• LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Home » Civile » Condominio » La ripartizione delle spese dell’ascensore in condominio: una guida rapida

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

La ripartizione delle spese dell’ascensore in condominio: una guida rapida

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it La ripartizione delle spese dell’ascensore in condominio: una guida rapida
Ripartizione spese ascensore
Avv. Beatrice Bellato

La ripartizione delle spese dell’ascensore – indice:

  • Ordinarie e straordinarie
  • Nuova installazione
  • Condomini al pianterreno
  • Ripartizione con più ascensori
  • Criteri difformi

A stabilire i principi in base a cui le spese dell’ascensore devono essere ripartite in condominio è l’articolo 1124 del codice civile. L’articolo recita infatti:

“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.

La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.”

Il criterio ripartitivo proposto dal codice civile, in difetto di pattuizione contraria, ha dunque natura “ibrida”. Per metà si prenderanno in considerazione le tabelle millesimali “proprietà” di cui all’articolo 68 delle disposizioni attuative del codice civile. Per l’altra metà si avrà invece riguardo all’altezza del piano dal suolo.

Ripartizione delle spese ascensore ordinarie e straordinarie e nuova installazione

L’articolo 1124 del codice civile non distingue fra spese ordinarie e spese straordinarie, e fa anzi espressa menzione di “manutenzione e sostituzione”. Ciò implica chiaramente che i suddetti criteri ripartitivi debbano intendersi validi tanto per le spese di carattere ordinario quanto per quelle di carattere straordinario.

La distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria è invece rilevante per delineare le competenze dell’assemblea rispetto ai poteri propri dell’amministratore.

L’amministratore potrà infatti autonomamente dare luogo agli interventi di manutenzione ordinaria degli ascensori e riportare nel bilancio condominiale di fine anno quanto eseguito. I lavori di manutenzione straordinaria, viceversa, necessitano della preventiva autorizzazione deliberata dell’assemblea condominiale.

A distinguere fra manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in generale soccorre l’articolo 3, lettere a) e b) del D.P.R. numero 380 del 2001, che recita:

“Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;”

La ripartizione delle spese di nuova installazione dell’ascensore

La manutenzione ordinaria, straordinaria e la sostituzione però, implicano  che  un impianto sia già stato installato. Laddove le spese invece attengano all’installazione di un nuovo impianto prima inesistente (non già alla sostituzione di uno presente) i criteri di ripartizione saranno quelli dell’articolo 1123 del codice civile (tabella millesimale “proprietà”, quella del valore dell’edificio), come interpretato dalla Cassazione, con sentenze numero 5975 del 2004 e 2833 del 1999.

I condomini del piano terra devono sostenere le spese dell’ascensore?

Oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale è il primo capoverso dell’articolo 1124 del codice civile. Lo stesso stabilisce come le spese vadano sostenute “dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono”.

Quali sono le unità immobilari a cui servono? I condomini del piano terra partecipano?

Una ricostruzione “unanime” del punto appare ad oggi impossibile, soccorrono però alcune pronunce giurisprudenziali. Con riferimento ai condomini del piano terra, ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza numero 4419 del 21 febbraio 2013 ha stabilito che i condomini del pianterreno devono partecipare alla ripartizione delle spese di scale ed ascensore perché “le scale (e gli ascensori) appartengono anche ai condomini dei piani inferiori che non se ne servono in quanto beni che condizionano l’esistenza stessa dell’edificio”.

Cosa accade se il condominio ha più scale e più impianti?

A diversa conclusione si giunge invece nell’ipotesi in cui il condominio abbia più scale e più impianti ascensore. A chiarirlo è il terzo comma dell’articolo 1123 del codice civile, che stabilisce:

“Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.

I condomini serviti da un’altra scala o da un altro ascensore dovranno dunque partecipare alle spese relative al loro vano scale ed all’ascensore di loro competenza. A far chiarezza sul punto la Corte di Cassazione con sentenza numero 12641 del 2016, che ha ribadito l’esistenza del condominio parziale. Dall’esistenza del condominio parziale discendono non soltanto differenti criteri di ripartizione delle spese, ma la vera e propria titolarità del diritto di proprietà sulle scale e ascensori di pertinenza.

I criteri di ripartizione difformi e il regolamento contrattuale

Il codice civile fissa dei principi e dei criteri ripartitivi che sono sempre derogabili. Le tabelle millesimali che deroghino ai criteri di ripartizione dell’articolo 1124, devono però avere natura contrattuale. Per farlo cioè, devono essere frutto di un contratto che può formarsi sia per iscritto che in assemblea condominiale, sempre con approvazione unanime.

Le tabelle dal contenuto difforme devono quindi essere presenti in un regolamento condominiale contrattuale, oppure, se successive, devono essere votate ed approvate dall’unanimità.

L’unanimità degli aventi diritto può anche stabilire criteri di ripartizione delle spese di scale ed ascensori totalmente diversi, ad esempio “pro capite”, ed anche in assenza di tabelle millesimali. Per farlo tuttavia, sarà sempre necessaria l’unanimità dei condomini. In difetto dell’unanimità e con la sola maggioranza la delibera approvata sarà nulla.

Avv. Bellato – diritto condominiale

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 4.5 / 5. Conteggio voti 157

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Bellato – tel: 3397692552

    Diritto Condominiale

    • compenso amministratore condominio
      Il compenso dell’amministratore di condominio: cosa sapere e come tutelarsi
    • panni stesi
      Panni stesi sul balcone in condominio [Guida]
    • liberatoria condominiale
      Liberatoria condominiale: cos’è e perché serve prima di vendere casa
    • infiltrazioni acqua
      Infiltrazioni d’acqua in condominio: chi paga i danni?
    • sopraelevazione
      Sopraelevazioni in condominio [Guida completa]
    • azione creditore
      Creditore del condominio e condomino moroso: azioni e tutela
    • ore riposo condominio
      Ore di riposo in condominio, cosa prevede la legge?
    • multa condominiale
      Multa condominiale: cos’è, come funziona e come tutelarsi [Guida]
    • mediazione condominio
      La mediazione in condominio [Guida]
    • condomino moroso
      Decreto ingiuntivo contro il condomino moroso [Guida]
    • condominio tribunale
      Chi rappresenta il condominio in tribunale [Guida]
    • liti condominiali
      Liti condominiali: quando e come il condominio può agire in giudizio [Guida]
    • telecamere in condominio
      Telecamere in condominio: sicurezza e privacy [Guida]
    • consiglio di condominio
      Consiglio di condominio: ruolo e funzionamento [Guida]
    • impugnazione delibere condominiali
      L’ordine del giorno nelle assemblee condominiali [Guida]
    • modifica del regolamento condominiale
      Prorogatio dei poteri dell’amministratore di condominio [Guida]
    • fondo cassa condominio
      Il fondo cassa del condominio [Guida]
    • ripartizione spese condominiali
      La ripartizione delle spese condominiali: criteri e regole [Guida]
    • posto auto
      Posto auto in condominio: diritti, regole e gestione degli spazi comuni [Guida]
    • parcheggi condominiali
      Parcheggi condominiali: diritti, regole e modalità di utilizzo [Guida]
    • innovazioni
      Cosa sono e come funzionano le innovazioni in condominio [Guida]
    • sottobalconi
      Chi paga le spese di manutenzione di sottobalconi e cielini [Guida]
    • frontalini balconi
      Chi paga le spese di riparazione dei frontalini [Guida]
    • spese balconi
      Balconi in condominio: chi deve pagare le spese di riparazione?
    • balconi e verande
      Balconi, verande e finestre in condominio: proprietà, diritti e obblighi [Guida]
    • decoro architettonico
      Decoro architettonico del condominio: guida completa per i proprietari
    • ascensori
      Ascensori in condominio: proprietà, installazione e ripartizione delle spese [Guida]
    • locali servizi comuni
      Locali per servizi comuni in condominio: portineria, lavanderia e altre aree [Guida]
    • cortile condominiale
      Cortile condominiale: diritti, funzioni e ripartizione delle spese [Guida]
    • vestiboli
      Vestiboli, anditi e portici nel condominio [Guida]
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Contatti
    • Privacy Policy
    Avv. Bellato Granziero P.iva 05045890281 - ConsulenzaLegaleItalia