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Home » Civile » Condominio » Balconi in condominio: chi deve pagare le spese di riparazione?

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Balconi in condominio: chi deve pagare le spese di riparazione?

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Balconi in condominio: chi deve pagare le spese di riparazione?
spese balconi
Avv. Beatrice Bellato

La questione delle spese per la riparazione dei balconi rappresenta una delle tematiche più dibattute e fonte di frequenti incomprensioni tra condomini. Molti proprietari si trovano sorpresi quando scoprono che, nonostante i balconi sembrino far parte della struttura comune dell’edificio, le regole sulla ripartizione delle spese non sono così semplici come potrebbero apparire.

Cerchiamo allora di capire chi debba effettivamente sostenere i costi di manutenzione e riparazione al fine di evitare controversie e gestire correttamente il patrimonio condominiale.

I balconi aggettanti non sono parti comuni

Il primo aspetto da chiarire riguarda la natura giuridica dei balconi aggettanti, quelli cioè che sporgono dalla facciata dell’edificio proiettandosi verso l’esterno. Nonostante contribuiscano visivamente all’aspetto complessivo dello stabile e ne caratterizzino l’estetica, questi balconi non rientrano tra le parti comuni elencate dal Codice Civile.

La normativa sulle parti comuni comprende infatti tutte quelle porzioni dell’edificio che servono all’uso collettivo: le scale, i cortili, i locali per la portineria, le aree destinate a parcheggio, gli impianti comuni e così via. I balconi aggettanti, per le loro caratteristiche strutturali, non svolgono alcuna funzione di utilità condivisa. Non sostengono altre parti dell’edificio, non fungono da copertura necessaria per i piani sottostanti e non offrono alcun servizio agli altri condomini oltre al proprietario dell’appartamento cui appartengono.

Una simile configurazione strutturale li rende essenzialmente un prolungamento dell’unità immobiliare dalla quale si proiettano, una sorta di estensione dello spazio abitativo privato verso l’esterno. Proprio questa caratteristica determina il loro regime di proprietà esclusiva e, di conseguenza, le responsabilità economiche che ne derivano.

Le spese di riparazione spettano al proprietario

La giurisprudenza ha consolidato nel tempo un orientamento chiaro e inequivocabile: le spese per la riparazione e la manutenzione dei balconi aggettanti sono interamente a carico del condomino che ne è proprietario. Questo principio si applica sia agli interventi di manutenzione ordinaria che a quelli straordinari, comprese le riparazioni strutturali che dovessero rendersi necessarie.

La ratio di questa regola risiede nel fatto che il balcone aggettante costituisce una pertinenza dell’appartamento, un bene che serve esclusivamente all’utilità del proprietario di quella specifica unità immobiliare. Non trattandosi di un elemento a servizio di più piani sovrapposti, non può applicarsi il criterio di ripartizione delle spese previsto per altre strutture dell’edificio che hanno invece natura condivisa.

Quando quindi si presenta la necessità di intervenire sulla soletta di un balcone aggettante, di riparare lesioni strutturali, di consolidare la struttura portante o di eseguire qualsiasi altro intervento manutentivo, il proprietario dell’appartamento cui il balcone accede dovrà sostenere integralmente i costi. L’assemblea condominiale non può deliberare una ripartizione di queste spese tra tutti i condomini, salvo che non si tratti di elementi che, come vedremo, hanno una diversa natura giuridica.

Il caso particolare delle decorazioni e degli elementi ornamentali

Sebbene la struttura portante del balcone aggettante sia di proprietà esclusiva, esiste un’importante eccezione che riguarda gli elementi decorativi e ornamentali. I rivestimenti, i frontalini, le modanature e tutti quegli elementi che caratterizzano la parte frontale e quella inferiore del balcone hanno una natura giuridica differente quando contribuiscono al decoro architettonico complessivo dell’edificio.

Questi elementi decorativi, inserendosi nel prospetto generale dello stabile e contribuendo alla sua armonia estetica, sono considerati parti comuni. La loro funzione va infatti oltre l’utilità del singolo appartamento: essi accrescono il pregio architettonico dell’intero edificio e ne caratterizzano l’identità visiva. Per questa ragione, quando si rende necessario intervenire su questi elementi ornamentali, le relative spese devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri ordinari previsti per la manutenzione delle parti comuni.

È quindi fondamentale distinguere, nel momento in cui si pianifica un intervento, tra ciò che appartiene alla struttura portante vera e propria del balcone e ciò che invece costituisce elemento decorativo della facciata. Un errore in questa valutazione può portare a una scorretta ripartizione delle spese e, di conseguenza, a contenziosi tra condomini che potrebbero facilmente essere evitati con una corretta consulenza preventiva.

Come identificare gli elementi decorativi comuni?

Non sempre è immediato comprendere quali parti del balcone rientrino tra gli elementi decorativi comuni. La valutazione deve basarsi su un criterio funzionale: se l’elemento in questione contribuisce in modo significativo all’estetica complessiva dell’edificio, inserendosi nell’armonia del prospetto e caratterizzandone l’aspetto, allora deve essere considerato parte comune.

Esempi tipici sono le fasce marcapiano che corrono lungo la facciata in corrispondenza dei balconi, i parapetti decorati che seguono uno stile uniforme su tutti i balconi dell’edificio, i cornicioni ornamentali che incorniciano la parte inferiore dei balconi, i rivestimenti della parte frontale quando presentano caratteristiche artistiche o architettoniche uniformi. Tutti questi elementi, pur essendo fisicamente parte del balcone, svolgono una funzione che interessa l’intera comunità condominiale.

Al contrario, gli elementi puramente funzionali e privi di carattere decorativo, come la struttura portante della soletta, le eventuali impermeabilizzazioni, i sistemi di scolo delle acque, rimangono di competenza esclusiva del proprietario del balcone. La loro manutenzione non può essere addossata alla collettività, poiché servono unicamente l’utilità privata del singolo appartamento.

Quali sono le conseguenze per la gestione condominiale

Questa distinzione ha importanti risvolti pratici nella gestione quotidiana del condominio. Quando l’amministratore o l’assemblea devono deliberare interventi di manutenzione sulla facciata dell’edificio che coinvolgano anche i balconi, sarà necessario predisporre un preventivo che separi chiaramente i costi relativi alla manutenzione degli elementi decorativi comuni da quelli relativi alle strutture di proprietà esclusiva.

I condomini proprietari dei balconi dovranno essere informati che, mentre parteciperanno alla spesa collettiva per il rifacimento delle decorazioni comuni, dovranno sostenere individualmente i costi per la riparazione delle strutture portanti dei propri balconi. Questa chiarezza preventiva è essenziale per evitare malintesi e contestazioni successive alla delibera assembleare.

Inoltre, quando un singolo proprietario necessita di intervenire sul proprio balcone per ragioni di manutenzione straordinaria, dovrà prestare attenzione a non danneggiare o modificare gli elementi decorativi comuni. Qualsiasi intervento che coinvolga questi elementi richiederà l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, poiché si tratta di parti che non rientrano nella sua disponibilità esclusiva.

I balconi incassati: un regime diverso

Vale la pena ricordare che quanto detto finora si riferisce specificamente ai balconi aggettanti. Per i balconi incassati, quelli cioè che formano una rientranza nella facciata dell’edificio, si applica un regime completamente diverso. In questi casi, la soletta è considerata in comproprietà tra il proprietario dell’appartamento superiore, per il quale costituisce il pavimento del balcone, e quello dell’appartamento inferiore, per il quale rappresenta il soffitto.

Le spese di manutenzione di questi balconi incassati vengono quindi ripartite in parti uguali tra i due proprietari interessati, con l’ulteriore specificazione che il proprietario del piano superiore sostiene i costi della copertura del pavimento, mentre quello del piano inferiore si fa carico dell’intonaco e della decorazione del soffitto. Questa distinzione è fondamentale per evitare di applicare criteri errati nella ripartizione delle spese.

La corretta gestione delle spese di riparazione dei balconi richiede una conoscenza approfondita delle norme e della giurisprudenza in materia condominiale. Ogni situazione presenta caratteristiche specifiche che meritano un’analisi attenta per individuare la corretta ripartizione degli oneri.

Se vi trovate di fronte a una delibera assembleare che vi sembra ingiusta, se dovete affrontare lavori di riparazione sul vostro balcone, o se desiderate chiarimenti su chi debba sostenere determinati costi nel vostro condominio, il nostro studio legale è a vostra disposizione per fornirvi una consulenza personalizzata e per tutelare efficacemente i vostri interessi economici.

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