hello@consulenzalegaleitalia.it | +39 06 5656 9472
  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Home » Civile » Condominio » Odori fastidiosi in condominio: quando è reato

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Roma
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Odori fastidiosi in condominio: quando è reato

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Odori fastidiosi in condominio: quando è reato
Odori in condominio
Avv. Beatrice Bellato

Gli odori fastidiosi in condominio: quando è reato – indice:

  • Il reato contestato
  • Le emissioni

Nell’ipotesi in cui gli odori della cucina arrivino a casa del vicino condominiale, potrebbero configurarsi i contorni di un reato. A sostenerlo è la Cassazione con la recente sentenza n. 14467/2017, secondo cui sono colpevoli ex art. 674 c.p. i proprietari di un appartamento condominiale che hanno provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori, molestando così i propri vicini.

Getto pericoloso di cose

L’art. 674 del codice penale, rubricato “Getto pericoloso di cose” recita:

chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

La ratio della norma è evidentemente diretta a tutelare l’ordine pubblico, anche in ambito condominiale. Peraltro, per la sussistenza del reato è evidentemente indispensabile il requisito della potenzialità nociva, ovvero che la cosa gettata, versata o emessa sia diretta a molestare la persona.

Emissioni di odori in condominio

Nella sentenza in esame, due coniugi erano stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., che sopra abbiamo esaminato in brevità, poiché, nella qualità di proprietari dell’appartamento al piano terra del fabbricato, provocavano continue immissioni di fumi, odori e rumori nel sovrastante appartamento del terzo piano di proprietà di altri due coniugi, molestandoli ed imbrattando l’alloggio da loro occupato.

Gli imputati presentavano, come unico motivo di ricorso, l’interpretazione dell’art. 674 c.p., che non sarebbe estensibile analogicamente alle emissioni di odori e che, “secondo la dottrina maggioritaria, è necessario che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge”.

Con il ricorso, gli imputati hanno precisato che la giurisprudenza di legittimità che si era occupata dell’art. 674 c.p. con riguardo agli odori si era riferita alle “molestie olfattive” derivanti da attività industriali e solo agli odori che avevano superato il cosiddetto limite della stretta tollerabilità, che comunque avrebbe dovuto essere accertato a mezzo perizia. Con ciò, domandano l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’assoluzione dal reato di cui all’art. 674 c.p., perché il fatto non sussiste.

Il giudizio di appello

Dinanzi a tale fattispecie, la Corte d’Appello di Trieste ha tuttavia escluso la possibilità di pronunciare l’assoluzione per insussistenza del fatto ed ha dichiarato invece la prescrizione, perché, non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell’art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste, bensì ha valutato anche in modo congruo la prova dei fatti “raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate, ribadite in sede dibattimentale senza alcuna contraddizione ed esposte senza inutili enfatizzazioni, marcature o sottolineature di qualche aspetto della vicenda oltre il necessario e l’essenziale”.

Peraltro, la Corte territoriale ha valorizzato come riscontro esterno alla denuncia, la deposizione di un teste che era stato chiamato ad ispezionare professionalmente, a spese delle persone offese, la canna fumaria, aveva accertato che presentava una fessurazione verticale, che, a suo dire, era “certamente” la causa della fuoriuscita di odori, vapori, e finanche dei rumori e residui di combustione.

Pertanto, come peraltro precisato anche da precedente e recente giurisprudenza, “la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di “molestie olfattive” a prescindere dal soggetto emittente (…) con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia”.

Avv. Bellato – diritto condominiale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.7 / 5. Conteggio voti 40

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Robeto Tomassoni – tel: 06 56 56 74 63

    Diritto Condominiale

    • condominio precostituito
      Il condominio precostituito e il suo regolamento – guida rapida
    • condominio
      Condominio, nulla la delibera di nomina di amministratore privo di requisiti – guida rapida
    • cani-appartamento
      Animali in condominio, sequestro preventivo legittimo se creano disturbo
    • animali domestici
      Animali domestici, c’è un limite a quelli che si possono tenere in casa – guida rapida
    • Rappresentanza dell'amministratore di condominio
      La rappresentanza dell’amministratore di condominio – una guida rapida
    • Responsabilità dell'amministratore di condominio
      La responsabilità dell’amministratore di condominio – una guida rapida
    • Revoca dell'amministratore di condominio
      La revoca dell’amministratore di condominio – una guida rapida
    • Parziarietà delle obbligazioni condominiali
      La parziarietà e la solidarietà nelle obbligazioni condominiali
    • Assemblea condominiale a distanza
      L’assemblea condominiale a distanza – una guida rapida
    • modifica del regolamento condominiale
      La modifica del regolamento condominiale – una guida rapida
    • I quorum dell'assemblea condominiale
      I quorum dell’assemblea condominiale – la guida completa
    • La locazione e la vendita delle parti comuni in condominio
      La locazione e la vendita delle parti comuni in condominio – una guida rapida
    • Revoca e sostituzione delibera condominiale
      La revoca e la sostituzione della delibera condominiale – una guida rapida
    • modifica-tabelle-millesimali
      Modifica delle tabelle millesimali in condominio – una guida rapida
    • ripartizione-spese-riscaldamento-condominiali
      La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
    • Assemblea condominiale
      L’assemblea condominiale: una guida rapida
    • Ripartizione spese ascensore
      La ripartizione delle spese dell’ascensore in condominio: una guida rapida
    • Conflitto di interessi in condominio
      Il conflitto di interessi nella delibera condominiale
    • Verbale di assemblea condominiale
      Il verbale di assemblea condominiale: come si scrive e quando è viziato
    • Tabelle Millesimali
      Tabelle millesimali in condominio: una guida rapida
    • Annullamento delibere condominiali
      Annullamento della delibera dell’assemblea condominiale: una guida rapida
    • Regolamento condominiale
      Regolamento condominiale: come funziona e quando è obbligatorio
    • Delibere condominiali nulle
      Nullità della delibera condominiale: casi e impugnazione
    • Attività lavorativa rumorosa
      Attività lavorativa rumorosa in Condominio tra sanzione amministrativa e reato
    • rumori-condominio
      Il rumore in condominio: quando il danno è risarcibile
    • cortile-condominiale
      Ristrutturazioni e distanze: nei condomini prevale la disciplina della cosa comune
    • aree-verdi-condominio
      Il singolo condomino ha il diritto di apportare migliorie agli spazi verdi
    • Condominio
      Condominio, chi deve pagare le spese per l’autospurgo
    • Terrazzo condominiale
      Terrazzo condominiale: quando è possibile l’accesso
    • conto-corrente-condominio
      Conto corrente condominiale e accesso del singolo condomino alle informazioni
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Marketing per Studi Legali e Avvocati
    • Focus On
    • Contatti
    hello@consulenzalegaleitalia.it|+39 06 5656 9472