• LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Home » Civile » Condominio » Rumori in condominio: quando è reato e come tutelarsi

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Rumori in condominio: quando è reato e come tutelarsi

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Rumori in condominio: quando è reato e come tutelarsi
Rumori molesti
Avv. Beatrice Bellato

I rumori molesti in condominio: presupposti del reato – indice:

  • Il reato di disturbo
  • Come tutelarsi

Se avete un vicino di casa particolarmente rumoroso, ma siete i soli a lamentarvi, difficilmente riuscirete a far ricadere la condotta del condomino in reato. Stando a quanto ricorda la recente Cass. n.18416/2017, infatti, affinché si possa parlare di reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è necessario che il numero dei soggetti che sono infastiditi dai rumori sia “indeterminato”, pur superiore a uno.

La sentenza trae origine da una pronuncia in primo grado del Tribunale di Firenze, che ha assolto un uomo dal reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’art. 659 c.p., poiché il fatto non sussiste.

Leggi anche: Spese straordinarie in condominio, ecco chi paga tra venditore e acquirente

Reato di disturbo del riposo delle persone: i presupposti

Ebbene, anche in sede di Cassazione il ricorso non ha trovato accoglimento. I giudici hanno in tal senso rammentato che il giudice di primo grado “ha correttamente evocato l’assenza di diffusività del rumore in ipotesi cagionato dall’imputato per escludere la ricorrenza della contravvenzione di cui all’art.659, comma 2 cod. pen. e in tal senso va letto il riferimento all’omessa specificazione da parte del pubblico ufficiale denunziante se la segnalazione di rumori molesti fosse venuta da uno solo o da più abitanti della zona”.

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede infatti l’incidenza sulla tranquillità pubblica, poiché l’interesse che viene tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

Una linea interpretativa che più volte la giurisprudenza ha avuto modo di confermare, e che trova pertanto fonte nella lettura del già ricordato art. 659 c.p., secondo cui

chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Come difendersi dai rumori molesti

Naturalmente, quanto sopra non equivale ad affermare che il singolo non possa comunque promuovere altre azioni per poter ottenere un miglior benessere nei rapporti con i vicini. Per poter tutelare i propri interessi è infatti possibile ipotizzare un’azione inibitoria, finalizzata a impedire al vicino da cui provengono le immissioni rumorose di continuare a praticare le stesse, mediante l’imposizione dell’obbligo di cessare l’attività rumorosa o mediante l’imposizione di misure adatte a ridurre la rumorosità.

Leggi anche: Condominio, responsabilità in caso di caduta su scale bagnate

Sempre sul piano civilistico (considerato che il piano penale, come da pronuncia sopra individuata, non è alimentabile) è possibile percorrere anche l’azione di natura risarcitoria, sulla base di quanto genericamente individuato nell’art. 2043 c.c., che prevede il risarcimento nel caso di danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui.

Per quanto concerne le diverse voci di danno che possono essere oggetto di risarcimento, non si potrà che procedere con una valutazione caso per caso. Di fatti, non vi è solamente l’evidente disturbo alla quiete al riposo, bensì anche potenziali danni alla salute, considerata che l’esposizione prolungata dei rumori, soprattutto nelle ore notturne, può condurre dei danni permanenti alla salute psico-fisica: intuibilmente, bisognerà cercare di dimostrare il nesso di causalità tra il danno subito e l’esposizione prolungata al rumore.

Ulteriormente, si noti come sia l’azione inibitoria che quella risarcitoria possono essere proposte anche in via congiunta, in un unico giudizio: si può pertanto ottimizzare l’iniziativa volta a tutelare i propri interessi mediante un solo giudizio nel quale domandare sia la cessazione del disturbo che il risarcimento del danno patito.

Avv. Bellato – diritto condominiale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.6 / 5. Conteggio voti 10

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Bellato – tel: 3397692552

    Diritto Condominiale

    • sottotetto condominiale
      Il sottotetto condominiale: proprietà comune o esclusiva? [Guida]
    • facciata condominiale
      La facciata condominiale: diritti, obblighi e ripartizione delle spese [Guida]
    • lastrico solare
      Tetti e lastrici solari in condominio: gestione e ripartizione spese [Guida]
    • verbale di constatazione
      Suolo e sottosuolo in condominio [Guida]
    • fondazioni
      Fondazioni, intercapedini e vespai in condominio [Guida]
    • muri
      Muri maestri, perimetrali e divisori in condominio [Guida]
    • agente immobiliare
      La responsabilità dell’agente immobiliare in caso di omessa verifica del regolamento condominiale
    • incidenti in ascensore
      Responsabilità del condominio per incidenti in ascensore [Guida]
    • parti comuni
      Le parti comuni del condominio: diritti e doveri [Guida]
    • diritti dei condomini
      I diritti dei condomini: quali sono e come farli valere [Guida]
    • costituzione cessazione condominio
      Costituzione e cessazione del condominio [Guida]
    • Revoca e sostituzione delibera condominiale
      La revoca e la sostituzione della delibera condominiale – una guida rapida
    • condominio mancata approvazione
      Mancata approvazione bilancio condominiale: è possibile evitare la paralisi gestionale
    • nuovi balconi condominio
      Nuovi balconi in condominio e autorizzazione dell’assemblea
    • rendiconto condominiale
      Rendiconto condominiale: può essere annullato se non è indicata la morosità
    • frontalini balconi pericolanti
      Frontalini pericolanti: pagano tutti i condomini (anche se la colpa è di qualcuno)
    • cane abbaia disturba vicino
      Cane disturba il condominio o il vicino? Proprietario condannato a risarcire i danni
    • I quorum dell'assemblea condominiale
      I quorum dell’assemblea condominiale – la guida completa
    • modifica del regolamento condominiale
      La modifica del regolamento condominiale – una guida rapida
    • Assemblea condominiale a distanza
      L’assemblea condominiale a distanza – una guida rapida
    • Assemblea condominiale
      L’assemblea condominiale: una guida rapida
    • responsabilità dell’amministratore nei lavori straordinari condominiali – cosa fare se i lavori non vanno come previsto
      Responsabilità dell’amministratore nei lavori straordinari condominiali
    • condominio precostituito
      Il condominio precostituito e il suo regolamento – guida rapida
    • condominio
      Condominio, nulla la delibera di nomina di amministratore privo di requisiti – guida rapida
    • cani-appartamento
      Animali in condominio, sequestro preventivo legittimo se creano disturbo
    • animali domestici
      Animali domestici, c’è un limite a quelli che si possono tenere in casa – guida rapida
    • Rappresentanza dell'amministratore di condominio
      La rappresentanza dell’amministratore di condominio – una guida rapida
    • Responsabilità dell'amministratore di condominio
      La responsabilità dell’amministratore di condominio – una guida rapida
    • Revoca dell'amministratore di condominio
      La revoca dell’amministratore di condominio – una guida rapida
    • Parziarietà delle obbligazioni condominiali
      La parziarietà e la solidarietà nelle obbligazioni condominiali
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Contatti
    • Privacy Policy
    Avv. Bellato Granziero P.iva 05045890281 - ConsulenzaLegaleItalia