• LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato civilista
    • Diritto dell’informatica
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Contratto
    • Contrattuale
    • Consumatori
    • Diritti Reali
    • Internet
    • Pignoramento
    • Processuale
    • Responsabilità
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Diritto Civile: cos’è
    • Contratto: definizione
    • Contratto: come si scrive
    • Annullabilità del contratto
    • Condizione nel contratto
    • Termine nel contratto
    • Diffida ad adempiere
    • Decreto ingiuntivo
    • Messa in mora
    • Nullità del contratto
    • Pignoramento
    • Rescissione del contratto
    • Risoluzione del contratto
    • Revocatoria ordinaria
    • Simulazione nel contratto
    • Contratto fiduciario
  • CONTATTI

Home » Civile » Responsabilità » Prescrizione responsabilità medica in 5 o 10 Anni? [Guida completa]

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato civilista
    • Diritto dell’informatica
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Contratto
    • Contrattuale
    • Consumatori
    • Diritti Reali
    • Internet
    • Pignoramento
    • Processuale
    • Responsabilità
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Diritto Civile: cos’è
    • Contratto: definizione
    • Contratto: come si scrive
    • Annullabilità del contratto
    • Condizione nel contratto
    • Termine nel contratto
    • Diffida ad adempiere
    • Decreto ingiuntivo
    • Messa in mora
    • Nullità del contratto
    • Pignoramento
    • Rescissione del contratto
    • Risoluzione del contratto
    • Revocatoria ordinaria
    • Simulazione nel contratto
    • Contratto fiduciario
  • CONTATTI

Prescrizione responsabilità medica in 5 o 10 Anni? [Guida completa]

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Prescrizione responsabilità medica in 5 o 10 Anni? [Guida completa]
responsabilita-medica
Avv. Beatrice Bellato

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno in caso di errore medico è uno degli aspetti più delicati e complessi dell’intera materia della responsabilità sanitaria.

Molti pazienti che scoprono di aver subito un danno si chiedono quanto tempo hanno a disposizione per far valere i propri diritti, e la risposta non è univoca. A seconda di chi si agisce, di quando è avvenuto il fatto, di quale tipo di danno si rivendica, i termini possono variare significativamente tra 5 e 10 anni, con alcune eccezioni che possono estendere ulteriormente questi periodi.

Ecco perché comprendere quale termine si applica al proprio caso specifico è fondamentale per evitare di trovarsi con una richiesta di risarcimento dichiarata inammissibile perché tardiva.

La distinzione tra contrattuale ed extracontrattuale

bannerIl punto principale di tutta la questione è la natura giuridica della responsabilità. La Legge Gelli-Bianco ha infatti definitivamente chiarito che la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il medico dipendente risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale. Una distinzione che può sembrare tecnica e astratta, ma che ha conseguenze pratiche enormi proprio sui tempi di prescrizione.

Quando un paziente si rivolge a un ospedale pubblico o a una clinica privata per ricevere cure, si instaura automaticamente un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura. La struttura si obbliga a fornire prestazioni sanitarie adeguate, sicure ed efficaci, impiegando personale qualificato e mezzi idonei. Se questa obbligazione viene violata e il paziente subisce un danno, si configura un inadempimento contrattuale: per questo tipo di responsabilità, l’articolo 2946 c.c. stabilisce un termine di prescrizione ordinario di 10 anni.

Il medico dipendente che opera all’interno della struttura sanitaria, invece, non ha un rapporto contrattuale diretto con il paziente. La sua responsabilità è di natura extracontrattuale, fondata sull’art. 2043 c.c. che stabilisce il principio generale secondo cui chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. L’articolo 2947 c.c. fissa per il risarcimento del danno da fatto illecito un termine di prescrizione quinquennale, quindi di soli 5 anni.

Perché c’è questa differenza

La differenza non è casuale ma risponde a una precisa scelta del legislatore di orientare le azioni risarcitorie principalmente verso le strutture sanitarie piuttosto che verso i singoli professionisti. Per il paziente che ha subito un danno, questa impostazione presenta vantaggi significativi. Agire contro la struttura con responsabilità contrattuale comporta un termine di prescrizione più lungo e un onere probatorio alleggerito, perché non è necessario dimostrare nel dettaglio la colpa specifica del singolo medico ma è sufficiente provare l’inadempimento della prestazione dovuta.

Esiste però un’importante eccezione a questo schema. Il medico libero professionista che opera in regime di libera professione intramoenia o extramoenia, oppure nel proprio studio privato, instaura un rapporto contrattuale diretto con il paziente. In questo caso la sua responsabilità è contrattuale esattamente come quella della struttura, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. 

Da quando decorre il termine di prescrizione

Stabilire quale sia il termine di prescrizione applicabile è solo il primo passo. Altrettanto importante è capire da quando questo termine inizia a decorrere. L’articolo 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 

La questione centrale è dunque capire quando il paziente è in condizione di far valere il proprio diritto al risarcimento. Si potrebbe pensare che il termine decorra dal giorno in cui si verifica l’errore medico, per esempio dalla data dell’intervento chirurgico sbagliato o dalla somministrazione del farmaco inappropriato. In realtà questo approccio sarebbe eccessivamente semplicistico e penalizzerebbe ingiustamente i pazienti vittime di danni che si manifestano a distanza di tempo dall’evento causativo.

La manifestazione del danno

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che il termine prescrizionale inizia a decorrere non dal momento dell’evento lesivo ma dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno in modo oggettivamente percepibile. Non conta dunque la consapevolezza soggettiva del paziente ma la percettibilità oggettiva del danno secondo il parametro dell’ordinaria diligenza. In altre parole, il termine decorre da quando il paziente, usando la normale diligenza, avrebbe potuto e dovuto accorgersi di aver subito un danno riconducibile a un errore medico.

Una simile impostazione tutela adeguatamente i casi di danni lungolatenti, cioè quei danni che si manifestano molti anni dopo l’evento causativo. L’esempio classico è quello delle trasfusioni di sangue infetto negli anni ’80 e ’90, dove l’infezione da HIV o da epatite C avveniva al momento della trasfusione ma i sintomi emergevano anche dieci o quindici anni dopo. In questi casi il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui i sintomi si manifestano e il paziente ha la possibilità concreta di collegare il suo stato di malattia alla trasfusione ricevuta in passato.

Un altro esempio significativo riguarda i corpi estranei dimenticati durante interventi chirurgici, come garze o strumenti. Se una garza viene lasciata nell’addome durante un’operazione, possono passare mesi o anni prima che provochi sintomi che portano alla sua scoperta radiologica. Il termine di prescrizione inizia a decorrere solo da quando l’esame diagnostico rivela la presenza del corpo estraneo e il paziente può quindi collegare i suoi disturbi all’errore commesso durante l’intervento precedente.

Quanto tempo hai per chiedere il risarcimento per malasanità: i termini di prescrizione

La prescrizione in caso di decesso del paziente

Quando l’errore medico provoca la morte del paziente, la situazione si complica ulteriormente perché entrano in gioco diritti diversi che fanno capo a soggetti diversi. I congiunti del defunto possono agire per due tipi di danni distinti, ciascuno con il proprio regime di prescrizione. 

I danni iure hereditatis

I danni iure hereditatis sono quelli che il paziente deceduto aveva già subito in vita e che vengono trasmessi agli eredi attraverso la successione. Si tratta per esempio del danno biologico per le sofferenze patite dal momento dell’errore fino al decesso, del danno morale per l’angoscia vissuta consapevolmente, del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e i guadagni persi durante il periodo di malattia. I danni nascono in capo al defunto e gli eredi li ereditano esattamente come erediterebbero un credito o un bene.

Per i danni iure hereditatis, la prescrizione applicabile è quella che sarebbe stata applicabile al defunto se fosse rimasto in vita. Poiché il rapporto era di tipo contrattuale con la struttura sanitaria, si applica il termine decennale dell’articolo 2946 c.c.. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il defunto avrebbe potuto far valere il proprio diritto, quindi dalla manifestazione del danno, e continua a decorrere nei confronti degli eredi. Se il decesso avviene dopo che il termine ha iniziato a decorrere, gli eredi subentrano nella stessa situazione giuridica e devono agire entro il termine residuo.

I danni iure proprio

I danni iure proprio sono invece quelli che nascono direttamente in capo ai congiunti per la perdita del rapporto parentale con il defunto. Si tratta del danno morale per il dolore subito dalla perdita della persona cara, del danno esistenziale per lo sconvolgimento delle abitudini di vita, del danno patrimoniale se il defunto contribuiva al sostentamento economico della famiglia. I danni non sono trasmessi per successione ma sorgono originariamente in capo ai familiari superstiti.

Per i danni iure proprio la situazione è più incerta. Prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza pacificamente applicava il termine quinquennale della responsabilità extracontrattuale, perché i congiunti non avevano alcun rapporto contrattuale con la struttura sanitaria. La Legge Gelli-Bianco ha però previsto che la struttura sanitaria risponde in via contrattuale, senza indicare eccezioni per i danni dei congiunti.

Alcuni interpreti ritengono che dopo la riforma anche i danni iure proprio dei congiunti siano soggetti al termine decennale, perché la legge parla di responsabilità contrattuale della struttura senza distinguere tra paziente e familiari. La Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata in modo definitivo su questo punto, anche se autorevoli esponenti della giurisprudenza hanno espresso opinioni favorevoli all’interpretazione estensiva del termine decennale. In attesa di un chiarimento definitivo, la prudenza consiglia di agire entro il termine quinquennale per non rischiare di vedersi opporre la prescrizione.

La prescrizione quando il fatto costituisce reato

L’articolo 2947 c.c., dopo aver fissato il termine quinquennale per il risarcimento del danno da fatto illecito, aggiunge un’importante eccezione al terzo comma. Stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile di risarcimento del danno. Una previsione che può allungare significativamente i termini entro cui è possibile agire per ottenere il risarcimento di un errore medico.

Gli errori medici più gravi possono configurare reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose. L’omicidio colposo è punito dall’articolo 590 c.p. con la reclusione da sei mesi a cinque anni, termine che si alza fino a dodici anni in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le lesioni personali colpose sono punite dal codice penale con pene variabili a seconda della gravità, da tre mesi fino a tre anni nei casi più gravi.

La consumazione del reato

La prescrizione del reato decorre dal giorno della consumazione e i termini variano in base alla pena edittale prevista. Per l’omicidio colposo, considerando le pene elevate dopo le recenti riforme, la prescrizione può arrivare a 12 o 15 anni. Questo significa che se un errore medico ha causato la morte del paziente e integra gli estremi del reato di omicidio colposo, l’azione civile di risarcimento del danno può essere esercitata entro questi termini più lunghi anziché nel termine ordinario di cinque o dieci anni.

È importante chiarire che questa estensione dei termini prescrizionali opera automaticamente per il solo fatto che la condotta integra astrattamente un reato, indipendentemente dall’effettiva instaurazione di un procedimento penale. Non è necessario che ci sia stata una denuncia, un’indagine o una condanna penale. Basta che i fatti, così come si sono verificati, rientrino nella fattispecie astratta prevista dalla norma penale come reato. Ovviamente nella pratica sarà il giudice civile a dover valutare se ricorrono gli estremi del reato per applicare o meno la prescrizione più lunga.

La norma prevede un’importante limitazione a questa regola. Se il reato si è estinto per causa diversa dalla prescrizione, per esempio per amnistia, o se è intervenuta sentenza penale irrevocabile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini ordinari con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 

Come interrompere la prescrizione

La prescrizione non è un decorso inesorabile e ineluttabile. Il codice civile prevede diversi atti che hanno l’effetto di interrompere il decorso del termine, azzerandolo completamente e facendone iniziare uno nuovo per l’intero periodo. L’articolo 2945 c.c. elenca gli atti interruttivi che il paziente danneggiato può compiere per evitare di perdere il proprio diritto al risarcimento mentre sta ancora valutando il da farsi o raccogliendo la documentazione necessaria.

La domanda giudiziale è l’atto interruttivo per eccellenza. La notifica dell’atto di citazione o del ricorso per ATP interrompe immediatamente la prescrizione. Da quel momento il termine non corre più finché dura il processo, e quando questo si conclude con sentenza passata in giudicato inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale sull’eventuale credito riconosciuto dalla sentenza.  

Anche la richiesta di mediazione obbligatoria ha effetto interruttivo della prescrizione. Dal momento del deposito della domanda di mediazione presso l’organismo accreditato, la prescrizione si interrompe. Questo è particolarmente importante perché la Legge Gelli-Bianco ha reso obbligatorio il tentativo di mediazione o di ATP prima di poter instaurare una causa per responsabilità sanitaria. Il legislatore ha voluto che questi strumenti deflattivi non penalizzassero il paziente in termini di perdita di tempo utile per la prescrizione.

Il ruolo degli atti scritti

Qualsiasi atto scritto con cui il danneggiato comunica formalmente al debitore la volontà di far valere il proprio diritto ha efficacia interruttiva. Una diffida inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC alla struttura sanitaria, in cui si contestano i fatti, si prospetta la responsabilità e si chiede il risarcimento del danno, interrompe la prescrizione. Non serve che la richiesta sia particolarmente dettagliata o tecnicamente ineccepibile, basta che manifesti inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto al risarcimento.

È importante comprendere che l’interruzione azzera completamente il termine già trascorso e ne fa iniziare uno nuovo per l’intero periodo. Se sono passati quattro anni dall’errore medico e manca un anno alla prescrizione quinquennale, una diffida interruttiva fa ripartire da zero il conteggio, dando altri cinque anni pieni di tempo. Questo strumento va usato strategicamente quando si ha bisogno di più tempo per completare l’istruttoria del caso, raccogliere ulteriore documentazione, ottenere una perizia medico legale approfondita.

Gli atti interruttivi devono però essere compiuti prima che la prescrizione si compia. Una diffida inviata dopo la scadenza del termine non ha alcun effetto. La prescrizione estingue il diritto stesso, non solo la possibilità di farlo valere in giudizio. Una volta prescritta, l’obbligazione diventa naturale, cioè priva di azione, e il debitore può legittimamente rifiutare di adempiere opponendo proprio l’avvenuta prescrizione. Per questo è fondamentale monitorare attentamente i termini e agire tempestivamente.

Responsabilità medica, la struttura risponde in solido con il medico

I termini effettivi per ottenere il risarcimento

Chiarito ciò, una cosa è il termine di prescrizione entro cui si può agire, un’altra sono i tempi effettivi necessari per ottenere concretamente il risarcimento. Anche agendo per tempo ben prima della scadenza prescrizionale, occorre mettere in conto che il percorso verso il riconoscimento del danno richiede mesi o anni a seconda della strada scelta. Comprendere queste tempistiche aiuta a pianificare meglio la propria strategia di tutela.

La via stragiudiziale, quando funziona, è sicuramente la più rapida. Se la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria riconosce la fondatezza della richiesta dopo aver valutato la perizia medico legale e la documentazione prodotta, l’accordo transattivo può essere raggiunto in sei-dodici mesi dal primo contatto. Questi casi si verificano quando la responsabilità è palese, il danno è documentato in modo inoppugnabile e l’assicurazione preferisce chiudere la pratica con un accordo piuttosto che rischiare una condanna giudiziale più onerosa.

L’Accertamento Tecnico Preventivo ha una durata teorica di sei mesi secondo le previsioni della legge, ma nella pratica occorrono mediamente dai sei ai dodici mesi per completare tutte le operazioni peritali e arrivare al deposito della relazione del CTU. Se a quel punto si raggiunge un accordo conciliativo, la questione si chiude in un anno o poco più. Se invece la conciliazione fallisce e si deve proseguire con il giudizio di merito, vanno aggiunti altri uno-due anni come minimo per arrivare alla sentenza di primo grado.

Il giudizio ordinario e la mediazione obbligatoria

Il giudizio ordinario senza il filtro dell’ATP è il percorso più lungo. Dalla notifica dell’atto di citazione alla sentenza di primo grado passano mediamente due-tre anni, a cui vanno aggiunti altri due-tre anni se la causa viene appellata e un ulteriore anno-due per l’eventuale ricorso in Cassazione. Complessivamente, una causa che attraversa tutti e tre i gradi di giudizio può durare sei-otto anni. Durante tutto questo periodo la prescrizione resta ovviamente interrotta per effetto della domanda giudiziale.

La mediazione obbligatoria, quando viene esperita seriamente dalle parti, può portare a un accordo in pochi mesi. Il procedimento ha una durata massima di tre mesi prorogabili di altri tre. Nella pratica, i casi più semplici dove le parti hanno effettiva volontà di trovare un’intesa si chiudono in poche settimane. I casi più complessi che richiedono approfondimenti tecnici o trattative articolate possono occupare l’intero periodo di sei mesi. Se la mediazione fallisce, bisogna poi intraprendere il percorso giudiziale con i tempi sopra indicati.

Richiedi una consulenza subito: è importante non aspettare

Anche se teoricamente si hanno 5 o 10 anni di tempo per agire, aspettare non è mai una buona strategia. Le prove si deteriorano col passare del tempo. I testimoni dimenticano i dettagli, la documentazione può andare smarrita o diventare meno accessibile, le circostanze fattuali si fanno più sfumate nei ricordi. Agire tempestivamente, appena ci si rende conto di aver subito un danno per un errore medico, aumenta significativamente le probabilità di successo della richiesta.

Anche dal punto di vista medico, attendere può essere controproducente. Se il danno è ancora in evoluzione o se le terapie riabilitative possono migliorare la situazione, prima si interviene con il supporto economico del risarcimento e migliori saranno i risultati clinici ottenibili. Alcune cure hanno finestre temporali ottimali di efficacia che una volta passate riducono drasticamente le possibilità di recupero. Il risarcimento tempestivo permette di accedere subito alle migliori cure possibili.

Sul piano psicologico, la questione aperta di un torto subito e non riparato pesa sulla qualità della vita. Molti pazienti riferiscono che fino alla chiusura della vertenza, sia pure con un accordo o una sentenza arrivata dopo anni, non riescono a voltare pagina e a elaborare serenamente quanto accaduto. La giustizia ottenuta, anche solo sotto forma di riconoscimento ufficiale dell’errore subito, rappresenta un passaggio importante del percorso di elaborazione del trauma.

Un avvocato al tuo fianco

Per tutti questi motivi, se hai il sospetto di aver subito un danno per un errore medico, non aspettare che i termini di prescrizione siano quasi scaduti per muoverti. Richiedi subito la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria, consulta un avvocato specializzato in responsabilità sanitaria per una valutazione preliminare del caso, raccogli eventualmente una perizia medico legale di parte. I primi passi possono essere compiuti in pochi mesi e ti metteranno in condizione di decidere con consapevolezza se e come procedere, senza l’angoscia del tempo che scorre inesorabile verso la prescrizione.

Richiedi qui una prima consulenza legale al nostro studio.

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 0 / 5. Conteggio voti 0

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Bellato – tel: 3397692552

    Responsabilità Civile e Risarcimento

    • mediazione obbligatoria sanitaria
      Mediazione obbligatoria sanitaria: guida al percorso conciliativo
    • errore medico anestesia
      Come trovare un medico legale per una perizia sulla malasanità [Guida]
    • risarcimento malasanita
      Fac simile denuncia per malasanità [Guida completa]
    • Responsabilità medica Malsanità
      Come richiedere la cartella clinica: tempi e modalità [Guida completa]
    • responsabilita-medica
      Prescrizione responsabilità medica in 5 o 10 Anni? [Guida completa]
    • perizia medico legale
      Perizia medico legale per errore medico [Guida completa]
    • risarcimento malasanita
      Quanto tempo hai per chiedere il risarcimento per malasanità: i termini di prescrizione
    • cartella clinica
      Cartella clinica incompleta? La nostra guida per tutelare i tuoi diritti
    • errore medico anestesia
      Errore medico in anestesia: cosa fare per tutelare i tuoi diritti
    • danno da morte del feto
      Morte del feto per responsabilità medica: la Cassazione riconosce il danno da perdita del rapporto parentale
    • verbale di constatazione
      Il verbale di constatazione del notaio – Guida completa
    • polizza rc notai
      La polizza RC Notai – Guida completa
    • immissioni acustiche
      Immissioni acustiche da aree pubbliche, chi decide? – guida rapida
    • concorso di colpa
      Concorso del fatto colposo del trasportato – guida rapida
    • risarcimento danni morali
      Risarcimenti danni morali: come richiederli e ottenerli – guida rapida
    • Culpa in vigilando
      Responsabilità insegnanti se gli alunni sono maggiorenni – guida rapida
    • doppia conformità
      Doppia conformità e reati edilizi – guida rapida
    • Responsabilità del committente
      La responsabilità del committente nell’appalto – una guida rapida
    • sagrato-chiesa
      Caduta sul sagrato della Chiesa: chi paga il risarcimento danni?
    • demolizione manufatto abusivo
      Demolizione manufatto abusivo, l’ordine non si prescrive
    • La querela
      Danno patrimoniale da lucro cessante: liquidazione per decesso familiare
    • danno-patrimoniale-non-patrimoniale
      Danno patrimoniale e non patrimoniale: natura e risarcimento
    • Buche stradali
      Buche stradali, quando si può chiedere il risarcimento?
    • danno-vacanza-rovinata
      Risarcimento per vacanza rovinata, come e quando si configura
    • bancomat33
      Bancomat inaccessibile ai disabili: la banca deve porre fine alla condotta discriminatoria
    • Oggetti in autostrada risarcimento
      Danni al veicolo per oggetti su autostrada: l’ente gestore è responsabile
    • money
      Richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale dei parenti
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Contatti
    • Privacy Policy
    Avv. Bellato Granziero P.iva 05045890281 - ConsulenzaLegaleItalia