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Home » Circolazione Stradale » Multe accesso Ztl: nulla se segnali poco visibili e ravvicinati

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Multe accesso Ztl: nulla se segnali poco visibili e ravvicinati

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Multe accesso Ztl: nulla se segnali poco visibili e ravvicinati
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Avv. Beatrice Bellato

Accesso a ZTL: quando la multa è nulla – indice:

  • La corretta segnalazione
  • La buona visibilità
  • Il ricorso

Vagliando i più recenti orientamenti giuripsrudenziali in fatto di accesso alle zone a traffico limitato, è possibile passare rapidamente in rassegna i casi più frequenti nei quali la sanzione amministrativa elevata è viziata e quindi nulla. Ci si riferisce in questa sede all’articolo 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada: non sono previste ad oggi decurtazioni di punti della patente.

La corretta segnalazione degli orari di accesso

Un’ormai non recentissima sentenza della Corte di Cassazione con numero 23661 del 2009 è arrivata alla conclusione che le multe per accesso ZTL elevate in difetto della precisa segnalazione dei giorni e degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla: il Comune ha l’onere della prova di aver segnalato all’utente della strada in modo chiaro e leggibile gli orari di accesso al varco e le eventuali modifiche degli stessi, pena la nullità della sanzione elevata. Il ricorrente avrà quindi la possibilità di verificare che i cartelli che limitano gli accessi alle zone a traffico limitato, rechino precise indicazioni su quando sia o meno possibile accedere alle stesse. In caso di modifica delle stesse limitazioni, inoltre, tutti i cartelli inerenti alla ZTL devono essere correttamente modificati, recando i nuovi orari di accesso.

La buona visibilità dei cartelli stradali: cosa dice il Codice della Strada

Dal Tribunale di Lecce arriva invece l’annullamento di una sanzione perché i segnali erano ravvicinati e poco visibili per la presenza di alberi. La sentenza del giudice ordinario fa espresso riferimento all‘articolo 79 del codice della strada e al mancato rispetto delle  prescrizioni sulla distanza della segnaletica. La colpa è quindi del Comune.

Il tribunale di Lecce dà ragione ad un automobilista multato perché entrato in una zona della città a traffico limitato. Per il giudice onorario, Pierluigi D’Antonio, la presenza degli alberi, il traffico di autobus e la l’operatività del divieto solo di notte hanno reso difficile la percezione del divieto da parte dell’automobilista, divieto che non viene anticipato da alcun preavviso. Il Comune ha in questo caso violato l’articolo 79 del codice della strada che regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione. Nel caso di segnale di ingresso in ZTL, il codice della strada stabilisce uno spazio minimo di avvistamento del segnale di almeno 80 metri in maniera tale che i segnali siano percepibili dall’automobilista sia di notte che giorno.

La giurisprudenza apre a un criterio soggetto senza dubbio ad un’ampia elasticità da parte del giudice che, caso per caso, potrà vagliare l’effettiva idonetà dei cartelli stradali sui quali sia indicato il limite di accesso alla ZTL, ad essere visibili tanto in ore diurne quanto in ore notturne e, nei casi specifici valutare condizioni particolari che ne limitino la visibilità come, ad esempio, per la presenza di alberi e rami che coprano integralmente o parzialmente detti cartelli stradali.

Quando fare un ricorso al Giudice di Pace contro alla sanzione

Le multe per accesso in zona a traffico limitato possono avere come seguito lunghi casi di contenzioso. Pertanto è sempre opportuno valutare il supporto e la consultazione preventiva per valutare la fattibilità e il buon esito di un eventuale ricorso davanti al Giudice di Pace. L’approfondimento dei casi di specie è possibile attraverso il modulo di consulenza di diritto della circolazione il cui esito sarà disponibile in pochi giorni dalla richesta effettuata.

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