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Home » Civile » Famiglia » Il minore può assumere il solo cognome dell’adottante

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Il minore può assumere il solo cognome dell’adottante

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il minore può assumere il solo cognome dell’adottante
cognome minore
Avv. Beatrice Bellato

La Corte costituzionale ha aperto nuove possibilità per i minori adottati, riconoscendo loro il diritto di assumere esclusivamente il cognome dell’adottante, sostituendo completamente quello originario.

Una decisione che è un importante riconoscimento del diritto all’identità personale e dell’interesse superiore del minore, principi fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione.

Cosa cambia dopo la sentenza n. 210/2025 della Corte Costituzionale

Con la sentenza numero 210 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’articolo 55 della legge sull’adozione del 1983. La norma censurata impediva al minore adottato di assumere il solo cognome dell’adottante, imponendo invece l’automatica anteposizione di questo a quello originario, seguendo lo stesso schema previsto per l’adozione dei maggiorenni. Un vincolo normativo che evidentemente non considerava le specificità della situazione dei minori e delle diverse casistiche che caratterizzano l’adozione in casi particolari.

Ebbene, la Corte ha ritenuto questo automatismo lesivo di diritti inviolabili garantiti dall’articolo 2 della Costituzione: il diritto all’identità personale e il preminente interesse del minore.

Non è più accettabile una soluzione unica e predeterminata per tutte le situazioni; occorre invece una valutazione personalizzata che consideri le circostanze specifiche di ogni caso.

Quali sono le situazioni coperte dalla norma

L’istituto dell’adozione in casi particolari abbraccia molteplici scenari molto diversi tra loro. Può trattarsi di un minore che porta il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che comunque appoggia l’adozione e la sostituzione del proprio cognome. Oppure di un minore orfano affetto da compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, che viene adottato perché nessun componente della famiglia d’origine è disposto a prendersene cura. Vi è anche il caso del minore abbandonato, per il quale risulta impossibile l’affidamento preadottivo.

In ogni caso, in tutte queste situazioni la Corte ha riconosciuto che il cognome originario può avere un significato identitario molto diverso. In alcuni casi, mantenere il cognome della famiglia d’origine potrebbe rappresentare un ostacolo all’integrazione nella nuova famiglia adottiva e non corrispondere all’effettiva identità che il minore sta costruendo.

Il ruolo centrale del giudice

La sentenza attribuisce al giudice un ruolo centrale nella valutazione caso per caso, con il magistrato che deve valutare concretamente se, nel complesso delle circostanze, corrisponde all’effettiva identità e al preminente interesse del minore sostituire il cognome originario con quello dell’adottante.

La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto importante: nell’adozione in casi particolari, la minore età dell’adottando rende spesso più tenue il rilievo identitario del cognome originario rispetto a quanto avviene per un adulto. Per un bambino piccolo, dunque, il legame emotivo e identitario con il nome della famiglia d’origine può essere significativamente diverso da quello di una persona adulta.

Ricordiamo infine che la facoltà di sostituzione completa del cognome si aggiunge alla possibilità, già esistente, di invertire semplicemente l’ordine dei cognomi: una soluzione che offre quindi una gamma più ampia di opzioni: il minore potrebbe mantenere entrambi i cognomi in ordine diverso, oppure, quando appropriato, assumere esclusivamente quello dell’adottante, creando così una vera e propria nuova identità che rispecchia il vincolo adottivo e il nuovo nucleo familiare.

Per saperne di più su questo tema e per ottenere un’assistenza sul diritto di famiglia, è possibile contattare il nostro studio a questi recapiti.

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