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Home » Civile » Condominio » Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile

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Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Telecamera nel pianerottolo del condominio: quando è possibile
telecamera-pianerottolo
Avv. Beatrice Bellato

La telecamera nel pianerottolo del condominio – indice:

  • Il reato
  • Perché non è reato
  • Non essere reato non significa essere legale
  • La delibera assembleare (art. 1122-ter c.c.)
  • I limiti per il singolo condomino
  • Le pronunce più recenti
  • Le sanzioni possibili
  • Assistenza legale a Padova e in tutta Italia
  • Domande frequenti

Si può installare una telecamera sul pianerottolo condominiale? Della questione si è occupata più volte la Corte di Cassazione: con la sentenza n. 34151/2017 ha indicato che non rappresenta una violazione del codice penale l’installazione di una telecamera in tale area dell’edificio condominiale, considerato che le scale e i pianerottoli in comune sono destinati ad essere utilizzati da più persone. Questo principio resta valido, ma da solo non basta più a rispondere alla domanda: dal 2018 in poi, infatti, la disciplina della privacy (GDPR) e le più recenti Linee guida del Garante hanno reso il quadro molto più articolato, e installare una telecamera senza tenerne conto può comunque esporre a conseguenze civili e amministrative, anche quando non costituisce reato.

Un vicino ha installato una telecamera che inquadra il tuo pianerottolo?

Valutiamo se si tratta di una semplice irregolarità privacy o di una condotta penalmente rilevante. Studio a Padova, assistenza in tutta Italia.

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Il reato di interferenze illecite nella vita privata

Risulta essere rigettato il ricorso di un condomino, che lamentava l’avvenuta installazione di una telecamera, da parte del vicino, sul muro del pianerottolo condominiale. Ma su quali motivazioni si è basata la scelta della Cassazione?

La pronuncia della Suprema Corte ribalta quanto stabilito dal giudice di primo grado, che aveva condannato il condomino per reato di interferenze illecite nella vita privata (ex art. 615-bis c.p.), per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, vicino alla porta d’ingresso della propria abitazione.

La telecamera andava infatti a inquadrare non solamente la propria porta di ingresso, “quanto anche la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera”.

In tale zona inquadrata rientrava anche la porta d’ingresso dei coniugi che hanno avanzato la lamentela in sede di tribunale.

La sentenza di appello

In secondo grado, però, la Corte d’appello di Palermo assolveva il condomino che aveva installato la telecamera per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti,

il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 cod. pen. (richiamato dall’art. 615/bis cod. pen.), e la telecamera di cui si discute – puntata sulla rampa di scale poste accanto alla porta d’ingresso dell’imputato – aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l’uscio di casa del Ti. e solo parte del pianerottolo, tant’è che neppure la rampa di scale che porta al piano superiore era completamente ripresa.

Contro la sentenza del giudice di secondo grado i vicini proponevano ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 615/bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione della Corte d’appello, che – sostiene il legale della parte ricorrente – sarebbe incorso in errore logico, concludendo che la telecamera non fosse in grado di riprendere la porta d’ingresso dell’abitazione della parte civile

giacché i fotogrammi di cui è composto il fascicolo processuale – posti a base del convincimento espresso in sentenza – sono stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, e se è vero che nessuno di essi inquadra la porta d’ingresso dei coniugi (vicini, ndr) è altrettanto vero che nel complesso essi mostrano almeno due diverse inquadrature del pianerottolo di cui si discute. Il che è chiaro segno del fatto che la telecamera fosse in grado di ruotare, in modo da riprendere angoli differenti del pianerottolo suddetto.

Il legale lamenta inoltre che la Corte d’appello abbia male interpretato l’art. 615/bis e la giurisprudenza formatasi sul punto. Ciò considerato che il pianerottolo condominiale è da intendersi come appartenenza di un luogo di “privata dimora” ai sensi dell’art. 614 cod. pen. (richiamato dall’art. 615/bis cit.).

La telecamera sul pianerottolo non è reato

Si arriva così al giudizio in Cassazione, con gli Ermellini che affermano come il ricorso non meriti accoglimento.

In particolar modo, i giudici hanno concluso che la telecamera in questione non era in grado di riprendere nessuno spazio privato del ricorrente, poiché tecnicamente andava a inquadrare solamente una parte del pianerottolo condominiale e la rampa delle scale. Ulteriormente, ed è questo il focus che ci interessa maggiormente, la Cassazione ha sottolineato come l’art. 615/bis di cui i ricorrenti lamentano errata interpretazione

è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen.; vale a dire, nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle appartenenze di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolse la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

In tale ambito, i giudici concludono rammentando che è proprio l’oggetto giuridico della tutela a presupporre uno spazio fisico che sia sottratto alle interferenze altrui, in maniera tale che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, rimanendo così riservato ciò che avviene in quello spazio.

Appare dunque chiaro che né le scale di un condominio né i pianerottoli delle scale condominiali sono in grado di assolvere alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, visto e considerato che sono strumentali all’utilizzo di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, non è possibile estendere alle immagini qui riprese la tutela penalistica di cui all’art. 615/bis c.p.

Attenzione: non essere reato non significa essere legale

La sentenza n. 34151/2017 riguarda esclusivamente il profilo penale della vicenda, cioè se la condotta integri o meno il reato di interferenze illecite nella vita privata. Non dice nulla, invece, sulla liceità della ripresa dal punto di vista della protezione dei dati personali, disciplina che dal 2018 è governata dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, a livello di interpretazione applicativa, dalle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali sulla videosorveglianza, da ultimo aggiornate nell’aprile 2025.

In altre parole: una telecamera che riprende parte del pianerottolo condominiale può non costituire reato, ma può comunque essere illegittima sotto il profilo privacy e dare luogo a una segnalazione al Garante, a un’azione civile per risarcimento del danno o a una sanzione amministrativa, indipendentemente dall’esito di un eventuale procedimento penale.

La delibera assembleare: l’articolo 1122-ter del codice civile

Quando la videosorveglianza riguarda le parti comuni dell’edificio (androni, cortili, scale, pianerottoli nel loro complesso), la decisione non può essere presa unilateralmente da un singolo condomino, ma richiede una delibera assembleare. Lo stabilisce l’articolo 1122-ter del codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge 220/2012): “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136”, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Diverso è il caso, oggetto della sentenza esaminata sopra, in cui il singolo condomino installi una telecamera a protezione della propria unità immobiliare: in questa ipotesi non serve una delibera, ma la ripresa deve restare rigorosamente confinata alle aree di esclusiva pertinenza del condomino che la installa, come si vedrà nel paragrafo successivo.

I limiti per il singolo condomino secondo il Garante Privacy

Le Linee guida del Garante Privacy sulla videosorveglianza, aggiornate nell’aprile 2025, hanno dedicato particolare attenzione proprio al caso, tutt’altro che raro, del condomino che installa da sé una telecamera senza passare dall’assemblea. Il principio guida è quello di minimizzazione: la ripresa è lecita solo se limitata rigorosamente agli spazi di esclusiva pertinenza del condomino, ad esempio la sola porta d’ingresso della propria abitazione o del proprio box auto.

In pratica, secondo le indicazioni del Garante:

  • la telecamera può inquadrare la propria porta d’ingresso o il proprio garage, ma non l’intero pianerottolo, la tromba delle scale o l’ascensore;
  • gli apparecchi con visione a 360 gradi o ad ampio raggio, che finiscono per riprendere anche le porte dei vicini o ampie porzioni di aree comuni, violano il principio di proporzionalità;
  • in presenza di sistemi “intelligenti” (analisi automatica delle immagini, integrazione con controllo accessi) può essere richiesta una valutazione d’impatto (DPIA);
  • di norma le registrazioni non dovrebbero essere conservate oltre le 24-48 ore, salvo casi eccezionali autorizzati o giustificati da specifiche esigenze documentate (ad esempio denunce per furti o atti vandalici già subiti).

Le pronunce più recenti sul tema

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha confermato e affinato i principi già espressi nel 2017, distinguendo sempre più nettamente il piano penale da quello civile e privacy. Fra le pronunce più significative si segnalano:

  • Cassazione civile, sez. II, n. 10925/2024, che ha ribadito come la telecamera installata dal singolo condomino debba avere un angolo visuale strettamente limitato alle aree di propria esclusiva pertinenza, senza estendersi al pianerottolo condiviso o alle porte dei vicini;
  • Cassazione penale, sez. V, n. 4840/2024, che ha ribadito che, in assenza di una situazione di rischio concreto e documentato, la ripresa che si estende oltre lo stretto necessario può comunque configurare una violazione della vita privata altrui.

Il quadro che emerge è quindi quello di una tolleranza penale piuttosto ampia per le riprese delle sole aree comuni di passaggio, a fronte di una disciplina privacy più rigorosa, che impone comunque limiti stringenti al raggio di ripresa e alla conservazione delle immagini, anche quando la condotta non integra alcun reato.

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Le sanzioni possibili anche senza reato

Anche quando la condotta non integra il reato di cui all’articolo 615-bis c.p., chi installa una telecamera in violazione dei principi di proporzionalità e minimizzazione può incorrere in:

  • una segnalazione o un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che può portare a un provvedimento inibitorio o sanzionatorio;
  • una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del GDPR, che nei casi più gravi può arrivare fino a importi molto elevati, oltre alle sanzioni più contenute tipicamente applicate ai singoli privati;
  • un’azione civile per risarcimento del danno da parte del vicino le cui immagini siano state indebitamente riprese o, peggio, diffuse (ad esempio in chat condominiali), ipotesi per cui i tribunali di merito hanno già riconosciuto risarcimenti significativi;
  • l’obbligo, disposto dall’amministratore o dall’assemblea, di rimuovere o riorientare l’impianto non conforme.

Per questo motivo, prima di installare una telecamera sul pianerottolo o in altre parti comuni, conviene sempre valutare non solo il profilo penale (spesso l’unico che viene considerato) ma anche quello privacy, molto più insidioso nella pratica quotidiana condominiale.

Assistenza legale a Padova e in tutta Italia

Il nostro studio legale, con sede a Padova, assiste sia i condomini che desiderano installare correttamente un sistema di videosorveglianza, sia chi ritiene che le proprie immagini siano state riprese in violazione della privacy da un vicino o dall’amministratore. Ci occupiamo della verifica di conformità degli impianti già installati, della predisposizione delle delibere assembleari ai sensi dell’articolo 1122-ter c.c. e della gestione dei reclami al Garante o delle eventuali azioni giudiziarie, sia in sede civile che penale.

Pur avendo sede a Padova, lo studio assiste clienti in tutta Italia, tramite consulenze in videochiamata e assistenza a distanza nei rapporti con amministratori di condominio, assemblee e Garante Privacy, ovunque si trovi l’immobile interessato.

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Domande frequenti sulla telecamera nel pianerottolo del condominio

Posso installare da solo una telecamera sul pianerottolo senza chiedere permesso?

Puoi installare una telecamera a protezione della tua porta d’ingresso senza una delibera assembleare, ma la ripresa deve restare limitata alle aree di tua esclusiva pertinenza. Se invece l’impianto riprende ampie porzioni di parti comuni, in linea di principio serve una delibera dell’assemblea ai sensi dell’art. 1122-ter c.c.

Se il vicino installa una telecamera che inquadra il mio pianerottolo, commette reato?

Non necessariamente. Secondo la Cassazione, riprendere aree comuni come pianerottoli e scale condominiali non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, perché tali spazi non sono considerati “privata dimora”. Resta però possibile una violazione della disciplina privacy, azionabile in sede civile o davanti al Garante.

Cosa posso fare se ritengo che una telecamera violi la mia privacy?

Puoi segnalare la situazione all’amministratore di condominio, presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure agire in sede civile per ottenere la rimozione o il riorientamento dell’impianto e, nei casi più gravi, il risarcimento del danno.

Quanto tempo può conservare le registrazioni chi installa una telecamera in condominio?

Secondo le indicazioni del Garante, di norma le immagini non dovrebbero essere conservate oltre le 24-48 ore, salvo situazioni particolari e documentate che giustifichino una conservazione più lunga.

Serve sempre l’unanimità per installare telecamere sulle parti comuni?

No. L’articolo 1122-ter c.c. richiede la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio), non l’unanimità di tutti i condomini.

Hai dubbi su una telecamera installata in condominio?

Il nostro studio, con sede a Padova, offre una prima valutazione della tua situazione e assiste condomini e amministratori in tutta Italia, anche a distanza.

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Avv. Bellato – diritto condominiale

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Article by Avv. Beatrice Bellato

Esercita la professione di avvocato a Padova e nel Nord Italia, con riferimento al diritto civile e matrimoniale (separazione e divorzio) e di famiglia, questioni relative a diritto condominiale, casi inerenti a responsabilità contrattuale – professionale e medica (malasanità) – ed extracontrattuale, diritto delle successioni.

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