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La responsabilità genitoriale – guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La responsabilità genitoriale – guida rapida
responsabilita genitoriale
Avv. Beatrice Bellato

La responsabilità genitoriale – guida rapida

  • L’evoluzione storica: dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale
  • Il quadro normativo: articoli 315-bis e 316 del Codice Civile
  • Contenuto e caratteristiche della responsabilità genitoriale
  • L’esercizio congiunto e i meccanismi di risoluzione dei contrasti
  • La responsabilità genitoriale nelle situazioni di crisi familiare
  • I provvedimenti limitativi: articoli 330 e 333 del Codice Civile
  • La competenza giurisdizionale
  • L’ascolto del minore
  • Le prospettive future e i profili critici
  • Considerazioni conclusive

L’istituto della responsabilità genitoriale rappresenta uno degli aspetti più significativi e delicati del diritto di famiglia contemporaneo. Con il D.Lgs. n. 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, il legislatore italiano ha operato una trasformazione terminologica e sostanziale di portata storica, sostituendo il concetto tradizionale di “potestà genitoriale” con quello più moderno e pregnante di “responsabilità genitoriale”.

L’evoluzione non costituisce un mero cambio di nomenclatura, ma riflette un profondo mutamento di paradigma nella concezione del rapporto tra genitori e figli, orientato verso la piena tutela dell’interesse superiore del minore.

Indice:

  • 1 L’evoluzione storica: dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale
  • 2 Il quadro normativo: articoli 315-bis e 316 del Codice Civile
  • 3 Contenuto e caratteristiche della responsabilità genitoriale
  • 4 L’esercizio congiunto e i meccanismi di risoluzione dei contrasti
  • 5 La responsabilità genitoriale nelle situazioni di crisi familiare
  • 6 I provvedimenti limitativi: articoli 330 e 333 del Codice Civile
  • 7 La competenza giurisdizionale
  • 8 L’ascolto del minore
  • 9 Le prospettive future e i profili critici
  • 10 Considerazioni conclusive

L’evoluzione storica: dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale

Il percorso evolutivo che ha condotto all’attuale disciplina della responsabilità genitoriale affonda le proprie radici nella trasformazione della famiglia italiana dal dopoguerra ad oggi. L’originario concetto di patria potestà, eredità del diritto romano, configurava un potere assoluto del pater familias sui membri della famiglia, caratterizzato da una marcata asimmetria nei rapporti intrafamiliari e da una concezione autoritaria dell’autorità genitoriale.

La riforma del diritto di famiglia del 1975, attraverso la Legge n. 151, ha rappresentato il primo decisivo momento di svolta, introducendo il principio della parità tra i coniugi nell’esercizio dei poteri-doveri verso i figli e sostituendo la patria potestà con la potestà genitoriale. Tuttavia, è solo con la riforma del 2013 che si è giunti all’attuale formulazione, che privilegia il concetto di responsabilità rispetto a quello di potere, sottolineando così la finalità protettiva e formativa dell’istituto piuttosto che la sua dimensione coercitiva.

La denominazione “responsabilità genitoriale” trae ispirazione dalla definizione europea contenuta nell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che definisce tale concetto come “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore”. La scelta terminologica evidenzia la volontà del legislatore di allineare l’ordinamento interno agli standard europei e di privilegiare una visione funzionale dell’istituto, orientata alla cura e protezione del minore.

Il quadro normativo: articoli 315-bis e 316 del Codice Civile

La disciplina della responsabilità genitoriale si articola principalmente intorno a due disposizioni fondamentali del Codice Civile: l’articolo 315-bis, che delinea i diritti e doveri del figlio, e l’articolo 316, che regola specificatamente l’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’articolo 315-bis del Codice Civile stabilisce che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. Questa disposizione cristallizza il principio fondamentale secondo cui l’esercizio della responsabilità genitoriale deve essere sempre orientato al superiore interesse del minore, tenendo conto della sua personalità in formazione e delle sue specifiche attitudini.

Il medesimo articolo prevede inoltre che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”, sancendo così l’importanza del legame familiare allargato e riconoscendo al minore il diritto a preservare le relazioni affettive con nonni, zii e altri parenti. Di particolare rilievo è anche il riconoscimento del diritto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni, “e anche di età inferiore ove capace di discernimento”, di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano.

L’articolo 316 del Codice Civile, nella sua formulazione attuale, stabilisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. La norma prosegue precisando che i genitori, sempre di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

Contenuto e caratteristiche della responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale si configura come un complesso unitario di poteri-doveri che i genitori sono chiamati ad esercitare nell’interesse esclusivo del figlio minore. A differenza della tradizionale potestà, caratterizzata da una dimensione prevalentemente autoritaria, la responsabilità genitoriale si fonda su una concezione funzionale e protettiva, che pone al centro dell’attenzione il benessere e lo sviluppo armonico della personalità del minore.

Il contenuto della responsabilità genitoriale abbraccia sia aspetti di natura personale che patrimoniale. Sul versante personale, essa comprende il dovere di cura, educazione, istruzione e assistenza morale del figlio, nonché la rappresentanza legale del minore in tutti gli atti giuridici di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli aspetti patrimoniali riguardano invece l’amministrazione dei beni del figlio e l’usufrutto legale sui medesimi, disciplinato dagli articoli 324 e seguenti del Codice Civile.

Un elemento caratterizzante della responsabilità genitoriale è la sua natura indisponibile e irrinunciabile. I genitori non possono sottrarsi all’esercizio di tale responsabilità attraverso accordi privati o rinunce, poiché essa è funzionalmente destinata alla tutela di un soggetto in condizione di minorazione giuridica. La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni che “la responsabilità genitoriale costituisce un munus pubblico che non tollera deroghe convenzionali” (Cass. Civ., Sez. I, n. 3661/2023).

La responsabilità genitoriale è inoltre caratterizzata dalla temporaneità: essa si estingue automaticamente al raggiungimento della maggiore età del figlio, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, ovvero in caso di emancipazione del minore. Tuttavia, permangono gli obblighi di mantenimento qualora il figlio maggiorenne non abbia raggiunto l’indipendenza economica, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità.

L’esercizio congiunto e i meccanismi di risoluzione dei contrasti

Il principio cardine che governa l’esercizio della responsabilità genitoriale è quello della genitorialità condivisa, sancito dall’articolo 316 del Codice Civile. Entrambi i genitori sono titolari a pieno titolo della responsabilità genitoriale e la esercitano congiuntamente, dovendo assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del figlio.

Tra le decisioni che richiedono necessariamente il consenso di entrambi i genitori rientrano la scelta della residenza abituale del minore e quella dell’istituto scolastico. La recente riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (cosiddetta “Riforma Cartabia”) ha precisato che tale consenso è richiesto anche prima della separazione dei coniugi, eliminando ogni residua ambiguità interpretativa.

Il legislatore ha tuttavia previsto un meccanismo di risoluzione dei contrasti che possono insorgere tra i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale. L’articolo 316 stabilisce che “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice”, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice competente, dopo aver sentito entrambi i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento), tenta di raggiungere una soluzione concordata. Qualora ciò non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso al giudice per la risoluzione dei contrasti deve essere considerato come “extrema ratio”, da utilizzare solo quando sia effettivamente impossibile raggiungere un accordo e la questione rivesta particolare importanza per la vita del minore (Cass. Civ., Sez. I, n. 28244/2019).

La responsabilità genitoriale nelle situazioni di crisi familiare

L’ordinamento italiano ha da tempo abbandonato il principio secondo cui la crisi del rapporto coniugale dovesse necessariamente comportare la perdita della responsabilità genitoriale da parte di uno dei genitori. La Legge n. 54/2006 ha introdotto il principio dell’affidamento condiviso come regola generale, stabilendo che la responsabilità genitoriale permane in capo ad entrambi i genitori anche dopo la separazione, il divorzio o la cessazione della convivenza more uxorio.

L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce che “la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” e che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi.

L’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori costituisce un’eccezione, adottabile dal giudice solo quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore. L’articolo 337-quater del Codice Civile prevede che in tal caso “l’esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito al genitore affidatario”, mentre l’altro genitore conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.

La giurisprudenza ha individuato alcune situazioni tipo che possono giustificare l’affidamento esclusivo: la presenza di gravi conflitti tra i genitori tali da compromettere l’equilibrio psico-fisico del minore, condotte di uno dei genitori pregiudizievoli per il figlio, episodi di violenza domestica o comportamenti volti a screditare l’altro genitore (cosiddetta “alienazione parentale”).

I provvedimenti limitativi: articoli 330 e 333 del Codice Civile

L’ordinamento prevede specifici strumenti di tutela del minore per i casi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale risulti inadeguato o dannoso. Gli articoli 330 e 333 del Codice Civile disciplinano rispettivamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale e i provvedimenti limitativi in caso di condotte pregiudizievoli.

L’articolo 330 del Codice Civile stabilisce che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”. La decadenza rappresenta la sanzione più grave prevista dall’ordinamento e comporta la perdita di tutti i diritti e doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale.

La Corte di Cassazione ha precisato che la decadenza costituisce una “extrema ratio” cui ricorrere solo quando l’interesse del figlio a crescere nel contesto familiare d’origine non possa essere idoneamente tutelato con altre misure meno invasive (Cass. Civ., Sez. I, n. 23669/2023). Per la pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato i propri doveri, ma occorre anche che da ciò sia conseguito un grave e specifico pregiudizio per il figlio.

L’articolo 333 del Codice Civile prevede invece i cosiddetti “provvedimenti convenienti” per i casi in cui la condotta del genitore non sia tale da giustificare la decadenza ma risulti comunque pregiudizievole per il figlio. Il giudice può adottare le misure che ritiene più appropriate alle circostanze del caso, incluso l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o del genitore che maltratta o abusa del minore.

La giurisprudenza ha chiarito che per l’adozione dei provvedimenti ex articolo 333 non è necessario che la condotta del genitore abbia già causato un danno al figlio, essendo sufficiente l’obiettiva attitudine della stessa ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore (Cass. Civ., Sez. I, n. 32537/2023).

La competenza giurisdizionale

La competenza sui procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale è ripartita tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni secondo criteri specifici delineati dall’articolo 38 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, come modificato dalla Legge n. 219/2012.

Il Tribunale Ordinario è competente per tutti i provvedimenti riguardanti i figli nei procedimenti di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e nei giudizi relativi ai figli nati fuori del matrimonio. Tale competenza si estende anche ai provvedimenti ex articoli 330 e 333 del Codice Civile quando sia già pendente un giudizio di separazione o divorzio (principio della “vis attractiva”).

Il Tribunale per i Minorenni mantiene invece la competenza generale sui provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale negli altri casi, nonché su tutti i procedimenti che non rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la “vis attractiva” del giudice ordinario opera solo quando il procedimento per la responsabilità genitoriale sia successivo all’instaurazione del giudizio di separazione o divorzio (Cass. Civ., SS.UU., n. 32359/2018).

Particolarmente delicata è la questione dei provvedimenti d’urgenza, che possono essere adottati sia dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’articolo 336 del Codice Civile, sia dal Tribunale Ordinario nell’ambito dei procedimenti di sua competenza. La giurisprudenza ha chiarito che tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e impugnabili mediante reclamo davanti alla Corte d’Appello competente.

L’ascolto del minore

Una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma del 2013 riguarda il rafforzamento del diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano. L’articolo 315-bis del Codice Civile stabilisce che il figlio minore che abbia compiuto dodici anni, “e anche di età inferiore ove capace di discernimento”, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano.

L’ascolto del minore non costituisce una mera formalità processuale, ma rappresenta uno strumento essenziale per la tutela del suo interesse superiore. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’omessa audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano comporta nullità della decisione, salvo che tale ascolto risulti manifestamente superfluo o contrario all’interesse del minore stesso (Cass. Civ., Sez. I, n. 19327/2015).

Le modalità dell’ascolto sono disciplinate dall’articolo 473-bis.5 del Codice di Procedura Civile, che prevede che il minore debba essere sentito “dal presidente del tribunale o dal giudice delegato”, anche attraverso l’ausilio di esperti o di altri soggetti qualificati. Il giudice può decidere di sentire il minore da solo, vietare l’interlocuzione con i genitori e i difensori, o disporre una consulenza tecnica specialistica.

La valutazione della “capacità di discernimento” del minore infradicenne è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve verificare case by case la maturità psicologica e la capacità di comprensione del minore in relazione alla specifica questione da decidere.

Le prospettive future e i profili critici

L’evoluzione dell’istituto della responsabilità genitoriale verso forme sempre più rispettose dei diritti del minore rappresenta un processo in continua evoluzione, che deve confrontarsi con le trasformazioni sociali e familiari della società contemporanea. Tra i profili più dibattuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza vi è quello relativo alle nuove forme di genitorialità conseguenti alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e al riconoscimento delle unioni civili.

La Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto nell’ordinamento il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ponendo delicate questioni interpretative in relazione all’esercizio della responsabilità genitoriale. Sebbene la legge non preveda espressamente la possibilità di adozione per le coppie unite civilmente, la giurisprudenza di merito ha in alcuni casi riconosciuto l’adozione in casi particolari ai sensi dell’articolo 44 della Legge n. 184/1983.

Un altro aspetto critico riguarda la gestione dei conflitti tra genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, particolarmente nelle situazioni di alta conflittualità. La prassi giurisprudenziale ha evidenziato l’utilità di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale, volti a preservare la bigenitorialità pur in presenza di rapporti conflittuali tra gli ex coniugi.

Infine, merita attenzione il tema della responsabilità civile dei genitori per i danni cagionati dai figli minori, disciplinata dall’articolo 2048 del Codice Civile. La giurisprudenza ha progressivamente evolutosi verso un’interpretazione sempre più rigorosa degli obblighi di sorveglianza e educazione, che devono essere adempiuti dai genitori non solo attraverso specifiche prescrizioni e divieti, ma mediante un’opera di formazione morale volta a trasmettere al figlio il rispetto delle regole del vivere civile e dei diritti altrui.

Considerazioni conclusive

La responsabilità genitoriale rappresenta oggi uno degli istituti più significativi del diritto di famiglia, caratterizzato da una continua evoluzione volta a bilanciare le prerogative genitoriali con il superiore interesse del minore. Il passaggio dalla tradizionale potestà alla moderna responsabilità genitoriale non ha comportato solo un mutamento terminologico, ma ha segnato una vera e propria rivoluzione copernicana nella concezione dei rapporti intrafamiliari.

L’attuale disciplina, ispirata ai principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e alle normative europee in materia, pone al centro dell’attenzione il benessere del minore e il rispetto della sua personalità in formazione. I genitori sono chiamati ad esercitare la responsabilità genitoriale non come titolari di un potere assoluto, ma come soggetti investiti di una funzione pubblica orientata alla cura e protezione del figlio.

La sfida per il futuro consiste nel continuare ad adeguare l’istituto alle trasformazioni sociali e familiari, garantendo sempre la massima tutela dei diritti dei minori e promuovendo modelli educativi rispettosi della loro dignità e autonomia. In questa prospettiva, appare fondamentale il ruolo degli operatori del diritto, chiamati a interpretare e applicare le norme in chiave evolutiva, tenendo sempre presente che l’interesse superiore del minore costituisce il principio guida di ogni decisione che lo riguardi.

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