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Home » Circolazione Stradale » Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) – Una breve guida

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Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) – Una breve guida

marta123321 consulenzalegaleitalia.it Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) – Una breve guida
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)
marta123321

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) – Indice

  • Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos’è
  • La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
  • Incidenti con veicolo assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa
  • Limiti all’intervento del Fondo di Garanzia
  • La procedura di risarcimento e le tempistiche
  • Tabella delle Compagnie assicuratrici designate per Regione e relativi contatti

In Italia ogni automezzo circolante dev’essere, per legge, obbligatoriamente assicurato: questo obbligo è stato imposto affinché, in caso di incidente, al danneggiato sia sempre consentito ottenere un giusto risarcimento.

Indice:

  • 1 Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos’è
  • 2
  • 3 La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada 
    • 3.1 Cosa specificare nella richiesta
  • 4 Incidenti con veicolo assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa
  • 5 Limiti all’intervento del Fondo di garanzia
  • 6 La procedura di risarcimento e le tempistiche
  • 7 Tabella Compagnie assicuratrici designate per Regione e relativi contatti

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: cos’è

A garanzia di ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), gestito da Consap e incaricato di intervenire tutte le volte in cui manchi la copertura assicurativa del veicolo che ha causato l’incidente stradale. In questo modo, si è voluto garantire il giusto risarcimento ai danneggiati dai sinistri coinvolgenti, nelle ipotesi più ricorrenti:

  • veicoli non identificati (il classico caso del pirata della strada, che riesce a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotare gli estremi della targa);
  • veicoli non assicurati;
  • veicoli rubati (o comunque posti in circolazione contro la volontà del proprietario);
  • veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta;
  • veicoli esteri con targa non (più) corrispondente agli stessi.

Il Fondo opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici, le cd. Imprese Assicurative designate dall’IVASS, le quali cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e gestiscono la procedura di risarcimento.

La richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada 

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro avvenuto nelle situazioni sopra indicate.

Il risarcimento va richiesto rivolgendosi (tramite pec o raccomandata a/r) all’impresa designata in base al luogo (la ripartizione è su base regionale) in cui è avvenuto il sinistro, inviando al contempo copia della richiesta anche alla Consap, nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.al Fondo Vittime della Strada (Consap – Gestione F.G.V.S. Organismo di indennizzo italiano – via Yser, 14 00198).

È possibile individuare l’impresa designata tramite la tabella (riportata per intero anche al termine del presente articolo) di cui al presente link :

https://www.consap.it/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese/

Cosa specificare nella richiesta

Affinché il Fondo possa gestire il sinistro, la richiesta deve sempre specificare:

  • il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto
  • la dinamica del sinistro
  • i dati del richiedente
  • i dati del conducente e del proprietario del veicolo
  • se disponibili, i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello)
    • se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo
    • se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo
  • la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato
  • nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza, quanto eventualmente verbalizzato.

Inoltre, se la richiesta riguarda solo il risarcimento di danni a cose (i cd. danni materiali al veicolo) occorre specificare altresì:

  • l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)
  • il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo (e le eventuali altre cose rimaste danneggiate) è disponibile per essere sottoposto a perizia.

Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei cd. “danni non patrimoniali”) occorre specificare, oltre a quanto indicato sinora:

  • l’entità delle lesioni (allegando la documentazione medica e una copia dell’eventuale relazione di perizia medico legale)
  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.

Incidenti con veicolo assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa

Vi è poi la possibilità, sempre coperta dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si venga coinvolti in un incidente caratterizzato dal fatto che il mezzo danneggiante risulta assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa. In tale ipotesi occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta (quindi i dati da indicare sono i medesimi di cui sopra).

Limiti all’intervento del Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi sopra specificate, ma con dei limiti particolari. Infatti, nel caso di veicolo:

  • non identificato: vengono risarciti solo i danni alla persona (ma, se il danno alla persona è particolarmente grave, il Fondo risarcisce anche i danni alle cose con importo superiore a 500€ per la parte eccedente tale somma);
  • non assicurato: vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario: vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Non è invece coperto da alcuna assicurazione, né viene invece risarcito in alcun modo, il soggetto che ha fatto uso del veicolo contro la volontà del proprietario ed eventuali soggetti a bordo del mezzo consapevoli di detta circostanza;
  • assicurato presso una Compagnia che (al momento del sinistro o successivamente ad esso) si trova in uno stato di liquidazione coatta: vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona.

La procedura di risarcimento e le tempistiche

A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico (la Compagnia verificherà che effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non sia coperto da alcuna assicurazione o che rientri nelle ipotesi sopraelencate), viene avviata la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata – esattamente come nel caso della procedura ordinaria di risarcimento danni da sinistro stradale – è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento

o

  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (può avvenire, ad esempio, nel caso in cui la Compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto).

Nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in liquidazione coatta il termine, invece, è di sei mesi.

Qualora la documentazione dovesse risultare incompleta, la Compagnia (anche in questo caso, come nella procedura orinaria di risarcimento danni da sinistro stradale) è tenuta a segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.

Dopo aver liquidato il danno (che comunque non deve superare determinati massimali stabiliti con apposito regolamento ministeriale, riassuntivamente riportati nel paragrafo precedente), il Fondo, se individua il danneggiante, può recuperare quanto pagato direttamente da lui. In tal caso, infatti, la Compagnia designata ha diritto alla rivalsa sul danneggiante: ciò significa che può richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato. Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento, la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.

Tabella Compagnie assicuratrici designate per Regione e relativi contatti

Impresa Regioni di competenza (luogo sinistro) Indirizzo Contatto telefonico
Allianz S.p.A Lombardia, Marche, Lazio e Puglia Piazza Tre Torri
20145 Milano (MI)
800.553399 (Numero verde)

allianz.spa@pec.allianz.it

Generali Italia S.p.A. Campania, Friuli-Venezia Giulia Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
800.864316 (Numero verde)

generaliitalia@pec.generaligroup.com

Generali Italia S.p.A. Veneto e Basilicata Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)
800.208330  (Numero verde)

cattolica@pec.generaligroup.com

SARA Assicurazioni S.p.A. Umbria e Calabria Via Po, 20
00198 Roma (RM)
800095095 (Numero verde)
0684766532
saraassicurazioni@sara.telecompost.it
Società Reale Mutua di Assicurazioni Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna Via Corte D’Appello, 11
10122 Torino (TO)
011.4314269

realemutua@pec.realemutua.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino Via Stalingrado, 45
40128 Bologna (BO)
00.182502 (Numero verde)

unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it

 

 

 

Avv. Bellon – responsabilità professionale e malasanità

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