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Home » Civile » Condominio » Il conflitto di interessi nella delibera condominiale

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Il conflitto di interessi nella delibera condominiale

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Il conflitto di interessi nella delibera condominiale
Conflitto di interessi in condominio
Avv. Beatrice Bellato

Il conflitto di interessi nelle delibere condominiali – indice:

  • Cos’è il conflitto
  • L’astensione
  • I quorum
  • L’annullabilità della delibera

Il problema del conflitto di interessi può porsi anche in riferimento ad una delibera votata e approvata dall’assemblea del condominio. Cos’è il conflitto di interessi e quando è rilevante in condominio? Come incide sulla validità della delibera? Prendiamo in esame un elemento per volta.

Cos’è il conflitto di interessi e quando rileva

La disciplina del conflitto di interessi, anche condominiale, non trova la propria fonte diretta nelle norme del codice civile. L’analisi dell’istituto è piuttosto frutto dell’annoso approfondimento giurisprudenziale in materia di volontaria giurisdizione e di diritto societario (soprattutto in riferimento ad amministrazioni di sostegno, tutele, ecc.).

La giurisprudenza e la dottrina hanno infatti individuato cinque caratteristiche che deve avere per poter essere ritenuto tale. Vediamole una per una.

Incompatibilità delle posizioni fra loro

L’interesse delle parti, per essere in conflitto, deve essere fra loro incompatibile e, dal soddisfacimento dell’uno deve derivare il nocumento dell’altro e viceversa. Gli interessi non devono invece essere covergenti. Vi sarà conflitto di interesse, ad esempio, ove si debba approvare la stipula di un contratto di appalto in cui la ditta appaltatrice faccia capo ad un condomino. Non vi sarà viceversa conflitto laddove l’assemblea debba deliberare la vendita di un bene in parte di titolarità di un condomino e in parte di contitolarità del condominio.

Attualità della situazione di conflitto di interessi

Il conflitto di interessi deve essere attuale e non meramente eventuale. Ciò non significa che dall’approvazione della delibera condominiale debba per forza derivare un danno ad una delle parti. Deve piuttosto verificarsi una situazione di conflitto attuale, non derivante dalla necessaria sussistenza di elementi e fatti ulteriori ed incerti.

Patrimonialità del conflitto

Il conflitto deve avere necessariamente contenuto patrimoniale. Non è rilevante dal punto di vista giuridico una situazione di conflitto meramente morale o di altro tipo. Il potenziale danno deve necessariamente avere contenuto patrimoniale.

Danno anche potenziale

Dalla situazione di conflitto deve configurarsi la possibilità di un danno (questo sì, anche potenziale). Il danno, come sopra evidenziato, deve avere contenuto anche indirettamente patrimoniale.

Rilevanza delle posizioni anche indirette

Per la valutazione in ordine al conflitto di interessi, deve valutarsi come rilevante anche la posizione di terzi legati al condomino da particolari rapporti. Per esempio, la moglie si riterrà, come tale, portatrice dell’interesse del marito e viceversa.

La possibilità del condominio in conflitto di astenersi

Il condomino in conflitto di interessi ha sempre facoltà di astenersi dalle votazioni. L’astensione tuttavia non rappresenta affatto un obbligo per il condomino. Anche se in conflitto dunque, il condomino potrà sempre votare l’approvazione di una delibera condominiale (Così Tribunale di Roma con pronuncia numero 5363 del 12 marzo 2019). Tale orientamento non fa del resto che riprendere l’applicazione analogica dell’articolo 2373 del codice civile in tema di società per azioni.

In caso di conflitto di interessi i quorum deliberativi non sono modificati

A chiarirlo la Corte di Cassazione, con pronuncia numero 19131 del 28 settembre 2015. Ciò è vero anche nell’ipotesi in cui la delibera dell’assemblea condominiale non possa essere approvata per la presenza di condomini in conflitto che di fatto rendano impossibile il raggiungimento del quorum di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile (più della metà del valore dell’edificio).

I condomini in conflitto saranno dunque sempre computati tanto in riferimento al quorum costitutivo (per la valida costituzione dell’assemblea), quanto per quello deliberativo (per l’approvazione delle delibere).

Nel caso in cui dunque sia impossibile per il condominio raggiungere le maggioranze richieste dal codice civile in riferimento ad una delibera, i condomini avranno solo la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1105 del codice civile.

Cosa accade se la delibera è approvata con voto determinante di condomini in conflitto di interessi

Può invece capitare che un condomino in conflitto di interessi non si astenga, ed anzi voti favorevolmente alla delibera condominiale in questione. In questo caso è pacifica l’applicazione dell’articolo 2373 del codice civile in materia di diritto societario.

Laddove dunque il voto del condomino in conflitto sia stato determinante per l’approvazione delle delibera in questione, gli altri condomini assenti, dissenzienti o astenuti potranno adire l’autorità giudiziaria per impugnare il verbale d’assemblea condominiale domandare l’annullamento della delibera impugnata per voto espresso in conflitto di interessi.

Ove il voto non sia determinante, la delibera non potrà invece ritenersi annullabile. Sarà quindi valida una delibera votata anche da condomini in conflitto di interessi nell’ipotesi in cui sarebbe stata approvata anche senza il voto ed i millesimi del condomino votante a favore benché in conflitto.

Avv. Bellato – diritto condominiale

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