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	<title>Pignoramento Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 18:34:44 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Pignoramento Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Il pignoramento diretto sul conto corrente &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-diretto-conto-corrente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il pignoramento diretto sul conto corrente &#8211; indice: Il pignoramento La cartella di pagamento L&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione I ricorsi in opposizione Il pignoramento diretto Quando &#232; illegittimo Come difendersi L&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione &#232; l&#8217;ente che svolge per conto dello Stato l&#8217;attivit&#224; di riscossione dei tributi e dei contributi vantati dagli enti creditori. Dal 2017 &#232; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-diretto-conto-corrente/">Il pignoramento diretto sul conto corrente &#8211; una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il pignoramento diretto sul conto corrente &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#pignoramento"><strong>Il pignoramento</strong></a></li>
<li><a href="#cartella"><strong>La cartella di pagamento</strong></a></li>
<li><a href="#agenzia"><strong>L&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione</strong></a></li>
<li><a href="#ricorsi"><strong>I ricorsi in opposizione</strong></a></li>
<li><strong><a href="#pignoramento">Il pignoramento diretto</a> </strong></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando è illegittimo</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come difendersi</strong> </a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Agenzia delle entrate-Riscossione</strong> è l&#8217;ente che svolge per conto dello Stato l&#8217;attività di riscossione dei tributi e dei contributi vantati dagli enti creditori. Dal 2017 è andata a sostituire il gruppo Equitalia S.p.a allora agente della riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ente avvia il processo esecutivo nei confronti di un debitore mediante l&#8217;atto di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento/"><strong>pignoramento</strong></a> che differisce a seconda del bene mobile o immobile che dev&#8217;essere espropriato. Il legislatore, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato con i successivi interventi legislativi e da ultimo nel 2015 con il decreto legislativo n. 159, ha previsto un procedimento &#8220;speciale&#8221; per quanto riguarda il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-presso-terzi/"><strong>pignoramento presso terzi</strong></a> dell&#8217;Agente della riscossione. Come ad esempio il <strong>pignoramento sul conto corrente</strong> del contribuente. La peculiarità è che diversamente a quanto accade nella procedura esecutiva ordinaria in questo caso l&#8217;agente procede alla riscossione mediante inserimento nell&#8217;atto di pignoramento dell&#8217;ordine al terzo, possessore dei beni del debitore o suo debitore, di pagamento delle somme dovute dal debitore. Nel procedimento ordinario di espropriazione invece nell&#8217;atto di pignoramento con cui si dà avvio al procedimento dev&#8217;essere contenuto l&#8217;atto di citazione in giudizio del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto di pignoramento deve seguire dei <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/la-forma-del-pignoramento/">requisiti formali</a> e sostanziali in mancanza dei quali si ha un pignoramento illegittimo: l&#8217;approfondimento si conclude infatti con la rassegna degli strumenti a disposizione del debitore per difendersi da un <strong>atto di pignoramento illegittimo</strong>.</p>
<h2 id="pignoramento" style="text-align: justify;">Pignoramento e pignoramento presso terzi</h2>
<p style="text-align: justify;">Procedendo per gradi, si introduce l&#8217;argomento ricordando cosa sia il pignoramento e, per l&#8217;applicazione al caso di specie, il <strong>pignoramento presso terzi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pignoramento è l&#8217;atto con cui si dà avvio ad una <strong>procedura esecutiva individuale</strong>. Viene notificato da un ufficiale giudiziario dopo che è stato attivato da parte del creditore il processo esecutivo nei confronti del debitore. È un atto che serve a vincolare i beni mobili o immobili del debitore e con il quale l&#8217;ufficiale giudiziario intima al debitore di non compiere su tali beni atti che possono ridurre la garanzia di soddisfacimento del credito da parte del creditore. La legge, ovvero il codice di procedura civile, stabilisce il contenuto dell&#8217;atto di pignoramento e i termini in cui dev&#8217;essere notificato al debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pignoramento presso terzi è l&#8217;atto che avvia l&#8217;espropriazione forzata dei beni del debitore che non sono in suo possesso bensì nel possesso di altro soggetto oppure dei <strong>crediti del debitore</strong>. Questa forma di pignoramento è quella che interessa per approfondire come funziona il <strong>pignoramento diretto sul conto corrente</strong> da parte dell&#8217;agente della riscossione. Funziona in maniera parzialemente diversa dal pignoramento di cui si è appena trattato e la sua disciplina è contenuta nel <strong>D.p.r 602/1973</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esempio più tipico di pignoramente presso terzi è proprio quello del pignoramento del conto corrente del debitore. Si vedrà tuttavia che il pignoramento diretto da parte dell&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione differisce parzialmente da quello ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.</p>
<h2 id="cartella" style="text-align: justify;">Cosa precede il pignoramento diretto da parte dell&#8217;Agente della Riscossione</h2>
<p style="text-align: justify;">Significativo e preliminare ai fini del processo esecutivo è l&#8217;<strong>iscrizione a ruolo del debito</strong>. L&#8217;articolo 10 del D.p.r 602/1973 definisce il ruolo come<em> &#8220;l&#8217;elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall&#8217;ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario&#8221;</em>. L&#8217;ente creditore pertanto compone una lista di debitori che consegna all&#8217;agente della riscossione il quale provvederà all&#8217;avvio della procedura esecutiva in caso di mancato pagamento entro i termini previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricevuto il ruolo da parte dell&#8217;ente creditore l&#8217;agente della riscossione notifica la <strong>cartella di pagamento</strong> al contribuente entro determinati termini. Nella cartella sarà indicato:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;ammontare del debito iscritto nel ruolo;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;intimazione ad adempiere al pagamento ovvero</li>
<li style="text-align: justify;">il termine entro cui farlo che è di 60 giorni dalla notificazione della cartella ed infine</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;avvertimento che in mancanza di adempimento nei termini indicati l&#8217;agente della riscossione potrà procedere con l&#8217;espropriazione forzata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando infatti non viene effettutato il pagamento entro i termini l&#8217;agente della riscossione procede alla <strong>riscossione coattiva</strong> delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora e delle spese di esecuzione.</p>
<h2 id="agenzia" style="text-align: justify;">Come funziona il pignoramento dell&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione può inziare una procedura esecutiva quando deve riscuotere <strong>imposte tasse o contributi</strong>. Con l&#8217;atto di pignoramento l&#8217;agente della riscossione può vincolare <strong>denaro, beni mobili e immobili</strong> del debitore. La disciplina del pignoramento presso terzi da parte dell&#8217;agente della riscossione è contenuta, come già accennato, del D.p.r 602/73.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 49 del D.p.r 602/73 rubricato &#8220;espropriazione forzata&#8221; al comma primo stabilisce che <em>&#8220;Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo;</em> <em>il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore&#8221;</em>. Ed aggiunge, al comma secondo, relativamente alla disciplina applicabile all&#8217;epropriazione che <em>&#8220;Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;</em> gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall&#8217;articolo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si vedrà successivamente tuttavia,  per quanto riguarda il pignoramento presso terzi,  la procedura di espropriazione forzata instaurata dall&#8217;agente della riscossione differisce in parte da quella ordinaria. Si anticipa qual è tale differenza: <strong>non c&#8217;è la necessità dell&#8217;intervento dell&#8217;organo giudiziario per l&#8217;avvio della procedura</strong>.</p>
<h2 id="ricorsi" style="text-align: justify;">Come difendersi dal pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">In alternativa al pagamento all&#8217;Agente della riscossione dell&#8217;importo a debito iscritto a ruolo ovvero delle sanzioni e degli interessi, contro il pignoramento dell&#8217;agente della riscossione può in generale essere proposto<strong> ricorso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 57 del dpr 602/73 stabilisce che <em>&#8220;Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall&#8217;articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall&#8217;articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Se è proposta<strong> opposizione all&#8217;esecuzione</strong> o <strong>agli atti esecutivi</strong>, il giudice fissa l&#8217;udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell&#8217;udienza, l&#8217;estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione&#8221;</em>.</p>
<h2 id="pignoramento" style="text-align: justify;">Il pignoramento &#8220;diretto&#8221; sul conto corrente</h2>
<p style="text-align: justify;">Il D.p.r 602/73 prevede, in deroga alle ordinarie regole procedurali sull&#8217;esecuzione forzata, una <strong>procedura speciale</strong> per quanto riguarda il pignoramento presso terzi da parte dell&#8217;agente della riscossione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;articolo 72-bis del D.p.r stablisce che <em>&#8220;Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall&#8217;articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi <strong>può contenere, in luogo della citazione</strong> di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, <strong>l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede</strong>: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b)alle rispettive scadenze, per le restanti somme&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato in precedenza la particolarità di tale procedura esecutiva sta nel fatto che l&#8217;atto di pignoramento, anziché contenere l&#8217;atto di citazione del debitore diretta all&#8217;instaurazione di un processo di fronte ad un giudice, può contenere direttamente l&#8217;ordine di pagamento diretto al terzo nei cui confronti il debitore vanta un credito. Per questo motivo si parla di <strong>pignoramento &#8220;diretto&#8221;</strong>. L&#8217;esempio tipico è proprio quello del conto corrente aperto dal debitore presso un istituto di credito.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Entro quali limiti l&#8217;agente della riscossione può procedere con il pignoramento diretto sul conto corrente</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 73-ter del D.p.r 602/73 stabilisce i limiti all&#8217;utilizzo di tale strumento da parte dell&#8217;agente della riscossione. Tali limiti si riferiscono in particolare allo<strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-dello-stipendio/"> stipendio</a>, al salario o ad &#8220;indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento&#8221;</strong>. Per quest&#8217;ultime il legislatore si riferisce ad esempio al trattamento di fine rapporto o altre somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">I limiti di pignorabilità previsti dalla norma sono:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1/5 di tali somme se il debito supera i 5000 euro;</li>
<li>1/7 se supera i 2500 euro ma non i 5000;</li>
<li>1/10 se il debito è contenuto nei 2500 euro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Infine, il comma 2-bis della norma stabilisce che <em>&#8220;Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, <strong>gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all&#8217;ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo</strong>&#8220;</em>. L&#8217;ultimo stipendio o salario accreditato dal datore di lavoro direttamente sul conto corrente pertanto non può mai essere pignorato e deve restare nella disponilità del debitore.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando può essere illegittimo l&#8217;atto di pignoramento diretto sul conto corrente</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto di pignoramento diretto sul conto corrente può essere illegittimo per <strong>vizi formali</strong> e <strong>vizi sostanziali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le ragioni di illegittimità derivanti da vizi formali si sono affermate:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la <strong>mancata indicazione dei crediti per i quali si procede</strong> come richiesto dall&#8217;articolo 543 del codice di procedura civile. Capita infatti che chi redige l&#8217;atto di pignoramento, ovvero l&#8217;ufficiale della riscossione o un suo dipendente, indichi semplicemente le cartelle esattoriali senza indicare il dettaglio del credito ovvero il suo ammontare, il periodo cui si riferisce, l&#8217;ente creditore, le notifiche e via dicendo. La Cassazione, con sentenza n. 26519/2017 ha negato che l&#8217;atto di pignoramento redatto dal funzionario dell&#8217;agente della riscossione acquisisca natura di atto pubblico di per sé riconoscendo, pertanto, al contribuente la possibilità di contestare l&#8217;atto senza dover procedere con la querela di falso;</li>
<li>il <strong>mancato invio della notifica delle cartelle</strong> contestate nell&#8217;atto di pignoramento al contribuente. Fra i requisiti di forma dell&#8217;atto di pignoramento infatti l&#8217;articolo 543 del codice di procedura civile prevede il titolo esecutivo che in tal caso mancherebbe.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Fra i vizi di natura sostanziale invece c&#8217;è la contestazione di <strong>cartelle di pagamento già pagate o il cui credito è caduto in <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/prescrizione-diritti/">prescrizione</a></strong>. Si tratta di casi in cui il credito non più esigibile dall&#8217;agente. In tali casi si ha illegittimità del pignoramento per crediti inesistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come comportarsi dunque in tali ipotesi?</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Gli strumenti di difesa</h2>
<p style="text-align: justify;">Come già accennato sopra, gli strumenti qualora si riscontrino vizi formali o sostanziali dell&#8217;atto di pignoramento sono due:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;<strong>opposizione agli atti esecutivi</strong>, la cui disciplina è contenuta negli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile;</li>
<li>l&#8217;<strong>opposizione all&#8217;esecuzione</strong>, disciplinata all&#8217;articolo 615 del codice di procedura civile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il primo si utilizza per contestare la regolarità formale dell&#8217;atto, ovvero vizi di notificazione o di altri atti del procedimento esecutivo. Facendo riferimento ai casi di illegittimità suesposti dunque se manca l&#8217;indicazione dettagliata dei crediti nell&#8217;atto di pignoramento si può procedere con l&#8217;opposizione agli atti esecutivi. Il termine entro cui procedere è di <strong>20 giorni dal primo atto di esecuzione cioè dalla notifica del pignoramento</strong>. Tale strumento va rivolto al <strong>giudice ordinario</strong> per tutti i vizi che non sono quelli di mancata notifica di cartelle aventi ad oggetti debiti fiscali. In caso di mancata notifica della cartella esattoriale su imposte e tasse infatti l&#8217;impugnazione del pignoramento deve&#8217;essere effettuata innazi al <strong>giudice tributario</strong>. Negli altri casi al giudice ordinario. Il termine è sempre quello di 120 giorni dalla notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo si utilizza invece per contestare il diritto del creditore alla soddisfazione della pretesa ovvero a procedere con l&#8217;esecuzione. Per i crediti tributari è interventuta la Corte Costituzionale nel 2018 modificando la disciplina contenuta nell&#8217;articolo 57 del D.p.r 602/73. Nel 2018, con la sentenza n. 114 la Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale del punto a) del primo comma dell&#8217;articolo 57. La norma non prevedeva la possibilità di effettuare opposizione all&#8217;esecuzione in caso di notifica della cartella di pagamento o di avviso di intimazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pignoramento di quote srl intestate a società fiduciarie – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-quote-srl-intestate-societa-fiduciarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 20:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pignoramento di quote srl intestate a societ&#224; fiduciarie &#8211; guida rapida Il pignoramento di quote di srl L&#8217;efficacia del pignoramento di quote di srl La qualit&#224; di socio del debitore La conoscenza del provvedimento La legittimit&#224; del pignoramento di quote di srl Pignoramento presso terzi o pignoramento diretto L&#8217;esecuzione forzata della partecipazione Il procedimento ex [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Pignoramento di quote srl intestate a società fiduciarie – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong><a href="#pignoramento">Il pignoramento di quote di srl</a></strong></li>
<li><strong><a href="#efficacia">L’efficacia del pignoramento di quote di srl</a></strong></li>
<li><strong><a href="#qualita">La qualità di socio del debitore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#conoscenza">La conoscenza del provvedimento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#legittimita">La legittimità del pignoramento di quote di srl</a></strong></li>
<li><strong><a href="#terzi">Pignoramento presso terzi o pignoramento diretto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#partecipazione">L’esecuzione forzata della partecipazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#applicazione">Il procedimento ex art. 2471 c.c. si applica anche alle partecipazioni intestate a società fiduciaria</a></strong></li>
<li><strong><a href="#vantaggi">I vantaggi della procedura</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le <strong>modalità di pignoramento delle quote di società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nel dettaglio, il dubbio sottoposto ai giudici di legittimità è stato quello se il pignoramento di partecipazioni di una srl debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o del pignoramento diretto ex art. 2471 c.c., e se questa procedura debba trovare applicazione anche nel caso in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate a un terzo (società fiduciaria).</p>
<p style="text-align: justify">Vediamo insieme che cosa è stato deciso.</p>
<h2 id="pignoramento" style="text-align: justify">Il pignoramento di quote di srl</h2>
<p style="text-align: justify">Ricostruiamo brevemente i fatti in causa.</p>
<p style="text-align: justify">Una donna sottoponeva a <strong>pignoramento presso terzi</strong> i beni, i crediti e le partecipazioni societarie affidate dall’ex coniuge a <strong>società fiduciarie</strong>, tra cui Società Italiana di Revisione e Fiduciaria s.p.a. e Ubi Fiduciaria s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify">La Siref Fiduciaria dichiarava di detenere, nell’interesse dell’ex marito, una partecipazione nel capitale sociale di una srl, oltre a liquidità e azioni di una società per azioni, cancellata però dal Registro delle imprese ex art. 2490 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify">Nella procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione ha rilevato come nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardasse una srl, <strong>la forma del pignoramento da utilizzare era quella disciplinata dall’art. 2471 cod. civ.</strong>. Dichiarava così d’ufficio la nullità del pignoramento nella parte in cui aveva inteso colpire la partecipazione sociale nella srl, detenuta da Siref Fiduciaria per conto del debitore esecutato, perché eseguita nelle forme di cui all’art. 543 cod. proc. civ. anziché nelle forme di cui all’art. 2471 cod. civ., e disponeva la chiusura anticipata del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: justify">Con ricorso la creditrice proponeva opposizione contro l’ordinanza di estinzione e notificava all’opposto ed alla società fiduciaria il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza reso dal giudice dell’esecuzione.</p>
<h3>La reintestazione delle quote</h3>
<p style="text-align: justify">Con successivo atto la Siref Fiduciaria procedeva alla reintestazione al fiduciante delle quote della srl e, a seguito di assemblea straordinaria della società partecipata, nel corso della quale, a fronte delle perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva.</p>
<p style="text-align: justify">Il Giudice dell’esecuzione sospendeva dunque l’efficacia della ordinanza. Introdotto il giudizio di merito, all’esito della costituzione del debitore, il Tribunale di Lecco, dando atto che nelle more fra l’ordinanza, immediatamente esecutiva, di nullità del pignoramento, dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto l’accoglimento dell’opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.</p>
<h3 style="text-align: justify">I nuovi ricorsi</h3>
<p style="text-align: justify">La sentenza veniva poi impugnata con ricorso per Cassazione dalla donna e dal debitore esecutato, finendo con l’essere cassata con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio, non avendo la società Siref Fiduciaria partecipato al giudizio.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale di Lecco a sua volta in sede di rinvio ha nuovamente dichiarato cessata la materia del contendere, aggiungendo che alla stessa conclusione si doveva pervenire anche in caso di ritenuta perdurante efficacia del pignoramento, dal momento che il bene oggetto di pignoramento era fuoriuscito dal patrimonio del debitore.</p>
<p style="text-align: justify">La donna propone ricorso per Cassazione, il marito resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.</p>
<h2 id="efficacia" style="text-align: justify">L’efficacia del pignoramento di quote</h2>
<p style="text-align: justify">Riepiloghiamo in sintesi le motivazioni della decisione.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, con il primo motivo del ricorso principale la donna denunciava la</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>violazione dell’art. 24 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e degli artt. 2913 e 2917 cod. civ.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">per avere il Tribunale affermato che <strong>il pignoramento eseguito avesse perso immediatamente efficacia</strong> a seguito dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione, che aveva dichiarato la nullità dello stesso pignoramento e la conseguente estinzione del procedimento, anche se in pendenza dei termini per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.</p>
<p style="text-align: justify">La ricorrente sostiene che non è condivisibile l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito abbia immediatamente perso efficacia, dal momento che il provvedimento reso dal Giudice dell’esecuzione,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>potendo essere impugnato dalle parti, con il solo limite temporale di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sia prima che dopo l’esecuzione</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">non preclude l’esame nel merito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e, in caso di loro fondatezza, l’accoglimento dell’opposizione, dovendo il provvedimento opposto essere annullato,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>ponendone nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti in sede esecutiva</em>.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">È sempre la ricorrente a sottolineare come questa interpretazione sia l&#8217;unica compatibile con l&#8217;art. 24 della Costituzione. Se infatti l&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato impedisse di accogliere l&#8217;opposizione, non solo sarebbe violato il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e si priverebbe il rimedio oppositivo della sua funzione ripristinatoria della legittimità del processo esecutivo, ma si verrebbe, altresì, a contrastare anche il disposto dell’art. 2913 cod. civ., che sancisce <strong>l‘inefficacia nei confronti del creditore pignorante degli atti di disposizione dei beni pignorati</strong>.</p>
<h2 id="qualita" style="text-align: justify">La qualità di socio del debitore</h2>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 cod. proc. civ. e dell’art. 2471 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify">La ricorrente attinge la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, anche laddove il pignoramento avesse mantenuto la propria efficacia,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>comunque la qualità di socio in capo al debitore pignorato sarebbe venuta meno</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">e così sarebbe venuto meno il bene pignorato.</p>
<p style="text-align: justify">La ricorrente evidenzia al riguardo che il Giudice di merito ha osservato che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>non avendo la creditrice provveduto a iscrivere il pignoramento nel Registro delle imprese o, almeno, alla nomina di un custode, le quote societarie sarebbero state (e sono effettivamente state) comunque perse.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Un’affermazione che tuttavia tralascia di considerare che, ai sensi del richiamato art. 546, primo comma, cod. proc. civ., dalla notificazione del pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., il terzo (Siref Fiduciaria s.p.a.) era <strong>soggetto agli obblighi che la legge imponeva al custode</strong> e che nessuna norma prevede, a carico del creditore procedente, l’onere di provvedere alle formalità di cui all’art. 2471 cod. civ. 4.</p>
<h2 id="conoscenza" style="text-align: justify">La conoscenza del provvedimento</h2>
<p style="text-align: justify">Si arriva così al terzo motivo, con cui si censura la decisione denunciando la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 546 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify">I legali della dona sostengono infatti che la sentenza difetta del tutto di “<em>motivazione</em>”: il Tribunale avrebbe infatti trascurato di valutare che ben prima della re-intestazione delle quote pignorate in capo all’ex marito aveva notificato anche a Siref Fiduciaria s.p.a. il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza emesso dal giudice dell’esecuzione, sicché la società fiduciaria era perfettamente a conoscenza della pendenza dell’opposizione ed era soggetta agli obblighi del custode rispetto alle quote pignorate.</p>
<h2 id="legittimita" style="text-align: justify">La legittimità del pignoramento di quote</h2>
<p style="text-align: justify">Vi è poi l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale dell’ex marito, con cui l’uomo deduce la</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>violazione e falsa applicazione dell’art. 2471 c.c. e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (art. 111 Cost. e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">contestando al Tribunale di avere riconosciuto la legittimità del pignoramento eseguito dalla donna secondo le modalità di cui all’art. 543 cod. proc. civ., invece che nel rispetto degli adempimenti specifici di cui all’art. 2471 cod. civ., e per avere fatto discendere da tale statuizione la condanna, a suo carico, al rimborso delle spese di lite in favore della creditrice, sebbene ricorressero i presupposti per disporne la compensazione, in ragione della “<em>assoluta novità della questione trattata”</em>.</p>
<p style="text-align: justify">È proprio da questo punto che comincia la pronuncia dei giudici di legittimità, accogliendo il ricorso incidentale.</p>
<h2 id="terzi" style="text-align: justify">Pignoramento di quote presso terzi o pignoramento diretto</h2>
<p style="text-align: justify">Il punto di valutazione principale è capire se il <strong>pignoramento di partecipazioni societarie</strong>, nella specie di quote di una società a responsabilità limitata, debba seguire le forme del <strong>pignoramento presso terzi</strong> o, piuttosto, quella del <strong>pignoramento diretto</strong> previsto dall’art. 2471 cod. civ. e se tale ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui <strong>le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate ad un terzo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per rispondere a tali quesiti la pronuncia dei giudici di legittimità muovono da una preliminare individuazione della <strong>natura della quota di una s.r.l.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, la Suprema Corte ricorda che la quota di partecipazione in una s.r.l.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>esprime una posizione contrattuale obiettivata</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>che è </em>caratterizzata da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarla come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 3, 21/10/2009, n. 22361).</p>
<h3>La natura della quota nel capitale della srl</h3>
<p style="text-align: justify">La quota – afferma la Corte &#8211; non può considerarsi come bene materiale al pari dell’azione. Tuttavia, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla <strong>frazione del patrimonio che rappresenta</strong>, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi.</p>
<p style="text-align: justify">Da ciò ne consegue che la quota nel capitale della srl va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.</p>
<p style="text-align: justify">A conferma di questo assunto, la disciplina dell’attuale art. 2471 cod. civ., così come nel testo modificato dalla novella del 17 gennaio 2003, n. 6, afferma l’espropriabilità della partecipazione e poggia tale dichiarazione sul presupposto teorico rappresentato dalla <strong>qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Da ciò, fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le <strong>regole del pignoramento mobiliare presso il debitore</strong>, che prevede modalità operative speciali rispetto a quelle tipizzate dal codice di rito.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo l’art. 2471 cod. civ., le partecipazioni di s.r.l. possono essere <strong>oggetto di pignoramento solo nei confronti del socio che ne è titolare</strong>. Il pignoramento diretto o documentale deve essere notificato dal creditore particolare del socio al debitore ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio.</p>
<h2 id="partecipazione" style="text-align: justify">L’esecuzione forzata della partecipazione</h2>
<p style="text-align: justify">La pronuncia si sofferma poi sull’<strong>esecuzione forzata della partecipazione</strong>, che si articola sostanzialmente in due fasi.</p>
<p style="text-align: justify">La prima è quella caratterizzata dalla <strong>notifica al debitore ed alla società</strong>, cui si riferisce la quota esecutata. La seconda è invece quella della conseguente <strong>iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la notifica assolve allo scopo di <strong>informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale</strong>, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, la notifica non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, ma ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 cod. civ. <strong>non necessita di alcuna forma di collaborazione da parte della società</strong>, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese. In questo caso, dunque, la società è coinvolta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge, bensì nella posizione sui generis di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti riflessi del pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify">Si consideri poi che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità e che l’iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.</p>
<h2 id="applicazione" style="text-align: justify">Il procedimento ex art. 2471 c.c. si applica anche alle partecipazioni intestate a società fiduciaria</h2>
<p style="text-align: justify">Si arriva così al caso de quo: si discute infatti del <strong>pignoramento di partecipazioni societarie in una s.r.l</strong>. intestate a società fiduciaria. Secondo la Cassazione, nulla osta all’applicabilità del procedimento di cui all’art. 2471 cod. civ. Ma perché?</p>
<h3 style="text-align: justify">La natura del mandato fiduciario</h3>
<p style="text-align: justify">Prima di tutto, il mandato fiduciario è definito come l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo, una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify">Anche se è istituto atipico, nel nostro ordinamento ne è riconosciuta l’ammissibilità in base all’art. 1322 cod. civ., poiché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, con legge n. 1966 del 23 novembre 1939, e con gli interventi successivi, si è previsto che <strong>l’incarico di amministrazione fiduciaria abbia la forma del contratto di mandato</strong> e sia regolato dalle corrispondenti norme del codice civile.</p>
<h3>La vigilanza del MiSE</h3>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo poi che le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise poiché strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà. La giurisprudenza ha adottato coerentemente questa visione, sostenendo che <strong>nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non ha effetto traslativo, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria, ma rimane ontologicamente di un altro (ossia del fiduciante), e genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e l’intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario, per cui non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene, ma, per effetto del mandato senza rappresentanza che si instaura fra la società fiduciaria ed il fiduciante, la prima acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti societari. La Suprema Corte precisa dunque come il formale affidamento delle partecipazioni sociali con intestazione alla fiduciaria, non si colloca sul piano possessorio.</p>
<p style="text-align: justify">Sulla base di quanto premesso, si reputa che, nel caso di partecipazioni in società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie, il pignoramento debba eseguirsi non già ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., ma a mezzo delle specifiche modalità previste dall’art. 2471 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify">Di fatti, il pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 cod. civ. ha la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 cod. civ., in conseguenza della iscrizione nel Registro delle imprese, sia alla società fiduciaria, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513 cod. proc. civ.</p>
<h2 id="vantaggi" style="text-align: justify">I vantaggi della procedura</h2>
<p style="text-align: justify">La procedura prevista dall’art. 2471 cod. civ., a differenza di quella prevista dall’art. 543 cod. proc. civ., si caratterizza per due vantaggi molto rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify">Il primo è quello della <strong>semplificazione della procedura</strong>, che viene alleggerita dalla necessità della collaborazione dell’organo amministrativo della società. Il secondo è quello della certezza del <strong>criterio di risoluzione di eventuali conflitti tra creditore pignorante e acquirenti della quota</strong>, ravvisabile nella priorità temporale dell’iscrizione ex art. 2914, n. 1 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify">Risulta invece essere inadeguato in questo caso il modello del pignoramento presso terzi. La società fiduciaria non è infatti né possessore della quota, né debitor debitoris e, quindi, non può usare, né tanto meno disporre della quota medesima, dato che il potere di disposizione della quota è prerogativa esclusiva del socio debitore, che può validamente esercitarlo prescindendo dalla cooperazione degli organi sociali.</p>
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		<item>
		<title>Come si effettua la ricerca telematica dei beni da pignorare</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ricerca-telematica-beni-pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è la ricerca telematica dei beni da pignorare, chi e come la può richiedere, e come si effettua l'indagine dell'ufficiale giudiziario.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La ricerca telematica dei beni da pignorare &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#ricerca">Prima e dopo la riforma</a></strong></li>
<li><strong><a href="#istanza">Istanza di richiesta</a></strong></li>
<li><strong><a href="#telematica">Come avviene</a></strong></li>
<li><strong><a href="#competenza">Competenza</a></strong></li>
<li><strong><a href="#terzi">Beni nella disponibilità di terzi</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Nel nostro focus sul <strong>pignoramento</strong> ci siamo soffermati a rammentare come il giudice possa disporre una <strong>ricerca telematica di beni da pignorare</strong>. Ma come funziona esattamente? Cosa è cambiato dopo la riforma del d.l. 132/2014?</p>
<h2 id="ricerca" style="text-align: justify">La ricerca dei beni da pignorare prima e dopo la riforma</h2>
<p style="text-align: justify">Iniziamo con il rammentare che prima delle modifiche normative apportate dal d.l. 12 settembre 2014 n.132, l’ufficiale giudiziario, dinanzi a un pignoramento negativo per mancanza di beni o per dichiarazione del debitore apparentemente non veritiera, poteva effettuare delle indagini presso l’anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche, finalizzate ad accertare la presenza o meno di cose da pignorare.</p>
<p style="text-align: justify">Queste indagini non erano dei veri e propri accessi materiali, ma si concretizzavano con una richiesta formale scaturita dopo apposita istanza avanzata dal creditore procedente: nell’ipotesi in cui la richiesta del giudice riguardasse più soggetti nei confronti dei quali si stava procedendo a <strong>pignoramento</strong>, occorreva indicare le generalità dei vari debitori e dei vari creditori richiedenti.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, in seguito all’introduzione della riforma di cui sopra, l’istituto ha subito alcune modifiche sostanziali, racchiuse nell’introduzione dell’<strong>art. 492-bis c.p.c.</strong>, disciplinando così in modo più puntuale e chiaro la procedura (ora telematica) di ricerca dei beni potenzialmente oggetto di pignoramento.</p>
<h2 id="istanza" style="text-align: justify">Istanza di richiesta di ricerca dei beni da pignorare</h2>
<p style="text-align: justify">L’art. 492-bis c.p.c. ricorda innanzitutto come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L&#8217;istanza deve contenere l&#8217;indicazione dell&#8217;indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell&#8217;articolo 547, dell&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">L’<strong>istanza</strong> deve dunque contenere non solamente le generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, quanto anche l’indirizzo email ordinario, il fax e la PEC del difensore. In ogni caso, l’istanza <strong>non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482</strong> <strong>c.p.c.</strong>, ovvero prima che sia decorso il termine indicato nel precetto: solamente se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del documento.</p>
<h2 id="telematica" style="text-align: justify">Come avviene la ricerca telematica dei beni da pignorare</h2>
<p style="text-align: justify">Tornando all’art. 492 bis c.p.c., la ricerca telematica dei beni da pignorare prende il via con l’<strong>autorizzazione da parte del presidente del Tribunale o un giudice delegato</strong>, con la quale viene disposto che l’ufficiale giudiziario acceda attraverso collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, e in particolare nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, al fine di acquisire “tutte le informazioni rilevanti per l&#8217;individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.</p>
<p style="text-align: justify">Terminate le operazioni in questione, l’ufficiale giudiziario prepara un <strong>processo verbale nel quale indica</strong> <strong>tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze</strong>. A questo punto, l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento, munito del titolo esecutivo e del precetto.</p>
<h2 id="competenza" style="text-align: justify">Competenza a procedere al pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Nel caso in cui l’accesso telematico abbia permesso di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore, compresi nel territorio di competenza dell&#8217;ufficiale giudiziario, quest&#8217;ultimo accede agli stessi per provvedere d&#8217;ufficio agli adempimenti previsti.</p>
<p style="text-align: justify">Se invece i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, una copia autentica del verbale sarà rilasciata al creditore che, entro 15 giorni dal rilascio (a pena d&#8217;inefficacia della richiesta) dovrà presentarla – insieme ad apposita istanza &#8211; all&#8217;ufficiale giudiziario territorialmente competente.</p>
<h2 id="terzi" style="text-align: justify">Beni nella disponibilità di terzi</h2>
<p style="text-align: justify">L’art. 492-bis c.p.c. disciplina l’ipotesi secondo la quale l’accesso abbia consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest&#8217;ultimo nella disponibilità di terzi.</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, l&#8217;ufficiale giudiziario potrà <strong>notificare d&#8217;ufficio al debitore e al terzo il verbale</strong>, che dovrà altresì contenere l&#8217;indicazione del credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, l&#8217;ingiunzione, l&#8217;invito e l&#8217;avvertimento al debitore di cui all&#8217;articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l&#8217;intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all&#8217;articolo 546.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, l’articolo si conclude rammentando che “quando l&#8217;accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest&#8217;ultimo che sono nella disponibilità di terzi l&#8217;ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore”, e altresì che “quando l&#8217;accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l&#8217;ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore”.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<item>
		<title>Riduzione del pignoramento: cos’è, chi la può richiedere e come funziona</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/riduzione-pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7248</guid>

					<description><![CDATA[<p>La riduzione del pignoramento &#8211; indice: Come si richiede Altre strade di difesa del debitore Come noto, in materia di esecuzione forzata, il creditore pu&#242; pignorare al debitore dei beni che abbiano un valore superiore rispetto a quello del credito vantato. Tuttavia, &#232; altrettanto noto che per poter evitare ogni abuso nell&#8217;utilizzo della procedura espropriativa, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/riduzione-pignoramento/">Riduzione del pignoramento: cos’è, chi la può richiedere e come funziona</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La riduzione del pignoramento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#richiesta">Come si richiede</a></strong></li>
<li><strong><a href="#difesa">Altre strade di difesa del debitore</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Come noto, in materia di <strong>esecuzione forzata</strong>, il creditore può pignorare al debitore dei beni che abbiano un valore superiore rispetto a quello del credito vantato. Tuttavia, è altrettanto noto che per poter evitare ogni abuso nell’utilizzo della procedura espropriativa, con eccesso di pregiudizio ai danni del debitore, la legge ha previsto in suo favore lo strumento della “<strong>riduzione del pignoramento</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify">Ma come funziona? Quali sono le caratteristiche di questo strumento? Entro quali limiti e casi può agire?</p>
<h2 id="richiesta" style="text-align: justify">Come richiedere il procedimento di riduzione del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Disciplinato dall’art. 496 c.p.c., il debitore, nel caso in cui ritenga che il valore dei beni pignorati sia superiore rispetto a quanto sia necessario per poter assicurare la garanzia del credito e l&#8217;importo delle spese e dei crediti per cui si procede, può <strong>domandare al giudice la riduzione del pignoramento.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Lo strumento viene richiesto sia su istanza di parte che d&#8217;ufficio</strong>, nel caso in cui il giudice che si occupa dell&#8217;esecuzione ravvisi una chiara misura di sproporzione tra i beni oggetto di pignoramento e l&#8217;importo dei crediti e delle spese, sulla base del valore dei beni oggetto di pignoramento (come intuibile, la base di misurazione sarà data principalmente dalla valutazione dell&#8217;ufficiale giudiziario o dalla perizia di stima dell&#8217;esperto).</p>
<p style="text-align: justify">Il giudice dell’esecuzione si muoverà mediante una previa audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, e dunque deciderà con ordinanza, accogliendo la domanda del debitore o d’ufficio, oppure rigettandola (con conseguente possibilità di impugnazione ex art. 617 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso in cui il giudice disponga la <strong>riduzione del pignoramento</strong>, alcuni beni saranno liberati dalla procedura, e il debitore esecutato potrà tornare a disporne liberamente.</p>
<h2 id="difesa" style="text-align: justify">Le altre strade di difesa del debitore</h2>
<p style="text-align: justify">Come abbiamo brevemente riassunto nelle righe che precedono, <strong>se il valore dei beni vincolati per il pignoramento viene ritenuto eccessivo rispetto ai crediti, il giudice può procedere accogliendo la domanda di riduzione del pignoramento</strong>. Appare infatti chiaro che se da una parte il creditore è libero di scegliere i beni del debitore da pignorare, senza alcun limite oggettivo di importo per poter avviare l’esecuzione forzata, è anche vero che un simile diritto non deve corrispondere a un’eccessiva compressione degli interessi del soggetto pignorato.</p>
<p style="text-align: justify">A dimostrazione di quanto sopra, il fatto che il legislatore sia intervenuto a tutela dei debitori, introducendo una serie di strumenti che hanno come obiettivo quello di limitare l’uso sproporzionato dell’espropriazione forzata. Oltre alla riduzione del pignoramento, si pensi alla <strong>limitazione dei mezzi di espropriazione in</strong> <strong>presenza di cumulo</strong>, o ancora alla <strong>cessazione della vendita forzata</strong> e alla <strong>sospensione della vendita</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Della <strong>riduzione</strong> <strong>del pignoramento</strong> abbiamo in parte già detto: nel caso in cui il creditore, nell’ambito dell’esecuzione forzata, abbia vincolato beni di valore sproporzionato rispetto al credito per cui sta agendo, il giudice – su istanza d’ufficio o del debitore – può liberare parte dei beni.</p>
<p style="text-align: justify">Tecnicamente, tale riduzione avviene diminuendo la somma dell’iscrizione, restringendo l’iscrizione ad alcuni soltanto dei beni colpiti dalla formalità ipotecaria o ad alcune soltanto delle porzioni di cui sia composto l’unico bene, o in entrambi i modi contestualmente.</p>
<h3>Limitazione ai mezzi di espropriazione</h3>
<p style="text-align: justify">Ad ogni modo, la strada di cui sopra non è certamente l’unica per il debitore che intenda tutelare i propri diritti. Una di queste è la <strong>limitazione ai mezzi di espropriazione</strong>: se il creditore ha avviato più procedure esecutive nello stesso tempo, volte a recuperare lo stesso identico creditore, il debitore può infatti richiedere la limitazione dei mezzi di espropriazione.</p>
<p style="text-align: justify">Se ricorre questo caso, potrà dunque presentare un reclamo al giudice dell’esecuzione che, dopo aver esaminato l’istanza, predisporrà la comparizione delle parti. Nell’ipotesi in cui il giudice ritenga fondata l’istanza, il creditore dovrà scegliere il mezzo esecutivo che ritiene più opportuno. Nell’ipotesi in cui il mezzo che è stato indicato dal debitore non permetta la realizzazione del credito, il giudice individuerà lo strumento da utilizzare disponendo la limitazione del cumulo e l’improcedibilità degli altri procedimenti esecutivi pendenti.</p>
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		<title>Atto di precetto: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/atto-di-precetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 07:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cos'è l'atto di precetto, quali sono forma e contenuti previsti dalla legge, e come può essere utilizzato dal creditore</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;atto di precetto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><strong><a href="#precetto">Le norme</a></strong></li>
<li><strong><a href="#differenze">Notifica del titolo e precetto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#forma">Il contenuto dell’atto</a></strong></li>
<li><a href="#elementi"><strong>Elementi fondamentali</strong></a></li>
<li><strong><a href="#termine">Termine per adempiere</a></strong></li>
</ul>
<h2 id="cosa">Cos&#8217;è l&#8217;atto di precetto</h2>
<p style="text-align: justify">L’<strong>atto di precetto</strong> è un’<strong>intimazione di pagamento</strong> che precede qualsiasi esecuzione forzata (ne abbiamo parlato recentemente, in occasione dei nostri approfondimenti sul pignoramento) e che viene condotta in forza di un <strong>titolo esecutivo</strong>, come ad esempio un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-ingiuntivo/">decreto ingiuntivo</a></strong>, un assegno, una cambiale, una scadenza.</p>
<h2 id="precetto" style="text-align: justify">L’atto di precetto nel codice di procedura civile</h2>
<p style="text-align: justify">A introdurre nel nostro ordinamento il precetto è l’art. 480 del codice di procedura civile, secondo cui</p>
<blockquote><p><em>Il precetto consiste nell&#8217;intimazione di adempiere l&#8217;obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 482, con l&#8217;avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Già da quanto sopra risulta intuibile la <strong>sequenza di eventi che conduce all’esecuzione forzata</strong>. Deve essere necessariamente preceduta dalla notifica – compiuta dal creditore – di un titolo esecutivo e del precetto. Nel caso in cui <strong>i due atti siano stati notificati insieme</strong>, il titolo esecutivo deve precedere il precetto, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., nel senso che l’atto di precetto andrà redatto solo di seguito al titolo esecutivo, per poi essere notificato insieme a questo.</p>
<h2 id="differenze" style="text-align: justify">Differenze tra notifica titolo esecutivo e precetto</h2>
<p style="text-align: justify">Qualcuno potrebbe ben obiettare sull’<strong>utilità</strong> <strong>del</strong> <strong>precetto</strong> rispetto alla notifica del titolo esecutivo che, già di per sé, potrebbe essere ritenuta idonea a comunicare al debitore l’intenzione del creditore di poter procedere con un’esecuzione forzata per recuperare coattivamente la propria pretesa creditizia.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, non sfuggirà ad un’analisi più attenta la profonda <strong>differenza sussistente tra la notifica del titolo</strong> <strong>esecutivo e la notifica del precetto</strong>. La prima che è una manifestazione di natura “implicita” sull’intenzione di procedere da parte del creditore. La seconda che è invece una manifestazione di natura “esplicita” e solenne.</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>precetto</strong> diventa così l’atto con cui il creditore evidenzia la propria intenzione di procedere con l’esecuzione forzata. La sua natura recettizia farà sì che produrrà effetti solo nel momento in cui sarà portato a effettiva conoscenza del destinatario. Questo avverrà mediante la notifica al debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario.</p>
<h2 id="forma" style="text-align: justify">La forma e il contenuto dell’atto del precetto</h2>
<p style="text-align: justify">Oltre a introdurre il precetto, l’art. 480 c.p.c. riporta anche quali sono le <strong>caratteristiche della sua forma</strong>, sancendo ai commi 2, 3 e 4 che</p>
<blockquote><p><em>Il precetto deve contenere a pena di nullità l&#8217;indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/trascrizione/">trascrizione</a></strong> integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge . In quest&#8217;ultimo caso l&#8217;ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale . Il precetto deve altresì contenere l&#8217;avvertimento che il debitore può, con l&#8217;ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore .</em></p>
<p><em>Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l&#8217;elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.</em></p>
<p><em>Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell&#8217;articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Da quanto sopra ne deriva che il <strong>contenuto del precetto</strong> deve consistere nell’intimazione al debitore di adempiere all’obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine che non sia inferiore ai 10 giorni. Tale intimazione è fatta con l’avvertimento che una volta decorso tale termine si procederà con l’esecuzione forzata senza ulteriori avvisi.</p>
<h2 id="elementi">Cosa deve contenere il precetto</h2>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne i <strong>contenuti fondamentali</strong>, la cui mancanza determina la nullità del precetto, stando al disposto normativo il precetto deve includere:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><i><em>la generalità delle parti (creditore e debitore);</em></i></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li><em>il riferimento al titolo esecutivo;</em></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li><em>la data in cui è avvenuta la notifica del titolo esecutivo al debitore, qualora sia effettuata separatamente dal precetto;</em></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify">
<li><em>la trascrizione integrale del titolo se questo è costituito da una scrittura privata autenticata.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La legge prevede poi che il <strong>precetto</strong> includa anche la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto verranno proposte dinanzi al giudice del luogo in cui è stato notificato, mentre le notificazioni alla parte istante si faranno presso la cancelleria del giudice stesso.</p>
<p style="text-align: justify">Pertanto, contrariamente a quanto avviene con gli altri <strong>requisiti del contenuto del precetto</strong>, l’omissione della dichiarazione di residenza / domicilio dell’istante non determina un pregiudizio per la validità dell’atto: ciò implica soltanto che nel caso di eventuali opposizioni al precetto, le stesse andranno depositate presso il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica, ovvero dove risiede o dove è domiciliato il debitore.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, l’art. 480 c.p.c. ci ricorda come il <strong>precetto</strong> debba essere sottoscritto dal creditore istante personalmente, o dal difensore nel caso in cui ci si avvalga dell’assistenza di questi. Nel caso in cui la notifica vada a buon fine, l’espropriazione forzata potrà iniziare entro i 90 giorni successivi: trascorso inutilmente questo termine, il precetto perde la propria efficacia ai sensi dell’art. 481 c.p.c.</p>
<h2 id="termine" style="text-align: justify">Termine ad adempiere</h2>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo infine come secondo quanto afferma l’art. 482 c.p.c., non è possibile iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto. In ogni caso non può iniziare prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, è anche vero che il presidente del Tribunale che è competente per l’esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può comunque <strong>autorizzare l’esecuzione immediata</strong>, con o senza cauzione, e con decreto in calce al precetto e trascrizione a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<item>
		<title>Pignoramento: funzione, forma e procedimento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 13:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos'è il pignoramento, quali sono le sue caratteristiche, la sua efficacia, la sua forma e le ipotesi di pagamento, conversione o riduzione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il pignoramento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#definizione">Cos&#8217;è</a></strong></li>
<li><strong><a href="#forma">La forma</a></strong></li>
<li><strong><a href="#precetto">Pignoramento e Precetto</a></strong></li>
<li><strong><a href="#contenuti">Cosa contiene</a></strong></li>
<li><strong><a href="#insufficienza">Beni pignorabili insufficienti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#telematica">Ricerca telematica dei beni</a></strong></li>
<li><strong><a href="#pagamento">Pagamento, conversione e riduzione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#efficacia">Quanto è efficace</a></strong></li>
</ul>
<p>Il <strong>pignoramento</strong> è un atto che dà il via al vero e proprio processo di <strong>espropriazione forzata</strong>. L’atto di pignoramento è infatti il primo <strong>atto esecutivo</strong>, realizzato con lo scopo di <strong>vincolare determinati beni del</strong> <strong>debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente</strong>, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.</p>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify">Cos’è il pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Il <strong>pignoramento</strong> è dunque un <strong>vincolo giuridico</strong> che concerne il <strong>valore di scambio dei beni</strong>, ma non invece la loro fruizione: il debitore può infatti continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, tranne l’effettuazione di comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify">Sinteticamente, il pignoramento può essere:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><strong>immobiliare</strong>, se ha per oggetto beni immobili;</li>
<li style="text-align: justify"><strong>mobiliare</strong>, se ha per oggetto cose mobili;</li>
<li style="text-align: justify"><strong>presso terzi</strong>, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. L’esempio più lampante è il pignoramento del saldo creditore di un conto corrente bancario.</li>
</ul>
<h2 id="forma" style="text-align: justify">La forma del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Formalmente l’atto di pignoramento contiene un’<strong>intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito</strong>. Recita così l’art. 492 c.p.c. al comma 1:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l&#8217;ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Ne deriva che saranno inefficaci nei confronti del creditore che procede e di quelli che sono intervenuti nell’esecuzione, gli atti che hanno per oggetto la vendita o qualsiasi altra disposizione giuridica dei beni espropriati.</p>
<h2 id="precetto" style="text-align: justify">Pignoramento e precetto</h2>
<p style="text-align: justify">Come intuibile, nemmeno superficialmente val la pena confondere il <strong>pignoramento</strong> con il <strong>precetto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Il <strong>precetto</strong> è infatti un atto del creditore, mentre il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario. Al pignoramento si giunge dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto.</p>
<p style="text-align: justify">Ne deriva altresì che il <strong>pignoramento</strong> “segue” il precetto, e che la notifica del primo deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto. Afferma infatti l’art. 481 cpc che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l&#8217;esecuzione.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell&#8217;articolo 627.</p>
<h2 id="contenuti" style="text-align: justify">I contenuti del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">L’atto di pignoramento deve <strong>indicare il credito</strong> per cui l’ufficiale giudiziario procede e i beni che si intendono pignorare.</p>
<p style="text-align: justify">Deve anche contenere l’invito rivolto al debitore a <strong>dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio</strong> <strong>eletto</strong>. È necessario altresì l’avvertimento di poter domandare al giudice dell’esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro (la c.d. conversione, di cui parleremo tra breve).</p>
<p style="text-align: justify">In questo ultimo caso, la somma dovrà essere pari all’importo del credito dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify">La richiesta dovrà essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga vendita o assegnazione dei beni. Dovrà essere accompagnata dal versamento di almeno un sesto della somma.</p>
<h2 id="insufficienza" style="text-align: justify">Beni pignorati insufficienti a soddisfare i crediti</h2>
<p style="text-align: justify">Ma che cosa accade quando i<strong> beni pignorati non risultano essere sufficienti per poter soddisfare i</strong> <strong>creditori</strong>? Oppure quando risulta evidente che il procedimento di liquidazione sarà lungo e dispendioso, e dunque poco conveniente?</p>
<p style="text-align: justify">In questo caso, il debitore viene invitato a indicare altri beni del proprio patrimonio, non “aggrediti” dal procedimento, che siano utilmente pignorabili, oltre ai luoghi in cui questi si trovano e le generalità di eventuali terzi debitori (e dunque di crediti a sua volta vantati). La dichiarazione ha effetti anche penali.</p>
<h3 style="text-align: justify">L’istituto è regolato dall’art. 492 cpc, secondo cui</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Quando per la soddisfazione del creditore procedente <strong>i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti</strong> ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l&#8217;ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l&#8217;omessa o falsa dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify">Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell&#8217;articolo 388, terzo comma, del codice penale e l&#8217;ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all&#8217;articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all&#8217;ufficiale giudiziario territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: justify">Laddove indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell&#8217;articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l&#8217;atto di cui all&#8217;articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.</p>
<p style="text-align: justify">Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all&#8217;ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell&#8217;esercizio delle facoltà di cui all&#8217;articolo 499, quarto comma.</p>
</blockquote>
<h3>Cosa accade se il credito pignorato è insufficiente</h3>
<p style="text-align: justify">Nel caso in cui il <strong>pignoramento sia insufficiente</strong> e il <strong>debitore sia un imprenditore commerciale</strong>, l’ufficiale giudiziario inviterà il debitore a indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili. Potrà dunque nominare un professionista che possa esaminare le scritture contabili al fine di individuare beni e crediti potenziale oggetto di pignoramento.</p>
<h2 id="telematica" style="text-align: justify">Ricerca telematica dei beni da pignorare</h2>
<p style="text-align: justify">La legge (art. 492 bis c.p.c.) prevede che il presidente del Tribunale, su istanza del creditore, possa valutare e autorizzare la <strong>ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Con questo provvedimento, in altri termini, l’ufficiale giudiziario è autorizzato a effettuare l’accesso con collegamento diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e quelle degli enti previdenziali per poter acquisire tutte le informazioni che possono risultare utili per poter individuare cose e crediti da sottoporre all’esecuzione.</p>
<h2 id="pagamento" style="text-align: justify">Pagamento, conversione e riduzione del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Il debitore può <strong>evitare il pignoramento</strong> se versa nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma comprensiva di spese, incaricandolo poi di consegnarla al creditore (art. 494 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify">Nel caso in cui il pignoramento sia di cose, il debitore potrà consegnare all’ufficiale giudiziario una somma di denaro che sia pari all’importo del credito e delle spese, incrementato del 20%.</p>
<p style="text-align: justify">Come peraltro prima accennato, il debitore – prima che il giudice disponga vendita o assegnazione – può domandare che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro comprensiva di spese di esecuzione e importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi il capitale, gli interessi e le spese.</p>
<p style="text-align: justify">Il giudice può infine disporre la riduzione una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all’importo dei crediti e delle spese.</p>
<p>Approfondisci:</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/conversione-del-pignoramento/"><strong>La conversione del pignoramento</strong></a></p>
<h2 id="efficacia" style="text-align: justify">Efficacia del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Il pignoramento perde la propria <strong>efficacia</strong> quando non sono state domandate assegnazione o vendita dei beni entro 45 giorni dal compimento.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento/">Pignoramento: funzione, forma e procedimento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversione del pignoramento: cos’è, come si richiede e come si può rateizzare</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/conversione-del-pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cos'è la conversione del pignoramento, come può essere richiesta e quale è il procedimento previsto dal nostro c.p.c.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/conversione-del-pignoramento/">Conversione del pignoramento: cos’è, come si richiede e come si può rateizzare</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La conversione del pignoramento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#definizione">Cos&#8217;è</a></strong></li>
<li><strong><a href="#richiesta">Quando si richiede</a></strong></li>
<li><strong><a href="#come">Come si richiede</a></strong></li>
<li><strong><a href="#funziona">Come funziona la rateizzazione</a></strong></li>
</ul>
<h2 id="definizione" style="text-align: justify">Cos’è la conversione del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>conversione del pignoramento</strong> è la possibilità che il debitore esecutato possa domandare al tribunale di poter <strong>sostituire le cose pignorate con una somma di denaro</strong> che comprenda anche le spese di esecuzione e, ovviamente, l’importo (capitale, interessi, spese) dovuto al creditore procedente e agli altri creditori che eventualmente siano successivamente intervenuti.</p>
<p style="text-align: justify">A disciplinare la conversione del pignoramento è l’art. 495 c.p.c.: vediamone insieme gli elementi principali, commentando i vari passaggi del procedimento.</p>
<h2 id="richiesta" style="text-align: justify">Quando si richiede la conversione del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Il comma 1 dell’art. 495 c.p.c. ci indica in modo chiaro che l’istanza di <strong>conversione del pignoramento</strong> può essere depositata dal debitore <strong>sino al momento in cui non sia disposta la vendita o l’assegnazione</strong>, ovvero sino al momento in cui il giudice pronuncia la relativa ordinanza:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Prima che sia disposta la vendita o l&#8217;assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all&#8217;importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Da quanto sopra ne deriva anche che una volta che viene presentata l’istanza di conversione, la domanda non può più essere riproposta, pena la sua inammissibilità.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify">Come si richiede la conversione del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">La <strong>conversione del pignoramento</strong> va dunque richiesta mediante <strong>istanza da depositarsi in cancelleria</strong>. Sempre a pena di inammissibilità, bisogna altresì depositare una somma che non sia inferiore al sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento stesso, e dei crediti dei creditori che siano intervenuti: da tale importo andranno detratti i versamenti eventualmente già eseguiti, che potranno essere provati documentalmente.</p>
<p style="text-align: justify">Come intuibile, <strong>la somma di denaro non dovrà essere depositata in cancelleria</strong>, ma presso un istituto di credito che sarà indicato dal giudice: dunque, ad essere allegata all’istanza di conversione potrà essere la prova di pagamento della cauzione, come quietanza del <strong>versamento presso un istituto di credito</strong>. In alternativa, è possibile che il pagamento della cauzione possa essere effettuato mediante <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-circolare/"><strong>assegno circolare</strong></a> <strong>non trasferibile</strong> intestato alla procedura esecutiva, da allegarsi all’istanza.</p>
<p style="text-align: justify">Fatto ciò, e una volta ricevuta correttamente l’istanza di conversione, <strong>il giudice fisserà entro 30 giorni un’udienza durante la quale sentirà le parti interessate e determinerà la somma da sostituire al bene oggetto di pignoramento</strong>, programmando l’eventuale rateizzazione (ne parleremo tra breve).</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, il giudice del tribunale rinvierà a udienza successiva la verifica del buon esito dei versamenti e – in tal caso – l’estinzione del pignoramento, con cancellazione dello stesso e con l’assegnazione delle somme versate ai creditori.</p>
<h2 id="funziona" style="text-align: justify">Come funziona la rateizzazione della conversione del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify">Nel precedente paragrafo abbiamo compiuto rapido cenno all’ipotesi in cui il giudice possa autorizzare la rateizzazione dell’importo oggetto della <strong>conversione del pignoramento</strong>. Si tratta di una possibilità, riservata alle ipotesi in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili o mobili, e sia appunto richiesta la conversione.</p>
<p style="text-align: justify">La rateizzazione è disciplinata dallo stesso art. 495 c.p.c., che al comma 4 dichiara</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Al comma 5 è invece previsto che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell&#8217;art. art. 510 del c.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">La rateizzazione dell’importo oggetto di conversione del pignoramento è dunque concessa se esistono giustificati motivi, ed è contraddistinta da versamenti mensili fino a un massimo di 48 mesi. Il debitore dovrà riporre particolare attenzione a evitare ritardi nei versamenti, poiché se omette di versare una rata o la versa con ritardo superiore a 5 giorni, <strong>decadrà dal beneficio della conversione</strong> e andrà dunque incontro alla vendita dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify">Recita infatti il comma 6 dell’art. 495 c.p.c. che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Qualora il debitore ometta il versamento dell&#8217;importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell&#8217;esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Precisiamo in tale proposito che nell’ipotesi in cui è concessa la rateizzazione, la somma da versare è maggiorata degli interessi scalari, al tasso convenzionale eventualmente pattuito o in difetto al tasso legale vigente.</p>
<p style="text-align: justify">Si noti altresì che sebbene i versamenti effettuati dal debitore abbiano cadenza mensile, il pagamento nei confronti del creditore avverrà solo ogni sei mesi. In ogni caso, le cose pignorate sono liberate dal vincolo solamente una volta versata l’intera somma a estinzione della procedura.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo patrimoniale, i beni inclusi sono sottoponibili a sequestro preventivo?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/fondo-patrimoniale-sequestro-preventivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fondo patrimoniale e sequestro preventivo &#8211; una guida rapida Il sequestro preventivo Il regime fiscale PEX L&#8217;elemento soggettivo dei reati contestati Le presunzioni legali Il sequestro preventivo e il fondo patrimoniale Stando a quanto recentemente chiarito dalla sentenza n. n. 20001 della Cassazione Penale, Sez. III, il sequestro preventivo pu&#242; avere ad oggetto anche i [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Fondo patrimoniale e sequestro preventivo &#8211; una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#sequestro"><strong>Il sequestro preventivo</strong></a></li>
<li><a href="#pex"><strong>Il regime fiscale PEX</strong></a></li>
<li><a href="#soggettivo"><strong>L’elemento soggettivo dei reati contestati</strong></a></li>
<li><a href="#presunzioni"><strong>Le presunzioni legali</strong></a></li>
<li><a href="#fondo"><strong>Il sequestro preventivo e il fondo patrimoniale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto recentemente chiarito dalla sentenza n. n. 20001 della Cassazione Penale, Sez. III, <strong>il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche i beni inclusi in un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/fondo-patrimoniale/">fondo patrimoniale</a>.</strong> Per i giudici, infatti, su di essi grava un vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici della Suprema Corte, in altri termini, <strong>il vincolo di destinazione non può alterare il diritto di proprietà dei beni</strong>. Essi non appartengono pertanto a persona estranea al reato, ma rimangono sempre nella disponibilità del legittimo proprietario. Ne consegue che possono ben essere sottoposti a sequestro e a confisca.</p>
<h2 id="sequestro" style="text-align: justify;">Il sequestro preventivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso trae origine dall’ordinanza con cui il tribunale, in seguito al riesame, annullava parzialmente un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta nei confronti della persona giuridica e per equivalente sui beni della persona fisica indicata, per la cifra di 287.100 euro. Il sequestro era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’indagato, nella qualità di legale rappresentante di una società per azioni, in relazione ai reati ex artt. 2 e 4 d. lgs. 74/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro tale ordinanza è proposto ricorso per Cassazione, articolato in cinque diversi motivi.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il primo motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Il primo deduce violazione di legge degli artt. 1 e 4 d.lgs. 74/2000 e art.  87 TUIR. Il tribunale del riesame avrebbe infatti ritenuto che l’indebita fruizione del regime della <em>partecipation exemption </em>integri la fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000. Il tribunale avrebbe infatti ritenuto integrato il requisito del <em>fumus commissi delicti</em> in relazione alle condotte di indebita fruizione del regime fiscale PEX contestate, erroneamente affermando che le condotte assumevano rilevanza penale perché connotate da fraudolenza, mentre la condotta di dichiarazione indebita prescindeva da tale carattere, relativo alle differenti fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il secondo motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 3 comma 1 bis d.lgs. 74/2000. Il tribunale del riesame avrebbe infatti ritenuto che l’indebita deduzione di una minusvalenza fosse in grado di integrare il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000, escludendo la ricorrenza della causa di esclusione della punibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il ricorrente, il reato di dichiarazione infedele è integrato dalla indicazione di elementi passivi inesistenti e non da quelli fittizi. Il tribunale non aveva considerato che l’esistenza materiale della minusvalenza era indubbia e, dunque, trovava applicazione la causa di esclusione della punibilità ex art. 4 comma 1 bis d. lgs. 74/2000.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il terzo motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ex artt. 2 e 4 d.lgs. 74/2000 per aver il Tribunale del riesame omesso qualsivoglia indagine sull’elemento soggettivo delle contestate fattispecie, esprimendo sul punto un’osservazione apodittica sulla sola condotta di indebita fruizione del regime fiscale PEX.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il quarto motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il quarto motivo si deduce violazione di legge ex art. 231 c.p.c., per insussistenza delle condizioni legittimanti la disposta misura cautelare e per violazione ex artt. 2 e 4 d.lgs. 74/2000. Per il ricorrente, la misura ablatoria era stata basata su accertamenti presuntivi condotti dall’Agenzia delle Entrate, non approfonditi dalla Guardia di Finanza delegata, che non aveva svolto specifiche indagini.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il quinto motivo</h3>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo si deduce violazione di legge ex artt. 321 c.p.c., 322 ter c.p. e 12 bis d.lgs. 74/2000, in relazione al sequestro per equivalente disposto sui beni dell’indagato, perché facenti parte di fondi patrimoniali costituiti tra il 2007 e il 2008 tra il ricorrente e la moglie, con cui il ricorrente si separava nel 2017.</p>
<h2 id="pex" style="text-align: justify;">Il regime fiscale PEX</h2>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione esamina i primi due motivi di ricorso, ritenendoli infondati, in modo congiunto. Così facendo, gli Ermellini rammentano come la condotta dell’indebita fruizione del <strong>regime fiscale PEX</strong> in relazione agli anni di imposta 2014-2015, potesse integrare un mero errore di valutazione giuridico-tributaria in ordine alla classificazione di plusvalenze fiscalmente indeducibili, ravvisando invece una rilevanza penale del fatto, perché dissimulante un’operazione volta all’elusione fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Tribunale ha rimarcato come l’Agenzia delle Entrate, esaminando la documentazione contabile e fiscale della società di cui il ricorrente era legale rappresentante, aveva messo in rilievo l’indebita fruizione del regime fiscale PEX con un recupero della tassazione di una rilevante base imponibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accesso al beneficio della <em>partecipazione exemption,</em> subordinato dall’art. 87 TUIR alla sussistenza degli specifici requisiti oggettivi e soggettivi, nella fattispecie non poteva essere realizzato per mancanza di commercialità della società partecipata.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La finalità elusiva dell’operazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, è stata correttamente rilevata la <strong>finalità elusiva dell’operazione</strong>, rimarcando che le società direttamente e indirettamente partecipate dalla società avevano le stesse caratteristiche di piccole aziende in forte crisi economica, senza dipendenti o con unico dipendente, con bilanci negativi e/o titolari di un patrimonio immobiliare di entità nettamente superiore rispetto alla limitata entità dei dichiarati ricavi dell’attività produttiva, in maniera tale da delineare chiari indizi dell’esercizio di un’attività di mero godimento di immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tali caratteristiche comuni delle società partecipate e dall’entità dell’evasione, il Tribunale ha dedotto la valutazione secondo cui l’operazione di classificazione che è stata operata dalla società avesse determinato come unico effetto quello di fruire del regime PEX attraverso plusvalenze conseguite con cessioni e permute delle quote di partecipazione alla holding, evidenziando altresì che l’esperienza qualificata dell’indagato nel settore finanziario rendeva non ipotizzabile che lo stesso indagato avesse posto in essere operazioni che avevano generato plusvalenze da milioni di euro senza una precedente e accurata verifica sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche delle partecipate dalla holding, di cui intendeva cedere quote.</p>
<p style="text-align: justify;">In Cassazione, i giudici ritengono che il tribunale abbia agito correttamente ritenendo provato il <em>fumus </em>del reato contestato, ed escludendo che la condotta possa rientrare nell’abuso del diritto o nell’elusione fiscale penalmente irrilevante.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I rapporti con il sequestro preventivo</h3>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte rammentano in particolare che in tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in una decisione anticipata della questione di merito sulla responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie legale e quella concreta, rimanendo così preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi. Non risulta dunque necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il <em>fumus commissi delicti</em>, e quindi la sussumibilità astratta in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidentemente, la Cassazione ricorda come il giudice debba comunque verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, poiché la <em>serietà degli indizi</em> è presupposto per applicare le misure cautelari reali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riferimento alle <strong>violazioni finanziarie</strong>, è opinione della stessa Corte che l’istituto dell’abuso del diritto abbia applicazione residuale rispetto alle disposizioni che riguardano comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’uso di documentazione falsa, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrano le fattispecie penali contraddistinte da tali elementi costitutivi.</p>
<h2 id="soggettivo" style="text-align: justify;">L’elemento soggettivo dei reati contestati</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini si occupano dunque di esaminare il terzo motivo di ricorso, ritenendolo identicamente infondato. Ricordano dunque che in tema di <strong>sequestro preventivo</strong>, al giudice sia sempre demandata una valutazione sommaria sul <em>fumus </em>del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone dunque che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, a patto che emerga <em>ictu oculi</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la Suprema Corte tutto ciò non solo non risultava palese. Ma, anzi, il tribunale ha avuto modo di motivare con ampiezza, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati, in relazione:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>al reato ex art. 4 d.lgs., quanto all’indebita fruizione del regime fiscale PEX, la qualificata esperienza dell’indagato nel settore finanziario e l’ingente valore economico delle operazioni produttive di plusvalenze poste in essere;</li>
<li>alle altre condotte contestate, la qualità dell’indagato di legale rappresentate della società, carica che gli permetteva di conoscere i singoli elementi delle passività in bilancio e attivarsi dunque per verificare l’effettiva esistenza delle spese iscritte in bilancio;</li>
<li>al reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 le cariche formali dell’indagato, che lo ponevano in condizione di richiedere in qualsiasi momento informazione presso i professionisti incaricati dei vari adempimenti, la circolazione di immediata percezione di capitali mediante l’uso di fatture passive estere e di importo e oggetto delle stesse fatture.</li>
</ul>
<h2 id="presunzioni" style="text-align: justify;">Le presunzioni legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Anche il quarto motivo di ricorso viene ritenuto infondato dalla Cassazione. Secondo gli Ermellini, per la loro natura di dati di fatto aventi valore indiziario, le <strong>presunzioni legali</strong> che sono previste dalle norme tributarie possono essere poste a fondamento di un provvedimento cautelare reale. In tal proposito, i giudici ricordano come ai fini dell’applicazione della cautela reale non occorra che il compendio indiziario si configuri come grave ex art. 273 c.p.p., essendo invece sufficiente l’esistenza del <em>fumus delicti</em> in concreto. Si deve cioè verificare in modo puntuale e coerente la serietà degli elementi in base ai quali il giudice ritiene concretamente esistente il reato configurato, e la conseguente possibilità di sussumere la fattispecie in quella astratta, tenendo anche in considerazione le concrete risultanze processuali e la effettiva situazione che emerge dagli elementi che sono forniti dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene pertanto ribadito il principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle normative tributarie, pur non costituenti di per sé una fonte di prova della commissione dei reati ex d.lgs. 74/2000, hanno un valore indiziario sufficiente per integrare il <em>fumus commissi delicti</em> idoneo, in assenza elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale.</p>
<h2 id="fondo" style="text-align: justify;">Sequestro preventivo e fondo patrimoniale</h2>
<p style="text-align: justify;">Si giunge così al quinto motivo. Qui i giudici ricordano che è principio di diritto consolidato che in materia di <strong>reati tributari </strong>il sequestro preventivo funzionale alla confisca, per equivalente, possa avere ad oggetto anche beni inclusi in un fondo patrimoniale familiare. Su di essi, infatti, grava un mero vincolo di destinazione. E, come tale, non è possibile escludere la disponibilità da parte del proprietario che in esso li ha conferiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da ciò, i giudici hanno poi affermato che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non presuppone alcuna forma di responsabilità civile. Può dunque avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, poiché essi sono appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>beni che costituiscono il fondo patrimoniale</strong> possono dunque essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Su di essi vi è infatti un mero vincolo di destinazione che non riguarda la titolarità del diritto di proprietà. E, quindi, ne deriva, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato. Ne è dimostrazione il fatto che i beni che costituiscono il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario. E possono dunque essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti allo stesso soggetto.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a> in collaborazione con Avv. Beatrice Bellato</em></p>
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		<item>
		<title>Sequestro preventivo pensione, valgono i limiti del pignoramento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-preventivo-pensione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=9714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sequestro preventivo pensione: come funziona, quali sono i limiti e che cosa ha recentemente affermato una pronuncia della Suprema Corte.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il sequestro preventivo pensione &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#pignorabile"><strong>Insequestrabilità oltre quota pignorabile</strong></a></li>
<li><a href="#minimo"><strong>Minimo vitale</strong></a></li>
<li><a href="#limiti"><strong>Limiti sequestro preventivo pensione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il d.l. 83/2015 è intervenuto a modificare l’art. 545 c.p.c. e a garantire il minimo vitale quando l’accredito della <strong>pensione</strong> ha luogo in data anteriore al <strong>pignoramento</strong>, fatti salvi i limiti che concernono accrediti successivi. Una norma che – afferma la recente pronuncia n. 13422/2019 della Corte di Cassazione – è ben applicabile anche in materia di <strong>sequestro preventivo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per i giudici della Suprema Corte è ammissibile il <strong>sequestro preventivo della pensione</strong>, ma a patto che si lasci un importo non inferiore ad almeno il triplo dell’assegno sociale a carico di chi accredita sul conto corrente solo i ratei di pensione che rappresentano l’unica fonte di reddito.</p>
<h2 id="pignorabile" style="text-align: justify;">Insequestrabilità somma oltre la quota pignorabile</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia ora in esame, gli Ermellini accolgono il ricorso di un’anziana signora che aveva contestato il <strong>sequestro preventivo del saldo del conto corrente</strong> su cui erano confluiti i ratei della propria <strong>pensione</strong>. Per la signora, infatti, la somma che eccede la quota pignorabile del rateo pensionistico sarebbe insequestrabile, a fronte del fatto che sul conto corrente sono confluite solamente le somme relative alle prestazioni pensionistiche da parte dell’ente previdenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Commentando la vicenda, i giudici rammentano in prima battuta come anche nell’ipotesi di sequestro preventivo si possano applicare i principi ben noti, dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e di sequestrabilità di somme che sono rivenienti da trattamenti di natura retributiva e pensionistica, e che sono volte ad assicurare il rispetto dei diritti inalienabili della persona.</p>
<h2 id="minimo" style="text-align: justify;">Il minimo vitale</h2>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento si concentra poi nel ricostruire alcuni interventi da parte della Corte Costituzionale in materia di <b>minimo vitale.</b> Interventi tali da giustificare i limiti all’<strong>azione di rivalsa dei creditori</strong>, sebbene di definizione incerta, tanto da essere rimesso alla valutazione del giudice dell’esecuzione in assenza di parametri ben definiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza la Suprema Corte richiama poi la formulazione attuale dell’art. 545 c.p.c., secondo cui – nella parte a noi di maggiore interesse – alcune somme tra quelle che sono dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo di pensione, di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o conto postale intestato al debitore, possono essere oggetto di <strong>pignoramento</strong>. Il pignoramento è valido però solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">E nel caso in cui invece l’accredito abbia luogo in data successiva, o alla data del pignoramento? In questo caso, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, dal quarto, dal quinto e dal settimo comma dello stesso art. 545 c.p.c., e dalle speciali disposizioni di legge. Sarà dunque parzialmente inefficace quel pignoramento che viene eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti che sono previsti dalla norma e dalle speciali disposizioni di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è pertanto una sostanziale, non marginale, distinzione introdotta dalla riforma. Ovvero, la distinzione tra la nozione di credito e quella di risparmio. L&#8217;introduzione di un diverso limite per le due tipologie disciplina diversi approcci, a seconda che il pignoramento avvenga dopo l’accredito, o contestualmente, oppure in un tempo precedente.</p>
<h2 id="limiti" style="text-align: justify;">Limiti del sequestro preventivo della pensione</h2>
<p style="text-align: justify;">Giungiamo infine all’ultima parte delle motivazioni della Suprema Corte, secondo cui la soglia che viene stabilita in materia di <strong>impignorabilità</strong> dalla nuova formulazione dell’art. 545 c.p.c., può essere esteso anche al sequestro preventivo, proprio in ragione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.</p>
<p style="text-align: justify;">A margine di quanto sopra, anche nel caso in cui ora si sta esprimendo la Suprema Corte, in caso di accrediti effettuati prima dell’apposizione del vincolo, deve essere assicurato il minimo previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura del minimo vitale non potrà essere inferiore al triplo dell’assegno sociale. E, in tale ambito, non dovrà assumere rilievo la confusione con il restante patrimonio nell’ambito del conto corrente. A patto, naturalmente, che sia attestata la causale dei versamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie di cui si sono occupati gli Ermellini, la signora ha effettivamente dedotto che sul conto erano  accreditati solamente i ratei di pensione. E che dunque tale era l&#8217;unica propria fonte di reddito. Il Tribunale non si è però confrontato con questa specifica deduzione, dando così rilievo alla confusione intervenuta con il restante patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane pertanto necessario – concludono i giudici della Suprema Corte – andare a verificare la causale degli accrediti. Così facendo, si potrà assicurare, a fronte degli accrediti anteriori all’apposizione del vincolo, almeno una <strong>somma non inferiore al triplo dell’assegno sociale</strong>. Rimangono evidentemente fatti salvi i limiti riguardanti gli accrediti successivi.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sequestro-preventivo-pensione/">Sequestro preventivo pensione, valgono i limiti del pignoramento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pignoramento incauto: richiesta del risarcimento del danno</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-incauto-risarcimento-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 10:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come si presenta la richiesta di risarcimento del danno nel caso di pignoramento incauto da parte del creditore procedente.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il risarcimento del danno per pignoramento incauto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#eccezioni"><strong>Eccezioni domanda art 96 cpc</strong></a></li>
<li><a href="#domanda"><strong>Domanda autonoma</strong></a></li>
<li><a href="#esempi"><strong>Esempi domanda autonoma</strong></a></li>
<li><a href="#interesse"><strong>Interesse danneggiato</strong></a></li>
<li><a href="#deroghe"><strong>Deroghe a domanda art 96 cpc</strong></a></li>
<li><a href="#fatto"><strong>Impossibilità di fatto</strong></a></li>
<li><a href="#diritto"><strong>Impossibilità di diritto</strong></a></li>
<li><a href="#principio"><strong>Principio di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n. 28527/2018 ha chiarito che è possibile domandare il risarcimento del danno da <strong>pignoramento incauto</strong> solamente se si tratta di un pregiudizio nuovo e autonomo, sorto in seguito al giudizio di opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame degli Ermellini, l’attore aveva domandato la condanna della banca al risarcimento del danno patito in conseguenza del pignoramento del proprio fondo (divenuto inedificabile) in forza di un titolo giudiziario poi venuto meno.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo grado, il giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda, sostenendo che la<strong> richiesta di risarcimento del danno determinato da pignoramento illegittimo ex art. 96 c.p.c., </strong>dovesse essere formulata dinanzi allo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sull’illegittimità del pignoramento, in quanto quest’ultimo avrebbe competenza funzionale e inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in secondo grado il gravame viene rigettato e, dunque, al ricorrente non rimane altro che impugnare la sentenza in Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale ricorso, viene dedotto in particolare che la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. vada presentata la giudice del giudizio presupposto, ma che vi sono deroghe a tale principio, e che la controversia in oggetto avesse, appunto, i connotati di un caso eccezionale.</p>
<h2 id="eccezioni" style="text-align: justify;">Eccezioni alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">Affrontando più nel dettaglio il motivo unico di ricorso, il ricorrente afferma che sebbene sia esatto che la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. vada proposta al giudice del processo presupposto, è anche vero che esistono due <strong>eccezioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la prima è quando durante il giudizio presupposto <strong>il danno non si sia ancora verificato.</strong> O, eventualmente, il danneggiato non si trovi più in condizioni di potere formulare la sua domanda risarcitoria. È questo il caso d’eccezione prospettato nella fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda eccezione è invece data quando <strong>la scelta di non formulare la domanda risarcitoria è stata compiuta non per negligenza, ma per fini legittimi e meritevoli</strong>. Ad esempio, per favorire una più celere definizione del giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione, senza attendere i tempi lunghi di accertamento del danno.</p>
<h2 id="domanda" style="text-align: justify;">Domanda autonoma di risarcimento del danno</h2>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini, la complessa vicenda può essere affrontata risolvendo innanzitutto un problema di base, ovvero se sia possibile, ed a quali condizioni, proporre in via autonoma la <strong>domanda di</strong> <strong>risarcimento del</strong> <strong>danno da pignoramento illegittimo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale questione la giurisprudenza di legittimità ha invero fornito risposte non sempre univoche.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene richiamato alla mente un primo orientamento, secondo cui la competenza spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è poi altro orientamento, più recente, secondo cui l&#8217;art. 96 c.p.c., non detta una regola sulla competenza, ma disciplina un fenomeno endoprocessuale. Ovvero, quello dell&#8217;esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un&#8217;istanza, collegata e connessa all&#8217;agire o al resistere in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualsiasi sia l’orientamento adottato, una cosa sembra essere certa. Entrambi concordano sul fatto che la proposta in via autonoma di una domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non è assoluta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, a tale procedimento si può derogare se per vari motivi è impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., anche a chi l&#8217;avesse voluta proporre.</p>
<h2 id="esempi" style="text-align: justify;">Esempi di proponibilità autonoma della domanda</h2>
<p style="text-align: justify;">In base a ciò, i giudici formulano qualche esempio di proponibilità della domanda ex art. 96 c.p.c., in via autonoma.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra quelli citati:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>nel caso di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento con decreto motivato</strong>, perché in questo caso non sussiste una competenza del tribunale fallimentare, e la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla presentazione della istanza di fallimento va proposta al giudice competente secondo le regole ordinarie;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>nel caso di sequestro conservativo ante causam eseguito con colpa grave od in mala fede</strong>, se il provvedimento cautelare sia divenuto inefficace per non avere il sequestrante provveduto ad instaurare il giudizio per la convalida del sequestro e per il merito.</li>
</ul>
<h2 id="interesse" style="text-align: justify;">Interesse meritevole di tutela del danneggiato</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro orientamento minoritario ritiene che la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c. potrebbe essere proposta in via autonoma anche quando corrisponde ad un interesse &#8220;meritevole di tutela&#8221; del danneggiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta comunque di un orientamento marginale, peraltro non certo sempre coerente con le pronunce più recenti.</p>
<p style="text-align: justify;">E, in tale ambito, nemmeno la sentenza in esame sembra sposare tale visione, preferendo invece confermare l’orientamento tradizionale. Questo poiché:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>la legittimità di un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo;</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>la concentrazione nel medesimo giudizio dell&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale responsabilità aggravata di uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale;</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>a ritenere il contrario si perverrebbe ad effetti paradossali (la parte che ha agito con mala fede potrebbe vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c.);</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>la previsione contenuta nei due commi dell&#8217;art. 96 c.p.c., è una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall&#8217;art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell&#8217;iniziare un processo o resistervi, o nell&#8217;eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo;</em></li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>a svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria (o pignoramento incauto) dall&#8217;obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi.</em></li>
</ul>
<h2 id="deroghe" style="text-align: justify;">Le deroghe alla domanda art. 96 c.p.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">Per la Cassazione, pertanto, <strong>la domanda di risarcimento prevista dall’art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, o nel giudizio inteso a far dichiarare l&#8217;illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non mancano però le eccezioni, che gli Ermellini limitano a due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.</p>
<h2 id="fatto" style="text-align: justify;">Impossibilità di fatto</h2>
<p style="text-align: justify;">Sinteticamente, ricorre <strong>impossibilità di fatto</strong> quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, nè poteva ragionevolmente prevedere di patirne.</p>
<h2 id="diritto" style="text-align: justify;">Impossibilità di diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">Di contro, ricorrerà <strong>impossibilità di diritto</strong> quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Si pensi, come esempio citato in sentenza, il caso di esecuzioni incautamente intraprese. In base a ciò, infatti, il giudice dell&#8217;esecuzione potrebbe non istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, o pronunciare sentenze di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Solamente in questi casi resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.</p>
<h2 id="principio" style="text-align: justify;">Il principio di diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte conclude le proprie motivazioni formulando il seguente principio di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><u>La domanda di risarcimento del danno derivato dall&#8217;incauta trascrizione d&#8217;un pignoramento, ai sensi dell&#8217;art. 96 c.p.c., comma 2, può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all&#8217;esecuzione, nè poteva esserlo; (b) ovvero quando, proposta opposizione all&#8217;esecuzione, il danno patito dall&#8217;esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d&#8217;un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione.</u></strong></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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			</item>
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		<title>Pignoramento presso terzi: quando la quietanza di pagamento è opponibile</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-presso-terzi-quietanza-di-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 15:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pignoramento presso terzi: attenzione alla data certa della quietanza di pagamento ai fini dell'opposizione alla controparte.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Pignoramento presso terzi: la quietanza di pagamento &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#pignoramento"><strong>Pignoramento presso terzi</strong></a></li>
<li><a href="#quietanza"><strong>Quietanza di pagamento</strong></a></li>
<li><a href="#valenza"><strong>Valenza della quietanza</strong></a></li>
<li><a href="#azione"><strong>Azione del terzo pignorato</strong></a></li>
<li><a href="#data"><strong>Data certa</strong></a></li>
<li><a href="#principi"><strong>I principi di diritto</strong></a></li>
<li><a href="#conclusioni"><strong>Conclusioni</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In ambito di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-presso-terzi/"><strong>pignoramento presso terzi</strong></a>, la <strong>quietanza di pagamento</strong> rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente se è presente <strong>data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A chiarirlo è il principio contenuto nell’ordinanza n. 24867/2018 della Corte di Cassazione, che pone dunque particolare attenzione sulle cautele da applicarsi nella procedura di pignoramento presso terzi da parte di tutti i soggetti coinvolti e, come vedremo, soprattutto da parte di creditore e terzo pignorato.</p>
<h2 id="pignoramento" style="text-align: justify;">Pignoramento presso terzi e dichiarazione negativa</h2>
<p style="text-align: justify;">I fatti traggono origine quando una società, creditrice di un’altra società debitrice, sottoponeva a pignoramento le somme ad essa dovute da un terzo operatore con atto notificato il 31 dicembre 2008. Considerato che il <strong>terzo pignorato</strong> rendeva dichiarazione negativa, la società creditrice procedeva all&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di cui all’art. 348 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Nel processo, il terzo pignorato esibiva una &#8220;dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere&#8221; datata 30 dicembre 2008, ovvero il giorno prima della notifica dell’atto, contenente anche una quietanza di pagamento del prezzo dell&#8217;appalto conferitole dalla società debitrice.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di accertamento veniva così accolta dal Tribunale di Roma. In sede di Appello, adita dal terzo pignorato, i giudici riformavano la decisione di primo grado. Veniva rilevato che la scrittura privata aveva data certa, in quanto la sua esistenza era menzionata nella <strong>comunicazione di fine lavori</strong> depositata presso il Comune il 31 dicembre 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro tale decisione la società creditrice presentava ricorso in Cassazione, e il terzo pignorato resisteva con controricorso.</p>
<h2 id="quietanza" style="text-align: justify;">Quietanza di pagamento</h2>
<p style="text-align: justify;">La società creditrice ricorrete denuncia la falsa applicazione dell&#8217;art. 2704 c.c., comma 1, e la violazione dell&#8217;art. 116 cod. proc. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva in particolare che, in qualità di creditrice pignorante, non le sarebbe <strong>opponibile la quietanza</strong> del 30 dicembre 2008. Ciò in considerazione che l&#8217;atto conferente data certa, ossia la <strong>comunicazione di fine lavori</strong> inoltrata al Comune competente, è stato predisposto unilateralmente dal <strong>terzo pignorato</strong>, tramite un proprio dipendente (il direttore dei lavori).</p>
<p style="text-align: justify;">La data certa, pertanto, non avrebbe carattere oggettivo. Per gli Ermellini, tale ricorso sarebbe fondato.</p>
<h2 id="valenza" style="text-align: justify;">Valenza della quietanza</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel ricostruire le motivazioni del proprio giudizio, la Suprema Corte sostiene che la Corte d&#8217;appello avrebbe erroneamente conferito alla &#8220;dichiarazione di fine lavori e consegna cantiere&#8221; del 30 dicembre 2008 una valenza di quietanza di pagamento in favore del Comune. In quanto, per la Corte, contenente l&#8217;attestazione della ditta debitrice di avere &#8220;totalmente ed integralmente ricevuto quanto convenuto sia per le opere previste nel capitolato sia per quelle aggiunge in corso d&#8217;opera, in quanto computate nelle fatture emesse alla data odierna a titolo di acconto e saldo lavori (&#8230;) che si dichiarato tutte saldate&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo, la Corte d’Appello ha anche ritenuto che <strong>la quietanza fosse anteriore</strong>, di un solo giorno, alla notificazione dell&#8217;atto di pignoramento in quanto depositata presso gli uffici del Comune il 31 dicembre 2008.</p>
<h2 id="azione" style="text-align: justify;">Azione del terzo pignorato</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalle considerazioni dei giudici di Appello di cui sopra gli Ermellini colgono l&#8217;errore di sussunzione denunciato dalla società debitrice, la ricorrente, ex art. 2704 cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, spiegano i giudici della Suprema Corte, nel caso in cui l&#8217;elemento che conferisce <strong>data certa</strong> alla quietanza fosse effettivamente individuato nel deposito della stessa presso il protocollo del Comune (avvenuto – ricordiamo – lo stesso giorno in cui veniva notificato l&#8217;atto di pignoramento), la conclusione secondo cui dovrebbe dunque ritenersi che &#8220;i lavori erano terminati il 30 dicembre 2008, come attestato dalla suddetta comunicazione&#8221; sicché la quietanza &#8220;non poteva che essere stata sottoscritta nella stessa data&#8221;, costituisce una semplice presunzione. Una presunzione che è fondata su un ragionamento di verosimiglianza. In sostanza, la data certa in cui è comprovata l&#8217;esistenza della quietanza di pagamento è il 31 dicembre 2008, mentre la retrodatazione della stessa al giorno precedente non gode dell&#8217;efficacia specifica prevista di cui all’art. 2704 cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte evidenziano in questo ambito che in tema di esecuzione presso terzi il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma iure proprio e nei limiti del proprio interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva che nel giudizio di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo pignorato, il creditore pignorante è onerato della prova dell&#8217;esistenza del credito. Ma ne deriva altresì che il creditore pignorante riveste la qualità di terzo e che le scritture private intercorse fra il debitore esecutato ed il debitor debitoris sono a lui opponibili solo nei limiti di cui all&#8217;art. 2704 cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, il terzo pignorato che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare sia il fatto estintivo dedotto che l&#8217;anteriorità di esso al pignoramento. Valgono in questo caso i limiti di opponibilità della data delle scritture sottoscritte dal debitore.</p>
<h2 id="data" style="text-align: justify;">Data certa e veridicità del contenuto del documento</h2>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni dell’ordinanza non finiscono tuttavia qui.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini, infatti, <strong>il fatto che il deposito della quietanza di pagamento presso gli uffici comunali conferisca data certa all&#8217;esistenza del documento in sé, non significa altresì accertare e automaticamente riconoscere la veridicità di quanto dichiarato nel documento stesso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle loro motivazioni, i giudici di Cassazione ribadiscono infatti che il creditore procedente è terzo rispetto ai rapporti fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. Da ciò ne deriva che la quietanza di pagamento, in quanto scrittura privata inter alios acta, può essere liberamente contestata dal creditore procedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Piuttosto, è vero che la quietanza costituisce una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario.</p>
<h2 id="principi" style="text-align: justify;">I principi di diritto</h2>
<p style="text-align: justify;">A margine di ciò, i giudici affermano i seguenti principi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In sede di accertamento dell&#8217;obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall&#8217;art. 548 cod. proc. civ. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall&#8217;art. 549 cod. proc. civ.) il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì iure proprio, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell&#8217;art. 2704 cod. civ.., data certa anteriore alla notificazione dell&#8217;atto di pignoramento. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E comunque, quand&#8217;anche gli sia opponibile, trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all&#8217;art. 2702 cod. civ. e, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.</strong></p>
<h2 id="conclusioni" style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Applicando i principi di cui sopra, i giudici concludono che la quietanza di pagamento rilasciata dalla ditta debitrice al terzo pignorato ha data certa non anteriore. Bensì, coeva alla notificazione dell&#8217;atto di pignoramento da parte della società creditrice. E, comunque, deve essere prudentemente apprezzata dai giudici di merito quale prova indiziaria, nel quadro del materiale probatorio acquisito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali motivi i giudici cassano la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d&#8217;Appello.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<title>Pignorabilità dei crediti, i limiti sulle somme versate erroneamente dall’INPS</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignorabilita-dei-crediti-inps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 10:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8008</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione interviene sui limiti di pignorabilità dei crediti relativi a somme versate dall'ente previdenziale.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La pignorabilità dei crediti da parte dell&#8217;INPS &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#pignoramento"><strong>Pignoramento somme da parte dell’INPS</strong></a></li>
<li><a href="#saldo"><strong>Pignoramento sul saldo del conto corrente</strong></a></li>
<li><a href="#discrimine"><strong>Discrimine temporale sulle regole di pignoramento</strong></a></li>
<li><a href="#pignorabilita"><strong>Pignorabilità delle somme in conto corrente prima della riforma</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 26042/2018, la Corte di Cassazione ha compiuto qualche interessante chiarimento sui <strong>limiti</strong> <strong>di pignorabilità dei crediti</strong>, in riferimento alle somme state <strong>versate dall’INPS </strong>e, in particolare, sull’ipotesi in cui l’INPS verifichi che il contribuente abbia percepito somme di cui non aveva diritto, e dunque l’ente previdenziale agisca in veste di creditore, cercando di rifarsi sul conto corrente del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, però, queste somme possono essere pignorabili solamente entro i limiti previsti (il “quinto”). Quale soluzione?</p>
<h2 id="pignoramento" style="text-align: justify;">Pignoramento somme da parte dell’INPS</h2>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo con il ricordare che nella fattispecie in esame la Corte d’Appello aveva definito come legittimo il pignoramento eseguito dall’INPS sul conto corrente del debitore, al fine di recuperare la sola parte eccedente l’importi non pignorabile per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte territoriale, esclusa ogni possibilità di <strong>confusione patrimoniale</strong> per la connotazione omogenea delle somme accreditate, riteneva permanere sul denaro accreditato lo stesso vincolo giuridico della parziale impignorabilità, con i limiti di cui si è più volte detto su questo sito.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Corte, infatti, sarebbe stato <strong>legittimo il pignoramento del saldo attivo del conto solo per la quota eccedente un rateo mensile delle pensioni fruite dal debitore esecutato</strong>. Una conclusione che però l’INPS ha respinto, poiché le limitazioni al pignoramento previste dal codice di rito varrebbero solo per il pignoramento eseguito presso l’ente erogatore del trattamento pensionistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per l’ente non possono valere le conclusioni della Corte nel caso in cui il pignoramento sia stato eseguito presso l’istituto bancario o altro ente, con cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente, poiché in questo caso il titolo pensionistico originario verrebbe meno, e il credito del debitore pignoramento non sarebbe altro che il credito alla <strong>restituzione delle somme depositate</strong>, che troverebbe titolo nel rapporto di conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, per l’ente previdenziale proprio l’accredito sul conto corrente dei soli emolumenti pensionistici del debitore, ha fatto sì che sul conto potessero rinvenirsi somme anche ingenti, frutto del risparmio accumulato nel tempo, escludendo così la prevalenza della protezione delle esigenze di sussistenza del debitore pensionato, sulle ragioni del creditore.</p>
<h2 id="saldo" style="text-align: justify;">Pignoramento sul saldo del conto corrente</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione compie a questo punto un’analisi sull’evoluzione della normativa, ricordando innanzitutto come le <strong>somme che sono dovute dal debitore pensionato</strong>, <strong>una volta che sono transitate sul proprio conto corrente, si confondono con quest’ultimo e dunque non sono applicabili le limitazioni di pignoramento</strong>. In altri termini, una volta che l’INPS ha versato sul conto corrente del pensionato le somme, queste perdono la loro identità di crediti pensionistici, e dunque non possono più rivestire la protezione di minimo vitale.</p>
<p style="text-align: justify;">In modo ancora più specifico, la Suprema Corte rammenta come il credito per il saldo di conto corrente, anche se è costituito da sole rimesse pensionistiche, non gode dell’impignorabilità prevista invece – ad esempio – per i crediti che sono vantati direttamente nei confronti dell’istituto di previdenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini non dimenticano ovviamente di aggiornare tali valutazioni con <strong>quanto avvenuto dopo l’introduzione del d.l. 83/2015</strong>, che ha stabilito come le somme dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo della pensione, di assegni di quiescenza, nell’ipotesi di accredito su conto bancario o su conto postale intestato al debitore, possono comunque essere oggetto di pignoramento, ma solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale, e solo se l’accredito ha luogo in dato anteriore al pignoramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o in data successiva, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dalle altre specifiche disposizioni di legge, violate le quali il pignoramento diventa parzialmente inefficace, con l’inefficacia che può essere rilevata anche d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, dopo la riforma del 2015, il legislatore ha introdotto il <strong>principio per cui l’operazione contabile di accreditamento della pensione su conto corrente intestato al creditore fa comunque conservare la funzione connessa al titolo previdenziale</strong>, a patto che le somme siano accreditate direttamente dall’ente previdenziale, con chiara causale.</p>
<h2 id="discrimine" style="text-align: justify;">Discrimine temporale sulle regole di pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Come più volte abbiamo sottolineato sul nostro sito, il legislatore ha fatto chiarezza sull’argomento indicando un <strong>discrimine temporale</strong> per l’applicazione delle regole della riforma del 2015, con particolare riferimento alle procedure esecutive che sono iniziate dopo la data di entrata in vigore del d.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, anche per le vicende che non rientrano, a causa del discrimine temporale, nella nuova disciplina, è bene rammentare come l’esclusione dell’impignorabilità parziale relativa non può certamente precludere la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva come l’individuazione e la modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria per assicurare al beneficiario dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, è riservata all’esclusiva discrezionalità del legislatore, che ha dunque il compito di razionalizzare il quadro normativo in coerenza con i precetti della Carta costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini, inoltre, non sarebbe efficace un’interpretazione di tipo estensivo, considerato che i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, previste dalla legge e non suscettibili di un’interpretazione per via analogica.</p>
<h2 id="pignorabilita" style="text-align: justify;">Pignorabilità delle somme in conto corrente prima della riforma</h2>
<p style="text-align: justify;">Concludiamo ricordando come, considerato che alla vicenda in esame non è stato possibile applicare la <strong>disciplina post-riforma</strong>, abbia trovato spazio la disciplina ante-riforma, il cui quadro normativo prevede che con il versamento delle somme dovute a titolo pensionistico sul conto corrente si è sostanzialmente verificata l’estinzione pro rata del rapporto obbligatorio che sussiste tra il pensionato e il terzo debitore del trattamento economico.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, precisano ancora i giudici della Suprema Corte, il denaro versato in conto segue le regole del deposito irregolare e diviene di proprietà dell’istituto di credito, con nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra la banca e il depositario / correntista.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue infine la pignorabilità indistinta delle somme giacenti sul conto corrente ex art. 2740 c.c., considerato che sulla base di tale quadro normativo il saldo attivo di conto corrente non prevede limiti di pignorabilità che dipendono dalle cause che diedero origine agli accrediti.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<title>Pignoramento prima casa</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-prima-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chi può pignorare la prima casa, quali sono li requisiti e le iliitazioni previste dal legislatore e come si può procedere.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il pignoramento della prima casa &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#pensioni">Requisiti impignorabilità prima casa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#minimo">Chi può pignorare la prima casa</a></strong></li>
<li><strong><a href="#entrate">Impignorabilità prima casa o unica casa?</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In seguito all’introduzione del decreto 69/2013 (il c.d. Decreto del Fare), l’art. 76 co. 1 del D.P.R. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” è stato modificato, introducendo – tra gli altri spunti – il <strong>concetto di impignorabilità della prima casa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base delle novità così introdotte, l’ordinamento ora prevede che</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ferma la facoltà&#8217; di intervento ai sensi dell&#8217;articolo 499 del codice di procedura civile, l&#8217;agente della riscossione: a) non da&#8217; corso all&#8217;espropriazione se l&#8217;unico immobile di proprietà&#8217; del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e&#8217; adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva che l’unico creditore che non può pignorare la prima casa, da intendersi come unico immobile del debitore, è il <strong>Fisco</strong>. Ma quali sono i requisiti che ci permettono di caratterizzare i termini di <strong>impignorabilità della prima casa</strong>?</p>
<h2 id="#requisiti" style="text-align: justify;">Requisiti impignorabilità prima casa</h2>
<p style="text-align: justify;">Leggendo l’art. 76 D.P.R. 602/1973 emergono quelli che sono i limiti dell’impignorabilità dell’unico immobile del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sintetizzando gli specifici elementi di riferimento, affinché l’unico immobile sia impignorabile è necessario che l’immobile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><i><em>corrisponda al luogo in cui il contribuente ha fissato la propria residenza;</em></i></li>
</ul>
<ul>
<li><em>abbia destinazione catastale abitativa;</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>non sia catastalmente classificato come A9 o A9 (ville e castelli) e non possieda i requisiti delle case di lusso (di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969), indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.</em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se anche uno solo di questi requisiti dovesse mancare, l’Agenzia delle Entrate può procedere al <strong>pignoramento dell’immobile</strong>. Tuttavia, è anche necessario che venga rispettato anche un altro requisito, quale quello del debito minimo del contribuente pari a 120 mila euro. Se invece l’importo del debito è inferiore a 120 mila euro, ma è comunque superiore a 20 mila euro, l’Agente per la riscossione non potrà procedere al pignoramento ma potrà comunque far iscrivere <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ipoteca/">ipoteca</a></strong> sull’immobile (pertanto, non potrà far vendere l’immobile all’asta).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, tale lettura può ben integrarsi con le più recenti modifiche contenute nel d.l. 50/2017, che all’art. 8 dispone modifiche all’art. 76 co. 2 del D.P.R. 602/1973, sostituendo “del bene” con “dei beni”. Dunque, grazie a tale innovazione, il pignoramento è oggi permesso se il valore catastale di tutti gli immobili posseduti è almeno pari a 120 mila euro e non, come prima, se il valore del bene da pignorare fosse maggiore di tale cifra.</p>
<h2 id="#chi" style="text-align: justify;">Chi può pignorare la prima casa</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra esposto, giova pertanto rammentare che il <strong>concetto di impignorabilità della prima</strong> <strong>casa</strong> riguarda solamente il Fisco. Di conseguenza, tutti gli altri creditori possono procedere a <strong>pignorare la casa</strong>, ancorché prima e unica, fino alla vendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Possono dunque procedere con il pignoramento:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><i><em>la banca presso cui si è stipulato il mutuo grazie al quale è stata acquistata la casa;</em></i></li>
</ul>
<ul>
<li><em>la società finanziaria o creditizia a cui è stato richiesto un prestito;</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>un creditore privato del contribuente intestatario dell’immobile;</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>l’ex coniuge a cui non sono stati regolarmente versati gli assegni di mantenimento. </em></li>
</ul>
<h2 id="#unica" style="text-align: justify;">Impignorabilità prima casa o unica casa?</h2>
<p style="text-align: justify;">Un importante chiarimento su questo tema riguarda il concetto di “<strong>prima casa</strong>”, che noi stessi abbiamo utilizzato comunemente per poterci riferire a quello che è un argomento particolarmente ricercato, affrontato e dibattuto.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, il testo dell’art. 76 prevede che l’Agente per la riscossione non possa procedere all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore. La differenza non è solo formale, bensì anche piuttosto sostanziale: sta infatti a significare che ad essere <strong>impignorabile</strong> da parte del Fisco è l’<strong>unica</strong> <strong>casa</strong> del debitore, e non la sua prima casa. Ma cosa cambia?</p>
<p style="text-align: justify;">Immaginiamo che un contribuente abbia dei debiti nei confronti del Fisco per 150 mila euro, e sia intestatario di due immobili, una prima casa del valore di 100 mila euro e una casa per le vacanze del valore di 80 mila euro. In questo caso il creditore (qualsiasi) può aggredire entrambi i beni, considerato che nessuno dei due è “unica casa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, se il contribuente è debitore di <strong>un solo immobile</strong>, allora quel bene non potrà essere pignorato dall’Agenzia delle Entrate. Naturalmente, questo vincolo non vale – come abbiamo già visto – per altri creditori, che possono ben aggredire quel bene, ancorché unica casa.</p>
<p style="text-align: justify;">C’è poi un’altra caratteristica di attenzione che vi consigliamo di tenere a mente. Il testo parla infatti di “immobili” e non di “case”. Ne deriva che se il contribuente è intestatario della casa in cui abita e contemporaneamente è proprietario di un altro immobile, come un terreno, allora anche in questo caso l’abitazione potrà essere pignorata, non trattandosi di unico immobile di proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Il discorso di cui sopra non deve invece essere esteso a box, posti auto, cantine e altre pertinenze dell’abitazione, che se non sono accatastate autonomamente, non fanno perdere all’immobile il requisito di unicità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<title>Pignoramento pensione: limiti e minimo impignorabile</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-pensione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 07:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come funziona il pignoramento della pensione e quali sono gli importi che non si possono pignorare.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#pensioni">Minimo vitale impignorabile</a></strong></li>
<li><strong><a href="#minimo">Come calcolare il minimo vitale</a></strong></li>
<li><strong><a href="#entrate">Pignoramento dell’Agenzia delle Entrate</a></strong></li>
<li><strong><a href="#conto">Pignoramento sul conto corrente</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di riassumere nel corso degli ultimi giorni, nell’ipotesi in cui il creditore non riceva le somme a lui dovute nei modi e nei termini concordati, potrà procedere all’avvio di un’esecuzione forzata con la finalità di <strong>aggredire le spettanze del debitore in termini di stipendio o di pensione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così come avviene nei confronti dello stipendio, pignorabile sia presso il datore di lavoro che presso la banca / poste di accredito dell’emolumento, così anche il <strong>pignoramento della pensione</strong> potrà avvenire sia direttamente presso l’Inps o presso l’altro ente previdenziale di riferimento, ancor prima che l’importo venga corrisposto al pensionato, sia presso l’istituto di credito presso cui la somma viene mensilmente stata su un conto corrente intestato al pensionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, è bene rammentare che – esattamente come avviene per lo stipendio – anche<strong> la pensione non può mai essere pignorata per intero</strong>, dovendo essere rispettato il limite generalmente stabilito nel quinto della spettanza netta.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi sono invece dei <strong>limiti massimi predeterminabili</strong>, considerato che tale entità dipende dalla misura annua dell’assegno sociale, un parametro che viene stabilito per poter determinare – appunto &#8211; fino a quanto si può spingere il pignoramento del debitore.</p>
<h2 id="#pensioni" style="text-align: justify;">Pignoramento pensioni e minimo vitale impignorabile</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già avuto modo di introdurre qualche riga fa, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica tutela in favore dei pensionati che subiscono il <strong>pignoramento della propria pensione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto previsto nel nostro ordinamento, infatti, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere oggetto di pignoramento per un ammontare che sia corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte che eccede questo ammontare è pignorabile solamente nel limite di un quinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra rappresenta il c.d. “<strong>minimo vitale</strong>”, ovvero una somma di denaro che il legislatore ha ritenuto essere impignorabile, e che è utile per poter garantire al pensionato un’esistenza dignitosa.</p>
<h2 id="#minimo" style="text-align: justify;">Come calcolare il minimo vitale impignorabile</h2>
<p style="text-align: justify;">In linea con quanto sopra rammentato, cerchiamo dunque di comprendere come <strong>calcolare il minimo vitale impignorabile.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per far ciò, bisognerà innanzitutto prendere come riferimento la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e sommare a questo il 50% dello stesso importo.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che per il 2018 l’importo dell’assegno sociale è pari a 453,00, ne deriva che il minimo impignorabile è pari ad euro 679,50 (ovvero 453,00 euro + 226,50 euro, che è il 50% di 453,00).</p>
<p style="text-align: justify;">Effettuato questo semplice calcolo, ne deriva che la parte di pensione che il creditore può effettivamente cercare di pignorare sarà pari al quinto di ciò che eccede. Ipotizzando una pensione di 1.500 euro, bisognerà dunque sottrarre i 679,50 euro come sopra calcolati e, sul risultato (820,50 euro) così ottenuto, calcolare il quinto (164,10 euro).</p>
<h2 id="#entrate" style="text-align: justify;">Pignoramento pensione dall’Agenzia delle Entrate &#8211; Riscossione</h2>
<p style="text-align: justify;">Come noto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere a esecuzione forzata e a <strong>pignoramento</strong> <strong>presso terzi</strong> per poter cercare di soddisfare le esposizioni debitorie iscritte a ruolo a carico del contribuente, e non pagate a seguito della notifica delle cartelle esattoriali e delle eventuali intimazioni di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo val la pena rammentare come la pensione non potrà mai essere pignorata per intero, valutato che la legge prevede specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, variabili in base agli importi della pensione e di altre indennità.</p>
<p style="text-align: justify;">I limiti saranno in questo caso pari a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><b><strong>1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;</strong></b></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;</strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>1/5 per importi superiori a 5.000 euro.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nella valutazione dei limiti di cui sopra, è importante rammentare che anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà rispettare i requisiti di minimo vitale impignorabile, come sopra anticipato.</p>
<h2 id="#conto" style="text-align: justify;">Pignoramento della pensione sul conto corrente</h2>
<p style="text-align: justify;">Regole parzialmente più specifiche vigono nel caso in cui il creditore cerchi di <strong>pignorare la pensione che è in accredito sul conto corrente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso, infatti, le pensioni che sono state accreditate nei mesi sul conto corrente possono essere pignorate solamente per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, fermo restando che l’accredito dovrà essere avvenuto in data anteriore al pignoramento. Il limite di pignorabilità potrà dunque essere calcolato, per le somme precedentemente accreditate a titolo di pensione, in 1.359 euro, ovvero nell’importo dell’assegno sociale (453,00) moltiplicato per 3.</p>
<p style="text-align: justify;">E se invece l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente? In questo caso, la somma potrà essere pignorata nel rispetto dei limiti che sopra abbiamo avuto modo di rammentare.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<title>Pignoramento dello stipendio: procedura e limiti</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-dello-stipendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=7325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come avviene il pignoramento dello stipendio, quali sono le fasi della procedura e quali sono i limiti pignorabili in via generale e specifica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-dello-stipendio/">Pignoramento dello stipendio: procedura e limiti</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il pignoramento dello stipendio &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#procedura"><strong>Procedura</strong></a></li>
<li><strong><a href="#iter">Iter</a></strong></li>
<li><a href="#limiti"><strong>Limiti</strong></a></li>
<li><strong><a href="#alimentari">Crediti alimentari</a></strong></li>
<li><strong><a href="#poste">In banca o alle poste</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>pignoramento dello stipendio</strong> è uno degli strumenti che il legislatore pone a disposizione del creditore che cerca di soddisfare le proprie pretese nei confronti del debitore. Uno strumento invero condito di particolari specificità, considerato che lo stesso legislatore sottopone questa procedura a limiti piuttosto ferrei, che mirano a garantire la sostenibilità  della vita del debitore. Vediamoli insieme.</p>
<h2 id="procedura">Procedura del pignoramento dello stipendio</h2>
<p style="text-align: justify;">Rimandando agli altri nostri approfondimenti sul pignoramento per maggiori informazioni, iniziamo con il rammentare come <strong>lo stipendio possa essere pignorato in due distinti momenti</strong>, non concomitanti (cioè, il creditore dovrà scegliere tra l’uno o l’altro).</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo momento è quello <strong>antecedente al versamento dello stipendio</strong> (accredito) al dipendente. In questo caso, come intuibile, l’atto di pignoramento dovrà essere notificato sia al debitore che al datore di lavoro, che procederà alla trattenuta e accrediterà al dipendente, alla fine del mese, la retribuzione al netto dell’importo pignorato dal creditore. Il secondo momento è invece quello <strong>successivo all’accredito dello</strong> <strong>stipendio</strong> <strong>sul conto corrente</strong>: in questo caso l’atto andrà notificato all’istituto di credito (banca / posta), oltre che al debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">In entrambi i casi, siamo nell’orbita del pignoramento presso terzi, di cui ci siamo occupati qualche giorno fa.</p>
<h2 id="iter" style="text-align: justify;">L&#8217;iter del pignoramento dello stipendio</h2>
<p style="text-align: justify;">Senza riapprofondire la procedura che esponemmo a suo tempo, possiamo proficuamente rammentare come l’iter parta dall’<strong>atto di pignoramento</strong>, ovvero un atto che il legale del creditore consegna all’ufficiale giudiziario del tribunale competente, e che questi notificherà al debitore e al datore di lavoro / istituto di credito, a seconda delle scelte del creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, non appena il datore di lavoro riceve l’atto di pignoramento, dovrà procedere ad effettuare una <strong>trattenuta sullo stipendio</strong>, nei limiti previsti: come risulta già intuibile da queste poche righe e dalle premesse del nostro odierno focus, non tutto lo stipendio potrà essere pignorato, ma solamente una minoritaria sua parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il datore di lavoro dovrà inoltre dichiarare al creditore l’ammontare della busta paga, entro 10 giorni, tramite raccomandata o PEC, specificando di quali somme è debitore e quando deve essere eseguito il <strong>pagamento</strong>. Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca risposta, il creditore può chiedere un rinvio per poterlo fare comparire direttamente all’udienza. A quel punto il giudice prenderà atto della dichiarazione dell’azienda in sede di udienza, e provvederà ad assegnare le somme al creditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto ovvio, l’iter si comporrà degli stessi tasselli nel caso in cui il pignoramento presso terzi avvenga non presso il datore di lavoro, bensì presso l’istituto di credito su cui viene mensilmente versato lo stipendio.</p>
<h2 id="limiti">Limiti del pignoramento dello stipendio</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lo stipendio non può essere integralmente pignorato</strong> ma, secondo la regola generale, può essere utile per poter soddisfare le pretese del creditore <strong>fino a un massimo del quinto</strong>. Sono tuttavia previste numerose eccezioni che rendono questa regola più flessibile: vediamole insieme, separando il caso di pignoramento dello stipendio in azienda da quello del pignoramento dello stipendio presso l’istituto di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il <strong>pignoramento dello stipendio in azienda</strong>, la regola generale prevede che il pignoramento non possa essere superiore al 20% dello stipendio (ovvero a un suo quinto). L’importo dovrà essere calcolato tenendo in considerazione la retribuzione netta in busta paga, ovvero quella al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, se sullo stesso stipendio sono a valere <strong>più atti di pignoramento</strong>, da parte di diversi soggetti creditori, varrà la regola dell’accordo. In altri termini, i creditori che sono successivi al primo creditore procedente, dovranno attendere che il primo sia soddisfatto per poter essere destinatari dei pagamenti del quinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Se però i debiti sorgono da cause diverse, e il <strong>pignoramento è contemporaneo</strong>, si può alzare il limite di pignorabilità fino a un mezzo: i casi sono però piuttosto limitati, visto e considerato che devono sussistere contemporanee cause per imposte, alimenti, debiti commerciali, e così via.</p>
<h2 id="alimentari" style="text-align: justify;">Il pignoramento per crediti alimentari</h2>
<p style="text-align: justify;">A proposito di pignoramento dello <strong>stipendio per alimenti</strong>, la legge prevede che nel caso in cui il debito sorga per questa causa, il limite può essere elevato a un terzo. Bisogna però fare attenzione a cosa si intende per “alimenti”: non si tratta infatti degli importi da corrispondere all’ex coniuge (mantenimento) bensì degli importi dovuti a familiari per la loro sopravvivenza, quando costoro sono nell’impossibilità (per salute) di mantenersi e, dunque, sopravvivere.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri limiti particolari valgono nei confronti del <strong>pignoramento dello stipendio per tasse</strong> dovute a Stato e enti territoriali. In questo caso il limite massimo è di un quinto, ma se il debito è ricondotto in una cartella esattoriale già notificata dall’agente per la riscossione, allora sono previsti ulteriori limiti di pignoramento, pari a un decimo se lo stipendio non supera 2.500 euro, un settimo se lo stipendio non supera i 5.000 euro, un quinto se lo stipendio supera i 5.000 euro.</p>
<h2 id="poste" style="text-align: justify;">Il pignoramento in banca o alle poste</h2>
<p style="text-align: justify;">Infine, occupiamoci brevemente dell’ipotesi di pignoramento dello stipendio in banca o alle poste. In questo caso valgono infatti delle regole diverse, che di seguito andiamo brevemente a riassumere:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="text-align: justify;">nel caso in cui lo stipendio sia accreditato in via anteriore al pignoramento (cioè, lo stipendio è già depositato sul conto nel momento in cui alla banca arriva la notifica dell’atto di pignoramento), è pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale;</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">nel caso in cui lo stipendio sia accreditato successivamente al pignoramento, è pignorabile l’intero stipendio nel limite della misura autorizzata dal tribunale per i crediti alimentari, o di un quinto per ogni altro credito, o ancora fino alla metà dello stipendio per il concorso di più cause creditorie.</li>
</ul>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pignoramento presso terzi: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/pignoramento-presso-terzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 13:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come funziona il pignoramento presso terzi, quali sono i requisiti dell'atto, la procedura e gli obblighi del terzo pignorato.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il pignoramento presso terzi &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#esempio"><strong>Esempio</strong></a></li>
<li><strong><a href="#requisiti">I requisiti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#iscrizione">Iscrizione a ruolo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#obblighi">Obblighi del terzo</a></strong></li>
<li><strong><a href="#impignorabili">Crediti impignorabili</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nei nostri approfondimenti sul <strong>pignoramento</strong> abbiamo spesso parlato del <strong>pignoramento</strong> <strong>presso</strong> <strong>terzi</strong>. È una delle diverse opportunità che i creditori hanno a disposizione per poter <strong>aggredire i beni del debitore</strong>, al fine di soddisfare le proprie pretese di credito.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il pignoramento presso terzi</h2>
<p style="text-align: justify;">Come intuibile, il pignoramento presso terzi è una procedura che concerne i <strong>beni del debitore che non sono</strong> <strong>in suo diretto possesso</strong>. Questi possono infatti essere nella disponibilità di un terzo. La disciplina dell&#8217;istituto trova la propria fonte a partire dall&#8217;articolo 543 del codice di procedura civile.</p>
<h2 id="esempio" style="text-align: justify;">Alcuni esempi di pignoramento presso terzi</h2>
<p style="text-align: justify;">L’ipotesi più frequente è il tentativo del creditore di pignorare il denaro presente sul conto corrente di un istituto di credito, intestato al debitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro esempio molto frequente è costituito dalla fattispecie in cui il creditore, consapevole del rapporto di lavoro subordinato del proprio debitore, pignora a questi il quinto del proprio stipendio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quali sono le caratteristiche e la procedura del pignoramento presso terzi? Come funziona?</p>
<h2 id="#requisiti" style="text-align: justify;">I requisiti del pignoramento presso terzi</h2>
<p style="text-align: justify;">A disciplinare il pignoramento presso terzi è l’art. 543 c.p.c.. L&#8217;articolo stabilisce che il <strong>pignoramento presso terzi</strong> occorre sia nell’ipotesi in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore, sia l’ipotesi in cui il debitore vanti crediti nei confronti del terzo. Si aprono così due scenari evidentemente differenti in ambito procedurale, formale e sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito ciò, l<strong>’atto di</strong> <strong>pignoramento</strong> deve essere notificato al terzo e al debitore. Deve innanzitutto contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti che sono assoggettati al pignoramento (una previsione che è già stabilita in linea generale dall’art. 492 c.p.c.).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’atto di <strong>pignoramento presso terzi</strong> devono poi trovare indicazione le cose e le somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne (se non per ordine espresso del giudice), la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, l’atto di pignoramento presso terzi deve contenere la <strong>citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente</strong>. Il creditore dovrà indicare un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento, e l’invito al terzo a rendere entro 10 giorni al creditore procedente la <strong>dichiarazione di cui all’art.</strong> 547 c.p.c. . Sarà poi presente l’avvertimento sulla circostanza che, in caso di omissione, la stessa dichiarazione dovrà essere resa comparendo dinanzi a apposita udienza. Ove poi il terzo non compaia, o sebbene sia comparso non abbia reso la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso, e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.</p>
<h2 id="#iscrizione" style="text-align: justify;">Iscrizione a ruolo del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Per concerne i termini per l’iscrizione a ruolo, il c.p.c. stabilisce come l’<strong>originale dell’atto di citazione</strong> debba essere consegnato al creditore senza ritardo dall’ufficiale giudiziario, non appena viene eseguita l’ultima notificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto il creditore dovrà procedere al <strong>deposito</strong> – nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione – la nota di iscrizione a ruolo. Il deposito deve essere accompagnato dalle copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.</p>
<h2 id="#obblighi" style="text-align: justify;">Obblighi del terzo pignorato</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 547 c.p.c. stabilisce – come sopra abbiamo già avuto modo di anticipare – che il terzo deve rendere al creditore procedente una <strong>dichiarazione</strong>, da farsi attraverso raccomandata a/r o PEC, anche mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, all’interno della quale deve <strong>specificare di quali cose o somme  è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono già state notificate o che ha accettato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui sulla dichiarazione sorgano contestazioni, o se in conseguenza della mancata dichiarazione del terzo non è possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il giudice – su istanza di parte – procede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo sarà poi tenuto a rispettare gli obblighi di custodia imposti dalla legge, con riferimento alle cose e alle somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato del 50%.</p>
<h2 id="#impignorabili" style="text-align: justify;">Crediti impignorabili</h2>
<p style="text-align: justify;">Si tenga comunque conto che non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono costituire oggetto di <strong>pignoramento</strong>. Risultano infatti essere impignorabili, tra i principali, i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell&#8217;elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, le somme che sono dovute dai privati a titolo di <strong>stipendio</strong>, di <strong>salario</strong> o di altre <strong>indennità sul</strong> <strong>rapporto di lavoro e di impiego</strong> (sono comprese qui anche quelle in caso di licenziamento) possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura che viene autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato.  Per quanto concerne i tributi che sono dovuti allo Stato, la misura di pignorabilità è pari a un quinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo quanto previsto dalla recente riforma, le somme che sono dovute a titolo di pensione / quiescenza, possono essere pignorate per un massimo della misura dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente invece è pignorabile nelle misure previste per stipendio e salario, e per le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.</p>
<p style="text-align: justify;">E per quanto concerne la generalità degli <strong>accrediti su conto bancario o postale</strong> intestato al debitore di tutte le somme predette? Il d.l. 83/2015 ha previsto due ipotesi. Nel caso in cui l’accredito in banca sia antecedente al pignoramento, il pignoramento potrà essere effettuato per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale. Nel caso in cui invece l’accredito in banca sia contestuale o successivo al pignoramento, le somme potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice. In ogni caso l&#8217;ammontare massimo non può superare il quinto.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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		<title>La forma del pignoramento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/la-forma-del-pignoramento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 14:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Pignoramento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La forma del pignoramento &#8211; Indice: Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio Sostituzione dei beni pignorati L&#8217;opposizione al pignoramento Indicazione di beni ulteriormente pignorabili A meno che non siano state previste delle ipotesi pi&#249; specifiche, la forma del pignoramento consiste in una ingiunzione che l&#8217;ufficiale giudiziario avanza al debitore. Nell&#8217;ingiunzione il debitore viene invitato [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La forma del pignoramento &#8211; Indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#dichiarazione">Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio</a></strong></li>
<li><strong><a href="#sostituzione">Sostituzione dei beni pignorati</a></strong></li>
<li><strong><a href="#opposizione">L’opposizione al pignoramento</a></strong></li>
<li><strong><a href="#indicazione">Indicazione di beni ulteriormente pignorabili</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A meno che non siano state previste delle ipotesi più specifiche, la <strong>forma del pignoramento</strong> consiste in una <strong>ingiunzione che l&#8217;ufficiale giudiziario avanza al debitore.</strong> Nell&#8217;ingiunzione il debitore viene invitato ad astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che sono assoggetti all&#8217;espropriazione, e i frutti di essi.</p>
<h2 id="dichiarazione" style="text-align: justify;">La forma del pignoramento: la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre a ciò, il <strong>pignoramento</strong> deve contenere anche:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">un <strong>invito</strong> &#8211; rivolto al debitore &#8211; ad effettuare presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, la <strong>dichiarazione di residenza</strong> o l’<strong>elezione di domicilio</strong> in uno dei Comuni di riferimento territoriale per il giudice per l&#8217;esecuzione, e</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;avvertimento che, in mancanza o nell’ipotesi in cui il debitore si renda irreperibile presso la residenza dichiarata o presso il domicilio eletto, le successive notifiche o le comunicazioni che a lui saranno dirette, verranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</li>
</ul>
<h2 id="sostituzione" style="text-align: justify;">Sostituzione dei beni pignorati e forma del pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>forma del pignoramento</strong> prevede che l’atto contenga anche l’avvertimento che il debitore possa domandare la <strong>sostituzione delle cose o dei crediti pignorati</strong> con una somma di denaro. Tale somma sarà pari all&#8217;importo dovuto al creditore procedente e ai creditori successivamente intervenuti. La somma inoltre sarà comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese (anche quelle di esecuzione).</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda di sostituzione può essere promossa a patto che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">sia depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l&#8217;assegnazione dei beni, e</li>
<li style="text-align: justify;">che la relativa istanza dimostri lo stanziamento di una somma di denaro che non sia inferiore ad un quinto dell&#8217;importo del credito per cui si è eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, meno i versamenti già effettuati, di cui deve essere data prova documentale.</li>
</ul>
<h2 id="opposizione" style="text-align: justify;">L’opposizione al pignoramento</h2>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri elementi che il <strong>pignoramento</strong> deve includere, c’è poi l’avvertimento che l’opposizione al provvedimento diviene inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. L’unica eccezione prevista dal legislatore è che si dimostri l’esistenza di fatti sopravvenuti. O che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</p>
<h2 id="indicazione" style="text-align: justify;">Indicazione di beni ulteriormente pignorabili</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui i <strong>beni</strong> <strong>oggetto di pignoramento</strong> non siano ritenuti sufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, oppure quando appare chiara la lunga estensione del processo di liquidazione degli stessi, l&#8217;ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili, i luoghi in cui si trovano o – eventualmente – anche le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l&#8217;omessa o falsa dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La conseguente <strong>dichiarazione del debitore</strong> sarà redatta in un verbale sottoscritto dallo stesso. Se la dichiarazione indica cose mobili,  queste – con decorrenza dal momento della dichiarazione &#8211; sono considerate pignorate. L&#8217;ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti previsti dalla legge. Se tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all&#8217;ufficiale giudiziario territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la dichiarazione indica dei crediti o delle cose mobili che sono però in <strong>possesso di terzi</strong>, il pignoramento si perfeziona nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione. Il terzo è costituito custode della somma o della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare un accesso telematico alle banche dati al fine di procedere con una ricerca telematica di beni potenzialmente pignorabili. Si tratta principalmente dell&#8217;anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche di principale riferimento. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, dovrà indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, e quelle dei creditori istanti.</p>
<h2>Se il debitore è un imprenditore commerciale</h2>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo infine che se il debitore è un <strong>imprenditore commerciale</strong>, l&#8217;ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, può invitare il debitore a indicare il luogo dove sono conservate le scritture contabili. La procedura prevede la nomina di un commercialista, un avvocato o un notaio per il loro esame, con l’obiettivo di individuare cose e crediti pignorabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professionista nominato può altresì procedere a domandare specifiche <strong>informazioni agli uffici finanziari. </strong>In particolare sul luogo di tenuta delle scritture contabili o sulla loro modalità di conservazione. Terminata la propria analisi, il professionista procederà trasmettendo un’apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all&#8217;ufficiale giudiziario che lo ha nominato. L&#8217;ufficiale a sua volta provvederà alla liquidazione delle spese e del compenso. Dalla relazione del professionista possono risultare cose o crediti che non costituiscono oggetto della precedente dichiarazione del debitore. In tal caso le spese dell&#8217;accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/">Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale</a></em></p>
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