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	<title>Credito Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Credito Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>La prova della ricognizione del debito – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/prova-ricognizione-debito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 18:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La prova della ricognizione del debito &#8211; guida rapida Il debito della de cuius L&#8217;omesso esame di fatto decisivo e l&#8217;onere della prova Gli errori della Corte territoriale Con ordinanza n. 23285 del 28 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che sulla base di quanto previsto dall&#8217;art. 1988 c.c., la ricognizione del debito [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La prova della ricognizione del debito – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a href="#debito">Il debito della de cuius</a></strong></li>
<li><strong><a href="#omesso">L’omesso esame di fatto decisivo e l’onere della prova</a></strong></li>
<li><strong><a href="#errori">Gli errori della Corte territoriale</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 23285 del 28 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che sulla base di quanto previsto dall’art. 1988 c.c., la ricognizione del debito esonera il creditore dalla prova del rapporto fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Spetta dunque alla parte debitrice dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante.</p>
<h2 id="debito" style="text-align: justify;">Il debito della de cuius</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda trae origine dalla condotta di Andrea e Giuliana, nella qualità di eredi di Diana, che hanno proposto nei confronti di Fabrizio <strong>un’azione di accertamento negativo di credito, </strong>domandando una declaratoria di insussistenza di ogni e qualsiasi obbligazione della <em>de cuius</em> nei confronti del convenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel resistere, Fabrizio dispiega domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento della somma di euro 213.810, sulla base di una scrittura di ricognizione di debito sottoscritta dalla defunta Diana.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di prime cure hanno però rigettato la domanda attorea e hanno accolto quella riconvenzionale, condannando così Andrea e Giuliana, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, al pagamento in favore di Fabrizio della somma di euro 213.810, oltre interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea e Giuliana interpongono appello e ottengono la riforma della pronuncia di primo grado, che dichiara che nulla è dovuto da Diana e, per essa, dai suoi aventi causa appellanti, a Fabrizio. Ricorre per cassazione Fabrizio.</p>
<h2 id="omesso" style="text-align: justify;">L’omesso esame di fatto decisivo e l’onere della prova sulla ricognizione del debito</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto ritenuto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice territoriale del tutto trascurato gli esiti della c.t.u. grafologica esperita, che sarebbe invece decisiva per la verifica della <strong>genuinità della sottoscrizione apposta sulla scrittura di ricognizione del debito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’errata applicazione dell’art. 1988 cod. civ. in ordine al riparto dell’onere probatorio, elemento centrale del nostro approfondimento. Allegata l’esistenza di un credito in base ad una ricognizione di debito ad opera del creditore, questi è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, la cui inesistenza va invece dimostrata dalla parte che contesta il riconoscimento.</p>
<h3>La fondatezza del motivo per la ricognizione del debito</h3>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici di Cassazione il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di legittimità ricordano infatti come per consolidato orientamento, la <strong>ricognizione di debito</strong>, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, determinando invece un’astrazione meramente processuale della <em>causa debendi</em>, comportante una semplice <em>relevatio</em> <em>ab onere probandi</em>, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di ricordano quindi che<strong> la ricognizione di pagamento ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale</strong>, la fonte della obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa. Atteso il carattere processuale e non sostanziale dell’astrazione insita nella ricognizione, la mera indicazione del rapporto fondamentale da parte del promissario (o beneficiario) non importa rinuncia al vantaggio della dispensa dall’onere della prova.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>rinuncia al vantaggio probatorio</strong> che è contemplato dall’art. 1988 cod. civ. richiede dunque un’inequivoca manifestazione di volontà abdicativa, che è configurabile in via implicita se il beneficiario nell’azionare il credito deduca oltre alla promessa di pagamento o alla ricognizione di debito, anche il rapporto ad esse sottostante e chieda sua sponte ed in via autonoma di provarlo, ma non già quando lo stesso beneficiario formuli detta istanza istruttoria per reagire alle eccezioni o contestazioni del promittente.</p>
<h2 id="errori" style="text-align: justify;">Gli errori della Corte territoriale</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini si soffermano poi sugli errori della Corte territoriale, che degli enunciati princìpi di diritto non ha fatto buon governo per la propria decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, infatti, qualificata la scrittura posta a fondamento del credito azionato da Fabrizio come ricognizione di debito e riconosciuta in forza della perizia espletata come autografa di Diana la sottoscrizione di essa, ha concluso infatti per l’inesistenza di qualsivoglia obbligazione a carico degli eredi del de cuius.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo scopo, rilevato che Fabrizio aveva indicato come ragione causale del riconoscimento del debito la vendita di gioielli, ha evidenziato che la scrittura non faceva menzione dell’acquisto di preziosi (né di altra causale) e che Fabrizio</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>a fronte delle puntuali contestazioni degli eredi della signora Bozzi, ha omesso di fornire una descrizione dei gioielli, di spiegare per quale motivo ed a quale titolo si trovasse in possesso di preziosi, nonché del perché ne facesse commercio</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">aggiungendo inoltre che della supposta compravendita di preziosi le deposizioni testimoniali assunte, vaghe e generiche, non offrivano sufficiente riscontro.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ragionamento, proseguono poi i giudici della Suprema Corte, si rileverebbe una trasgressione dei criteri di distribuzione dell’onere probatorio indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie <em>de qua</em>, Fabrizio, reagendo alla iniziativa processuale degli eredi della promittente (attori in accertamento negativo), ha proposto domanda riconvenzionale di condanna basata su una scrittura di ricognizione del debito pura, altresì allegando il titolo giustificante l’obbligazione assunta di Diana (la vendita di gioielli).</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in forza dell’astrazione processuale ex art. 1988 cod. civ., egli non era tenuto a</p>
<p style="text-align: justify;">chiarire la natura o specificare ulteriormente le vicende del rapporto fondamentale, né tampoco a fornire dimostrazione dello stesso, tanto meno con la specificità impropriamente richiestagli dalla Corte territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, per i giudici di legittimità gravava invece sugli originari attori l’onere di provare, con ogni mezzo istruttorio possibile, l’inesistenza del rapporto sottostante la ricognizione, al fine di veder accolta la propria domanda di accertamento negativo e rigettata l’avversa istanza di condanna.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Liberazione del fideiussore del contratto di leasing – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/liberazione-del-fideiussore-del-contratto-di-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Liberazione del fideiussore del contratto di leasing &#8211; guida rapida La nullit&#224; della fideiussione La valutazione degli altri motivi La liberazione del fideiussore I crediti concessi al terzo La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024, si &#232; pronunciata sui requisiti per la liberazione del fideiussore di un contratto di leasing. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liberazione del fideiussore del contratto di leasing – guida rapida</strong></p>
<ul>
<li style="list-style-type: none">
<ul>
<li style="list-style-type: none">
<ul>
<li><strong><a href="#nullita">La nullità della fideiussione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#motivi">La valutazione degli altri motivi</a></strong></li>
<li><strong><a href="#fideiussione">La liberazione del fideiussore</a></strong></li>
<li><strong><a href="#crediti">I crediti concessi al terzo</a></strong></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6685 del 13 marzo 2024, si è pronunciata sui requisiti per la <strong>liberazione del fideiussore di un contratto di leasing</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, in relazione alla liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., la Suprema Corte ha ricordato che questa richiede la prova che dal comportamento del creditore sia derivato un pregiudizio giuridico in capo al fideiussore, non solo economico, concretizzatosi nella perdita del diritto (di surrogazione o di regresso) e non nella sola maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità di soddisfazione del patrimonio del debitore.</p>
<p style="text-align: justify">A seguito della risoluzione di diritto del <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contratto-di-leasing/">contratto di leasing</a> tra la società di leasing e un srl per inadempimento della società a responsabilità limitata, e perdurando il mancato pagamento dell’importo dovuto, alla società e al fideiussore della s.r.l. veniva ingiunto il pagamento, in favore della società di leasing, di quanto dovuto.</p>
<p style="text-align: justify">Il Tribunale di prime cure rigettava l&#8217;opposizione del fideiussore. La Corte d’Appello, rigettava ulteriormente l’appello del fideiussore, confermando la sentenza di prime cure. Il fideiussore ricorre quindi in Cassazione. Resiste con controricorso la società di leasing.</p>
<h2 id="nullita" style="text-align: justify">La nullità della fideiussione sul contratto di leasing</h2>
<p style="text-align: justify">Il primo motivo di ricorso attiene la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1421 cod.civ. Al giudice a quo si imputa infatti di <strong>non avere rilevato d‘ufficio la nullità della fideiussione</strong>, attesa la pattuizione di clausole di deroga all’art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza, interamente riproduttive degli schemi contrattuali uniformi ABI, censurabili per il fatto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’<strong>inadempimento degli obblighi di diligenza della creditrice </strong>ovvero dall‘invalidità o dall&#8217;inefficacia dell‘obbligazione principale e degli atti estintivi di essa, vietate dalla normativa antitrust.</p>
<h3 style="text-align: justify">La pronuncia delle Sezioni Unite</h3>
<p style="text-align: justify">Si tratta di un motivo che per la Suprema Corte è infondato. I giudici sottolineano come le clausole censurate siano state riconosciute dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato in contrasto con la l. n. 287 del 1990 e che la decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021, che si è espressa sul se ammettere la tutela reale a fianco di quella risarcitoria con riferimento alle fideiussioni che riproducono le clausole di natura anticoncorrenziale, abbia ritenuto,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, &#8230; che la forma di tutela più adeguata allo scopo&#8230;, sia la nullità parziale, limitata &#8211; appunto &#8211; a tali clausole,</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">tenuto in considerazione che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>la nullità parziale è idonea a salvaguardare il&#8230; principio generale di conservazione del negozio. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto I&#8217;effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. </em></p>
<p style="text-align: justify"><em>D&#8217;altro canto, pero, &#8230; l&#8217;imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l&#8217;alternativa sarebbe quella dell&#8217;assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti </em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">salvo che dimostri che non avrebbe concluso il contratto</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede &#8211; in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria &#8211; il diritto nazionale (art. 1419 cod.civ., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all&#8217;estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.</em></p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify">L’applicazione nel caso concreto</h3>
<p style="text-align: justify">In questa ipotesi, afferma la Corte, è evidente che <strong>non può predicarsi la nullità della clausola di deroga all‘art. 1957 cod.civ. e di quella di reviviscenza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La pronuncia condivide come la sanzione adeguata a realizzare la finalità di cui alla L. n. 287 del 1990 è stata individuata, come si è detto, nella nullità parziale, che permette di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, e in questo caso quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite.</p>
<p style="text-align: justify">Tale nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di &#8220;conservazione del negozio&#8221;. Per i giudici è condivisibile il carattere eccezionale dell&#8217;estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all&#8217;intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l&#8217;assetto di interessi programmato <strong>fornire la prova dell&#8217;interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla</strong>. Rimane invece precluso al giudice rilevare d&#8217;ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all&#8217;intero contratto.</p>
<p style="text-align: justify">Perciò,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">È precluso al giudice, invece,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>rilevare la nullità della clausola di reviviscenza senza che l&#8217;invocazione di tale nullità sia supportata dalla allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa, dell&#8217;interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.</em></p>
</blockquote>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify">La valutazione degli altri motivi</h2>
<p style="text-align: justify">Ciò premesso, i restanti motivi per la Suprema Corte denunciano l&#8217;assunzione da parte della società di leasing di un <strong>comportamento scorretto</strong> e la <strong>ricorrenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore</strong>, <strong>ai sensi degli artt. 1955 e 1956 cod.civ.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, secondo il Collegio, anche se si riconoscesse la scorrettezza del comportamento della concedente, farebbero comunque difetto i presupposti per ritenere estinta la garanzia fideiussoria, ai sensi dell‘art. 1955 cod.civ. e dell‘art. 1956 cod.civ.</p>
<p style="text-align: justify">Andando con ordine, il comportamento che venivano rimproverato alla società di leasing è quello di aver gestito il contratto di leasing senza preoccuparsi, in dispregio del principio di buona fede e correttezza, di <strong>non ledere l&#8217;interesse del fideiussore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sotto questo profilo le censure del ricorrente sarebbero fondate. La Cassazione richiama la sua giurisprudenza e in particolar modo il principio di buona fede e di correttezza Cass. 02/03/2005, n. 4458, che ha cassato la decisione di appello che non aveva considerato che, ai fini dell&#8217;art. 1956 cod. civ., far credito non è solo mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma anche <strong>lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore</strong>, senza dal canto suo eseguire la propria. Questo principio è stato più volte applicato, ricordano ancora i giudici citando diversi esempi che, per brevità, non richiamiamo.</p>
<p style="text-align: justify">Evocando il principio di correttezza e di buona fede, è poi stato ritenuto scorretto il comportamento di una banca che, invece di sospendere l&#8217;esecuzione della propria prestazione, una volta venuta a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della controparte, aveva continuato ad aprire nuove linee di credito ad un debitore a rischio di insolvenza, scaricandone</p>
<h2 id="fideiussione" style="text-align: justify">La liberazione del fideiussore del contratto di leasing</h2>
<p style="text-align: justify">Peraltro, anche ammettendo la non correttezza del comportamento della societè concedente, da sola questa non può condurre alla liberazione del fideiussore. Pur sussistendo il fatto del debitore, che rileva ai sensi dell’art. 1955 cod.civ., <strong>la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico</strong>, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 cod.civ., o di regresso, ex art. 1950 cod.civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacita  satisfattive del patrimonio del debitore.</p>
<p style="text-align: justify">Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente, per giustificare la cassazione della statuizione impugnata, deve emergere da essa in sé e per sé considerata e non deve essere argomentata confrontando la statuizione del giudice del merito con elementi estrinseci.</p>
<p style="text-align: justify">Ancora, per i giudici non ricorrono i presupposti che la giurisprudenza ha individuato per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Come ricordato da giurisprudenza della stessa Corte, la violazione dell&#8217;art. 115, 1° comma, cod. proc. civ., è predicabile solo se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma,</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioé dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente (…) mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell&#8217;art. 116 cod. proc. civ., che non a caso &amp; rubricato alla &#8220;valutazione delle prove&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<h2 id="crediti" style="text-align: justify">I crediti concessi al terzo</h2>
<p style="text-align: justify">Infine, non può pervenirsi all’estinzione dell’obbligazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 cod. civ. La Corte d’appello ha ritenuto non dimostrati i presupposti per invocare l’applicazione di detta disposizione, sancendo che agli atti non risultava alcunché che potesse illuminare sui rapporti tra creditore e terzo garantito e tra terzo garantito e garante.</p>
<p style="text-align: justify">Si ricorda che il fideiussore, che intende far valere l&#8217;esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell&#8217;art. 1956 cod.civ,. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate. Ovvero, deve dimostrare che dopo la prestazione della fideiussione per obbligazioni future, <strong>il creditore abbia fatto credito al terzo</strong>, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell&#8217;intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.</p>
<p style="text-align: justify">Si ricorda inoltre che è stato anche ribadito come l&#8217;onere di richiedere quell&#8217;autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale.</p>
<p style="text-align: justify">Erroneamente, invece, il ricorrente ritiene che gravi sul creditore dimostrare di avere esattamente adempiuto all&#8217;obbligo di non concedere, in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, nuovo credito. Al contrario, <strong>l’onere di provare i presupposti dell’effetto liberatorio invocato era a carico del ricorrente</strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Assegno bancario e assegno circolare: le differenze</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-bancario-circolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 06:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=9465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assegno bancario e assegno circolare: ecco le differenze su emissione, garanzia, tempi per l'incasso, sicurezza e requisiti formali.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>L&#8217;assegno bancario e l&#8217;assegno circolare &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#emissione"><strong>L&#8217;emissione</strong></a></li>
<li><a href="#scoperto"><strong>L&#8217;assegno scoperto</strong></a></li>
<li><a href="#tempi"><strong>I tempi per l&#8217;incasso</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">L’<strong>assegno </strong>è uno strumento di pagamento molto comune e – nonostante l’avvento di strumenti di pagamento dematerializzati – un titolo di credito che è ancora molto utilizzato per la sua versatilità, comodità e sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify">Ma quali sono le <strong>differenze tra assegno bancario e <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-circolare/">assegno circolare</a></strong>? Cerchiamo di comprendere in maniera più approfondita le profonde distinzioni tra i due titoli, e quali potrebbero essere più opportuni per le proprie operazioni.</p>
<h2 id="emissione" style="text-align: justify">L’emissione dell&#8217;assegno bancario</h2>
<p style="text-align: justify">L’<strong>emissione dell’assegno bancario</strong> è effettuata dal traente, cioè dal cliente dell’istituto di credito che ha ottenuto il titolo di credito dallo sportello della propria banca. Al traente sarà dunque richiesto di compilare il titolo, stando attento a non commettere errori o omissioni nelle informazioni necessarie, come l’importo, il nome del beneficiario, la firma, il luogo e la data.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nel dettaglio, l’assegno bancario deve riportare:</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify"><strong>data di emissione</strong>, con indicazione di giorno, mese e anno. La data è fondamentale, poiché è dal giorno indicato sul titolo che comincia il conteggio dei termini utili per l’incasso dell’assegno. La data deve corrispondere al giorno effettivo di emissione: inserire una data futura equivale a emettere un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-postdatato-sanzioni-nullita-protesto/">assegno postdatato</a></strong>, “figura” non riconosciuta dal nostro quadro normativo;</li>
<li style="text-align: justify"><strong>luogo di emissione</strong>: importante per poter distinguere gli assegni su piazza da quelli fuori piazza. I primi (su piazza) sono quelli pagati nello stesso comune in cui è emesso; i secondi (fuori piazza) sono quelli pagati in un comune diverso da quello di emissione;</li>
<li style="text-align: justify"><strong>importo</strong>: da ripetersi due volte, in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra i due importi, a prevalere è quello indicato in lettere. Nel caso in cui l’importo dell’assegno contenga delle cifre decimali, tali cifre sono riportate dopo la virgola, nell’importo in cifra, e dopo una barra in quello in lettere;</li>
<li style="text-align: justify"><strong>beneficiario</strong>: il traente deve indicare anche il nome del beneficiario, in maniera tale che possa essere individuato con precisione. <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegni-emessi-defunti-intestati-deceduti-comportarsi/">Cosa accede se il beneficiario è defunto</a></strong>?;</li>
<li style="text-align: justify"><strong>firma</strong>: deve riportare la firma del soggetto che lo emette, e che con tale sottoscrizione ordina alla banca di effettuare il pagamento alla persona individuata.</li>
</ul>
<h2>L&#8217;emissione dell&#8217;assegno circolare</h2>
<p style="text-align: justify">Di contro, l’<strong>assegno circolare</strong> non viene emesso dal traente, ma dall’istituto di credito su richiesta del proprio cliente. Sebbene i requisiti siano più o meno gli stessi (tranne la firma, che non sarà quella del traente ma, appunto, dell’istituto di credito emittente), le modalità di emissione sono dunque differenti. L’assegno bancario sarà emesso dal cliente, compilando un modulo in bianco che avrà precedentemente richiesto alla banca. L’assegno circolare sarà emesso dalla banca (evidentemente, su richiesta di un cliente). Come vedremo nel paragrafo successivo, la principale differenza sostanziale è nella garanzia di copertura.</p>
<h2 id="scoperto" style="text-align: justify">Assegno scoperto</h2>
<p style="text-align: justify">Se quanto sopra è chiaro, dovrebbe anche esserlo il fatto che mentre l’<strong>assegno</strong> <strong>bancario</strong> viene emesso a valere sui fondi presenti sul conto corrente, quello circolare è emesso solo dietro costituzione dei fondi, che sono immediatamente addebitati al cliente.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, il <strong>rischio</strong> “<strong>scopertura</strong>” è legato esclusivamente all’assegno bancario. Il traente può infatti potenzialmente emettere il titolo in assenza di effettiva copertura sul conto corrente. Si tratta ovviamente di un illecito, che tuttavia non esclude il fatto che possa essere effettivamente posto in essere.</p>
<p style="text-align: justify">Di contro, la tutela garantita al creditore in quello circolare è notevolmente superiore. La banca che emette l’assegno circolare lo farà solo dopo essersi assicurata di aver ottenuto i fondi dal proprio cliente.</p>
<p style="text-align: justify">In termini ancora più chiari, possiamo certamente affermare che il rischio scopertura per l’assegno circolare è inesistente. Solamente l’assegno circolare garantisce infatti una piena e certa copertura dei fondi, considerato che è rilasciato solo se prima viene versata la somma a copertura dello stesso, poi custodita dall’istituto di credito in attesa che il futuro prenditore del titolo la reclami.</p>
<h2 id="tempi" style="text-align: justify">I tempi per l’incasso</h2>
<p style="text-align: justify">Quello bancario deve essere presentato all’incasso entro <strong>8 giorni</strong> dalla data di emissione se è su piazza (ovvero se l’incasso avviene nello stesso comune di emissione) o entro <strong>15 giorni</strong> dalla data di emissione se è fuori piazza (cioè se l’incasso avviene in altro comune rispetto a quello di emissione).</p>
<p style="text-align: justify">E nel caso in cui invece vengano superati tali termini? In questo caso, colui che ha emesso l’assegno può legittimamente revocarlo, dandone comunicazione alla propria banca, tornando così nella piena disponibilità dei fondi sul conto corrente.  Se la banca non si attiene alle indicazioni del cliente, e paga ugualmente l’assegno al creditore, sarà dunque obbligata a restituire al debitore (proprio cliente) le somme prelevate dal conto.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, per sgombrare il campo dai dubbi, è bene chiarire che – contrariamente a quanto a volte si può superficialmente leggere sul web – i tempi per l’incasso sopra previsti non significano che chi ha ricevuto l’assegno debba necessariamente incassarlo nei termini suddetti, ma solamente che è “consigliabile” farlo.</p>
<h3>L&#8217;eventuale revoca dell&#8217;ordine di pagamento</h3>
<p style="text-align: justify">Trascorsi gli 8 o 15 giorni di tempo dall’emissione, infatti, colui che ha emesso l’assegno potrebbe <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegni-bancari-non-pagare-emessi/">revocare l’ordine di pagamento</a></strong>, domandando alla banca di non pagare più il titolo.</p>
<p style="text-align: justify">Anche in questo caso, è bene procedere a una piccola precisazione: il fatto che avvenga una revoca da parte del traente non equivale a far cadere il diritto di credito che il creditore vanta nei confronti del debitore, e che potrà essere esercitato in altri modi.</p>
<p style="text-align: justify">Se dunque l’assegno bancario è uno strumento utile per poter pagare la fornitura di merci, il venir meno dei tempi utili per l’incasso non determina evidentemente anche il venir meno del rapporto sottostante tra le due parti, con il creditore che potrà in tale fattispecie, per esempio, promuovere un pignoramento contro il debitore.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto invece concerne quello circolare, generalmente i tempi per l’incasso delle somme sono più ampi, ed equivalenti a <strong>30 giorni</strong>.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notifica cessione del credito e pignoramento presso terzi – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/notifica-cessione-del-credito-e-pignoramento-presso-terzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 08:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notifica cessione del credito e pignoramento presso terzi &#8211; guida rapida I fatti La notifica della cessione al debitore ceduto Il vizio di forma L&#8217;opposizione al creditore I principi di diritto Con sentenza n. 108 dello scorso 4 gennaio 2023, la Cassazione Civile, Sez. III, &#232; intervenuta in merito al tema della notifica dell&#8217;atto di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Notifica cessione del credito e pignoramento presso terzi – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti</strong></a></li>
<li><a href="#notifica"><strong>La notifica della cessione al debitore ceduto</strong></a></li>
<li><a href="#vizio"><strong>Il vizio di forma</strong></a></li>
<li><a href="#opposizione"><strong>L&#8217;opposizione al creditore</strong></a></li>
<li><a href="#principi"><strong>I principi di diritto</strong></a></li>
</ul>
<p>Con sentenza n. 108 dello scorso 4 gennaio 2023, la Cassazione Civile, Sez. III, è intervenuta in merito al tema della <strong>notifica dell’atto di cessione del credito </strong>e al <strong>pignoramento presso terzi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata affermando che nel momento in cui la cessione del credito avviene per contratto e non per atto unilaterale, la notifica dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi, non è idonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se è priva della <strong>sottoscrizione del cedente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo di riassumere in maniera più completa come si sono svolti i fatti e quali sono le motivazioni che hanno condotto la Corte a pronunciarsi in tale direzione.</p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">I fatti</h2>
<p style="text-align: justify">La vicenda giunge all’attenzione della Suprema Corte sul ricorso proposto da una società cooperativa, in persona del legale rappresentante, contro l’agenzia regionale ARPAE, dell’Emilia Romagna, avverso la sentenza della Corte d’appello.</p>
<p style="text-align: justify">Nel 2017 la società cooperativa ha iniziato l’esecuzione forzata nei confronti di un proprio debitore. L’esecuzione ha avuto luogo nella forma del <strong>pignoramento presso terzi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per questo scopo la società creditrice ha pignorato il credito vantato dalla debitrice nei confronti dell’ARPAE. Il giudice ha qualificato come positiva la dichiarazione di quantità compiuta dal terzo pignorato, assegnando alla cooperativa il relativo credito.</p>
<p style="text-align: justify">Dinanzi a tale scenario, l’ARPAE ha proposto opposizione eccependo l’insussistenza e l’inesigibilità  del credito oggetto dell’assegnazione. Con ordinanza, il giudice dell’esecuzione del Tribunale ha dichiarato come inammissibile, poiché tardiva, l’opposizione.</p>
<p style="text-align: justify">A questo punto la cooperativa ha avviato una nuova esecuzione forzata nei confronti dell’ARPAE sulla base dell’ordinanza di assegnazione in suo possesso. L’ARPAE ha proposto opposizione ex art. 615 c.p., sostenendo che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>la cooperativa avesse ceduto il credito a una società esterna prima della notifica del precetto e che tale cessionaria l’avesse a sua volta ceduto ad altra società estera</li>
<li>il credito oggetto del pignoramento era determinato da un contratto di appalto di opera pubblica in cui l’appaltatore (debitore) non aveva prestato le garanzie di legge, rendendo così inesigibile il credito nei confronti dell’amministrazione committente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Si arriva così alla sentenza del Tribunale di primo grado, che ha rigettato l’opposizione affermando che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong>la cessione del credito non fosse provata poiché l’atto di cessione era stato sottoscritto solo dal cedente</strong></li>
<li>le contestazioni sollevate dall’ARAPE sull’esigibilità del credito oggetto di pignoramento dovevano essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione e non con l’opposizione all’esecuzione contro il precetto notificato sulla base di tale ordinanza.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Il ricorso in appello</h3>
<p style="text-align: justify">La parte soccombente ha dunque ricorso in appello, accolto dalla Corte, che ha ritenuto che:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>prima della notifica del precetto all’ARPAE la cooperativa avesse ceduto il credito alla società estera</li>
<li>la cessione era stata comunicata alla debitrice ceduta</li>
<li>era irrilevante il fatto che il contratto di cessione del credito <strong>non risultasse sottoscritto dal cessionario</strong>. Secondo la Corte, infatti, quest’ultimo aveva manifestato la volontà di accettare la cessione <em>per facta concludentia</em>, notificando di propria iniziativa il contratto al debitore ceduto</li>
<li>era irrilevante la circostanza secondo cui il titolo esecutivo non fosse stato consegnato dal cedente al cessionario, poiché tale consegna non era essenziale per concludere il contratto di cessione</li>
<li>il credito oggetto del pignoramento era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità, perché solamente dopo tale dichiarazione il credito (appaltatore) aveva violato l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria. A tale obbligo era subordinato il pagamento del corrispettivo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La cooperativa impugna sentenza d’appello in Cassazione.</p>
<h2 id="notifica" style="text-align: justify">La notifica della cessione al debitore ceduto</h2>
<p style="text-align: justify">Il primo motivo di ricorso è legati alla violazione degli articoli 1326, 1334 e 2697 c.c. In particolare, si possono così riassumere le lamentele del ricorrente:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>ogni contratto è <strong>concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione</strong></li>
<li>nella fattispecie, la Corte d’Appello ha ritenuto che il contratto di cessione del credito della cooperativa alla società straniera dovesse ritenersi concluso perché quest’ultima, notificando la cessione al debitore ceduto, aveva dimostrato un comportamento concludente con cui accettare la proposta contrattuale</li>
<li>tale affermazione non sarebbe corretta dal punto di vista del diritto, considerato che l’accettazione rivolta a persona diversa dal proponente non vale per provocare la conclusione del contratto.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, la società ricorrente afferma che l’onere di provare l’avvenuta conclusione del contratto di cessione del credito incombe sull’ARPAE, e come tale onere non fosse stato accolto.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, dinanzi a tali motivazioni la Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato.</p>
<h3 style="text-align: justify">La fondatezza del motivo</h3>
<p style="text-align: justify">I giudici della Suprema Corte sottolineano infatti come la Corte d’Appello non abbia accertato che la cessione del credito avvenne per contratto e <strong>non per atto unilaterale del cedente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Di conseguenza, ha fondato la propria decisione sull’assunto che il contratto di cessione del credito si fosse concluso nel momento in cui il destinatario della proposta (la società straniera) avesse comunicato la propria accettazione al terzo ceduto (ARPAE).</p>
<p style="text-align: justify">Per la Corte, l’errore di diritto è evidente, considerato che l’accettazione di ogni proposta contrattuale deve essere rivolta al proponente, e non a terzi.</p>
<p style="text-align: justify">Stando ai giudici della Suprema Corte, poi, non può condividersi l’obiezione formulata dall’ARPAE nel suo controricorso. Per l’agenzia regionale, infatti, la cessione del credito si era perfezionata con atto unilaterale e non per contratto. Ne consegue che era inutile, ai fini dell’efficacia della cessione, la sottoscrizione del cessionario.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte d’appello, prosegue la sentenza, ha infatti qualificato in maniera espressa la fattispecie negoziale come contratto. Contro tale statuizione non è stata proposta impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify">Non è dunque possibile procedere a una nuova qualificazione della stessa fattispecie concreta, nel senso invocato dalla ricorrente. Ovvero, reputando che la cessione avvenne per atto unilaterale invece che per contratto.</p>
<h2 id="vizio" style="text-align: justify">Il vizio di forma</h2>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo di ricorso la società cooperativa sostiene inoltre che – anche a ritenere la notifica della cessione da parte del cessionario al terzo ceduto come un elemento in grado di costituire una accettazione della proposta – tale accettazione era comunque <strong>invalida per vizio di forma</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sottolinea infatti la ricorrente che la proposta era stata redatta con scrittura privata autenticata. La stessa forma avrebbe dunque dovuto avere anche l’accettazione ex art. 1352 c.c.</p>
<p style="text-align: justify">Tale motivo viene però ritenuto infondato dalla Suprema Corte, che ricorda come l’obbligo di adottare una forma particolare per l’accettazione della proposta contrattuale può discendere, in difetto di previsioni di legge, solamente da una richiesta del proponente o da un preventivo accordo tra le parti. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce conto né dell’esistenza dell’una, né dell’altro.</p>
<h2 id="opposizione" style="text-align: justify">L’opposizione al creditore</h2>
<p style="text-align: justify">Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 553, 615 e 617 c.p.c.</p>
<p style="text-align: justify">Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ritiene che in modo legittimo la ARPAE possa far valere, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la questione dell’inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorati ARPAE.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, la parte ricorrente deduce che quando l’esecuzione ha luogo sulla base di un’ordinanza di assegnazione che è pronunciata all’esito del pignoramento di credito, allora il terzo pignorato (che in questo caso assume la veste di debitore esecutato) può opporre al creditore procedente solo i fatti modificativi o estintivi sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici, il motivo è fondato. Se infatti è stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante.</p>
<p style="text-align: justify">Da ciò ne consegue che il terzo pignorato può proporre opposizione all’esecuzione solamente se intende opporre al creditore assegnatario dei fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, in relazione ai suoi rapporti con il creditore procedente.</p>
<p style="text-align: justify">Se invece il credito che è oggetto del pignoramento e di assegnazione diventa inesigibile o non dovuto per elementi che attengono il rapporto tra l’originario debitore esecutato e il terzo pignorato, allora quest’ultimo dovrà ricorrere non all’opposizione all’esecuzione, bensì a un ordinario giudizio di cognizione, al fine di far accertare che il terzo pignorato non sia più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito.</p>
<h2 id="principi" style="text-align: justify">I principi di diritto</h2>
<p style="text-align: justify">Per la Corte di Cassazione la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, la quale – in diversa composizione – applicherà i seguenti principi di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell’esecuzione, sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall’ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza di assegnazione.</em></p>
</blockquote>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interessi legali 2022: tasso, definizione e utilizzo</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/interessi-legali-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 18:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=18505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interessi legali 2012 &#8211; una guida rapida Il tasso di interesse legale nel 2022 Cosa sono gli interessi legali Gli interessi legali e l&#8217;art. 1284 c.c. Quando sono dovuti gli interessi legali Da quando decorrono gli interessi legali Quando si usano gli interessi legali Come si calcolano gli interessi legali Chi stabilisce gli interessi legali [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Interessi legali 2012 &#8211; una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#tasso"><strong>Il tasso di interesse legale nel 2022</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa sono gli interessi legali</strong></a></li>
<li><a href="#art1284"><strong>Gli interessi legali e l&#8217;art. 1284 c.c.</strong></a></li>
<li><a href="#quando"><strong>Quando sono dovuti gli interessi legali</strong></a></li>
<li><a href="#decorrenza"><strong>Da quando decorrono gli interessi legali</strong></a></li>
<li><a href="#usano"><strong>Quando si usano gli interessi legali</strong></a></li>
<li><a href="#calcolo"><strong>Come si calcolano gli interessi legali</strong></a></li>
<li><a href="#chi"><strong>Chi stabilisce gli interessi legali</strong></a></li>
<li><a href="#moratori"><strong>Gli interessi moratori</strong></a></li>
<li><a href="#commerciali"><strong>Gli interessi nelle transazioni commerciali</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A partire dallo scorso 1° gennaio 2022, <strong>il tasso di interesse legale è stato stabilito all&#8217;1,25% in ragione d&#8217;anno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che l’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d&#8217;anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell&#8217;anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell&#8217;anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l&#8217;anno successivo.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ma <strong>a cosa servono gli interessi legali</strong>?</p>
<h2 id="tasso" style="text-align: justify;">Tasso di interesse legale 2022</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>nuovo tasso di interesse legale </strong>è stato stabilito con decreto del MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15.12.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Come vedremo, il cambio ha diversi effetti, sia di carattere fiscale (il tasso di interesse legale viene usato per determinare le somme da versare quando si fa un ravvedimento), sia nel caso in cui si debbano ricalcolare degli interessi sui debiti, in luogo di quelli convenzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si noti altresì come il tasso di interesse legale 2022 sia stato stabilito in misura ben superiore rispetto a quanto non fosse stato stabilito negli ultimi anni:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>2021 pari allo 0,01%</li>
<li>2020 pari allo 0,05%</li>
<li>2019 pari allo 0,8%</li>
<li>2018 pari allo 0,3%</li>
<li>2017 pari allo 0,1%;</li>
<li>2016 pari allo 0,2%;</li>
<li>2015 pari allo 0,5%;</li>
<li>2014 pari all’1%;</li>
<li>2013 pari al 2,5%;</li>
<li>2012 pari al 2,5%.</li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa sono gli interessi legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Sancito quanto sopra, può essere utile cercare di comprendere <strong>cosa sono gli interessi legali </strong>e quali siano gli ambiti di applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale possiamo definire gli interessi come il “costo del denaro”. Per sua natura, infatti, il <strong>denaro</strong> <strong>è un bene fruttifero</strong>, e da esso <strong>vengono generati dei frutti, gli interessi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa macrocategoria possiamo poi individuare gli <strong>interessi legali</strong>, protagonisti del nostro approfondimento, indicandoli come quelli che vengono riconosciuti o determinati per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La fonte di tale qualificazione può peraltro essere trovata nello stesso codice civile, con l’art. 1282 c.c. primo comma che ricorda che:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di una norma dispositiva, le parti possono derogarvi convenzionalmente, stabilendo nel contratto che non siano dovuti interessi, o che siano dovuti interessi a un saggio più alto o più basso rispetto a quello legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il già rammentato art. 1284 c.c., invece, ci ricorda come il tasso di interessi sia definito annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno.</p>
<h2 id="art1284" style="text-align: justify;">Gli interessi legali e l’art. 1284 c.c.</h2>
<p style="text-align: justify;">Prima di comprendere quali siano gli <strong>utilizzi degli interessi legali</strong>, soffermiamoci ancora una volta sull’art. 1284 c.c., il cui contenuto ci permetterà di comprendere in che modo ci si possa efficacemente orientare nel saggio di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">Al primo comma, infatti, la legge dispone che il saggio degli interessi legali sia determinato in misura fissa, pari al 5% in ragione d’anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, può stabilire un saggio diverso, modificandone annualmente la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi. È quanto avvenuto costantemente nel corso degli anni, al fine di ponderare il saggio degli interessi legali all’effettivo “costo del denaro”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui invece il Ministero non intervenga in tal senso, la misura del saggio rimarrà invariata per l’anno successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Diamo ora un’occhiata agli altri commi dello stesso articolo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Secondo comma</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">È la prima importante funzione degli interessi legali. Nel caso in cui le parti non abbiamo contrattualmente stabilito degli interessi convenzionali determinati o determinabili, allora il saggio applicato al rapporto sarà pari a quello legale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Terzo comma</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri effetti legati alla presenza del saggio di interessi legali vi è anche l’evidenza che, nel caso in cui gli interessi convenzionali superiori alla misura legale non siano stati determinati per iscritto, gli stessi saranno ricondotti alla misura legale.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quarto comma</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in cui invece le parti non abbiano determinato la misura del tasso, allora dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale si ricorre a calcolare un saggio degli interessi legali che è pari a quello previsto dalla legislazione speciale prevista nelle ipotesi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Quinto comma</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La disposizione del quarto comma si applica anche all&#8217;atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il quarto comma, così come il quinto comma, vedono la luce nel nostro ordinamento in un secondo momento rispetto ai primi tre, nel 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo del legislatore è abbastanza chiaro: si desidera infatti rendere applicabile alla domanda giudiziale per il recupero del credito, e al procedimento arbitrale, il tasso di interessi che è stabilito per gli interessi legali moratori, i c.d. interessi commerciali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale previsione, si giunge così a conquistare la primaria finalità di evitare che la durata del processo vada a danno del creditore, disincentivando così le resistenze pretestuose da parte del debitore, che si trova a corrispondere al creditore, oltre al debito, anche ulteriori somme a titolo di interesse, maggiori rispetto a quanto sarebbe invece dovuto con il tasso legale ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che generalmente il tasso degli interessi commerciali è molto maggiore rispetto al tasso di interessi legali, ne deriva che la tentazione di ricorrere ad artificiose resistenze da parte del debitore è molto più bassa.</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando sono dovuti gli interessi legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra possiamo altresì ricordare che <strong>gli interessi legali sono dovuti solo se il credito è liquido e esigibile.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto attiene le caratteristiche di liquidità, è necessario che il credito sia determinato nel suo importo. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di esigibilità, ci riferiamo al fatto che il credito non sia più soggetto a termine o a condizione, poiché scaduto o perché si è avverata la condizione che ne determinata la stessa esigibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, il creditore non può esigere gli interessi se il credito non manifesta contemporaneamente le due condizioni di cui sopra, poiché non è liquido né esigibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E così, se il creditore vanta una un credito che scade il prossimo 31 dicembre, non potrà esigere il pagamento degli interessi (e, evidentemente, del capitale) il 10 settembre, considerato che a quella data il credito risulta non essere ancora esigibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso dicasi nel caso di verifica delle condizioni. Se per esempio il pagamento del credito è subordinato al verificarsi di un determinato fatto, il credito non sarà esigibile fino a quel dato momento.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Da quanto decorrono gli interessi legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura di quanto sopra dovrebbe essere intuibile che gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito è esigibile. E, pertanto, dal momento in cui il credito non è più soggetto a termini o condizioni. È inoltre necessario che il credito sia liquido.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il creditore non è tenuto alla costituzione o alla messa in mora, poiché l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi trova il proprio fondamento nella mera esigibilità della somma.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quando si usano gli interessi legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli interessi legali <strong>hanno una funzione remuneratoria del creditore</strong>, e trovano spazio in diversi usi frequenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, gli interessi legali sono stabiliti per permettere alle parti di disciplinare lo scambio di interessi nel caso in cui non siano stabiliti degli interessi convenzionali. In queste ipotesi, troverà dunque applicazione il tasso legale, in via automatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso può dirsi per quanto concerne gli interessi moratori, che operano al tasso legale. Se le parti non hanno deciso diversamente, troveranno applicazione gli interessi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito, l’eccezione di cui parleremo più diffusamente nelle prossime righe – e della quale abbiamo già fatto cenno – è quella legata al ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali.</p>
<h2 id="calcolo" style="text-align: justify;">Come si calcolano gli interessi legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli interessi legali si calcolano applicando un saggio in percentuale, in relazione al capitale a cui si riferiscono, per il tempo di maturazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, in maniera non dissimile all’applicazione degli interessi convenzionali, i fattori che impattano sulla quantificazione degli interessi legali in termini assoluti sono tre:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>il saggio o tasso di interesse percentuale</li>
<li>il capitale</li>
<li>il tempo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La formula di applicazione sarà la seguente:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Interesse = Capitale x Tasso x Tempo / 100</strong></p>
<h2>Chi stabilisce gli interessi legali</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già avuto modo di ricordare, a stabilire gli interessi legali è un decreto a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, annualmente, entro il 15 dicembre, può modificare il tasso previgente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto, peraltro, che la legge stabilisce già i tassi di interesse legali in misura fissa, nel codice civile, nella misura del 5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero può dunque derogare a questa condizione mediante decreto, cambiandone annualmente la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non maggiore ai dodici mesi e tenendo altresì conto dell’inflazione registrata nell’anno.</p>
<h2 id="moratori" style="text-align: justify;">Interessi legali e interessi moratori</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito degli interessi, trovano una particolare declinazione gli <strong>interessi moratori</strong>, che traggono origine dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, e cioè di un’obbligazione che ad oggetto una somma di denaro.</p>
<p style="text-align: justify;">A parlare di questo è l’art. 1224 c.c., secondo cui:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l&#8217;ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dunque, se gli interessi corrispettivi, introdotti dall’art. 1282 c.c., sono dovuti a prescindere dalla colpa del debitore, gli interessi moratori non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso da un fatto che non può essergli imputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interessi corrispettivi non devono poi più essere cessati con la mora, poiché sono sostituiti proprio da quelli moratori, salvo che le parti abbiano convenzionalmente stabilito in modo diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Se le parti non hanno stabilito diversamente, gli interessi moratori sono stabiliti nella misura del tasso legale.</p>
<h2 id="commerciali" style="text-align: justify;">Gli interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali</h2>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato, una disciplina specifica è dettata in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa introdotta dal d.lgs. 231/2002 si applica ai contratti che sono conclusi tra le imprese (e i liberi professionisti in tal novero), sia tra imprese e pubbliche amministrazioni, purché comportino in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione dei servizi, contro pagamento di un prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ricorre questo caso, la legge distingue tra gli interessi legali di mora che sono formati:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>da una componente variabile, comunicata ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia, e da una componente fissa pari a 8 punti percentuali;</li>
<li>interessi concordati tra le imprese, differenti dagli interessi legali di mora.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Da ciò emerge che il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è più alto del tasso di interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1284 c.c.</p>
<h3>La decorrenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi concerne i termini di decorrenza automatica degli interessi, nel caso in cui il termine di pagamento non sia presente in contratto, si applicano i termini previsti dall’art. 4 d.lgs. 231/2002, e cioè:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento che abbia un contenuto equivalente;</li>
<li style="text-align: justify;">30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi se non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;</li>
<li style="text-align: justify;">ancora, 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;</li>
<li style="text-align: justify;">infine, 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a questa data.</li>
</ul>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cambiale: come funziona &#8211; una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cambiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cambiale: che cos'è, come funziona, quali sono le caratteristiche della tratta, del pagherò, dell'agraria e dell'ipotecaria.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La cambiale &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#funziona"><strong>Come funziona</strong></a></li>
<li><a href="#bianco"><strong>In bianco</strong></a></li>
<li><a href="#tratta"><strong>Tratta</strong></a></li>
<li><a href="#paghero"><strong>Pagherò</strong></a></li>
<li><a href="#protestata"><strong>Protestata</strong></a></li>
<li><a href="#conseguenze"><strong>Conseguenze protesto</strong></a></li>
<li><a href="#cancellazione"><strong>Cancellazione protesto</strong></a></li>
<li><a href="#ipotecaria"><strong>Ipotecaria</strong></a></li>
<li><a href="#agraria"><strong>Agraria</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>cambiale </strong>è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il <strong>pagamento della somma indicata</strong>, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Titolo all’ordine, trasferibile per girata, cerchiamo di capire come funziona e quali siano le sue principali caratteristiche.</p>
<h2 id="funziona" style="text-align: justify;">Come funziona la cambiale: compilazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La <strong>cambiale </strong>ha la forma prevista dall’art. 1 r.d. 1669/33 (la c.d. <strong>legge cambiaria</strong>), con la conseguenza che in assenza di tali formalità non si può nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">La cambiale deve dunque contenere:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;ordine incondizionato di pagare una somma determinata ;</li>
<li style="text-align: justify;">il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario) ;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;indicazione della scadenza ;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;indicazione del luogo di pagamento ;</li>
<li style="text-align: justify;">il nome di colui al quale o all&#8217;ordine del quale deve farsi il pagamento ;</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa ;</li>
<li style="text-align: justify;">la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).</li>
</ul>
<h2 id="bianco" style="text-align: justify;">Cambiale in bianco</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito quanto sopra, si tenga conto che la sussistenza di tutti i requisiti cambiari di cui abbiamo appena fatto cenno deve essere riscontrata nel momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che nel caso in cui manchi uno o più elementi, si parlerà di <strong>cambiale incompleta</strong>. Tuttavia, se vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si parlerà più specificatamente di <strong>cambiale in bianco</strong>.</p>
<h2 id="tratta" style="text-align: justify;">Cambiale tratta</h2>
<figure id="attachment_14205" aria-describedby="caption-attachment-14205" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-14205" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/03/cambiale-1-300x113.jpg" alt="Cambiale" width="300" height="113" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/03/cambiale-1-300x113.jpg 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/03/cambiale-1-768x290.jpg 768w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2019/03/cambiale-1.jpg 809w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-14205" class="wp-caption-text">Una Cambiale Tratta</figcaption></figure>
<p style="text-align: justify;">Esistono diverse tipologie di cambiali, a seconda del rapporto che si desidera instaurare. Le tradizionali forme in cui viene suddiviso il settore è quello delle <strong>cambiali tratte</strong>, e i <strong>pagherò</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimandando al prossimo paragrafo l’analisi dei pagherò, cominciamo con il rammentare che, comunemente, quando ci si riferisce alla cambiale si suole intendere proprio la <strong>cambiale tratta</strong>, che contiene un <strong>ordine di pagamento </strong>con il quale il traente (chi firma la cambiale in emissione) impone al trattario di pagare al beneficiario una somma indicata nel titolo. Evidentemente, la figura del traente e del beneficiario possono coincidere. È il caso in cui – come intuibile – il traente della cambiale ordini al trattario di pagare se stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono insomma a crearsi due diversi tipi di rapporti: il <strong>rapporto di valuta</strong>, che è quello che si instaura tra il traente e il primo prenditore del titolo, e il <strong>rapporto di provvista</strong>, che è quello che si instaura tra il traente e il trattario. Colui che appone la propria firma per accettazione della tratta (trattario) diviene debitore principale.</p>
<h2 id="paghero" style="text-align: justify;">Pagherò</h2>
<p style="text-align: justify;">Diversa sembianza assume il <strong>pagherò</strong>, o <strong>vaglia cambiario</strong>, che non contiene un ordine di pagamento, bensì la promessa che l’emittente effettua nel pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo. Trattandosi di promessa unilaterale, ci si suole riferire alla disciplina delle promesse unilaterali ex artt. 1987 e ss. c.c., fermo restando che tutte le norme che sono previste per la cambiale tratta – qualora non siano esplicitamente oggetto di deroga – sono applicabili anche al pagherò.</p>
<h2 id="protestata" style="text-align: justify;">Il protesto</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di anticipare, la cambiale è un titolo esecutivo che assegna al legittimo possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma indicata nel luogo e nei tempi previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là delle caratteristiche più specifiche, quel che appare certo è che il <strong>mancato pagamento</strong> da parte del soggetto obbligato può condurre a un protesto, ovvero a un patto pubblico che viene redatto da pubblico ufficiale, il quale accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata correttamente, ma il pagamento non è avvenuto. Ma con quali conseguenze?</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, all’atto della sua presentazione, la <strong>cambiale non viene pagata</strong>, il mancato pagamento può essere contestato con atto formale, la levata del protesto, come previsto dall’art. 51 della legge cambiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la norma citata prevede che:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il rifiuto dell&#8217;accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (ovvero con levata del protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento);</li>
<li style="text-align: justify;">il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all&#8217;accettazione;</li>
<li style="text-align: justify;">il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Come evidente, lo scopo principale del <strong>protesto </strong>è assicurare al portatore del titolo la possibilità di poter esercitare l’azione di regresso nei confronti dei debitori e, complessivamente, agevolare da parte del creditore il recupero delle somme.</p>
<h2 id="conseguenze" style="text-align: justify;">Conseguenze del protesto</h2>
<p style="text-align: justify;">Levato il protesto, l’atto viene registrato in modo sequenziale all’interno di un apposito elenco, successivamente trasmesso al presidente del Tribunale competente, ovvero quello in cui è stata redatta la levata del protesto, a scadenze predeterminate. Ad inizio di ogni mese viene altresì trasmesso al presidente della Camera di commercio competente, che pubblica i dati entro 10 giorni  dalla ricezione dell’elenco: il <strong>bollettino protesti</strong> costituisce un archivio pubblico, al quale tutti possono accedere.</p>
<p style="text-align: justify;">Le conseguenze di quanto sopra non sono interamente prevedibili, ma sono facilmente immaginabili. Chi subisce il protesto di un titolo di credito è spesso condotto fuori dal mondo del credito, non permettendo al soggetto protestato di poter ottenere credito da parte di un istituto bancario (tranne il ricorso a particolari e più onerose forme di finanziamento). Inoltre, potrebbe essere difficile instaurare perfino rapporti su basi attive, considerato che molti operatori non amano intrattenere relazioni con soggetti ritenuti poco affidabili a causa proprio della levata del protesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro soggetto che potrebbe avere delle conseguenze è colui che ha <strong>avallato </strong>il credito, ovvero colui che ha garantito per il debitore. Pur non costituendo figura di debitore principale, anche il garante è obbligato allo stesso modo nei confronti del creditore, con la conseguenza che diverrà responsabile del pagamento delle somme indicate nel titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, trattandosi di titolo esecutivo, la cambiale assegna al possessore legittimo il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente mediante azione di <strong>pignoramento</strong>, che per natura del titolo non richiede sentenza del giudice per poter essere esperita.</p>
<h2 id="cancellazione" style="text-align: justify;">Cancellazione protesto cambiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in cui la <strong>cambiale</strong> sia stata <strong>pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto</strong>, il soggetto protestato potrà ben domandarne chiederne la cancellazione dal Registro Informatico.  È possibile presentando apposita domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui la richiesta sia presentata correttamente, entro i 20 giorni successivi si procederà alla cancellazione del protesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, è bene ricordare che per poter cancellare correttamente il protesto è bene compilare la domanda alla Camera di Commercio avendo cura di accompagnare la presentazione con la marca da bollo richiesta, con la cambiale originale con quietanza di pagamento avvenuto, o con dichiarazione di avvenuto pagamento (liberatoria) rilasciata dal creditore, con l’atto di protesto, con un documento d’identità in corso di validità e con il codice fiscale del creditore, e ancora con la fotocopia del documento di identità in corso di validità del protestato e la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di 8 euro per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.</p>
<p style="text-align: justify;">E se invece il <strong>pagamento della cambiale è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto</strong>? In questo caso non si può più procedere direttamente con la cancellazione diretta del protesto, ma è necessario proporre una specifica domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della <strong>riabilitazione</strong>, fornendogli i documenti comprovanti l’avvenuto saldo del debito. Nel caso in cui si riesca ad ottenere il decreto di riabilitazione, si potrà dunque procedere con l’apposita istanza presso la Camera di Commercio, accompagnando la domanda – naturalmente – alla copia del decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, giova sapere che il <strong>protesto delle cambiali</strong> decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione. Dunque, trascorsi 60 mesi dalla pubblicazione, anche se i titoli non sono stati pagati, il nominativo del protestato scomparirà dal Registro informatico dei protesti.</p>
<h2 id="ipotecaria" style="text-align: justify;">Cambiale ipotecaria</h2>
<p style="text-align: justify;">Una particolare tipologia di cambiale è costituita dalla c.d. <strong>cambiale ipotecaria</strong>, che consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. In tale ipotesi la garanzia non sarà relativa al credito sottostante il titolo, bensì nello stesso rapporto cartolare, che assumerà caratteristiche di astrattezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il creditore potrà far valere la propria pretesa pur rimanendo dispensato dal provare l’esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, l’obbligazione cambiaria prescinde dal rapporto causale, tanto che il debitore non potrà eccepire la nullità o la mancanza della causa del rapporto per cui è nata l’obbligazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, il debitore si troverà soggetto sia all’azione cambiaria sia a quella causale, considerato che l’obbligazione cambiaria di norma non estinguerà l’obbligazione causale. Nell’ipotesi in cui abbia pagato la somma al creditore, ma costui abbia già trasferito le cambiali emesse, l’acquirente rimarrà obbligato a pagare le cambiali anche al terzo giratario, salvo poi esercitare il diritto di regresso verso il creditore stesso.</p>
<h2 id="agraria" style="text-align: justify;">Cambiale agraria</h2>
<p style="text-align: justify;">Un’altra particolare tipologia di cambiali è rappresentata dalla <strong>cambiale agraria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In estrema sintesi, si tratta di uno strumento che è oggi preferenziale per poter avere accesso a una specifica categoria di <strong>finanziamenti bancari</strong>, con <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sconto-cambiali/">sconto</a> dell’effetto e, dunque, corresponsione al cliente di un anticipo di capitale, da destinare alla copertura di spese per la produzione agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il cliente che desidera ottenere un finanziamento bancario attraverso cambiale agraria non dovrà far altro che sottoscrivere le cambiali. In caso di mancato pagamento la cambiale consentirà alla banca – essendo un titolo esecutivo – di agire nei confronti dell’obbligato o degli obbligati, mediante protesto.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziamo infine che per poter agevolare il ricorso a questo strumento, il legislatore fiscale abbia riconosciuto un’imposta di bollo pari a 0,1 per mille, contro il 12 per mille previsto per le cambiali ordinarie. Per quanto ovvio, il cliente dovrà poi corrispondere alla banca le spese legate al finanziamento, come quelle di istruttoria e di gestione della pratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto poi attiene la durata, è possibile ricorrere all’emissione di una cambiale unica con durata massima di 12 anni, generalmente rinnovabile per pari periodo, oppure per una cambiale firmata per ogni rata, in relazione a un piano di ammortamento che può giungere a un massimo di 60 mesi.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<item>
		<title>Assegno spedito per posta e incassato da persona non legittimata: chi è il responsabile?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-spedito-incassato-persona-non-legittimata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di chi è la responsabilità se un assegno non trasferibile spedito per posta viene incassato da una persona non legittimata?</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;assegno non trasferibile spedito per posta &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#non"><strong>Assegno non trasferibile</strong></a></li>
<li><a href="#pagamento"><strong>Pagamento assegno non trasferibile</strong></a></li>
<li><a href="#spedizione"><strong>Spedizione e responsabilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Corte di Cassazione</strong>, con sentenza n. 1049/2019, si è espressa sul tema della <strong>responsabilità della banca</strong> <strong>negoziatrice</strong> nel momento in cui un <strong>assegno munito di clausola di non trasferibilità</strong> viene posto all’incasso da un soggetto non legittimato. Chi è il responsabile?</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poterlo comprendere in modo chiaro, ricostruendo le motivazioni cui sono giunti i giudici della Suprema Corte, giova compiere un passo indietro e rammentare che il tribunale di secondo grado accoglieva l’appello proposto contro la sentenza del giudice di pace decidendo la <strong>responsabilità dell’istituto</strong> <strong>negoziatore</strong> per il <strong>pagamento di un assegno non trasferibile</strong> <strong>trasmesso dalla società a mezzo posta</strong>, e posto all’incasso da un soggetto non legittimato.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro la sentenza di appello proponeva ricorso l’istituto negoziatore, sostenendo:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><em>l’illegittimità della decisione di secondo grado sulla sua responsabilità; </em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>il possibile concorso di negligenza a carico della società che ha emesso l’assegno,  e che aveva preferito inviare il titolo all’avente diritto a mezzo posta.</em></li>
</ul>
<h2 id="non" style="text-align: justify;">Assegno non trasferibile</h2>
<p style="text-align: justify;">Giova rammentare come la <strong>legge sull’assegno</strong> chiarisca che l’<strong>assegno bancario</strong> emesso con la <strong>clausola di</strong> <strong>intrasferibilità</strong> possa essere pagato solamente dal prenditore o, su sua richiesta, accreditato sul proprio conto corrente. È pur sempre prevista la possibilità che il prenditore giri l’assegno a un banchiere per l’incasso, che non potrà a sua volta girarlo ulteriormente.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, la <strong>clausola di non trasferibilità</strong> serve dunque a limitare la circolazione del titolo, il quale sarà tenuto a esplicare i propri effetti nei confronti del prenditore, che potrà girare il titolo solo a un banchiere (per l’incasso).</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter accertare la <strong>non trasferibilità</strong> è sufficiente che sull’assegno sia apposta la dizione “<strong>non</strong> <strong>trasferibile</strong>&#8220;, da scrivere o imprimere sulla facciata anteriore del titolo. Una volta apposta, la clausola è irrevocabile: dunque, non si può cancellare.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di ciò, ne deriva anche che il <strong>pagamento effettuato a una persona diversa dal prenditore o dal</strong> <strong>banchiere giratario per l’incasso</strong>, non può essere considerato liberatorio. Autorevole dottrina aveva poi già intuito che la responsabilità  non è solo del trattario, quanto anche della banca girataria per l’incasso, o di chiunque altro dovesse inserirsi nella illegittima circolazione del titolo, in relazione al danno colpevolmente provocato con il pagamento del titolo al soggetto non legittimato.</p>
<h2 id="pagamento" style="text-align: justify;">Pagamento dell’assegno non trasferibile</h2>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il <strong>pagamento dell’assegno non trasferibile</strong> richiama quanto previsto dall’art. 1992 co. 2 c.c., per il quale è liberatorio solo il pagamento eseguito senza dolo o senza colpa grave nei confronti di colui che, in esito a una identificazione diligente, sia apparso essere il legittimo prenditore del titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge sull’assegno non è dunque derogatoria di  quanto previsto dall’articolo succitato, non ponendo a carico del banchiere una responsabilità oggettiva, considerato che il titolo non trasferibile è assoggettato, nell’aspetto in esame, al generale sistema normativo degli assegni.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane dunque aperto il “problema” legato alla valutazione della responsabilità della banca nell’identificazione del prenditore dell’assegno non trasferibile. Una responsabilità che non potrà essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, bensì volta per volta, con il giudice che dovrà verificare se la banca abbia adoperato accorgimenti e cautele richieste dalla fattispecie.</p>
<h2 id="spedizione" style="text-align: justify;">Spedizione del titolo per posta e responsabilità</h2>
<p style="text-align: justify;">Giungiamo dunque alle valutazioni contenute nelle motivazioni della sentenza in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, la Corte di Cassazione ha statuito che la condotta tenuta dal traente dell’assegno, che ha spedito il titolo al beneficiario a mezzo servizio postale, non assume alcun rilievo in relazione all’evento produttivo del danno lamentato, che è stato determinato dal successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto, a seguito di una riconoscibile falsificazione del nome del beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la responsabilità non può essere di chi ha spedito il titolo, nemmeno in concorso, bensì alla condotta colposa realizzata dall’istituto di credito che ha posto il titolo all’incasso, che non si è accorto dell’evidente falsificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici della Suprema Corte affermano così il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all&#8217;ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell&#8217;incidenza o meno della &#8220;colpa&#8221; del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di &#8220;causalità adeguata&#8221;, come sopra indicato in relazione all&#8217;art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 1295 del 19/01/2017 &#8211; Rv. 642704 01) non rilevano nè il rischio generico assunto dall&#8217;emittente nell&#8217;affidarsi al servizio postale ordinario, nè le modalità con le quali è stato spedito il plico postale.</strong></p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<title>Revoca del bancomat, il cliente deve essere avvisato della revoca</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/revoca-bancomat-avviso-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 17:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il cliente ha diritto di ricevere un avviso preventivo di revoca del bancomat da parte del proprio istituto di credito prima della segnalazione in CAI.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#revoca-bancomat">La revoca senza comunicazione</a></strong></li>
<li><strong><a href="#comunicazione-preventiva">La comunicazione preventiva</a></strong></li>
</ul>
<p>La banca che<strong> revoca la carta bancomat</strong> e segnala l’avvenimento in <strong>Centrale Rischi</strong> senza avvisare preventivamente il cliente circa la propria volontà di recedere dal rapporto della carta di “debito”, pone in essere un’azione che la Corte di Cassazione – con la sua sentenza n. 15500/2018 &#8211; ha ritenuto inefficace.</p>
<h2 id="revoca-bancomat" style="text-align: justify;">Revoca bancomat senza preventiva comunicazione è illegittima</h2>
<p style="text-align: justify;">Per cercare di capire in che modo si sia arrivati a questa valutazione da parte degli Ermellini giova cercare di rammentare brevemente quali sia stato lo sviluppo del caso.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda giunta sulle scrivanie della Suprema Corte trae infatti origini dalla <strong>segnalazione di revoca</strong> che un istituto di credito aveva inviato alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) relativamente a una carta di debito / bancomat, ma senza effettuare una preventiva comunicazione al ricorrente, titolare della carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cliente dell’istituto di credito si è dunque lamentato dell’<strong>illegittimità del comportamento della banca</strong>, domandando la rettifica della segnalazione compiuta in CAI e il risarcimento dei danni che gli sono stati provocati da questo comportamento, in relazione alla lesione del diritto all’immagine professionale e commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo grado, però, il Tribunale aveva ritenuto congruo il comportamento dell’istituto di credito, evidenziando come la <strong>revoca della carta</strong> e la correlata segnalazione in CAI fossero conformi alle previsioni di legge, e posto in essere che il conto del correntista era risultato sempre in passivo, privo di movimentazione, in ragione del progressivo maturare a debito del canone della carta, di interessi e di spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale pronuncia il cliente bancario ricorre in Cassazione, lamentando il fatto che la segnalazione di revoca della carta alla CAI avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione con adeguato margine di preavviso.</p>
<h2 id="comunicazione-preventiva" style="text-align: justify;">Comunicazione preventiva di revoca della carta</h2>
<p style="text-align: justify;">Esaminando il caso, gli Ermellini sembrano propendere verso la tesi del cliente dell’istituto di credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle motivazioni della sentenza i<strong> giudici di legittimità</strong> ricordano innanzitutto come sotto il profilo tecnico la revoca della carta di debito integri un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti, ovvero tra la banca e l’utilizzatore della carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui, i giudici rammentano come per poter essere efficacemente iscritta in CAI, la revoca della carta deve rispettare la modalità di corretto esercizio del patto, prevista dal nostro ordinamento. Ovvero, il recesso deve essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, come suggerito dall’art. 1334 c.c. secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">con il successivo art. 1335 c.c. che rammenta come</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La proposta, l&#8217;accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all&#8217;indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell&#8217;impossibilità di averne notizia</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in esame, invece, la banca non ha provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione di recesso dal rapporto della carta di debito, con conseguente inefficacia della revoca e della correlata segnalazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<title>Assegni emessi da defunti o intestati a deceduti: come comportarsi?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegni-emessi-defunti-intestati-deceduti-comportarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 14:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli assegni emessi da defunti o intestati a defunti &#8211; indice: Assegno intestato a defunto Emesso da defunto Tratto da procuratore del defunto Cosa &#232; oggetto di prescrizione Un quesito piuttosto ricorrente in ambito successorio, &#232; se un assegno emesso da un soggetto defunto possa essere regolarmente incassato e se, di contro, un soggetto intestato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegni-emessi-defunti-intestati-deceduti-comportarsi/">Assegni emessi da defunti o intestati a deceduti: come comportarsi?</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli assegni emessi da defunti o intestati a defunti &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#intestato"><strong>Assegno intestato a defunto</strong></a></li>
<li><a href="#emesso"><strong>Emesso da defunto</strong></a></li>
<li><a href="#procuratore"><strong>Tratto da procuratore del defunto</strong></a></li>
<li><a href="#prescrizione"><strong>Cosa è oggetto di prescrizione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Un quesito piuttosto ricorrente in ambito successorio, è se un <strong>assegno emesso da un soggetto defunto</strong> <strong>possa essere regolarmente incassato</strong> e se, di contro, <strong>un soggetto intestato a un soggetto defunto possa essere liberamente incassato dagli eredi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La normativa in questione non è in verità molto complessa e in grado di lasciare spazio a profondi dubbi, ma è comunque opportuno compiere degli specifici approfondimenti su di essa, al fine di evitare ogni incomprensione in sede bancaria.</p>
<h2 id="intestato" style="text-align: justify;">L&#8217;assegno bancario intestato a soggetto deceduto</h2>
<p style="text-align: justify;">Cominciamo con il caso – non raro – di un <strong>assegno intestato a un soggetto deceduto</strong>. Come intuibile, il pagamento delle somme indicate nel titolo non potrà essere effettuato a un erede, considerato che <strong>la stessa operazione di pagamento dovrà essere effettuata in via congiunta a favore di tutti coloro che dimostrino, tramite la produzione di idonea documentazione, la loro qualità di eredi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne scaturisce dunque una lungaggine burocratica necessaria per poter chiarire chi ricopre la qualità di eredi e, dunque, poter lecitamente procedere all’incasso: l’apertura di una <strong>pratica di</strong> <strong>successione</strong> che coinvolgerà anche la banca, alla quale fornire la documentazione indicata dall’istituto di credito per poter procedere alla formalizzazione dell’operazione. Si tenga conto che in tal senso non è prevista la possibilità di poter procedere ad altre forme sostitutive di dichiarazione (come le “autocertificazioni”) e che pertanto sarà necessario esperire una pratica di successione vera e propria.</p>
<h2 id="emesso" style="text-align: justify;">Gli assegni emessi da defunti</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro caso piuttosto particolare, e ricco di possibili risvolti secondari, è legato all’<strong>emissione di un assegno bancario da parte di un correntista deceduto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di assegni emessi da defunti, <strong>in linea di massima è sempre possibile ottenere il pagamento se l’assegno è tratto dal correntista prima della data del decesso</strong> (per scoprirlo sarà sufficiente osservare la data di emissione impressa sul titolo). A nulla rileva, in tal senso, che l’assegno sia presentato per l’incasso dopo il decesso del correntista: trattandosi di un’emissione ben valida, la banca procederà al pagamento del titolo in favore del suo legittimo prenditore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, la casistica può essere arricchita da diverse sfaccettature. Una delle più “pericolose” (per gli interessi del beneficiario dell’assegno) è naturalmente quella legata all’emissione di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-postdatato-sanzioni-nullita-protesto/"><strong>assegno postdatato</strong></a>, una pratica certamente non congrua della cui validità abbiamo recentemente parlato. In questo caso, salvo la possibilità che il prenditore del titolo decida di regolarizzare fiscalmente lo stesso, il rischio è quello di procedere all’incasso del titolo nel momento corrispondente alla data impressa sull’assegno che, però, potrebbe essere successiva al decesso del traente, con gli ovvi problemi di riscossione delle somme che ne scaturiranno.</p>
<h2 id="procuratore">L&#8217;assegno bancario tratto dal procuratore del defunto</h2>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, una particolare situazione è legata all’<strong>assegno tratto dal procuratore o dal delegato del deceduto</strong>. In questa specifica fattispecie, infatti, l’assegno dovrà essere effettivamente utilizzato quale mezzo di pagamento e non invece quale giro fondi a favore dello stesso procuratore o delegato, o ancora di soggetti terzi, con il possibile scopo, ad esempio, di poter pregiudicare le ragioni degli eredi o di eludere la normativa fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Collegata a quanto sopra è peraltro la preoccupazione che le prevedibili lungaggini nei tempi di incasso del titolo possano condurre alla <strong>“scadenza” dell’assegno bancario</strong>. In realtà, ribadiamo in questa sede che l’assegno bancario in sé non rappresenta un titolo soggetto alla prescrizione e che in altre parole non sarebbe corretto parlare di “<strong>assegno prescritto</strong>”.</p>
<h2 id="prescrizione">Cosa si prescrive nell&#8217;assegno bancario</h2>
<p style="text-align: justify;">In realtà, ciò che per legge si prescrive nell’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-bancario-smarrito-sottratto/"><strong>assegno bancario</strong></a>, trascorso il periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione, è solamente il diritto del portatore del titolo di esercitare le azioni cambiarie di regresso contro il traente, i giranti, e gli altri obbligati cambiari. Quanto sopra significa che nella sola ipotesi in cui fosse presentato per l’incasso un assegno trascorso il suddetto periodo di 6 mesi, è probabile che la banca a titolo di cautela operativa contatterà il correntista o gli eredi del correntista al fine di domandare il consenso scritto al pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in cui il correntista o i suoi eredi (a seconda della fattispecie in esame) non siano d’accordo con il pagamento, o non siano contattabili, l’assegno bancario non sarà pagato dalla banca, e verrà così restituito al presentatore del titolo. Si tenga conto che una simile cautela specifica varrà anche in altre situazioni che non approfondiamo in questa sede, se non molto brevemente: è il caso, ad esempio, degli assegni di rimborso che vengono tratti dalle compagnie assicurative, e che spesso riportano dei termini di pagamento diversi sul fronte (ad esempio, la dicitura a stampa “valido due mesi dalla data di emissione” o simile, con data di emissione è prestampata sul titolo). Anche in questi casi un ritardo nell’incasso del titolo condurrà la banca a contattare il traente dell’assegno e domandare una specifica autorizzazione al pagamento dell’assegno.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<item>
		<title>Assegno postdatato: sanzioni, nullità e protesto</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-postdatato-sanzioni-nullita-protesto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 13:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=5252</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;assegno postdatato &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;errato utilizzo Il divieto di legge La nullit&#224; L&#8217;incasso La posizione del debitore Il protesto Cos&#8217;&#232; un assegno postdatato L&#8217;emissione di un assegno postdatato (ovvero, di un assegno che riporta una data successiva a quella di effettiva emissione) &#232; una prassi ancora comune all&#8217;interno del nostro territorio. Si tenga ad [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;assegno postdatato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#cambiale"><strong>L&#8217;errato utilizzo</strong></a></li>
<li><a href="#divieto"><strong>Il divieto di legge</strong></a></li>
<li><a href="#nullita"><strong>La nullità</strong></a></li>
<li><a href="#incasso"><strong>L&#8217;incasso</strong></a></li>
<li><a href="#debitore"><strong>La posizione del debitore</strong></a></li>
<li><a href="#protesto"><strong>Il protesto</strong></a></li>
</ul>
<h2 id="cosa">Cos&#8217;è un assegno postdatato</h2>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>emissione</strong> <strong>di un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-bancario-smarrito-sottratto/">assegno</a> postdatato</strong> (ovvero, di un assegno che riporta una data successiva a quella di effettiva emissione) è una <strong>prassi ancora comune all’interno del nostro territorio</strong>. Si tenga ad esempio conto di quei rapporti commerciali in cui l’acquirente di beni e servizi concorda con il venditore un periodo di “credito”, rilasciando un assegno che riporta la data in cui il venditore / creditore riuscirà a incassare il corrispettivo (e utilizzando in via sostanziale l’assegno come se si trattasse di una cambiale).</p>
<h2 id="cambiale">Quando l&#8217;assegno postdatato è usato come cambiale</h2>
<p style="text-align: justify;">Intuibilmente, <strong>il fatto che si tratti di una prassi comune e diffusa, non equivale a sostenere che si tratti di una prassi coerente con la funzione di mezzo di pagamento che il nostro ordinamento attribuisce all&#8217;assegno bancario</strong> (anzi!). Come già abbiamo avuto modo di anticipare, il differimento del pagamento che scaturisce dall’emissione di un assegno postdatato è funzione tipica della cambiale, e non può essere ricondotta alla natura e alle caratteristiche dell’assegno bancario.</p>
<h2 id="divieto" style="text-align: justify;">Assegno postdatato: vietato dalla legge</h2>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che <strong>la postdatazione non sia “gradita”</strong> al nostro ordinamento è chiara osservando la contrarietà di tale prassi al principio stabilito dall’art. 31 comma 1 della legge assegni, che al comma 1 stabilisce che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">prevedendo poi ai successivi commi che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">e infine che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">L’assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall&#8217;articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.</p>
</blockquote>
<h2 id="nullita" style="text-align: justify;">Nullità assegno postdatato</h2>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, si tenga però conto che <strong>la postdatazione dell’assegno non determina di per sé la nullità del titolo bancario ma solamente la nullità del patto di post datazione</strong>, per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, permettendo così al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini esemplificativi, chi riceve un assegno postdatato può ben incassarlo in qualsiasi momento. L’assegno è per legge pagabile a vista, ma dovrà rispettare alcune indicazioni. Quali?</p>
<h2 id="incasso" style="text-align: justify;">Come incassare un assegno postdatato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come sancito dall’art. 31 della legge assegni, <strong>l’assegno bancario postdatato è pagabile nel giorno in cui è presentato per il pagamento</strong>, anche se la presentazione è anteriore alla data di emissione indicata sul titolo. Per poterlo presentare efficacemente al pagamento, l’assegno sarà soggetto all’imposta di bollo prevista per le cambiali, pari al 12 per mille.</p>
<p style="text-align: justify;">È altrettanto intuibile che per poter essere presentato efficacemente al pagamento, l’assegno dovrà prevedere la regolarità di tutti gli elementi essenziali. Questi dovranno essere presenti a pena di invalidità. Dovrà ad esempio sussistere la correttezza della firma di traenza, della girata, dell’importo in cifre e in lettere, dell’eventuale clausola di intrasferibilità.</p>
<h2 id="debitore" style="text-align: justify;">Il debitore nell’assegno postdatato</h2>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo già ricordato, la prassi dell’emissione di un <strong>assegno postdatato</strong> si regge sull’esistenza del c.d. “patto di non presentazione”. È un accordo tra le parti, con cui il creditore si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata sul titolo medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo però anche visto che <strong>se il prenditore dovesse comunque presentare il titolo all’incasso prima della data riportata sul titolo, agirebbe in maniera lecita</strong>, previa regolarizzazione fiscale del titolo. Il patto di garanzia di non presentazione è dunque da intendersi nullo proprio per contrarietà a norme imperative, in quanto trattasi di negozio in frode alla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la posizione del debitore in tal senso è molto debole. Il traente dell’assegno non potrà mai contestare la responsabilità del creditore che abbia condotto il titolo all’incasso prima della data pattuita, considerato che – ribadiamo ancora una volta a titolo di maggiore chiarezza &#8211; la legge ritiene l’accordo di non presentazione dell’assegno postdatato come nullo.</p>
<h2 id="protesto" style="text-align: justify;">Protesto assegno postdatato</h2>
<p style="text-align: justify;">E nell’ipotesi in cui la <strong>presentazione dell’assegno postdatato</strong>, prima della data indicata sul titolo, desse luogo al riscontro di mancanza fondi sul conto corrente del traente? L&#8217;ipotesi è peraltro non improbabile, considerato che una delle principali motivazioni sottostanti l’emissione di assegni postdatati è, appunto, la possibilità di poter ottenere una dilazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso il contesto si fa ancora più complesso. Se infatti scegliamo di incassare l’assegno postdatato prima della data indicata sul titolo, senza che tuttavia il conto corrente di chi lo ha emesso abbia una copertura sufficiente, sarà possibile ottenere il <strong>protesto dell’assegno</strong> per accelerare il recupero del proprio credito, con tutte le conseguenze prevedibili per la parte debitrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, a margine delle brevi riflessioni di cui sopra, non possiamo che rammentare come la prassi dell’emissione di assegni postdatati sia incoerente con il nostro ordinamento, e che è da intendersi nullo qualsiasi patto che obblighi le parti alla non presentazione del titolo prima della data indicata in esso.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si vuole raggiungere l’obiettivo della generazione di una dilazione del pagamento, gli strumenti sono ben altri (es. cambiali).</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<item>
		<title>Assegno bancario smarrito o sottratto: cosa fare?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-bancario-smarrito-sottratto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;assegno bancario smarrito o sottratto &#8211; indice: Comunicazione dello smarrimento In caso di intrasferibilit&#224; Assegno &#8220;libero&#8221; Procedura di ammortamento Esempio di domanda di ammortamento Lo smarrimento o la sottrazione di un assegno bancario comporta sempre qualche preoccupazione da parte del traente: il timore principale, come intuibile, &#232; che qualche malintenzionato possa incassare indebitamente le somme [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;assegno bancario smarrito o sottratto &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#comunicazione"><strong>Comunicazione dello smarrimento</strong></a></li>
<li><a href="#intrasferibilita"><strong>In caso di intrasferibilità</strong></a></li>
<li><a href="#libero"><strong>Assegno &#8220;libero&#8221;</strong></a></li>
<li><a href="#ammortamento"><strong>Procedura di ammortamento</strong></a></li>
<li><a href="#esempio"><strong>Esempio di domanda di ammortamento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Lo <strong>smarrimento</strong> o la <strong>sottrazione di un assegno bancario</strong> comporta sempre qualche preoccupazione da parte del traente: il timore principale, come intuibile, è che qualche malintenzionato possa <strong>incassare</strong> <strong>indebitamente le somme riportate sul titolo di credito</strong>. E anche se questa è un’eventualità non comune, è sempre opportuno cercare di prendere le opportune contromisure al fine di evitare ogni tipo di pregiudizio. Domandiamoci pertanto: che cosa bisogna fare in caso di smarrimento o sottrazione di un assegno bancario?</p>
<h2 id="comunicazione" style="text-align: justify;">Comunicare alla banca lo smarrimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La prima cosa che il correntista che ha smarrito l’assegno, o si è visto sottrarre il titolo, deve fare, è quella di <strong>comunicare alla filiale di riferimento della propria banca l’avvenuto smarrimento o sottrazione dell’<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegni-bancari-non-pagare-emessi/">assegno</a></strong>. Con tale comunicazione il correntista dovrà domandarne il blocco, che tuttavia avverrà solamente se allegherà la copia della <strong>denuncia presentata all’Autorità competente</strong> o, in caso di rifiuto di accettare la denuncia da parte dell’Autorità, per il solo caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di tale incombenza, pertanto, la banca non potrà bloccare definitivamente l’assegno, con la conseguenza che senza una denuncia all’Autorità competente il correntista non potrà ritenersi completamente al sicuro da eventi pregiudizievoli. Il nostro suggerimento è comunque quello di avvisare comunque la banca, anche prima della denuncia, in maniera tale che l’istituto di credito possa essere a conoscenza di quel che avviene nelle more della formalizzazione della denuncia.</p>
<h2 id="intrasferibilita" style="text-align: justify;">Smarrimento o sottrazione di un assegno munito di clausola di intrasferibilità</h2>
<p style="text-align: justify;">Chiarito il principio generale di cui sopra, cerchiamo di addentrarci maggiormente in profondità del tema, ricordando che la disciplina sullo smarrimento o sottrazione di un assegno è differenze a seconda che ci si trovi dinanzi a un <strong>assegno munito di clausola di intrasferibilità</strong> o un <strong>assegno</strong> c.d. “<strong>libero</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, <strong>nel caso in cui ad essere stato smarrito o sottratto sia stato un assegno munito di clausola di intrasferibilità</strong>, non si farà luogo ad una procedura di ammortamento, considerato che il prenditore del titolo, presentando al traente ed al trattario la denuncia di smarrimento o sottrazione o, in caso di rifiuto di accettare la denuncia da parte dell’Autorità, la dichiarazione sostitutiva, ha diritto ad ottenere il duplicato del titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, nel caso in cui il correntista perda un assegno munito di clausola di intrasferibilità, dovrà effettuare la denuncia all’Autorità competente, portarla alla banca affinché l’istituto di credito possa apporre il fermo per smarrimento o sottrazione e, successivamente, <strong>emettere un nuovo titolo</strong> (con la sicurezza che quello smarrito / sottratto, regolarmente denunciato e “bloccato” dalla banca, non potrà più essere pagato).</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, se il correntista ha seguito le istruzioni di cui sopra, all’eventuale verificarsi della presentazione del titolo per l’incasso, la banca non potrà far altro che rifiutare il pagamento.</p>
<h2 id="libero" style="text-align: justify;">Smarrimento o sottrazione di un assegno libero</h2>
<p style="text-align: justify;">Le cose si fanno un po’ più complesse <strong>nell’ipotesi in cui ad essere smarrito o sottratto sia un titolo libero</strong>, ovvero non munito della clausola di intrasferibilità. In questo caso, infatti, il correntista che si presenta alla propria filiale di riferimento si sentirà dire – lecitamente &#8211; che la semplice denuncia all’Autorità competente (pur necessaria) non ha l’effetto di impedire il pagamento dell’assegno presentato nei termini. Di conseguenza, il correntista dovrà rilasciare una disposizione scritta in ordine al comportamento che la banca dovrà tenere in caso di successivo pervenimento del titolo nei termini per il protesto.</p>
<h2 id="ammortamento" style="text-align: justify;">La procedura di ammortamento</h2>
<p style="text-align: justify;">È molto probabile che in questa sede la banca condivida con il proprio cliente la possibilità (consigliata) che l’ultimo possessore del titolo esperisca al più presto la <strong>procedura di ammortamento </strong>dell’assegno smarrito o sottratto, presentando specifico ricorso al Tribunale del luogo di pagamento del titolo, ovvero del luogo in cui il denunciante ha domicilio.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte del ricorso, infatti, il Presidente del Tribunale &#8211; premessi gli opportuni accertamenti sulla veridicità dei fatti esposti dal ricorrente – procederà a pronunciare con decreto l’ammortamento dell’assegno e ne autorizzerà il pagamento decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ammesso che entro tale periodo non venga fatta opposizione dal detentore del titolo. Il decreto di ammortamento, oltre a dover essere pubblicato, per estratto, sulla G.U., dovrà essere notificato alla banca trattaria ed al traente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Perfezionata la procedura di ammortamento</strong>, il ricorrente avrà diritto ad ottenere il pagamento dell’assegno, dietro presentazione, oltre che del decreto di ammortamento, del certificato della cancelleria del Tribunale attestante la mancata opposizione o la sentenza definitiva che respinge l’eventuale opposizione.</p>
<h2 id="esempio">Fac-simile domanda di ammortamento dell&#8217;assegno bancario smarrito</h2>
<p><em>Al Presidente del Tribunale di _______</em></p>
<p><em>Ricorso per l&#8217;ammortamento di titolo smarrito</em></p>
<p><em>Il sottoscritto (indicare le generalità)</em></p>
<p><em>Premesso che:</em></p>
<p><em>in data _______ ha smarrito un assegno bancario di Euro _________ emesso da _____________</em></p>
<p><em>immediatamente è stata sporta denuncia di smarrimento che si allega e si è data notizia alla Banca comunicazione (raccomandata, fax, email, ecc.) del (data)</em></p>
<p><em>il sottoscritto ha interesse a ottenere il rilascio del duplicato del titolo, previa declaratoria di inefficacia di quello smarrito</em></p>
<p><em>Ciò premesso</em></p>
<p><em>Si chiede</em></p>
<p><em>che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare l&#8217;inefficacia del titolo di cui sopra autorizzando la Banca a rilasciarne un duplicato.</em></p>
<p><em>Si allegano: denuncia di smarrimento e copia comunicazione alla banca.</em></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
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		<title>Chargeback su carta di credito: che cosa è e come si richiede</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/chargeback-come-richiedere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il chargeback o contestazione di addebito &#8211; indice: Quando Come attivare il chargeback Cosa accade dopo Quando conviene La disciplina del codice del consumo Il chargeback &#232; una procedura con la quale vengono gestiti i movimenti relativi a contestazioni da parte dei titolari di strumenti di pagamento (principalmente, carte di credito). Utilizzato sui circuiti internazionali, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/chargeback-come-richiedere/">Chargeback su carta di credito: che cosa è e come si richiede</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il chargeback o contestazione di addebito &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#quando"><strong>Quando</strong></a></li>
<li><a href="#come"><strong>Come attivare il chargeback</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cosa accade dopo</strong></a></li>
<li><a href="#convenienza"><strong>Quando conviene</strong></a></li>
<li><a href="#consumo"><strong>La disciplina del codice del consumo</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>chargeback</strong> è una procedura con la quale vengono gestiti i movimenti relativi a <strong>contestazioni da parte dei titolari di strumenti di pagamento</strong> (principalmente, carte di credito). Utilizzato sui circuiti internazionali, tale meccanismo è generalmente attivato quando il titolare di una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/carta-di-credito/">carta di credito</a> chiede alla società emittente lo storno (cioè, il rimborso) di una transazione già avvenuta. Ma perchè si può domandare il chargeback? E che relazioni esistono tra il chargeback e la contestazione di una operazione di e-commerce?</p>
<h2 id="quando" style="text-align: justify;">Quando si può contestare un addebito relativo ad una transazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter arrivare a definire correttamente il tema in esame, procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere quando si possa legittimamente<strong> contestare una transazione</strong>. Sebbene le casistiche siano ben ampie ed eterogenee, quelle più frequenti sono riconducibili alla possibilità che la transazione non venga riconosciuta come propria (ad esempio, il titolare non riconosce uno o più movimenti elencati nell&#8217;estratto conto dell&#8217;utilizzo della carta di credito, indicandoli come potenziali transazioni fraudolente o errate), o ancora che nell&#8217;ambito di una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-di-recesso-consumatore/"><strong>operazione di e-commerce</strong></a> non si riceva la merce acquistata, la merce acquistata sia difettosa, o non conforme.</p>
<h2 id="come" style="text-align: justify;">Come attivare il chargeback</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta individuato e argomentato il motivo per cui si desidera contestare la transazione, prende il via la fase, più operativa, legata alla possibilità di attivare la procedura di <strong>chargeback</strong>. Come intuibile, il punto di partenza della disciplina è legato alla necessità di comunicare alla società emittente la contestazione, mediante l&#8217;invio di una raccomandata o di altra forma scritta (posta elettronica certificata), entro 13 mesi dalla data di emissione dell&#8217;estratto conto nel quale compaiono le transazioni contestabili. Alla richiesta di chargeback occorrerà altresì allegare una copia dell&#8217;estratto conto contestato, e una copia della carta di credito. Qualora il titolare della carta di credito ritenga che la transazione contestata possa essere frutto di una frode subita, sarà opportuno altresì recarsi presso le autorità competenti e, conseguentemente, allegare la denuncia alla domanda di chargeback.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cosa accade dopo aver presentato la domanda di chargeback</h2>
<p style="text-align: justify;">Una volta che la società emittente riceve la domanda di chargeback da parte del titolare della carta di credito, prende il via una fase di istruttoria che potrà concludersi con quattro differenti esiti:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>La società emittente domanda al titolare ulteriori dati e chiarimenti al fine di poter ricostruire più correttamente l&#8217;accaduto.</em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>La stessa emittente sceglie di rimborsare direttamente al titolare della carta, senza iniziare la procedura di chargeback.</em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>Contatta il titolare della carta per comunicargli l&#8217;avvio della procedura di chargeback.</em></li>
<li style="text-align: justify;"><em>Nega la procedura di rimborso.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per quanto ovvio, ognuna delle scelte di cui sopra determinerà delle conseguenze in capo alle due parti (titolare della carta e società emittente) e in capo all&#8217;esercente, tramite le sua banca.</p>
<p style="text-align: justify;">Per esempio, nell&#8217;ipotesi di cui al punto 2), relativa al fatto che la società emittente preferisca rimborsare il cliente senza attivare la procedura di chargeback, è possibile ipotizzare che una simile opzione sia relativa ai rimborsi di importi molto contenuti, che non giustificano la necessità di sopportare gli oneri tipici della procedura di chargeback.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cointestazione-conti-correnti-bancari/"><strong>Conti correnti bancari e cointestazione: qualche chiarimento alle domande arrivate in studio</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ai nostri fini, però, è più interessante comprendere che cosa possa accadere al punto 3), quando &#8211; cioè &#8211; la società emittente decide di avviare la procedura tecnica di chargeback. In tal caso, infatti, la carta emittente trasmetterà alla banca dell&#8217;esercente l&#8217;istanza del titolare della carta; a sua volta, la banca dell&#8217;esercente esaminerà la richiesta e, analizzata la documentazione in sue mani (eventualmente integrata), potrà procedere di accettare la richiesta e addebitare l&#8217;importo sul conto dell&#8217;esercente, oppure reintrodurre la procedura di chargeback, negando e motivando il rimborso.</p>
<h2 id="convenienza" style="text-align: justify;">Conviene sempre avviare la domanda di chargeback?</h2>
<p style="text-align: justify;">Dalle righe di cui sopra dovreste esservi resi conto che, in realtà, la procedura di chargeback potrebbe essere ben più lunga e complessa di quanto sopra descritto. Nell&#8217;iter intervengono infatti tre diverse parti (titolare della carta, società emittente e banca dell&#8217;esercente), e ognuna delle parti potrebbe convergere verso diversi interessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio per questo motivo, la procedura di chargeback non è sempre la via migliore per poter far valere i propri diritti. In prima istanza, infatti, potrebbe essere utile cercare di raggiungere una maggiore soddisfazione mediante un <strong>accordo privato</strong> tra le parti, ferma restando la necessità di intervenire con particolare celerità (anche se il chargeback può essere attivato entro 13 mesi dall&#8217;estratto conto della carta, nella quale sono presenti le operazioni da contestare, il nostro suggerimento è quello di disconoscere gli importi entro gli &#8220;ordinari&#8221; 60 giorni).</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegni-bancari-non-pagare-emessi/"><strong>Assegni bancari, si può chiedere che non vengano pagati quelli già emessi?</strong></a></p>
<h2 id="consumo" style="text-align: justify;">Il chargeback nel Codice del Consumo</h2>
<p style="text-align: justify;">Si noti, altresì, che il chargeback è procedura ben prevista all&#8217;interno del Codice del Consumo, che all&#8217;art. 56 (rubricato &#8220;Pagamento mediante carta&#8221;) riconosce al comma 1 che &#8220;il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore (&#8230;)&#8221; e quindi, al comma 2, che &#8220;l&#8217;istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo (&#8230;)&#8221;.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Maggiori informazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Se desiderate saperne di più sulla procedura di chargeback, sulle modalità per la sua corretta attivazione o per le alternative più utili per poter far valere i vostri diritti, vi consigliamo di contattare il nostro studio. Saremo lieti di fornirvi un tempestivo riscontro.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-padova/">Avv. Bellato &#8211; diritto dei consumatori</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/chargeback-come-richiedere/">Chargeback su carta di credito: che cosa è e come si richiede</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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