• LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
Consulenza Legale Italia
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Home » Civile » Condominio » Prorogatio dei poteri dell’amministratore di condominio [Guida]

  • LO STUDIO
    • L’avvocato a Padova
    • Notaio a Mira – Venezia
    • Notaio a Padova Centro
  • ATTIVITÀ
    • Avvocato condominio
    • Avvocato civilista
  • CONSULENZA LEGALE
    • Consulenza Legale Online
    • Costi della consulenza legale
  • GUIDE LEGALI
    • Condominio
    • Diritti Reali
    • Singoli Contratti
  • DEFINIZIONI
    • Assemblea Condominiale
    • Delibere condominiali nulle
    • Annullamento della delibera
    • Impugnazione delle delibere
    • Quorum in assemblea condominiale
    • Tabelle millesimali
    • Verbale d’assemblea condominiale
    • Ipoteca immobiliare
    • Prelazione: volontaria o legale
    • Servitù prediale
    • Usucapione
    • Usufrutto
  • CONTATTI

Prorogatio dei poteri dell’amministratore di condominio [Guida]

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Prorogatio dei poteri dell’amministratore di condominio [Guida]
modifica del regolamento condominiale
Avv. Beatrice Bellato

Quando un amministratore di condominio giunge al termine del proprio mandato, non sempre l’assemblea riesce tempestivamente a nominare un successore o a confermarlo nell’incarico.

In queste situazioni, apparentemente critiche per la gestione ordinaria del condominio, entra in gioco un istituto giuridico fondamentale: la prorogatio dei poteri dell’amministratore.

Il meccanismo, come vedremo, garantisce continuità amministrativa ed evita vuoti gestionali potenzialmente dannosi per l’intero edificio e i suoi occupanti. Ma come funziona?

Quando finisce l’incarico dell’amministratore

La normativa vigente stabilisce che l’incarico dell’amministratore di condominio ha durata annuale. L’articolo 1129 del Codice Civile, modificato dalla riforma del condominio, prevede che alla scadenza naturale del mandato questo si intenda automaticamente rinnovato per un ulteriore anno, salvo diversa deliberazione dell’assemblea condominiale.

Tuttavia, esistono diverse circostanze in cui l’incarico può cessare prima del rinnovo automatico o al suo termine naturale.

L’amministratore può presentare dimissioni volontarie, può essere revocato dall’assemblea con apposita delibera, oppure il suo mandato può concludersi senza che intervenga il meccanismo del rinnovo tacito. In tutte queste ipotesi, l’assemblea condominiale dovrebbe provvedere alla nomina di un nuovo amministratore o alla conferma di quello uscente.

La delibera assembleare che dispone la nomina, la conferma o la revoca dell’amministratore richiede maggioranze qualificate ben precise. È necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale complessivo dell’edificio. Si tratta di una maggioranza definita “fissa” dal legislatore, più impegnativa rispetto a quella richiesta per altre deliberazioni condominiali ordinarie.

Il problema della mancata nomina

La prassi amministrativa evidenzia come frequentemente le assemblee condominiali non riescano a raggiungere il quorum necessario per deliberare sulla nomina del nuovo amministratore. Le cause possono essere molteplici: scarsa partecipazione dei condomini, disaccordi sulla figura da nominare, difficoltà nel reperire professionisti disponibili o semplicemente disorganizzazione nella convocazione assembleare.

Di fronte a questa situazione, la legge prevede due possibili soluzioni.

La prima consente a ciascun condomino di rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché provveda alla nomina di un amministratore giudiziale mediante decreto. Una procedura che si svolge in sede camerale presso il tribunale competente per territorio e garantisce che il condominio non resti privo di gestione, ma comporta tempi processuali e costi aggiuntivi per la collettività condominiale.

La seconda soluzione, più frequente nella pratica e meno onerosa, consiste proprio nella prorogatio dei poteri dell’amministratore uscente, un istituto che permette all’amministratore il cui mandato è formalmente cessato di continuare a svolgere le proprie funzioni in via provvisoria, garantendo così la continuità gestionale necessaria al corretto funzionamento del condominio.

Come funziona la prorogatio

Il termine prorogatio deriva dal latino e, come intuibile, indica letteralmente la proroga, l’estensione temporanea dei poteri. Nel contesto condominiale, si configura come una prosecuzione ad interim della carica amministrativa, caratterizzata dalla provvisorietà e dalla temporaneità. Non si tratta quindi di un nuovo mandato, ma di una permanenza nelle funzioni finalizzata esclusivamente a colmare il vuoto gestionale fino alla nomina del successore.

Il fondamento giuridico della prorogatio risiede in una presunzione di conformità all’interesse e alla volontà dei condomini. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che questo principio trova applicazione in tutte le situazioni in cui il condominio resti privo di amministratore, indipendentemente dalla causa specifica: scadenza naturale del mandato, dimissioni, revoca o anche annullamento della delibera di nomina per vizi di legittimità.

La ratio di questo istituto è dunque chiara: evitare che il condominio rimanga senza rappresentanza legale e senza una figura deputata alla gestione ordinaria. D’altronde, se nessun condomino si attiva per richiedere la nomina giudiziale dell’amministratore, ciò conferma implicitamente che la prosecuzione provvisoria dell’amministratore uscente risponde effettivamente agli interessi comuni e non incontra l’opposizione della collettività condominiale.

I poteri dell’amministratore in prorogatio

La questione più delicata riguarda l’estensione dei poteri che l’amministratore conserva durante il periodo di prorogatio. Il Codice Civile stabilisce che, alla cessazione della carica, l’amministratore ha l’obbligo di eseguire esclusivamente le attività urgenti necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a percepire ulteriori compensi oltre a quelli già maturati.

Una lettura restrittiva di questa norma suggerirebbe che l’amministratore in prorogatio possa occuparsi soltanto degli affari correnti non procrastinabili e delle operazioni urgenti. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione più ampia e pragmatica della questione. Le pronunce della Suprema Corte hanno infatti riconosciuto che l’amministratore in prorogatio conserva sostanzialmente tutti i suoi poteri ordinari, potendo continuare a esercitarli fino all’effettiva sostituzione.

Un simile orientamento giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che una limitazione eccessiva dei poteri dell’amministratore durante la prorogatio potrebbe risultare pregiudizievole per il condominio stesso, impedendo la normale gestione delle attività quotidiane e la cura degli interessi comuni.

L’amministratore potrà quindi continuare a svolgere le funzioni tipiche del ruolo, dalla riscossione dei contributi condominiali all’esecuzione delle delibere assembleari, dalla gestione dei contratti di manutenzione ordinaria alla rappresentanza legale del condominio.

Quali sono gli obblighi al termine dell’incarico

Quando finalmente interviene la nomina del nuovo amministratore o la conferma di quello in prorogatio, quest’ultimo ha precisi obblighi da adempiere.

In particolare, deve procedere alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso relativa al condominio e ai singoli condomini. Si tratta di un adempimento essenziale per garantire la continuità amministrativa e permettere al successore di svolgere efficacemente il proprio mandato.

La documentazione da consegnare comprende

  • i registri contabili
  • le delibere assembleari
  • i contratti in essere
  • la corrispondenza
  • i documenti relativi alla proprietà comune
  • ogni altro atto o documento inerente alla gestione condominiale.

La mancata o ingiustificata consegna di questa documentazione non costituisce una semplice inadempienza amministrativa, ma integra una fattispecie penalmente rilevante. Il comportamento omissivo configura infatti il reato di appropriazione indebita, essendo i documenti condominiali beni di proprietà della collettività e non dell’amministratore.

Le conseguenze per l’amministratore inadempiente possono essere quindi particolarmente gravi. Oltre alle sanzioni penali, il nuovo amministratore avrà diritto di agire per il recupero coattivo dei documenti e di promuovere un’azione civile per il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dal condominio a causa della mancata consegna della documentazione.


La prorogatio dei poteri dell’amministratore rappresenta un istituto fondamentale per garantire la stabilità gestionale del condominio anche nei momenti di transizione tra un incarico e l’altro. Comprenderne i meccanismi e le implicazioni giuridiche è essenziale tanto per gli amministratori quanto per i condomini, al fine di tutelare efficacemente gli interessi comuni ed evitare contenziosi.

Se desiderate approfondire questi temi o necessitate di assistenza legale per questioni relative all’amministrazione condominiale, alla prorogatio o ad altre problematiche connesse alla gestione del vostro condominio, il nostro studio legale è a vostra disposizione. Contattateci per ricevere una consulenza personalizzata, orientata alla soluzione concreta delle vostre esigenze.

Quanto utile è stato questo articolo?

Esprimi il tuo voto

Voto medio 0 / 5. Conteggio voti 0

Nessuna valutazione ad ora: valuta per primo

CONTATTA LO STUDIO LEGALE

    * TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Contattando lo studio si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679 del 2016.

    Avv. Bellato – tel: 3397692552

    Diritto Condominiale

    • ore riposo condominio
      Ore di riposo in condominio, cosa prevede la legge?
    • multa condominiale
      Multa condominiale: cos’è, come funziona e come tutelarsi [Guida]
    • mediazione condominio
      La mediazione in condominio [Guida]
    • condomino moroso
      Decreto ingiuntivo contro il condomino moroso [Guida]
    • condominio tribunale
      Chi rappresenta il condominio in tribunale [Guida]
    • liti condominiali
      Liti condominiali: quando e come il condominio può agire in giudizio [Guida]
    • telecamere in condominio
      Telecamere in condominio: sicurezza e privacy [Guida]
    • consiglio di condominio
      Consiglio di condominio: ruolo e funzionamento [Guida]
    • impugnazione delibere condominiali
      L’ordine del giorno nelle assemblee condominiali [Guida]
    • modifica del regolamento condominiale
      Prorogatio dei poteri dell’amministratore di condominio [Guida]
    • fondo cassa condominio
      Il fondo cassa del condominio [Guida]
    • ripartizione spese condominiali
      La ripartizione delle spese condominiali: criteri e regole [Guida]
    • posto auto
      Posto auto in condominio: diritti, regole e gestione degli spazi comuni [Guida]
    • parcheggi condominiali
      Parcheggi condominiali: diritti, regole e modalità di utilizzo [Guida]
    • innovazioni
      Cosa sono e come funzionano le innovazioni in condominio [Guida]
    • sottobalconi
      Chi paga le spese di manutenzione di sottobalconi e cielini [Guida]
    • frontalini balconi
      Chi paga le spese di riparazione dei frontalini [Guida]
    • spese balconi
      Balconi in condominio: chi deve pagare le spese di riparazione?
    • balconi e verande
      Balconi, verande e finestre in condominio: proprietà, diritti e obblighi [Guida]
    • decoro architettonico
      Decoro architettonico del condominio: guida completa per i proprietari
    • ascensori
      Ascensori in condominio: proprietà, installazione e ripartizione delle spese [Guida]
    • locali servizi comuni
      Locali per servizi comuni in condominio: portineria, lavanderia e altre aree [Guida]
    • cortile condominiale
      Cortile condominiale: diritti, funzioni e ripartizione delle spese [Guida]
    • vestiboli
      Vestiboli, anditi e portici nel condominio [Guida]
    • giardini cortili
      Cortili e giardini condominiali: diritti, utilizzo e gestione delle spese [Guida]
    • scale condominiali
      Scale condominiali: diritti, doveri e ripartizione delle spese [Guida]
    • pilastri travi portanti
      Pilastri e travi portanti in condominio [Guida]
    • portone ingresso
      Portoni d’ingresso in condominio: proprietà, utilizzo e gestione [Guida]
    • sottotetto condominiale
      Il sottotetto condominiale: proprietà comune o esclusiva? [Guida]
    • facciata condominiale
      La facciata condominiale: diritti, obblighi e ripartizione delle spese [Guida]
    • Chi Siamo
    • Consulenza Legale Online
    • Contatti
    • Privacy Policy
    Avv. Bellato Granziero P.iva 05045890281 - ConsulenzaLegaleItalia