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Home » Civile » Condominio » L’ordine del giorno nelle assemblee condominiali [Guida]

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L’ordine del giorno nelle assemblee condominiali [Guida]

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it L’ordine del giorno nelle assemblee condominiali [Guida]
impugnazione delibere condominiali
Avv. Beatrice Bellato

L’assemblea condominiale è il momento decisionale più importante nella vita di un condominio, il luogo dove i proprietari si riuniscono per discutere e deliberare sulle questioni comuni.

Affinché questo processo si svolga correttamente e nel rispetto dei diritti di tutti i condomini, la legge impone regole precise riguardo all’ordine del giorno, ovvero l’elenco dettagliato degli argomenti che verranno trattati durante la riunione.

Comprendere quali siano le norme che disciplinano questo aspetto fondamentale è essenziale per tutelare i propri interessi e garantire la legittimità delle decisioni assunte.

L’obbligo di indicare l’ordine del giorno

La normativa vigente stabilisce un obbligo chiaro e inderogabile a carico dell’amministratore di condominio: nell’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere sempre indicato l’ordine del giorno completo, un principio che trova la sua fonte nell’articolo 1105 del Codice Civile, che disciplina la comunione in generale, e trova specifica applicazione nell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La norma prescrive che l’avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione degli argomenti da trattare, debba essere comunicato a tutti i condomini con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’assemblea. Il termine non è certo casuale: serve a garantire che ciascun proprietario abbia il tempo materiale per prendere visione delle questioni all’ordine del giorno, valutarle attentamente, raccogliere eventuale documentazione e prepararsi adeguatamente alla discussione.

Le modalità di comunicazione previste dalla legge sono molteplici e tutte ugualmente valide.

L’amministratore può optare per la tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzare la posta elettronica certificata, inviare un fax oppure procedere alla consegna diretta a mano dell’avviso. Ciò che conta è la certezza che l’informazione raggiunga effettivamente tutti i condomini nel rispetto dei termini stabiliti.

Il contenuto dell’ordine del giorno

Gli argomenti che possono essere inseriti nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale sono estremamente variegati e riflettono la molteplicità degli interessi che caratterizzano la vita comune di un edificio. Si può spaziare dalla valutazione di preventivi per lavori di manutenzione o ristrutturazione alla nomina o eventuale revoca dell’amministratore, dalla discussione su problematiche di convivenza condominiale alle azioni da intraprendere nei confronti di condomini morosi.

Tuttavia, è fondamentale operare una distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, poiché le due tipologie presentano caratteristiche differenti anche per quanto riguarda la formazione dell’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria annuale ha un contenuto parzialmente predeterminato dalla legge. L’articolo 1135 del Codice Civile stabilisce infatti quali siano le materie che devono necessariamente essere affrontate in questa sede. Tra queste figurano la conferma o sostituzione dell’amministratore e la determinazione del relativo compenso, l’approvazione del preventivo di spesa per l’anno successivo e la sua ripartizione tra i condomini, l’esame e l’approvazione del rendiconto annuale relativo alla gestione trascorsa, e le decisioni riguardanti eventuali opere di manutenzione straordinaria. A questi temi obbligatori possono naturalmente aggiungersi ulteriori argomenti che l’amministratore o i condomini ritengano opportuno sottoporre all’attenzione dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria risponde invece a logiche diverse. Viene convocata quando l’amministratore lo ritenga necessario per affrontare questioni urgenti o particolari, oppure su richiesta di almeno due condomini che rappresentino complessivamente un sesto del valore millesimale dell’edificio. In queste circostanze, l’ordine del giorno sarà costituito dalle specifiche proposte avanzate dai soggetti che hanno richiesto la convocazione.

Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno

Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda la possibilità di modificare o integrare l’ordine del giorno dopo che l’avviso di convocazione è stato già inviato. La giurisprudenza ha chiarito che quando la richiesta di integrazione proviene da almeno due condomini rappresentanti un sesto del valore dell’edificio, essa risulta vincolante per l’amministratore. Il principio vale sia quando i condomini chiedano la convocazione di una nuova assemblea, sia quando richiedano semplicemente l’inserimento di ulteriori argomenti nell’ordine del giorno di una riunione già programmata.

Esiste inoltre un’ipotesi particolare in cui anche un singolo condomino può imporre all’amministratore l’integrazione dell’ordine del giorno. Ciò accade quando la richiesta riguardi l’adozione di delibere relative alle innovazioni espressamente previste dall’articolo 1120 del Codice Civile, come l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la collocazione di antenne televisive, la realizzazione di parcheggi o altre modifiche specificatamente contemplate dalla norma.

In tutti gli altri casi, quando la richiesta di integrazione provenga da un numero inferiore di condomini o non rientri nelle fattispecie vincolanti previste dalla legge, la decisione se accoglierla o meno viene rimessa alla discrezionalità dell’amministratore, che valuterà l’opportunità dell’inserimento in base alle circostanze concrete.

Se l’amministratore decida spontaneamente di integrare l’ordine del giorno dopo aver già inviato l’avviso di convocazione, potrà farlo liberamente purché rispetti il termine minimo di cinque giorni previsto dalla legge. Diversamente, se intende sottoporre all’assemblea un argomento non preventivamente comunicato, potrà farlo soltanto se risultano presenti tutti i condomini senza eccezione alcuna. Anche in questo caso, però, i presenti conservano la piena libertà di decidere se affrontare immediatamente la nuova questione oppure rinviarne la trattazione a una successiva assemblea.

La clausola “varie ed eventuali”

Nella prassi condominiale è estremamente frequente trovare negli ordini del giorno una voce generica denominata “varie ed eventuali“. Si tratta di una formula che, pur non essendo espressamente vietata dalla normativa, deve essere utilizzata con grande cautela e mantenuta entro limiti ben precisi per non compromettere la legittimità dei lavori assembleari.

La clausola “varie ed eventuali” può legittimamente servire per introdurre questioni marginali o secondarie, per consentire ai condomini di avanzare proposte e suggerimenti da valutare in futuro, oppure per permettere all’amministratore di fornire comunicazioni informative alla collettività. Quello che in nessun caso può accadere è che sotto questa voce si proceda effettivamente alla votazione di delibere su argomenti sostanziali che non sono espressamente indicati nell’ordine del giorno.

Se durante la discussione delle “varie ed eventuali” emergono tematiche rilevanti che richiedono una decisione formale dell’assemblea, la corretta procedura impone di rinviare la votazione a una successiva riunione, nella quale quella specifica materia dovrà figurare in modo chiaro ed esplicito nell’ordine del giorno comunicato ai condomini.

Le conseguenze della violazione delle norme

Il rispetto dell’ordine del giorno non costituisce una mera formalità burocratica, ma è una garanzia sostanziale per tutti i proprietari. Quando è assunta una delibera su un argomento che non figurava nell’ordine del giorno comunicato ai condomini, la legge prevede conseguenze precise e rilevanti.

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che una delibera assunta in violazione di questa regola può essere impugnata per ottenerne l’annullamento. Sono legittimati a proporre l’impugnazione sia i condomini che erano assenti dall’assemblea, sia quelli che, pur essendo presenti e avendo votato contro la delibera, abbiano formalmente contestato l’irregolarità della convocazione facendo verbalizzare la propria opposizione.

Il termine per esercitare questo diritto è di trenta giorni dalla data della delibera. Si tratta di un termine relativamente breve, che impone ai condomini di agire tempestivamente qualora ritengano lesi i propri diritti. L’annullamento della delibera comporta che essa sia considerata come mai esistita, con la conseguente necessità di ripetere la votazione in un’assemblea successiva, questa volta nel pieno rispetto delle regole procedurali.


L’ordine del giorno rappresenta quindi uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale condominiale. Una sua corretta formulazione e il rispetto rigoroso delle procedure previste dalla legge costituiscono la premessa indispensabile per evitare contenziosi e tutelare efficacemente gli interessi di tutti i proprietari.

Se vi trovate ad affrontare problematiche relative alla convocazione di assemblee condominiali, alla validità delle delibere assunte o ad altri aspetti della gestione condominiale, il nostro studio legale è a vostra completa disposizione. Contattateci per ricevere una consulenza professionale e personalizzata che vi aiuti a comprendere i vostri diritti e le migliori strategie per tutelarli concretamente.

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