<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Famiglia Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
	<atom:link href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/articoli/diritto-penale/diritto-penale-sessuale-famiglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2025 18:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2020/01/cropped-consulenza-legale-italia-512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Famiglia Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cambio di residenza del genitore collocatario [Guida completa]</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/cambio-residenza-genitore-collocatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 18:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=20573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo una separazione o un divorzio, la vita non si ferma. Capita spesso che il genitore presso cui i figli risiedono abitualmente senta l&#8217;esigenza o il desiderio di trasferirsi in un&#8217;altra citt&#224;, magari per ragioni di lavoro, per ricostruirsi una vita affettiva altrove o per riavvicinarsi alla propria famiglia di origine. Ma quando ci sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cambio-residenza-genitore-collocatario/">Cambio di residenza del genitore collocatario [Guida completa]</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Dopo una separazione o un divorzio, la vita non si ferma. Capita spesso che il genitore presso cui i figli risiedono abitualmente senta l&#8217;esigenza o il desiderio di trasferirsi in un&#8217;altra città, magari per ragioni di lavoro, per ricostruirsi una vita affettiva altrove o per riavvicinarsi alla propria famiglia di origine. Ma quando ci sono figli minori coinvolti, questa scelta apparentemente personale solleva questioni giuridiche complesse che vanno affrontate con la massima attenzione.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Può il genitore collocatario trasferirsi liberamente portando con sé i figli? Serve il consenso dell&#8217;altro genitore? E se questo nega l&#8217;autorizzazione, cosa si può fare? Quali conseguenze comporta un trasferimento non autorizzato? </span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In questo articolo forniremo tutte le risposte necessarie per orientarsi in una materia delicata dove si incrociano diritti costituzionali, responsabilità genitoriali e supremo interesse dei minori.</span></span></span></p>
<h2><span style="font-size: medium;">Affidamento e collocamento sono due concetti diversi</span></h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-20512" src="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-300x200.jpg" alt="banner" width="300" height="200" srcset="https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-300x200.jpg 300w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner-600x400.jpg 600w, https://www.consulenzalegaleitalia.it/wp-content/uploads/2025/11/banner.jpg 614w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Prima di affrontare il tema del trasferimento, è fondamentale chiarire la </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>differenza tra affidamento e collocamento</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, due concetti spesso confusi ma giuridicamente distinti. L&#8217;affidamento riguarda l&#8217;esercizio della responsabilità genitoriale, cioè il potere-dovere di prendere le decisioni importanti relative ai figli. In Italia, salvo casi eccezionali, vige la regola dell&#8217;affidamento condiviso previsto dall&#8217;articolo 337-ter del codice civile. Questo significa che entrambi i genitori conservano la responsabilità genitoriale e devono concordare le decisioni di maggiore interesse per i figli, come la scelta della scuola, delle cure mediche importanti, delle attività extrascolastiche significative, dell&#8217;educazione religiosa.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>affidamento esclusivo</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> è un&#8217;eccezione e viene disposto dal giudice solo quando l&#8217;affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l&#8217;interesse del minore. Può ad esempio accadere quando un genitore è totalmente inadempiente ai suoi doveri, vive lontano e non mantiene alcun rapporto significativo con i figli, ha comportamenti gravemente inadeguati come maltrattamenti o abuso di sostanze, è completamente disinteressato alla vita dei figli. In questi casi il giudice affida i figli esclusivamente a un genitore, che potrà prendere autonomamente anche le decisioni più importanti.</span></span></span></p>
<h3>Il collocamento</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>collocamento</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, invece, riguarda la residenza abituale dei figli. Si tratta di stabilire presso quale genitore i figli vivranno prevalentemente, dove sarà fissata la loro residenza anagrafica, quale sarà la loro abitazione di riferimento. Il genitore presso cui i figli sono collocati viene chiamato genitore collocatario, mentre l&#8217;altro è il genitore non collocatario che esercita il diritto di visita secondo modalità e tempi stabiliti.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Affidamento e collocamento sono indipendenti: si può avere affidamento condiviso con collocamento presso uno dei genitori, il che rappresenta la situazione più frequente. Anche nell&#8217;affidamento condiviso i figli hanno bisogno di una residenza principale e di una stabilità abitativa, quindi vengono collocati prevalentemente presso uno dei due genitori mentre l&#8217;altro ha diritto a frequentarli secondo calendari definiti.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La residenza abituale dei figli assume rilevanza non solo anagrafica ma anche pratica: determina quale sarà la scuola di riferimento, quali saranno i servizi sanitari e sociali competenti, quale tribunale sarà competente per eventuali procedimenti, dove i figli avranno il centro dei loro interessi relazionali e affettivi. Per questo la decisione sul collocamento e qualsiasi sua modifica ha un impatto profondo sulla vita dei minori.</span></span></span></p>
<h2 class="western">Il principio della bigenitorialità e i limiti al trasferimento</h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il diritto italiano riconosce al genitore collocatario, come a ogni cittadino, il diritto costituzionale alla libertà di circolazione e di stabilire la propria residenza dove preferisce, sancito dall&#8217;articolo 16 della Costituzione. Tuttavia, questo diritto trova un limite quando viene in gioco un altro interesse di rango costituzionale: il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori, in applicazione del </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>principio della bigenitorialità</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;articolo 337-bis del codice civile stabilisce infatti che le decisioni circa la determinazione della residenza abituale dei figli minori </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>devono essere prese di comune accordo dai genitori</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, trattandosi di questioni di particolare rilevanza. Significa cioè che il genitore collocatario non può unilateralmente decidere di trasferire i figli in un&#8217;altra città, specialmente se il trasferimento comporta un allontanamento significativo dall&#8217;altro genitore.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che dovere primario di un buon genitore affidatario o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall&#8217;altra figura genitoriale. Quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile deve essere consapevole dell&#8217;insostituibile importanza della presenza dell&#8217;altro genitore nella vita del figlio. Deve saper mettere da parte le proprie rivendicazioni e conservare l&#8217;immagine positiva dell&#8217;altro genitore agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni tra il figlio e il genitore non collocatario.</span></span></span></p>
<h3>Il dovere di favorire la bigenitorialità</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il dovere di favorire la bigenitorialità impone al genitore collocatario di valutare attentamente l&#8217;impatto di un eventuale trasferimento sul rapporto tra i figli e l&#8217;altro genitore. Un trasferimento che renda difficoltosa o impossibile la frequentazione regolare viola questo principio fondamentale e può essere contestato sia civilmente che, nei casi più gravi, anche penalmente.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il bilanciamento tra libertà di circolazione del genitore collocatario e diritto dei figli alla bigenitorialità deve avvenire sempre privilegiando l&#8217;interesse superiore del minore. Non si tratta di sacrificare completamente i progetti di vita del genitore collocatario, ma di verificare che questi progetti siano compatibili con il diritto dei figli a crescere con il contributo di entrambi i genitori.</span></span></span></p>
<h2 class="western">Quando serve il consenso dell&#8217;altro genitore</h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La necessità di ottenere il consenso dell&#8217;altro genitore dipende dall&#8217;entità del trasferimento e dal tipo di affidamento. Se il trasferimento avviene all&#8217;interno dello stesso comune, normalmente è sufficiente una semplice comunicazione all&#8217;altro genitore. L&#8217;articolo 337-sexies del codice civile prevede infatti che ciascun genitore debba comunicare all&#8217;altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l&#8217;avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. </span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Quando invece il trasferimento comporta uno spostamento in un altro comune, specialmente se distante, la situazione cambia radicalmente. In questo caso non è sufficiente la comunicazione, ma serve il consenso esplicito dell&#8217;altro genitore. Questo vale sia in caso di affidamento condiviso, che è la regola, sia in caso di affidamento esclusivo. Anche il genitore con affidamento esclusivo non può trasferire unilateralmente la residenza dei figli se questo allontanamento incide significativamente sulla possibilità dell&#8217;altro genitore di esercitare il diritto di visita.</span></span></span></p>
<h3>Gli affidamenti super esclusivi</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;unica eccezione riguarda i </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>rarissimi casi di affidamento super esclusivo</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">, in cui al genitore non affidatario vengono esclusi anche i poteri di segnalazione e controllo. Questo può avvenire quando l&#8217;altro genitore è irreperibile, ha manifestato totale disinteresse per i figli accompagnato da notevole distanza geografica, ha comportamenti gravemente inadeguati che giustificano l&#8217;esclusione quasi totale dalla vita dei figli. In questi casi estremi il genitore con affidamento super esclusivo può decidere autonomamente anche sul trasferimento.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In tutti gli altri casi, che sono la stragrande maggioranza, il consenso dell&#8217;altro genitore è necessario. Questo consenso deve essere esplicito e preferibilmente formalizzato per iscritto. Una semplice dichiarazione firmata dall&#8217;altro genitore può essere sufficiente, ma è consigliabile trasformarla in un accordo più strutturato che modifichi le condizioni di affidamento, ridefinendo le modalità di frequentazione, eventualmente rivedendo il contributo al mantenimento per tener conto delle nuove spese di spostamento, stabilendo come verranno gestite le vacanze e i periodi lunghi insieme. Questo accordo va poi omologato dal tribunale per acquisire efficacia piena.</span></span></span></p>
<h2 class="western">Cosa fare se l&#8217;altro genitore non dà il consenso</h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Capita frequentemente che </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>il genitore non collocatario neghi il proprio consenso al trasferimento, temendo di perdere il rapporto quotidiano con i figli</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. Quando il consenso viene negato, il genitore collocatario ha due strade: rinunciare al trasferimento oppure rivolgersi al tribunale per ottenere l&#8217;autorizzazione giudiziale.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La richiesta di autorizzazione al tribunale avviene tramite ricorso depositato con l&#8217;assistenza di un avvocato. Nel ricorso vanno esposti i motivi del trasferimento, dimostrata la serietà e la necessità dello stesso, indicate le nuove modalità con cui si intende garantire il rapporto tra i figli e l&#8217;altro genitore, forniti tutti gli elementi utili per valutare che il trasferimento risponde all&#8217;interesse dei minori. Il tribunale competente è quello del luogo di residenza dei figli al momento della richiesta.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il giudice fissa un&#8217;udienza nella quale ascolterà entrambi i genitori. Se i figli hanno compiuto dodici anni, o anche prima se dotati di capacità di discernimento, il giudice deve obbligatoriamente ascoltarli per conoscere il loro punto di vista sul trasferimento. Nei casi complessi, il giudice può nominare un consulente tecnico d&#8217;ufficio, solitamente uno psicologo o uno psichiatra infantile, per valutare l&#8217;impatto emotivo e psicologico del trasferimento sui minori e la solidità del loro rapporto con il genitore non collocatario.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il giudice </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>valuterà diversi elementi prima di decidere</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">. Le motivazioni del trasferimento devono essere serie e concrete, non superficiali o narcisistiche. Motivazioni legittime includono un&#8217;opportunità lavorativa significativa che non può essere colta nella città attuale, la necessità di assistere genitori anziani o malati, un nuovo progetto di vita familiare con un nuovo compagno residente altrove che offra stabilità ai minori, l&#8217;esigenza di allontanarsi da situazioni di disagio o pericolo. Non sono considerati motivi sufficienti il semplice desiderio di cambiare ambiente, opportunità lavorative leggermente migliori ma non decisive, il desiderio di allontanarsi dall&#8217;altro genitore per motivi di astio personale.</span></span></span></p>
<h3>L’interesse del minore</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">I vantaggi e gli svantaggi per i minori vengono attentamente valutati. Il giudice considera se i figli potranno mantenere rapporti significativi con figure affettivamente importanti come nonni, zii, amici, se la nuova sistemazione offrirà un contesto familiare più stabile e sereno, quali opportunità scolastiche, sportive, culturali troveranno nella nuova città, se l&#8217;ambiente di arrivo offre vantaggi concreti rispetto a quello di partenza. Dall&#8217;altro lato, valuta anche le perdite che i figli subiranno in termini di relazioni consolidate, stabilità scolastica, continuità ambientale.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Le </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>modalità di frequentazione con il genitore</b></span></span></span> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>non collocatario</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> sono evidentemente un elemento centrale di valutazione. Il giudice verifica se la distanza consente visite regolari, anche se meno frequenti, se i costi degli spostamenti sono sostenibili per il genitore non collocatario, se le nuove modalità proposte garantiscono un rapporto reale e non solo sporadico, se esistono collegamenti di trasporto agevoli. Un trasferimento che renda impossibile o estremamente difficoltosa la frequentazione difficilmente verrà autorizzato.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il giudice può </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><b>autorizzare il trasferimento</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> mantenendo l&#8217;affidamento condiviso e il collocamento presso il richiedente, ma rimodulando il diritto di visita. Ad esempio, potrebbero essere previste frequentazioni meno frequenti ma più lunghe, come un weekend lungo al mese invece di weekend alternati, una più ampia ripartizione delle vacanze per compensare la minore frequentazione durante l&#8217;anno scolastico, l&#8217;utilizzo di videochiamate quotidiane per mantenere viva la relazione. Il giudice può anche variare il contributo al mantenimento, tenendo conto delle nuove spese di trasporto che graveranno su uno o entrambi i genitori.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In alcuni casi il giudice può autorizzare il trasferimento ma modificare il collocamento, affidando i figli all&#8217;altro genitore se ritiene che questa soluzione tuteli meglio l&#8217;interesse dei minori. Oppure può negare l&#8217;autorizzazione al trasferimento se ritiene che il progetto del genitore collocatario non sia sufficientemente fondato o che l&#8217;impatto negativo sui figli superi i benefici.</span></span></span></p>
<h2 class="western">Le conseguenze del trasferimento non <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: x-large;"><b>autorizzato</b></span></span></h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Trasferirsi con i figli senza il consenso dell&#8217;altro genitore o senza l&#8217;autorizzazione del tribunale comporta conseguenze serie su più piani. Sul piano civile, il genitore collocatario che trasferisce arbitrariamente i figli commette un atto illecito che viola il principio della bigenitorialità e i diritti dell&#8217;altro genitore. Quest&#8217;ultimo può reagire rivolgendosi immediatamente al tribunale con un ricorso d&#8217;urgenza.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Il giudice può adottare diversi provvedimenti. Può ordinare il riavvicinamento dei figli, imponendo al genitore collocatario di riportare i minori nella residenza originaria entro un termine perentorio. Può ammonire il genitore collocatario o sanzionarlo con un&#8217;ammenda per il comportamento scorretto. Oppure, può condannare il genitore collocatario al risarcimento dei danni subiti dall&#8217;altro genitore, sia patrimoniali per le spese sostenute per le trasferte, sia non patrimoniali per la sofferenza causata dall&#8217;allontanamento dei figli.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Nei casi più gravi, il giudice può modificare il collocamento, trasferendo i figli presso l&#8217;altro genitore se ritiene che il comportamento del genitore collocatario dimostri inadeguatezza educativa e scarso rispetto per l&#8217;importanza della bigenitorialità. Può anche revocare l&#8217;affidamento condiviso disponendo l&#8217;affidamento esclusivo in favore dell&#8217;altro genitore, escludendo il genitore che ha operato il trasferimento arbitrario dalle decisioni importanti. Nei casi estremi di grave violazione dei doveri genitoriali, può anche sospendere l&#8217;esercizio della responsabilità genitoriale, affidando i figli a terzi o ai servizi sociali.</span></span></span></p>
<h3>Il piano penale</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Sul piano penale, le conseguenze possono essere ancora più gravi. Se il genitore porta il figlio minore in uno Stato diverso da quello in cui si trova la sua residenza abituale senza il consenso dell&#8217;altro genitore, commette il reato di sottrazione di minori previsto dall&#8217;articolo 574-bis del codice penale. Questo reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Anche il trasferimento all&#8217;interno del territorio nazionale, se fatto in violazione di un provvedimento del giudice, può integrare il reato di sottrazione e trattenimento di minore.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Inoltre, il trasferimento arbitrario può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se impedisce all&#8217;altro genitore di esercitare il proprio diritto-dovere di mantenere rapporti con i figli. Nei casi più gravi, quando il trasferimento sia accompagnato da condotte persecutorie nei confronti dell&#8217;altro genitore o da violazioni reiterate dei provvedimenti del giudice, possono configurarsi anche altri reati.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">È quindi evidente che il trasferimento senza autorizzazione non è una scelta da prendere alla leggera. Anche quando esistono motivi validi per trasferirsi, la strada corretta è sempre quella di cercare un accordo con l&#8217;altro genitore o, in mancanza, di rivolgersi al tribunale. Agire arbitrariamente espone a conseguenze pesanti che possono arrivare fino alla perdita dell&#8217;affidamento e a condanne penali.</span></span></span></p>
<h2 class="western">Richiedi una consulenza qualificata</h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La questione del trasferimento di residenza del genitore collocatario mette in luce la complessità delle situazioni familiari dopo una separazione. Da un lato c&#8217;è il diritto costituzionale di ogni persona a scegliere dove vivere, a rifarsi una vita, a cogliere opportunità professionali. Dall&#8217;altro c&#8217;è il diritto fondamentale dei figli a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e la stabilità del loro contesto di vita.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">La legge italiana cerca di bilanciare questi interessi imponendo che le decisioni sulla residenza dei figli siano prese nell&#8217;esclusivo interesse dei minori, considerando tutte le circostanze del caso concreto. Non esistono soluzioni prefabbricate: ogni famiglia ha la sua storia, ogni trasferimento è valutato nelle sue specificità.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Ciò che emerge chiaramente è che il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise rappresentano sempre la strada preferibile. Quando i genitori riescono a mettere da parte rancori personali e a concentrarsi sul bene dei figli, trovano normalmente accordi che permettono al genitore collocatario di trasferirsi garantendo al contempo il mantenimento di rapporti significativi con l&#8217;altro genitore. Questo richiede flessibilità, creatività, disponibilità a rivedere schemi e abitudini consolidate.</span></span></span></p>
<h3>Le soluzioni a tua disposizione</h3>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Quando il dialogo fallisce, il tribunale offre una sede istituzionale dove far valere le proprie ragioni, ottenere una valutazione super partes e arrivare a una decisione che, anche se non soddisfa pienamente nessuno, tutela l&#8217;interesse dei minori. Rivolgersi al giudice non è un fallimento ma l&#8217;esercizio di un diritto, purché fatto con serietà e non come arma di ricatto o di conflitto.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">In ogni caso, l&#8217;interesse superiore dei minori deve guidare ogni decisione. I figli non sono proprietà di nessuno dei due genitori, ma persone con diritti propri che meritano di crescere con il contributo di entrambe le figure genitoriali. Questo principio deve restare sempre al centro, bilanciando le legittime aspirazioni personali di ciascun genitore con le esigenze di stabilità, continuità e bigenitorialità dei figli.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/contatti/">Contattaci qui</a> per una consulenza specifica sul tema.</span></span></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/cambio-residenza-genitore-collocatario/">Cambio di residenza del genitore collocatario [Guida completa]</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il reato di stalking o atti persecutori: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 06:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il reato di stalking &#8211; indice: Il reato Gli elementi Le sanzioni Le tutele Il divieto di avvicinamento L&#8217;ammonimento del questore Lo stato d&#8217;ansia Lo&#160;stalking&#160;&#232; un reato disciplinato dall&#8217;ordinamento penale italiano con il Decreto Legge n. 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l&#8217;articolo 612-bis. Ma di cosa si tratta? Quali sono gli elementi tipici [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking/">Il reato di stalking o atti persecutori: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il reato di stalking &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#reato"><strong>Il reato</strong></a></li>
<li><a href="#elementi"><strong>Gli elementi</strong></a></li>
<li><a href="#sanzioni"><strong>Le sanzioni</strong></a></li>
<li><a href="#tutele"><strong>Le tutele</strong></a></li>
<li><a href="#avvicinamento"><strong>Il divieto di avvicinamento</strong></a></li>
<li><a href="#ammonimento"><strong>L&#8217;ammonimento del questore</strong></a></li>
<li><a href="#ansia"><strong>Lo stato d&#8217;ansia</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Lo <strong>stalking</strong> è un reato disciplinato dall’ordinamento penale italiano con il Decreto Legge n. 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-bis. Ma di cosa si tratta? Quali sono gli elementi tipici di questo reato? E quando si può parlare di reato di stalking? E, ancora, come si può fare <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/"><strong>querela ed entro che termini</strong></a>?</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo di fornire una risposta a queste e a tante altre domande nel nostro approfondimento su questo tema spesso – purtroppo – di grande attualità.</p>
<h2 id="reato" style="text-align: justify">Cos&#8217;è il reato di stalking: il significato</h2>
<p style="text-align: justify">Come abbiamo anticipato, il reato di stalking è inserito nel nostro ordinamento tra i reati di atti persecutori. L&#8217;articolo 612-bis del codice penale sancisce infatti che</p>
<blockquote><p>salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>
<p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p>
<p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p>
<p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d&#8217;ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d&#8217;ufficio.</p></blockquote>
<h3 style="text-align: justify">Le finalità del legislatore</h3>
<p style="text-align: justify">Fin dalle righe di cui sopra siamo ben in grado di indicare quali sono gli elementi alla base dello stalking. È un reato che il nostro legislatore ha voluto inserire esplicitamente nel nostro ordinamento per poter fornire una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che prima dell’introduzione della novità normativa venivano inquadrati in altri meno gravi delitti, come la minaccia. Inquadramenti che, in buona sostanza, non si dimostravano particolarmente efficaci per poter tutelare le vittime di questa grave condotta.</p>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify">Gli elementi dello stalking</h2>
<p style="text-align: justify">L’elemento oggettivo dello stalking è rappresentato – come suggerisce la norma – dalla <strong>reiterazione delle condotte</strong> persecutorie. Le condotte devono essere<strong> idonee a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”</strong>. Si deve determinare un ” fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.</p>
<p style="text-align: justify">A questo punto, si tenga conto come la reiterazione delle condotte persecutorie non debba essere connessa alla necessità di effettuare una lunga serie di comportamenti illeciti. Sono infatti sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia. La precisazione in tal senso si ha avuta da pronunce giurisprudenziali formalizzate non molto tempo dopo il varo del decreto.</p>
<h3 style="text-align: justify">Contenuto delle condotte</h3>
<p style="text-align: justify">Per quanto attiene il <strong>contenuto delle condotte</strong>, è stata ancora una volta la giurisprudenza a risolvere qualche dubbio, indicando come atti persecutori che possono essere idonei a integrare il delitto di stalking non solamente quei comportamenti che richiedono la presenza fisica dello stalker, bensì anche i comportamenti che non necessitano della sua presenza diretta, come le <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking-telefonate-sms/"><strong>telefonate o gli sms frequenti</strong></a>, le condotte sui social network, il danneggiamento di cose della vittima, ecc.</p>
<h3 style="text-align: justify">Elemento soggettivo</h3>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne invece l’elemento soggettivo dello stalking, si ritiene sufficiente il <strong>dolo generico</strong>. La volontà rilevante è quella di porre in essere condotte di minaccia e molestia. Non è invece necessaria la rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere. In altri termini, per poter costituire elemento soggettivo costituente il reato di stalking, sono sufficienti coscienza e volontà delle singole condotte. È altresì necessaria la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi.</p>
<h2 id="sanzioni" style="text-align: justify">Come è punito lo stalking: la pena</h2>
<p style="text-align: justify">L’articolo 612-bis del codice penale sancisce che <strong>il reato di stalking è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave</strong>. Al secondo e al terzo comma, come abbiamo visto, sono previste due circostanze aggravanti: vi rimandiamo alla lettura del testo dell’articolo, che sopra trovate in quote, per saperne di più.</p>
<p style="text-align: justify">In questa parte dell’approfondimento, ci preme invece sottolineare come<strong> lo stalking può essere punito a querela della persona offesa</strong>. Il termine per poter proporre querela è di sei mesi, e inizia a decorrere dal momento in cui il reato è consumato, ovvero dal momento in cui la persona offesa altera le proprie abitudini di vita o ricade in uno stato di ansia o di paura.</p>
<p style="text-align: justify">Si tenga inoltre conto che la querela non è revocabile se il fatto viene commesso sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 612 del codice penale, e che il reato è procedibile d’ufficio nelle ipotesi delle aggravanti di cui al terzo comma dello stesso articolo.</p>
<h2 id="tutele" style="text-align: justify">Le tutele per la persona offesa</h2>
<p style="text-align: justify">Data la delicatezza della situazione psicologica in capo alla persona offesa da stalking, il legislatore ha previsto delle particolari forme di tutela. Tali tutele non sempre sono connesse all’esercizio di un’azione penale. In determinate circostanze infatti, la vittima di comportamenti persecutori potrà chiedere formalmente aiuto all’ordinamento senza per questo proporre un formale atto di denuncia-querela. Alcune tutele sono previste nell’ambito di un procedimento penale, che chiaramente ha come presupposto la proposizione di un atto di denuncia-querela. Vediamo quindi quali sono le tutele previste dalla legge sia nel caso sia instaurato un procedimento penale, che nella circostanza in cui non sia stata proposta alcuna denuncia querela.</p>
<h2 id="avvicinamento" style="text-align: justify">Divieto di avvicinamento nel reato di stalking</h2>
<p style="text-align: justify">Parliamo in questo paragrafo delle tutele previste dal codice di procedura penale.</p>
<p style="text-align: justify">Il legislatore, per poter arrivare a una migliore tutela della parte offesa, ha ampliato lo spettro di misure cautelari prevedendo anche una nuova misura del<strong> divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa</strong>, ex articolo 282-ter del codice di procedura penale, ovvero &#8211; al secondo comma &#8211; <em>&#8220;di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa&#8221;</em>, e al terzo comma e in caso di ulteriori necessità di tutela,<em> &#8220;di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;imputato non può inoltre comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti protetti dalle norme.</p>
<h2 id="ammonimento" style="text-align: justify">L&#8217;ammonimento nel reato di stalking</h2>
<p style="text-align: justify">In questo paragrafo prendiamo invece in considerazione una tutela di forma amministrativa esterna rispetto al procedimento penale. In questo caso, come precisato, il procedimento penale potrebbe non essere ancora iniziato. La querela potrebbe non essere stata proposta, e non è prevista la necessità che ciò accada neanche successivamente.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;ammonimento del questore è una possibilità prevista dall&#8217;articolo 8 del Decreto Legge numero 11 del 2009, che infatti recita:</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all&#8217;autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell&#8217;autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l&#8217;ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l&#8217;eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify">Per poter prevenire nuovi atti persecutori, la legge prevede che la persona offesa possa ricorrere &#8211; in alternativa alla querela &#8211; a una procedura di ammonimento. Quest&#8217;ultima ha come obiettivo quello di<strong> far desistere lo stalker dalle attività persecutorie mediante un invito allo stesso rivolto. Tale invito, formalizzato dalle autorità di pubbliche sicurezza, è volto alla rinuncia alle stesse attività e ad interrompere così ogni interferenza nella vita del richiedente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Come è reso evidente dalla norma, per l&#8217;ammonimento è necessario che non sia pendente un procedimento penale.</p>
<h2 id="ansia" style="text-align: justify">Lo stato di ansia e paura nello stalking</h2>
<p style="text-align: justify">Per quanto concerne le conseguenze causate alla vittima dalle condotte persecutorie, e in particolar modo al perdurante e grave stato di ansia o di paura che la persona offesa ha sofferto, la giurisprudenza si è espressa più volte nel ritenere che <strong>non è necessario l&#8217;accertamento di uno stato patologico</strong>. È infatti sufficiente &#8211; sancisce Cassazione n. 16864/2011 che gli atti persecutori <em>&#8220;abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell&#8217;equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all&#8217;art. 612-bis del codice penale non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 del codice penale), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify">In merito si annovera la recente Cassazione n. 14462/2017. La sentenza ha stabilito che per poter essere tale, e dunque considerato penalmente rilevante,<strong> lo stalking deve cagionare nella vittima conseguenze psicologiche almeno riconducibili a uno stato di ansia</strong>. Se per tanto non vi è uno stato ansioso, o un timore per la propria incolumità, non si può parlare di stalking.</p>
<h3 style="text-align: justify">Una pluralità di azioni</h3>
<p style="text-align: justify">Nella pronuncia, gli Ermellini ricordano che &#8220;la struttura del reato di atti persecutori sia costituita da una pluralità di azioni a contenuto minatorio o integranti molestie, causalmente orientate, ed obbiettivamente in tal senso efficienti, alla verificazione di uno degli eventi sopra indicati&#8221;. E ancora che &#8220;laddove non siano ravvisabili gli estremi della violazione dell’articolo 612-bis del codice penale perché ad esempio, le condotte non hanno raggiunto quel coefficiente di intensità nella reiterazione necessario per la integrazione del reato oppure nel caso in cui esse non abbiano determinato a carico del soggetto passivo l’evento tipico del reato.</p>
<p style="text-align: justify">Non per questo la condotta dell’agente non potrà essere sussunta entro il paradigma normativo ora del reato di cui all’articolo 612 del codice penale ora di quello di cui all’articolo 660 del codice penale, ora di altro reato, necessariamente caratterizzato dalla minore gravità rispetto agli atti persecutori, il cui effetto accessorio, derivante proprio dalla ripetizione delle condotte, sarebbe potuto essere uno di quegli eventi elencati all’articolo 612-bis del codice penale cui prima si è fatto cenno&#8221;.</p>
<h2>Lo stalking condominiale</h2>
<p style="text-align: justify">Sempre a proposito di stalking, negli ultimi anni si è parlato sempre più frequentemente di <strong>stalking condominiale</strong>. Naturalmente, lo stalking condominiale non esiste come reato contemplato espressamente dal nostro codice penale, ma si è comunque costruito una specifica dignità e riconoscimento attraverso diverse pronunce della Corte di Cassazione. Ma che cos’è?</p>
<p style="text-align: justify">In sintesi, lo stalking condominiale è un reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tali da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari, e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.</p>
<p style="text-align: justify">Come anticipato, nel quadro normativo italiano non vi è espressa indicazione dello stalking condominiale, ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha di fatti esteso ufficialmente l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale a partire dalla pronuncia n. 20895 del 25 maggio 2011.</p>
<p style="text-align: justify">In quel caso, un condomino affetto da una grave sindrome maniacale aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccezione fatta per l’appartenere al genere femminile. Il condomino pedinava e braccava le donne nell’ascensore, le minacciava di morte le insultava in vario modo.</p>
<h3>Le considerazioni in Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify">Ora, la Cassazione ha riconosciuto riduttiva la lettura della norma di cui all’art. 612 bis del codice penale, in relazione al fatto che gli atti persecutori dovrebbero essere indirizzati esclusivamente nei confronti di un solo soggetto. Ha dunque sussunto che le condotte moleste perpetrate nei confronti di più soggetti di sesso femminile nel reato di atti persecutori, vedendo in esse un’unica violazione della norma che lo punisce.</p>
<p style="text-align: justify">Stando alle considerazioni della Suprema Corte, il fatto può infatti essere costituito da due sole condotte, a patto che siano idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola così a modificare le proprie abitudini di vita.</p>
<p style="text-align: justify">Per i giudici della Cassazione, è “<em>ineludibile l&#8217;implicazione che l&#8217;offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all&#8217;evidenza turbamento in entrambe”.</em></p>
<h3>L&#8217;ingresso dello stalking condominiale in giurisprudenza</h3>
<p style="text-align: justify">Dunque, nella fattispecie in esame, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente in condominio. Anche se le vittime dirette degli atti persecutori sono state solo alcune donne, il suo comportamento ha infatti generato nelle altre paura e stati di ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole così a mutare le proprie abitudini di vita.</p>
<p style="text-align: justify">Con queste premesse, lo stalking condominiale è dunque entrato a pieno titolo nella giurisprudenza, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti differenti da quelli che sono inerenti alla sfera affettiva.</p>
<p style="text-align: justify">Successivamente, la giurisprudenza ha convalidato le valutazioni di cui sopra con la sentenza n. 26878/2016, che sottolinea come il reato di stalking riguardi anche se un soggetto ha nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita</p>
<h3>La recente sentenza n. 35046/2021</h3>
<p style="text-align: justify">Più recentemente, la conferma è arrivata dalla sentenza n. 35046/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>il delitto previsto dell&#8217;art. 612-bis cod. pen., che ha natura di reato abituale e di danno, è, infatti, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell&#8217;evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell&#8217;ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non sono i singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell&#8217;evento.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>In tal senso, l&#8217;essenza dell&#8217;incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici (di per sè già rilevanti penalmente), bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell&#8217;art. 612 bis c.p.</em></p>
</blockquote>
<h3 style="text-align: justify">La prova dello stalking condominiale</h3>
<p style="text-align: justify">Ma come si prova lo stalking condominiale?</p>
<p style="text-align: justify">Come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione con la già citata sentenza n. 26878/2016, la pena responsabilità dell’imputato può essere affermata anche solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, una volta verificata la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto.</p>
<p style="text-align: justify">Ad ogni modo, sarà necessario dimostrare non solamente la condotta dello stalker, quanto anche che il suo comportamento ha cagionato nella vittima le conseguenze psicologiche che sono richieste dalla norma incriminatrice degli atti persecutori e, dunque, un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o di una persona legata da relazione affettiva, un’alterazione delle proprie abitudini di vita, un perdurante e grave stato di ansia e di paura.</p>
<h2 style="text-align: justify">Lo stalking giudiziario</h2>
<p style="text-align: justify">Come abbiamo visto, sebbene non sia stato inquadrato esplicitamente dal quadro normativo, la giurisprudenza ha contribuito a determinare la configurazione sostanziale di un reato specifico come lo stalking condominiale.</p>
<p style="text-align: justify">Con lo stesso approccio si può anche parlare di stalking giudiziario per tutti quei casi in cui le azioni moleste consistono in reiterate pretese di risarcimento in sede civile e amministrativa, e denunce infondate. Queste azioni giudiziarie sarebbero infatti tese unicamente a creare nella vittima uno stato di ansia e di pausa, costringendo la stessa a sostenere tutte le spese del giudizio per far valere le proprie ragioni.</p>
<p style="text-align: justify">Tra le diverse sentenze che si sono espresse in tal senso, citiamo in sintesi la n. 3831/2017, in cui la Corte Suprema ha riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori perpetrati mediante <em>un utilizzo degenerato dello strumento giudiziario a fini vessatori</em>, con pretese fatte valere in giudizio che devono essere palesemente infondate e strumentali.</p>
<h3>Stalking giudiziario e funzione deterrente</h3>
<p style="text-align: justify">Ancora più recentemente la giurisprudenza ha riconosciuto anche il collegamento del reato di stalking giudiziario con la funzione deterrente della lite temeraria in ambito civile di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c., con la sentenza n. 4853/2021 secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>l’art. 96, comma 3, c.p.c., introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo, e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, conseguentemente perseguendo indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l’efficienza della giustizia, e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi mediante lo scoraggiare cause pretestuose</em>.</p>
</blockquote>
<h2 style="text-align: justify">Lo stalking telefonico</h2>
<p style="text-align: justify">Tra le ipotesi di stalking di cui si è mediaticamente parlato più di recente, un’ipotesi riguarda lo <strong>stalking telefonico</strong>. Ma che cos’è? E quando si realizza per legge?</p>
<p style="text-align: justify">In verità, lo stalking telefonico altro non è che uno dei modi in cui può essere perpetrato il reato di stalking, rappresentato da quelle condotte insistenti di contatto, realizzate mediante l’uso del telefono, tali da determinare un perdurante stato di ansia o di paura nel destinatario, oppure tali da infondere allo stesso un fondato timore per la vita propria o per quella di qualunque altra persona ad egli legata da affetto.</p>
<p style="text-align: justify">Peraltro, si realizza anche lo stalking quando l’insistenza del contatto che il molestatore ha realizzato attraverso l’uso dell’apparecchio telefonico costringe il destinatario a cambiare le proprie abitudini.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cos’è lo stalking telefonico</h3>
<p style="text-align: justify">Come in parte abbiamo già sottolineato, lo stalking telefonico è un reato abituale, che si protrae nel tempo. Di qui, la principale differenza nei confronti della molestia che, invece, può realizzarsi anche con una singola condotta o per un breve periodo di tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Più nello specifico, quanto definibile come stalking telefonico è il reato di stalking che si verifica quando un soggetto (stalker) mostra atteggiamenti molesti e insistenti a danno di una persona (vittima del reato) in luogo pubblico o aperto al pubblico con il mezzo del telefono. Rientra in questo concetto anche una condotta molesta di corteggiamento insistente nei confronti di una persona che però non esprime alcun gradimento.</p>
<p style="text-align: justify">A rilevare, nello stalking telefonico, è dunque anche il mezzo utilizzato per porre in essere una condotta ripetitiva e insistente: si pensi alle telefonate, agli SMS, o a sistemi di telecomunicazione come la messaggistica istantanea.</p>
<h3 style="text-align: justify">La denuncia per stalking telefonico</h3>
<p style="text-align: justify">Chi subisce continue telefonate da parte di qualcuno senza che vi sia adeguata giustificazione, può:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>Presentare una denuncia alle forze dell’ordine o alla procura della Repubblica. Nella denuncia è molto importante raccontare quanto è accaduto, indicando le prove che permettano al pubblico ministero di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Il pubblico ministero darà dunque il via alle indagini, a patto che siano queste a procurare il materiale di prova dell’esistenza del reato, nonché del soggetto colpevole, domandando poi – se ritiene – che venga processato.</li>
<li>Presentare una querela alle forze dell’ordine o alla procura della Repubblica. A differenza della denuncia, oltre alla descrizione dei fatti il querelante dovrà espressamente richiedere la punizione del colpevole. Anche in caso di querela, il pubblico ministero procederà con le indagini e poi domandando l’eventuale processo.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Come difendersi dallo stalking telefonico</h3>
<p style="text-align: justify">Nelle scorse righe abbiamo già visto quali siano gli strumenti in capo a coloro i quali desiderano difendersi dallo stalking telefonico.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò premesso, e ribadendo la consapevolezza del fatto che si può procedere con la denuncia o con la querela, è molto importante prendere subito nota degli elementi che contraddistinguono la sua condotta. Per esempio, la prima cosa da fare nel momento in cui si intende sporgere una denuncia o una querela, o si sta comunque ancora valutando il da farsi, è certamente quello di appuntare su un elenco tutte le date e gli orari in cui si sono ricevute telefonate, squilli, SMS o altri contatti.</p>
<p style="text-align: justify">È altresì importante tenere traccia di altri elementi di dettaglio che saranno certamente utili in fase di indagine e processo, come ad esempio annotare il numero di telefono da cui si ricevono i contatti, la durata delle molestie, il tenore dei messaggi. È anche bene registrare le telefonate, soprattutto se possono contenere elementi precisi sul colpevole o se le chiamate hanno contenuto minacce e offese: nei principali app Store sono a disposizione delle app per cellulari che possono tenere traccia di tutte le telefonate e registrare le conversazioni.</p>
<p style="text-align: justify">Tutti questi elementi, evidentemente, permetteranno alle autorità giudiziarie di provare la veridicità delle dichiarazioni del denunciante o del querelante.</p>
<h3 style="text-align: justify">Stalking messaggi reciproci</h3>
<p style="text-align: justify">La recente sentenza n. 46834/2022 da parte della Corte di Cassazione ha poi aggiunto un interessante tassello a questo argomento, affermando che commette reato di stalking anche colui che invia in modo ossessivo gli SMS e i messaggi su WhatsApp ai parenti e agli amici della vittima.</p>
<p style="text-align: justify">Il caso nasce dalla persecuzione di un uomo che, dopo aver commesso il reato nei confronti dell’ex compagna, ha mal deciso di tormentare anche il fratello della donna, inviandogli continuamente SMS. Per la Cassazione, quanto basta per configurare il reato di stalking, considerato che “<em>integra il delitto di atti persecutori la reiterata e assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, diretta a plurimi destinatari a essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza</em>”. Insomma, il reato viene integrato dai comportamenti sopra descritti alle persone più vicine della vittima.</p>
<p style="text-align: justify">La stessa sentenza informa poi che si commette reato di stalking quando si agisce “<em>nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice”. </em>In altri termini, lo stalking assilla familiari, amici e parenti ben sapendo che questi avvertiranno la vittima procurandole un altro danno, in questo caso in via indiretta.</p>
<h3 style="text-align: justify">Quando viene meno l’accusa di stalking telefonico</h3>
<p style="text-align: justify">Qualche anno prima la Cassazione era intervenuta, con sentenza n. 9221/2016, per effettuare un interessante chiarimento su quando venga meno l’accusa di stalking telefonico.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, i giudici della Suprema Corte avevano sottolineato come decade l&#8217;accusa di stalking &#8211; anche se rimane configurabile quella di ingiuria o di minaccia &#8211; nei confronti di quella persona che perseguita la &#8216;ex&#8217; tramite delle telefonate, nel caso in cui la vittima di questi contatti indesiderati si intrattenga a parlare o a rispondere agli SMS dell&#8217;uomo che ha deciso di lasciare o comunque di non frequentare più. E vengono meno – proseguivano ancora i giudici &#8211; se i contatti indesiderati non vengono lasciati cadere nel vuoto, anche le misure di protezione, come il divieto di avvicinamento, in favore di chi si sente perseguitata.</p>
<p style="text-align: justify">Il caso su cui si è espressa la Cassazione è stato piuttosto controverso: riguardava infatti una fattispecie di violenza sessuale e di stalking secondo cui c&#8217;è stato un comportamento poco coerente, da parte della ragazza, sempre con riferimento alla configurabilità dell&#8217;accusa di stalking, poiché ha accettato un &#8220;incontro chiarificatore&#8221; con l&#8217;ex fidanzato. L’incontro è però poi sfociato in una violenza sessuale.</p>
<h3>Il caso</h3>
<p style="text-align: justify">Nel caso affrontata dagli Ermellini, la ragazza aveva lasciato il fidanzato a causa della sua ossessiva gelosia. Nonostante ciò, continuava però a mantenere aperto un canale di comunicazione, rispondendo alle sue telefonate minatorie e ai suoi SMS dal contenuto particolarmente grave.</p>
<p style="text-align: justify">Ebbene, ad avviso dei giudici della Suprema Corte, &#8220;<em>laddove il comportamento del soggetto passivo in qualche modo assecondi il comportamento del soggetto agente, vien meno il requisito indispensabile del mutamento radicale delle proprie abitudini e la situazione di ansia che segna in modo irreversibile la vita della vittima</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify">Di fatti, prosegue la pronuncia, il cambiamento delle abitudini e l’insorgenza di uno stato di ansia sono gli elementi che devono configurare la sussistenza del reato di stalking. Proprio per questo motivo, i supremi giudici hanno dovuto escludere la configurabilità dell&#8217;accusa di atti persecutori a carico dell’uomo, ex fidanzato, che continuava a minacciare con chiamate e SMS la precedente compagna.</p>
<p style="text-align: justify">Sempre secondo la Suprema Corte, dunque, il tribunale del riesame di Napoli avrebbe fatto bene ad accogliere il ricorso della difesa del ragazzo annullando il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Il Tribunale del riesame</em> – scriveva in quell’occasione la Terza sezione penale della Cassazione &#8211; <em>nel valutare il racconto della persona offesa, pur prendendo atto delle minacce continue, ed anche gravi, poste in essere da Oscar P. anche al cospetto di estranei, non ha potuto far a meno di verificare comportamenti per lo meno incongrui posti in essere dalla destinataria di tali minacce, consistiti nel proseguire i rapporti telefonici rispondendo al proprio interlocutore anzichè prenderne le distanze&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Bellato &#8211; diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking/">Il reato di stalking o atti persecutori: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ostentazione del tradimento: integra il reato di maltrattamento ex art. 572 c.p.</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ostentazione-del-tradimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 12:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=19054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostentazione del tradimento &#8211; guida rapida I fatti L&#8217;inammissibilit&#224; del ricorso Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi Le precedenti sentenze Secondo quanto afferma la recente sentenza n. 41568/2022 da parte della Corte di Cassazione, ostentare il fatto di aver tradito la propria compagna integra il reato di maltrattamento di cui all&#8217;art. 572 c.p., [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ostentazione-del-tradimento/">Ostentazione del tradimento: integra il reato di maltrattamento ex art. 572 c.p.</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Ostentazione del tradimento – guida rapida</strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>L&#8217;inammissibilità del ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#maltrattamenti"><strong>Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi</strong></a></li>
<li><a href="#sentenze"><strong>Le precedenti sentenze</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Secondo quanto afferma la recente sentenza n. 41568/2022 da parte della Corte di Cassazione, <strong>ostentare il fatto di aver tradito la propria compagna integra il reato di maltrattamento di cui all’art. 572 c.p., </strong>rubricato – appunto – <em>Maltrattamenti contro familiari o conviventi,</em> che così dispone:</p>
<blockquote><p><em>Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l&#8217;esercizio di una professione o di un&#8217;arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.</em></p>
<p><em>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.</em></p>
<p><em>Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.</em></p>
<p><em>Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.</em></p></blockquote>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify">I fatti sull&#8217;ostentazione del tradimento</h2>
<p style="text-align: justify">La Corte di appello ha confermato dei giudici di prime cure con cui l’imputato ricorrente è stato riconosciuto responsabile del reato di maltrattamenti di cui all’art. 5782 c.p. ai danni della convivente.</p>
<p style="text-align: justify">Contro tale sentenza il responsabile ha proposto ricorso in Cassazione deducendo tre difetti di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify">Con il primo, si deduce la violazione dell’art. 572 c.p. e il difetto di motivazione in rapporto all’unitarietà delle condotte e alla sussistenza del dolo di maltrattamenti. La Corte di merito avrebbe dunque erroneamente considerato due episodi di violenza fisica distanti nel tempo e contraddistinti da specifici moventi senza che la parte offesa abbia individuato, nelle sue dichiarazioni, ulteriori specifici episodi nell’ambito di una relazione conflittuale e burrascosa, che non prevedeva alcun obbligo di fedeltà, rispetto al quale, pertanto, la relazione con altre persone<strong> non poteva costituire ragione di rimprovero o causa di umiliazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla <strong>mancata esclusione della recidiva</strong>. Il riferimento è quello a condanne per cui era intervenuta sia la causa di estinzione del reato ex art. 167 c.p. sia quella ex art. 445 c.p.. In ogni caso, proseguono gli atti difensivi, in assenza di specifica valutazione sulla maggiore colpevolezza su una risalente condanna per fatti del 2009 commessi in giovanissima età.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, con il terzo motivo, si solleva il difetto di motivazione in ordine al <strong>trattamento sanzionatorio </strong>che avrebbe tenuto genericamente conto del solo risalente precedente e non del comportamento resipiscente del ricorrente in ordine al fatto per cui si è proceduto.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify">Perché il ricorso per ostentazione del tradimento è inammissibile</h2>
<p style="text-align: justify">I giudici della Suprema Corte ritengono <strong>inammissibile il ricorso</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Per quanto riguarda il primo motivo, lo stesso è genericamente proposto in relazione all’individuata articolata e perdurante condotta vessatoria ricostruita dal doppio conforme accertamento, consistita in una costante pesante <strong>condotta violenta e ingiuriosa </strong>ai danni della persona offesa, a cui non può essere sottratta l’ostentata frequenza da parte del ricorrente di <strong>rapporti con altre donne</strong>, volutamente accompagnata dal manifesto disprezzo della stessa persona offesa, a lui legata da stabile relazione che implica, dunque, un obbligo di reciproco rispetto.</p>
<p style="text-align: justify">Anche il secondo motivo viene ritenuto generico, non essendo stata devoluta la specifica questione in appello. e, quanto alla valutazione in ordine alla maggiore gravità, è manifestatamente infondato rispetto all’incensurabile valorizzazione a riguardo di un <strong>precedente per reato commesso con violenza alle persone </strong>in rapporto alla commissione di un delitto abituale espresso anche con analoghe violenze.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, con il terzo motivo, si ritiene generica la contestazione in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato non solamente il precedente penale a carico del ricorrente quanto anche la complessiva gravità oggettiva e soggettiva del reato, tenendo altresì in considerazione la durata nel tempo della condotta.</p>
<p style="text-align: justify">Il ricorso viene dunque ritenuto inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della cassa delle ammende.</p>
<h2 id="maltrattamenti" style="text-align: justify">Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi</h2>
<p style="text-align: justify">L’occasione ci è naturalmente utile per ripercorrere una breve spiegazione dell’art. 572 c.p., introdotto dal legislatore all’interno del capo IV del titolo XI avente ad oggetto i delitti contro l’assistenza familiare. Come tale, anche questo reato è contraddistinto dal fatto che <strong>l’offesa è generata all’interno del gruppo familiare </strong>e, in particolar modo, tra persone che appartengono alla stessa famiglia o, comunque, ad un vincolo ad essa assimilabile.</p>
<p style="text-align: justify">Proprio per questo motivo il reato è <strong>proprio</strong>: può essere commesso solamente da persone che sono legate da un particolare vincolo nei confronti del soggetto passivo. È altresì un reato <strong>abituale</strong>, che è caratterizzato da condotte che sono di per sé lecite, ma assumono un carattere illecito in rapporto al loro protrarsi. Le condotte che determinano reato possono inoltre essere sia di tipo omissivo e commissivo. Il dolo è di natura generica: consiste infatti nella coscienza e nella volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima.</p>
<h2 id="sentenze&quot;" style="text-align: justify">Le precedenti sentenze</h2>
<p style="text-align: justify">Cogliamo altresì l’occasione per rammentare che questa non è certamente la prima sentenza che qualifica l’ostentato tradimento come una condotta che integra il reato di maltrattamento.</p>
<h3 style="text-align: justify">Cassazione penale, sez. VI, sentenza 28/09/2009 n. 38125</h3>
<p style="text-align: justify">Un esempio ci arriva ad esempio dalla sentenza n. 38125/2009 della Cassazione penale, le cui considerazioni ricalcano in buona parte quanto già riepilogato nella sentenza oggi in commento.</p>
<p style="text-align: justify">All’epoca, i fatti riguardavano un settantenne che ostentava in maniera costante e ripetuta la propria infedeltà nei confronti della moglie, sottoponendo la stessa a una serie di umiliazioni e confessandole di averla tradita più volte nel corso degli anni.</p>
<p style="text-align: justify">Per tale condotta l’uomo è stato condannato per il reato ex art. 572 c.p., una norma con cui il legislatore ha evidentemente voluto fornire una tutela estesa e ad ampio raggio del bene giuridico in essa protetto, prevedendo una fattispecie causale pura o a forma libera che contempla qualsiasi tipo di maltrattamento,  sia di tipo fisico che psicologico.</p>
<p style="text-align: justify">Peraltro, per qualificare tale reato è sufficiente che il soggetto attivo realizzi una serie di atti che, se considerati complessivamente, assumono un loro specifico significato, essendo peraltro difficile che l’agente, al compimento di ogni atto, qualifichi un maltrattamento. Dunque, è la sistematica condotta dell’agente, tesa a rendere la vita insopportabile al partner, con l’umiliante e ingiustificata vessazione, ad integrare gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia.</p>
<p style="text-align: justify">Insomma, come ricordato dalla sentenza ora richiamata, l’illecito è configurabile dinanzi a una condotta che sia reiteratamente e abitualmente prevaricatrice. E, come tale diretta a umiliare il partner anche moralmente. In questo modo l’agente intende infatti, con dolo, rendergli l’esistenza penosa. E sottoporre sottoponendo la persona a un continuo stress emotivo insieme a una serie di abituali vessazioni, umiliazioni e insulti.</p>
<p style="text-align: justify">Una situazione di questo tipo, di costante e frequente sofferenza morale, oltre che ovviamente fisica, può determinare nel soggetto passivo una condizione di vita dolorosa e avvilente. Si integra in tale modo il reato ex art. 572 c.p.</p>
<p style="text-align: justify">Nella sentenza, i giudici sottolineano come</p>
<blockquote><p><em>l&#8217;infedeltà ostentata rendeva certa l&#8217;esistenza di una condotta dell&#8217;imputato reiteratamente e abitualmente prevaricatrice, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle penosa l&#8217;esistenza.</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Ancora, la Suprema Corte ha confermato la condanna per maltrattamenti affermando che</p>
<blockquote><p><em>correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrato il reato in esame dalla «continua serie di insulti, prepotenze, meschine cattiverie», tra le quali l’infedeltà ostentata, perpetrata dal marito ai danni della moglie</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify">ritenendo peraltro attendibile la versione fornita dalla moglie che</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>non aveva manifestato alcuna animosità nei confronti del marito tanto che non aveva avanzato alcuna pretesa risarcitoria</em>.</p>
</blockquote>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ostentazione-del-tradimento/">Ostentazione del tradimento: integra il reato di maltrattamento ex art. 572 c.p.</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violazione degli obblighi di assistenza familiare e assegno di mantenimento</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/violazione-obblighi-assistenza-familiare-mantenimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=17076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Violazione degli obblighi di assistenza familiare e assegno di mantenimento &#8211; indice: Gli obblighi di assistenza familiare&#160; Gli artt. 570 e 570-bis c.p. I fatti esposti nella sentenza I motivi del ricorso L&#8217;inammissibilit&#224;&#160; Il giudizio di diritto&#160; Con la sentenza n. 11195 del 23 marzo 2021 la Cassazione penale stabilisce che integra il reato di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/violazione-obblighi-assistenza-familiare-mantenimento/">Violazione degli obblighi di assistenza familiare e assegno di mantenimento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Violazione degli obblighi di assistenza familiare e assegno di mantenimento &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#obblighi"><strong>Gli obblighi di assistenza familiare </strong></a></li>
<li><a href="#artt"><strong>Gli artt. 570 e 570-bis c.p.</strong></a></li>
<li><a href="#fatti"><strong>I fatti esposti nella sentenza</strong></a></li>
<li><a href="#motivi"><strong>I motivi del ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#inammissibilità"><strong>L&#8217;inammissibilità </strong></a></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Il giudizio di diritto </strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 11195 del 23 marzo 2021 la Cassazione penale stabilisce che integra il reato di <strong>violazione degli obblighi di assistenza familiare</strong> la mancata corresponsione dell&#8217;<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegno-di-mantenimento/">assegno di mantenimento</a> per i figli minori all&#8217;ex coniuge anche se questi non si trovano in stato di bisogno.</p>
<h2 id="obblighi" style="text-align: justify;">Gli obblighi di assistenza familiare</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice civile determina gli obblighi di assistenza familiare. Tali obblighi nascono dal matrimonio e dal rapporto tra genitori e figli. Gli obblighi nascenti dal<strong> matrimonio</strong> riguardano il legame coniugale e sono, ai sensi dell&#8217;articolo 143 del codice civile:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la fedeltà;</li>
<li>l&#8217;assistenza morale e materiale;</li>
<li>la collaborazione nell&#8217;interesse della famiglia e</li>
<li>la coabitazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alla nascita di un figlio sorgono in capo ai coniugi che diventano genitori altri <strong>obblighi nei confronti del figlio</strong>. In questo caso gli obblighi sono determinati dall&#8217;articolo 147 del codice civile nell&#8217;obbligo di <em>&#8220;mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 315-bis del codice civile stabilisce tutti i diritti del figlio che sono difesi dalla legge e di cui i genitori devono garantire il pieno esercizio.</p>
<h2 id="artt" style="text-align: justify;">Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare</h2>
<p style="text-align: justify;">Il codice penale contiene due disposizioni che disciplinano il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La prima, l&#8217;<strong>articolo 570</strong>, che indica quando c&#8217;è reato in costanza di matrimonio. La seconda, l&#8217;<strong>articolo 570-bis</strong>, che stabilisce le pene applicabili quando c&#8217;è reato in caso di separazione, <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/divorzio/">divorzio</a> o nullità del matrimonio.</p>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 570 del codice penale</h3>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;articolo 570 del codice penale:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all&#8217;ordine o alla morale delle famiglie, <strong>si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge</strong>, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;</em><br />
<em>2) <strong>fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore</strong>, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.</em><br />
<em>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un&#8217;altra disposizione di legge&#8221;. </em></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il 570-bis</h3>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 570-bis invece recita:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Le pene previste dall’articolo 570 si applicano <strong>al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli</strong>&#8220;. </em></p>
<h2 id="fatti" style="text-align: justify;">I fatti oggetto della sentenza n. 11195 del 2021 della Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Lo scorso marzo la Corte di Cassazione, sezione penale, ha condotto un giudizio di legittimità circa il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d&#8217;appello che confermava la <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condanna/">condanna</a> al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare</strong> e relative sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si introduce il giudizio facendo un quadro della situazione familiare del ricorrente. In sede di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/separazione-con-minori/">separazione personale dei coniugi</a> il ricorrente, padre di tre figli minori, viene onerato dell&#8217;obbligo di corrispondere alla ex moglie un <strong>assegno di mantenimento</strong> per i tre figli pari a 300 euro mensili.</p>
<p style="text-align: justify;">Non adempiendo tale obbligo, l&#8217;uomo viene denunciato per reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all&#8217;articolo 570 del codice penale. Il tribunale adito lo condanna e lo sottopone alle relative sanzioni con alcuni sconti di pena per attenuanti generiche.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uomo ricorre in appello contestando la sentenza del tribunale di primo grado non ottenendo un provvedimento migliorativo ma anzi confermativo di quello di primo grado. Per tale motivo ricorre in cassazione.</p>
<h2 id="motivi" style="text-align: justify;">I motivi posti alla base del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">Oltre alle questioni di natura strettamente processuale che in tal sede non interessano il motivo principale su cui il ricorrente ha basato il ricorso è il seguente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uomo giustificava il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dagli accordi di separazione in tema di mantenimento dei figli minori per i seguenti motivi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>i figli non si trovavano in stato bisogno</strong> in quanto mantenuti dalla madre e dai genitori di lei;</li>
<li>aveva incontrato <strong>difficoltà economiche</strong> che gli impedivano di adempiere a tali obblighi;</li>
<li>era sempre stato diligente nell&#8217;adempiere i propri <strong>doveri di padre</strong>. Aveva garantito la presenza costante che deve tenere un genitore, nonché contribuito ai bisogni sanitari ed educativi dei minori.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso inoltre l&#8217;uomo chiedeva una riduzione delle pene applicate in primo grado. Affermava che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero considerato che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>gli ex coniugi avevano regolato i propri rapporti patrimoniali prima dell&#8217;imputazione a reato con un accordo privato;</li>
<li>le spese da lui sostenute per i viaggi da e per una certa destinazione e le difficoltà economiche da lui incontrate.</li>
</ul>
<h2 id="inammissibilità" style="text-align: justify;">L&#8217;inammissibilità del ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">Ai suddetti motivi riportati dal ricorrente la Corte contesta, ritenendo inammissibile il ricorso, i <strong>seguenti fatti</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l&#8217;accordo regolativo delle pendenze patrimoniali tra gli ex coniugi era stato formalizzato solo dopo la commissione dell&#8217;illecito. La formalizzazione dell&#8217;accordo inoltre era avvenuta in sede di ricorso per la richiesta di ottenimento di una sentenza di nullità del matrimonio. Ricorso che poi non è stato depositato né vagliato dal giudice civile;</li>
<li>i giudici hanno ritenuto la pena inflitta in primo grado e confermata nel secondo completamente<strong> equa</strong> rispetto alla violazione del mancato adempimento dell&#8217;obbligo di mantenimento di ben tre figli. Ed anche sulla base del fatto che il ricorrente presentava già un precedente penale;</li>
<li>nei giudizi di primo grado e di merito si era dimostrato che l&#8217;uomo non era nell&#8217;assoluta impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni economiche;</li>
<li>nel <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/criteri-calcolo-assegno-mantenimento/">calcolo dell&#8217;importo dell&#8217;assegno di mantenimento</a> in sede di separazione era già stato tenuto conto delle spese di viaggio che avrebbe dovuto sostenere e di cui lamentava il peso economico nel ricorso.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si riserva particolare attenzione alle altre motivazioni nel paragrafo successivo in quanto costituenti il <em>vulnus</em> del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.</p>
<h2 id="giudizio" style="text-align: justify;">Il giudizio di diritto della Corte di Cassazione sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare</h2>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso proposto dall&#8217;uomo, come già accennato, viene dichiarato inammissibile e i motivi ritenuti infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo alle motivazioni prodotte dal ricorrente esposte nel paragrafo precedente la Corte ha affermato che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali, <strong>in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l&#8217;incapacità economica dell&#8217;obbligato</strong>, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall&#8217;art. 570 c.p., <strong>deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti</strong>; e che <strong>la minore età del figlio, a favore del quale é previsto l&#8217;obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza</strong>, con la conseguenza che il reato di cui all&#8217;art. 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l&#8217;altro genitore&#8221;. </em></p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento all&#8217;adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli minori inoltre i giudici stabiliscono che <em>&#8220;il genitore <strong>non può modificare arbitrariamente i contenuti dell&#8217;obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico</strong>, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell&#8217;assegno su cui l&#8217;altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minore&#8221;.</em></p>
<p><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Filippo Martini – diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/violazione-obblighi-assistenza-familiare-mantenimento/">Violazione degli obblighi di assistenza familiare e assegno di mantenimento</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maltrattamenti in famiglia: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-in-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 15:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=13954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il reato di maltrattamenti in famiglia &#8211; indice: Cos&#8217;&#232; L&#8217;interesse tutelato I soggetti attivi e passivi I maltrattamenti L&#8217;elemento psicologico La condotta Cultura e consenso Fattispecie aggravate Violenza assistita L&#8217;articolo 572 del codice penale, primo comma, stabilisce che &#8220;Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-in-famiglia/">Maltrattamenti in famiglia: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di maltrattamenti in famiglia &#8211; indice:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#interesse-tutelato"><strong>L&#8217;interesse tutelato</strong></a></li>
<li><a href="#soggetti-attivi-passivi"><strong>I soggetti attivi e passivi</strong></a></li>
<li><a href="#maltrattamenti"><strong>I maltrattamenti</strong></a></li>
<li><a href="#elemento-psicologico"><strong>L&#8217;elemento psicologico</strong></a></li>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta</strong></a></li>
<li><a href="#cultura-cosnsenso"><strong>Cultura e consenso</strong></a></li>
<li><a href="#fattispecie-aggravate"><strong>Fattispecie aggravate</strong></a></li>
<li><a href="#violenza-assistita"><strong>Violenza assistita</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 572 del codice penale, primo comma, stabilisce che <em>&#8220;Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, <strong>maltratta</strong> una persona della <strong>famiglia</strong> o comunque <strong>convivente</strong>, o una persona <strong>sottoposta alla sua autorità</strong> o a lui <strong>affidata</strong> per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l&#8217;esercizio di una professione o di un&#8217;arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Una norma di largo utilizzo nei tempi che corrono, non solo per il sempre più frequente verificarsi di violenza tra le mura familiari ma anche per l&#8217;ampio ambito di applicazione. Il diritto penale infatti punisce le condotte violente che possono sfociare in<strong> maltrattamenti in famiglia</strong> ovvero in maltrattamenti nei confronti di altri soggetti con i quali si intrattengono relazioni strette e abituali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale reato si colloca fra i delitti contro la famiglia ovvero nel capo IV che disciplina <em>&#8220;i delitti contro l&#8217;assistenza familiare&#8221;</em>. Si tiene a precisare che, sebbene il legislatore lo abbia collocato in tale sezione, è riduttivo ritenere che l&#8217;interesse giuridico tutelato dalla norma sia la famiglia posto che la stessa ricomprende tra i soggetti attivi e passivi del reato un ampio spettro di persone.</p>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos&#8217;è il reato di maltrattamenti in famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">Il reato di maltrattamenti in famiglia è una norma del codice penale che punisce <strong>chiunque</strong> maltratta un familiare o un convivente ovvero un soggetto sul quale esercita un&#8217;autorità ad esempio per ragioni di lavoro, di status sociale ovvero su una persona che gli è stata affidata per altre ragioni previste dalla norma.</p>
<p style="text-align: justify;">La fattispecie delittuosa pertanto tutela non solo soggetti facenti parte di un nucleo familiare, bensì tutte le vittime di maltrattamenti che subiscono tale affronto da parte di un soggetto con cui hanno un <strong>rapporto personale, continuativo e abituale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo un delitto, tale reato è punito con la pena della <strong>reclusione</strong> che varia a seconda che si tratti dell&#8217;ipotesi semplice di reato di cui al primo comma ovvero delle ipotesi previste nei successivi secondo e terzo comma.</p>
<p style="text-align: justify;">È un reato <strong>procedibile d&#8217;ufficio</strong> che ha carattere dell&#8217;abitualità e non della permanenza, il cui elemento psicologico è costituito dal dolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo un reato disciplinato da un&#8217;unica norma avente portata generica, a differenza di quella prevista per il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-animali-collare-antiabbaio/">maltrattamento di animali</a> che è più dettagliata, la sua disciplina dev&#8217;essere ricostruita anche mediante alcuni significativi interventi giurisprudenziali.</p>
<h2 id="interesse-tutelato" style="text-align: justify;">L&#8217;interesse tutelato</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 2 della Costituzione è fondamentale per individuare l&#8217;interesse giuridico tutelato tramite la norma sul reato di maltrattamenti in famiglia. Questo afferma che <em>&#8220;La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, <strong>sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità</strong>, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">I maltrattamenti infatti, sia che vengano subiti da un familiare sia che vengano subiti da un soggetto con qualifica diversa rispetto all&#8217;autore del reato, calpestano la <strong>personalità</strong> e la <strong>dignità</strong> della persona umana. La personalità della persona infatti si esplica nei rapporti con gli altri esseri umani in qualsiasi qualità intrattenuti. Sia che si tratti perciò di una relazione familiare, lavorativa o sociale i maltrattamenti non solo danneggiano l&#8217;<strong>integrità fisica</strong> della vittima ma anche quella<strong> morale</strong> offendendo dunque proprio quel diritto inviolabile allo svolgimento della personalità garantito dalla Costituzione all&#8217;articolo 2.</p>
<p style="text-align: justify;">È inoltre dall&#8217;offesa alla dignità della persona e alla compressione del suo diritto all&#8217;espansione della personalità che deriva, come si vedrà, il carattere dell&#8217;<strong>abitualità della condotta</strong>.</p>
<h2 id="soggetti-attivi-passivi" style="text-align: justify;">Agente e vittima del reato di maltrattamenti in famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i soggetti attivi e passivi del reato bisogna distinguere il caso in cui la norma chieda un <strong>rapporto qualificato</strong> da quelli in cui si riferisce a rapporti derivanti da una <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/convivenza-di-fatto/"><strong>convivenza</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel secondo caso la norma assoggetta alla pena prevista chiunque ponga in essere i maltrattamenti nei confronti di un convivente. L&#8217;ambito di applicazione qui è molto vasto e non richiede un rapporto qualificato tra l&#8217;agente e la vittima se non il solo requisito della <strong>condivisione di spazi comuni</strong>. L&#8217;autore del reato può essere pertanto qualsiasi persona a prescindere dalla tipologia di vincolo personale in essere con la vittima.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è più complessa per quanto riguarda i casi in cui la norma richiede un rapporto qualificato. Si tratta dei seguenti tre rapporti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>familiari</strong>;</li>
<li>di <strong>esercizio di autorità</strong>, come ad esempio quello che si esercita in un rapporto lavorativo;</li>
<li>di <strong>affidamento</strong> per ragioni di istruzione, cura, educazione, vigilanza o custodia. Si pensi ad esempio al rapporto scolastico tra l&#8217;insegnante e l&#8217;alunno.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il concetto di &#8220;familiari&#8221; e di famiglia si richiama una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9242/2010. I giudici hanno definito famiglia ai sensi della norma<em> &#8220;ogni consorzio di persone tra le quali, <strong>per strette relazioni e consuetudini di vita</strong>, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione&#8221;.</em></p>
<h2 id="maltrattamenti" style="text-align: justify;">I maltrattamenti: la condotta abituale e reiterata</h2>
<p style="text-align: justify;">Premesso che i maltrattamenti non consistono nell&#8217;abuso di mezzi di correzione o di disciplina di cui all&#8217;articolo 571 c.p., ogni azione violenta o non violenta che <strong>comprime o impedisce lo sviluppo della personalità umana</strong> può considerarsi maltrattamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interventi della Corte di Cassazione sul concetto di maltrattamenti sono i più disparati. Fra i più significativi si segnala la nota sentenza n. 8396/1996 in cui i giudici hanno stabilito che <em>&#8220;Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima ma anche <strong>gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali</strong>..</em>.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa sentenza inoltre la giurisprudenza solleva il carattere di abitualità della condotta necessario affinché vi sia reato di maltrattamenti in famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte afferma infatti che non rileva ai fini dell&#8217;insussistenza dell&#8217;illecito il fatto che i comportamenti violenti siano esercitati alternativamente a periodi di tranquillità o in situazioni contingenti. È sufficiente il ripetersi di tali azioni <strong>in maniera sistematica e abituale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In una più recente sentenza della stessa Corte, la n. 40340/2007, i giudici hanno affermato che <em>&#8220;Nel caso in cui venga posto in essere un <strong>uso sistematico della violenza</strong>, correttamente è ravvisato il reato di maltrattamenti di cui all&#8217;articolo 572 c.p. mentre non è possibile configurare il meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all&#8217;art.</em> 571 c.p., anche laddove, in ipotesi, la condotta sia stata sorretta da un asserito animus corrigendi&#8221;.</p>
<h2 id="elemento-psicologico" style="text-align: justify;">L&#8217;elemento psicologico</h2>
<p style="text-align: justify;">Si accennava all&#8217;inizio che l&#8217;elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia è il <strong>dolo</strong>. Si tratta infatti di un delitto in cui è necessario tale elemento soggettivo per configurarsi il reato. La giurisprudenza precisa che è sufficiente un dolo <strong>generico</strong> consistente <em>&#8220;nella <strong>coscienza e volontà</strong> di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in <strong>modo continuo e abituale</strong> in modo da <strong>lederne complessivamente la personalità</strong>&#8220;</em> (Cass. 11476/1997).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritorna nelle parole della Corte quel comportamento lesivo della personalità della vittima necessario al configurarsi della fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza del dolo, cosi come individuato dalla giurisprudenza, non può esserci il reato di maltrattamenti in famiglia. Come ha affermato la Cassazione nella sentenza 6490/2009 <strong>quando manchino nell&#8217;agente</strong> <em>&#8220;la coscienza e la volontà di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale..</em>.<strong>i singoli atti lesivi</strong>, certamente verificatisi, <strong>non possono che essere letti come forme espressive di reazioni determinate da tensioni contingenti</strong>, anche se non infrequenti nel descritto contesto familiare; detti atti non appaiono, per quanto accertato in sede di merito, tra loro connessi e cementati dalla <strong>volontà unitaria e persistente dell&#8217;agente</strong> di sottoporre i soggetti passivi a ingiuste sofferenze morali o fisiche, si da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale&#8221;.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">Condotta commissiva od omissiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Quando si pensa ai maltrattamenti, dandone un connotato per lo più fisico, viene naturale pensare ad una condotta commissiva. In realtà c&#8217;è chi ha pensato che si possono avere dei maltrattamenti anche con condotte omissive. La norma non si esprime in merito e pertanto ci ha pensato la giurisprudenza a dare una risposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 41142/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito, con riguardo al rapporto tra un minore e il responsabile della sua educazione e assistenza che <em>&#8220;il reato di maltrattamenti in famiglia può rimanere realizzato in linea di principio anche in <strong>condotte omissive</strong> individuabili pure nel deliberato astenersi da parte del responsabile della educazione e della assistenza al minore, dall&#8217;impedire gli effetti illegittimi di una propria condotta diretta verso altri soggetti&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">A titolo esemplificativo si cita un altro esempio di condotta omissiva che integra il reato in esame.  Si pensi agli operatori sanitari delle case di riposo per anziani che non ottemperino ai loro <strong>obblighi di assistenza, cura e nutrizione</strong> degli anziani. In tal caso, tuttavia, ma non solo, il reato di maltrattamenti si sostanzia nella combinazione di condotte commissive ed omissive.</p>
<h2 id="cultura-consenso" style="text-align: justify;">Cultura, consenso e maltrattamenti in famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">Nei tempi più recenti, sono state sempre più frequenti le ondate migratorie verso l&#8217;Italia. La giurisprudenza infatti si è dovuta cimentare su episodi di maltrattamenti in famiglia in cui la vittima del reato ha acconsentito al maltrattamento in ragione della cultura di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno dovuto operare un principio di prevalenza tra la <strong>tolleranza culturale</strong> e i <strong>diritti della persona</strong>. Senza alcun dubbio la giurisprudenza ha dato maggior peso ai diritti della persona. Ciò in ragione di una costituzione che li considera limiti invalicabili dall&#8217;introduzione di nuovi usi e costumi nella nostra società civile.</p>
<h2 id="fattispecie-aggravate" style="text-align: justify;">Le fattispecie aggravate del reato di maltrattamenti in famiglia</h2>
<p style="text-align: justify;">La legge 69/2019, chiamata Codice Rosso e recante disposizioni a tutela delle vittime della violenza domestica e di genere, ha introdotto una <strong>fattispecie aggravata</strong> del reato di maltrattamenti in famiglia al secondo comma dell&#8217;art. 572 c.p. Allo stesso tempo tale recente corpo normativo ha eliminato dall&#8217;articolo 61 c.p. sulle aggravanti comuni del reato il riferimento ai maltrattamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale fattispecie aggravata si ha quando <em>&#8220;il fatto è commesso in presenza o in danno di <strong>persona minore</strong>, di <strong>donna in stato di gravidanza</strong> o di <strong>persona con disabilità</strong> come definita ai sensi dell&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.</em> <em>104, ovvero se il fatto è commesso con <strong>armi</strong>&#8220;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo caso il reato è punito con la pena prevista per la fattispecie semplice del reato. Ovvero della reclusione da tre a sette anni, aumentata fino alla metà.</p>
<p style="text-align: justify;">Al comma terzo dell&#8217;art. 572 c.p. invece sono previste delle ipotesi di <strong>evento che possono aggravare il reato</strong> e aumentarne di conseguenza la pena. Si tratta del verificarsi di eventi non desiderati dall&#8217;agente e che, in caso contrario, configurerebbero i reati di lesioni personali dolose o di omicidio doloso. Ci sarebbe pertanto il concorso di tali reati con il reato di maltrattamenti. Gli eventi che possono verificarsi sono i seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>una <strong>lesione personale grave</strong>, caso in cui la reclusione è determinata fra i 4 e i 9 anni;</li>
<li>una <strong>lesione personale gravissima</strong>, in cui la reclusione dai 7 ai 15 anni;</li>
<li>la <strong>morte della vittima</strong>, con la reclusione dai 12 ai 24 anni.</li>
</ul>
<h2 id="violenza-assistita" style="text-align: justify;">La violenza &#8220;assistita&#8221; o &#8221; indiretta&#8221;</h2>
<p style="text-align: justify;">Sempre nel quadro normativo delle disposizioni a tutela dei minori e delle donne contro la violenza di cui alla legge 69/2019 è stata introdotta all&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 572 c.p. un&#8217;ipotesi chiamata di <strong>violenza assistita o indiretta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo comma della norma infatti recita <em>&#8220;Il minore di anni diciotto che<strong> assiste</strong> ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione si inserisce in quella parte della norma che vuole tutelare la famiglia. Di quest&#8217;ultima il legislatore ha inteso tutelare non solo l&#8217;integrità del nucleo bensì l&#8217;<strong>incolumità fisica e psichica dei suoi membri</strong>. A maggior ragione se si tratta di minori sui quali occasioni di violenza e sofferenza possono incidere su un sano sviluppo psichico.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/maltrattamenti-in-famiglia/">Maltrattamenti in famiglia: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scattare foto di nascosto: via al sequestro del cellulare</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/scattare-foto-nascosto-via-al-sequestro-del-cellulare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 17:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=6056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scattare foto di nascosto con il proprio cellulare può configurare il reato di molestie: ecco che cosa ha affermato una recente sentenza della Cassazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scattare-foto-nascosto-via-al-sequestro-del-cellulare/">Scattare foto di nascosto: via al sequestro del cellulare</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chi <strong>scatta con il proprio cellulare delle fotografie</strong> senza che il soggetto ripreso abbia espresso il proprio consenso, attua un comportamento che potrebbe essere idoneo a <strong>configurare il reato di cui all’art. 660 cp</strong>, divenendo così ammissibile a subire il <strong>sequestro del cellulare a fini probatori</strong>. È quanto ha concluso la Corte di Cassazione, prima sez. pen., con la recente sentenza 9446/2018, con la quale ha respinto il ricorso avanzato da un uomo, indagato per il <strong>reato di molestia</strong> cui l’art. 660 cp si riferisce.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Reato di molestia o disturbo alle persone</h2>
<p style="text-align: justify;">La vicenda inizia al Tribunale di Palermo, che ha confermato il decreto di convalida emesso dal P.M. in relazione a un provvedimento di sequestro probatorio di un telefono cellulare da parte di un uomo indagato, sorpreso dagli agenti della vigilanza in un supermercato, seduto su una carrozzina per disabili, a riprendere e seguire una giovane donna attraverso il proprio dispositivo di telefonia mobile, abilitato alle funzioni di fotocamera e videocamera.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice ha esaminato la vicenda verificando l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 660 cp, rubricato “<strong>Molestia o disturbo alle persone</strong>”, secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a cinquecentosedici euro.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">La valutazione di cui sopra avviene peraltro non nella prospettiva di un <strong>giudizio di merito</strong> sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento esclusivo all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia del reato, che rendono utili ulteriori indagini che non sarebbero esperibili altrimenti senza la sottrazione del bene all’indagato.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, secondo il Tribunale, l’accusa aveva correttamente avanzato l’ipotesi di sussistenza del <strong>reato</strong> <strong>di molestia o di disturbo alle persone</strong>, e pertanto era stata ritenuta la natura di corpo di reato dell’oggetto sequestrato, oltre alla necessità di mantenimento del vincolo reale ai fini delle indagini, in particolar modo per accertare la presenza di documenti fotografici che ritraevano la donna, all’interno della scheda di memoria del cellulare.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Molestia alle persone: commette reato chi scatto foto di nascosto</h2>
<p style="text-align: justify;">L’indagato ha così proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’insussistenza dei presupposti utili per poter configurare il reato ipotizzato. I legali dell’uomo sostenevano in particolar modo che il comportamento posto in essere dall’indagato non aveva invaso la <strong>libera determinazione della persona offesa</strong>, né tale condotta aveva recato molestia o disturbo alla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, il ricorrente aveva dedotto che nella fattispecie erano stati compiuti pochi e sporadici scatti fotografici, e che così facendo la donna non si era nemmeno accorta di un simile accadimento. Ne sarebbe dimostrazione, secondo l’indagato, il fatto che la denuncia della parte offesa era stata sporta sulla base di quanto era stato osservato dai vigilanti addetti alla sicurezza del supermercato. Alla luce di ciò, secondo la difesa non era possibile ipotizzare alcuna lesione alla tranquillità personale, che costituisce il bene giuridico oggetto di tutela della norma penale in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le valutazioni dei giudici della Suprema  Corte sono però evidentemente molto diverse. In particolare, la Cassazione <strong>ritiene infondata l’impugnazione della parte ricorrente</strong>, poiché in materia di molestia o di disturbo alle persone, il già citato art. 660 cp è finalizzato a perseguire quei comportamenti che siano idonei in modo astratto a suscitare nella persona offesa direttamente, ma anche nella gente, delle reazioni violente o dei moti di disgusto o di ribellione, che possono influire negativamente sul bene giuridico tutelato, ovvero l’ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici segnalano pertanto come l’oggetto di tutela da parte della norma sia proprio la tranquillità pubblica, mentre l’interesse privato, individuale, è tutelato e protetto solo in via riflessa e indiretta. Detto ciò, i giudici concludono che la tutela penale è accordata in ogni caso, anche contro la volontà della persona molestata.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la posizione degli Ermellini in tal proposito non è certo nuova, visto e considerato che come già affermato dalla <strong>giurisprudenza di legittimità</strong>, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 660 cp, la molestia o il disturbo dovranno essere valutati avendo come riferimento la psicologia normale media, ovvero il sentire e il vivere comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, nel caso in oggetto di trattazione da parte della Corte di Cassazione, diviene del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio, o si sia accorta di quanto stava accadendo solo dopo le segnalazioni degli agenti di vigilanza.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/scattare-foto-nascosto-via-al-sequestro-del-cellulare/">Scattare foto di nascosto: via al sequestro del cellulare</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obbligare la moglie a fare sesso è reato di violenza</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/obbligare-la-moglie-sesso-reato-violenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 17:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=4082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il reato di violenza sessuale fra coniugi &#8211; indice: La condotta punibile La prova L&#8217;assenza di testimoni La ricostruzione Un marito che costringe la propria moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volont&#224; &#232; punibile per il reato di violenza sessuale, di cui all&#8217;art. 609-bis del Codice penale. Per quanto concerne la &#8220;prova&#8221; di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/obbligare-la-moglie-sesso-reato-violenza/">Obbligare la moglie a fare sesso è reato di violenza</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il reato di violenza sessuale fra coniugi &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#condotta"><strong>La condotta punibile</strong></a></li>
<li><a href="#prova"><strong>La prova</strong></a></li>
<li><a href="#testimoni"><strong>L&#8217;assenza di testimoni</strong></a></li>
<li><a href="#ricostruzione"><strong>La ricostruzione</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un marito che costringe la propria moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà</strong> è punibile per il <strong>reato di violenza sessuale</strong>, di cui all’art. 609-bis del Codice penale. Per quanto concerne la “prova” di quanto avvenuto, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 16608/2017 ha ricordato che <strong>può essere sufficiente la sola dichiarazione della donna</strong>, dopo che il giudice ne abbia intuibilmente vagliato l’attendibilità. Una pronuncia che rigetta il ricorso proposto dall’uomo, già ritenuto colpevole nel grado di giudizio precedente.</p>
<h2 id="condotta" style="text-align: justify;">Una condotta da punire come reato di violenza sessuale</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di lamentela il ricorrente deduceva la violazione della legge sulla base della ritenuta non corrispondenza tra la sua condotta ed il paradigma normativo di cui all&#8217;art. 609-bis cod. pen., che afferma che</p>
<blockquote><p>Chiunque, con <strong>violenza</strong> o <strong>minaccia</strong> o mediante abuso di autorità <strong>costringe</strong> taluno a<strong> compiere o subire atti sessuali</strong> è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha tuttavia rigettato il primo motivo di ricorso, ribadendo quanto già affermato dalla corte territoriale.</p>
<p>Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/moglie-rifiuta-sesso-addebito-separazione/">Moglie rifiuta di fare sesso con il marito: non sempre c’è addebito della separazione</a></p>
<h2 id="prova" style="text-align: justify;">Le dichiarazioni della donna come prova dirimente</h2>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di lamentela invece l’uomo sosteneva la “asserita violazione di legge, in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali, (…)nonché in ordine alla contraddittorietà della motivazione laddove in essa si è dato pieno credito alle dichiarazioni della persona offesa senza che sia stata considerata l&#8217;elevatissima conflittualità esistente fra i due coniugi nonché la esistenza di un interesse da parte della persona offesa in relazione alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto in ragione delle ricadute che tale dichiarazione potrebbe avere sulle controversie civili pendenti inter partes”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/comunione-legale-dei-beni/">La Comunione legale dei beni tra coniugi</a></p>
<h2 id="testimoni">L&#8217;assenza di testimoni</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte rigettava anche questo secondo motivo di lamentela. <strong>I giudici hanno anzitutto sottolineato come nei reati sessuali spesso la perpetrazione della condotta avvenga alla sola presenza del soggetto cui è attribuito il comportamento delittuoso e della parte offesa, senza testimoni</strong>. Ebbene, in assenza di testimoni, “è sufficiente, ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla sola parte offesa, sebbene le stesse, seppure non necessitanti di riscontri, debbano essere sottoposte ad un accurato vaglio da parte del giudice del merito, attinente sia alla attendibilità soggettiva del dichiarante sia alla credibilità oggettiva di quanto da questo riferito”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale valutazione, la Corte ha poi ricordato come sia emerso con chiarezza, nei precedenti gradi, “che la donna, la quale neppure si è costituita parte civile in danno dell&#8217;imputato, ha riferito in sede dibattimentale che il marito la ha più volte costretta, anche con atti di violenza fisica di fronte al suo rifiuto, ad avere con lui rapporti sessuali”. Queste dichiarazioni per gli Ermellini sarebbero idonee a fondare il giudizio di condanna a carico del marito e, peraltro, “non sono state di fatto contestate se non genericamente, dalla difesa dell&#8217;imputato, attraverso un vago ed indeterminato riferimento alla sussistenza di una interesse della persona offesa all&#8217;esito del presente giudizio, potendo essere lo stesso successivamente &#8220;speso&#8221; nel corso di non meglio chiariti giudizi civili esistenti fra le parti”.</p>
<h2 id="ricostruzione">La precisione nella ricostruzione degli episodi</h2>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, osserva la Corte aggiungendo un ulteriore e interessante spunto di riflessione, <strong>non rileva affermare che i fatti di violenza sessuale siano “solo compendiosamente richiamati nella loro articolata totalità, senza che siano delineate minutamente le forme in cui i singoli episodi si sono atteggiati”</strong>. Per i giudici è infatti evidente che, al di là della specifica indicazione delle singole fattispecie di violenza, “la descrizione dei fatti contestati al prevenuto ha sicuramente consentito a questo di esercitare validamente il proprio diritto di difesa”.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso peraltro dicasi nei confronti della presunta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della donna a carico del marito, relativamente alle imputazioni di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. “Anzi, va rilevato che, con specifico riferimento a tali reati, la Corte di appello ha indicato puntuali riscontri, costituiti da certificazioni mediche e dichiarazioni testimoniali di soggetti diversi dalla parte offesa -della cui esistenza e della cui forza probatoria l&#8217;imputato fa mostra di una piena ed ingiustificata negligenza nell&#8217;atto impugnatorio da lui depositato -tali da porre la decisione dei giudici torinesi al riparo da ogni censura sul punto”.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Bellato &#8211; diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/obbligare-la-moglie-sesso-reato-violenza/">Obbligare la moglie a fare sesso è reato di violenza</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registrazioni con il cellulare: sono lecite e costituiscono prova documentale</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/registrazioni-cellulare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 16:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le registrazioni con il cellulare come prova &#8211; indice: Il caso Il giudizio La validit&#224; Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5241/2017, le registrazioni e i video con il telefonino sono leciti e possono costituire una prova documentale lecita e utilizzabile all&#8217;interno di un processo. Vediamo dunque quali sono i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/registrazioni-cellulare/">Registrazioni con il cellulare: sono lecite e costituiscono prova documentale</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le registrazioni con il cellulare come prova &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#giudizio"><strong>Il giudizio</strong></a></li>
<li><a href="#validita"><strong>La validità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5241/2017, <strong>le registrazioni e i video con il telefonino sono leciti</strong> e possono costituire una <strong>prova documentale lecita</strong> e utilizzabile all’interno di un processo. Vediamo dunque quali sono i contorni del caso su cui la Suprema Corte si è occupata negli scorsi giorni, e quali sono le motivazioni che hanno condotto alla sintesi di cui sopra.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso in cui sono state fatte registrazioni con il cellulare</h2>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Perugia con l’ordinanza del 23 febbraio 2016 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Perugia del 4 febbraio 2016 degli arresti domiciliari dell’indagato, un carabiniere colpevole di aver indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali, abusando della sua inferiorità psichica. Con il ricorso in Cassazione l’indagato deduceva diversi motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">È così emerso che il carabiniere si sarebbe adoperato in favore della prostituta ove ci fossero stati problemi con i suoi clienti: l’attività di controllo e di protezione è attività doverosa delle forze dell’ordine e il reato di cui all’art. 319 quater cod. pen. si verifica solo nelle ipotesi di prospettazione di disattendere i propri doveri con indebito vantaggio. Dunque, la rappresentazione da parte del ricorrente di impiegare le sue prerogative di carabiniere a salvaguardia della prostituta non poteva essere inserita nel paradigma punitivo dell’art. 319 quater del cod. pen., mancando altresì un vantaggio indebito per la stessa, in vista del quale ella avrebbe concesso i suoi favori sessuali. Non è inoltre spiegato nell’ordinanza impugnata – afferma la Corte &#8211; come la condotta del ricorrente avesse espresso efficacia condizionante della condotta della donna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente, emerge come la conoscenza da parte del ricorrente delle condizioni di inferiorità psichica della parte offesa, presupposto logico giuridico della norma, per l’ordinanza fosse attestata poiché il carabiniere “non poteva ignorare”. Costui dichiara tuttavia che gli accertamenti medici effettuati successivamente ai fatti dell’imputazione, manifestando disfunzionalità emotive, non sarebbero rispondenti visto e considerato che “da immagini estratte da Facebook (la donna) non appariva affatto gravata da disturbi relazionali”.</p>
<h2 id="giudizio" style="text-align: justify;">Il giudizio della Corte in merito alle registrazioni fatte al cellulare</h2>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dei motivi di ricorso solo parzialmente sopra esaminati, la Corte afferma che l’istanza del ricorrente sarebbe comunque infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si legge nella pronuncia, “dall’analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (carenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 del cod. proc. pen.) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell’atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità”.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, gli ermellini sottolineano come “gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell’indicare il ricorrente autore dei fatti, e di altri fatti anche più gravi ancora in accertamento, descritti nell’imputazione”. Ai fini del nostro focus odierno, la sentenza segnala come “l’ordinanza impugnata evidenzia con motivazione adeguata, non contraddittoria e senza manifeste illogicità che il ricorrente aveva anche filmato integralmente gli incontri sessuali con le donne (oltre a quelle di cui all’imputazione anche per altre donne), e dalla visione del filmato e dal contenuto del colloquio emergevano in maniera inconfutabile (documentati dallo stesso indagato con i video) i gravi indizi dei reati in contestazione”.</p>
<h2 id="validita">La validità delle registrazioni come prova documentale</h2>
<p style="text-align: justify;">Tralasciando gli altri punti di motivazione, le considerazioni legate all’elemento di maggiore riferimento del nostro focus meritano una evidenziazione separata. I giudici affermano infatti come “alcune considerazioni devono necessariamente svolgersi sull’uso delle registrazioni video e sonore nei casi di violenza sessuale”. <strong>Registrazioni che in questo caso sono state effettuate dall’indagato, ma possono ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze, costituendo pur sempre una prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico &#8211; il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">“Nel particolare caso di violenza sessuale in giudizio, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze” – dichiarano gli ermellini – “Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima. La ripresa video copre a 360 gradi tutto il fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel nostro caso, come sopra visto, la registrazione è stata effettuata dallo stesso ricorrente, ma la stessa potrebbe avvenire legittimamente anche da parte della vittima. Infatti le registrazioni di conversazioni &#8211; e di video &#8211; tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del cod. proc. pen. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Bellato &#8211; diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/registrazioni-cellulare/">Registrazioni con il cellulare: sono lecite e costituiscono prova documentale</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abbandono di persona incapace: quando lo è lasciare a casa un anziano</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-lasciare-solo-genitore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 19:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lasciare solo l&#8217;anziano genitore: quando &#232; reato &#8211; indice: Un caso di condanna La Cassazione L&#8217;art. 591 del codice penale Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che lasciare da solo il genitore anziano pu&#242; costituire ipotesi di abbandono di persone incapaci e, di conseguenza, pu&#242; configurare la violazione dell&#8217;art. 591 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-lasciare-solo-genitore/">Abbandono di persona incapace: quando lo è lasciare a casa un anziano</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lasciare solo l&#8217;anziano genitore: quando è reato &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#condanna"><strong>Un caso di condanna</strong></a></li>
<li><a href="#cassazione"><strong>La Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#591"><strong>L&#8217;art. 591 del codice penale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che<strong> lasciare da solo il genitore anziano può costituire ipotesi di abbandono di persone incapaci</strong> e, di conseguenza, può configurare la violazione dell’art. 591 del codice penale. Nel caso in esame, il padre anziano della ricorrente si trovata in uno stato di precaria salute e, mediante un sostanziale abbandono, sarebbe stato messo in una condizione di pericolo.</p>
<h2 id="condanna" style="text-align: justify;">La condanna per abbandono di persone incapaci</h2>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, figlia del genitore abbandonato, era stata condannata dal tribunale di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Bari, che ha ribadito come la donna fosse colpevole di abbandono di persone incapaci. La donna presentava tuttavia ricorso, lamentando una errata applicazione dell’art. 591 del codice penale, poiché riteneva che la Corte d’appello avesse mal interpretato la disposizione, che sarebbe integrata dal pericolo per l&#8217;incolumità fisica derivante dall&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di assistenza, che non gravava sull&#8217;imputata, in quanto il padre non era affidato alla sua custodia. In aggiunta a ciò, nel suo ricorso la donna precisava che era nell&#8217;impossibilità di assistere il padre in quanto impegnata nell&#8217;assistenza di tre figli ed aveva avuto più gravidanze a rischio.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/addebito-separazione-tradimento/"><strong>Addebito della separazione conseguente al tradimento</strong></a></p>
<h2 id="cassazione" style="text-align: justify;">La decisione della Cassazione sull&#8217;abbandono di incapaci</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il primo motivo (l’errata applicazione dell’art. 591 del codice penale), la Cassazione ritiene infondato il ricorso. La Suprema Corte ribadisce infatti che “<em><strong>l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all&#8217;art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l&#8217;incolumità dei soggetto passivo</strong></em>.” Ulteriormente, gli ermellini sottolineano come si debba chiarire “che dalle sentenze di merito emerge senza margini di dubbio lo stato di pericolo concreto per la salute, in cui era da lungo tempo il padre della ricorrente; tale condizione, presupposto dei reato in parola, del resto, è stata posta in discussione dal ricorso solo con inammissibili argomenti in fatto, attraverso un&#8217;interpretazione alternativa delle deposizioni (di due testimoni, ndr)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assegnazione-casa-familiare/"><strong>Separazione e casa coniugale quando si vive con un altro uomo</strong></a></p>
<h3>Le motivazioni</h3>
<p style="text-align: justify;">Ancora, sottolinea la Corte, deve essere osservato come “il primo Giudice ha ampiamente motivato sul tema del dovere giuridico, oltre che morale, di cura ravvisabile in capo all&#8217;imputata verso il padre, tramite una corretta interpretazione sistematica delle norme di livello costituzionale riguardanti il riconoscimento della famiglia come società naturale ( art 29 Cost), il suo inquadramento tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e l&#8217;adempimento dei doveri di solidarietà sociale ( art 3 Cost), nonchè di quelle del codice civile che impongono il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a provvedere al proprio mantenimento ( art 433 cc)”.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma richiamata dalla sentenza d’appello sarebbe altresì ben integrata con l’indirizzo giurisprudenziale assunto dalla stessa Corte di Cassazione. In più occasioni (e anche in tempi recenti) ha ritenuto “il valore etico sociale della sicurezza personale come bene/interesse tutelato dalla norma incriminante, senza porre limiti nell&#8217;individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di assistenza e cura”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/affidamento-esclusivo-madre/"><strong>Affidamento figlio esclusivo alla madre se il padre si disinteressa</strong></a></p>
<h2 id="591">La tutela dell&#8217;articolo 591 del codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Introdotto ciò, si passa agevolmente all’analisi dell&#8217;art. 591 cod. pen., che ha l’obiettivo di tutelare il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. “In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte” – ricordano i giudici. Pertanto, in corrispondenza di ogni situazione che esige tale protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, “<strong>sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l&#8217;interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale</strong>” – sottolineano gli ermellini.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione si sofferma infine sul dovere di cura gravante sulla donna, che sosteneva invece di non aver “mai avuto in custodia il padre”. Un motivo di ricorso che la Corte non ritiene condivisibile, in considerazione dell’ampia e consolidata nozione di obbligo di cura ed assistenza elaborata dalle stesse precedenti pronunce della stessa Corte.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Bellato &#8211; diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/reato-lasciare-solo-genitore/">Abbandono di persona incapace: quando lo è lasciare a casa un anziano</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stalking: cosa fare, come comportarsi e difendersi</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking-cosa-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 09:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa fare in caso di stalking &#8211; indice: Tipi di stalking Come comportarsi Quando si parla generalmente di stalking, nell&#8217;ordinamento giuridico italiano si fa sicuramente riferimento all&#8217;articolo 612-bis del codice penale introdotto nel 2009, dal &#8220;decreto sicurezza&#8221;: l&#8217;articolo fa pi&#249; precisamente riferimento a &#8220;atti persecutori&#8220;, si tratta di un delitto ed &#232; sanzionato severamente, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking-cosa-fare/">Stalking: cosa fare, come comportarsi e difendersi</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cosa fare in caso di stalking &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#tipi"><strong>Tipi di stalking</strong></a></li>
<li><a href="#comportarsi"><strong>Come comportarsi</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quando si parla generalmente di <strong>stalking</strong>, nell&#8217;ordinamento giuridico italiano si fa sicuramente riferimento all&#8217;articolo <strong>612-bis del codice penale</strong> introdotto nel 2009, dal &#8220;decreto sicurezza&#8221;: l&#8217;articolo fa più precisamente riferimento a &#8220;<strong>atti persecutori</strong>&#8220;, si tratta di un <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-penale/">delitto</a></strong> ed è sanzionato severamente, con la reclusione da 6 mesi a quattro anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per capire se ci si trova di fronte al <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking/"><strong>reato di stalking</strong></a> è necessario innanzi tutto considerare come la giurisprudenza non abbia ritenuto sufficiente il manifestarsi di un isolato episodio a carattere persecutorio per delinearlo. Deve invece trattarsi di condotte vessatorie sul genere di molestie, minacce o più in generale di tutti quei comportamenti lesivi che inducano nel caso concreto a danno della vittima, una situazione psicologica di particolare disagio o turbamento. Il reato di stalking deve poi ritenersi speciale rispetto a reati sul genere di <strong>molestie</strong> o <strong>violenza privata</strong>, del quale lo staking costituisce senz&#8217;altro una manifestazione più grave e sanzionata ben più gravemente dal legislatore.</p>
<h2 id="tipi">Vari tipi di atti persecutori</h2>
<p style="text-align: justify;">Tale reato non si configura necessariamente nel caso in cui la persona offesa sia partner o ex partner dell&#8217;agente. Sebbene, nella casistica, circa il 75% delle persone offese sia rappresentata da soggetti di sesso femminile, la <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking-telefonate-sms/"><strong>giurisprudenza sullo stalking</strong></a>, nel corso di questi anni ha preso in considerazione e sanzionato vari tipi di atti persecutori, come casi di cosiddetto &#8220;<strong>stalking condominiale</strong>&#8220;, che si configura a danno di un condomino da parte di un proprio omologo, di &#8220;<strong>stalking occupazionale</strong>&#8221; che si configura invece sul luogo di lavoro a danno di un collega o di un subordinato, di &#8220;<strong>stalking familiare</strong>&#8220;, ove gli atti persecutori siano posti in essere nell&#8217;ambito di un nucleo familiare ed anche di &#8220;<strong>cyberstalking</strong>&#8220;, ove invece il mezzo utilizzato a danno della persona offesa sia un mezzo informatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto invece attiene alle condotte che, se reiterate, configurino tale reato, possono essere le più varie: dalle telefonate agli appostamenti sotto casa, dall&#8217;utilizzo molesto di mezzi di comunicazione telefonica ed informatica al seguire la persona offesa in luoghi pubblici, o spiare la stessa attraverso altri mezzi, o peggio, al reiterato tentativo di contatto fisico o di qualsivoglia altro tipo. Tali condotte, per configurare il reato di atti persecutori, devono comunque ingenerare nella persona offesa uno stato di disagio psicologico, una situazione emotivamente alterata a causa di tali condotte, un&#8217;alterazione delle proprie abitudini e del proprio modo di vivere, o, più in generale, un sentore di oppressione ed ossessione cagionate da tali comportamenti persecutori.</p>
<h2 id="comportarsi">Come comportarsi e difendersi con i due strumenti giuridici: la querela e l&#8217;ammonimento del questore</h2>
<p>Data la singolarità della fattispecie il legislatore ha differenziato le tutele percorribili da chi è vittima dello stalking. Gli strumenti giuridici, fatta salva la <strong>tutela risarcitoria</strong> comunque <strong>attivabile nel processo penale</strong>, sono quelli della <strong>querela di parte</strong> e dell<strong>&#8216;ammonimento del questore</strong>.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Fra i rimedi giuridici, quello che sicuramente è il più comune al fine di tutelarsi è quello della<strong> <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/querela/">querela di parte</a></strong>, che potrà essere proposta <strong>entro il termine di sei mesi decorrente dalla data dell&#8217;ultimo atto persecutorio</strong> subito. Attraverso una querela si metterà innanzi tutto a conoscenza la pubblica autorità del comportamento dello stalker, ed in secondo luogo si manifesterà allo la volontà repressiva nei riguardi di tali comportamenti. La querela non ha alcun costo e non è necessaria l&#8217;assistenza di un avvocato.</li>
<li style="text-align: justify;">Data la particolarità degli &#8220;atti persecutori&#8221;, l&#8217;ordinamento ha messo a disposizione anche taluni strumenti innovativi, di non irrilevante rilievo pratico, atti ad incidere su fattispecie di questo tipo prima di adire l&#8217;autorità giudiziaria: si sta facendo riferimento al nuovo &#8220;<strong>ammonimento del Questore</strong>&#8220;, attraverso il quale il Questore, qualora ne ravvisi l&#8217;opportunità in base alle segnalazioni fatte dal perseguitato, ammonisce il persecutore diffidandolo dal continuare a porre in essere attività di stalking e persecutorie. La valutazione in ordine ai rimedi specifici, giuridici o meno, da adottare nel caso concreto sono tanto delicati quanto la fattispecie di cui trattasi.</li>
</ul>
<p>Per una valutazione di un caso specifico è possibile chiedere una <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/consulenza-legale-online/">consulenza legale personalizzata sul reato di stalking</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/">Avv. Bellato &#8211; diritto penale</a></em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking-cosa-fare/">Stalking: cosa fare, come comportarsi e difendersi</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
