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Home » Civile » Condominio » Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile

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Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile
telecamera-pianerottolo
Avv. Beatrice Bellato

La telecamera nel pianerottolo del condominio – indice:

  • Il reato
  • Perché non è reato

Si può installare una telecamera sul pianerottolo condominiale? Della questione si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 34151/2017 ha indicato che non rappresenta una violazione del codice penale l’installazione di una telecamera in tale area dell’edificio condominiale, considerato che le scale e i pianerottoli in comune sono destinati ad essere utilizzati da più persone.

Risulta dunque essere rigettato il ricorso di un condomino, che lamentava l’avvenuta installazione di una telecamera, da parte del vicino, sul muro del pianerottolo condominiale. Ma su quali motivazioni si è basata la scelta della Cassazione?

Il reato di interferenze illecite nella vita privata

La pronuncia della Suprema Corte ribalta quanto stabilito dal giudice di primo grado, che aveva condannato il condomino per reato di interferenze illecite nella vita privata (e x art. 615-bis c.p.), per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, vicino alla porta d’ingresso della propria abitazione.

La telecamera andava infatti a inquadrare non solamente la propria porta di ingresso, “quanto anche la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera”.

In tale zona inquadrata rientrava anche la porta d’ingresso dei coniugi che hanno avanzato la lamentela in sede di tribunale.

La sentenza di appello

In secondo grado, però, la Corte d’appello di Palermo assolveva il condomino che aveva installato la telecamera per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti,

il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 cod. pen. (richiamato dall’art. 615/bis cod. pen.), e la telecamera di cui si discute – puntata sulla rampa di scale poste accanto alla porta d’ingresso dell’imputato – aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l’uscio di casa del Ti. e solo parte del pianerottolo, tant’è che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore era completamente ripresa.

Contro la sentenza del giudice di secondo grado i vicini proponevano ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 615/bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione della Corte d’appello, che – sostiene il legale della parte ricorrente – sarebbe incorso in errore logico, concludendo che la telecamera non fosse in grado di riprendere la porta d’ingresso dell’abitazione della parte civile

giacché i fotogrammi di cui è composto il fascicolo processuale – posti a base del convincimento espresso in sentenza – sono stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, e se è vero che nessuno di essi inquadra la porta d’ingresso dei coniugi (vicini, ndr) è altrettanto vero che nel complesso essi mostrano almeno due diverse inquadrature del pianerottolo di cui si discute. Il che è chiaro segno del fatto che la telecamera fosse in grado di ruotare, in modo da riprendere angoli differenti del pianerottolo suddetto.

Il legale lamenta inoltre che la Corte d’appello abbia male interpretato l’art. 615/bis e la giurisprudenza formatasi sul punto. Ciò considerato che il pianerottolo condominiale è da intendersi come appartenenza di un luogo di “privata dimora” ai sensi dell’art. 614 cod. pen. (richiamato dall’art. 615/bis cit.).

La telecamera sul pianerottolo non è reato

Si arriva così al giudizio in Cassazione, con gli Ermellini che affermano come il ricorso non meriti accoglimento.

In particolar modo, i giudici hanno concluso che la telecamera in questione non era in grado di riprendere nessuno spazio privato del ricorrente, poiché tecnicamente andava a inquadrare solamente una parte del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale. Ulteriormente, ed è questo il focus che ci interessa maggiormente, la Cassazione ha sottolineato come l’art. 615/bis di cui i ricorrenti lamentano errata interpretazione

è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen.; vale a dire, nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle appartenenze di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolse la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

In tale ambito, i giudici concludono rammentando che è proprio l’oggetto giuridico della tutela a presupporre uno spazio fisico che sia sottratto alle interferenze altrui, in maniera tale che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, rimanendo così riservato ciò che avviene in quello spazio.

Appare dunque paese che né le scale di un condominio nè i pianerottoli delle scale condominiali sono in grado di assolvere alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, visto e considerato che sono strumentali all’utilizzo di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, non è possibile estendere alle immagini qui riprese la tutela penalistica di cui all’art. 615/bis c.p.

Avv. Bellato – diritto condominiale

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