al suo conto di pagamento on-line; b) dispone un&#8217;operazione di pagamento elettronico; c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri</em> <em>abusi</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In rapporto a questa disciplina, il Collegio di Coordinamento ha in più occasioni precisato che istituisce</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>un regime di speciale protezione e di altrettanto speciale favor probatorio a beneficio degli utilizzatori, i quali sono, dunque, tenuti al semplice disconoscimento delle operazioni di pagamento contestate, mentre è onere del prestatore dei servizi di pagamento provare che l’operazione disconosciuta sia </em>stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che la sua patologia non sia dovuta a malfunzionamenti delle procedure esecutive o ad altri inconvenienti del sistema [&#8230;].</p>
<p style="text-align: justify"><em>Neanche l’apparentemente corretta autenticazione dell’operazione è necessariamente sufficiente a dimostrarne la riconducibilità all’utilizzatore che la abbia disconosciuta, cosicchè la responsabilità dell’utilizzatore resta circoscritta ai casi di comportamento fraudolento del medesimo ovvero al suo doloso o gravemente colposo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 7 del decreto sopra menzionato. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Laddove una simile responsabilità non possa essere dimostrata dall’intermediario prestatore del servizio, pertanto, l’utilizzatore non sarà tenuto a sopportare le conseguenze dell’uso fraudolento, o comunque non autorizzato, dello strumento di pagamento (se non nei limiti, eventualmente stabiliti dall’intermediario, di una franchigia non superiore a 50 euro). </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>La ratio di tale scelta legislativa è fin troppo notoriamente quella [&#8230;] di allocare sul fornitore dei servizi di pagamento il rischio d’impresa, essendo quest’ultimo in grado di parcellizzare, distribuendolo sulla moltitudine dei clienti, il rischio dell’impiego fraudolento di carte di credito o di strumenti di pagamento.</em></p>
<h3 style="text-align: justify">Il Regolamento Delegato n. 389/2018</h3>
<p style="text-align: justify">Per dirimere la questione odierna è richiamata la disciplina di cui all’art. 24 del Regolamento Delegato n. 389/2018, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>i prestatori di servizi di pagamento assicurano che solo l&#8217;utente dei servizi di pagamento sia associato, in modo sicuro, alle credenziali di sicurezza personalizzate, ai dispositivi e al software di autenticazione</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">e</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>l&#8217;associazione tramite un canale a distanza dell&#8217;identità dell&#8217;utente dei servizi di pagamento alle credenziali di sicurezza personalizzate e ai dispositivi o al software di autenticazione è effettuata ricorrendo all&#8217;autenticazione forte del cliente.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Fatta tale premessa, il Collegio di coordinamento rileva come in questo caso <strong>tutte le operazioni contestate siano state eseguite mediante digital wallet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Questa forma di pagamento ha richiesto preliminarmente la tokenizzazione della carta sul wallet installato sul dispositivo del truffatore. Quindi, ha richiesto l’esecuzione dei singoli pagamenti.</p>
<p style="text-align: justify">Non è posto in discussione il fatto che sia la tokenizzazione dello strumento di pagamento sia i successivi pagamenti effettuati mediante wallet richiedano la procedura di autenticazione forte.</p>
<p style="text-align: justify">Dinanzi al disconoscimento delle operazioni di pagamento effettuato dall’utente, si verifica pertanto che l’intermediario abbia assolto l’onere di dimostrare che l&#8217;operazione di pagamento è effettuata mediante uso della SCA in tutte le fasi rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify">Dalle evidenze prodotte dall’intermediario si evince che il 3/9/2023, alle 15.26, è eseguito l’accesso all’app dell’intermediario con contestuale certificazione di un nuovo dispositivo, autorizzata tramite username e password (fattore di conoscenza), nonché OTP SMS inviato sul numero della ricorrente (fattore di possesso).</p>
<p style="text-align: justify">Con le stesse modalità è attivato il riconoscimento biometrico sul nuovo dispositivo. Subito dopo è eseguita la tokenizzazione della carta della ricorrente su wallet A**** Pay, autorizzata con inserimento della password (fattore di conoscenza) e riconoscimento biometrico (fattore di inerenza).</p>
<p style="text-align: justify">Le successive operazioni di disposizione dei singoli pagamenti sono poi state effettuate tutte con la carta tokenizzata sul wallet A*** Pay e autorizzate con il dispositivo certificato (fattore di possesso), nonché con digitazione del codice di sblocco del dispositivo, che l’intermediario qualifica come fattore di conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify">L’intermediario ha fornito adeguata prova dell’uso effettivo di questi fattori di autenticazione in tutti i passaggi evidenziati.</p>
<h2 id="pagamento" style="text-align: justify">Le operazioni di pagamento</h2>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda le singole operazioni di pagamento, risultano dunque autorizzate con il dispositivo certificato nonché con digitazione del codice di sblocco del dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify">I due fattori rilevanti ai fini della SCA sarebbero quindi:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il possesso, rappresentato dalla disponibilità del dispositivo abilitato;</li>
<li>la conoscenza, rappresentata dal codice di sblocco del dispositivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Dinanzi a tale scenario, il Collegio di Roma non dubita del fatto che l’uso del dispositivo certificato con la carta tokenizzata costituisca valido fattore di possesso. Dubita invece sull’idoneità del passcode del dispositivo a costituire valido fattore di conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio romano rileva come sul punto sussista un atteggiamento non uniforme dei Collegi di merito, con alcuni di questi che hanno ritenuto il passcode quale valido fattore di autenticazione e altri che invece sono giunti a conclusione diversa, richiamando in particolare una Opinion dell’EBA (Q&amp;A 2021_6145), che aveva ritenuto non idoneo il passcode quale fattore di autenticazione nella fase (diversa da quella del pagamento, come del resto sottolinea lo stesso Collegio rimettente) della tokenizzazione della carta.</p>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, il Collegio di Roma osserva che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>lo sblocco di operatività dello smartphone prescinde dall’inserimento di una specifica operazione di pagamento che debba essere autenticata, in particolare per quanto riguarda il suo importo e il suo beneficiario. In altri termini, una volta sbloccato lo smartphone mediante l’inserimento del codice, fingerprint o riconoscimento biometrico che serve a questo fine, il device potrebbe essere utilizzato per autorizzare un numero indefinito di operazioni di pagamento mediante un solo fattore di autenticazione, ossia quello del suo possesso.</em></p>
</blockquote>
<h2 id="eba" style="text-align: justify">L’Opinione EBA Q&amp;A 2021_6145</h2>
<p style="text-align: justify">In tale ambito, il Collegio di coordinamento ritiene prima di tutto utile avviare l’analisi dell’esame dell’Opinion EBA Q&amp;A 2021_6145.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto le opinioni espresse dall’EBA non siano vincolanti, ma costituiscono solo un riferimento utilizzabile in sede interpretativa, in questo caso è rilevante definire con precisione l’ambito in riferimento al quale il parere sopra richiamato è espresso.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, nella fattispecie era posto all’EBA un quesito proprio sulla possibilità di considerare il passcode per sbloccare il dispositivo mobile come uno degli elementi di autenticazione forte del cliente quando un utente di un servizio di pagamento tokenizza una carta su una soluzione di portafoglio elettronico come A**** Pay (lo stesso usato nel caso in esame).</p>
<p style="text-align: justify">L’EBA nel suo riscontro cha chiarito che il passcode</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>non dovrebbe essere considerato un elemento SCA valido ai fini dell&#8217;aggiunta di una carta di pagamento a un portafoglio digitale se il meccanismo di blocco dello schermo del dispositivo mobile non è sotto il controllo dell&#8217;emittente o se il pagatore non è stato associato precedentemente tramite una SCA con le credenziali utilizzate per sbloccare il telefono.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Va dunque sottolineato che l’Opinion dell’EBA riguarda il caso specifico dell’uso del passcode nella fase della tokenizzazione e che nel parere è ritenuto che la preventiva associazione del pagatore tramite SCA con le credenziali utilizzate per sbloccare il telefono consenta, in seguito, di utilizzare il codice di sblocco quale valido fattore di conoscenza.</p>
<h3>Le decisioni dei Collegi territoriali</h3>
<p style="text-align: justify">Peraltro, questa impostazione ha trovato riscontro anche nelle decisioni di alcuni Collegi territoriali dell’Arbitro, mentre le difformità sono molto contenute.</p>
<p style="text-align: justify">Infatti, il Collegio di Milano ha ritenuto conformi a SCA i pagamenti effettuati mediante wallet e approvati con <em>il possesso del dispositivo su cui sono presenti i wallet (elemento di possesso) e il passcode (elemento di conoscenza)</em>.</p>
<p style="text-align: justify">Anche il Collegio di Roma è giunto a una analoga conclusione, valorizzando il fatto che nel caso di specie il prestatore di servizi di pagamento risultasse coinvolto</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>nel processo di rilascio del token, in quanto […] l’OTP che consente l’associazione della carta al wallet è stata inviata all’utenza previamente registrata dal cliente presso il prestatore di servizi di pagamento.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Peraltro, in due lo stesso Collegio di Roma ha ritenuto non provata la SCA in relazione a operazioni effettuate tramite wallet. In entrambe le ipotesi, però, la ragione della decisione è individuata nella insufficienza della documentazione prodotta dall’intermediario, e in particolare in relazione alla fase della tokenizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, per il Collegio di Coordinamento non sembra che i Collegi territoriali abbiano mai escluso la validità del passcode a fungere da fattore di conoscenza valido ai fini SCA per i pagamenti effettuati tramite wallet in ipotesi sovrapponibili a quella ora esaminata.</p>
<h3>La tokenizzazione della carta</h3>
<p style="text-align: justify">La procedura di tokenizzazione della carta, se effettuata tramite SCA, consente infatti di portare il meccanismo di blocco dello schermo del dispositivo mobile (che può essere il passcode o il riconoscimento biometrico) sotto il controllo dell&#8217;emittente e per associare il pagatore con la credenziale utilizzata per lo sblocco del device.</p>
<p style="text-align: justify">Sul punto il Collegio di Coordinamento sottolinea come l’uso del passcode quale fattore di conoscenza è da considerarsi in tutto e per tutto fungibile con il riconoscimento biometrico quale fattore di inerenza.</p>
<p style="text-align: justify">Il dispositivo concretamente utilizzato nel caso di specie consente infatti all’utente di sostituire in qualsiasi momento (sia a livello di sistema, sia per la singola operazione) il riconoscimento biometrico con la digitazione del codice.</p>
<p style="text-align: justify">Si ritiene dunque come lo sblocco del telefono (o, in alternativa, il riconoscimento biometrico):</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>non possa essere usato come elemento valido per la SCA durante la tokenizzazione;</li>
<li>una volta effettuata la tokenizzazione mediante SCA, possa essere usato come elemento della SCA durante le successive operazioni di pagamento, in quanto l’utente è ormai previamente associato tramite SCA alle credenziali usate per lo sblocco del telefono.</li>
</ul>
<h3>La fattispecie</h3>
<p style="text-align: justify">Tornando alla fattispecie in esame, il fatto che il codice di sblocco del cellulare sia utilizzato nella fase di tokenizzazione della carta, insieme a un sistema di autenticazione conforme a SCA, ha permesso di associarlo univocamente all’utente e ha fatto sì che lo stesso codice potesse essere validamente reimpiegato in fase dispositiva.</p>
<p style="text-align: justify">Sotto un altro profilo, a parere del Collegio rimettente, l’uso del codice di sblocco dell’apparato come elemento di conoscenza comporterebbe il rischio che, una volta sbloccato lo smartphone mediante passcode, il device potrebbe essere utilizzato per autorizzare un numero indefinito di operazioni di pagamento mediante un solo fattore di autenticazione, ossia quello del suo possesso.</p>
<p style="text-align: justify">Più nel dettaglio, nella specie si sarebbe al di fuori della ipotesi in cui, in caso di avvio di una sessione di pagamento mediante due fattori di autenticazione forte, sarebbe poi possibile tenerne fermo uno per la durata di tale sessione, autorizzando le singole operazioni al suo interno mediante un solo fattore aggiuntivo di autenticazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il tutto perché, a parere del Collegio di Roma,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>nel caso di cui si tratta […] la sessione di pagamento non sembrerebbe avviata mediante due fattori di autenticazione, ma mediante il solo inserimento del codice, fingerprint o riconoscimento biometrico che sblocca il cellulare: una volta che tale device è stato sbloccato, ciascuna operazione di pagamento parrebbe autorizzata mediante un solo fattore di autenticazione, ossia il possesso</em>.</p>
</blockquote>
<h3>L&#8217;opinione del Collegio di Coordinamento sul digital wallet</h3>
<p style="text-align: justify">Il Collegio di Coordinamento la pensa però diversamente e prova a fornire una ricostruzione differente.</p>
<p style="text-align: justify">In un caso come questo, infatti, la sessione di pagamento deve ritenersi avviata tramite un doppio fattore di autenticazione:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il passcode quale fattore di conoscenza (che avrebbe potuto essere sostituito dal riconoscimento biometrico quale fattore di inerenza)</li>
<li>la disponibilità del dispositivo precedentemente autenticato quale fattore di possesso.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">All’interno della stessa sessione di pagamento, questo avrebbe in ogni caso consentito di ritenere possibile tenere fermo il primo fattore di autenticazione (il passcode) e autorizzare gli ulteriori pagamenti con il solo possesso.</p>
<p style="text-align: justify">Allo stesso modo, nella specie non vi è necessità di invocare la predetta eccezione, oltre al possesso è acquisito anche il secondo fattore, il passcode.</p>
<p style="text-align: justify">In sintesi, il Collegio di coordinamento ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Nell’autenticazione di operazioni di pagamento tramite digital wallet, il codice di sblocco del dispositivo utilizzato (ovvero, in alternativa, il riconoscimento biometrico) può valere come secondo fattore rilevante ai fini della SCA, purché esso sia stato in via preventiva associato univocamente all’utente, mediante uso nella fase di tokenizzazione dello strumento all’interno del wallet, con procedura conforme a SCA.</em></p>
</blockquote>
<h3>L&#8217;onere probatorio per l&#8217;uso del digital wallet</h3>
<p style="text-align: justify">Alla luce di quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che l’intermediario abbia adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 10, comma 1, d.lgs. 11/2010.</p>
<p style="text-align: justify">Come illustrato, però, questo non consente di porre automaticamente le operazioni contestate a carico del cliente, dovendosi comunque verificare la sussistenza di una sua colpa grave o dolo.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio ritiene in tal proposito che nella specie sussista effettivamente una colpa particolarmente grave della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify">Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta può considerarsi dimostrato che nella specie la ricorrente ha ricevuto un sms “civetta” sulla medesima chat abitualmente utilizzata dall’intermediario. Ha poi cliccato sul link contenuto nell’sms e ha fornito le proprie credenziali e comunicato il successivo SMS OTP al truffatore. Quindi, ha ricevuto un ulteriore SMS che le confermava l’attivazione della sua carta sul wallet “A**** pay” senza porsi il problema di contattare l’intermediario per chiedere spiegazioni.</p>
<p style="text-align: justify">In questo scenario, il fatto che il primo sms fosse contenuto nella chat dell’intermediario costituisce un elemento che rende la truffa particolarmente sofisticata e che in parte potrebbe giustificare l’aver dato seguito al link in esso contenuto.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, nel concreto svolgimento della vicenda, l’inerzia di fronte al successivo messaggio di conferma dell’attivazione della carta sul wallet ha costituito un elemento assolutamente decisivo, la cui autonoma efficienza causale ai fini della riuscita della truffa è stata tale da far ritenere sussistente la colpa grave della ricorrente e da porre a suo carico tutte le conseguenze dannose della vicenda.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorso non è dunque ritenuto meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify">
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/digital-wallet-utilizzo-fraudolento/">Digital Wallet e utilizzo fraudolento – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licenziato perché arriva in ritardo, quando è lecito? – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/licenziato-perche-arriva-ritardo-lecito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 21:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Licenziato perch&#233; arriva in ritardo, quando &#232; lecito? &#8211; guida rapida Il licenziamento per ripetuti ritardi sul lavoro Il ricorso in Cassazione Le motivazioni della Corte di Cassazione Pu&#242; essere licenziato il dipendente che arriva in ritardo? Se il comportamento &#232; reiterato nel tempo, la risposta non pu&#242; che essere positiva e, a confermarla, &#232; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/licenziato-perche-arriva-ritardo-lecito/">Licenziato perché arriva in ritardo, quando è lecito? – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Licenziato perché arriva in ritardo, quando è lecito? – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#licenziamento">Il licenziamento per ripetuti ritardi sul lavoro</a></strong></li>
<li><strong><a href="#ricorso">Il ricorso in Cassazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivazioni">Le motivazioni della Corte di Cassazione</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Può essere licenziato il dipendente che arriva in ritardo? Se il comportamento è reiterato nel tempo, la risposta non può che essere positiva e, a confermarla, è l’ordinanza n. 28929 dell’11 novembre 2024 della Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify">Proviamo a ricostruire il caso e comprendere come la Corte di legittimità sia giunta a tali conclusioni.</p>
<h2 id="licenziamento" style="text-align: justify">Il licenziamento per ripetuto ritardo sul lavoro</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo di un lavoratore, confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento per <strong>giustificato motivo soggettivo</strong> intimatogli dal datore di lavoro con lettera del 4.2.2019.</p>
<p style="text-align: justify">Nel far ciò, la Corte d’appello ha premesso che al lavoratore, con lettera del 10.1.2019, era stato contestato il mancato rispetto dell’orario di lavoro nei giorni 4, 12 e 24 dicembre 2018 nonché la recidiva in relazione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari, con note rispettivamente del 9.1.2017, 20.2.2017 e 27.9.2018.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte ha dunque ritenuto sussistente la recidiva, osservando che della prima sanzione conservativa si potesse tener conto ai fini del licenziamento dovendosi considerare quale <em>dies ad quem</em> del termine di due anni, previsto dall’art. 7, St. Lav., la lettera di contestazione (10.1.2019) e non il momento di adozione del provvedimento espulsivo.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, ha giudicato come legittima la sanzione conservativa irrogata con nota del 27.9.2018 (per omesso invio di certificazione medica a giustificazione dell’assenza del 13.8.2918) e superflua la verifica della legittimità della sanzione applicata con nota del 20.2.2017. L’art. 48, lett. g) del CCNL Pulizia Industria e Multiservizi permette infatti il licenziamento con preavviso in caso di <em>recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 47, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione. </em></p>
<p style="text-align: justify">Ha pertanto <strong>valutato la sanzione espulsiva</strong> <strong>proporzionata</strong> <strong>alla gravita della condotta contestata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale sanzione il dipendente ha ricorso in Cassazione.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">Il ricorso in Cassazione per licenziamento su ritardo al lavoro</h2>
<p style="text-align: justify">Il dipendente ha articolato il proprio ricorso in Cassazione con cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119, dell’art. 3, della legge n. 604 del 1966, degli artt. 7 e 18, commi 3 e 4, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012 dell’art. 48 CCNL per i dipendenti da imprese di pulizie e multiservizi del 31.5.2011, per avere la Corte d‘appello <strong>fatto decorrere la retrodatazione del termine biennale </strong>entro cui tener conto delle sanzioni disciplinari conservative dalla data della lettera di contestazione anziché dalla data della lettera di licenziamento.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119, dell’art. 3, legge n. 604 del 1966, degli artt. 7 e 18, commi 3 e 4 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge 92/2012, dell’art. 46 CCNL, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della <strong>consumazione del potere disciplinare </strong>in quanto la sanzione conservativa di cui alla nota del 20.2,2017 è stata comunicata oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 46 CCNL, senza peraltro contestazione della recidiva.</p>
<p style="text-align: justify">SI arriva così al terzo motivo, con cui il lavoratore deduce, ai sensi dell’art. 360, comma n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119, dell’art. 3, legge n. 604 del 1966, degli artt. 7 e 18, commi 3 e 4, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, dell&#8217;art. 51 CCNL, per non avere la Corte d’appello considerato che l’illecito disciplinare per l&#8217;assenza dovuta a malattia sussiste solo se l’azienda richiede la certificazione medica.</p>
<h3 style="text-align: justify">Gli altri motivi di ricorso</h3>
<p style="text-align: justify">Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell‘art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119, dell’art. 3, legge n. 604 del 1966, degli artt. 7 e 18, commi 3 e 4, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012. Per il ricorrente, infatti, la Corte d&#8217;appello non avrebbe considerato tutte le circostanze del caso concreto per affermare la proporzionalità tra l’inadempimento del lavoratore e la sanzione espulsiva.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, con quinto e ultimo motivo, si imputa alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., di aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente alla eccepita violazione dell’art. 46 CCNL per non avere tenuto conto della consumazione del potere disciplinare relativamente alla sanzione conservativa di cui alla nota del 20.2.2017 in quanto comunicata oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 46 CCNL e senza contestazione della recidiva.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify">Le motivazioni della Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify">Per prima cosa, i giudici di Cassazione ricordano che l’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni. Permette invece, al contrario, di tener conto e valutare detti precedenti entro il biennio “<em>ad ogni effetto</em>”, e pertanto anche ai fini della “<em>contestazione</em>” disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify">La locuzione “<em>ad ogni effetto</em>”, per la sua ampiezza e per l&#8217;assenza di ogni preclusione, non può essere letta, come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dal ricorrente, <em>dies ad quem</em> del biennio con la decisione di recesso.</p>
<p style="text-align: justify">Il secondo e il quinto motivo vengono invece ritenuti inammissibili perché non si confrontano con la <em>ratio decidendi</em> della sentenza impugnata, la quale ha giudicato superfluo, ai fini della recidiva rilevante ai sensi dell’art. 48, lett. g) CCNL, il precedente disciplinare di cui alla nota del 20.2.2017 (sentenza, p. 7, penultimo cpv.).</p>
<p style="text-align: justify">Sempre per i giudici di legittimità, il quinto motivo è inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme, di cui all‘art. 348 ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify">Il terzo motivo è invece infondato, considerato che l&#8217;inadempimento addebitato al dipendente concerne l’assenza ingiustificata nel giorno 13.8.2018. La Corte di merito ha accertato, sulla base dei documenti prodotti e delle deposizioni raccolte, che quella assenza (per cui il dipendente aveva comunicato di essere in malattia) è <strong>rimasta priva di qualsiasi giustificazione</strong>, atteso che nessun certificato medico è stato consegnato o trasmesso alla società.</p>
<p style="text-align: justify">Non si può inoltre giungere a conclusioni diverse con la previsione dell’art. 51 del CCNL, che subordina ad una richiesta del datore di lavoro l’obbligo del lavoratore di inviare “il numero identificativo del certificato medico telematico” ma non l’obbligo di giustificare l’assenza.</p>
<p style="text-align: justify">È altresì infondato il quarto motivo di ricorso, considerato che la Corte d&#8217;appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e di proporzionalità della misura espulsiva. Ha inoltre valutato con motivo la gravita dell’addebito sottolineando come il lavoratore si fosse</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>ripetutamente dimostrato inaffidabile e totalmente noncurante delle disposizioni ricevute o addirittura dei provvedimenti disciplinari di natura conservativa che per lui avrebbero dovuto costituire un campanello d’allarme, un’ammonizione a tenere comportamenti più corretti nel futuro.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/licenziato-perche-arriva-ritardo-lecito/">Licenziato perché arriva in ritardo, quando è lecito? – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotoreporter: quando è dipendente o lavoratore autonomo – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/fotoreporter-dipendente-lavoratore-autonomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 13:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fotoreporter: quando &#232; dipendente o lavoratore autonomo &#8211; guida rapida Il carattere subordinato dell&#8217;attivit&#224; lavorativa Il motivo del ricorso: la violazione degli obblighi contrattuali Quando il fotoreporter &#232; considerabile come dipendente Il fotoreporter, ovvero colui che fa fotografie per i giornali, &#232; un dipendente o un lavoratore autonomo? A fornire un interessante chiarimento &#232; l&#8217;ordinanza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fotoreporter-dipendente-lavoratore-autonomo/">Fotoreporter: quando è dipendente o lavoratore autonomo – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Fotoreporter: quando è dipendente o lavoratore autonomo – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#carattere">Il carattere subordinato dell’attività lavorativa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivo">Il motivo del ricorso: la violazione degli obblighi contrattuali</a></strong></li>
<li><strong><a href="#dipendente">Quando il fotoreporter è considerabile come dipendente</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il <strong>fotoreporter</strong>, ovvero colui che fa fotografie per i giornali, è un dipendente o un lavoratore autonomo?</p>
<p style="text-align: justify">A fornire un interessante chiarimento è l’ordinanza n. 26466 del 10 ottobre 2024 della Corte di Cassazione, che afferma che in tema di <strong>lavoro giornalistico</strong> è configurabile la natura subordinata del rapporto se vi è uno stabile inserimento della prestazione resa dal fotoreporter nell’organizzazione aziendale, tale da assicurare per un apprezzabile periodo di tempo la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo di ricostruire brevemente i fatti e comprendere in che modo si sia arrivati alla motivazione dei giudici della Suprema Corte.</p>
<h2 id="carattere" style="text-align: justify">Il carattere subordinato dell’attività lavorativa</h2>
<p style="text-align: justify">Con sentenza n. 247/2019, la Corte di appello di Cagliari aveva confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, respingendo la domanda proposta dal fotoreporter nei confronti della società editoriale proprietaria dell&#8217;omonimo quotidiano locale, finalizzata alla <strong>declaratoria di sussistenza del carattere subordinato dell&#8217;attività lavorativa</strong>, prestata dall&#8217;aprile 1986 all&#8217;ottobre 2004 come fotoreporter, e all&#8217;accertamento del suo diritto ad essere inquadrato retroattivamente come &#8220;<em>redattore con trenta mesi di anzianità</em>&#8221; di quinto livello del CCNL di settore, con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify">I giudici della Corte d’Appello, oltre ad aver condiviso l&#8217;impianto decisorio del Tribunale, hanno infatti rilevato come, sebbene la fattispecie concreta si ponesse di fatto sul <strong>confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato</strong> e che, trattandosi di prestazione resa in favore di un giornale, l&#8217;aspetto distintivo della subordinazione poteva manifestarsi in modo sfumato, vi erano tuttavia <strong>alcuni elementi che deponevano per la natura prevalentemente autonoma del rapporto intercorso tra le</strong> <strong>parti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Gli elementi citati erano così sintetizzabili:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>la circostanza che il fotoreporter fosse titolare di una ditta individuale;</li>
<li>il fatto che disponesse di un proprio studio fotografico dove provvedeva allo sviluppo e alla stampa di foto;</li>
<li>il lavoro prestato per più committenti;</li>
<li>l&#8217;irrilevanza del fatto che le foto non pubblicate venissero acquisite nell&#8217;archivio della società in quanto i rullini restavano comunque al fotografo;</li>
<li>la mancata contestazione, durante il lungo rapporto, della sua qualità di lavoratore autonomo</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Contro tale sentenza il fotoreporter ha proposto ricorso per Cassazione.</p>
<h2 id="motivo" style="text-align: justify">Il motivo del ricorso: la violazione degli obblighi contrattuali</h2>
<p style="text-align: justify">Il ricorrente propone ricorso con un unico motivo con cui denuncia la violazione dell&#8217;art. 2094 c.c., la violazione degli artt. 1 e 2 del CCLG del 10.1.1959, la violazione degli artt. 1 e 2 del CCN lavoro giornalistico decorrente dal 5.5.1985 (e successivi rinnovi).</p>
<p style="text-align: justify">Deduce che gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale per escludere la natura subordinata del lavoro giornalistico <strong>non erano mai stati ritenuti qualificanti a tal fine</strong>. Per il ricorrente, infatti, ciò che contava era quanto emerso nella prima parte della sentenza e, cioè, che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>era tenuto a recarsi ogni sera in redazione;</li>
<li>ricevere dal capo servizio l&#8217;incarico di realizzare foto a corredo di un evento di attualità di qualsiasi natura;</li>
<li>era inserito nella cd. &#8220;giornaliera&#8221;, il programma degli articoli e delle foto da assegnare;</li>
<li>era vincolato ad un turno di reperibilità di dodici ore, al pari di altro collega, così da coprire le ventiquattro ore della giornata, con possibilità di scambio e non di rifiutare la prestazione;</li>
<li>demandata era inoltre al capo servizio o al capo redattore la scelta delle foto da pubblicare.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Proprio per questi motivi il fotoreporter obietta che erroneamente la Corte distrettuale non aveva valutato che, ai fini dell&#8217;accertamento della subordinazione nell&#8217;ambito del lavoro giornalistico, assumeva valore determinante lo stabile inserimento del giornalista nell&#8217;organizzazione aziendale che, nel caso in esame, era stato ampiamente dimostrato.</p>
<h2 id="dipendente" style="text-align: justify">Quando il fotoreporter è considerabile come dipendente</h2>
<p style="text-align: justify">Per la Suprema Corte il ricorso del fotoreporter, come sopra formulato, è fondato.</p>
<p style="text-align: justify">Gli Ermellini sottolineano prima di tutto come la Corte territoriale pur avendo richiamato correttamente alcuni principi giurisprudenziali di legittimità in materia di subordinazione, abbia svolto un procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla legge, non condivisibile. Ma per quali motivi?</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici, il dato da cui partire è rappresentato da quanto affermato da questa Corte con la sentenza Cass. n. 22083/2023 che, sotto il profilo metodologico, ha precisato che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Solamente qualora l&#8217;elemento dell&#8217;assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto <strong>può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria</strong>, che ne accertano in via indiretta l&#8217;esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.</p>
<h3 style="text-align: justify">La subordinazione giornalistica</h3>
<p style="text-align: justify">Quanto alla <strong>subordinazione giornalistica</strong>, deve evidenziarsi come la stessa Corte di Cassazione abbia precisato più volte come a norma dell&#8217;art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione <strong>non si richiede l&#8217;impegno in una attività quotidiana con l&#8217;obbligo di osservare un orario di lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">È invece importante che possano essere riscontrati i requisiti della &#8220;<em>continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio</em>&#8220;, che sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, <strong>assicuri con continuità, in conformità dell&#8217;incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza</strong>, con responsabilità di un servizio, cioè con l&#8217;impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l&#8217;obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify">Si è poi affermato come in tema di attività giornalistica siano configurabili gli <strong>estremi della subordinazione</strong> se vi è stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell&#8217;organizzazione aziendale, in modo tale che <strong>possa assicurare, per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un&#8217;esigenza informativa del giornale</strong> attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell&#8217;intervallo tra una prestazione e l&#8217;altra,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Di contro, sono indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la <strong>pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite</strong>, anche se continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.</p>
<h3 style="text-align: justify">Il lavoro svolto dai fotografi</h3>
<p style="text-align: justify">La Corte si sofferma poi sulla fattispecie concreta, evidenzia come l’orientamento della Corte sia quello secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell&#8217;assetto organizzativo del giornale poiché inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, in modo da assicurare il servizio, tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull&#8217;affiancamento al giornalista</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">In relazione a tali principi, il procedimento di sussunzione dei giudici in appello non sembra essere corretto poiché valorizzato in modo determinante l&#8217;elemento della mancanza di esclusività che, però, non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione lavorativa in attività prevalentemente intellettuali come quella di giornalista o di fotoreporter.</p>
<h3 style="text-align: justify">La configurabilità della subordinazione</h3>
<p style="text-align: justify">I giudici di Cassazione concludono dunque condividendo come per la <strong>configurabilità della subordinazione</strong> è sufficiente la <strong>persistenza nel tempo dell&#8217;obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell&#8217;attività convenuta</strong>, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l&#8217;inserimento del lavoratore nell&#8217;organizzazione economica e funzionale dell&#8217;impresa, non rilevando la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa ove essa risulti compatibile con altra attività.</p>
<p style="text-align: justify">Non valgono inoltre di per sé ad escludere la configurabilità del succitato tipo di rapporto l&#8217;iscrizione del prestatore di lavoro ad un albo, come quello delle imprese artigiane o l&#8217;emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite.</p>
<p style="text-align: justify">Nella prima ipotesi, infatti, l’iscrizione è un atto formale che è privo di valore costitutivo, e può dunque non corrispondere l&#8217;effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma. Nella seconda ipotesi, invece, tale formalità può essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata.</p>
<p style="text-align: justify">Non può inoltre essere richiamata nemmeno la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti.</p>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie, è peraltro incontestato come il ricorrente fosse inserito della giornaliera del quotidiano (cioè, il programma degli articoli e delle foto da assegnare ai redattori e ai fotografi), che era vincolato ad un turno di reperibilità di dodici ore al pari di un altro suo collega, sebbene potesse scambiarsi i turni come qualsiasi altro redattore, e che la turnazione era affissa nei locali della redazione.</p>
<p style="text-align: justify">Ne deriva che per i giudici di legittimità è agevole rilevare l&#8217;inserimento del fotoreporter nella organizzazione dell&#8217;impresa, sebbene in modo non esclusivo. Questo ultimo aspetto non può in ogni caso incidere sulla natura della prestazione come sopra espletata, potendo coesistere con altre attività lavorative del dipendente svolte autonomamente o a favore di altri datori di lavoro, che al più potranno rilevare ai fini del suo inquadramento, secondo le disposizioni del CCNL.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fotoreporter-dipendente-lavoratore-autonomo/">Fotoreporter: quando è dipendente o lavoratore autonomo – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro fuori sede, licenziato il dipendente che falsifica il report – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavoro-fuori-sede-licenziato-dipendente-falsifica-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 19:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lavoro fuori sede, licenziato il dipendente che falsifica il resoconto &#8211; guida rapida Il licenziamento del dipendente Il ricorso in Cassazione Elementi gi&#224; affrontati dalla Corte di merito Con ordinanza n. 26765 del 15 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che &#232; legittimo il licenziamento del dipendente che fornisce alla societ&#224; datore di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavoro-fuori-sede-licenziato-dipendente-falsifica-report/">Lavoro fuori sede, licenziato il dipendente che falsifica il report – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Lavoro fuori sede, licenziato il dipendente che falsifica il resoconto – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#licenziamento">Il licenziamento del dipendente</a></strong></li>
<li><strong><a href="#cassazione">Il ricorso in Cassazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#elementi">Elementi già affrontati dalla Corte di merito</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con ordinanza n. 26765 del 15 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il <strong>licenziamento del dipendente</strong> che fornisce alla società datore di lavoro dei resoconti non veritieri in relazione all’attività svolta fuori dalla sede aziendale.</p>
<p style="text-align: justify">Come sempre, cerchiamo di ricostruire brevemente quali sono stati i fatti processuali e quali le motivazioni del giudice di legittimità.</p>
<h2 id="licenziamento" style="text-align: justify">Il licenziamento del dipendente</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;appello di Catanzaro ha confermato il giudizio di primo grado con cui al dipendente veniva ribadito il licenziamento in tronco, ai sensi dell&#8217;articolo 2119 c.c., intimatogli dalla datrice di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">A fondamento della sentenza la Corte d&#8217;appello aveva sostenuto che le prove raccolte nel giudizio dimostravano l’esistenza dei fatti posti alla base della misura espulsiva.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il lavoratore era stato sottoposto a controllo investigativo da parte del datore di lavoro che aveva incaricato una agenzia investigativa e gli esiti di tale indagine dimostravano che nelle giornate del 15, 16 e 17 luglio 2015 il lavoratore aveva intrattenuto contatti personali con medici (il lavoratore era impiegato nel settore farmaceutico) in numero di gran lunga inferiore a quello che aveva indicato nel report mensile inviato alla società.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, il 15 luglio aveva effettuato due visite contro le nove attestate nel rapporto, mentre il 16 luglio ne aveva svolto quattro invece di nove. Infine, il 17 luglio aveva compiuto due visite a fronte di sei visite attestate.</p>
<h3>I fatti all&#8217;attenzione della Corte</h3>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, il lavoratore aveva indicato nel report informativo alcune località in cui però non si era mai recato. Negli orari in cui avrebbe dovuto essere in trasferta, le indagini hanno rilevato che il lavoratore si era dedicato ad attività personali e ricreative.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;appello ha condiviso l&#8217;iter argomentativo del tribunale sostenendo che tali gravi comportamenti dimostravano la lesione irrimediabile del rapporto fiduciario, tenuto conto che la rendicontazione mensile sul rapporto tra azienda e informatore farmaceutico costituiva l&#8217;unico strumento di controllo del datore sull&#8217;operato del dipendente, che godeva dunque di ampia autonomia di movimento e di organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">Dall’altro lato, dove essere considerata l&#8217;<strong>intensità dell&#8217;elemento intenzionale</strong> del dipendente, palesata dalla ripetitività della condotta per ben tre giorni consecutivi.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, la rendicontazione mensile era alla base della corretta esecuzione dell&#8217;obbligo della società datoriale nei confronti dell&#8217;AIFA di comunicare il numero dei sanitari visitati e il numero medio delle interviste effettuate dai propri informatori scientifici.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify">Il ricorso in Cassazione sul lavoro fuori sede rendicontato non correttamente</h2>
<p style="text-align: justify">Su ricorso del lavoratore si giunge così in Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il primo motivo di ricorso deduce I&#8217;omesso o erroneo esame dei provvedimenti presenti nel fascicolo di opposizione quale criterio di valutazione del vizio di nullità.</p>
<p style="text-align: justify">Si lamenta in particolar modo del fatto che il tribunale avrebbe revocato autonomamente il rinvio della causa ed emesso la sentenza senza ulteriori comunicazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo si sostiene invece la violazione dell&#8217;articolo 101 c.p.c. in conseguenza dell&#8217;omesso invio della comunicazione di rinvio d’ufficio dell&#8217;udienza al procuratore costituito.</p>
<p style="text-align: justify">I due motivi sono esaminati congiuntamente per connessione dal giudice di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, si premette come sul punto la Corte d&#8217;appello abbia rilevato che la dedotta nullità della sentenza non era fondata atteso che la variazione della calendarizzazione dell&#8217;udienza non aveva impedito I&#8217;attività di difesa. La variazione della calendarizzazione non aveva infatti in alcun modo compromesso la possibilità di depositare le note di trattazione, giacchè era stata effettuata dopo la scadenza del termine che era stato concesso alle parti per il deposito delle note.</p>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, i motivi di ricorso devono ritenersi inammissibili per diverse ragioni.</p>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify">Elementi già affrontati dalla Corte di merito sul lavoro fuori sede</h2>
<p style="text-align: justify">Prima di tutto, ricordano i giudici della Cassazione, i motivi di ricorso costituiscono la mera testuale riproposizione di generici argomenti già disattesi dalla Corte di appello con le cui argomentazioni il ricorso non si confronta.</p>
<p style="text-align: justify">È infatti stato ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Invero, il ricorrente &#8211; incidentale, come quello principale &#8211; ha I&#8217;onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione</em>&#8221; (Cass. n. 10420/2005; conformi Cass. n. 13592/2006 e n. 15882/2007).</p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify">La variazione della calendarizzazione</h3>
<p style="text-align: justify">Inoltre la Corte ha accertato che la variazione della calendarizzazione del processo determinata dai provvedimenti di rinvio d&#8217;ufficio e di tempestiva revoca del disposto rinvio non aveva in alcun modo compromesso la possibilità di depositare le note di trattazione, e quindi il diritto di difesa delle parti, trattandosi evidentemente di provvedimenti che non hanno affatto inciso sul corretto iter processuale.</p>
<p style="text-align: justify">In terzo luogo, il ricorrente non riproduce i provvedimenti di cui lamenta l’omessa comunicazione, né motiva la decisività del vizio, considerato che <strong>non è dato sapere in che cosa si è concretizzata la lesione delle prerogative difensive del ricorrente una volta scaduti i termini per il deposito di note difensive</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, ricordano ancora i giudici di legittimità, l&#8217;omesso esame di una questione di carattere processuale non può essere neppure dedotto ai sensi dell‘articolo 360 numero 5 c.p.c. che riguarda I&#8217;errore logico in iudicando e non in procedendo.</p>
<p style="text-align: justify">Ricostruito quanto sopra, per la Corte <strong>non vi è omesso </strong>esame, che non potrebbe profilarsi con riguardo a vizi in procedendo, avendo la Corte territoriale comunque esaminato il vizio denunciato e giudicato non rilevante ai fini della dedotta nullità, atteso che la variazione della calendarizzazione (rinvio d‘ufficio e revoca) era avvenuta dopo la scadenza del termine per il deposito di note difensive e quindi non aveva inciso sulle prerogative difensive delle parti.</p>
<h3>La proporzionalità dell&#8217;addebito</h3>
<p style="text-align: justify">Con il terzo motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 2119 c.c. e del principio di <strong>proporzionalità dell’addebito</strong>. Per il lavoratore, infatti, la Corte d&#8217;appello non avrebbe tenuto conto della disciplina stabilita nella contrattazione collettiva e della necessita della recidiva.</p>
<p style="text-align: justify">La censura è però infondata, atteso che la Corte di appello ha tenuto ampiamente conto della disciplina collettiva richiamata in sentenza. La sentenza gravata correttamente distingue il fatto addebitato dal datore (la falsificazione del resoconto del lavoro svolto) rispetto a quello richiamato dal ricorrente a fondamento delle proprie difese (mera alterazione di cartellino o badge), ed ha riportato la disciplina del licenziamento irrogato all’interno dell’art.52 del CCNL il quale commina il licenziamento in tronco in caso di commissione di gravi infrazioni della disciplina o alla diligenza nel lavoro, <strong>la cui esistenza nel merito risulta congruamente motivata nella sentenza gravata e non è censurabile in sede di legittimità</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Non rileva pertanto a nulla la disciplina della recidiva di cui, secondo il ricorrente, occorreva tener conto, avendo la Corte correttamente individuato la normativa collettiva della fattispecie di licenziamento in tronco a prescindere da qualsiasi recidiva.</p>
<p style="text-align: justify">Per la Corte di legittimità, è peraltro evidente che un conto è la falsificazione di un rapporto informativo sull’attività lavorativa in concreto prestata presso i singoli medici e nelle singole località, altro conto è la mera alterazione di un cartellino marcatempo.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorso deve dunque essere complessivamente rigettato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavoro-fuori-sede-licenziato-dipendente-falsifica-report/">Lavoro fuori sede, licenziato il dipendente che falsifica il report – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratti a termine contigui uguale contratto a tempo indeterminato? – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratti-termine-contigui-indeterminato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 12:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contratti a termine contigui uguale contratto a tempo indeterminato? &#8211; guida rapida Pi&#249; contratti a termine in un arco temporale ristretto Il motivo del ricorso La motivazione apparente La presenza di pi&#249; contratti di lavoro a termine contigui possono celare un contratto di lavoro a tempo indeterminato? Quando &#232; possibile affermare che l&#8217;uso dei rapporti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratti-termine-contigui-indeterminato/">Contratti a termine contigui uguale contratto a tempo indeterminato? – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Contratti a termine contigui uguale contratto a tempo indeterminato? – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#contratti">Più contratti a termine in un arco temporale ristretto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">Il motivo del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivazione">La motivazione apparente</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La presenza di più contratti di lavoro a termine contigui possono celare un contratto di lavoro a tempo indeterminato? Quando è possibile affermare che l’uso dei rapporti di lavoro a termine sia fraudolento e abusivo?</p>
<p style="text-align: justify">Di ciò ha recentemente parlato l’ordinanza n. 25856 del 27 settembre 2024, con cui la Corte di Cassazione ha compiuto un interessante approfondimento sul tema.</p>
<h2 id="contratti" style="text-align: justify">Più contratti a termine in un arco temporale ristretto</h2>
<p style="text-align: justify">Ricostruiamo sinteticamente i fatti.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello di Messina aveva dichiarato la<strong> nullità della clausola appositiva del termine ex art. 332 cod. nav. ai contratti stipulati ad alcuni lavoratori</strong>, ritenendo evidentemente configurabile un abuso in ragione della loro molteplicità a fronte di un arco temporale ristretto.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte dichiarava pertanto la conversione dei suddetti rapporti stipulati in violazione di legge in un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione del primo contratto e condannava il datore di lavoro al ripristino in servizio ed al pagamento della retribuzione dovuta secondo l&#8217;anzianità di servizio, detratto l&#8217;<em>aliunde perceptum</em>.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello, con sentenza n. 583/2019, si è pronunciata sull&#8217;appello del datore di lavoro contro la decisione di primo grado, <strong>rigettando le domande proposte dai dipendenti</strong>. La Corte Suprema, con ordinanza n. 1641/2022, aveva cassato quella pronuncia di secondo grado, ritenendo fondato l&#8217;unico motivo di ricorso per Cassazione, con il quale i tre ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 326 cod. nav. in relazione all&#8217;art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale, omesso di compiere un&#8217;accurata indagine sull&#8217;esistenza di una frode oggettiva ai sensi dell&#8217;art. 1344 c.c., omettendo di esprimere le ragioni sulla base delle quali era stato ancorato il convincimento circa l&#8217;assenza, in concreto, del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali tra gli originari ricorrenti e la società datrice di lavoro.</p>
<h3>Il rinvio alla Corte</h3>
<p style="text-align: justify">La Corte Suprema ha dunque disposto il rinvio alla stessa Corte d&#8217;Appello, in diversa composizione, per l&#8217;esaustiva valutazione della domanda dei lavoratori dipendenti, riguardante la dedotta condotta fraudolenta del datore di lavoro. Gli stessi tre lavoratori suddetti avevano riassunto il giudizio.</p>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione osservava che il solo numero dei contratti a tempo determinato e l&#8217;arco temporale in cui si erano succeduti erano elementi insufficienti per potere ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell&#8217;art. 1344 c.c. ritenendo necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l&#8217;intento fraudolento, elementi che nel ricorso di primo grado non erano stati allegati.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale decisione i dipendenti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">Il motivo di ricorso</h2>
<p style="text-align: justify">Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>nullità della sentenza impugnata per violazione dell&#8217;art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, per apparente motivazione della sentenza per aver omesso i giudici di seconde cure di indicare gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento in termini di assenza di una condotta fraudolenta.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Censurano pertanto la motivazione della Corte d&#8217;Appello nella parte in cui non ha reso percepibili gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento circa l&#8217;assenza, nella fattispecie concreta, del carattere fraudolento delle plurime relazioni negoziali intercorse tra i ricorrenti e la società datrice di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio ritiene tuttavia tale censura infondata. Ricorda infatti che la Corte Suprema già nell&#8217;ordinanza n. 1641/2022 aveva considerato che la motivazione della sentenza allora oggetto di ricorso risultava,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>con riguardo agli attuali ricorrenti, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ove, da una parte, si faceva rilevare la sussistenza di &#8220;forti indici di abuso nel ricorso al contratto a termine</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">in considerazione della successione di numerosi contratti in un arco di tempo ristretto, e dall’altra parte si respingeva la domanda dei lavoratori che era finalizzata alla nullità dell&#8217;apposizione del termine ai suddetti contratti per condotta fraudolenta del datore di lavoro senza che in concreto.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte del rinvio, pertanto, nella sua motivazione ha premesso che era chiamata ad una</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>esaustiva valutazione della domanda dei tre attuali ricorrenti concernente la dedotta condotta fraudolenta del datore di lavoro</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">e che considerato che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>si tratta di una verifica che, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza di rinvio, si impone in quanto, anche in presenza di contratti a tempo determinato, come quelli di specie, per i quali risultino rispettate le prescrizioni di cui all&#8217;art. 326 cod. nav. non si può escludere che in concreto attraverso le ripetute assunzioni si sia realizzato un uso deviato e fraudolento del contratto a termine e dunque una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell&#8217;art. 1344 c.c. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione all&#8217;accertamento dell&#8217;utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine.</p>
<p style="text-align: justify">Spetta al giudice del merito, dunque, procedere a detta indagine,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>desumendo, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l&#8217;arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l&#8217;uso deviato e fraudolento del contratto a termine.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò premesso, la Corte del rinvio ha osservato che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>l&#8217;intento fraudolento, alla stregua delle allegazioni formulate in primo grado e qui ribadite dai ricorrenti in riassunzione, sarebbe desumibile dal ricorso reiterato alla stipula dei contratti a termine in un arco temporale ristretto. E del resto in detti termini si è espresso lo stesso giudice di primo grado che in sentenza ha ritenuto la sussistenza della frode, proprio ed esclusivamente evidenziando che la molteplicità e la reiterazione dei contratti in un arco temporale ristretto con conseguente breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione di ciascuno di essi e la stipula del successivo, costituissero circostanze sufficienti per ravvisare l&#8217;intento da parte della società datrice di lavoro di frantumare un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine. In particolare (un dipendente) risulta aver stipulato con (il datore di lavoro) cinque contratti a tempo determinato nell&#8217;arco di tre anni, mentre (un altro dipendente) ha stipulato nove contratti dal 2001 al 2009.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Rispetto a tali accertamenti dei giudici del rinvio, i ricorrenti non lamentano ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. che essi giudici non abbiano esaminato uno o più fatti storici ulteriori, in ipotesi decisivi e controversi tra le parti. Assumono, invece, che la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe &#8220;apparente&#8221;.</p>
<h2 id="motivazione" style="text-align: justify">La motivazione apparente</h2>
<p style="text-align: justify">Secondo le Sezioni unite, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da <em>error in procedendo</em>, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all&#8217;interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.</p>
<p style="text-align: justify">Nella sentenza impugnata non è tuttavia assolutamente riscontrabile tale vizio.</p>
<p style="text-align: justify">La motivazione resa dalla Corte distrettuale, infatti, dopo i rilevanti passi già riferiti, così prosegue:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>osserva al riguardo questa Corte che il solo numero dei contratti a tempo determinato e l&#8217;arco temporale in cui si sono succeduti sono elementi insufficienti per poter ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell&#8217;art. 1344 c.c.. Si tratta, al più di indizi neanche univocamente significativi della condotta fraudolenta, ben potendo essere anche semplicemente indicativi dell&#8217;assenza di programmazione dell&#8217;attività lavorativa da parte datoriale. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il lavoratore, infatti, ben può essere impiegato con una certa frequenza, ad intervalli di tempo rispettosi del dato normativo ma comunque ravvicinati, ma da ciò solo non è certo possibile inferire la frode qualificata, sanzionabile ex art. 1344 cod. civ. E ciò soprattutto ove si consideri, come messo in evidenza da RF., che l&#8217;avviamento al lavoro dei marittimi avviene per il tramite del collocamento pubblico della gente del mare per cui l&#8217;individuazione del lavoratore-contraente è frutto del meccanismo di chiamata dal turno generale, cui sono obbligatoriamente iscritti i marittimi disoccupati cui segue il loro avvio al lavoro in ordine di graduatoria, su richiesta numerica dell&#8217;armatore con conseguente casualità della cronologia dei periodi di imbarco.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>È dunque necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l&#8217;intento fraudolento, elementi che nel ricorso di primo grado non sono stati allegati. Sul punto infatti va condivisa quella valutazione che già la Corte di Appello di Catania (con la prodotta sentenza n. 623/2020) e di Palermo (con la sentenza n. 1493 già confermata dalla Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 1428/2018) hanno reso in controversie analoghe, evidenziando la necessità di un quid pluris che caratterizzi l&#8217;intento fraudolento, al di là del mero dato, del tutto insufficiente, rappresentato dal numero dei contratti e dall&#8217;arco temporale di loro stipula.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Con questa estesa motivazione i giudici della Suprema Corte ricordano che i ricorrenti hanno preso in considerazione solo una sua parte, e non è certamente &#8220;apparente&#8221; nei sensi sopra specificati.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte di merito in sede di rinvio ha infatti compiuto l&#8217;accertamento ad essa demandato con la decisione rescindente di questa Corte di legittimità.</p>
<h3>Le decisioni di legittimità in materia</h3>
<p style="text-align: justify">Nello sviluppo dell&#8217;unica censura in esame, vengono poi richiamate alcune decisioni di legittimità in materia, sostenendo che la sentenza attualmente impugnata sarebbe in contrasto con altra resa dalla medesima Corte e con precedente di merito di primo grado, che avrebbero affermato la rilevanza di elementi quali il numero dei contratti a tempo determinato e l&#8217;arco temporale complessivo in cui essi si sono succeduti; si sostiene ancora che la generica deduzione operata nella specie dalla Corte d&#8217;Appello di Messina, con la sentenza impugnata, non appare &#8220;conducente al principio di diritto sancito&#8221; nell&#8217;ordinanza n. 1641/2022.</p>
<p style="text-align: justify">Il Collegio osserva di contro che l&#8217;unico motivo di ricorso fa riferimento esclusivo al mezzo di cui all&#8217;art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. ma nei termini innanzi specificati; né vi è dedotta la violazione dell&#8217;art. 384, comma secondo, c.p.c. o di altre norme di diritto.</p>
<p style="text-align: justify">In ogni caso, come è stato considerato in sede di rinvio dalla Corte territoriale, l&#8217;annullamento con rinvio della precedente sentenza resa da quest&#8217;ultima era stato disposto solo perché la relativa motivazione era stata reputata contraddittoria.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte, anche di recente confermato, in tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l&#8217;applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all&#8217;art. 326 c. nav. che, nel porre, all&#8217;ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce &#8211; in via generale e astratta &#8211; una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.</p>
<h3>L&#8217;integrazione della frode</h3>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, si legge ancora nelle motivazioni dell’ordinanza, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell&#8217;art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l&#8217;arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l&#8217;uso deviato e fraudolento del contratto a termine.</p>
<p style="text-align: justify">In tutti i precedenti di legittimità relativi a fattispecie analoghe a quella in esame, da un lato, non è stato affermato che il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati e l&#8217;arco temporale complessivo in cui si sono succeduti siano di per sé elementi sufficienti a comprovare l&#8217;uso deviato e fraudolento del contratto a termine; dall&#8217;altro, è stato sempre sottolineato che il relativo accertamento è da operare caso per caso ed è riservato al giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie, poi, sfugge comunque al sindacato di legittimità la valutazione espressa dai giudici di merito, che hanno apprezzato il numero dei contratti a termine che avevano interessato i lavoratori attuali ricorrenti ed il lasso temporale delle relative stipulazioni, senza però riscontrare altre circostanze fattuali allegate dagli stessi, in ipotesi rivelatrici di una condotta datoriale in frode alla legge.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratti-termine-contigui-indeterminato/">Contratti a termine contigui uguale contratto a tempo indeterminato? – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lavoratore maleducato può essere licenziato – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavoratore-maleducato-puo-essere-licenziato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il lavoratore maleducato pu&#242; essere licenziato &#8211; guida rapida La decisione della Corte d&#8217;Appello I motivi del ricorso Il giudizio di merito e di legittimit&#224; La giusta causa di licenziamento Con l&#8217;ordinanza n. 26440 del 10 ottobre 2024 la Corte di Cassazione afferma che &#232; legittimo il licenziamento del dipendente che si rivolge in modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavoratore-maleducato-puo-essere-licenziato/">Il lavoratore maleducato può essere licenziato – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Il lavoratore maleducato può essere licenziato – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#decisione">La decisione della Corte d’Appello</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">I motivi del ricorso</a></strong></li>
<li><strong><a href="#giudizio">Il giudizio di merito e di legittimità</a></strong></li>
<li><strong><a href="#giustacausa">La giusta causa di licenziamento</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con l’ordinanza n. 26440 del 10 ottobre 2024 la Corte di Cassazione afferma che è <strong>legittimo il licenziamento del dipendente </strong>che si rivolge in modo <strong>maleducato, volgare e aggressivo </strong>alla clientela.</p>
<p style="text-align: justify">Vediamo come si è svolto il processo e quali sono state le motivazioni assunte dai giudici della Suprema Corte.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify">La decisione della Corte d’Appello</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte d&#8217;Appello di Cagliari ha accolto il reclamo proposto dal datore di lavoro, una Srl unipersonale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l&#8217;impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al dipendente.</p>
<p style="text-align: justify">Nella sua valutazione, la Corte d&#8217;Appello ha premesso che al dipendente, addetto al banco macelleria di un supermercato, era stato contestato di <strong>essersi rivolto ad un cliente in modo sgarbato e scurrile</strong>. I giudici hanno così accertato la sussistenza dell&#8217;addebito e sottolineato</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>la volgarità e l&#8217;aggressività dimostrate dal lavoratore, peraltro nei confronti di una persona anziana.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Quindi, hanno motivato la gravità della condotta per avere il dipendente</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>proseguito il diverbio, anziché chiedere scusa al cliente&#8230;, con toni sempre più accessi, dando uno spettacolo indecoroso e anche un po&#8217; preoccupante. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">I giudici hanno così ritenuto integrata la previsione dell&#8217;art. 215 CCNL, che sanziona con il licenziamento le gravi violazioni degli obblighi posti dall&#8217;art. 210, tra cui quello di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.</p>
<p style="text-align: justify">Ha peraltro tenuto conto dei precedenti disciplinari infrabiennali che, se pure non specifici, rivelevano nel dipendente un disprezzo reiterato delle regole, tale da non rendere più proseguibile il rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Contro questa sentenza il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. Il datore di lavoro ha resistito con controricorso.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">I motivi del ricorso del lavoratore maleducato</h2>
<p style="text-align: justify">I motivi del ricorso sono così sintetizzabili negli omessi esami di:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla inattendibilità del testimone (il cliente), che avrebbe consapevolmente omesso di riferire l&#8217;esatta frase rivolta al dipendente allo scopo di aggravarne la posizione;</li>
<li>un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla età (all&#8217;epoca dei fatti, 67 anni) e alla personalità (atteggiamento non timoroso ma di sfida) del cliente;</li>
<li>rilevanza dei gesti dal medesimo cliente (spostamento della bilancia e tentativo di colpire con uno schiaffo il dipendente);</li>
<li>precedente condotta del lavoratore e, più esattamente, al complessivo comportamento del lavoratore nel corso del rapporto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con il quinto motivo si denuncia:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>violazione o falsa applicazione degli artt. 2119, 2697 c.c., dell&#8217;art. 3, legge n. 604 del 1966, dell&#8217;art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, dell&#8217;art. 115 c.p.c. dell&#8217;art. 30, comma 3, della legge 183 del 2010, degli artt. 210 e 215 del CCNL. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, per non avere la Corte d&#8217;Appello valutato la portata oggettiva e soggettiva dei fatti e l&#8217;intensità del profilo intenzionale, la condotta arrogante e violenta del cliente, la assenza di altri clienti al momento del fatto e quindi la minore portata lesiva dello stesso per l&#8217;immagine della società, la lunga durata del rapporto di lavoro e la mancanza di precedenti disciplinari specifici.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione tratta congiuntamente i motivi di ricorso. Nessuna di tali censure ha trovato accoglimento.</p>
<h2 id="giudizio" style="text-align: justify">Il giudizio di merito e di legittimità sul lavoratore maleducato</h2>
<p style="text-align: justify">Nelle sue valutazioni, la Corte ricorda come la selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie sia compito riservato strettamente al giudice di merito. Non è dunque suscettibile di censura in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify">È ben noto, infatti, che il ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non certo il potere di riesaminare il merito dell&#8217;intera vicenda processuale, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, a cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l&#8217;attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all&#8217;uno o all&#8217;altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e al di fuori di un principio di gerarchia delle fonti.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, in riferimento alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova si ritiene qui sufficiente ribadire che l&#8217;art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che <strong>la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo</strong>, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d&#8217;ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d&#8217;indagine.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici di legittimità non si può neppure ravvisare la violazione dell&#8217;art. 2697 c.c. atteso che la Corte di merito ha correttamente addossato alla società datoriale l&#8217;onere di dimostrare la sussistenza degli addebiti contestati ed ha ritenuto tale onere puntualmente assolto.</p>
<p style="text-align: justify">Sono inoltre infondate anche le censure di violazione dell&#8217;art. 2119 cod. civ. e delle altre disposizioni elencate nel quinto motivo, formulate sul presupposto di insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante.</p>
<h2 id="giustacausa" style="text-align: justify">La giusta causa di licenziamento del lavoratore maleducato</h2>
<p style="text-align: justify">Successivamente, la Corte ribadisce di aver già ripetutamente affermato che la <strong>giusta causa di licenziamento</strong>, quale &#8220;fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto&#8221; è una nozione che la legge &#8211; allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione di limitato contenuto, che delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, attraverso la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.</p>
<p style="text-align: justify">Queste specificazioni del parametro normativo – proseguono poi i giudici di legittimità &#8211; hanno natura giuridica. La loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l&#8217;accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici.</p>
<p style="text-align: justify">Si è poi altrettanto lungamente precisato che l&#8217;operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell&#8217;applicare clausole generali come quella dell&#8217;art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell&#8217;individuazione e nell&#8217;applicazione dei parametri integrativi, poiché l&#8217;operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall&#8217;ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca.</p>
<h3>La valutazione in sede di merito</h3>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, è anche bene condividere come sia stato evidenziato come l&#8217;attività di integrazione del precetto normativo di cui all&#8217;art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito sia sindacabile in Cassazione a condizione che <strong>la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva</strong>, ma contenga una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli &#8220;standards&#8221;, conformi ai valori dell&#8217;ordinamento, esistenti nella realtà sociale.</p>
<p style="text-align: justify">Ora, nel caso in esame è evidente come il ricorrente non identifichi quali siano i parametri integrativi della clausola generale che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli elementi scrutinati nella sentenza d&#8217;appello e a ribadire l&#8217;insussistenza di una giusta causa di licenziamento, per cui, anche per questo profilo, la sentenza impugnata non risulta efficacemente censurata.</p>
<p style="text-align: justify">Per queste ragioni, il ricorso è inammissibile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lavoratore-maleducato-puo-essere-licenziato/">Il lavoratore maleducato può essere licenziato – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prova del pagamento e utilizzo dei testi – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/prova-pagamento-utilizzo-testi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 13:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con sentenza dello scorso 30 luglio 2024, il Tribunale di Napoli, &#232; intervenuto sulla prova per testi con una pronuncia piuttosto interessante sulla prova del pagamento. Cerchiamo di ricostruire brevemente i fatti e comprendere quali siano le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito. Il caso del Fondo di Garanzia e la prova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prova-pagamento-utilizzo-testi/">Prova del pagamento e utilizzo dei testi – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con sentenza dello scorso 30 luglio 2024, il Tribunale di Napoli, è intervenuto sulla prova per testi con una pronuncia piuttosto interessante sulla prova del pagamento.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo di ricostruire brevemente i fatti e comprendere quali siano le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito.</p>
<h2 style="text-align: justify">Il caso del Fondo di Garanzia e la prova di pagamento</h2>
<p style="text-align: justify">La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (MPS) ha concesso a una società, con garanzia personale di un fideiussore, un finanziamento a lungo termine in relazione al quale ha ottenuto dalla Banca per il Mezzogiorno – Mediocredito Centrale (di seguito, MCC) ulteriore garanzia ex L. 662/96 per l’80% dell’importo erogato.</p>
<p style="text-align: justify">Considerato che la debitrice principale non ha onorato la sua obbligazione nei confronti dell’istituto di credito,<strong> MPS ha escusso la garanzia prestata dal fondo, incassando la somma.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Anche Banco di Napoli s.p.a. ha concesso alla suddetta società, garantita da un fideiussore, un ulteriore finanziamento in relazione al quale ha ottenuto da MCC una garanzia ex L. 662/96 per il 70%.</p>
<p style="text-align: justify">Non avendo la debitrice principale onorato la sua obbligazione nei confronti dell’istituto di credito, <strong>anche quest’ultimo ha escusso la garanzia prestata dal fondo.</strong></p>
<p style="text-align: justify">La Banca per il Mezzogiorno, surrogatasi nei crediti suddetti per l’importo corrispondente a quanto versato, ha iscritto la sua pretesa a ruolo esattoriale e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato per suo conto al fideiussore un importo pari all’entità della garanzia escussa, maggiorata di interessi e oneri di riscossione.</p>
<h3>L&#8217;opposizione del fideiussore sul pagamento</h3>
<p style="text-align: justify">Il fideiussore si è però opposto a questa richiesta di pagamento, deducendo:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>la nullità della cartella e della relativa notificazione;</li>
<li>la carenza di motivazione della cartella e l’illegittimità del ruolo;</li>
<li>la giuridica impraticabilità della surroga di MCC nella posizione originariamente vantata dalle banche finanziatrici verso l’opponente;</li>
<li>l’incertezza del credito già di pertinenza di Banco di Napoli s.p.a., in quanto azionato da quest’ultima in altro giudizio.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Occupiamoci di ciascuna deduzione in maniera specifica.</p>
<h2 style="text-align: justify">La carenza di legittimazione passiva e il pagamento</h2>
<p style="text-align: justify">In primo luogo, i giudici rigettano l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da Agenzia delle Entrate Riscossione.</p>
<p style="text-align: justify">Sebbene le doglianze rappresentate dall’opponente attengano parzialmente all’esistenza del credito, anziché alle modalità con le quali l’agente della riscossione ha minacciato di agire in via esecutiva, <strong>quest’ultimo conserva la legittimazione passiva all’azione di accertamento negativo proposta dall’obbligato.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il soggetto dal quale promana la minaccia dell’esecuzione e dunque destinatario della relativa opposizione, infatti, ha la facoltà di formulare domanda di garanzia nei confronti dell’ente impositore per il caso di soccombenza imputabile alla condotta di questo.</p>
<h2 style="text-align: justify">La notifica con una società di posta privata per la cartella di pagamento</h2>
<p style="text-align: justify">L’opponente sostiene che la notificazione della cartella esattoriale, avvenuta con le modalità dell’art. 140 c.p.c., sarebbe inesistente per esserle stata recapitata la raccomandata informativa per il tramite di una società di posta privata, anziché mediante il servizio postale pubblico.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici l’eccezione è però infondata, poiché &#8211; pur ammettendo che gli atti compiuti per il tramite di un’impresa di poste private siano invalidi – il vizio atterrebbe unicamente all’invio della raccomandata informativa, e non già all’intero procedimento di notifica.</p>
<p style="text-align: justify">Quest’ultimo, pertanto, anche nella prospettiva giuridica prescelta dall’opponente, andrebbe considerato come privo dell’attività integrativa prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c. e, dunque, come affetto da nullità, non già da inesistenza.</p>
<p style="text-align: justify">Il vizio, continua la sentenza, <strong>sarebbe tuttavia sanato dalla formulazione stessa della presente iniziativa giudiziaria</strong>, da cui si desume la sanatoria ex art. 156 c.p.c. dell’invalidità dalla quale la notificazione era in ipotesi affetta.</p>
<p style="text-align: justify">La pronuncia rimarca poi come, in concreto, la cartella esattoriale risulta essere stata invece notificata a mani della stessa destinataria il 12.3.2017 e che, in ogni caso, costei ne è venuta a conoscenza, avendo promosso la presente opposizione, senza dedurre, quale conseguenza dei pretesi vizi di notifica, alcun pregiudizio alla sua sfera giuridica, con conseguente sanatoria.</p>
<h2 style="text-align: justify">La mancata sottoscrizione del dirigente</h2>
<p style="text-align: justify">In secondo luogo l’opponente deduce poi la nullità della cartella esattoriale poiché priva della sottoscrizione del dirigente, della data di consegna del ruolo all’esattore, dell’indicazione dei termini per impugnare e delle modalità di presentazione del ricorso in autotutela.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte di Cassazione ha già chiarito che la materiale sottoscrizione del dirigente dell’ufficio che ha emesso la cartella esattoriale non ne costituisce requisito indispensabile, poiché non è richiesto dall’art. 25 D.P.R. n. 602/73.</p>
<p style="text-align: justify">È invece piuttosto necessario e sufficiente che essa sia <strong>inequivocamente riconducibile al concessionario della riscossione</strong> e che sia redatta secondo lo schema approvato con apposito d.m.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, i giudici chiariscono che la data di consegna del ruolo all’esattore non è uno degli elementi della cartella esattoriale, come richiesti dall’art. 7 l. n. 212/00, dove invece si indica la data della sua esecutività.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, come affermato dalla Suprema Corte, l&#8217;erronea indicazione del termine per l&#8217;impugnazione o la mancata indicazione del termine o dell&#8217;Autorità alla quale proporre ricorso non determina la nullità dell&#8217;atto, ma una mera irregolarità che può essere risolta nell&#8217;impedimento al verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell&#8217;interessato, del termine in ragione della scusabilità dell&#8217;errore in cui egli sia eventualmente incorso.</p>
<p style="text-align: justify">Il principio, pronunciato nelle ipotesi di arresto in materia di ordinanze di ingiunzione per sanzioni amministrative, appare applicabile anche alle cartelle esattoriale, essendo analoga la struttura normativa di riferimento e sussistendo, alla base, la medesima ratio decidendi.</p>
<h3>La mancata notificazione di atti prodromici</h3>
<p style="text-align: justify">Ancora, i giudici ricostruiscono come l’opponente si dolga della mancata notificazione di atti prodromici, ma non chiarisce quali siano. Sembra tuttavia alludere alla mancata notificazione di un titolo esecutivo e così aderire a quel filone ermeneutico per cui l’esattore non possa far ricorso alla procedura di riscossione mediante ruoli, in tesi consentita solo per il caso di revoca dell’agevolazione, e che debba invece munirsi, per procedere a esecuzione, di un ordinario titolo esecutivo giudiziale.</p>
<p style="text-align: justify">Per dirimere la questione i giudici riassumono brevemente il quadro normativo applicabile alla fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify">Le banche finanziatrici hanno concesso alla debitrice principale &#8211; garantita dall’opponente &#8211; due linee di credito che erano a loro volta garantite dal Fondo pubblico della l. n. 662/96. Le banche lamentano dunque l’inadempimento del debitore, escutendo la garanzia prestata dal Fondo.</p>
<p style="text-align: justify">La Banca per il Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., nella qualità di soggetto presso il quale il fondo è costituito, si è quindi surrogata nei diritti spettanti alle banche mutuanti contro il debitore principale e i suoi fideiussori.</p>
<p style="text-align: justify">Non è stato prodotto l’atto con il quale il Fondo ha prestato la garanzia richiesta, ma la circostanza di fatto è pacifica tra le parti.</p>
<h3>L&#8217;emissione della cartella di pagamento</h3>
<p style="text-align: justify">Poiché la legge prevede che, una volta escussa, dalla banca finanziatrice, la garanzia prestata dal Fondo, quest’ultimo, surrogatosi ex lege nel credito di quella, possa recuperarlo ricorrendo</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>come previsto dall&#8217;art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, [al]la procedura esattoriale di cui all&#8217;art. 67 del decreto del Presidente della Pagina 6 di 22 Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall&#8217;art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46</em>,</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">esso ha costituito, contro la parte debitrice, un ruolo esattoriale, cui ha fatto seguito l’emissione di una cartella di pagamento ad opera del concessionario per la riscossione.</p>
<p style="text-align: justify">Parte della giurisprudenza – ricostruisce la sentenza – dubitava della possibilità di procedere a tale iscrizione a ruolo, in mancanza di un apposito e preesistente titolo esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify">Invero, come si è visto, la legge rimanda al d. lgs. n. 46/99 e, in particolare, al suo art. 17, che disciplina la riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify">Tale ultima disposizione va coordinata con il restante articolato della medesima fonte normativa e, in particolare, con il successivo art. 21, a mente del quale,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall&#8217;art. 24 risultano da titolo avente efficacia esecutiva</em>” per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall&#8217;articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando onde stabilire le modalità di recupero del credito per il quale è causa, occorre, pertanto, chiarirne preliminarmente la natura giuridica: se cioè, scaturente da un rapporto di diritto pubblico o di diritto privato.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Nella sentenza si legge poi che il credito che era originariamente spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e a Banco di Napoli s.p.a. deriva da due contratti di finanziamento concessi alla debitrice principale, garantita a sua volta dal fideiussore opponente e, dunque, da rapporti di tipo privatistico.</p>
<h3>La surrogazione</h3>
<p style="text-align: justify">In seguito all’evoluzione di cui si è detto, l’attuale creditore è la Banca per il Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, surrogatasi nei diritti della banca finanziatrice.</p>
<p style="text-align: justify">La <strong>surrogazione</strong> è un istituto giuridico che implica l’acquisto di un diritto di credito per via derivativa e a ciò consegue che essa ne presuppone l’esistenza in capo all’originario creditore, non potendosi, in difetto, ravvisare alcun fenomeno successorio, e che non incide sull’identità oggettiva del credito.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, il diritto di Mediocredito Centrale coincide con quello in precedenza vantato dalla banca finanziatrice, presentando come tale connotazione privatistica.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, l’art. 9 d. lgs. n. 123/98, nel disciplinare le modalità della revoca degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, prevede che al recupero dei crediti da restituzione si provveda mediante dal Fondo a titolo di perdite. In modo analogo, l’art. 8 bis d.l. n. 3/15, nel riferirsi specificamente al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, contiene una disposizione analoga in merito alla restituzione delle somme liquidate.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, secondo un filone giurisprudenziale ricordato dalla sentenza, ciò non porta a deviare dalle conclusioni sopra raggiunte, considerato che entrambe tali disposizioni non fanno che abilitare il ricorso alla speciale procedura di riscossione mediante ruoli, senza, tuttavia, modificare i principi generali che la reggono, come la necessità che l’ente creditore si munisca di apposito titolo esecutivo, ove il suo diritto origini da rapporti di diritto privato.</p>
<h3>L&#8217;intervento della Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify">I giudici rammentano però che questo costrutto è stato smentito dalla Cassazione, che (v. Cass., Sez. III, n. 1005/23; Sez. VI, n. 9657/24), ha osservato che il Fondo, surrogandosi nel credito della banca finanziatrice, attribuisce ad esso una coloritura nuova e pubblicistica, perché è connessa al recupero di risorse erariali stanziate al fine di promuovere l’accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti bancari e di agevolare, di conseguenza, i loro investimenti.</p>
<p style="text-align: justify">A quanto sopra consegue anche che l’iscrizione a ruolo e la successiva riscossione esattoriale prescindono dal conseguimento di un sottostante titolo esecutivo. Non si deve considerare l’attinenza a un’entrata di tipo privatistico.</p>
<p style="text-align: justify">L’eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto presupposto e, in particolare, di un preesistente titolo esecutivo, deve dunque essere disattesa.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, l’opponente deduce la carenza di motivazione della cartella e la sua irregolare iscrizione in un ruolo straordinario, in assenza di alcun pericolo per la riscossione, che è invece previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 602/73 come presupposto per l’emissione di tale titolo esecutivo.</p>
<h3>L&#8217;eccezione sollevata da Mediocredito</h3>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, come eccepito da Mediocredito la società debitrice è stata sottoposta a procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify">Questa circostanza ne attesta la condizione di insolvenza, che a sua volta determina il pericolo per la riscossione che giustifica l’emissione del ruolo straordinario.</p>
<p style="text-align: justify">La cartella esattoriale deve inoltre contenere la specifica motivazione quando rappresenta il primo atto impositivo ricevuto dal debitore. In concreto, le informazioni che sono complessivamente fornite alla parte opponente sono sufficienti a chiarire adeguatamente la natura e l’oggetto del credito controverso, ritenendosi con ciò assolto l’onere motivazionale incombente sul concessionario.</p>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie, la cartella stessa indica chiaramente la fonte dei crediti erariali (“<em>surroga MCC a seguito di escussione di garanzia sull’operazione n. […]”</em>) e, in ogni caso, l’opponente non ha subito o dedotto alcun concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, avendo anzi compiutamente percepito, difendendosi nel merito, l’origine della sua obbligazione.</p>
<h2 style="text-align: justify">La cessione dei diritti</h2>
<p style="text-align: justify">Ancora, l’opponente nega che i diritti derivanti in favore delle banche finanziatrici possano intendersi ceduti a MCC in seguito all’escussione della garanzia e alla sua conseguente surrogazione nel credito, sostenendo che il tessuto normativo applicabile al caso di specie implicherebbe esplicitamente la surrogazione del Fondo solo nei crediti contro l’impresa finanziata, e non già contro i suoi garanti.</p>
<p style="text-align: justify">Anche aderendo alla qualificazione del rapporto in oggetto nei sensi suggeriti dall’opponente, non può però concludersi che esso sfugga agli effetti della surrogazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il d.m. 20.6.2005 chiarisce infatti che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>ai sensi dell&#8217;art. 1203 del codice civile, nell&#8217;effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La norma richiama l’istituto codicistico della <strong>surrogazione legale</strong>, gli effetti del quale sono disciplinati anche dall’art. 1204 c.c., norma che stabilisce che la surrogazione abbia effetto anche contro i terzi che abbiano prestato garanzie per il debitore, senza peraltro distinguere fra quelle tipiche e quelle atipiche e senza escludere alcuna forma di esse.</p>
<p style="text-align: justify">Per il giudice, d’altronde, non si capisce quale possa essere l’interesse nel prestatore di garanzia autonoma – e non nel semplice fideiussore – tale da escludere che il credito nei suoi confronti possa essere ceduto a soggetti diversi dal suo originario titolare, rimanendo immutate, al succedersi di quelli, la sua posizione giuridica e l’alea ad essa connaturata, dipendente dalla condotta del debitore principale.</p>
<h3>L&#8217;autonomia della garanzia</h3>
<p style="text-align: justify">L’autonomia della garanzia in oggetto non è totale né assoluta. Residua dunque in capo a chi l’ha prestata, la possibilità di sollevare nei confronti del creditore &#8211; sia pur limitate eccezioni inerenti al rapporto principale</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>l&#8217;accessorietà dell&#8217;obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere certamente più elastico, di semplice collegamento/coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare, come dimostrato, da un lato, dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante […]; dall&#8217;altro, dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Da tale residua connessione si trae argomento per l’ambulatorietà della garanzia autonoma in parallelo al credito principale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.</p>
<h2 style="text-align: justify">La prova dell’escussione della garanzia</h2>
<p style="text-align: justify">Tra le ultime eccezioni, l’opponente lamenta che non vi sia stata prova dell’avvenuta escussione della garanzia da parte delle banche finanziatrici, né, di credito principale.</p>
<p style="text-align: justify">L’eccezione è ammissibile. È vero che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>nel giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l&#8217;opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali &#8220;eccezioni&#8221; da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono &#8220;causa petendi&#8221; della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, sicché l&#8217;opponente non può mutare la pretesa modificando le eccezioni che ne costituiscono il Pagina 17 di 22 fondamento, né il giudice può accogliere l&#8217;opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo</em>” (v. Cass., Sez. III, n. 1328/11).</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Questo principio deve tuttavia essere raccordato con la successiva evoluzione del diritto vivente in ordine alla distinzione fra <em>mutatio</em> ed <em>emendatio libelli</em>, per cui la</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (&#8220;petitum&#8221; e &#8220;causa petendi&#8221;), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l&#8217;allungamento dei tempi processuali</em>” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12310/15).</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Sulla base di ciò, i giudici ritengono così che l’introduzione nel processo di ulteriori eccezioni finalizzate a contrastare il diritto di procedere a esecuzione, pur rappresentando indubbiamente un’innovazione della <em>causa petendi</em>, non si risolvano necessariamente nella proposizione di una domanda nuova.</p>
<h3>Le condizioni della Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify">Al contrario, possono determinare, alle condizioni richiamate dalle Sezioni Unite della Cassazione, una mera modificazione della stessa, ammissibile entro i termini previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify">Una considerazione che il tribunale ritiene che debba essere affermato a maggior ragione nel caso di opposizione c.d. preventiva all’esecuzione, dove &#8211; in assenza della struttura bifasica propria dell’opposizione c.d. successiva &#8211; non sussiste l’esigenza di preservare la coincidenza fra i motivi dedotti nel ricorso introduttivo e quelli versati nel giudizio a cognizione piena.</p>
<p style="text-align: justify">Nella fattispecie ora in commento, i fatti impeditivi dell’altrui diritto esposti nella memoria istruttoria dell’opponente, anche se ulteriori rispetto a quelli enunciati in citazione, sono finalizzati a ottenere il medesimo bene della vita, ovvero l’accertamento negativo dell’altrui diritto di procedere a esecuzione, e strettamente collegati alla preesistente definizione della vicenda contenziosa.</p>
<p style="text-align: justify">Nel concreto, conclude poi la sentenza, MCC ha documentato il proprio pagamento in favore di MPS e di Banco di Napoli s.p.a. con le comunicazioni allegate, ad esse dirette, di deliberazione di liquidazione della perdita per l’importo corrispondente alla garanzia prestata. realmente avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò manifesta però solamente la disponibilità del garante a indennizzare gli originari creditori. Non dimostra invece che il pagamento sia eseguito.</p>
<p style="text-align: justify">Tra le memorie è però rinvenibile una PEC proveniente da MPS, che conferma l’avvenuto incasso per la posizione oggetto della lite.</p>
<p style="text-align: justify">La quietanza, proveniente da un terzo – peraltro non certo interessato a dimostrare la sia pur parziale estinzione del debito – dimostra a sufficienza l’avvenuto pagamento dello stesso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prova-pagamento-utilizzo-testi/">Prova del pagamento e utilizzo dei testi – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
