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Home » Civile » Condominio » Muri maestri, perimetrali e divisori in condominio [Guida]

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Muri maestri, perimetrali e divisori in condominio [Guida]

Avv. Beatrice Bellato consulenzalegaleitalia.it Muri maestri, perimetrali e divisori in condominio [Guida]
muri
Avv. Beatrice Bellato

Le pareti di un edificio condominiale non sono tutte uguali. Alcune svolgono funzioni strutturali essenziali, altre delimitano gli spazi, altre ancora separano le diverse proprietà. Comprendere la natura giuridica di muri maestri, perimetrali e divisori è fondamentale per sapere quali interventi sono consentiti, come vengono ripartite le spese di manutenzione e quali diritti spettano ai singoli condomini.

Una conoscenza approfondita di questi elementi può evitare costose controversie e garantire una gestione equilibrata del patrimonio comune.

I muri maestri: l’ossatura dell’edificio

I muri maestri rappresentano l’elemento strutturale fondamentale di ogni edificio condominiale. La loro funzione principale consiste nel sostenere e racchiudere il fabbricato, costituendo parte integrante della struttura portante che ne garantisce sicurezza e stabilità nel tempo.

Questa categoria comprende innanzitutto i muri portanti propriamente detti, ovvero quelle strutture che, insieme all’intelaiatura di pilastri e architravi, costituiscono l’ossatura o il telaio dell’edificio. Non ha rilevanza il fatto che questi elementi si trovino all’interno o all’esterno del fabbricato: ciò che conta è la loro funzione strutturale essenziale.

Rientrano nella definizione di muri maestri anche i pannelli di rivestimento e di riempimento realizzati in cemento armato, muratura o altri materiali. Anche se privi di funzione portante in senso stretto, questi elementi costituiscono parte organica ed essenziale dell’immobile. Senza la delimitazione che operano, l’edificio risulterebbe uno scheletro vuoto, privo di qualsiasi utilità pratica e abitabilità.

La giurisprudenza ha sempre riconosciuto che anche la facciata di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri, rappresentando una delle strutture essenziali per l’esistenza stessa dello stabile considerato nella sua unitarietà. La riforma legislativa ha consolidato questi principi giurisprudenziali, inserendo espressamente facciata, pilastri e travi portanti tra le parti comuni dell’edificio.

Essendo oggetto di proprietà comune del condominio, i muri maestri sono soggetti ai criteri stabiliti dalla legge per la ripartizione delle spese necessarie alla loro manutenzione e al loro godimento. Tutti i condomini devono contribuire proporzionalmente al valore della loro proprietà per garantire la conservazione di questi elementi strutturali vitali.

Quali interventi sono consentiti sui muri maestri

Anche per i muri maestri vale il principio generale che regola l’uso dei beni comuni: ciascun condomino può servirsi della cosa comune traendone ogni possibile utilità, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso secondo il loro diritto.

Considerata la funzione portante di questi elementi, non sono generalmente consentite opere che possano comportarne un indebolimento, poiché ciò potrebbe pregiudicare o creare pericoli per la stabilità dell’intero edificio. Il principio della sicurezza strutturale prevale su qualsiasi esigenza individuale di modificazione.

Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso alcuni interventi specifici che non compromettono la funzione strutturale. È consentita, per esempio, l’apertura di finestre o vedute su un cortile comune. Questi interventi rientrano nei poteri spettanti a tutti i condomini, che hanno facoltà di praticare aperture per ricevere aria e luce dal cortile comune o per affacciarsi sullo stesso, senza dover rispettare le limitazioni previste per i fondi confinanti privati.

Analogamente, è stato riconosciuto legittimo l’allargamento di una finestra per trasformarla in porta finestra, così come la collocazione di una tubatura di scarico di un servizio igienico, del passaggio del gas o di sfiatatoi per evitare ristagni di odori, quando questi elementi sono di pertinenza esclusiva di un condomino e svolgono una funzione accessoria rispetto alla struttura principale. Resta naturalmente salvo il diritto degli altri condomini di richiedere il risarcimento in caso di infiltrazioni o danni derivanti da questi interventi.

Una questione particolare riguarda le sopraelevazioni. Quando il proprietario dell’ultimo piano realizza una sopraelevazione, i muri maestri costruiti sopra quelli preesistenti devono considerarsi di proprietà comune. Di conseguenza, le relative spese di manutenzione devono essere sopportate da tutti i condomini in proporzione alle loro quote di proprietà, e non soltanto da chi ha effettuato la sopraelevazione.

I muri perimetrali e la loro funzione protettiva

I muri perimetrali dell’edificio condominiale meritano un’attenzione particolare. Anche quando non svolgono funzione di muri portanti in senso stretto, devono essere considerati muri maestri ai fini della presunzione legale di comunione stabilita dal codice civile.

La ragione di questa equiparazione risiede nelle molteplici funzioni che i muri perimetrali svolgono. Essi determinano la consistenza volumetrica dell’edificio considerato nella sua unitarietà, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici. Delimitano inoltre la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica del fabbricato, contribuendo in modo essenziale alla sua identità fisica e strutturale.

Nell’ambito dei muri comuni a tutto il condominio rientrano anche quelli collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto al perimetro esterno degli altri piani, nonché le parti dei muri perimetrali che si trovano in corrispondenza di porzioni di proprietà singola ed esclusiva. La configurazione architettonica particolare di alcuni edifici non modifica la natura comune di questi elementi.

Anche in presenza di edifici costituiti da più corpi di fabbrica che formano un’unica sagoma architettonica, i muri perimetrali in cemento armato che delimitano un edificio rispetto all’altro costruito in aderenza appartengono a tutti i comproprietari del suolo. Essendo costruiti su suolo comune e costituendo un elemento strutturale dell’immobile, beneficiano infatti tutti i condomini.

Per la manutenzione, conservazione o ristrutturazione dei muri perimetrali si applica il criterio di ripartizione proporzionale stabilito dalla legge, con la partecipazione di tutti i condomini in ragione delle rispettive quote di proprietà.

Le modifiche consentite sui muri perimetrali

Il principio di comproprietà dei muri perimetrali non esclude che il singolo condomino possa apportarvi modificazioni che gli garantiscono un’utilità aggiuntiva rispetto agli altri proprietari. Tuttavia, tali interventi devono rispettare precisi limiti stabiliti dalla giurisprudenza.

Innanzitutto, le modifiche non devono limitare il diritto degli altri condomini all’uso del muro. In secondo luogo, non deve essere alterata la normale destinazione del bene comune. Infine, gli interventi non devono pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, elemento che contribuisce al valore di tutte le proprietà condominiali.

Sulla base di questi principi, è considerata legittima l’apertura di una porta finestra sul lastrico solare di copertura, poiché non modifica la consistenza materiale del bene comune né la sua destinazione, ma risponde semplicemente allo scopo di consentire un uso più agevole senza incidere sulla possibilità di utilizzazione degli altri condomini. Allo stesso modo, è ammessa la realizzazione di aperture e vedute su chiostrine o cortili comuni.

Costituiscono invece un uso illegittimo del muro perimetrale alcuni interventi più invasivi. L’apertura di un varco per consentire la comunicazione tra il proprio appartamento e un’altra unità immobiliare attigua, di proprietà del medesimo condomino ma ricompresa in un diverso edificio condominiale, è stata ritenuta illegittima. Questo tipo di collegamento determinerebbe inevitabilmente la creazione di una servitù a carico delle fondazioni, del suolo e delle strutture del fabbricato, alterando l’equilibrio dei diritti condominiali.

Altrettanto illegittimo è l’abbattimento di un muro perimetrale in cemento armato. Tale intervento, incidendo sulla sostanza essenziale della cosa comune, non può essere ricondotto alla normale disciplina sull’uso dei beni comuni, ma costituisce un’innovazione soggetta a regole specifiche che richiedono il consenso della maggioranza dei condomini secondo modalità stabilite dalla legge.

I muri divisori: una categoria a parte

I muri divisori rappresentano una categoria distinta rispetto ai muri maestri e perimetrali. La loro funzione principale consiste nel separare le diverse unità abitative o i locali interni di una singola unità immobiliare, senza svolgere ruoli strutturali o di delimitazione esterna dell’edificio.

Per questa ragione, i muri divisori non sono equiparabili ai muri maestri né alle parti dell’edificio necessarie all’uso comune. La loro natura giuridica dipende dalla specifica situazione in cui si trovano. Quando separano due unità abitative appartenenti a proprietari diversi, si trovano in regime di comproprietà tra i proprietari confinanti. Quando invece dividono locali interni alla medesima unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al condomino proprietario dell’appartamento.

Esiste però un’eccezione importante a questa regola generale. Quando i muri divisori hanno la funzione di separare le parti comuni da quelle esclusive all’interno dell’edificio condominiale, si trovano in regime di comproprietà tra il condominio nel suo insieme e il singolo proprietario interessato. In questo caso, la doppia funzione del muro richiede una gestione condivisa.

Si presumono inoltre comuni i muri di separazione tra edifici distinti o che servono da divisione tra corti, giardini e orti, in applicazione della disciplina specifica prevista dal codice civile per regolare i rapporti tra proprietà contigue.

Richiedi una consulenza qualificata

La corretta qualificazione dei diversi tipi di muri presenti in un edificio condominiale non rappresenta un esercizio accademico, ma ha implicazioni concrete sulla gestione quotidiana del condominio, sulla ripartizione delle spese e sui diritti dei singoli proprietari. La distinzione tra muri maestri, perimetrali e divisori determina chi deve sostenere i costi di manutenzione, quali interventi sono consentiti e quali richiedono autorizzazioni specifiche.

Se state progettando interventi che coinvolgono i muri del vostro appartamento o dell’edificio condominiale, se sono sorte contestazioni sulla natura di determinati elementi strutturali o se desiderate verificare la legittimità di opere già realizzate, è fondamentale avvalersi di una consulenza legale qualificata. Il nostro studio è a vostra disposizione per fornirvi assistenza professionale su tutte le questioni relative alle strutture condominiali, aiutandovi a tutelare i vostri diritti e a evitare controversie. Contattateci per ricevere una consulenza personalizzata sulla vostra situazione specifica.

 

 

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