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	<title>Onore Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 20:10:39 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Onore Archivi - Consulenza Legale Italia</title>
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		<title>Ingiuria: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingiuria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 10:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Che cos'è l'ingiuria prima e dopo l'abrogazione della sanzione penale, come difendersi e come ottenere il risarcimento del danno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingiuria/">Ingiuria: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il reato di ingiuria e la diffamazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><strong><a href="#ingiuria">Che cos&#8217;è</a></strong></li>
<li><strong><a href="#comportamenti">Quali comportamenti</a></strong></li>
<li><strong><a href="#dimostrazione">Come si dimostra</a></strong></li>
<li><strong><a href="#risarcimento">Il risarcimento</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Un post pubblicato su un social network offende la nostra dignità? Qualcuno ha detto o scritto delle parole che hanno leso il nostro onore?</p>
<p style="text-align: justify">In tutte queste ipotesi – peraltro, in continua crescita in virtù della diffusione di Facebook &amp; co., e di una maggiore “facilità” a condividere con leggerezza degli status che potrebbero essere ritenuti offensivi – è bene cercare di comprendere come potersi difendere efficacemente, evitando pertanto di subire gli effetti di una azione altrui poco rispettosa.</p>
<p style="text-align: justify">Cerchiamo dunque di capire che <strong>cos’è l’ingiuria</strong>, e <strong>come poterci tutelare nelle sedi più opportune</strong>.</p>
<h2 id="ingiuria" style="text-align: justify">Cos’è l’ingiuria</h2>
<p style="text-align: justify">In primo luogo, che <strong>cos’è l’ingiuria</strong>? Fino a non troppi anni fa, per poter definire l’ingiuria si poteva far riferimento all’art. 594 c.p., ora abrogato, che sanzionava chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente. Recitava così l’articolo del Codice penale:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"><em>Chiunque offende l&#8217;onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato.</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Le pene sono aumentate qualora l&#8217;offesa sia commessa in presenza di più persone.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Naturalmente, <strong>con l’abrogazione dell’articolo non è sparito l’illecito, ma solamente la sanzione</strong> <strong>penale</strong>. In altre parole, la condotta così come descritta dalla norma penale abrogata, <strong>continua ad essere</strong> <strong>vietata ma ad essa non si rischia più la reclusione, bensì le conseguenze previste dall’azione civile</strong>, così sintetizzabili:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>un <strong>risarcimento</strong> in favore della vittima, stando a quanto il giudice avrà modo di accertare sulla base del danno che è stato effettivamente procurato; in mancanza di elementi certi che permettano al giudice di poter calcolare il danno con altri criteri, si procederà a una liquidazione del danno avverrà in via equitativa, ovvero sulla base di ciò che verrà ritenuto “giusto” dal magistrato;</li>
<li>una <strong>sanzione</strong> da 100 euro a 8.000 euro, da pagare in favore dello Stato all’esito della sentenza civile di condanna.</li>
</ul>
<h2 id="comportamenti" style="text-align: justify">Quali comportamenti determinano sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify">Con l’abrogazione dell’art. 594 c.p. l’ingiuria ha così finito con l’essere ricondotta all’interno delle disposizioni di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in cui vengono riepilogati alcuni <strong>illeciti civili sottoposti a</strong> <strong>sanzioni pecuniarie</strong>, e in cui viene ricollegata l’applicazione della sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila per “chi offende l&#8217;onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.</p>
<p style="text-align: justify">Intuibilmente, si tratta di una definizione molto ampia, che rischia anche di creare qualche confusione superficiale. Rimane comunque inteso che l’ingiuria è quel comportamento in cui viene offeso l’onere o il decoro di una persona alla presenza della vittima a cui la medesima offesa è rivolta. La situazione inversa, ovvero l’assenza della vittima – ma la presenza di terzi &#8211; comporterebbe il diverso comportamento di <strong><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-facebook/">diffamazione</a></strong> (articiolo 595 del codice penale).</p>
<h2 id="dimostrazione" style="text-align: justify">Come dimostrare l’ingiuria</h2>
<p style="text-align: justify">Molti studiosi ritengono che con la depenalizzazione dell’ingiuria una delle conseguenze più “rischiose” e delicate è che <strong>dimostrare l’ingiuria possa diventare più difficile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se infatti un processo di natura penale può permettere di arrivare giungere a una sentenza di condanna solo sulla base delle dichiarazioni della vittima (se così non fosse molti reati come la concussione potrebbero non essere puniti), non è così nel <strong>processo civile</strong>, in cui a testimoniare possono essere solo soggetti terzi, che magari non hanno alcun interesse a partecipare al rito.</p>
<p style="text-align: justify">Come dimostrare, dunque, l’ingiuria? Un “vecchio” e tradizionale sistema è quello di ricorrere all’uso di un <strong>registratore</strong> nella tasca del pantalone o nella giacca (peraltro, un ricorso oggi facilitato dalla possibilità di usare delle specifiche app sullo smartphone). Come più volte rammentato in Cassazione, registrare una conversazione all’insaputa dell’interlocutore non costituisce reato, poiché chi parla dinanzi ad altri soggetti si assume (ci verrà perdonato l’eccesso di sintesi, in questo ambito) anche la possibilità di essere registrato, oltre che ascoltato.</p>
<p style="text-align: justify">Dimostrare in tal modo l’ingiuria non è però molto agevole. Bisognerebbe infatti <strong>agire in maniera</strong> <strong>preventiva</strong>, ovvero munirsi di registratore / app da mantenere attivo durante la discussione con la persona che – a questo punto – si sospetterà possa divenire potenzialmente colpevole di ingiuria. Per il resto, dimostrare l’ingiuria potrebbe essere molto difficile. Non si può infatti portare in processo la testimonianza di un terzo che affermi di essere a conoscenza dell’offesa solo perché gli è stata riferita dalla vittima. Tale testimonianza indiretta non avrà alcun valore.</p>
<h3>L&#8217;ingiuria nel social network</h3>
<p style="text-align: justify">E <strong>nel caso in cui l’ingiuria avvenga su Facebook</strong> o in altri spazi pubblici online? In questo caso è ben possibile – e la giurisprudenza in tal senso ci da una mano – che la prova possa essere costituita sia dalla testimonianza di altri utenti che dichiarano di aver letto il post ingiurioso (magari, prima della sua cancellazione o modifica), sia da un’attestazione di conformità che un notaio avrà eseguito sulla stampa della pagina. Difficilmente però la stampa dello schermo (lo screenshot) potrà essere considerata una prova valida nel processo civile, in quanto considerate “riproduzione meccaniche” facilmente alterabili (a meno che, ma è difficile, tale prova sia non contestata dalla controparte).</p>
<h2 id="risarcimento" style="text-align: justify">Come ottenere il risarcimento del danno da ingiuria</h2>
<p style="text-align: justify">A questo punto possiamo compiere un ulteriore passo in avanti e cercare di capire, in caso di ingiuria, come ottenere il <strong>risarcimento del danno</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta che ci si è assicurati la <strong>disponibilità delle prove dell’illecito</strong>, bisognerà rivolgersi a un avvocato e far avviare una causa ordinaria (con spese anticipate dalla possibile vittima, a meno che non si rientri nel gratuito patrocinio). Si può anche scegliere, per risarcimenti del danno di piccola entità, di rivolgersi al Giudice di Pace, senza assistenza legale: una strada comunque non consigliabile, vista la delicatezza del tema.</p>
<p style="text-align: justify">Purtroppo, i tempi del processo non sono rapidissimi, essendo influenzati dalle previsioni del codice di procedura civile. In ogni caso, il rito prevede un’udienza di comparizione delle parti e la discussione della causa, la presentazione dei documenti a proprio favore, la comparizione dei testimoni, il deposito delle note conclusionali e, infine, la sentenza.</p>
<p style="text-align: justify">Si tenga anche conto che per le <strong>cause di importo inferiore a 50.000 euro</strong>, è necessario che prima del giudizio l’avvocato proceda per negoziazione assistita, ovvero inviti la controparte, con una apposita comunicazione, a cercare un accordo e a formalizzarlo per iscritto. L’invio della comunicazione formale richiede un’attesa di almeno 30 giorni, per dare il tempo alla controparte di aderire o meno alla proposta.</p>
<p style="text-align: justify">Infine, vi ricordiamo che come tutti gli illeciti che derivano da un fatto illecito, l’ingiuria si prescrive in 5 anni. La vittima può dunque agire entro tale termine, anche in scadenza dello stesso, benché prima non abbia mai compiuto alcuna attività di contestazione (come ad esempio l’invio di una lettera legale).</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-civilista/"><em>Avv. Bellato – responsabilità e risarcimento del danno</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingiuria/">Ingiuria: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danno all’immagine sussiste in “re ipsa”? – guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-immagine-re-ipsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 12:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Danno all&#8217;immagine in re ipsa &#8211; indice Il caso Il ricorso L&#8217;illecito di diffamazione La massima Il danno all&#8217;immagine, inteso come danno conseguenza, sussiste in &#8220;re ipsa&#8221; o no? A cercare di dirimere tale dubbio &#232; stata recentemente la sentenza n. 4005 del 18 febbraio 2020 della Cassazione civile, che si &#232; occupata del tema [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-immagine-re-ipsa/">Danno all’immagine sussiste in “re ipsa”? – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Danno all&#8217;immagine in re ipsa &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#diffamazione"><strong>L&#8217;illecito di diffamazione</strong></a></li>
<li><a href="#massima"><strong>La massima</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il danno all’immagine, inteso come danno conseguenza, sussiste in “<em>re ipsa”</em> o no? A cercare di dirimere tale dubbio è stata recentemente la <strong>sentenza n. 4005 del 18 febbraio 2020</strong> della Cassazione civile, che si è occupata del tema innovando parzialmente le valutazioni finora condivise dalla giurisprudenza.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il caso</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso trae origine dalla pubblicazione di una notizia errata su un quotidiano locale, in cui un progettista veniva indicato come direttore dei lavori in un progetto poi caratterizzato da un’inchiesta per abuso d’ufficio, deturpazione e distruzione di bellezze naturali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professionista era in realtà estraneo a questa vicenda. Era invece stato coinvolto solo in precedenza, per altre ipotesi accusatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure condannava la società responsabile della testata al <strong>risarcimento dei danni all’immagine, </strong>quantificati in 10.000 euro, e alla pubblicazione della condanna su diverse testate locali. La sentenza veniva confermata in sede d’appello. Di conseguenza, la società ricorreva in Cassazione.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso</h2>
<p style="text-align: justify;">Con un solo motivo la società ricorrente deduce ex art. 360 comma n. 3 del codice di procedura civile la violazione o falsa applicazione degli articoli 1126, 2059, 2697 e 2729 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ci si riferisce alla mancata prova del danno non patrimoniale in concreto subito, laddove il criterio equitativo non potrebbe valere per poter sopperire a carenze probatorie, avendo i giudici di merito dimostrato di aver svolto un ragionamento basato sulle sole presunzioni semplici, e dunque in violazione dell’articolo 2729 del codice civile, considerato che l’unica fonte di prova allegata era stata rinvenuta nel curriculum professionale del professionista.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che l’articolo 2729 del codice civile, rubricato “Presunzioni semplici”, afferma che <em>“le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”</em>. E, al secondo comma, che <em>“le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è ritenuto però inammissibile. Vediamo per quali motivi.</p>
<h2 id="diffamazione" style="text-align: justify;">L’illecito di diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici sottolineano innanzitutto come in tema di responsabilità civile per<a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/"> illecito di diffamazione</a>, il <strong>danno all’immagine e alla reputazione</strong>, in termini di <strong>danno conseguenza</strong>, <strong>non sussiste in <em>re ipsa</em></strong><em>.</em> Dunque, il danno deve essere provato da chi ne domanda il risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da tale assunto, i giudici <strong>liquidano il danno </strong>sulla base non di valutazioni astratte, bensì sulla base del concreto pregiudizio patito dalla vittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito dovrà essere oggetto di allegazione e prova. E tali prove possono eventualmente essere anche presunte, assumendo a tal fine rilevanza – come parametro di riferimento:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>la diffusione dello scritto;</li>
<li>la rilevanza dell’offesa;</li>
<li>la posizione sociale della vittima.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, a questo scopo il giudice potrà ben avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordati. Le quali però dovranno essere fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, dunque, i giudici della Suprema Corte affermano che è in grado di costituire un <strong>accertamento in fatto</strong>, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una espressione, uno scritto o un documento siano effettivamente <strong>lesivi dell’onore e della reputazione altrui</strong>, una volta applicati i parametri di valutazione.</p>
<h3 style="text-align: justify;">I profili di valutazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Scendendo in un livello di analisi del caso concreto, i giudici affermano come la decisione oggetto di impugnazione abbia dimostrato di aver assunto in considerazione la posizione personale e sociale del soggetto. E ciò abbia fatto in relazione a:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>profilo oggettivo della violazione commessa in rapporto alla gravità dell’accusa infondatamente mossa;</li>
<li>profilo soggettivo della personalità del soggetto offeso e dell’incidenza che la notizia falsa aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale. In particolare, i giudici hanno ricordato come il contesto fosse quello di un territorio a forte vocazione turistica. E in cui, evidentemente, i tempi della deturpazione del territorio e della distruzione delle bellezze naturali fossero in grado di urtare più che altrove la sensibilità dell’opinione pubblica. Incidendo in maniera più grave, sulla reputazione di quel professionista che opera in questo campo.</li>
</ul>
<h2 id="massima" style="text-align: justify;">La massima</h2>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>danno all&#8217;immagine ed alla reputazione</strong> (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come &#8220;danno conseguenza&#8221;, <strong>non sussiste &#8220;in re ipsa&#8221;</strong>, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell&#8217;offesa e la posizione sociale della vittima</p>
</blockquote>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/danno-immagine-re-ipsa/">Danno all’immagine sussiste in “re ipsa”? – guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reato di diffamazione: una guida rapida</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 09:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cos'è il reato di diffamazione, quali sono gli elementi costitutivi e quando scattano le aggravanti e le cause di non punibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/">Reato di diffamazione: una guida rapida</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Il reato di diffamazione &#8211; indice</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="#codice"><strong>Il reato nel Codice penale</strong></a></li>
<li><a href="#cosa"><strong>Cos&#8217;è</strong></a></li>
<li><a href="#elementi"><strong>Gli elementi costitutivi</strong></a></li>
<li><a href="#aggravanti"><strong>Le aggravanti</strong></a></li>
<li><a href="#non"><strong>Le cause di non punibilità</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Punito dall’articolo 595 del Codice penale, il <strong>reato di diffamazione</strong> consiste in un’offesa all’altrui reputazione, attraverso la comunicazione con più persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Cerchiamo di comprenderne i caratteri distintivi, gli elementi costitutivi, le aggravanti e le cause di non punibilità.</p>
<h2 id="codice" style="text-align: justify;">La diffamazione nel Codice penale</h2>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato in apertura di questo approfondimento, il <strong>reato di diffamazione </strong>è disciplinato dall’art. 595 c.p., secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, fuori dei casi indicati nell&#8217;articolo precedente, comunicando con più persone, offende l&#8217;altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Laddove sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Se l&#8217;offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Prima di procedere oltre, è opportuno soffermarsi sui seguenti punti di migliore comprensione:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il reato ex art. 594 c.p. richiamato dal primo comma dell’art. 595 c.p., è il <strong>reato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/ingiuria/">ingiuria</a></strong>, che persegue la condotta dell’offendere, rivolta verso persone non presenti (assenti fisicamente), e non in grado di percepire l’offesa;</li>
<li style="text-align: justify;">la comunicazione tra più persone è integrato anche se la stessa avviene in tempi diversi (come con il passaparola);</li>
<li style="text-align: justify;">il concetto di “stampa” viene identificato oggi con qualsiasi mezzo idoneo alla pubblicazione, <strong>e ogni <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-facebook/">mezzo di pubblicità</a></strong> usando uno strumento destinato a un numero indeterminato di persone (ad esempio, un discorso in luogo pubblico).</li>
</ul>
<h2 id="cosa" style="text-align: justify;">Cos’è la diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Anticipato quanto precede, cerchiamo di entrare più nel dettaglio sul <strong>reato di diffamazione</strong>, ovvero nel reato derivante dall’offesa all’altrui reputazione, fatta comunicando con più persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Come risulta intuibile dalla lettura dell’art. 595 c.p., per configurare il reato è <strong>necessario che la persona offesa non sia presente</strong> o, se presente, non sia comunque stata in grado di percepire l’offesa.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso contrario, invece, è integrabile l&#8217;illecito di <strong>ingiuria</strong>, ora depenalizzato ad illecito civile. Si tratta di una fattispecie prevista a tutela dell’onore, ovvero della stima che il soggetto ingiuriato riscuote presso i membri della propria comunità.</p>
<h2 id="elementi" style="text-align: justify;">Quali sono gli elementi costitutivi del reato di diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La diffamazione è un reato che si configura mediante la condotta di <strong>offesa alla reputazione altrui</strong>, in assenza del soggetto passivo. La condotta può essere posta in essere con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo all’offesa, mediante comunicazione con più persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenga conto, in tal proposito, che appare palese la considerazione come <strong>reato di danno</strong>, la cui configurabilità dipende dalla percezione e dalla comprensione dell’offesa da parte di più persone.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, è fondamentale, per poter configurare il reato, che vi sia una pluralità di soggetti. Tale requisito può essere soddisfatto anche con la presenza non contestuale dei soggetti, escludendo pertanto la loro contemporanea presenza spaziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, per quanto invece concerne l’elemento soggettivo, rileva come ad integrare la fattispecie ex articolo 595 del codice penale sia almeno il <strong>dolo generico</strong>, anche in forma eventuale. Con tale, evidentemente, si intende l’idoneità all’offesa delle espressioni usate, e la consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia richiesta l’espressa intenzione di offendere.</p>
<h2 id="aggravanti" style="text-align: justify;">Quali sono le aggravanti della diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">L’art. 595 c.p. introduce alcune ipotesi di <strong>aggravanti</strong>, che comportano l’incremento della pena (fino a un anno di reclusione o multa fino a 1.032 euro). Si tratta, in sintesi, dei seguenti casi:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">attribuzione di un fatto determinato -&gt; la maggiore credibilità dell’offesa giuridica viene sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;</li>
<li style="text-align: justify;">offesa mediante mezzo stampa, pubblicità o atto pubblico -&gt; la maggiore capacità di diffusione dell’offesa determinata da tali canali di comunicazione può giustificare la reclusione fino a tre anni e la multa non inferiore a 516 euro;</li>
<li style="text-align: justify;">offesa arrecata al corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza e autorità costituita in collegio -&gt; l’incremento della sanzione può giungere fino a un terzo della pena base.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Cos’è la diffamazione a mezzo stampa</h3>
<p style="text-align: justify;">Come abbiamo avuto modo di osservare nell’ultimo paragrafo, una delle principali aggravanti della diffamazione è quella avvenuta a <strong>mezzo stampa</strong>. Ma che cosa si intende?</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo già commentato che quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere a mezzo stampa, la pena può essere aumentata con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema è, tuttavia, molto complesso. E, come tale, merita un ulteriore approfondimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso degli anni il legislatore ha infatti voluto tutelare i soggetti passivi, senza però ledere un altro diritto: quello della manifestazione del proprio pensiero, una libertà peraltro protetta dalla Carta costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">È per questo motivo che il reato di diffamazione si configura solamente se si superano i seguenti limiti.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Rilevanza</h3>
<p style="text-align: justify;">Il fatto narrato a mezzo stampa deve essere <strong>rilevante per i lettori</strong>. In altri termini, l’interesse pubblico dei fatti che sono esposti deve essere prevalente rispetto alla tutela della reputazione.</p>
<p style="text-align: justify;">È per questo motivo che il fatto narrato non deve riguardare una semplice curiosità: deve invece assumere una rilevanza pubblica, tale da prevalere sull’interesse per la vita privata del soggetto passivo.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Verità</h3>
<p style="text-align: justify;">I fatti narrati o criticati devono essere <strong>veri</strong>. In altre parole, considerato che la diffamazione non è configurabile nella forma “colposa”, ma solo in quella del dolo almeno generico, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere, mentre in realtà non lo sono, ad assumere rilievo sarà l’articolo 59 comma 4 del codice penale</p>
<p style="text-align: justify;">Da parte dei giudici non vi è comunque piena omogeneità valutativa. Per alcuni, infatti, il requisito della verità deve essere riferibile sia al “fatto” oggetto dell’intervista, sia al contenuto della stessa. Per altri, invece, deve sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di intervista, a prescindere dalla verità della stessa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Continenza</h3>
<p style="text-align: justify;">Le espressioni usate devono essere <strong>continenti</strong>, ovvero – pur offensive – pacate e contenute. Un requisito che non è rigido, essendo più versatile nel diritto di critica, rispetto a quello di cronaca. Nel primo caso l’autore esprime un giudizio sul fatto narrato, nel secondo caso il cronista si limita a riportarlo.</p>
<h2 id="non" style="text-align: justify;">Quali sono le cause di non punibilità per il reato di diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Se l’art. 595 c.p. disciplina il reato di diffamazione, gli articoli 596 e seguenti del codice penale prevedono alcune <strong>cause di non punibilità</strong>. Anche in questo caso, giova trattarle singolarmente, pur in maniera breve.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Prova della verità del fatto</h3>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 596 del codice penale afferma che la <em>exceptio veritatis</em> costituisce una prova liberatoria se l’offesa riguarda l’attribuzione di un fatto determinato, e le parti prima che giunta sentenza irrevocabile si accordano per deferire il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore, o la parte prova la verità del fatto:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all&#8217;esercizio delle sue funzioni;</li>
<li style="text-align: justify;">se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;</li>
<li style="text-align: justify;">nel caso in cui il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Esercizio del diritto di difesa</h3>
<p style="text-align: justify;">Per l’articolo 598 del codice penale la <em>libertas convicii</em> ha come presupposto l’esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo, oltre all’afferenza delle offese, contenute in scritti o pronunciate in udienza, con oggetto della causa.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Provocazione</h3>
<p style="text-align: justify;">Infine, tra le principali cause di non punibilità, l’articolo 599 del codice penale introduce quello della <strong>provocazione</strong>, stabilendo che non sia punibile chi ha commesso i fatti previsti ex articolo 595 del codice penale nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Non è reato definire “bugiardo” il politico che non rispetta le promesse</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/non-reato-definire-bugiardo-politico-non-rispetta-le-promesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 10:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Definire bugiardo il politico e reato di diffamazione &#8211; indice: Diritto di critica Scriminante La sentenza n. 317/2018 della Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sintesi ampiamente diffusa in ambito mediatico, non mancher&#224; di generare qualche riflessione ora che la campagna elettorale in vista delle prossime Politiche 2018 sta entrando nel vivo. Per gli [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Definire bugiardo il politico e reato di diffamazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#critica"><strong>Diritto di critica</strong></a></li>
<li><a href="#scriminante"><strong>Scriminante</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La <strong>sentenza n. 317/2018 della Corte di Cassazione</strong>, quinta sezione penale, con sintesi ampiamente diffusa in ambito mediatico, non mancherà di generare qualche riflessione ora che la <strong>campagna elettorale</strong> in vista delle prossime <strong>Politiche 2018</strong> sta entrando nel vivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli Ermellini, infatti, non è reato definire “<strong>bugiardo</strong>” o “<strong>falso</strong>” il <strong>politico che non rispetta le promesse</strong> <strong>elettorali</strong>. Epiteti certamente non cordiali, che tuttavia in tali condizioni non sarebbero produttive del reato di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/"><strong>diffamazione</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma cerchiamo di riassumere brevemente la vicenda, e comprendere come la Suprema Corte sia arrivata a tale pronuncia.</p>
<h2 id="critica" style="text-align: justify;">Diritto di critica e diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Agli imputati era fatto carico di aver affisso, lungo le vie di un Comune siciliano, dei manifesti pubblici in cui al sindaco erano rivolte alcune espressioni come “<strong>falso</strong>”, “<strong>bugiardo</strong>”, “<strong>ipocrita</strong>” e “<strong>malvagio</strong>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’affissione di tali manifesti era conseguente all’evoluzione di una serie di <strong>dissapori politici tra il Sindaco e</strong> <strong>alcuni componenti dell’opposizione</strong>, i quali avevano – peraltro – riconosciuto la paternità del manifesto, pur rifiutando l’accusa di intenti denigratori, ma sostenendo invece che la scelta di affiggere tali manifesti fosse figlia di una decisione politica giustificata dalla volontà di attaccare Sindaco e Giunta, che aveva deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione, tradendo le proprie precedenti promesse elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte d’Appello, contrariamente a quanto agito dal Tribunale, aveva assolto gli imputati ritenendo integrata la scriminante del diritto di critica: secondo il giudice <em>a quo</em>, nonostante le frasi fossero evidentemente offensive, la lettura integrale del manifesto pubblico faceva emergere come il contenuto fosse di critica di natura politica, rispetto alla quale gli epiteti erano apparsi pertinenti, sebbene espressione di quanto definito come un costume politico deteriore, ma ampiamente diffuso.</p>
<h2 id="scriminante" style="text-align: justify;">Nessuna diffamazione per aver dato del bugiardo al politico</h2>
<p style="text-align: justify;">Di qui, si arriva al giudizio in Cassazione su ricorso del Sindaco. In tale sede, i giudici hanno ricordato come il <strong>diritto di critica</strong> è riconducibile a un giudizio valutativo che prende spunto da un fatto, ed esclude la punibilità di affermazioni lesive della reputazione altrui, a patto che le modalità espressive siano ritenute come proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.</p>
<p style="text-align: justify;">È poi opportuno considerare – nella valutazione del requisito di continenza – il complessivo contesto dialettico in cui è realizzata la condotta, e verificare se i toni usati, per quanto “<strong><em>aspri e forti</em></strong>”, non siano “<strong><em>gravemente infamanti e gratuiti</em></strong>”, bensì pertinenti al tema in discussione.</p>
<h3>La verità del fatto nel giudizio</h3>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito – proseguono poi gli Ermellini – il rispetto della verità del fatto riveste una significatività più limitata e necessariamente affievolita rispetto al diritto di cronaca, poiché la critica (e soprattutto quella politica), come <strong>espressione di opinione meramente soggettiva</strong>, ha un carattere naturalmente “congetturale”, che non può pretendersi rigorosamente obiettivo e asettico. Di contro, i giudici rammentano come deve intendersi esclusa l’applicabilità dell’esimente nel caso in cui le espressioni denigratorie fossero state generiche e non ricollegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili, o ancora <strong>espressioni di attacchi personali lesivi della dignità morale e intellettuale dell’avversario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici, la sentenza della Corte d’Appello che il Sindaco ha impugnato, avrebbe correttamente applicato i principi che sopra sono stati esposti in brevità, poiché parte dal presupposto non contestabile della offensività delle espressioni utilizzate dagli imputanti per poter riconoscere che gli epiteti rivolti alla parte offesa erano strettamente attinenti alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al Sindaco, in relazione all’erogazione dell’indennità di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale, e che invece è stata poi deliberata dalla propria Giunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Solamente in questo ambito, pertanto, gli epiteti rivolti al Sindaco (definito “falso, bugiardo, ipocrita” possono essere ricollegati “al <strong>mancato adempimento delle promesse elettorali</strong> nonché all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione. Quanto invece all’epiteto “malvagio”, anch’esso rivolto al Sindaco, il riferimento è ad azioni giudiziarie asseritamente infondate che egli aveva promosso contro gli avversari politici.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giudici, infine, “il contesto politico e di contrapposizione in merito a scelte di carattere politico – amministrativo è, secondo la Corte d’Appello, evidente dalla lettura integrale del manifesto all’interno del quale erano contenute le espressioni ingiuriose”.</p>
<h3>Le motivazioni della sentenza di Cassazione</h3>
<p style="text-align: justify;">È dunque apparso chiaro, conclude la Cassazione, ai giudici di merito, che l’attacco al Sindaco riguardasse specificatamente le scelte politiche ed amministrative sue e della sua maggioranza, e del tutto correttamente è stato escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale e intellettuale della persona offesa, così come invece sostiene il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando al secondo punto del ricorso, in cui è contestato che le vicende politiche sottese alla controversia sfociata nella pubblicazione del manifesto pubblico si siano svolte come ricostruito in entrambe le sentenze di merito, non avrebbero rilevanza poiché “da un lato contengono generiche censure in fatto rispetto a una identica ricostruzione della vicenda nei due giudizi di merito, che differiscono soltanto in ordine alla valutazione dei presupposti del diritto di critica, dall’altro, in quanto, come si è detto, il requisito della verità del fatto assume, nel diritto di critica, un rilievo più limitato che nel diritto di cronaca”.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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		<title>Diffamazione del dipendente: ecco quando si superano i “limiti”</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-del-dipendente-si-superano-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 08:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guide Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cerchiamo di trovare un limite oltre il quale il datore di lavoro non deve andare per non ricadere nel profilo penale della diffamazione del dipendente.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le critiche al dipendente e la diffamazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#dignita"><strong>La dignità umana</strong></a></li>
<li><a href="#critica"><strong>Il diritto di critica</strong></a></li>
<li><a href="#corte"><strong>La valutazione della Corte</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Il capo può <strong>criticare il proprio dipendente</strong> utilizzando <strong>toni anche pesantemente</strong> <strong>aspri</strong>, ma a patto di <strong>non</strong> <strong>travalicare il limite delle critiche professionali</strong>, entrando nel “recinto” della <strong>censura diretta alla persona</strong> <strong>quale individuo in sé considerato</strong>. Insomma, il datore di lavoro o il superiore gerarchico può ben contestare il comportamento professionale del dipendente / collaboratore, ma solo ed esclusivamente all’atteggiamento assunto in ambito lavorativo, con prevalente riferimento alle proprie mansioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma è allora possibile <strong>trovare un limite oltre il quale al datore di lavoro può essere contestato il <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/">reato di diffamazione</a></strong>?</p>
<h2 id="dignita" style="text-align: justify;">Rispetto della dignità umana</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter diramare qualche dubbio legato al <strong>“limite” da non travalicare</strong>, ci si può ben riferire alla recente sentenza n. 52578/2017 da parte della Corte di Cassazione, sez. V Penale, e alla ricostruzione di una vicenda che potrebbe essere comune a tanti nostri lettori.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo, la fattispecie su cui si sono espressi gli Ermellini trae origine dalla contestazione mossa ad una donna, in merito alla sua <strong>presunta offesa della reputazione della parte ricorrente</strong>, poiché aveva inviato una lettera al Ministero per i Beni Culturali ed alla Biblioteca Nazionale di Bari – comune datore di lavoro delle parti – in cui aveva scritto che il proprio subordinato gerarchico aveva “<em>ritardato, eluso, omesso e ostacolato ogni sua direttiva intesa al rilancio dell’Istituto affidatole ed al benessere organizzativo dei lavoratori che vi prestano servizio, che con una vera e propria campagna denigratoria nei suoi confronti, aveva arrecato grave nocumento alla sua dignità personale e professionale, all’immagine dell’Istituto e agli interessi dei lavoratori</em>, non potendo, infine, transigere sulla lentezza ed inescusabile negligenza nell’adempiere ai doveri inerenti agli Uffici Tutela, Restauro e Catalogazione da parte della persona offesa, che veniva per questi motivi, giudicata inadeguata a ricoprire incarichi di responsabilità”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il subordinato aveva dunque proposto ricorso per Cassazione, <strong>lamentando di essere stato <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-facebook/">diffamato</a></strong>. Ma è realmente così?</p>
<h2 id="critica" style="text-align: justify;">Critica della condotta professionale del dipendente e diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha ampiamente argomentato le proprie decisioni partendo dalla considerazione secondo cui</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano, più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Sancito e condiviso ciò, diviene essenziale accertare se l’espressione pronunciata dal titolare di una posizione sovraordinata si sia limitata alla censura di una determinata condotta lavorativa o professionale del sottoposto, ovvero, anche prendendo spunto da essa, “sia trasmodata in un <strong>attacco personale</strong> <strong>all’individuo</strong>, atteso che non esorbitano dall’area della liceità penale le contestazioni che non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Corte, la sentenza impugnata ha correttamente interpretato questi principi, avendo coerentemente evidenziato che nella lettera incriminata, oltre a non essere stato oltrepassato il limite della continenza, <strong>non compaiono delle valutazioni gratuite sulla persona</strong> <strong>o sulla condotta in generale della parte civile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini affermano infatti in tal proposito che dal tenore letterale del documento inviato al datore di lavoro sarebbe stata</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">valutata in maniera pesantemente negativa, con toni aspri, solo la sua condotta lavorativa, essendole stato rimproverato, oltre che uno scarso rendimento in uno specifico settore lavorativo, un atteggiamento improntato a marcata ostilità nei confronti della stessa dirigente.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, su questo specifico ultimo punto, la sentenza impugnata avrebbe messo in luce come <strong>questo rilievo trovi un effettivo e oggettivo riscontro in una relazione ispettiva</strong>, dalla quale era emerso che il ricorrente aveva siglato un esposto contro l’imputata, successivamente al quale non erano state formulate delle contestazioni formali all’operato della donna superiore gerarchica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sua parte conclusiva, la pronuncia della Corte afferma altresì come non sarebbe persuasivo l’assunto del ricorrente secondo cui la Dirigente non avrebbe potuto inviare una nota negativa sul dipendente ai superiori, non essendo questa formalità prevista dalla legge che regola il rapporto di pubblico impiego.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dal rilievo che in questa sede si deve valutare non la correttezza amministrativa dell’operato della prevenuta (se dovesse o meno esercitare il potere disciplinare), ma la rilevanza penale delle espressioni contenute nella missiva &#8220;incriminata&#8221;, va osservato che, a seguito dell’entrata in vigore del dlgs n. 165/2001, il rapporto di pubblico impiego è stato attratto nell’orbita civilistica &#8211; l’art. 2 comma 2 della legge citata prevede al comma 2 che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, e l’art. 63 che le eventuali controversie sono devolute alla cognizione del giudice ordinario &#8211; con la conseguenza anche il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico ha assunto una connotazione più marcatamente di natura privatistica</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">afferma ancora la Corte.</p>
<h2 id="corte" style="text-align: justify;">Diffamazione del dipendente: una valutazione finale</h2>
<p style="text-align: justify;">A margine delle considerazioni che sopra abbiamo potuto trarre, cerchiamo dunque di compiere una breve valutazione finale sul tema della diffamazione del dipendente, e sui “confini” che il datore di lavoro non dovrebbe superare onde <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione-online-responsabile-proprietario-sito/">ricadere nel perimetro penale</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, si può certamente sottolineare come <strong><u>non entrano nell’area della illiceità penale quelle contestazioni che sono mosse al fine non certo per censurare la persona in sé e per sé considerata, bensì quelle contestazioni che mirano a censurare la condotta professionale del dipendente</u></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito, peraltro, la sentenza di cui oggi abbiamo compiuto rapido cenno è piuttosto chiara, affermando nelle sue valutazioni che la lettera “incriminata” non aveva contribuito a oltrepassare il limite della continenza e non erano comparse delle valutazioni gratuite sulla persona come individuo in sé considerato.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettera inviata avrebbe pertanto lecitamente (almeno, sotto il profilo del rilievo penale) valutato in modo pur pesantemente negativo e con toni evidentemente la sola condotta lavorativa del ricorrente, al quale è stato rimproverato &#8211; oltre che lo scarso rendimento in uno specifico settore lavorativo &#8211; un atteggiamento improntato a marcata ostilità nei confronti della dirigente.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini – diritto penale</em></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Condominio, dare degli “animali” ai vicini è reato</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/condominio-dare-degli-animali-ai-vicini-e-reato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 21:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il reato di diffamazione nel dare ai vicini degli animali &#8211; indice: La condanna Il ricorso La sentenza della Cassazione Cause giustificative Con i vicini di casa &#232; opportuno cercare di mantenere buoni rapporti. O, per lo meno, evitare di attribuire loro alcuni termini non certo bonari proprio davanti al giudice. Dare degli &#8220;animali&#8221; &#232;, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il reato di diffamazione nel dare ai vicini degli animali &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#condanna"><strong>La condanna</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso</strong></a></li>
<li><a href="#sentenza"><strong>La sentenza della Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#cause"><strong>Cause giustificative</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Con i vicini di casa è opportuno cercare di mantenere buoni rapporti. O, per lo meno, evitare di attribuire loro alcuni termini non certo bonari proprio davanti al giudice.<strong> Dare degli “animali” è, ad esempio, punibile per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/">diffamazione</a></strong> stando a quanto ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 35540/2016. In tale occasione una donna è stata sanzionata penalmente con una multa e condannata al risarcimento dei danni per essersi rivolta durante l’udienza all’indirizzo di una coppia di vicini dichiarando che non sono persone ma – appunto – animali.</p>
<h2 id="condanna" style="text-align: justify;">La condanna del giudice di pace per diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">La sentenza in esame conferma quanto rinvenuto nei gradi di giudizio precedenti, ricordando che già la sentenza del 2 dicembre 2015 ad opera del Tribunale di Messina confermava la pronuncia dei locale Giudice di Pace con la quale la donna era stata condannata alla pena di 400 euro di multa, oltre al risarcimento danni in favore della parte civile, per il reato di cui all&#8217;art. 595 c.p., “perché in presenza di più persone, nel corso dell&#8217;udienza pubblica tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Messina, nel rendere spontanee dichiarazioni ex art. 494 c.p.p., nella qualità di imputata, offendeva la reputazione di N.A. e M. N. (quest&#8217;ultimo coimputato nello stesso procedimento) affermando: questi &#8220;non sono persone, ma animali&#8221;”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/animali-condominio-sequestro-preventivo-legittimo/"><strong>Animali in condominio, sequestro preventivo legittimo se arrecano disturbo</strong></a></p>
<h2 id="ricorso">Il ricorso contro la sentenza in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Contro tale sentenza la donna proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione, l&#8217;inosservanza e l&#8217;erronea applicazione degli artt. 42 e 595 c.p. In particolar modo, la donna lamentava il fatto che la condotta ascritta non integrasse l&#8217;ipotesi delittuosa di cui all&#8217;art. 595 c.p. Ciò per mancanza, sia dell&#8217;elemento soggettivo del reato, che di quello oggettivo. La donna infatti non aveva inteso offendere, né diffamare, i propri vicini di casa, e aveva utilizzato la frase solamente per “far meglio comprendere al Giudice di Pace i fatti per i quali era maturata l&#8217;imputazione di cui al procedimento”. Il difensore dell’imputata precisa pertanto che in quelle che erano delle mere dichiarazioni spontanee rese dalla donna sia emerso lo sfogo l&#8217;esasperazione “subita sin dal 1999, epoca in cui i coniugi M. trasferiti nell&#8217;appartamento sovrastante, iniziavano ad assumere atteggiamenti persecutori nei confronti dell’imputata e del marito”.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi difensiva della donna ricordava altresì che il Giudice dell&#8217;appello, sulla base di quanto sopra e con una motivazione ritenuta insufficiente, avrebbe “<em>disatteso il consolidato principio, secondo cui non integrano la condotta di diffamazione le espressioni verbali che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all&#8217;azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell&#8217;altrui onore o decoro, persino se formulate con terminologia scomposta ed ineducata</em>”. Nella fattispecie, uno dei due vicini di casa (l’uomo della coppia) si era reso a sua volta reo (condannato) di un comportamento lesivo del marito della donna, andando a colpirlo al viso ed al costato.</p>
<h2 id="sentenza" style="text-align: justify;">La diffamazione come interpretata dalla Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Le valutazioni dei giudici della Suprema Corte, tuttavia, ritengono inammissibile il ricorso, definendolo generico e infondato. In particolare, con il primo dei motivi di ricorso sui quali ci siano soffermati più a lungo, e con il quale la donna contestava la ricorrenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reato di diffamazione contestatole, laddove le sentenze di merito, senza incorrere in vizi, con congrua motivazione hanno dato atto della sussistenza di entrambi tali elementi del reato, gli ermellini ritengono che in realtà <strong>il termine “animali” utilizzato per rivolgervi ai vicini di casa “si presenta offensivo dell&#8217;onore e decoro dei destinatari</strong>, con esso volendosi attribuire alle persone offese mancanza di senso civico e di educazione, caratteristica questa, secondo la comune sensibilità, lesiva dell&#8217; altrui reputazione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi anche: <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/bed-and-breakfast-condominio/"><strong>B&amp;B in condominio, ecco quando si può vietare (e quando no)</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se infatti – dichiarano i giudici – “il bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 595 c.p., è l&#8217;onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino e l&#8217;evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino, l&#8217;espressione oggetto di contestazione è obiettivamente pregiudizievole della reputazione della persona offesa, concretizzando un pregiudizio anche la divulgazione di qualità negative idonee ad intaccarne l&#8217;opinione tra il pubblico dei consociati”.</p>
<h2 id="cause">Le cause giustificative del reato di diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne poi gli altri punti contestati, i giudici della Cassazione ricordano quanto evidenziato dal giudice d&#8217;appello. Nella sentenza d&#8217;appello infatti il giudice affermava che nella fattispecie non si ravvisasse alcun fatto ingiusto altrui che avesse potuto determinare lo stato d&#8217;ira dell&#8217;imputata. Per tale motivo si è potuto ritenere non punibile la sua condotta.</p>
<p style="text-align: justify;">In modo più dettagliato, la impugnata dalla donna ha evidenziato come il fatto ingiusto non possa ritenersi integrato dall&#8217;avere le parti offese querelato l’imputata in relazione ai fatti per cui era processo, “avendo le stesse esercitato un legittimo diritto, né si configura alla luce della pronuncia di <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/assoluzione/">assoluzione</a>, in grado di appello, della medesima imputata (omissis), assoluzione peraltro che si fonda &#8211; come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza, versata in atti -sulla mancanza di riscontri al dichiarato delle persone offese, ritenuti, nella specie, necessari in ragione dei rapporti conflittuali tra le parti, né vi è prova, che l&#8217;imputata fosse stata calunniata e che ciò avesse determinato la sua reazione offensiva nei confronti delle parti civili”.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Bellato &#8211; diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/condominio-dare-degli-animali-ai-vicini-e-reato/">Condominio, dare degli “animali” ai vicini è reato</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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		<title>Dare dell’omosessuale a qualcuno può integrare reato di diffamazione</title>
		<link>https://www.consulenzalegaleitalia.it/omosessuale-non-rappresenta-reato-diffamazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Beatrice Bellato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzalegaleitalia.it/?p=3255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dare dell&#8217;omosessuale e reato di diffamazione &#8211; indice: Il caso Il ricorso in Cassazione La decisione Tipicit&#224; del reato Attribuzione della qualit&#224; di omosessuale Secondo quanto afferma una recente pronuncia della Corte di Cassazione, dare dell&#8217;omosessuale a qualcuno non rappresenta pi&#249; un reato, poich&#233; tale appellativo non &#232; lesivo della reputazione, nemmeno se rivolto a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/omosessuale-non-rappresenta-reato-diffamazione/">Dare dell’omosessuale a qualcuno può integrare reato di diffamazione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dare dell&#8217;omosessuale e reato di diffamazione &#8211; indice:</strong></p>
<ul>
<li><a href="#caso"><strong>Il caso</strong></a></li>
<li><a href="#ricorso"><strong>Il ricorso in Cassazione</strong></a></li>
<li><a href="#decisione"><strong>La decisione</strong></a></li>
<li><a href="#tipicita"><strong>Tipicità del reato</strong></a></li>
<li><a href="#attribuzione"><strong>Attribuzione della qualità di omosessuale</strong></a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto afferma una recente pronuncia della Corte di Cassazione, <strong>dare dell’omosessuale a qualcuno non rappresenta più un reato</strong>, poiché tale appellativo non è lesivo della reputazione, nemmeno se rivolto a un eterosessuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, per la sentenza n. 50659 dello scorso 29 novembre 2016, <strong>sarebbe da escludere che la sola attribuzione della qualità di omosessuale abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione</strong> di un soggetto passivo, tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività.</p>
<p>Quello che i giudici della Suprema corte hanno allora ritenuto relativamente a questa parola è che:</p>
<ul>
<li>non ha carattere denigratorio;</li>
<li>è oggi nell&#8217;uso corrente;</li>
<li>attiene alle preferenze sessuali dell&#8217;individuo e dunque assume un carattere neutro anche nel caso in cui sia rivolta ad una persona eterosessuale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Di recente tuttavia, con la sentenza n. 19359 del 2021 la Cassazione che dare dell&#8217;omosessuale assume carattere dispregiativo se l&#8217;espressione è utilizzata per recare danno alla persona.</p>
<h2 id="caso" style="text-align: justify;">Il reato di diffamazione nella sentenza 50659 del 2016</h2>
<p style="text-align: justify;">Per poter comprendere come si sia giunti a tale pronuncia, giova compiere un piccolo passo indietro e ricostruire la vicenda. L’imputato, nella fattispecie, è un anziano di origine argentina che avrebbe definito un’altra persona come “<strong>omosessuale</strong>”. Ritenutasi offesa, la parte aveva querelato per <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/diffamazione/"><strong>diffamazione</strong></a> l’imputato, condannato in via penale, e spinto così a far ricorso direttamente in Cassazione sostenendo che la parola “omosessuale” ha perso oggi giorno qualsiasi carattere lesivo.</p>
<h2 id="ricorso" style="text-align: justify;">Il ricorso in Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Nella sua difesa, l’imputato sostiene che il Giudice di Pace non avrebbe “valutato il contesto in cui è stato utilizzato il termine imputato&#8221;. Ed eccepisce &#8220;il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 598 c.p.”. Ha inoltre contestato la stessa natura offensiva del termine “omosessuale”, affermando che <strong>nel linguaggio comune</strong> – come abbiamo già ricordato – <strong>la locuzione avrebbe perso qualsiasi carattere lesivo</strong>, e evidenziando come il suo intrinseco significato non possa costituire un insulto.</p>
<h2 id="decisione" style="text-align: justify;">La decisione della Corte</h2>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha ricordato qual è l&#8217;oggetto della tutela del delitto di diffamazione. Tale oggetto sarebbe <em>&#8220;l&#8217;onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all&#8217;opinione del gruppo sociale”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte successivamente parla di &#8220;concezione fattuale dell&#8217;onore”. Secondo tale concezione che quel che deve essere tutelato mediante incriminazione è l’opinione sociale del valore della persona offesa dal reato.</p>
<p style="text-align: justify;">Rammenta inoltre la Corte la diversa elaborazione del concetto di onore enucleatasi in dottrina. Per la dottrina tale concetto deve intendersi “come attributo originario dell&#8217;individuo, costituendo esso un valore intrinseco della persona umana in forza della dignità che gli è propria e che non può essere negata dalla comunità sociale&#8221;. La visione della dottrina sarebbe ancorata al principio personalistico insito nella nostra costituzione &#8211; affermano gli Ermellini. E tenderebbe a ricondurre ad unità l&#8217;oggettività giuridica dei delitti previsti dagli artt. 594 e 595 c.p. dopo aver superato la dicotomia tra onore in senso soggettivo ed oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal punto, i giudici ricordano come le due concezioni sopra descritte possano trovare un punto di contatto nella distinzione della lesione della reputazione da quella dell’identità personale, che “<strong>corrisponde al diritto dell&#8217;individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti</strong>. Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell&#8217;onore, ma che, al di fuori di tale ultimo caso, <strong>non ha autonoma rilevanza penale</strong>, integrando la sua lesione esclusivamente un illecito civile”.</p>
<h2 id="tipicita">La tipicità del reato di diffamazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Introdotto ciò, la Corte ricorda poi come la tipicità della condotta di diffamazione è rappresentata dall’offesa della reputazione. Si rende pertanto necessario – nel caso di comunicazione scritta o orale – che i termini dispiegati o il concetto veicolato mediante essi, siano “oggettivamente” idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso e nel caso di specie, aggiunge la Corte, “<em><strong>è innanzi tutto da escludere che il termine &#8216;omosessuale&#8217; utilizzato dall&#8217;imputato abbia conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto</strong></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza di altri appellativi il termine in questione assume infatti un carattere di per sé neutro &#8211; afferma la corte. Altri termini veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente. Il termine omosessuale invece si limita ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato. In questo senso è entrato nell&#8217;uso comune.</p>
<h2 id="attribuzione">L&#8217;attribuzione della qualità di omosessuale</h2>
<p style="text-align: justify;">I giudici inoltre escludono che attribuire tale qualità &#8211; ovvero l&#8217;omosessualità &#8211; possa andare a ledere la reputazione del soggetto passivo. La Corte mette piuttosto in risalto &#8220;l&#8217;evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, quale che sia la concezione dell&#8217;interesse tutelato che si ritenga di accogliere”.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, conclude la pronuncia, si rammenta come <strong>il termine utilizzato non possa ritenersi effettivamente offensivo nemmeno se viene valutato nel contesto in cui è stato concretamente dispiegato, evocativo, secondo la sentenza impugnata e la persona offesa, dell&#8217;intento denigratorio dell&#8217;imputato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">“Infatti l&#8217;inconferenza, rispetto all&#8217;oggetto della denuncia presentata (…), della precisazione circa il presunto orientamento sessuale del querelante non è di per sé in grado di rendere tipica l&#8217;offesa, anche nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto passivo rivendica la propria eterosessualità.</p>
<p style="text-align: justify;">Circostanza che semmai rivela come la condotta dell&#8217;imputato sia al più riconducibile ad una lesione dell&#8217;identità personale della persona offesa, che, per le ragioni già illustrate, non è autonomamente rilevante ai fini della configurabilità del reato contestato” – conclude la Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, poiché il fatto non sussiste.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Quando dare dell&#8217;omosessuale può costituire reato di diffamazione: la sentenza n. 19359/2021</h2>
<p style="text-align: justify;">Con la recente sentenza n. 19359 del 2021 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un tale condannato in secondo grado per diffamazione. Fra i motivi del ricorso con cui si contestava la sentenza impugnata il ricorrente contestava il carattere diffamatorio delle espressioni indirizzate alla vittima. Il ricorso riporta le seguenti ragioni del ricorrente secondo il quale le espressioni da lui utilizzate &#8220;avrebbero perso, per l&#8217;evoluzione della coscienza sociale,  il carattere dispregiativo ad esse attribuite dal giudicante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso ed afferma, rispetto a tale motivo, l&#8217;essere &#8220;destituito di ogni fondamento&#8221;. I giudici del caso ritengono infatti che le espressioni attribuite all&#8217;imputato &#8220;costituiscono, oltre che chiara lesione dell&#8217;identità personale, veicolo di avvilimento dell&#8217;altrui personalità&#8221;. Prosegue inoltre affermando che tali espressioni sono in tal modo percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana. E che &#8220;molti ricorrono, per recare offesa alla persona, proprio ai termini utilizzati dall&#8217;imputato&#8221;.</p>
<p><a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/avvocato-penalista/"><em>Avv. Filippo Martini &#8211; diritto penale</em></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it/omosessuale-non-rappresenta-reato-diffamazione/">Dare dell’omosessuale a qualcuno può integrare reato di diffamazione</a> proviene da <a href="https://www.consulenzalegaleitalia.it">Consulenza Legale Italia</a>.</p>
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