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Home » Civile » Matrimonio » Divorzio consensuale o congiunto: caratteristiche, procedura e costi

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Divorzio consensuale o congiunto: caratteristiche, procedura e costi

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Divorzio consensuale o congiunto: caratteristiche, procedura e costi
divorzio-congiunto
Avv. Beatrice Bellato

Il divorzio congiunto è un procedimento con cui si ottiene consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La particolarità rispetto agli altri procedimenti che hanno come obiettivo quello di conseguire una simile finalità, è legata al fatto che la procedura è avviata consensualmente da entrambi i coniugi, dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio vincolo coniugale (a titolo di esempio non esaustivo: la gestione dei beni comuni, l’assegno divorzile, le visite ai figli, e così via).

Da quanto sopra dovrebbe esser piuttosto chiara la differenza tra il divorzio congiunto e divorzio giudiziale. Quest’ultimo identifica infatti un procedimento contenzioso finalizzato alla cessazione degli effetti del matrimonio avviato su ricorso di uno solo dei due coniugi, anche se l’altro non ha prestato il consenso. Ne deriva che generalmente si ricorre al divorzio giudiziale quando tra i due coniugi non è stato possibile trovare un accordo su come andrà “gestita” la parte finale del proprio matrimonio, e gli effetti conseguenti.

Si tratta in buona sostanza del procedimento simile (ma con presupposti totalmente diversi) a quello di separazione consensuale: anche in questo caso è necessario il previo accordo dei coniugi per la formalizzazione degli accordi.

La domanda congiunta di divorzio

Introdotto quanto sopra, e accennato brevemente quali sono le caratteristiche e le finalità del divorzio congiunto, possiamo certamente rammentare come la procedura del divorzio congiunto segua un iter ben più rapido ed economico rispetto a quello che andrebbe a caratterizzare il divorzio giudiziale.

Peraltro, così come il divorzio giudiziale, anche il divorzio congiunto prevede che la forma con la quale presentare la domanda sia quella del ricorso, indirizzato al tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi). La domanda di divorzio congiunto dovrà necessariamente includere alcuni elementi essenziali ai fini della validità del ricorso quali, in particolare:

  • i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei propri effetti civili (in caso di matrimonio concordatario);
  • l’esistenza di figli di entrambi i coniugi;
  • le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici;
  • le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia;
  • l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale.

Divorziare mediante la negoziazione assistita

Con il Decreto Legge 132 del 2014 si è reso possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della “negoziazione assistita“. La negoziazione assistita non è alto che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo. Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori. Può essere formalizzato davanti ai rispettivi difensori. L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.

Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare ad alcuna udienza. Lo studio legale si occuperà poi del deposito degli accordi intercorsi presso la Procura della Repubblica. Solitamente il nulla osta (necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti) è concesso entro pochi giorni dal deposito.

L’avvocato avrà infine il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il fine è quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Divorzio congiunto: la presenza dei coniugi

Una volta che i coniugi hanno presentato il ricorso per divorzio congiunto, le parti verranno chiamate a comparire personalmente davanti al giudice per il tentativo di conciliazione. Anche in questa procedura, è prevista l’audizione dei coniugi. Il giudice che tenderà ad accertare che la comunione tra i due non possa essere ricostituita o conservata, e che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie all’interesse della prole.

Una volta effettuate tali verifiche, e riscontrata l’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, il giudice pronuncerà il divorzio con sentenza. Nel caso contrario, invece, il tribunale emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli, nominando un giudice istruttore.

Presupposti per il divorzio congiunto

Ad ogni modo, per poter pronunciare divorzio congiunto con sentenza non si potrà che verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Questi devono essere costituiti dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) che decorrono dalla prima udienza presidenziale di separazione o dall’accordo di separazione stipulato a mezzo di negoziazione assitita;
  • uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge);
  • uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • uno dei due coniugi ha visto passare in giudicato la sentenza di rattifica dell’attribuzione del sesso.

I costi del divorzio congiunto o consensuale

Per quanto concerne i costi del divorzio congiunto, così come abbiamo anticipato in apertura del nostro approfondimento, tale ipotesi è certamente la più economica tra le ipotesi di divorzio. Pertanto, oltre ad essere la procedura che grava meno sugli aspetti psicologici della coppia, è altresì l’iter che comporta costi più contenuti rispetto a una procedura giudiziale.

Il costo del divorzio consensuale varia in funzione della modalità prescelta per la sua formalizzazione. Gli onorari professionali oscillano, a seconda delle modalità scelte, dai mille ai tremila euro circa a coniuge. Con la negoziazione assistita i costi possono essere inferiori.

Il prezzo del divorzio consensuale comprende diverse voci: gli onorari dell’avvocato o degli avvocati (uno nel caso di ricorso congiunto in tribunale, due nel caso di negoziazione assistita), il contributo unificato per il divorzio congiunto pari a 43 euro quando si procede mediante ricorso in tribunale, e le spese per l’ottenimento dei documenti necessari. Non è prevista alcuna marca da bollo per il procedimento di divorzio congiunto.

Nel caso si scelga la procedura del divorzio congiunto in comune (che vedremo nel dettaglio più avanti), i costi si riducono ulteriormente, limitandosi ai diritti di segreteria ed eventuali spese accessorie, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.

I documenti necessari per la procedura di divorzio consensuale

Quando è presentato il ricorso per ottenere il divorzio congiunto, oppure si procede con negoziazione assistita,  è necessario allegare:

  • L’estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio.
  • Lo Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge.
  • I certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
  • La copia autentica del verbale di separazione consensuale con i relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti.
  • Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
  • Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

Divorzio congiunto e assistenza dell’avvocato

Sempre in relazione ai costi di tale procedura – ma non solo – è opportuno ricordare come contrariamente a quanto avviene nel divorzio giudiziale, dove ogni coniuge deve necessariamente essere rappresentato da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia potrà essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato. Nel caso il divorzio sia congiunto ma a mezzo di negoziazione assistita, sarà invece necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge.

Rammentiamo altresì come da alcuni anni opinione giurisprudenziale comune abbia chiarito come la presentazione della domanda di divorzio mediante ricorso debba essere effettuata ricorrendo alla difesa tecnica. Non è dunque possibile limitarsi alla sola presentazione personale.

A rendere più trasparente tale aspetto è stata la nota sentenza Cass. n. 6365/2011, con i giudici della Suprema Corte che hanno evidenziato come il provvedimento di divorzio congiunto abbia carattere decisorio, e dunque preveda l’osservanza della regola della difesa tecnica, trattandosi di un provvedimento che può incidere su status e su diritti soggettivi, e che viene assunto mediante una sentenza che è destinata a passare in giudicato.

In altri termini, gli ermellini hanno sottolineato come il fatto che il divorzio sia congiunto non significa che sia consensuale. Spetta solamente al tribunale la verifica dei suoi presupposti di legge. Come abbiamo già visto, i presupposti sono costituiti dalla rispondenza dell’accordo all’interesse della prole delle condizioni concordate dagli istanti.

Come funziona il divorzio consensuale

Per comprendere come funziona il divorzio consensuale è importante distinguere le tre modalità attraverso cui è possibile ottenerlo:

Ricorso congiunto in Tribunale

I coniugi, assistiti da un unico avvocato o da due avvocati distinti, presentano un ricorso congiunto al Tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due. Il giudice convoca i coniugi per un’udienza in cui verifica la sussistenza dei presupposti di legge e la conformità degli accordi all’interesse dei figli. Se tutto è in ordine, pronuncia sentenza di divorzio. I tempi variano generalmente dai 3 ai 6 mesi.

Negoziazione assistita

Introdotta nel 2014, questa modalità consente ai coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, di raggiungere un accordo senza passare dal tribunale. Gli avvocati redigono l’accordo che, dopo l’eventuale nulla osta della Procura (necessario in presenza di figli minori o non autosufficienti), viene trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione. I tempi sono generalmente più brevi, circa 1-2 mesi.

Divorzio consensuale in comune (divorzio congiunto in comune)

Dal 2014 è possibile divorziare direttamente presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune, senza assistenza legale obbligatoria. Questa modalità, nota anche come divorzio congiunto in comune, è la più rapida ed economica, ma presenta alcune limitazioni importanti che vedremo nel paragrafo successivo.

Il divorzio consensuale in comune

Il divorzio consensuale in comune rappresenta la modalità più semplice e veloce per ottenere lo scioglimento del matrimonio quando sussistono determinate condizioni. Questa procedura si svolge davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune dove il matrimonio è stato celebrato.

Requisiti per il divorzio in comune:

  • I coniugi devono essere d’accordo su tutte le condizioni del divorzio
  • Non devono essere presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • Non devono esserci accordi patrimoniali da regolare (assegno divorzile, trasferimento di beni, ecc.)

La procedura è molto snella: i coniugi fissano un primo appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile, presentano la dichiarazione di volontà di divorziare e, dopo un periodo di riflessione di 30 giorni, confermano la loro volontà in un secondo appuntamento. A questo punto viene redatto il verbale e il divorzio diventa efficace. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato e i costi si limitano ai diritti di segreteria (generalmente intorno ai 16 euro per ciascuna comparizione).

Il divorzio consensuale con figli minorenni

Quando è presente un divorzio consensuale con figli minorenni, la procedura richiede maggiori tutele e attenzioni. I coniugi non possono ricorrere alla modalità del divorzio in comune, ma devono necessariamente scegliere tra il ricorso congiunto in tribunale o la negoziazione assistita.

Nel caso di divorzio consensuale con figli minorenni, gli accordi devono prevedere:

  • L’affidamento dei figli (che nella maggior parte dei casi è condiviso)
  • La determinazione della residenza abituale dei minori
  • La regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • La misura e il modo di contribuzione al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli
  • L’eventuale assegnazione della casa coniugale
  • L’eventuale assegno divorzile a favore di uno dei coniugi

Il giudice, nel caso di ricorso in tribunale, o la Procura della Repubblica, nel caso di negoziazione assistita, verificano attentamente che gli accordi raggiunti siano conformi all’interesse dei figli minori. Solo dopo aver accertato tale conformità viene autorizzato il divorzio. In presenza di figli minorenni è sempre necessaria l’assistenza legale, sia che si scelga il ricorso in tribunale (con possibilità di un unico avvocato per entrambi i coniugi) sia che si opti per la negoziazione assistita (con obbligo di un avvocato per ciascun coniuge).

I tempi della procedura del divorzio consensuale con figli minorenni sono leggermente più lunghi rispetto alle procedure senza figli, proprio per le maggiori verifiche richieste a tutela dei minori, ma rimangono comunque più contenuti rispetto a un divorzio giudiziale contenzioso.

La Riforma Cartabia e la domanda cumulativa di separazione e divorzio

Dal 28 febbraio 2023, con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), è stata introdotta un’importante novità procedurale: la possibilità di presentare con un unico ricorso sia la domanda di separazione che quella di divorzio. L’innovazione, disciplinata dall’art. 473-bis.49 c.p.c., è una significativa semplificazione per le coppie che intendono porre fine al loro matrimonio.

Come funziona la domanda cumulativa

La domanda cumulativa consente ai coniugi di presentare contemporaneamente la richiesta di separazione e di divorzio nello stesso atto introduttivo. Non si tratta di un “divorzio senza separazione”, ma di un procedimento unificato in cui:

  • La separazione viene pronunciata dal giudice con sentenza parziale dopo la prima udienza
  • Dal momento della pronuncia della separazione iniziano a decorrere i 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o 12 mesi (in caso di separazione giudiziale) necessari per ottenere il divorzio
  • Lo stesso giudice che ha pronunciato la separazione pronuncerà, trascorsi i termini di legge, anche il divorzio
  • Non è necessario presentare un secondo ricorso separato per il divorzio

Applicabilità ai procedimenti consensuali

Inizialmente vi erano stati dubbi interpretativi sull’ammissibilità della domanda cumulativa anche per i procedimenti consensuali (separazione consensuale e divorzio congiunto). La questione è stata definitivamente chiarita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28727 del 16 ottobre 2023, che ha stabilito che “nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Pertanto, la domanda cumulativa è ammissibile sia per:

  • I procedimenti contenziosi (separazione giudiziale e divorzio giudiziale)
  • I procedimenti consensuali (separazione consensuale e divorzio congiunto)

Vantaggi della domanda cumulativa

I principali vantaggi di questa procedura sono:

  • Risparmio di tempo: non è necessario attendere la conclusione del primo procedimento per avviarne un secondo
  • Riduzione dei costi: si evita di dover preparare e depositare un secondo ricorso
  • Semplificazione procedurale: tutte le questioni vengono affrontate davanti allo stesso giudice in un unico procedimento
  • Maggiore certezza: le condizioni del divorzio sono già definite al momento della separazione

Costi della domanda cumulativa

Come già anticipato nella sezione dedicata ai costi, nel caso di domanda cumulativa il contributo unificato per il divorzio congiunto deve essere versato per entrambe le procedure:

  • Separazione consensuale: 43 euro
  • Divorzio congiunto: 43 euro
  • Totale: 86 euro

Nel caso di procedimento contenzioso, invece, si pagano 98 euro per la separazione giudiziale e 98 euro per il divorzio giudiziale, per un totale di 196 euro.

Tempi con la domanda cumulativa

La domanda cumulativa non elimina i tempi di attesa previsti dalla legge tra separazione e divorzio, ma li ottimizza:

  • L’udienza di separazione viene fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso
  • Dopo la pronuncia della separazione, i coniugi devono attendere 6 mesi (separazione consensuale) o 12 mesi (separazione giudiziale)
  • Decorsi questi termini, e verificato che non vi sia stata riconciliazione, lo stesso giudice pronuncia la sentenza di divorzio senza necessità di ulteriori udienze o ricorsi.

Se stai affrontando una separazione o un divorzio e desideri essere guidato con competenza e serenità in questo momento delicato, il nostro studio legale è a tua disposizione.

Contattaci per una consulenza personalizzata: valuteremo insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze, sia che si tratti di un divorzio consensuale, di una negoziazione assistita o di una procedura in tribunale. Il nostro obiettivo è tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi figli, garantendoti un percorso chiaro, rapido ed economicamente sostenibile.

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