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Home » Tributario e previdenziale » Come pagare, rateizzare e sospendere le cartelle di pagamento

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Come pagare, rateizzare e sospendere le cartelle di pagamento

Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia consulenzalegaleitalia.it Come pagare, rateizzare e sospendere le cartelle di pagamento
cartella-pagamento
Avv. Filippo Giuseppe Tassitani Farfaglia

Nel nostro precedente approfondimento dedicato alle cartelle di pagamento, abbiamo cercato di introdurre in maniera chiara che cosa siano questi atti e quali siano gli adempimenti che precedono l’emissione della cartella, e scaturiscono in seguito ad essa.

Cerchiamo ora di chiarire che cosa succede in sede di pagamento della cartella, e che cosa possiamo fare per poter valutare e ottenere una rateizzazione dell’importo dovuto all’ente creditore.

Pagare la cartella di pagamento

Quando viene notificata, generalmente la cartella di pagamento contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, i RAV.

Si tratta di moduli prestampati, da utilizzarsi solo ed esclusivamente entro i termini di pagamento che sono indicati nello stesso bollettino: nel caso in cui non si riesca a pagare il bollettino nei tempi previsti, infatti, occorrerà richiedere all’Agenzia delle Entrate il riconteggio degli importi, valutato che in questo caso avrà luogo il ricalcolo di interessi e spese.

Se invece si procede nei tempi previsti, sarà possibile effettuare il pagamento con i bollettini RAV presso:

  • sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione mediante carta di credito emessa in Italia;
  • presso gli istituti bancari e postali;
  • con l’home banking del proprio istituto di credito o di Poste italiane;
  • agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
  • presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi.

È inoltre possibile effettuare il pagamento dei bollettini RAV se ci si trova all’estero. In questa ipotesi si potrà procedere:

  • utilizzando il bollettino RAV;
  • online sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione con la carta di credito emessa in Italia tramite home banking del proprio istituto di credito o di Poste italiane;
  • con bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

In aggiunta a quanto sopra, il contribuente potrà pagare anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e per oneri accessori, compresi anche gli oneri di riscossione, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse mediante il modello F24 Accise.

Versamento rateale cartella di pagamento

Qualora il contribuente si trovasse in una temporanea situazione di oggettiva difficoltà, ovvero non riesca a pagare in un’unica soluzione il debito che è stato iscritto a ruolo e che è stato indicato nella cartella di pagamento potrà ben rivolgersi all’agente per la riscossione per poter ottenere la rateazione del debito.

A questo punto, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, potrà permettere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nell’ipotesi di importi superiori a 50.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, con estensione a un massimo di 120 rate mensili se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica.

Parleremo delle modalità di rateizzazione della cartella di pagamento in un prossimo approfondimento dedicato a questo tema.

Sospensione cartella di pagamento

Nell’ipotesi in cui il contribuente ritenga infondato l’addebito che gli è stato comunicato mediante la notifica della cartella di pagamento, potrà contestarlo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha richiesto il pagamento, domandandone l’annullamento totale o parziale. Nel caso in cui l’ufficio dovesse effettivamente riscontrare l’illegittimità dell’atto, procederà al suo annullamento, effettuando poi lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e, così, cancellando sostanzialmente il debito maturato.

Nel caso invece in cui l’Agenzia confermi l’addebito dopo aver valutato le contestazioni rappresentate dal contribuente, a quest’ultimo non rimarrà altro da fare che rivolgersi direttamente alla Commissione tributaria provinciale per poter domandare l’annullamento. Se la sua lamentela viene accolta dalla Ctp, con conseguente carattere di illegittimità della cartella di pagamento, il contribuente avrà diritto a ottenere lo sgravio entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Insieme allo sgravio, l’ufficio disporrà altresì il rimborso delle somme che sono state eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione.

Una procedura alternativa è quella legata alla sospensione legale della cartella di pagamento, introdotta dalla legge di stabilità 2013 con l’obiettivo di permettere al contribuente di ottenere la sospensione immediata di ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, nel caso in cui il debitore presenti una dichiarazione con la quale contesta la pretesa.

Per poter usufruire di tale beneficio, il legislatore dallo scorso 22 ottobre 2015 ha previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, e deve contenere espressa motivazione, ovvero – si legge sul sito dell’Agenzia – “deve documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, oppure che la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte, da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore”.

I crediti che sono stati oggetto di contestazione verranno annullati decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’Agente della riscossione, se l’ente creditore non invia al debitore la comunicazione e se mancano i successivi flussi informativi all’Agente della riscossione.

Di contro, l’annullamento non è operante se sono presenti motivazioni differenti da quelle di cui sopra sopra, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o ancora nei casi di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Avv. Tassitani Farfaglia – diritto tributario e previdenziale

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