Gli assegni emessi da defunti o intestati a defunti – indice:
- Assegno intestato a defunto
- Emesso da defunto
- Tratto da procuratore del defunto
- Cosa è oggetto di prescrizione
- Se la banca rifiuta il pagamento
- Documenti per la successione
- Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
- Domande frequenti
Un quesito piuttosto ricorrente in ambito successorio, è se un assegno emesso da un soggetto defunto possa essere regolarmente incassato e se, di contro, un assegno intestato a un soggetto defunto possa essere liberamente incassato dagli eredi.
La normativa in questione non è in verità molto complessa e in grado di lasciare spazio a profondi dubbi, ma è comunque opportuno compiere degli specifici approfondimenti su di essa, al fine di evitare ogni incomprensione in sede bancaria. Nei paragrafi che seguono vengono analizzate le diverse casistiche che possono presentarsi — dall’assegno intestato al defunto a quello da lui emesso prima del decesso, fino al ruolo del procuratore — con indicazioni pratiche su documenti e tempi da rispettare.
Hai un assegno bloccato per un decesso e non sai come procedere?
Ti aiutiamo a chiarire con la banca la tua posizione e a gestire correttamente la pratica di successione. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.
L’assegno bancario intestato a soggetto deceduto
Cominciamo con il caso – non raro – di un assegno intestato a un soggetto deceduto. Come intuibile, il pagamento delle somme indicate nel titolo non potrà essere effettuato a un erede, considerato che la stessa operazione di pagamento dovrà essere effettuata in via congiunta a favore di tutti coloro che dimostrino, tramite la produzione di idonea documentazione, la loro qualità di eredi.
Da quanto sopra ne scaturisce dunque una lungaggine burocratica necessaria per poter chiarire chi ricopre la qualità di eredi e, dunque, poter lecitamente procedere all’incasso: l’apertura di una pratica di successione che coinvolgerà anche la banca, alla quale fornire la documentazione indicata dall’istituto di credito per poter procedere alla formalizzazione dell’operazione. Si tenga conto che in tal senso non è prevista la possibilità di poter procedere ad altre forme sostitutive di dichiarazione (come le “autocertificazioni”) e che pertanto sarà necessario esperire una pratica di successione vera e propria.
Gli assegni emessi da defunti
Un altro caso piuttosto particolare, e ricco di possibili risvolti secondari, è legato all’emissione di un assegno bancario da parte di un correntista deceduto.
Nel caso di assegni emessi da defunti, in linea di massima è sempre possibile ottenere il pagamento se l’assegno è tratto dal correntista prima della data del decesso (per scoprirlo sarà sufficiente osservare la data di emissione impressa sul titolo). A nulla rileva, in tal senso, che l’assegno sia presentato per l’incasso dopo il decesso del correntista: trattandosi di un’emissione ben valida, la banca procederà al pagamento del titolo in favore del suo legittimo prenditore.
Ad ogni modo, la casistica può essere arricchita da diverse sfaccettature. Una delle più “pericolose” (per gli interessi del beneficiario dell’assegno) è naturalmente quella legata all’emissione di un assegno postdatato, una pratica certamente non congrua della cui validità abbiamo recentemente parlato. In questo caso, salvo la possibilità che il prenditore del titolo decida di regolarizzare fiscalmente lo stesso, il rischio è quello di procedere all’incasso del titolo nel momento corrispondente alla data impressa sull’assegno che, però, potrebbe essere successiva al decesso del traente, con gli ovvi problemi di riscossione delle somme che ne scaturiranno.
Hai ricevuto un assegno postdatato e il traente è deceduto?
Verifichiamo insieme la data di emissione e le opzioni a tua disposizione per non perdere il diritto alla riscossione.
L’assegno bancario tratto dal procuratore del defunto
Inoltre, una particolare situazione è legata all’assegno tratto dal procuratore o dal delegato del deceduto. In questa specifica fattispecie, infatti, l’assegno dovrà essere effettivamente utilizzato quale mezzo di pagamento e non invece quale giro fondi a favore dello stesso procuratore o delegato, o ancora di soggetti terzi, con il possibile scopo, ad esempio, di poter pregiudicare le ragioni degli eredi o di eludere la normativa fiscale.
Collegata a quanto sopra è peraltro la preoccupazione che le prevedibili lungaggini nei tempi di incasso del titolo possano condurre alla “scadenza” dell’assegno bancario. In realtà, ribadiamo in questa sede che l’assegno bancario in sé non rappresenta un titolo soggetto alla prescrizione e che in altre parole non sarebbe corretto parlare di “assegno prescritto“.
Cosa si prescrive nell’assegno bancario
In realtà, ciò che per legge si prescrive nell’assegno bancario, trascorso il periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione, è solamente il diritto del portatore del titolo di esercitare le azioni cambiarie di regresso contro il traente, i giranti, e gli altri obbligati cambiari. Quanto sopra significa che nella sola ipotesi in cui fosse presentato per l’incasso un assegno trascorso il suddetto periodo di 6 mesi, è probabile che la banca a titolo di cautela operativa contatterà il correntista o gli eredi del correntista al fine di domandare il consenso scritto al pagamento.
Nell’ipotesi in cui il correntista o i suoi eredi (a seconda della fattispecie in esame) non siano d’accordo con il pagamento, o non siano contattabili, l’assegno bancario non sarà pagato dalla banca, e verrà così restituito al presentatore del titolo. Si tenga conto che una simile cautela specifica varrà anche in altre situazioni che non approfondiamo in questa sede, se non molto brevemente: è il caso, ad esempio, degli assegni di rimborso che vengono tratti dalle compagnie assicurative, e che spesso riportano dei termini di pagamento diversi sul fronte (ad esempio, la dicitura a stampa “valido due mesi dalla data di emissione” o simile, con data di emissione prestampata sul titolo). Anche in questi casi un ritardo nell’incasso del titolo condurrà la banca a contattare il traente dell’assegno e domandare una specifica autorizzazione al pagamento dell’assegno.
Cosa fare se la banca rifiuta il pagamento dell’assegno
Quando la banca rifiuta il pagamento di un assegno legato a un decesso — sia perché intestato al defunto, sia perché presentato oltre i termini o in assenza del consenso degli eredi — il portatore del titolo non resta privo di tutela. In questi casi è generalmente opportuno:
- richiedere per iscritto alla banca le motivazioni del rifiuto e la relativa documentazione;
- verificare se il rifiuto dipende dalla mancata apertura della pratica di successione, o dal mancato consenso di uno o più eredi;
- valutare, insieme a un legale, se attivare una diffida formale nei confronti della banca o degli eredi non collaborativi;
- nei casi più gravi, agire in giudizio per ottenere il pagamento delle somme dovute.
È importante non lasciar trascorrere troppo tempo prima di attivarsi, poiché — sebbene l’assegno in sé non si prescriva come titolo — le azioni di regresso contro traente e giranti si prescrivono nel breve termine di sei mesi sopra descritto, e un intervento tempestivo consente di individuare più rapidamente la soluzione più efficace per rientrare in possesso delle somme.
Documenti necessari per l’incasso legato a una pratica di successione
Per sbloccare il pagamento di un assegno intestato a un soggetto deceduto, la banca richiede generalmente:
- certificato di morte del correntista o dell’intestatario del titolo;
- dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, o documentazione equivalente richiesta dall’istituto di credito;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di eredi e le rispettive quote;
- documento d’identità e codice fiscale di ciascun erede;
- l’assenso scritto di tutti gli eredi al pagamento, quando richiesto dall’istituto.
Poiché le procedure e la documentazione richiesta possono variare da istituto a istituto, e ogni ritardo può complicare la gestione delle somme, è consigliabile farsi assistere da un legale sin dalle prime fasi della pratica di successione, in particolare quando tra gli eredi non vi è pieno accordo.
Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
Il nostro studio legale, con sede a Padova, assiste eredi e beneficiari di assegni bancari nella gestione delle problematiche legate a titoli intestati a soggetti deceduti o da essi emessi, occupandosi dei rapporti con l’istituto di credito, della predisposizione della documentazione necessaria e, quando serve, dell’azione giudiziale per ottenere il pagamento delle somme dovute.
Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in tutta Italia, gestendo da remoto la corrispondenza con le banche e le pratiche di successione, indipendentemente dal luogo in cui si trova l’istituto di credito o risiedono gli altri eredi. È possibile richiedere una prima valutazione della propria situazione anche a distanza, tramite consulenza in videochiamata.
Studio legale a Padova, al tuo fianco in tutta Italia
Ti aiutiamo a sbloccare l’incasso dell’assegno e a chiarire i tuoi diritti come erede o come beneficiario del titolo.
Domande frequenti sugli assegni intestati o emessi da defunti
Un erede può incassare da solo un assegno intestato al defunto?
No. Il pagamento dovrà avvenire congiuntamente a favore di tutti coloro che dimostrino, con idonea documentazione, la propria qualità di eredi, previa apertura della pratica di successione presso la banca.
Un assegno emesso prima della morte del correntista è ancora valido?
Sì. Se l’assegno è stato tratto validamente prima del decesso, la banca lo pagherà al legittimo prenditore anche se viene presentato all’incasso successivamente alla morte del correntista.
L’assegno bancario si prescrive?
L’assegno in sé non è soggetto a prescrizione come titolo. Ciò che si prescrive, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione, è soltanto il diritto di esercitare le azioni cambiarie di regresso contro traente, giranti e altri obbligati.
Cosa succede se presento l’assegno dopo sei mesi dalla scadenza?
La banca, come misura di cautela operativa, contatterà solitamente il correntista o i suoi eredi per ottenere il consenso scritto al pagamento. In mancanza di accordo o di reperibilità, l’assegno non verrà pagato e sarà restituito al presentatore.
Il procuratore del defunto può incassare l’assegno per sé stesso?
No. L’assegno tratto dal procuratore o delegato deve essere utilizzato come effettivo mezzo di pagamento, non come giro fondi a proprio favore o a favore di terzi, per non pregiudicare le ragioni degli eredi o eludere la normativa fiscale.
Hai un assegno bloccato per un decesso in famiglia?
Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua situazione e assiste clienti in tutta Italia, anche a distanza.
Tel. 339 769 2552 | info@consulenzalegaleitalia.it | Piazza Cavour 4, Padova