Adozione piena o legittimante del minore abbandonato – guida rapida
- Adozione piena o legittimante del minore abbandonato – guida rapida
- Quali sono i presupposti fondamentali per l’adozione piena
- Requisiti per i genitori adottivi
- Il procedimento di adozione
- Effetti dell’adozione piena
- Adozione nazionale e internazionale
- Differenze con altri istituti di tutela del minore
- Gli altri aspetti processuali e procedurali
- La nostra opinione
L’adozione piena o legittimante è uno degli strumenti più significativi del diritto di famiglia italiano, finalizzato a garantire una famiglia stabile e definitiva ai minori che si trovano in stato di abbandono.
In questa guida cercheremo di fornire una panoramica completa del procedimento, dei requisiti e degli effetti dell’adozione legittimante, offrendo ai potenziali genitori adottivi gli strumenti necessari per comprendere questa delicata materia.
La definizione e le caratteristiche dell’adozione piena o legittimante
Cominciamo con il condividere che l’adozione piena o legittimante, come disciplinata dagli articoli 6 e seguenti della Legge 184/1983, è la forma più completa di adozione nel nostro ordinamento. La caratteristica fondamentale di questo istituto è la completa sostituzione del rapporto di filiazione originario con uno nuovo, determinando così la cessazione definitiva di tutti i legami giuridici, personali e patrimoniali tra il minore e la famiglia biologica.
Il minore adottato con adozione piena acquisisce lo status di figlio nato nel matrimonio, assumendo il cognome dei genitori adottivi e tutti i diritti e doveri che derivano dal rapporto di filiazione. Si tratta pertanto di un tipo di adozione che si distingue nettamente dall’adozione in casi particolari, denominata anche “mite”, e dall’adozione aperta, che mantengono invece alcuni legami con la famiglia di origine.
In tal senso, l’ordinanza della Cassazione n. 21024/2022 ha chiarito definitivamente che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità e il giudizio volto a disporre un’adozione mite costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, evidenziando così la specificità e l’autonomia dell’adozione piena rispetto ad altre forme di tutela del minore.
Quali sono i presupposti fondamentali per l’adozione piena
Quanto sopra chiarito, cerchiamo ora di comprendere quali siano i presupposti fondamentali affinché si possa realizzare un’adozione piena o legittimante.
Lo stato di abbandono del minore
Il presupposto essenziale per l’adozione piena è rappresentato dallo stato di abbandono del minore, definito dall’articolo 8 della Legge 184/1983 come la situazione di un minore privato di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Si tenga conto che lo stato di abbandono deve manifestarsi attraverso una carenza di assistenza morale e materiale che non si limiti alla sola difficoltà economica, ma rappresenti una grave inadeguatezza genitoriale che comprometta il benessere del minore.
Inoltre, affinché si possa procedere con l’adozione piena, l’abbandono deve presentare carattere non temporaneo, ossia deve manifestare caratteri di stabilità e non essere superabile in tempi ragionevoli. Inoltre, l’abbandono deve essere imputabile ai genitori, costituendo la conseguenza di comportamenti omissivi o commissivi degli stessi che determinano l’impossibilità di garantire al minore le cure necessarie per il suo sviluppo.
La valutazione dello stato di abbandono richiede un’indagine completa e approfondita che non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, come sottolineato dalla già citata Cassazione nella citata ordinanza n. 21024/2022. L’indagine deve dunque verificare se l’interesse del minore a non recidere il legame con i genitori naturali possa essere integrato da forme alternative di tutela.
La dichiarazione di adottabilità
Il secondo presupposto essenziale affinché si possa qualificare un’adozione piena o legittimante è la dichiarazione di adottabilità, ovvero l’atto giuridico con cui il Tribunale per i Minorenni accerta formalmente lo stato di abbandono e autorizza l’adozione del minore. Il provvedimento deve essere considerato come extrema ratio, da adottare solo quando risulti impossibile per il minore ricevere assistenza dalla famiglia di origine o da altri parenti.
Per quanto concerne il procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il percorso inizia con la segnalazione preliminare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, e sarà poi seguito da indagini approfondite sulla situazione familiare e sulle possibilità di recupero. Il Tribunale procede quindi all’audizione dei genitori e di tutti i soggetti interessati, valutando sempre l’interesse superiore del minore in ogni fase del procedimento.
Requisiti per i genitori adottivi
La legge è particolarmente attenta nello stabilire quali debbano essere i requisiti per i genitori adottivi che desiderano partecipare al procedimento di adozione piena o legittimante. Anche in questo caso, giova esaminarli uno per uno, pur in brevità.
Matrimonio e stabilità della coppia
L’articolo 6 della Legge 184/1983 stabilisce che i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve esservi stata separazione personale, neppure di fatto, nei tre anni precedenti la domanda di adozione.
Il legislatore ha previsto che il requisito di stabilità possa essere soddisfatto anche attraverso una convivenza prematrimoniale stabile e continuativa di tre anni, purché il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità e stabilità della convivenza.
Evidentemente, la disposizione riflette la volontà del legislatore di garantire che il minore sia inserito in un nucleo familiare caratterizzato da stabilità affettiva e relazionale, ritenuto come elemento fondamentale per il suo sviluppo armonico e per la costruzione di legami duraturi.
Idoneità genitoriale e requisiti soggettivi
In aggiunta a quanto sopra, i futuri genitori adottivi devono dimostrare idoneità affettiva e capacità di educare, istruire e mantenere il minore. La valutazione comprende pertanto l’assenza di impedimenti che possano compromettere il benessere del minore, l’equilibrio psicologico e la maturità necessari per l’assunzione del ruolo genitoriale.
L’idoneità genitoriale viene valutata attraverso un’analisi multidisciplinare che considera gli aspetti psicologici, sociali ed economici della coppia richiedente. I servizi sociali territoriali conducono approfondite indagini volte a verificare la capacità dei richiedenti di fornire un ambiente familiare adeguato alle esigenze del minore.
Limiti di età
Anche i limiti di età sono un elemento fondamentale per l’ammissibilità dell’adozione. In particolare, il legislatore ha stabilito che l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando, mentre la differenza di età non può essere superiore ai quarantacinque anni. Sono tuttavia previste deroghe quando il Tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non evitabile per il minore.
Le disposizioni così riassunte mirano dunque a garantire che i genitori adottivi abbiano la maturità necessaria per crescere il minore e possano accompagnarlo nel suo sviluppo fino all’età adulta, assicurando al contempo che la differenza generazionale non sia eccessiva.
Il procedimento di adozione
Condividiamo ora in cosa consiste il procedimento di adozione e quali sono gli step fondamentali.
Dichiarazione di disponibilità e indagini preliminari
Il procedimento di adozione piena o legittimante inizia con la presentazione della dichiarazione di disponibilità da parte dei coniugi interessati al Tribunale per i Minorenni competente per residenza. La domanda deve contenere i dati anagrafici completi dei richiedenti, la dichiarazione formale di disponibilità all’adozione e l’indicazione delle eventuali preferenze relative all’età e alle caratteristiche del minore.
Dopo la presentazione della domanda, il Tribunale dispone l’esecuzione di approfondite indagini sui richiedenti attraverso i servizi sociali territoriali e, quando necessario, gli organi di pubblica sicurezza. Come abbiamo in parte già chiarito, le indagini sono finalizzate a verificare l’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione economica e l’ambiente familiare dei potenziali genitori adottivi.
L’affidamento preadottivo
Una volta accertata l’idoneità della coppia e individuato il minore da affidare, il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 22 della Legge 184/1983. Si tratta di una sorta di fase sperimentale e revocabile, durante la quale il minore viene inserito nella famiglia degli aspiranti genitori adottivi per verificare l’effettiva compatibilità e la formazione di legami affettivi stabili.
Durante questo periodo, che ha durata minima di un anno, i servizi sociali monitorano costantemente l’andamento dell’inserimento, verificando l’adattamento del minore e l’evolversi dei rapporti familiari. Il Tribunale può disporre la revoca dell’affidamento preadottivo qualora emergano elementi che rendano sconsigliabile il proseguimento del rapporto.
La sentenza di adozione
Al termine del periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni pronuncia la sentenza di adozione ai sensi dell’articolo 25 della Legge 184/1983. La sentenza produce effetti dal momento in cui diviene definitiva e può essere impugnata dagli adottanti o dal tutore entro trenta giorni dalla comunicazione davanti alla Corte d’Appello sezione minorile.
Con la sentenza di adozione piena, il minore perde ogni legame con la famiglia di origine e acquisisce lo status di figlio nato nel matrimonio, assumendo il cognome degli adottanti nell’ordine dai medesimi concordato. È possibile che gli adottanti concordino l’attribuzione del cognome di uno di loro soltanto, con la possibilità di trasmettere detto cognome anche ai figli del minore adottato.
Effetti dell’adozione piena
L’adozione piena o legittimante produce immediatamente alcuni effetti molto impattanti sulla sfera del minore adottato.
Cessazione dei rapporti con la famiglia di origine
L’adozione piena determina la completa cessazione di tutti i rapporti giuridici, personali e patrimoniali tra il minore adottato e la famiglia biologica. Si tratta di una caratteristica specifica dell’adozione legittimante, che comporta l’estinzione di ogni diritto e dovere reciproco, inclusi quelli di natura successoria e alimentare.
La cessazione dei rapporti con la famiglia di origine è definitiva e irreversibile, salvi i casi eccezionali di revoca dell’adozione previsti dalla legge. Il minore non conserva alcun diritto nei confronti dei genitori biologici e viceversa, configurandosi una sostituzione integrale del rapporto di filiazione.
Acquisizione dello status di figlio legittimo
Il minore adottato acquisisce pienamente lo status di figlio nato nel matrimonio con tutti i diritti e doveri che ne derivano. Ciò comporta l’inserimento a pieno titolo nella famiglia adottiva, con diritti successori nei confronti dei genitori adottivi e dei loro parenti, nonché l’assunzione di tutti gli obblighi reciproci tipici del rapporto di filiazione.
L’acquisizione del nuovo status comporta anche modifiche anagrafiche significative, con l’assunzione del cognome degli adottanti e, eventualmente, anche del nome se disposto dal Tribunale nell’interesse del minore. Le modifiche vengono annotate negli atti di stato civile secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Diritti successori e patrimoniali
Il minore adottato acquisisce pieni diritti successori nei confronti dei genitori adottivi e dei loro parenti, mentre perde ogni diritto successorio nei confronti della famiglia biologica. I diritti patrimoniali dell’adottato sono equiparati in tutto e per tutto a quelli di un figlio biologico, senza alcuna distinzione o limitazione.
L’equiparazione si estende anche ai rapporti con i parenti degli adottanti, configurando vincoli di parentela civile che producono tutti gli effetti previsti dalla legge in materia di successioni, obbligazioni alimentari e impedimenti matrimoniali.
Adozione nazionale e internazionale
Alcune differenze riguardano l’adozione internazionale, rispetto a quella nazionale. Proviamo a riassumere i principali termini.
Adozione di minori Italiani
Nel caso di adozione nazionale di minore italiano, una volta passata in giudicato la sentenza di adozione, il Tribunale per i Minorenni la comunica all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell’atto di nascita del minore. L’Ufficiale di Stato Civile procede quindi alla trascrizione del provvedimento nei registri di nascita e alla sua annotazione a margine dell’atto di nascita del minore.
Gli adempimenti di stato civile sono esenti dalle imposte di bollo e di registro secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di adozione, riconoscendo la particolare natura sociale dell’istituto.
Adozione di minori stranieri e acquisizione della cittadinanza
Nel caso di adozione nazionale di minore straniero, agli adempimenti precedentemente descritti si aggiungono quelli conseguenti all’acquisto automatico della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 91/1992. L’Ufficiale dello Stato Civile provvede alla trascrizione dell’apposita attestazione sindacale con conseguente annotazione sull’atto di nascita del minore.
L’atto di nascita del minore straniero, se non già iscritto o trascritto in Italia, deve essere trascritto negli appositi registri di nascita e prodotto nel rispetto dell’eventuale normativa in tema di legalizzazione e traduzione. Un aspetto che, evidentemente, richiede particolare attenzione nella fase preparatoria del procedimento.
Differenze con altri istituti di tutela del minore
Con le caratteristiche di cui sopra, è evidente come l’adozione piena o legittimante abbia dei termini propri che la differenziano in modo significativo rispetto ad altri istituti di tutela del minore. Anche in questo caso, proviamo a riassumerli sinteticamente.
L’adozione mite
L’adozione piena si distingue nettamente dall’adozione in casi particolari, comunemente denominata “mite”, disciplinata dall’articolo 44 della Legge 184/1983. Mentre l’adozione piena recide completamente i legami con la famiglia di origine, l’adozione mite mantiene i rapporti giuridici con la famiglia biologica, creando una situazione di coesistenza tra il nuovo vincolo di filiazione e quello originario.
L’adozione mite trova applicazione in situazioni particolari, come nel caso di minori orfani di entrambi i genitori che vengano adottati da parenti entro il sesto grado, o quando sussista l’impossibilità di procedere all’affidamento preadottivo. La diversa natura dei due istituti è stata ribadita dalla Cassazione, che ha chiarito l’autonomia e la non sovrapponibilità dei relativi procedimenti.
L’adozione aperta
L’ordinamento italiano ha più recentemente introdotto la possibilità dell’adozione aperta, che persegue l’obiettivo di mantenere i rapporti con la famiglia di origine pur confermando la condizione di adozione legittimante. In questo caso cessano i rapporti giuridici con la famiglia di origine, ma non quelli affettivi e personali, se positivi e significativi per il minore.
L’adozione aperta rappresenta una forma innovativa che tiene conto dell’evolversi della sensibilità sociale e giuridica in materia di tutela del minore, riconoscendo l’importanza del mantenimento di legami affettivi significativi quando ciò risulti nell’interesse superiore del minore stesso.
Gli altri aspetti processuali e procedurali
Il Tribunale per i Minorenni riveste un ruolo centrale in tutto il procedimento di adozione piena, dalla dichiarazione di adottabilità fino alla pronuncia della sentenza definitiva. La competenza del Tribunale si estende infatti a tutti gli aspetti della valutazione, dall’accertamento dello stato di abbandono del minore alla verifica dell’idoneità dei genitori adottivi.
Il Tribunale opera sempre nell’interesse superiore del minore, valutando ogni elemento che possa influenzare il suo benessere presente e futuro. Le decisioni del Tribunale sono supportate da un’attività istruttoria approfondita che coinvolge servizi sociali specializzati e, quando necessario, consulenti tecnici di ufficio.
Ricordiamo inoltre come i servizi sociali territoriali svolgano un ruolo altrettanto fondamentale nel procedimento di adozione, sia nella fase di valutazione delle coppie aspiranti all’adozione che nel monitoraggio dell’affidamento preadottivo. La loro attività è essenziale per garantire una valutazione completa e professionale dell’idoneità genitoriale e dell’andamento dell’inserimento del minore nella nuova famiglia.
L’attività dei servizi sociali si caratterizza per la multidisciplinarietà, coinvolgendo assistenti sociali, psicologi e altri professionisti specializzati nella tutela dell’infanzia. La loro relazione costituisce un elemento determinante per le decisioni del Tribunale in ogni fase del procedimento.
La nostra opinione
L’adozione piena rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una famiglia stabile e definitiva ai minori in stato di abbandono, configurandosi come la forma più completa di tutela quando non sia possibile il recupero della famiglia di origine. La complessità del procedimento e la delicatezza degli interessi in gioco richiedono un approccio professionale e competente da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, inclusa l’introduzione dell’adozione aperta e i chiarimenti della Cassazione sui rapporti tra i diversi istituti di tutela del minore, dimostrano la vitalità di questa materia e la continua ricerca di soluzioni sempre più attente alle esigenze specifiche di ogni situazione familiare.
Per le coppie che intendono intraprendere il percorso dell’adozione piena, è essenziale una preparazione adeguata che comprenda non solo la conoscenza degli aspetti normativi e procedurali, ma anche una maturazione personale e di coppia che consenta di affrontare con consapevolezza le sfide e le gioie dell’esperienza adottiva. L’assistenza di professionali qualificati è fondamentale per navigare con successo la complessità del sistema e per garantire il miglior esito possibile nell’interesse superiore del minore. Contattaci per una prima consulenza.