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Home » Civile » Famiglia » Figli maggiorenni: quando finisce l’obbligo di mantenimento?

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Figli maggiorenni: quando finisce l’obbligo di mantenimento?

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Figli maggiorenni: quando finisce l’obbligo di mantenimento?
mantenimento figli
Avv. Beatrice Bellato

Il compimento del diciottesimo anno di età rappresenta un momento di passaggio importante nella vita di ogni persona, segnando l’ingresso nella maggiore età con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. Ma per i genitori separati o divorziati che versano un assegno di mantenimento per i figli, questa data non coincide automaticamente con la fine dell’obbligo economico.

Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni genera infatti moltissime controversie, con genitori che si chiedono fino a quando dovranno continuare a pagare e figli che rivendicano il diritto a essere sostenuti durante gli studi o la ricerca del primo impiego.

La legge italiana non fissa un’età precisa oltre la quale l’obbligo cessa, creando così una zona grigia che deve essere affrontata caso per caso. Comprendere i principi giuridici che regolano questa materia, i criteri applicati dai tribunali e i comportamenti che possono far venire meno il diritto al mantenimento è fondamentale sia per i genitori che vogliono sapere quando potranno liberarsi dall’obbligo, sia per i figli che devono capire cosa ci si aspetta da loro per continuare a ricevere il sostegno economico familiare.

Cominciamo dalle basi: non esiste un’età limite fissa

bannerLa prima cosa da chiarire è che la maggiore età non fa cessare automaticamente l’obbligo di mantenimento. L’articolo 337-septies del codice civile stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. La norma subordina quindi il diritto al mantenimento non all’età ma all’indipendenza economica, senza fissare limiti temporali rigidi.

Questo significa che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli può protrarsi ben oltre i diciotto anni, e in alcuni casi anche oltre i venticinque o trenta anni, se permangono le condizioni che lo giustificano. Al tempo stesso, però, non si tratta di un diritto illimitato: il mantenimento non può durare per sempre e deve essere funzionale a permettere al figlio di completare la propria formazione e inserirsi nel mondo del lavoro.

La Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che il mantenimento dei figli maggiorenni non è un privilegio ma un diritto funzionale al percorso di crescita. Il suo scopo è garantire il completamento della formazione e l’inserimento nella vita lavorativa, ma non può protrarsi all’infinito. Pertanto, non è l’età anagrafica a determinare la fine dell’obbligo, ma l’acquisizione dell’autonomia economica o, al contrario, la mancanza di impegno del figlio nel raggiungerla.

L’impostazione riflette la realtà del mercato del lavoro contemporaneo, dove il percorso verso l’autonomia economica si è allungato rispetto al passato. Se un tempo a diciotto anni si era già inseriti nel mondo del lavoro, oggi è normale che i giovani proseguano gli studi universitari fino ai ventitre-venticinque anni e affrontino poi un periodo di ricerca del primo impiego che può protrarsi ulteriormente. La legge tiene conto di questa evoluzione sociale, ma al tempo stesso richiede che il figlio si impegni concretamente nel proprio percorso di crescita.

Cosa significa indipendenza economica

Il concetto di indipendenza economica è al cuore della questione e va precisato con attenzione. Non si tratta semplicemente di avere un lavoro qualsiasi o di percepire un reddito occasionale. La giurisprudenza ha sviluppato criteri più articolati per valutare quando un figlio possa considerarsi economicamente autosufficiente.

L’indipendenza economica richiede innanzitutto la capacità di provvedere stabilmente ai propri bisogni con un reddito adeguato. Questo significa che il reddito deve essere sufficiente per coprire le spese ordinarie di una persona nella condizione sociale e con le aspettative formative del figlio. Non basta quindi qualsiasi entrata economica, ma serve un reddito proporzionato alla preparazione professionale acquisita e alle condizioni normali di mercato.

La stabilità del reddito è un elemento essenziale. Un lavoro stagionale, un contratto a termine di pochi mesi, una borsa di studio universitaria, un dottorato di ricerca con compenso minimo non sono generalmente considerati sufficienti a determinare l’indipendenza economica. Questi redditi, per quanto utili, non offrono quella continuità e quella prospettiva di durata che permettono di considerare una persona veramente autonoma. La giurisprudenza richiede invece una concreta prospettiva di continuità dell’attività lavorativa.

L’indeterminatezza del tempo contrattuale

Al tempo stesso, non è necessario avere un contratto a tempo indeterminato per essere considerati economicamente indipendenti. Recenti pronunce hanno infatti riconosciuto l’indipendenza economica anche in presenza di lavori a tempo determinato ma ripetuti e continuativi, di contratti di collaborazione stabile, di attività professionali autonome anche se in fase di avvio, di contratti part-time se il reddito risulta comunque sufficiente. L’importante è che ci sia una ragionevole prospettiva di autonomia stabile, non la precarietà assoluta.

Un altro elemento che i giudici valutano è la corrispondenza tra il reddito percepito e la professionalità acquisita. Se un giovane laureato in ingegneria accetta un lavoro come cameriere occasionale, questo potrebbe non essere considerato sufficiente per l’indipendenza economica se non corrisponde alle sue competenze e se esistono ragionevoli opportunità nel suo campo. Diverso è il caso in cui il figlio accetti lavori coerenti con la propria formazione anche se inizialmente non perfettamente retribuiti.

L’inversione dell’onere della prova: chi deve dimostrare cosa

Un aspetto centrale riguarda chi deve provare cosa nei procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni. La giurisprudenza ha sviluppato principi chiari ma articolati in base all’età del figlio e alle circostanze concrete. In generale, quando un genitore chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento, su di lui grava l’onere di provare che sono venuti meno i presupposti per il diritto. Questo significa dimostrare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che il mancato raggiungimento di tale indipendenza è imputabile a un atteggiamento colpevole del figlio stesso.

Tuttavia, la recente giurisprudenza ha introdotto un criterio di proporzionalità inversa legato all’età. Secondo l’ordinanza della Cassazione numero 24391 del 2024, l’età del figlio è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa: all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento. Questo significa che più il figlio è anziano, più diventa oneroso per lui dimostrare che merita ancora di essere mantenuto.

In prossimità della maggiore età e nei primi anni successivi, l’onere della prova resta prevalentemente sul genitore che contesta il diritto. È il genitore che deve dimostrare che il figlio neomaggiorenne non si sta impegnando negli studi o non sta cercando lavoro con la dovuta diligenza. La prova può essere anche per presunzioni e l’onere risulta particolarmente lieve per il figlio che si trova in questa fase della vita.

Il superamento dei 30 anni

Quando il figlio supera una certa età, generalmente individuata intorno ai trenta anni, si verifica una sorta di inversione dell’onere probatorio. Diverse pronunce di merito hanno fissato proprio nei trent’anni una sorta di spartiacque. Fino a questa età spetta al genitore dimostrare l’inerzia o la negligenza del figlio, mentre superati i trenta anni sarà il figlio stesso a dover dimostrare di trovarsi in circostanze a lui non imputabili che hanno reso impossibile raggiungere l’indipendenza economica. Si crea quindi una presunzione di autonomia che il figlio ultrattrentenne deve superare con prove concrete.

Quando il figlio perde il diritto al mantenimento

Esistono situazioni in cui il figlio maggiorenne perde il diritto a essere mantenuto anche se non ha ancora raggiunto una piena indipendenza economica. Per esempio, questo avviene quando la mancata autonomia è imputabile a comportamenti del figlio stesso che la giurisprudenza definisce colpevoli o negligenti. La casistica giurisprudenziale ha individuato diverse ipotesi ricorrenti.

L’inerzia nella ricerca del lavoro è la causa più frequente di perdita del diritto. Se il figlio, terminati gli studi o abbandonato il percorso formativo, non dimostra un impegno concreto e continuativo nella ricerca di un’occupazione, non può pretendere di essere mantenuto indefinitamente. I giudici valutano se il giovane si è iscritto ai centri per l’impiego, se ha inviato curricula, se ha partecipato a colloqui, se ha accettato opportunità di formazione o tirocinio. L’assenza totale di questi comportamenti dimostra inerzia colpevole.

Il rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro idonee costituisce un’altra ipotesi. Se al figlio vengono proposte opportunità lavorative coerenti con la sua formazione e con una retribuzione adeguata, il rifiuto senza valide ragioni determina la perdita del diritto al mantenimento. Questo vale anche per offerte che richiedono un trasferimento in altra città, se si tratta di opportunità professionalmente significative. Il figlio non può pretendere di rimanere indefinitamente nella città dei genitori aspettando l’occasione perfetta.

L’abbandono ingiustificato degli studi o il loro prolungamento sine die rappresenta un altro comportamento sanzionato. Se il figlio si iscrive all’università ma non frequenta, non sostiene esami, accumula anni di fuoricorso senza giustificazione, i genitori possono chiedere la cessazione del mantenimento. La giurisprudenza richiede un impegno effettivo e risultati concreti nel percorso formativo scelto. Cambiare ripetutamente facoltà senza mai concludere nulla, iscriversi a corsi senza frequentarli, mantenere ritmi di studio incompatibili con un serio progetto formativo sono tutti comportamenti che fanno perdere il diritto.

Le altre cause

La scelta di percorsi formativi eccessivamente costosi senza condivisione con i genitori può anch’essa portare alla riduzione o cessazione del mantenimento. Se il figlio decide unilateralmente di iscriversi a un’università privata molto costosa, a master all’estero particolarmente onerosi o a corsi di specializzazione di dubbia utilità professionale, senza concordare questa scelta con i genitori obbligati a mantenerlo, il giudice può ritenere che i genitori non siano tenuti a sostenere costi così elevati. Il diritto al mantenimento copre infatti un percorso formativo adeguato ma non qualsiasi aspirazione senza limiti economici.

La condotta di vita incompatibile con la condizione di chi deve essere mantenuto può far venire meno il diritto. Se il figlio conduce una vita dispendiosa, non si impegna seriamente in alcuna attività costruttiva, dimostra un atteggiamento parassitario nei confronti dei genitori, il giudice può revocare l’assegno. Anche situazioni come dipendenze da sostanze, comportamenti che impediscono di fatto qualsiasi progetto lavorativo, rifiuto sistematico di ogni proposta possono portare alla perdita del diritto.

Il percorso formativo, fino a quando è legittimo?

Uno degli aspetti più discussi riguarda fino a quando un figlio può legittimamente proseguire gli studi continuando a essere mantenuto. La giurisprudenza riconosce ampiamente il diritto a completare la propria formazione, ma con alcuni limiti e condizioni. Gli studi universitari di primo livello, la laurea triennale, sono pienamente coperti dal diritto al mantenimento se portati avanti con diligenza. Lo stesso vale per la laurea magistrale per chi sceglie il percorso quinquennale. I genitori devono permettere ai figli di conseguire una formazione universitaria completa coerente con le proprie inclinazioni e capacità.

Tuttavia, il percorso deve essere affrontato con impegno e portato a termine in tempi ragionevoli. Accumulare anni di fuoricorso senza giustificazione, cambiare ripetutamente facoltà, studiare a ritmi incompatibili con il conseguimento del titolo in tempi prevedibili sono tutti elementi che possono far venire meno il diritto. I giudici valutano il numero di esami sostenuti, la media conseguita, la regolarità del percorso. Un figlio che dopo sei anni di iscrizione non ha ancora completato una triennale difficilmente potrà continuare a pretendere il mantenimento.

I corsi

I corsi di specializzazione post-laurea richiedono una valutazione più attenta. Master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione possono legittimamente prolungare il diritto al mantenimento se sono funzionali all’inserimento professionale e vengono portati avanti seriamente. Un master in un settore coerente con la laurea conseguita, che aumenta concretamente le possibilità di occupazione, giustifica il protrarsi del mantenimento. Lo stesso vale per dottorati di ricerca o scuole di specializzazione professionalizzanti.

Diverso è il caso di corsi che appaiono più come un modo per rinviare l’ingresso nel mondo del lavoro che come un reale investimento formativo. Se il figlio si iscrive a un secondo master dopo averne già conseguito uno, o accumula titoli senza mai cercare lavoro, o sceglie percorsi di formazione generici e poco spendibili professionalmente, i genitori possono legittimamente contestare la necessità di continuare a mantenerlo. Il diritto al mantenimento copre un percorso formativo completo ma ragionevolmente delimitato, non una formazione permanente sine die.

Anche la scelta di università private molto costose va valutata. Se il figlio sceglie unilateralmente di iscriversi a un ateneo privato che comporta rette annuali di decine di migliaia di euro, senza concordare questa scelta con i genitori, il giudice può ritenere che i genitori siano tenuti solo a corrispondere quanto avrebbero speso per l’università pubblica. La differenza può rimanere a carico del figlio che ha scelto autonomamente questo percorso più costoso.

Come far cessare l’obbligo di mantenimento

Quando un genitore ritiene che siano venuti meno i presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, non può semplicemente smettere di pagare l’assegno fissato in sede di separazione o divorzio. Serve infatti una modifica formale delle condizioni decisa dal giudice o concordata tra le parti. Procedere unilateralmente alla sospensione dei pagamenti espone il genitore a conseguenze anche penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare prevista dall’articolo 570 del codice penale.

La strada più semplice è l’accordo tra le parti. Se entrambi i genitori e il figlio maggiorenne sono d’accordo sul fatto che l’obbligo è venuto meno, possono redigere una scrittura privata che formalizza la cessazione del mantenimento. Questa scrittura ha valore tra le parti ma non costituisce titolo esecutivo, quindi va vista più come un accordo che impedisce azioni future piuttosto che come un provvedimento formale. Per maggiore sicurezza, l’accordo può essere presentato al tribunale per l’omologazione, acquisendo così piena efficacia giuridica.

Cosa succede se non c’è accordo

Se non c’è accordo, il genitore interessato deve ricorrere al tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di affidamento e la cessazione dell’obbligo di mantenimento. Il ricorso va depositato presso lo stesso tribunale che aveva emesso il provvedimento di separazione o divorzio, tramite un avvocato. Nel ricorso vanno allegati tutti gli elementi che dimostrano il venir meno dei presupposti per il mantenimento, come documenti sul raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, prove dell’inerzia o della negligenza del figlio nella ricerca di lavoro, attestazioni del mancato impegno negli studi. Se il figlio ha iniziato a lavorare, serve documentazione sul contratto di lavoro e sul reddito percepito.

Il tribunale fissa un’udienza in cui ascolterà entrambi i genitori e il figlio maggiorenne, che ha pieno diritto di partecipare essendo direttamente interessato. Il figlio può difendersi dimostrando di essere ancora privo di indipendenza economica per cause a lui non imputabili, di essere impegnato in un percorso formativo serio, di cercare lavoro attivamente senza successo per condizioni oggettive di mercato. Può produrre documenti come certificati di iscrizione universitaria con esami sostenuti, attestazioni di partecipazione a colloqui di lavoro, iscrizioni ai centri per l’impiego, curricula inviati.

Il giudice valuterà tutte le circostanze del caso concreto, l’età del figlio, il percorso formativo seguito, l’impegno dimostrato nella ricerca di lavoro, le condizioni del mercato del lavoro nel settore di competenza, le ragioni eventualmente addotte dal figlio per giustificare il mancato raggiungimento dell’autonomia. Sulla base di questa valutazione complessiva, il giudice può disporre la cessazione immediata dell’obbligo di mantenimento, una riduzione graduale dell’assegno per accompagnare il figlio verso l’autonomia, la fissazione di un termine finale oltre il quale l’obbligo cesserà comunque, il mantenimento dell’obbligo nelle condizioni attuali se ritiene che i presupposti permangano.

Il versamento diretto al figlio maggiorenne

Un aspetto che cambia con il raggiungimento della maggiore età riguarda le modalità di corresponsione dell’assegno. L’articolo 337-septies del codice civile prevede che l’assegno per i figli maggiorenni, salvo diversa determinazione del giudice, sia versato direttamente all’avente diritto. Questo significa che il genitore obbligato deve pagare direttamente al figlio e non più all’altro genitore presso cui il figlio convive.

Questa modifica ha una logica precisa: il figlio maggiorenne è capace di agire e può gestire autonomamente il proprio denaro. Versargli direttamente l’assegno lo responsabilizza e lo mette in condizione di provvedere alle proprie esigenze senza intermediazioni. Inoltre, evita che l’altro genitore possa trattenere somme destinate al figlio per altre finalità.

Tuttavia, senza uno specifico provvedimento del giudice che disponga il versamento diretto, il genitore obbligato deve continuare a pagare all’altro genitore convivente anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio. Non può unilateralmente decidere di cambiare il destinatario del pagamento. Se vuole che l’assegno venga versato direttamente al figlio, deve chiederlo al tribunale con un ricorso di modifica delle condizioni.

Il versamento diretto presenta vantaggi ma anche possibili problemi pratici. Se il figlio maggiorenne vive ancora con uno dei genitori, molte spese continuano a essere sostenute da quel genitore per conto del figlio, come vitto, alloggio, utenze, spese domestiche. In questi casi può avere senso mantenere il versamento al genitore convivente, che anticipa queste spese. Il figlio potrebbe ricevere direttamente solo una parte dell’assegno per le sue spese personali, mentre il resto continua ad andare al genitore che lo ospita.

Alcune situazioni particolari: figli con disabilità e altre eccezioni

Il principio generale dell’obbligo di mantenimento fino all’indipendenza economica subisce alcune importanti eccezioni o specificazioni in situazioni particolari. I figli maggiorenni con disabilità hanno diritto a ricevere integralmente tutte le garanzie previste per i figli minorenni. L’obbligo di mantenimento nei loro confronti non si estingue con il raggiungimento di una teorica indipendenza economica, perché la disabilità può rendere impossibile o molto difficile raggiungere una vera autonomia. In questi casi l’obbligo permane finché sussiste lo stato di bisogno, potenzialmente per tutta la vita.

Anche per i figli che hanno formato una propria famiglia, la questione va valutata con attenzione. Il fatto che il figlio maggiorenne si sia sposato o abbia avuto figli propri non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento. Se il giovane genitore non è ancora economicamente autosufficiente e si trova in difficoltà, può continuare ad aver diritto al mantenimento dai propri genitori. In casi estremi, se il figlio maggiorenne con propri figli non riesce a mantenerli, i nonni possono essere chiamati a contribuire non solo al sostentamento del figlio ma anche dei nipoti, ovviamente in via sussidiaria e solo se i genitori dei minori si trovano in obiettiva impossibilità.

Una volta che il figlio ha iniziato un’attività lavorativa e ha raggiunto l’indipendenza economica, l’obbligo di mantenimento cessa definitivamente. Se successivamente il figlio perde il lavoro o la sua attività va male, l’obbligo non risorge. A quel punto il figlio, ormai adulto e che ha già avuto la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, non può tornare a pretendere il mantenimento dai genitori. Al massimo, se si trova in stato di bisogno grave, potrà richiedere gli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, che è un istituto diverso dal mantenimento e prevede importi più contenuti finalizzati solo alla sopravvivenza.

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Il mantenimento dei figli maggiorenni è un tema che richiede di bilanciare diversi interessi legittimi. Da un lato c’è il diritto dei giovani a completare la propria formazione e a essere sostenuti nella delicata fase di transizione verso l’autonomia, in un mercato del lavoro che rende questo passaggio sempre più lungo e difficile. Dall’altro c’è il diritto dei genitori a non essere gravati indefinitamente da un obbligo economico, specialmente quando il mancato raggiungimento dell’indipendenza da parte del figlio dipende da scelte o comportamenti dello stesso.

La legge italiana ha scelto di non fissare limiti rigidi di età, preferendo un approccio flessibile che valuta caso per caso se permangono i presupposti per il mantenimento. Questo sistema offre maggiore giustizia nelle singole situazioni ma crea anche incertezza e possibili conflitti. La chiave sta nel mantenere un atteggiamento di ragionevolezza da entrambe le parti.

I genitori devono essere consapevoli che il loro obbligo non si esaurisce magicamente al diciottesimo compleanno dei figli, ma può protrarsi per diversi anni se il figlio sta seriamente costruendo il proprio futuro. Allo stesso tempo, i figli devono capire che il mantenimento non è un diritto perpetuo ma un sostegno temporaneo funzionale a raggiungere l’autonomia, e che questo richiede impegno concreto e risultati dimostrabili.

Il ricorso a un avvocato

Quando possibile, affrontare queste questioni con il dialogo e il buon senso, eventualmente anche con l’aiuto di un mediatore familiare, permette di evitare contenziosi giudiziari che oltre a essere costosi e lunghi, inaspriscono i rapporti familiari. Ma quando il dialogo fallisce, sapere quali sono i criteri applicati dai tribunali e come impostare correttamente le proprie ragioni diventa fondamentale per tutelare i propri diritti, siano essi quelli del genitore che vuole liberarsi da un obbligo non più giustificato o quelli del figlio che merita ancora di essere sostenuto nel suo percorso di crescita.

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