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	<title>Internet Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<title>Internet Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Nuova normativa sulla verifica dell&#8217;età per i siti per adulti: come funziona?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/nuova-normativa-verifica-eta-siti-adulti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Da domani, 12 novembre 2025, diventa pienamente operativo l&#8217;obbligo di verifica dell&#8217;et&#224; per chi intende accedere a siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici. Il sistema di age verification &#232; stato elaborato e approvato dall&#8217;Autorit&#224; per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) con la delibera n. 96/25/Cons, in attuazione dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge &#8220;Caivano&#8221; n. 123/2023. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="whitespace-normal break-words">Da domani, 12 novembre 2025, diventa pienamente operativo l&#8217;<strong>obbligo di verifica dell&#8217;età per chi intende accedere a siti e piattaforme che diffondono <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffusione-contenuto-pedopornografico-chat-gruppo/">contenuti pornografici</a></strong>. Il sistema di <em><strong>age verification</strong></em> è stato elaborato e approvato dall&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) con la delibera n. 96/25/Cons, in attuazione dell&#8217;articolo 13-bis del decreto-legge &#8220;Caivano&#8221; n. 123/2023.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">La normativa, finalizzata alla tutela dei minori e alla salvaguardia della privacy degli utenti di Internet, è finalmente giunta a completamento dopo alcuni ritardi rispetto alla scadenza originariamente prevista dal decreto. Ora, il sistema impone ai gestori di piattaforme con contenuti sessualmente espliciti di <strong>impedire l&#8217;accesso agli utenti minori di 18 anni, con sanzioni che possono arrivare fino a 250.000 euro in caso di inadempienza</strong>.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">È peraltro importante sottolineare che le modalità tecniche di verifica dell&#8217;età promosse dall&#8217;AGCom sono <strong>un precedente significativo che potrebbe estendersi oltre l&#8217;ambito dei contenuti per adulti</strong>. Infatti, i parametri potrebbero diventare uno standard per tutti i servizi digitali che richiedono una soglia anagrafica minima per l&#8217;accesso, come ad esempio i <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-diritto-autore/"><strong>social network</strong></a>, di cui peraltro anche nel recente passato si è discusso in abbondanza.</p>
<h2 class="text-xl font-bold text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Come funziona il sistema di verifica?</h2>
<p class="whitespace-normal break-words">Tutto ciò premesso cerchiamo di capire come funziona il sistema di verifica. L&#8217;AGCom ha infatti pubblicato un elenco, che sarà periodicamente aggiornato, dei soggetti che diffondono contenuti pornografici in Italia e che <strong>sono quindi soggetti ai nuovi obblighi di verifica</strong>.</p>
<p class="whitespace-normal break-words">Il meccanismo adottato è definito a <em><strong>doppio anonimato</strong></em>, una caratteristica che garantisce elevati standard di privacy:</p>
<ol class="[&amp;:not(:last-child)_ul]:pb-1 [&amp;:not(:last-child)_ol]:pb-1 list-decimal space-y-2.5 pl-7">
<li class="whitespace-normal break-words">un soggetto terzo identifica l&#8217;utente e fornisce la prova dell&#8217;età, senza conoscere per quale scopo tale verifica verrà utilizzata</li>
<li class="whitespace-normal break-words">i siti e le piattaforme verificano l&#8217;età dell&#8217;utente senza però conoscerne l&#8217;identità.</li>
</ol>
<h2 class="text-xl font-bold text-text-100 mt-1 -mb-0.5">Quali sono i sistemi di verifica dell&#8217;età</h2>
<p class="whitespace-normal break-words">I sistemi di verifica dell&#8217;età si dividono in due principali categorie:</p>
<ol>
<li class="text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5"><strong> Sistemi senza applicativi installati. </strong>In questo caso, un soggetto terzo (che può essere un fornitore di servizi specializzati in identità digitale o un&#8217;organizzazione che ha già identificato l&#8217;utente in altro contesto) emette una prova certificata dell&#8217;età a seguito di un&#8217;identificazione. La prova viene fornita esclusivamente all&#8217;utente, che la utilizzerà per accedere ai siti interessati. La certificazione non contiene alcun dato identificativo dell&#8217;utente.</li>
<li class="text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5"><strong>Sistemi basati su applicativi. </strong>In alternativa, il soggetto terzo può mettere a disposizione dell&#8217;utente un&#8217;applicazione per la certificazione e generazione della &#8220;prova dell&#8217;età&#8221;. Funzionano così, ad esempio, le app del portafoglio di identità digitale o le app per la gestione dell&#8217;identità digitale. L&#8217;utente può quindi effettuare l&#8217;identificazione e fornire la prova dell&#8217;età al sito web o piattaforma visitata utilizzando direttamente l&#8217;app installata sul proprio dispositivo.</li>
</ol>
<p class="whitespace-normal break-words">In ogni caso, è chiaro che questa normativa sia un importante passo avanti nella tutela dei minori nell&#8217;ambiente digitale, implementando soluzioni tecniche che rispettano al contempo la privacy degli utenti adulti. Per i gestori di piattaforme con contenuti per adulti, diventa fondamentale adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni per evitare sanzioni significative. Monitoreremo gli sviluppi di questo sistema di verifica, considerando il potenziale impatto che potrebbe avere su altri ambiti del mondo digitale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Diritto all’oblio: deindicizzazione o cancellazione dei dati?</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-oblio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Diritto all&#8217;oblio: deindicizzazione o cancellazione dei dati &#8211; una guida rapida Il caso La decisione della Corte La cancellazione dei dati Cos&#8217;&#232; il diritto all&#8217;oblio Diritto all&#8217;oblio e diritto di cronaca Diritto all&#8217;oblio e dati personali L&#8217;art. 17 GDPR La posizione della Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo Il caso Google Spain Il caso C-507/17 della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Diritto all’oblio: deindicizzazione o cancellazione dei dati – una guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione della Corte</strong></a></li>
<li><a href="#cancellazione"><strong>La cancellazione dei dati</strong></a></li>
<li><a href="#oblio"><strong>Cos&#8217;è il diritto all&#8217;oblio</strong></a></li>
<li><a href="#cronaca"><strong>Diritto all&#8217;oblio e diritto di cronaca</strong></a></li>
<li><a href="#personali"><strong>Diritto all&#8217;oblio e dati personali</strong></a></li>
<li><a href="#gdpr"><strong>L&#8217;art. 17 GDPR</strong></a></li>
<li><a href="#cedu"><strong>La posizione della Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo</strong></a></li>
<li><a href="#google"><strong>Il caso Google Spain</strong></a></li>
<li><a href="#c507"><strong>Il caso C-507/17 della Corte UE</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>La Corte di Cassazione n. 19681 del 22 luglio 2019</strong></a></li>
<li><a href="#esercizio"><strong>Come esercitare il diritto all&#8217;oblio</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Quando si parla di <strong>diritto all’oblio</strong>, sono diversi gli approcci utili per domandare il rispetto dei propri interessi. E la prima Sezione civile della Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con una valutazione che non potrà che far discutere, considerato che introduce una diversa modalità di intervento a seconda che a optare per il ricorso al diritto all’oblio sia il Garante per il trattamento dei dati personali, o un giudice.</p>
<p style="text-align: justify">In sintesi, <strong>se a procedere in tal senso è il Garante, tutto ciò che si potrà ottenere è la deindicizzazione delle informazioni contenute negli archivi informatici</strong>. Se invece si desidera ottenere la cancellazione dei dati, sarà necessario munirsi di una apposita sentenza.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify">Il caso</h2>
<p style="text-align: justify">Per apprezzare meglio l’orientamento, cerchiamo di ricostruire brevemente il caso. Nel 2015 un soggetto coinvolto nel fallimento di una società ha deciso di rivolgersi a Yahoo Italia per ottenere la rimozione del suo nome dai risultati della ricerca effettuata su quel motore.</p>
<p style="text-align: justify">Yahoo Italia ha però risposto con un rifiuto. Secondo la società, infatti, non era lei ad essere titolare del trattamento, bensì la propria <em>gemella irlandese</em>. Per questo motivo l’interessato proponeva istanza al Garante per il trattamento dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify">A sua volta, il Garante disponeva la deindicizzazione e la distruzione della copia cache con provvedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify">Dal canto suo, Yahoo Italia ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale di Milano. Il quale, dopo attenta analisi, confermava la decisione dell’Autorità Garante. Yahoo Italia ha dunque ulteriormente impugnato il provvedimento, giungendo fino alla Corte di Cassazione. Qui, con sentenza n. 3952/2022, emessa dalla Prima sezione civile, la questione veniva definita.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify">La decisione della Corte</h2>
<p style="text-align: justify">In particolare, la <strong>Corte di Cassazione</strong> ha esordito confermando la potestà amministrativa del Garante nell’azione nei confronti della controllata italiana. E, dunque, a provvedere direttamente nei confronti della società estera in virtù della funzione del motore di ricerca, e per il fatto che a questi fini non rileva la sede societaria ma il luogo della raccolta pubblicitaria. Che, nel caso di specie, era l’Italia.</p>
<p style="text-align: justify">La Suprema Corte rammenta poi come la questione fosse stata risolta dalla sentenza Google Spain della Corte di Giustizia Europea. Nella pronuncia si affermava come il motore di ricerca fosse il titolare del trattamento. E che il diritto all’oblio e l’eventuale conseguente deindicizzazione, trovano fondamento nella Direttiva 95/46/CE. Le Autorità nazionali per il trattamento dei dati personali hanno dunque il potere amministrativo di imporre la deindicizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">Fatte salve queste premesse, la Suprema Corte ha poi affermato che effettivamente il Garante aveva agito nel pieno delle proprie facoltà. Correttamente ha pertanto imposto la deindicizzazione. Tuttavia, fin lì possono fermarsi i poteri del Garante, considerato che per la cancellazione dei dati è necessaria una pronuncia giurisdizionale.</p>
<h2 id="cancellazione" style="text-align: justify">La cancellazione dei dati</h2>
<p style="text-align: justify">Risulta pertanto di particolare interesse soffermarsi sulle <strong>diverse modalità di diritto all’oblio</strong>. L’esercizio di tale diritto non si esplica infatti in un unico modo, anche perché – a ben vedere – è la stessa accezione di diritto all’oblio ad essere piuttosto vaga.</p>
<p style="text-align: justify">Di fatti, da una parte c’è il diritto di ciascuna persona a domandare la deindicizzazione di notizie che lo riguardano per il solo fatto del trascorrere del tempo. E, dunque, al minore interesse della notizia con il passare degli anni. Dall’altra parte c’è però un interesse generale alla conservazione delle informazioni, anche nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Ecco dunque che si manifesta un diverso approccio, che di seguito possiamo cercare di sintetizzare in poche righe:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>se la notizia è vera, è comunicata correttamente e non è oggetto di provvedimenti giurisdizionali, può essere cancellata solo se l’iniziativa è intrapresa dal soggetto che l’ha immessa in rete</li>
<li>se la notizia è vera, è comunicata correttamente en on è oggetto di provvedimenti, può essere tuttavia oggetto di una deindicizzazione. In questo caso il provvedimento può essere assunto in seguito a istanza dell’interessato, solamente dopo il decorso di un determinato periodo di tempo. Ovvero, al cessare dell’interesse pubblico alla immediata conoscibilità della notizia in relazione alla quale si vuole esercitare il diritto all’oblio</li>
<li>ancora, se la notizia è vera, è stata comunicata in modo corretto e non è deindicizzata in seguito alla legittima istanza dell’interessato, può essere oggetto di deindicizzazione in seguito a istanza, con provvedimento dell’Autorità per il trattamento dei dati personali o in seguito a provvedimento giurisdizionale</li>
<li>infine, se la notizia è dichiarata diffamatoria con sentenza passata in giudicato, può essere sia deindicizzata che cancellata dagli archivi informatici.</li>
</ul>
<h2 id="oblio" style="text-align: justify">Cos’è il diritto all’oblio</h2>
<p style="text-align: justify">L’occasione ci è evidentemente utile per tornare a parlare di <strong>diritto all’oblio</strong>, riepilogando alcune delle caratteristiche di questa recente evoluzione.</p>
<p style="text-align: justify">Ricorrendo anche ad alcune pronunce giurisprudenziali, possiamo definire il diritto all’oblio come <em>il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.</em></p>
<p style="text-align: justify">Appare infatti evidente come online chiunque possa pubblicare con facilità notizie, foto, video, audio e altri contenuti digitali, destinati a durare nel tempo e, potenzialmente, a produrre danni alla reputazione dei soggetti interessati, così come alla sua privacy.</p>
<p style="text-align: justify">Ecco dunque che il diritto all’oblio, applicato all’attuale era digitale, consisterà nella <strong>rimozione dei documenti e dei link </strong>che rimandano a un contenuto online che un soggetto ritiene dannoso.</p>
<p style="text-align: justify">Guai, però, a pensare che il diritto all’oblio sia “nato” con Internet. Anche nell’epoca precedente a questo contesto digitale, infatti, era lecito parlare di diritto all’oblio con riferimento alla possibilità, da parte dell’interessato, di poter richiedere che il proprio nome non fosse più immediatamente riconducibile a uno specifico evento, trascorsi alcuni anni dall’accaduto.</p>
<h2 id="cronaca" style="text-align: justify">Diritto all’oblio e diritto di cronaca</h2>
<p style="text-align: justify">Dalle poche righe che abbiamo condiviso in questo approfondimento, è evidente come il ricorso al diritto all’oblio tenda frequentemente a scontrarsi con il diritto di cronaca.</p>
<p style="text-align: justify">Proprio su questo tema si è espressa la nota sentenza n. 23771 del 2015 da parte del Tribunale di Roma, per la quale il diritto all’oblio è una particolare espressione del diritto alla riservatezza, chiarendone altresì i presupposti.</p>
<p style="text-align: justify">Per la pronuncia del Tribunale, l’avvenimento del quale si chiede l’oblio deve:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>essere lontano nel tempo</li>
<li>avere uno scarso interesse pubblico.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Attraverso la verifica di questi presupposti, pertanto, si cerca di bilanciare:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>il diritto del cittadino di reperire informazioni su fatti particolarmente significativi, tali da poter essere definiti di interesse pubblico</li>
<li>il diritto dei protagonisti della vicenda di essere dimenticati dall’opinione pubblica.</li>
</ul>
<h2 id="personali" style="text-align: justify">Diritto all’oblio e dati personali</h2>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo come i moduli che servono a raccogliere i dati personali dei clienti necessitino del consenso espresso degli interessati, sulla base delle linee guida GDPR. Il quale, peraltro, ben consente al cliente di domandare la cancellazione definitiva dei dati personali raccolti dai terzi in alcune ipotesi come:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati originariamente raccolti o trattati</li>
<li>l’interessato decide di revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei dati personali</li>
<li>i dati personali sono stati trattati in maniera illecita</li>
<li>vi è un obbligo legale che prevede la cancellazione dei dati.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Di contro, è lo stesso art. 17 del GDPR a stabilire quando il diritto alla cancellazione non sussiste, riconducendolo alle ipotesi in cui il trattamento dei dati personali sia necessari per soddisfare alcune esigenze. Fra queste, l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Oppure, ai fini di archiviazione nel pubblico di interesse, di ricerca scientifica o di ricerca storica.</p>
<p style="text-align: justify">Naturalmente, la formulazione dell’art. 17 GDPR lascia aperti ampi margini di interpretazione e di incertezza. Rimane infatti, volta per volta, la necessità di stabilire quando il trattamento dei dati personali risulti concretamente necessario, o meno, per esercitare la libertà di espressione, di informazione e di archiviazione nel pubblico interesse.</p>
<p style="text-align: justify">Dunque, l’ultima parola in questo ambito non può che spettare sempre e comunque all’interprete. Ovvero, all’autorità (il Garante della Privacy o il giudice) che è chiamata a decidere se in una certa vicenda sottoposta al proprio esame, la persona possa legittimamente o meno pretendere che una notizia che lo riguardo, anche se legittimamente diffusa in passato, non rimanga esposta a tempo indeterminato alla possibilità di una nuova divulgazione.</p>
<h2 id="gdpr" style="text-align: justify">Il testo dell’art. 17 GDPR</h2>
<p style="text-align: justify">GDPR &#8211; Regolamento generale sulla protezione dei dati  (UE/2016/679)</p>
<p style="text-align: justify">Articolo 17</p>
<p style="text-align: justify">Diritto alla cancellazione («diritto all&#8217;oblio»)</p>
<blockquote>
<ol style="text-align: justify">
<li>L&#8217;interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l&#8217;obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;b) l&#8217;interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all&#8217;articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
<p>c) l&#8217;interessato si oppone al trattamento ai sensi dell&#8217;articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell&#8217;articolo 21, paragrafo 2;</p>
<p>d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;</p>
<p>e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell&#8217;Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (1)</p>
<p>f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all&#8217;offerta di servizi della società dell&#8217;informazione di cui all&#8217;articolo 8, paragrafo 1.</li>
</ol>
<p>Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell&#8217;interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.</p></blockquote>
<h4>L&#8217;art. 17 (continua)</h4>
<ol style="text-align: justify" start="3">
<li>
<blockquote><p>I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:</p>
<p>a) per l&#8217;esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;</p>
<p>b) per l&#8217;adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell&#8217;Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l&#8217;esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1)</p>
<p>c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell&#8217;articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 3;</p>
<p>d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o</p>
<p>e) per l&#8217;accertamento, l&#8217;esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.</p></blockquote>
</li>
</ol>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Una forte relazione è quindi sussistente tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca. E si può brevemente ricordare quale sia stata l’evoluzione giurisprudenziale in materia per comprendere quando il diritto di cronaca è legittimo, o meno.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">I requisiti da verificare sono principalmente tre:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>utilità sociale dell’informazione</li>
<li>verità dei fatti esposti (oggettiva o putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca)</li>
<li>forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non deve eccedere lo scopo informativo da conseguire.</li>
</ul>
<h2 id="cedu" style="text-align: justify">La posizione della Corte Europea dei diritti dell’uomo</h2>
<p style="text-align: justify">Con la sentenza del 26 giugno 2018 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ricondotto il diritto all’oblio all’interno del <strong>diritto alla tutela della vita privata </strong>di cui all’art.8 CEDU (Convenzione Europea dei diritti dell’uomo). Ha inoltre ricordato che la libertà di espressione è garantita dall’art. 10 CEDU.</p>
<h4 style="text-align: justify">Art. 8 CEDU Diritto al rispetto della vita privata e familiare</h4>
<ol style="text-align: justify">
<li>Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.</li>
<li>Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.</li>
</ol>
<h4 style="text-align: justify">Art. 10 CEDU Libertà di espressione</h4>
<ol style="text-align: justify">
<li>Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.</li>
<li>L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify">Il caso</h3>
<p style="text-align: justify">Ricordiamo che il caso su cui si è pronunciata la Corte Europea dei diritti dell’uomo riguardava il diniego dell’autorità giudiziaria tedesca di imporre a tre testate editoriali telematiche di rendere anonimi le informazioni in rete riguardanti la condanna dei ricorrenti, menzionati con il nome completo, per l’omicidio di un attore conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify">Per la Corte, il rifiuto dell’autorità non è in contrasto con il diritto alla tutela della vita privata <strong>se il contenuto delle informazioni online sia di interesse pubblico </strong>e purché i media abbiano agito in conformità alla loro etica e deontologia professionale.</p>
<p style="text-align: justify">In tali ipotesi, infatti, nel bilanciamento delle due opposte esigenze il diritto alla libertà di espressione e alla formazione e conservazione della memoria collettiva devono prevalere sul <em>desiderio di essere dimenticati </em>dei ricorrenti.</p>
<h2 id="google" style="text-align: justify">Il caso Google Spain</h2>
<p style="text-align: justify">Una delle pronunce più conosciute sul diritto all’oblio è quella sul caso <strong>Google Spain</strong>, la sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di giustizia dell’Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify">La Corte aveva in tal sede affermato che il gestore di un motore di ricerca online è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono sulle pagine web pubblicate da terzi. Dunque, se in seguito a una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco dei risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può ben rivolgersi direttamente al gestore. Se il gestore non da seguito alla propria domanda, può rivolgersi alle autorità competenti per ottenere, in presenza di certe condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco dei risultati.</p>
<p style="text-align: justify">Per applicare il principio di cui alla sentenza Google Spain il gruppo di lavoro <em>Articolo 29 (WP29)</em> il 26 novembre 2014 ha pubblicato alcune linee guida in cui sono presenti i <strong>criteri orientativi </strong>che le autorità garanti nazionali devono seguire per gestire i reclami che riguardano richieste di deindicizzazione.</p>
<p style="text-align: justify">I criteri sono in tutto tredici e, tra di essi, rileva che il richiedente sia o meno un personaggio pubblico e/o sia un minore di età. Ancora, rileveranno anche il riferimento alla vita professionale o personale del soggetto così come il collegamento del risultato di ricerca con le informazioni che recano pregiudizio alla persona o alla sua sicurezza.</p>
<h2 id="c507" style="text-align: justify">Il caso C-507/17 della Corte UE</h2>
<p style="text-align: justify">Un’altra sentenza piuttosto nota in materia è quella del 24 settembre 2019 da parte della Corte UE.</p>
<p style="text-align: justify">La sentenza ricorda che il gestore di un motore di ricerca non è obbligato a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca. È invece obbligato a effettuarla nelle versioni del motore di ricerca che corrispondono agli Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify">In aggiunta a ciò, il gestore deve attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall’avere accesso – a partire da uno degli Stati membri – ai link contenuti nelle versioni extra UE del motore.</p>
<p style="text-align: justify">Quindi, in tale occasione, la Corte ha anche ribadito che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri operare il bilanciamento tra diritto individuale alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali da un lato, e il diritto alla libertà di informazione dall’altro. Alle stesse autorità nazionali il compito, al termine del bilanciamento, di domandare se necessario al gestore del motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le sue versioni.</p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify">La Corte di Cassazione n. 19681 del 22 luglio 2019</h2>
<p style="text-align: justify">Sulla stessa relazione tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione è poi arrivata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19681 del 22 luglio 2019. Il caso riguardava la rievocazione della notizia di un omicidio avvenuto più di 25 anni prima, commesso da un individuo che nel frattempo aveva scontato la pena in carcere e che si era reinserito positivamente nel contesto sociale.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici della Suprema Corte, nel contrasto tra questi due diritti il giudice dovrà valutare l’interesse pubblico, concreto e attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende.</p>
<p style="text-align: justify">La rievocazione di tali elementi, si legge nella sentenza, è lecita solamente se si riferisce a personaggi che suscitino nel presente l’interesse della collettività, per ragioni di notorietà o per il ruolo pubblico che rivestono. Dunque, nel caso in cui non vi siano tali presupposti, il diritto degli interessati alla riservatezza prevarrà rispetto agli avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore, e dei quali si sia oramai spenta la memoria collettiva.</p>
<h2 id="esercizio" style="text-align: justify">Come esercitare il diritto all’oblio</h2>
<p style="text-align: justify">Ma come si esercita il diritto all’oblio? A chi si può rivolgere il soggetto che ritiene che i propri diritti siano stati lesi?</p>
<p style="text-align: justify">Operativamente, chiunque intende esercitare il diritto all’oblio può domandare al gestore del motore di ricerca – in qualità, come abbiamo visto, di titolare del trattamento – di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nome le URL che rinviano alle fonti che riportano informazioni ritenute per lui pregiudizievoli.</p>
<p style="text-align: justify">E nel caso in cui il gestore del sito internet non si muova in tale direzione? Allora si potrà ricorrere al Garante della Privacy sulla base di quanto stabilità dell’art 77 GDPR:</p>
<ol style="text-align: justify">
<li>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l&#8217;interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un&#8217;autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.</li>
<li>L&#8217;autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell&#8217;esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell&#8217;articolo 78.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify">In alternativa, sarà possibile ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Processo telematico, nulle (per ora) le notifiche a PEC non presenti in ReGindE</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-telematico-notifiche-pec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=9288</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cassazione pronuncia una controversa sentenza, e il Consiglio Nazionale Forense risponde con una lettera al presidente della Suprema Corte.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il processo telematico e la nullità delle notifiche via PEC &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#domicilio"><strong>Il domicilio digitale</strong></a></li>
<li><a href="#risposta"><strong>La risposta del CNF</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni è salita alla ribalta della cronaca settoriale, e non solo, la pronuncia n. 3709/2019 da parte della Corte di Cassazione. Nella sentenza, in ambito di processo telematico, è  sancito che <strong>le notifiche effettuate a indirizzi PEC diversi da quelli contenuti nel ReGindE sono da considerarsi nulle</strong>, <strong>comprese quelle che sono compiute ai recapiti presenti nell’INI-PEC</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una presa di posizione che però non convince il <strong>Consiglio Nazionale Forense</strong>, che con lettera dello scorso 5 marzo 2019 ha fatto notare alla Suprema Corte di essere incorsa in un errore materiale, confondendo l’INI-PEC con l’iPA, usata per scopi amministrativi. Proprio per questo motivo il Consiglio Nazionale degli avvocati richiede agli Ermellini di intervenire in fase correttiva, al fine di evitare le conseguenze negative di una simile pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo allora di ricostruire quali sono stati i passaggi “controversi” della sentenza della Suprema Corte, e che cosa ha chiesto il CNF nella missiva recentemente inoltrata.</p>
<h2 id="domicilio" style="text-align: justify;">Il domicilio digitale nel processo telematico</h2>
<p style="text-align: justify;">Tralasciando la vicenda processuale, peraltro piuttosto complessa, concentriamoci esclusivamente sulle valutazioni che hanno condotto gli Ermellini a pronunciare una simile sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, nella sua ordinanza, la Cassazione affronta innanzitutto la questione preliminare della <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/"><strong>notifica a mezzo PEC</strong></a>, collegata al decorso del termine e alla tempestività dell’impugnazione. Una questione che gli Ermellini hanno cercato di risolvere pronunciando il seguente principio di diritto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Il domicilio digitale previsto dall&#8217;art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all&#8217;indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell&#8217;Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest&#8217;ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della giustizia. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l&#8217;effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile &#8211; a seconda dei casi &#8211; alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall&#8217;Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione della sentenza impugnata presso un indirizzo di posta elettronica dell&#8217;Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGindE non è idonea a far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione, ai sensi dell&#8217;art. 326 cod. proc. Civ. (…).</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Una stretta piuttosto inconsueta, sottolineano gli avvocati, che di fatti ha suscitato una pronta reazione da parte del CNF.</p>
<h2 id="risposta" style="text-align: justify;">La risposta del CNF in riferimento alle notifiche via PEC</h2>
<p style="text-align: justify;">Dinanzi a una simile valutazione, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha formulato una risposta che cerca di stimolare un <strong>provvedimento correttivo</strong> e, di conseguenza, cercare di limitare le conseguenze del principio sopra ricordato.</p>
<p style="text-align: justify;">Indirizzata al presidente della Corte di Cassazione, la lettera rileva l’errore materiale in cui la Suprema Corte sarebbe incorsa, osservando che contrariamente a quanto si sostiene nella sentenza, l’INI-PEC viene qualificato dal Codice dell’Amministrazione Digitale come un elenco pubblico, da cui si possono estrarre gli indirizzi PEC. Di contro, una simile operazione non è affatto consentito con l’elenco iPA, che è l’indice delle Pubbliche Amministrazioni, il cui scopo è – peraltro – non giudiziario, ma amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, per il CNF gli Ermellini sarebbero caduti nel (grave) errore di aver <strong>confuso iPA e INI-PEC</strong>, con le conseguenze ora prevedibili in seguito alla pronuncia sopra riassunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella lettera inviata al presidente della Corte che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>mentre l’INI-PEC è espressamente qualificato dal Codice dell’Amministrazione Digitale come pubblico elenco, dal quale è pertanto possibile estrarre l’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis della l. 53/1994, tale non è l’iPA. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>E la circostanza è incontroversa sia in punto di fatto che di diritto anche secondo quanto affermato in precedente sentenze di codesta Corte. Superfluo precisare quali possano essere le immediate ripercussioni negative in tema di notifica telematica. Auspico che Ella possa valutare le modalità di intervento idonee a porre rimedio all’accaduto (…)</em></p>
</blockquote>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network</a></em></p>
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		<item>
		<title>La Pec ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/valore-pec-raccomandata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=8943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo una recente sentenza la Pec ha lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno in merito alla certezza di ricezione del messaggio.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il valore legale della Pec &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#certezza"><strong>La certezza della ricezione</strong></a></li>
<li><a href="#equivalenza"><strong>La PEC e la raccomandata</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4 del 3 gennaio 2019 la Corte di Appello di Brescia ha chiarito che la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/">Posta Elettronica Certificata</a> (Pec) </strong>è uno strumento equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno, considerato che a differenza dell’e-mail ordinaria, può garantire le stesse garanzie di ricezione dello strumento succitato.</p>
<h2 id="certezza" style="text-align: justify;">Certezza della ricezione del messaggio</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza di primo grado, impugnata in appello, aveva infatti dichiarato cessato il contendere tra un condomino e il proprio condominio, condannando il condomino alle spese di lite. Il condomino però proponeva appello contro la sentenza contestando la <strong>soccombenza virtuale</strong>, lamentando la violazione art. 66 disp. att. Codice Civile, posto che il condominio gli avrebbe comunicato la convocazione tramite posta elettronica ordinaria, invece che tramite la posta elettronica certificata, che – appunto – è in grado di assicurare la <strong>certezza della ricezione </strong>del messaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale, invece, pur riconoscendo che la PEC è strumento che è idoneo a garantire la ricezione del messaggio, non accoglie la posizione del condomino, affermando che è proprio costui ad aver indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria per ricevere le comunicazioni condominiali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, in appello la censura del condomino viene comunque ritenuta infondata perché “se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell&#8217;avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino (&#8230;) ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo &#8220;informale&#8221; quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l&#8217;indirizzo, mail, (&#8230;)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l’invio della mail come dimostrato dal condominio, ha rispettato le <strong>forme indicate dal condomino</strong>.</p>
<h2 id="equivalenza" style="text-align: justify;">Equivalenza PEC – raccomandata con ricevuta di ritorno</h2>
<p style="text-align: justify;">Ferma restando la correttezza della pronuncia secondo quanto già noto in giurisprudenza, vi sono comunque alcuni punti che meriterebbero di essere approfonditi.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, il giudice di primo grado afferma giustamente l’<strong>equivalenza tra PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno</strong>, richiamando quanto indirettamente previsto dall’art. 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato appunto “Posta elettronica certificata”, secondo cui</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<blockquote><p>La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.</p></blockquote>
</li>
<li>
<blockquote><p>La data e l&#8217;ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.</p></blockquote>
</li>
</ol>
<h3>L&#8217;interpretazione della sentenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Di qui un equivoco in seno alla lettura della sentenza. Considerato infatti che il dominio dell’indirizzo di posta elettronica indicato dal condomino è di tipo “legalmail.it”, ed è dunque di posta elettronica certificata, ben non si capisce per quale motivo il giudice lo abbia invece inteso come di posta elettronica ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">È comunque possibile che il Tribunale non abbia compreso la natura del dominio, omettendo di approfondire l’aspetto tecnico, o che negli atti difensivi il condomino non ha esplicitato la natura di PEC degli indirizzi di tipo “legalmail”. È probabile che la casella PEC del condomino fosse aperta anche alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria e che tale circostanza abbia tratto in inganno i giudicanti.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, il messaggio di convocazione al condomino è comunque giunto a destinazione, pur in assenza di ricevuta di ritorno, inducendo così il giudice a ritenere consegnata la comunicazione.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato &#8211; diritto dell&#8217;informatica, internet e social network</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/valore-pec-raccomandata/">La Pec ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lettera dell&#8217;avvocato online</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-avvocato-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 17:52:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=12586</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lettera dell&#8217;avvocato online &#8211; indice: Sollecito fatture Sollecito canoni di locazione Diffida ad adempiere I dati necessari I costi La lettera dell&#8217;avvocato online &#232; un servizio messo a disposizione da Consulenzalegaleitalia che consente la redazione e l&#8217;invio di diffide o solleciti in poco tempo. Tramite la compilazione dei moduli di AttoPronto &#232; possibile richiedere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-avvocato-online/">La lettera dell&#8217;avvocato online</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La lettera dell&#8217;avvocato online &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#fatture"><strong>Sollecito fatture</strong></a></li>
<li><a href="#canoni"><strong>Sollecito canoni di locazione</strong></a></li>
<li><a href="#diffida"><strong>Diffida ad adempiere</strong></a></li>
<li><a href="#dati"><strong>I dati necessari</strong></a></li>
<li><a href="#costi"><strong>I costi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La lettera dell&#8217;avvocato online è un servizio messo a disposizione da Consulenzalegaleitalia che consente la redazione e l&#8217;invio di diffide o solleciti in poco tempo. Tramite la compilazione dei moduli di AttoPronto è possibile richiedere ed ottenere la stesura di un atto sottoscritto da un avvocato. Lo stesso verrà inviato entro poche ore dalla ricezione, previo invio di una bozza al cliente. Tramite AttoPronto è possibile, ad esempio:</p>
<h2 id="fatture" style="text-align: justify;">La lettera dell&#8217;avvocato per sollecitare il pagamento di una fattura</h2>
<p style="text-align: justify;">Tramite la lettera scritta dall&#8217;avvocato online è anche possibile <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sollecitare-pagamento-fattura/">sollecitare il pagamento di una fattura</a> o di un importo insoluto. Laddove infatti il termine di adempimento associato all&#8217;emissione della fattura sia scaduto, colui che ha emesso la fattura è pienamente legittimato a richiedere formalmente l&#8217;adempimento di quanto dovuto ed eventualmente a <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-messa-in-mora/">costituire in mora</a> il diffidato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la costituzione in mora al diffidante saranno dovuti anche gli interessi moratori a far corso dalla data di costituzione in mora. Laddove dal ritardo sia poi derivato un danno, sarà possibile richiedere ed ottenere il risarcimento delle voci di danno dimostrabili.</p>
<h2 id="canoni" style="text-align: justify;">Il sollecito di pagamento dei canoni di locazione tramite la lettera dell&#8217;avvocato</h2>
<p style="text-align: justify;">Tramite una lettera di diffida scritta da un avvocato è possibile sollecitare il pagamento di un canone di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/locazione/">locazione</a> non versato. Il canone di locazione deve infatti essere corrisposto mensilmente e, laddove l&#8217;inquilino sia inadempiente o in ritardo con i pagamenti è legittimo e giustificato diffidarlo ed eventualmente costituirlo in mora. Il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/sollecitare-pagamento-canone-locazione/">sollecito del canone di locazione</a> non sarà privo di conseguenze giuridiche anche laddove l&#8217;inquilino prosegua nel non adempiere a quanto dovuto.</p>
<h2 id="diffida" style="text-align: justify;">L&#8217;invio di una diffida ad adempiere</h2>
<p style="text-align: justify;">La <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-diffida-ad-adempiere/">diffida ad adempiere</a> è un atto disciplinato agli articoli 1454 e seguenti del codice civile. Laddove fra due o più parti sia in corso l&#8217;esecuzione di un contratto e vi sia una parte inadempiente, l&#8217;articolo stabilisce che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Alla parte inadempiente l&#8217;altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s&#8217;indenderà senz&#8217;altro risoluto&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tramite l&#8217;invio di una diffida ad adempiere mediante una lettera scritta dall&#8217;avvocato sarà possibile risolvere (e quindi &#8220;sciogliere&#8221;) il vincolo contrattuale, legittimando la parte non inadempiente a richiedere il risarcimento del danno.</p>
<h2 id="dati" style="text-align: justify;">Quali dati è necessario inserire per l&#8217;invio di una lettera di diffida</h2>
<p style="text-align: justify;">Gli elementi necessari per la compilazione e l&#8217;invio di una lettera di diffida o un sollecito di pagamento non sono affatto molti. Laddove il sollecito abbia ad oggetto il pagamento di una fattura già emessa sarà necessario indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>L&#8217;esercente che ha emesso la fattura ed il legale rappresentante (amministratore, procuratore speciale ecc.);</li>
<li>La data della fattura emessa;</li>
<li>Il numero della fattura emessa;</li>
<li>Il termine inizialmente previsto per l&#8217;adempimento;</li>
<li>L&#8217;importo dovuto e gli eventuali interessi;</li>
<li>Il nuovo termine previsto per l&#8217;adempimento nella diffida inviata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Laddove la lettera dell&#8217;avvocato abbia invece ad oggetto il sollecito per il pagamento di un canone di locazione, sarà necessario indicare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Le parti del contratto di locazione;</li>
<li>La data di stipula dello stesso;</li>
<li>La data di registrazione del contratto di locazione;</li>
<li>Il termine (solitamente mensile) previsto per il versamento del canone;</li>
<li>Il nuovo termine assegnato con la diffida inviata;</li>
</ul>
<h2 id="costi" style="text-align: justify;">I costi per l&#8217;invio di una lettera dell&#8217;avvocato online</h2>
<p style="text-align: justify;">I costi per l&#8217;invio di una lettera di questo tipo che non richieda particolari approfondimenti sono abbastanza bassi, quantificabili in alcune decine di euro (dai 40 agli 80 euro). Quando invece è necessario un approfondimento delle circostanze o comunque lo studio della vicenda contrattuale (come ad esempio nel caso della diffida ad adempiere), i costi possono essere più alti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-avvocato-online/">La lettera dell&#8217;avvocato online</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GDPR: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/gdpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 17:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Che cosa è il GPDR, quali sono le sue caratteristiche e come cambierà il sistema di gestione del trattamento dei dati personali nell'Unione Europea.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/gdpr/">GDPR: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il GDPR &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#scopo"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#attuazione"><strong>L&#8217;attuazione in Italia</strong></a></li>
<li><a href="#dpo"><strong>Il DPO</strong></a></li>
<li><a href="#violazione"><strong>In caso di violazione</strong></a></li>
<li><a href="#registro"><strong>Il registro dei trattamenti</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#garante"><strong>I poteri del garante GDPR</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dallo scorso 25 maggio 2018 è diventato immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento UE 2016/679, meglio noto come <strong>General Data Protection Regulation</strong> e, ancor di più, con l’acronimo <strong>GDPR.</strong> Un documento che impatta pesantemente sul trattamento e sulla libera circolazione dei dati personali, e che tanta preoccupazione ha generato negli addetti al settore, e non solo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma perché si è arrivati al GDPR? Quali sono le novità introdotte da questo Regolamento? Come comportarsi? E cosa si rischia in caso di violazione?</p>
<h2 id="scopo" style="text-align: justify;">Come si è arrivati al GDPR</h2>
<p style="text-align: justify;">Come oramai noto, si giunge al GDPR per poter soddisfare una necessità di <strong>maggiore semplicità e armonia delle norme sul trattamento e sul trasferimento di dati personali all’interno dell’Unione Europea</strong>, e dal territorio comunitario ad altre parti del mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, in tal senso, di un’evoluzione della vecchia normativa che, pur valida, non risultava più in grado di fronteggiare le sfide poste in essere dalle nuove tecnologie e dai nuovi modelli economici. E che, ben inteso, aveva altresì creato delle divergenze non marginali tra le regole di gestione dei vari Paesi membri, tanto da rendere opportuno un provvedimento che, in estrema sintesi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">introducesse regole più chiare sull’informativa e sul consenso;</li>
<li style="text-align: justify;">prevedesse limiti concreti al trattamento dei dati;</li>
<li style="text-align: justify;">ponesse le basi per esercitare nuovi diritti, o esercitare più congruamente i precedenti;</li>
<li style="text-align: justify;">stabilisse regole certe per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea;</li>
<li style="text-align: justify;">fissasse delle norme per le violazioni dei dati.</li>
</ul>
<h2 id="attuazione" style="text-align: justify;">Il GDPR in Italia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il nostro Paese non ha ancora esercitato la delega: per riuscirci dovrà agire entro il 22 agosto 2018, tempo limite per il varo di un decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana al GDPR. Fino ad allora si troverà applicazione il regolamento europeo.</p>
<h2 id="dpo" style="text-align: justify;">Il Data Protection Officer (DPO)</h2>
<p style="text-align: justify;">Una delle principali novità introdotte dal GDPR è la previsione della figura del <strong>Data Protection Officer</strong> (<strong>DPO</strong>), o Responsabile della protezione dei dati. Si tratta di una figura che ha l’incarico di assicurare la corretta gestione dei dati personali nelle imprese e negli enti. Dovrà essere individuato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi sulla protezione dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella del <strong>DPO</strong> è una figura fondamentale nel nuovo ambito di gestione dei dati. È una figura indipendente, che avrà la possibilità di vedersi attribuite risorse umane e finanziarie adeguate al suo incarico, e che riferirà direttamente al vertice dell’organizzazione. Ad ogni modo, il suo ruolo non deve essere confuso con quello del titolare del trattamento, che continuerà a rappresentare il centro di tutto il sistema di gestione dei dati personali.</p>
<h2 id="violazione" style="text-align: justify;">Violazione dei dati GDPR</h2>
<p style="text-align: justify;">Una parte fondamentale del nuovo Regolamento è legato alla previsione del <strong>data breach:</strong> il titolare del trattamento dei dati ha infatti l’obbligo di comunicare eventuali violazioni dei dati personali al Garante. Il GDPR prevede che la violazione debba essere comunicata entro 72 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione, a meno che la violazione dei dati personali non presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La notifica dovrà:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">descrivere la natura della violazione dei dati personali e l’individuazione del numero di interessati (anche approssimativo);</li>
<li style="text-align: justify;">comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;</li>
<li style="text-align: justify;">descrivere le conseguenze probabili delle violazioni;</li>
<li style="text-align: justify;">descrivere le misure che si sono adottate, o la proposta dell’adozione delle misure da parte del titolare del trattamento per poter porre rimedio alla violazione dei dati personali.</li>
</ul>
<h2 id="registro" style="text-align: justify;">Registro dei trattamenti dei dati personali</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel complesso e intricato mosaico delle novità del GDPR, il primo adempimento in capo alle imprese italiane sarà presumibilmente rappresentato dall’adozione del <strong>Registro dei trattamenti dei dati personali</strong>, prevista dall’art. 30 del Regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Registro, la cui tenuta è a carico del titolare e, ove nominato, del Responsabile del trattamento, deve contenere alcune informazioni come:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove nominati, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO);</li>
<li style="text-align: justify;">le finalità del trattamento dei dati personali;</li>
<li style="text-align: justify;">una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali;</li>
<li style="text-align: justify;">le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali;</li>
<li style="text-align: justify;">se applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;</li>
<li style="text-align: justify;">dove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;</li>
<li style="text-align: justify;">dove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si tenga comunque conto che sono esentate dall’obbligo di tenuta del registro tutte quelle imprese / organizzazioni con meno di 250 dipendenti, salvo il caso in cui il trattamento possa rappresentare un rischio per i diritti e per le libertà degli interessati, non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari i dati (come quelli sensibili o giudiziari).</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify;">Sanzioni GDPR</h2>
<p style="text-align: justify;">Il GDPR ha sicuramente rafforzato le sanzioni in caso di violazione delle regole sul trattamento de idati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, queste possono raggiungere i 10 milioni di euro o, se superiore, il 2% del fatturato mondiale dell’impresa / organizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne alcune ipotesi da cui scaturiscono tali sanzioni, si pensi – a titolo di esempio non esaustivo – a casi di:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">violazione delle condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione;</li>
<li style="text-align: justify;">trattamento illecito di dati personali che non richiede l’identificazione dell’interessato;</li>
<li style="text-align: justify;">mancata o errata notificazione e/o comunicazione di un data breach all’Autorità nazionale competente;</li>
<li style="text-align: justify;">violazione dell’obbligo di nomina del DPO;</li>
<li style="text-align: justify;">mancata applicazione di misure di sicurezza.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">È inoltre possibile che le sanzioni amministrative di natura pecuniaria salgano fino a 20 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato mondiale dell’impresa, in casi più gravi, come:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva concernente un trattamento, imposti da un’Autorità nazionale competente;</li>
<li style="text-align: justify;">trasferimento illecito cross-border di dati personali ad un destinatario in un Paese terzo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vi è poi la possibilità di previsione di sanzioni di natura penale, nel caso in cui si accerti l’esistenza del carattere doloso della condotta. Si pensi, sempre per esempio, a:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">trattamenti illeciti autorizzati esplicitamente dal senior management, ovvero ignorando i pareri formulati dal DPO;</li>
<li style="text-align: justify;">modifica di dati personali, avente la finalità di fornire un’impressione “fuorviante” circa il conseguimento degli obiettivi individuati;</li>
<li style="text-align: justify;">vendita di dati, in mancanza di verifica e/o ignorando la scelta liberamente esercitata dagli interessati.</li>
</ul>
<h2 id="garante" style="text-align: justify;">I poteri del Garante nel GDPR</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>GDPR</strong> si sofferma infine anche sui poteri dell’autorità garante. È preveisto che la stessa debba svolgere un controllo costante sull’operato e sulle attività poste in essere dal titolare o dal responsabile del trattamento. Il controllo deve essere, per sua natura, generale e perpetuo, ininterrotto, ed è disciplinato dall’art. 57 del Regolamento, che indica decine di compiti da svolgere.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di attività che non ribadiamo in maniera integrale in queste pagine. Queste vanno dal più generale “sorveglia e assicura l’applicazione del regolamento” all’ancor più ampio “svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali”. Si tratta di compiti che prevedono attività molto diversificate, e che vengono svolti mediante l’esercizio di <strong>poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi</strong>, citati non a caso in tale ordine di “profondità”.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, infatti, l’autorità può esercitare i suoi poteri di indagine domandando al titolare ogni informazione di cui necessita. In tale fase di indagine l’autorità di controllo potrà anche notificare le presunte violazioni del Regolamento al titolare, o al responsabile del trattamento. Ulteriormente, l’authority avrà anche il dovere di imporre al titolare del trattamento il soddisfacimento delle richieste dell’interessato di esercitare i diritti ad esso spettante e, in caso di violazione, ordinare che queste vengano comunicate all’interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i poteri corretti vi è poi quello di stabilire limitazioni (temporanee o definitive) al trattamento (si può giungere anche all’intervento estremo di vietarlo), o ancora di ordinare rettifiche e cancellazioni di dati. Il riferimento ai poteri autorizzativi e consultivi è invece quello alle funzioni connesse con le competenze e con i poteri indicati, dalla consulenza al titolare del trattamento alla definizione delle autorizzazioni cui è subordinata l’attività di trattamento dei dati.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Email: fa piena prova se non viene disconosciuta la conformità ai fatti</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/email-piena-prova-disconoscimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 17:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche l'email costituisce una piena prova se non viene disconosciuta la conformità ai fatti: ecco che cosa ha affermato una recente ordinanza della Corte di Cassazione.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;email come prova del credito &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#prova"><strong>La prova</strong></a></li>
<li><a href="#disconoscimento"><strong>Il disconoscimento</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Anche il contenuto dell’<strong>email</strong> può formare una piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Per non fare piena prova le email devono essere recisamente e precisamente contestate nel loro nella loro entità e nel loro contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">A sancirlo è la recente <strong>ordinanza n.11606/2018 della Corte di Cassazione</strong>, che riconosce all’email una significativa validità in termini di capacità di rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.</p>
<h2 id="prova" style="text-align: justify;">Email come prova di un credito esistente</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda che si è poi evoluta nella sentenza di cui sopra ha avuto origine da un <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/decreto-ingiuntivo/"><strong>decreto ingiuntivo</strong></a> intimato per il pagamento di prodotti ordinati da un’azienda, revocato in corso di causa per avvenuto pagamento di parte della somma in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte debitrice veniva condannata al pagamento dell’importo residuo, con soccombenza che veniva poi confermata anche in sede d’appello. La Corte territoriale aveva in particolar modo ritenuto che il contratto di fornitura intercorso fra le parti, e il credito azionario conseguente, fosse stato provato dallo scambio di email che era intervenuto tra i rappresentanti delle due società. Le email non erano state oggetto di contestazione sia in riferimento alla provenienza, che al testuale contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il giudice, la documentazione acquisita avrebbe reso superflue ulteriori deduzioni istruttorie per prova testimoniale della debitrice opponente a decreto ingiuntivo. L&#8217;email infatti, ad avviso della Suprema Corte, vale come documento informatico e fa dunque piena prova in tutto il suo contenuto, fatto salvo in caso in cui non sia contestata motivatamente.</p>
<h2 id="disconoscimento" style="text-align: justify;">Email come piena prova dei fatti se non c’è disconoscimento</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda giunge così in Cassazione, con gli Ermellini che rammentano come ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell&#8217;amministrazione digitale), l’email</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">costituisce un &#8220;documento informatico&#8221;, ovvero un &#8220;documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti&#8221;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Da quanto sopra ne deriva che l’email, anche se è priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero tra le rappresentazioni meccaniche indicate dall’art. 2712 c.c. (non in modo tassativo) e dunque può formare piena prova dei fatti e delle cose qui rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>
<p style="text-align: justify;">Calandosi nella fattispecie oggetto di ordinanza, la Cassazione evidenzia che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">poiché nella mail del 13 ottobre 2011 (il debitore) si era impegnato a rientrare dalla propria esposizione debitoria, quantificata in C 82.834,88, la Corte d&#8217;Appello di Milano, correttamente operando la ripartizione dell&#8217;onere della prova, ha ritenuto dimostrata l&#8217;esistenza del rapporto contrattuale, nonché verificato l&#8217;importo del credito azionato col decreto ingiuntivo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è dunque sempre più incline ad avvicinare il documento informatico a quello cartaceo. Gli orientamenti tanto normativi quanto giurisprudenziali tendono a metterli proprio sullo stesso piano. L&#8217;email dunque, pur non costituendo prova legale in ordine alla ricezione della comunicazione, si avvicina molto alla lettera di &#8220;posta ordinaria&#8221;. Come evidenzato, il &#8220;documento informatico&#8221; è assimilabile alle rappresentazioni meccaniche di cui all&#8217;articolo 2712 del codice civile.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network</a></em></p>
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		<item>
		<title>Frode online: quando la banca deve risarcire il cliente</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/frode-online-banca-risarcimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 17:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, è la banca che deve provare che non è stato il cliente ad effettuare l'operazione di frode online.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La recente sentenza n. 9158/2018 da parte della Corte di Cassazione ha stabilito che nell’ipotesi di operazioni effettuate mediante strumenti elettronici, <strong>è l’istituto di credito bancario / postale a dover fornire la prova della riconducibilità della transazione al cliente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che in caso di mancanza di tale dimostrazione, la banca rischia concretamente di dover <strong>risarcire il danno subito dal cliente vittima di una frode telematica</strong>. Ma in che modo si è giunti a questo tipo di valutazione da parte degli ermellini?</p>
<h2 style="text-align: justify;">Frode nell’operazione su internet banking</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda trae origine da un’<strong>operazione di bonifico compiuta mediante piattaforma di internet banking</strong>, in favore di individui sconosciuto al cliente. Cliente che, ovviamente, disconosce la transazione, affermando di non averla mai posta in essere.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>domanda di risarcimento da parte del correntista</strong> veniva tuttavia respinta dalla Corte d’Appello, secondo cui la controparte creditizia (Poste Italiane) aveva comprovato di essersi munita di un adeguato sistema di sicurezza, tale da impedire l’accesso ai dati personali del correntista da parte di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il giudice riteneva che la parte attrice fosse rimasta vittima di una truffa informatica online, rappresentata dall’aver subito la sottrazione di user name e password mediante un’azione di <strong>phishing</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle sue motivazioni, <strong>la Corte d’Appello riteneva non fosse sussistente un vero e proprio obbligo contrattuale dell’azienda nel garantire e tutelare i clienti dalle frodi informatiche</strong>, ritenendo invece gli stessi clienti come responsabili della custodia e del corretto utilizzo dei propri codici personali, quali user name, parola chiave, codice dispositivo segreto e le altre credenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, per la Corte d’Appello non poteva dubitarsi del comportamento definito “imprudente e negligente” degli appellati, che avevano digitato i propri codici personali, verosimilmente mediante email fraudolenta, permettendo così a un truffatore di utilizzarli successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal canto loro, proposto ricorso in Cassazione, i correntisti sottolineavano invece come la Corte d’Appello non avesse esaminato opportunamente il fatto che fosse stata disconosciuta l’operazione contabile di addebito operata sul conto corrente, e di contro avesse fondato le proprie motivazioni su valutazioni di tipo ipotetico della responsabilità dei danneggiati, senza provare, ad esempio, che i correntisti fossero stati effettivamente coinvolti in attività che avessero comunicato a terze parti i propri codici segreti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Banca responsabile per l’uso del conto da parte di terzi</h2>
<p style="text-align: justify;">Giunta in Cassazione, <strong>la vicenda ha un esito favorevole per i correntisti</strong>. Nelle proprie motivazioni, infatti, gli ermellini ricordano come la Suprema Corte abbia più volte avuto modo di affermare – peraltro, sempre in cause che riguardano le Poste, e per fattispecie analoghe – che in materia di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche per poter garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è da considerarsi ragionevole ricondurre nell’area del rischi professionale del prestatore di servizi di pagamento (in questo caso, Poste Italiane, ma più generalmente gli operatori del sistema bancario), prevedibile ed evitabile mediante l’applicazione di specifiche misure che siano destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o comunque a comportamenti “talmente incauti  da non poter essere fronteggiati in anticipo).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò, a quanto già rammentato con Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950, e ancor prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 11 del 2010, <strong>la banca</strong> – cui è richiesta una diligenza di natura tecnica da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere – <strong>è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di cui si sono occupati i giudici della Suprema Corte, viene rammentato come il giudizio d’appello, dopo aver inquadrato la vicenda nell’ambito della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., si è però discostato dal principio succitato, supponendo – ma in carenza di qualsiasi riscontro di rilievo, pure indiziario – che i correntisti si fossero resi responsabili dell’occorso, per aver aperto una ipotetica mail ed aver comunicato per questa via i propri dati a soggetti estranei, mentre in realtà il giudizio si sarebbe dovuto basare sulla verifica o meno se Poste Italiane avesse fornito la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-diritto-bancario/">Avv. Bellato – diritto bancario</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/frode-online-banca-risarcimento/">Frode online: quando la banca deve risarcire il cliente</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensioni false o negative: quando è diffamazione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/false-recensioni-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 02:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[<p>False recensioni online &#8211; indice: Forme di responsabilit&#224; Querela Risarcimento Concorrenza sleale I casi Il fenomeno delle recensioni false &#232; tecnicamente definito come &#8220;astroturfing&#8220;. Si tratta, di quel procedimento tramite cui &#232; possibile influenzare positivamente o negativamente il giro di affari di un esercente attraverso la pubblicazione di recensioni. La pratica in questo caso &#232; [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>False recensioni online &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#civile-penale"><strong>Forme di responsabilità</strong></a></li>
<li><strong><a href="#querela">Querela</a></strong></li>
<li><a href="#risarcimento"><strong>Risarcimento</strong></a></li>
<li><a href="#concorrenza-sleale"><strong>Concorrenza sleale</strong></a></li>
<li><a href="#giurisprudenza"><strong>I casi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno delle <strong>recensioni false</strong> è tecnicamente definito come &#8220;<strong>astroturfing</strong>&#8220;. Si tratta, di quel procedimento tramite cui è possibile influenzare positivamente o negativamente il giro di affari di un esercente attraverso la pubblicazione di recensioni. La pratica in questo caso è attuata da parte di soggetti che non abbiano <strong>mai usufruito del servizo</strong> erogato dal ristorante, dal negozio, dall&#8217;albergo e così via. Appare forse superfluo precisare che è ben più agevole danneggiare l&#8217;immagine e il giro di affari di un commerciante attraverso una <strong>recensione negativa</strong>, che non allargare il giro di affari dello stesso attraverso false recensioni positive. Secondo un recente studio  della Harvard Business School, tale pratica ha un&#8217;influenza compresa fra il 5% e il 9% sul fatturato di chi le adotta. (Così il <a href="https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-10-12/il-business-false-recensioni-online-che-tiene-e-commerce-sotto-scacco-144121.shtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sole 24 ore sull&#8217;astroturfing</a>)</p>
<h2 id="civile-penale" style="text-align: justify;">La rilevanza civile e quella penale di una recensione negativa &#8220;falsa&#8221;: querela e risarcimento del danno</h2>
<p style="text-align: justify;">Sono ad oggi note diverse pronunce del giudice penale che hanno sussunto la pratica di pubblicare false recensioni diffamatorie al reato di diffamazione aggravata. È evidente però che, sebbene un comportamento di questo tipo possa in certi casi essere ricondotto al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/"><strong>reato di diffamazione</strong></a>  con aggravante del mezzo di pubblicità (articolo 595 del codice penale), gli oneri probatori a carico dell&#8217;accusa, le questioni inerenti alla tutela della <strong>privacy</strong> anche online e la non agevole identificazione della persona fisica che abbia commesso il reato (se non identificata), inducono a ritenere questa strada non sempre comodamente percorribile.</p>
<h2 id="querela" style="text-align: justify;">La querela per la diffamazione online</h2>
<p style="text-align: justify;">Diverso è invece il caso in cui sia ricostruita anche se non &#8220;integralmente&#8221; (magari anche solo tramite un profilo facebook) l&#8217;identità di chi abbia pubblicato una recensione falsa o diffamatoria all&#8217;esercente. In questo ultimo caso sarà possibile sporgere una <strong>denuncia &#8211; <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela</a> per la recensione negativa</strong>. Ovviamente in tale circostanza la querela non sarà contro ignoti. L&#8217;esito di un eventuale procedimento penale tenderà ad essere più spedito e favorevole alla persona offesa/querelante ed eventualmente anche parte civile.</p>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify;">Il risarcimento del danno per le recensioni negative</h2>
<p style="text-align: justify;">Tutelarsi in sede civile per le false recensioni ricevute, con <strong>un&#8217;azione anche risarcitoria</strong>, appare invece una strada più agevolmente percorribile. Ciò in considerazione del fatto che, fondamentalmente, il vostro <strong>avvocato</strong> avrà quale controparte non necessariamente la persona fisica che abbia scritto la recensione, ma, eventualmente, anche la persona giuridica (<strong>Tripadvisor</strong> su tutte, <strong>Facebook, Booking</strong>, <strong>Airbnb</strong> e così via) a cui sarà possibile chiedere la rimozione del contenuto diffamatorio. Possibile inoltre domandare un eventuale risarcimento del danno di immagine che l&#8217;esercente abbia patito come conseguenza a una falsa recensione  &#8220;diffamatoria&#8221; pubblicata <strong>su di un sito web</strong> sul quale non siano stati attivati i dovuti <strong>controlli</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azione civile per il risarcimento e la rimozione della recensione diffamatoria, deve essere preceduta dall&#8217;attivazione necessaria della <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/mediazione-civile/">mediazione civile</a></strong>. Il Decreto Legislativo numero 28 del 2010 prevede infatti, fra le materie per le quali la <strong>mediazione è obbligatoria, i &#8220;risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità&#8221;</strong>. Facebook e Tripadvisor e la rete in generale, come già spiegato, costituiscono infatti un altro mezzo di pubblicità.</p>
<h2 id="concorrenza-sleale" style="text-align: justify;">La concorrenza sleale nelle false recensioni positive acquistate</h2>
<p style="text-align: justify;">Finora si è parlato del caso in cui un esercente sia danneggiato da <strong>false recensioni negative</strong> pubblicate a danno della propria attività. Può senz&#8217;altro palesarsi una circostanza che sortisca effetti nello stesso senso. Parliamo in questo caso della pubblicazione di recensioni &#8220;fasulle&#8221; e particolarmente benevole a vantaggio dei propri concorrenti. Siti web come <strong>Tripadvisor</strong>, ad esempio, basano il proprio successo sulla presenza di classifiche che è possibile scalare anche attraverso la pratica di astroturfing di cui stiamo parlando. Si sono verificati vari casi di questo tipo e non è infrequente sentirne parlare. Sebbene la questione vista da questo punto di vista possa costituire astrattamente una &#8220;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/concorrenza-sleale/"><strong>concorrenza sleale</strong></a>&#8221; di cui all&#8217;articolo 2598 del codice civile, appare in questo caso di difficile assoluzione l&#8217;onere probatorio relativo alla falsità delle recensioni positive ricevute dai propri concorrenti. Anche per questo sembra prudente ritenere questa strada di difficile percorribilità.</p>
<h2 id="giurisprudenza" style="text-align: justify;">I recenti orientamenti giurisprudenziali per Tripadvisor</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito della valutazione dal punto di vista civilistico della questione sul territorio italiano, è di fondamentale importanza la pronuncia del <strong>Tribunale di Venezia</strong>, in una controversia che vedeva contrapposti il noto ristorante Do Forni, e la società che gestisce il sito web Tripadvisor. Il giudice adito dai ristoratori con il fine di vedere <strong>rimossa una recensione</strong> particolarmente poco lusinghiera e non &#8220;veritiera&#8221;, ha depositato in data 28 febbraio 2015 un&#8217;ordinanza con la quale ha disposto l&#8217;immediata cancellazione di una recensione che faceva uso &#8220;di forme oggettivamente incivili&#8221;, precisando che prima ancora di risarcire il danno (lasciando dunque ampio spazio al riconoscimento di una tutela risarcitoria), è compito di chi gestisce questo tipo di attività sul web, prevenire la pubblicazione di recensioni di questo tipo.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La condanna in sede penale per le false recensioni positive</h2>
<p style="text-align: justify;">Ha fatto scalpore il recente caso noto alle cronache che ha visto protagonista un&#8217;azienda solita vendere &#8220;pacchetti&#8221; di false recensioni positive agli esercenti su Tripadvisor. Il titolare dell&#8217;azienda in questione (che utilizzava indebitamente il marchio &#8220;PromoSalento&#8221;) <strong>è stato infatti condannato in primo grado dal Tribunale di Lecce a nove mesi di reclusione ed al versamento di ottomila euro</strong> a rifusione delle spese legali e dei danni. La giurisprudenza entra oggi nel merito dell&#8217;illiceità anche dal punto di vista penale non soltanto delle recensioni negative, ma anche di quelle positive. Il reato che è stato contestato è quello di truffa. In questo procedimento penale la piattaforma Tripadvisor ha partecipato attivamente al per ricostruire gli episodi contestati, costituendosi parte civile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evoluzione giurisprudenziale in questo senso è nella sua fase iniziale. Le poche pronunce lasciano però ben sperare chi si attivi per tutelare le proprie ragioni lese da &#8220;<strong>clienti fantasma</strong>&#8221; particolarmente malevoli.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato &#8211; diritto dell&#8217;informatica, internet e social network</a></em></p>
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		<title>Facebook, multa per il genitore che non rimuove le foto dei figli</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/facebook-multa-genitore-non-rimuove-le-foto-dei-figli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 10:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I giudici del Tribunale di Roma hanno condannato una madre alla rimozione dei contenuti pubblicati sul social network, e riguardanti il figlio.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una recente ordinanza del <strong>Tribunale di Roma</strong>, salita in via abbondante agli onori della cronaca, ha apportato un contributo piuttosto importante nel cercare di disciplinare alcuni aspetti legati all’uso di <strong>fotografie e notizie dei figli minorenni su Facebook</strong>, il più noto social network del mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando a quanto dichiarano i giudici capitolini con la pronuncia dello scorso 23 dicembre 2017, infatti, in alcuni casi contraddistinti da un <strong>massiccio utilizzo dei social network per la diffusione di immagini e informazioni riguardanti il figlio minorenne</strong>, il giudice potrà ordinare non solamente la rimozione dei post interessati, quanto anche comminare una sanzione pecuniaria al genitore.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Responsabilità genitoriale e social network</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso su cui si sono espressi i giudici romani è piuttosto complesso, e si fonda sull’analisi di una storia familiare difficile e travagliata, in cui ad essere sostanziale parte interessata è <strong>un giovane ragazzo di 16 anni, che lamentava al Tribunale come la madre riportasse sui social network dei particolari della vita familiare. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il giovane si dichiarava</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>infastidito del fatto che passi per malato e che i suoi coetanei siano a conoscenza di quanto viene pubblicato sul web sul suo conto</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">giustificando poi anche sulla base di ciò la propria volontà di andare a studiare negli Stati Uniti, dichiarando una simile iniziativa</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>per avere più opportunità di lavoro…ci tengo a fare la vita di un ragazzo normale… avrei più possibilità di lavoro …che speranza ho in Italia dove tutti conoscono la mia storia ..cosa posso fare il bidello?</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">e poi riferendosi a proposito della madre affermando</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>secondo lei una persona che dice di voler bene può scrivere queste cose</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">e mostrando così ai giudici delle schermate delle pagine del social network in cui la madre avrebbe<strong> inserito sue fotografie diffondendo sui media la storia familiare e dettagli delle controversie giudiziarie</strong>, e definendo il figlio alla pari di <em>un malato mentale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito alla sentenza di separazione dei genitori del ragazzo, la responsabilità genitoriale di entrambe le parti era stata sospesa a causa proprio dei comportamenti gravemente pregiudizievoli per l’interesse del figlio posti in essere da entrambi i genitori, e in particolare nei rapporti con la madre, che si erano interrotti precedentemente alla sentenza di separazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in virtù di ciò, il giovane ha poi rappresentato il “desiderio di frequentare il college statunitense, lamentando la già riferita conoscenza della sua difficile situazione familiare da parte dei coetanei, con fermo rifiuto di proseguire il percorso scolastico, limitandosi a frequentare con profitto un corso di lingua inglese finalizzato a migliorare la conoscenza dell’idioma per l’iscrizione nella scuola USA”.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta a ciò, il ragazzo espresse la volontà “di <strong><em>far cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre</em></strong>”.</p>
<h3 style="text-align: justify;">La diffusione di immagini dei figli sui social network</h3>
<p style="text-align: justify;">Per il Tribunale di Roma, in considerazione dell’età del minore (16 anni) non può che essere sottolineata l’elevata rilevanza che assume la volontà dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici capitolini ricordano come stando alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza da attribuire alla volontà del minore quando la stessa è</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">non si può che assumere debita considerazione di tale volontà, anche in virtù del quadro normativo che attribuisce ai c.d. <strong>grandi minori</strong> (quelli che abbiano raggiunto 16 anni) ampi margini di autodeterminazione, come ad esempio la possibilità di interrompere il percorso scolastico stante la cessazione dell’obbligo, di svolgere attività lavorativa, e così via.</p>
<p style="text-align: justify;">Un altro indice di rilevo citato nella pronuncia è legato alla Convenzione dell’Aja 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, che non è a caso è disciplina applicabile solo fino al raggiungimento dei 16 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici osservano dunque che le motivazioni che il ragazzo ha più volte formulato, indicando la volontà di <strong>proseguire gli studi all’estero</strong>, sono fondate dalla necessità di allontanarsi dal proprio attuale contesto sociale, in cui tutti i compagni sono a conoscenza delle sue vicende personali, diffuse proprio a causa del comportamento della madre sui social network.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>La massiccia presenza mediatica della vicenda del minore, giustifica il turbamento dello stesso e la resistenza a proseguire gli studi in un contesto nel quale particolari della propria vita personale, sono ampiamente noti</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">dichiara ancora il Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I giudici autorizzano pertanto il minore a proseguire gli studi all’estero, e adottano una serie di provvedimenti nei confronti della madre</strong>, finalizzati a evitare che tali condotte definite “persecutorie”, di massiccio uso dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio, determino la persistenza di un disagio nel ragazzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla donna i giudici ordinano quindi la cessazione immediata della diffusione da parte della madre sui social network di immagini, notizie e dettagli sui dati personali e sulla vicenda giudiziaria del figlio, oltre alla rimozione dei contenuti già pubblicati. Viene inoltre previsto che in caso di mancata ottemperanza della madre a tali obblighi, la stessa sia condannata un importo per la violazione posta in essere, al ricorrente e al suo tutore.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network</a></em></p>
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		<title>Social network, cambiare status su Facebook può costare molto caro</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/social-network-cambiare-status-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Cambio di status&#8221; su Facebook ed addebito della separazione &#8211; indice: L&#8217;anticipare la separazione L&#8217;addebito della separazione Le immagini ed i commenti Cambiare status sui social network? &#200; un&#8217;operazione comune che, tuttavia, pu&#242; costare davvero molto caro. Soprattutto se, come nella fattispecie di odierno approfondimento, &#232; in corso una causa di separazione, e il coniuge [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Cambio di status&#8221; su Facebook ed addebito della separazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#anticipare"><strong>L&#8217;anticipare la separazione</strong></a></li>
<li><a href="#addebito"><strong>L&#8217;addebito della separazione</strong></a></li>
<li><a href="#immagini"><strong>Le immagini ed i commenti</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cambiare status sui social network</strong>? È un&#8217;operazione comune che, tuttavia, può costare davvero molto caro. Soprattutto se, come nella fattispecie di odierno approfondimento, è in corso una causa di <strong>separazione</strong>, e <strong>il coniuge infedele decide di rendere pubblica sui social network la sua nuova relazione prima del giudizio di separazione</strong>. Secondo una recente sentenza del giudice di merito, infatti, chi aggiorna il proprio status su Facebook, dichiarando di essere separato quando in realtà è ancora formalmente sposato, potrebbe essere condannato a risarcire il danno al coniuge.</p>
<h2 id="anticipare">Guai ad &#8220;anticipare&#8221; la separazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra anticipato, una donna che ha reso pubblica la relazione con il proprio amato, attribuendosi su Facebook lo stato di &#8220;separata&#8221; quando ancora era sposata, e definendo &#8220;verme&#8221; il coniuge, è stata condannata a risarcire con 5.000 euro la parte lesa, il marito. La decisione, assunta dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2643 del 24 ottobre 2016, è supportata dalla valutazione che <strong>i social network sono oggi considerabili come &#8220;piazze pubbliche&#8221;, in grado di amplificare e rendere noti a una pluralità indistinta di persone i propri comportamenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, dichiarano i giudici campani,<strong> ostentare un tradimento sui social network significa ledere gravemente la dignità dell&#8217;altro coniuge</strong>. E per poter sanzionare la condotta non sempre è utilizzabile l&#8217;addebito della separazione: nel caso esaminato dai giudici, infatti, la crisi tra i coniugi era sorta prima delle relazioni extraconiugali (che, in fondo, sono la principale ragione di addebito). Il Tribunale ha così scelto di riconoscere al marito il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, poichè la condotta della moglie ha <em>&#8220;gravemente offeso la dignità e la reputazione del marito e non costituisca soltanto mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall’addebito&#8221;</em>. Di fatti, si legge ancora nella pronuncia, <em>&#8220;la connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la moglie e altro uomo nonché la gravità delle offese rivolte al marito, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione di quest’ultimo&#8221;</em>.</p>
<h2 id="addebito">L&#8217;addebito della separazione non rileva</h2>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, il fatto che in alcune fattispecie l&#8217;addebito della separazione non fosse rilevante non è certamente un concetto innovativo. Già la Suprema Corte, con sentenza Cass. n. 18853/2011, aveva stabilito che <strong>rendere pubblica una relazione extraconiugale può integrare gli estremi dell&#8217;illecito civile,</strong> e questo a prescindere dal riconoscimento dell&#8217;addebito, qualora la condotta sia in grado di determinare sofferenze tali da poter ledere dei diritti costituzionalmente protetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la pronuncia campana, però, i giudici compiono un piccolo &#8211; ma fondamentale &#8211; passo in avanti, riconoscendo ai social network un ruolo &#8220;pubblico&#8221; e, dunque, riconoscendo a Facebook &amp; co. la possibilità di ledere la dignità del coniuge mediante l&#8217;aggiornamento dello status.</p>
<h2 id="immagini">Attenzione anche alla natura di immagini e commenti</h2>
<p style="text-align: justify;">Sempre in relazione a recenti pronunce giurisprudenziali sul fronte dell&#8217;incongruo utilizzo dei social network, giova rammentare le conclusioni a cui è giunta la sentenza Trib. Prato, n. 1100 del 28 ottobre 2016. I giudici si sono occupati, nella fattispecie, di un comportamento troppo trasgressivo di una donna, che sui social network si produceva in commenti ammiccanti, amicizie ambigue e immagini provocanti. Elementi che, sostengono i giudici, possono rappresentare una fonte di responsabilità, e che possono condurre ad<strong> addebitare la separazione alla moglie che &#8220;non si presenta al mondo vessata e sofferente, ma come una donna libera e molto disinibita&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le condotte sui social network possono dunque rendere più facile la prova dell&#8217;infedeltà coniugale e, conseguentemente, anche la richiesta di addebito della separazione, con effetti significativi sul piano patrimoniale.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato &#8211; diritto dell&#8217;informatica, internet e social network</a></em></p>
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		<title>Contenuti illeciti, Facebook tenuto alla rimozione su segnalazione dell&#8217;utenza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/contenuti-illeciti-facebook-rimozione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 07:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contenuti illeciti e richieste di rimozione a Facebook &#8211; indice: La tesi di Facebook Il controllo preventivo impossibile Il caso italiano Le condizioni d&#8217;uso Il tasto segnala Facebook, il pi&#249; noto social network del mondo, &#232; tenuto a rimuovere le informazioni illecite pubblicate nella propria piattaforma se vi &#232; segnalazione di un utente. Un&#8217;affermazione frutto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Contenuti illeciti e richieste di rimozione a Facebook &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#tesi"><strong>La tesi di Facebook</strong></a></li>
<li><a href="#controllo"><strong>Il controllo preventivo impossibile</strong></a></li>
<li><a href="#caso-italiano"><strong>Il caso italiano</strong></a></li>
<li><a href="#condizioni"><strong>Le condizioni d&#8217;uso</strong></a></li>
<li><a href="#segnala"><strong>Il tasto segnala</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook</strong>, il più noto <strong>social network</strong> del mondo, è tenuto a <strong>rimuovere le informazioni illecite pubblicate nella propria piattaforma se vi è segnalazione di un utente</strong>. Un&#8217;affermazione frutto dell&#8217;ordinanza di 12 pagine del Tribunale di Napoli Nord in relazione alla drammatica vicenda della giovane Tiziana Cantone, e che sembra aprire un approccio interpretativo che, intuibilmente, andrà ad essere applicato anche nei confronti di altri social network, con un interessante rilievo: <span style="text-decoration: underline;">Facebook non ha obbligo generale di controllo su tutto ciò che viene pubblicato nei suoi spazi, ma è obbligato a rimuovere i contenuti illeciti se vi è segnalazione di un utente, senza pertanto dover attendere che l&#8217;ordine di rimozione degli stessi arrivi dal Garante della privacy o dal giudice di un Tribunale</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza in questione, il Tribunale campano ha dunque ordinato a Facebook Ireland Ltd l&#8217;immediata cessazione e la contestuale rimozione dalla piattaforma del social network di quattro link relativi a video &#8220;hot&#8221; che ritraevano Tiziana Cantone, la giovane ragazza di Napoli che si è suicidata dopo la diffusione sul web, a sua insaputa, delle riprese a luci rosse.</p>
<h2 id="tesi" style="text-align: justify;">Respinta in parte la tesi di Facebook</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la sua pronuncia, pertanto, i giudici napoletani hanno parzialmente rigettato il ricorso contro l’ordinanza emessa in favore di Tiziana Cantone, presentato dai legali del social network, i quali avevano sostenuto la tesi della &#8220;cessata materia del contendere&#8221;. In particolare, secondo i consulenti legali di Facebook, tre link erano già stati cancellati prima dell&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza, dopo il ricorso d’urgenza fatto da Tiziana.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante ciò, i giudici hanno verificato che il 10 agosto, ovvero la data del deposito dell&#8217;ordinanza, era in realtà ancora visibile un quarto link denominato &#8220;Tiziana sei tutti noi&#8221;, una pagina presente sul social network che però, per gli avvocati della società, non aveva contenuti a sfondo sessuale né profili di illiceità. Di contraria opinione è stato il Tribunale di Napoli, che ha scelto invece di <em><strong>censurare Facebook</strong> per il passato ritenendo &#8220;la sussistenza della responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole o di “hosting” laddove &#8211; come nel caso di specie &#8211; il provider sia effettivamente </em><em>venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa&#8221;</em>.</p>
<h2 id="controllo" style="text-align: justify;">Impossibile procedere al controllo preventivo</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale non ha comunque rigettato in toto i reclami di Facebook, accogliendone infatti la parte in cui viene negata l&#8217;effettiva possibilità di poter esercitare un controllo preventivo su tutti i contenuti delle pagine caricate. &#8220;<em><strong>Non sussiste un dovere di verifica anticipata</strong></em> &#8211; si legge nell’ordinanza &#8211; e non è configurabile il dovere di inibire, in via generale, un caricamento sulla sua piattaforma di ogni video, immagini, notizie o articoli riferiti a Tiziana&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si deduce dal contenuto dell&#8217;ordinanza, <strong>a Facebook non è richiesto un controllo preventivo, bensì un controllo mirato successivo &#8220;perché preceduto da una denuncia e mirato a bloccare i link diffamatori&#8221;</strong>.</p>
<h2 id="caso-italiano" style="text-align: justify;">Il caso italiano non è l&#8217;unico</h2>
<p style="text-align: justify;">Il tema rischia di costare particolarmente caro alla società di Mark Zuckerberg, tenendo in considerazione che il caso italiano non è certamente l&#8217;unico nel vecchio Continente. Negli stessi giorni in cui il Tribunale campano proponeva la sua ordinanza in capo a Facebook, a Monaco la magistratura ha avviato le indagini sui vertici di Facebook, &#8220;rei&#8221; di non aver provveduto alla rimozione di contenuti criminali come le minacce e le negazioni del genocidio ebraico.</p>
<h2 id="condizioni" style="text-align: justify;">Le condizioni d&#8217;uso Facebook sui contenuti illeciti</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto intuibile, quanto sopra non lascia certamente privo di responsabilità l&#8217;utente che diffonda sul social network dei contenuti ritenuti illeciti. Tralasciando le particolarità della singola fattispecie che ha legato il nome di Tiziana Cantone a un evento di cronaca nera nazionale, è bene rammentare quali siano le <strong>condizioni d&#8217;uso</strong> di <strong>Facebook</strong> in relazione alla condivisione dei contenuti e delle informazioni, e gli standard della comunità.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Rimuoviamo i contenuti che minacciano o promuovono violenza o sfruttamento sessuale. Inclusi lo sfruttamento sessuale di minorenni e le aggressioni a sfondo sessuale. Per proteggere le vittime o le persone che hanno superato questo tipo di problemi, rimuoviamo anche le foto o i video che mostrano episodi di violenza sessuale e immagini condivise per vendetta o senza l&#8217;autorizzazione delle persone ritratte</em> &#8211; esordisce il social network nelle sue linee guida per la community &#8211; <em>La nostra definizione di sfruttamento sessuale include le richieste di materiale a sfondo sessuale, qualsiasi contenuto sessuale relativo a minorenni, le minacce di condivisione di immagini intime e le offerte di servizi sessuali. Ove appropriato, segnaleremo tali contenuti alle forze dell&#8217;ordine. Le offerte di servizi sessuali includono prostituzione, servizi escort, massaggi che prevedono prestazioni sessuali e attività sessuali filmate</em>&#8220;.</p>
<h2 id="segnala">Il tasto segnala in Facebook</h2>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui vi rendiate conto di un simile contenuto offensivo, e ferma restando la possibilità di ricorrere alle autorità di polizia e giudiziarie, ricordiamo che è possibile segnalare il contenuto inappropriato a Facebook, utilizzando l&#8217;apposito link &#8220;<strong>Segnala</strong>&#8221; che è sempre presente di fianco a un post, alla foto o a un commento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne ad esempio la segnalazione di una pagina ritenuta offensiva, sarà sufficiente accedere alla stessa, cliccare sui tre puntini di sospensione (&#8230;.) che si trovano sull&#8217;immagine di copertina della Pagina e selezionare &#8220;Segnala la pagina&#8221;, seguendo poi le istruzioni visualizzate sullo schermo. Terminata tale procedura, Facebook analizzerà i contenuti presenti sulla pagina, rimuovendo quelli che non rispettano gli standard della propria comunità.</p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato &#8211; diritto dell&#8217;informatica, internet e social network</a></em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Studi legali online: l&#8217;avvocato a portata di click</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 01:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;avvocato online&#160; &#8211; indice Le professioni legali La scelta dell&#8217;avvocato Perch&#233; &#232; vincente l&#8217;avvocato online I servizi erogabili Consulenza Legale Lettera dell&#8217;avvocato Le professioni legali e internet In costante affermazione nel corso degli ultimi anni, la figura dell&#8217;avvocato vicino alle tecnologie informatiche. La recente riforma del processo civile telematico, ha imposto agli studi legali a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;avvocato online  &#8211; indice</strong></p>
<ul>
<li><a href="#professioni"><strong>Le professioni legali</strong></a></li>
<li><a href="#scelta"><strong>La scelta dell&#8217;avvocato</strong></a></li>
<li><a href="#vincente"><strong>Perché è vincente l&#8217;avvocato online</strong></a></li>
<li><a href="#servizi"><strong>I servizi erogabili</strong></a></li>
<li><a href="#consulenza"><strong>Consulenza Legale</strong></a></li>
<li><a href="#lettera"><strong>Lettera dell&#8217;avvocato</strong></a></li>
</ul>
<h2 id="professioni" style="text-align: justify;">Le professioni legali e internet</h2>
<p style="text-align: justify;">In costante affermazione nel corso degli ultimi anni, la figura dell&#8217;avvocato vicino alle tecnologie informatiche. La recente riforma del processo civile telematico, ha imposto agli studi legali a far corso dal 2014, la necessaria dimestichezza con gli strumenti telematici. Il web e la telematica rappresentano dunque per la categoria forense un quotidiano strumento di lavoro, sempre più diffuso negli anni ed in costante evoluzione. Al &#8220;deposito in cancelleria&#8221; si è sostituito il software per il processo telematico, alla raccomandata si è sostituita la PEC. Per quanto invece attiene alla comunicazione con il cliente, alle inserzioni negli elenchi commerciali &#8220;cartacei&#8221; si è sempre più andata affermando la necessità di avere un sito web.</p>
<h2 id="scelta" style="text-align: justify;">La scelta dell&#8217;avvocato online</h2>
<p style="text-align: justify;">Da una recente indagine della rivista &#8220;Forbes&#8221; condotta nell&#8217;ultimo anno, è emerso che i metodi di ricerca dell&#8217;avvocato stanno cambiando rapidamente. Mentre solo nell&#8217;anno 2017 la percentuale di utenti alla ricerca di un avvocato online era rappresentata dal 4,5% del mercato, nel 2020 la percentuale è arrivata al 20%. È poi previsto che entro il 2023 sarà più di una persona su tre a scegliere il proprio avvocato partendo da una ricerca sul web (il 35% degli utenti).</p>
<h2 id="vincente" style="text-align: justify;">Perché la scelta dell&#8217;avvocato online è vincente</h2>
<p style="text-align: justify;">Pur se in crescita, il metodo di ricerca &#8220;informatico&#8221; dell&#8217;avvocato non è ancora quello prevalente. Il 38% degli utenti, rivela Forbes, incarica il professionista indicato o consigliato da conoscenti, familiari o amici, mentre solo l&#8217;8% tramite inserzioni su giornali o altri canali di cominicazione. Il passaparola dunque rimane ad oggi il criterio di ricerca maggiormente adottato da chi in Italia si deve rivolgere ad un avvocato.</p>
<p style="text-align: justify;">Cos&#8217;ha però in più rispetto agli altri la ricerca dell&#8217;avvocato online?</p>
<p style="text-align: justify;">La ricerca del professionista &#8220;per competenza specifica&#8221; mette l&#8217;utente in condizione di rivolgersi ad un avvocato che sicuramente abbia già trattato quanto ricercato.  È frequente se non certo che il professionista, nel proprio sito web, pubblicizzi gli argomenti o le materie che sono state oggetto di trattazione in studio. Saranno molto probabilmente riportate sentenze o pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto casi affrontati, che, molte volte, possono essere simili a quelli che l&#8217;utente ricerca.</p>
<h2 id="servizi" style="text-align: justify;">I servizi erogabili online dall&#8217;avvocato</h2>
<p style="text-align: justify;">Non sempre è possibile al professionista prestare assistenza senza un previo contatto in ufficio con il cliente. Per il caso di assistenza giudiziale, infatti, l&#8217;avvocato sarà tenuto ad accertarsi dell&#8217;identità del proprio cliente ed autenticare la sottoscrizione di questi. Ciò, per legge, non è possibile a distanza. Non sempre è però necessaria l&#8217;autentica della firma, come in sede giudiziale. Per le prestazioni stragiudiziali, quali ad esempio la redazione di diffide o la redazione di pareri, non sarà necessaria l&#8217;autentica della sottoscrizione nell&#8217;incarico conferito dal cliente.</p>
<h2 id="consulenza" style="text-align: justify;">La consulenza legale online</h2>
<p style="text-align: justify;">Tramite il web è senz&#8217;altro possibile erogare <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/consulenza-legale-online/">consulenza legale online</a>. Il cliente sarà in tal caso tenuto a prestare il consenso al trattamento dei dati personali in corformità alla recente disciplina GDPR ed a indicare precisamente quanto oggetto della consulenza. Il professionista potrà senz&#8217;altro rispondere tramite e-mail o telefonicamente.</p>
<h2 id="lettera" style="text-align: justify;">La lettera dell&#8217;avvocato online</h2>
<p style="text-align: justify;">Su internet è anche possibile trovare il professionista che si occupi della stesura e dell&#8217;invio di una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-avvocato-online/">lettera dell&#8217;avvocato online</a>. Compilando i campi necessari tramite un modulo presente nel web, sarà infatti possibile richiedere ed ottenere la stesura e l&#8217;invio, ad esempio, di una lettera di messa in mora, di una diffida ad adempiere o di un sollecito di pagamento.</p>
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		<title>Pec: la posta elettronica certificata e validità legale della notifica</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 10:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Posta elettronica certificata e il suo valore legale &#8211; indice: La data certa Il valore giuridico Diffide e costituzioni in mora Il processo civile telematico Nell&#8217;atto notarile Per le cartelle esattoriali La PEC, termine acronimo che sta per Posta Elettronica Certificata, &#232; uno strumento che consente la notifica di comunicazioni ed atti con lo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Posta elettronica certificata e il suo valore legale &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#data"><strong>La data certa</strong></a></li>
<li><a href="#valore"><strong>Il valore giuridico</strong></a></li>
<li><a href="#diffide"><strong>Diffide e costituzioni in mora</strong></a></li>
<li><a href="#processo"><strong>Il processo civile telematico</strong></a></li>
<li><a href="#notaio"><strong>Nell&#8217;atto notarile</strong></a></li>
<li><a href="#cartelle"><strong>Per le cartelle esattoriali</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>PEC</strong>, termine acronimo che sta per <strong>Posta Elettronica Certificata</strong>, è uno strumento che consente la notifica di comunicazioni ed atti con lo stesso valore giuridico di una lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La legge tende a favorirne sempre più il suo utilizzo, che semplifica e rende facile la comunicazione fra privati e con l&#8217;Amministrazione. Nel 2012, con la legge 221 del 2012 è poi stata resa obbligatoria per tutte le imprese. In Italia infatti tutte le imprese devono essere munite di un indirizzo PEC. A cosa serve tecnicamente la PEC e come funziona? Vediamolo nelle prossime righe.</p>
<h2 id="data">La data certa e l&#8217;opponibilità ai terzi</h2>
<p style="text-align: justify;">La finalità precipua dell&#8217;introduzione della posta elettronica certificata è quella di renedere i documenti trasmessi attraverso questo mezzo <strong>opponibili ai terzi</strong> e con <strong>data certa</strong>. L&#8217;invio del messaggio elettronico e la ricezione di consegna costituiscono prova che nella data e nell&#8217;ora di notifica il destinatario del messaggio è stato messo nelle condizioni di leggere il contenuto dello stesso. Si presume dunque, che il destinatario sia venuto a conoscenza del contenuto del messaggio nella sua formulazione originale, nell&#8217;<strong>ora in cui è stata prodotta dal provider la ricevuta</strong> di avvenuta notifica.</p>
<h2 id="valore">Valore giuridico di un contratto stipulato a mezzo PEC</h2>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>contratto</strong> stipulato tramite PEC ha dunque lo stesso valore giuridico di una <strong>scrittura privata</strong>, anche se concluso a distanza. A ciò si aggiunge il vantaggio giuridico della <strong>certezza della data</strong> ai sensi dell&#8217;articolo 2704 del codice civile. La data di ricevimento della comunicazione o dell&#8217;atto è quindi &#8220;giuridicamente certa&#8221;. Per questi motivi il legislatore ha previsto determinati obblighi a carico di soggetti privati, come gli esercenti attività commerciale, gli avvocati e i professionisti, ora tutti dotati di indirizzo di posta elettronica certificata. Attraverso la PEC possono essere perfezionate quasi tutte le notifiche previste dalla legge. La posta elettronica certificata va dunque a sostituire o a costituire una valida alternativa giuridica alla<strong> raccomandata con ricevuta di ritorno</strong>.</p>
<h2 id="diffide">L&#8217;utilizzo della PEC per la diffida ad adempiere e la costituzione in mora del debitore</h2>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito del diritto contrattuale la PEC può essere utilizzata anche per il perfezionamento di atti come la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-diffida-ad-adempiere/"><strong>diffida ad adempiere</strong></a> e la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-messa-in-mora/"><strong>messa in mora</strong></a>. Una diffida ad adempiere inviata via PEC può determinare la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/risoluzione/"><strong>risoluzione del contratto</strong></a> quanto una raccomandata con avviso di ricevimento. Allo stesso modo una parte contrattuale può essere costituita in mora a mezzo di una email inviata tramite PEC.</p>
<h2 id="processo">La posta elettronica certificata nell&#8217;ambito del processo telematico</h2>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;introduzione delle<strong> posta elettronica certificata nell&#8217;ambito del processo telematico, </strong>gli atti di controparte, impugnazioni <strong>ricorsi e azioni legali</strong> potranno essere rese effettive tramite casella di posta certificata. Si tratta per lo più di norme che rappresentano una svolta nell&#8217;ambito del processo civile, e che riguarderanno strettamente soltanto gli operatori del settore. Un&#8217;impostazione di questo tipo del processo costituisce un passo avanti nell&#8217;ambito dello snellimento della burocrazia. La sostituzione dello strumento informatico a quello cartaceo rappresenta infatti un progresso ed un alleggerimento dei costi per l&#8217;utente finale.</p>
<h2 id="notaio">La PEC nell&#8217;atto notarile</h2>
<p style="text-align: justify;">Qualche spunto di questo tipo si era del resto già notato nella recente riforma della Legge 89 del 1913, anche nota come Legge Notarile. Questa ha previsto la possibilità di legittimazione negoziale all&#8217;atto notarile, attraverso procure telematiche, debitamente allegate all&#8217;atto previa trasformazione in procura cartacea con certificazione del notaio. L&#8217;invio certificato costituisce quindi <strong>attestato legale di ricezione. </strong>Proprio il tema della validità delle notifica o comunicazione a mezzo Pec è stata oggetto della <strong>sentenza della Corte di Cassazione n° 12205 del 20 Maggio 2013,</strong> che ha appunto stabilito il valore legale della notifica perfezionata attraverso la posta elettronica certificata alle parti.<strong> </strong>L&#8217;uso della PEC è inoltre integrato negli articoli 134 e 136 del Codice di Procedura Civile, in merito di comunicazioni, forma contenuto e comunicazione di un&#8217;ordinanza.</p>
<h2 id="cartelle" style="text-align: justify;"><strong>Ricezione di cartelle esattoriali a mezzo PEC</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">La materia è stata introdotta dal decreto legge 78/2010 con riferimento alle <strong>nuove modalità per la notifica delle cartelle di pagamento</strong>. La legge prevede infine che il solo fatto di possedere una casella di posta elettronica certificata abiliti l&#8217;utente alla ricezione. Le notifiche perfezionate dagli enti per la riscossione avranno lo stesso valore legale delle notifiche che venivano precedentemente perfezionate attraverso la raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-informatica-internet-social-network/">Avv. Bellato &#8211; diritto dell&#8217;informatica, internet e social network</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/posta-elettronica-certificata/">Pec: la posta elettronica certificata e validità legale della notifica</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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